§ 6.3.14 - L.P. 15 novembre 1993, n. 36.
Norme in materia di finanza locale.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.3 finanza locale
Data:15/11/1993
Numero:36


Sommario
Art. 1.  Oggetto della legge.
Art. 2.  Autonomia e compartecipazione dei comuni alle risorse della Provincia
Art. 3.  Procedura per la definizione dell'accordo in materia di finanza locale
Art. 4.  Modalità di finanziamento dell'attività dei comuni.
Art. 5.  Fondo ordinario ad esaurimento.
Art. 6.  Fondo perequativo.
Art. 6 bis.  Fondo per il sostegno di specifici servizi comunali
Art. 7.  Efficienza ed efficacia nella gestione dei servizi pubblici.
Art. 8.  Unione o fusione di comuni.
Art. 9.  Tariffe.
Art. 10.  Dotazioni di personale.
Art. 11.  Fondo per gli investimenti programmati dei comuni.
Art. 12.  Determinazioni della Giunta provinciale.
Art. 13.  Programmazione delle opere pubbliche comunali.
Art. 14.  Opere realizzate attraverso forme collaborative intercomunali.
Art. 15.  Modalità di finanziamento.
Art. 16.  Fondo per gli investimenti di rilevanza provinciale.
Art. 17.  Fondo per lo sviluppo degli investimenti minori.
Art. 18.  Accesso al credito.
Art. 19.  Fondo ammortamento mutui.
Art. 19 bis.  Ricorso all'indebitamento da parte degli enti locali.
Art. 19 ter.  Fideiussione.
Art. 20.  Limiti all’assunzione di operazioni d’indebitamento
Art. 21.  Particolari mutui dei comuni.
Art. 22.  Composizione della rappresentanza unitaria dei comuni.
Art. 23.  Funzionamento della rappresentanza unitaria dei comuni.
Art. 24.  Modalità e criteri per la definizione dell'accordo.
Art. 25.  Norme di indirizzo.
Art. 26.  Comitato per la finanza locale.
Art. 27.  Ufficio finanza locale.
Art. 28.  Flussi informativi.
Art. 29.  Certificazioni.
Art. 30.  Erogazione dei fondi e dei finanziamenti.
Art. 31.  Modalità di pagamento.
Art. 32.  Modalità di determinazione dei contributi per oneri ammortamento mutui pregressi.
Art. 33.  Osservatorio economico finanziario degli enti locali.
Art. 34.  Assegnazioni provvisorie.
Art. 35.  Fondo per i trasporti urbani e per alunni.
Art. 36.  Arrotondamenti.
Art. 37.  Modifica all'articolo 2 della legge provinciale 3 gennaio 1983, n. 2 concernente «Norme per l'esecuzione di lavori pubblici di interesse provinciale».
Art. 38.  Modifica all'articolo 112 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 concernente «Ordinamento urbanistico e tutela del territorio».
Art. 39.  Abrogazione dell'articolo 24, comma 4, della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 concernente «Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione [...]
Art. 40.  Modifica all'articolo 11 della legge provinciale 20 giugno 1983, n. 21 concernente «Interventi per lo sviluppo delle attività idrotermali».
Art. 41.  Entrata in vigore.
Art. 42.  Riferimenti di spese e rinvio di autorizzazioni di spesa.
Art. 43.  Copertura degli oneri.
Art. 44.  Variazioni di bilancio.


§ 6.3.14 - L.P. 15 novembre 1993, n. 36.

Norme in materia di finanza locale.

(B.U. 23 novembre 1993, n. 57).

 

CAPO I

Autonomia e responsabilità dei comuni

 

Art. 1. Oggetto della legge.

     1. La presente legge disciplina la finanza locale della Provincia autonoma di Trento in attuazione degli articoli 80 e 81 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 31 agosto 1972, come modificato con legge 30 novembre 1989, n. 386 recante «Norme per il coordinamento della finanza della regione Trentino-Alto Adige e delle province autonome di Trento e di Bolzano con la riforma tributaria» e degli articoli 17 e 18 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 concernente «Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale».

 

     Art. 2. Autonomia e compartecipazione dei comuni alle risorse della Provincia [1]

     1. L'autonomia finanziaria dei comuni è fondata su risorse proprie e su risorse trasferite dal bilancio della Provincia.

     2. Fino all'attuazione della legge provinciale di riforma istituzionale l'ammontare complessivo dei trasferimenti provinciali in favore dei comuni è determinato secondo l'accordo previsto dall'articolo 81 dello Statuto speciale, sulla base dei trasferimenti riconosciuti con l'accordo relativo all'esercizio 2006, incrementati annualmente del tasso d'inflazione programmato [2].

     3. La determinazione dei trasferimenti stabiliti ai sensi del comma 2 può essere variata in relazione:

     a) alle modifiche della legislazione statale e provinciale aventi significativa incidenza sulle grandezze strutturali dei bilanci comunali e provinciali;

     b) al trasferimento o al conferimento di funzioni ai comuni e alle loro forme associative, in attuazione della legge provinciale di riforma istituzionale;

     c) negli altri casi previsti dall'accordo di cui al comma 2.

 

     Art. 3. Procedura per la definizione dell'accordo in materia di finanza locale [3]

     1. In sede di definizione dell'accordo previsto dall'articolo 81 dello Statuto speciale sono stabilite, oltre alla quantità delle risorse finanziarie da trasferire ai comuni e agli altri enti locali, le misure necessarie a garantire il coordinamento della finanza comunale e quella provinciale, con particolare riferimento alle misure previste dalla legge finanziaria per il perseguimento degli obiettivi della finanza provinciale correlati al patto di stabilità interno.

 

     Art. 4. Modalità di finanziamento dell'attività dei comuni.

     1. La Provincia concorre al finanziamento delle attività dei comuni con trasferimenti destinati al funzionamento e alla gestione dei servizi, allo sviluppo degli investimenti e al finanziamento di nuove attività o funzioni trasferite o delegate.

     2. Per le spese di funzionamento e di gestione dei servizi sono istituiti i seguenti fondi:

     a) fondo ordinario ad esaurimento;

     b) fondo perequativo.

     b bis) fondo per il sostegno di specifici servizi comunali [4].

     3. Per le spese d'investimento sono istituiti i seguenti fondi:

     a) fondo per gli investimenti programmati dei comuni [5];

     b) [6];

     c) fondo ammortamento mutui.

     c bis) fondo per gli investimenti comunali di rilevanza provinciale [7].

     4. Per il finanziamento delle spese relative a nuove attività o funzioni trasferite o delegate possono essere riservate specifiche quote a valere sui fondi di cui ai commi 2 e 3.

     5. La legge finanziaria ripartisce l’ammontare complessivo dei trasferimenti provinciali spettanti ai comuni ai sensi dell’articolo 2, comma 2, tra i trasferimenti destinati alle spese di funzionamento e di gestione dei servizi e i fondi previsti dal comma 3 [8].

     6. La dotazione dei fondi di cui al comma 2, lettere b) e b bis) e al comma 3, nonché i criteri per la loro ripartizione, sono determinati d'intesa con la rappresentanza unitaria dei comuni [9].

     6 bis. Per assicurare il finanziamento dei fabbisogni necessari per gli investimenti dei comuni la Giunta provinciale è autorizzata, ai sensi dell'articolo 27 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento), a disporre storni di fondi relativamente agli stanziamenti di competenza del bilancio e del relativo documento tecnico nonché a quelli previsti per gli anni successivi di validità del bilancio pluriennale, limitatamente ai capitoli di spesa riferiti all'attuazione dei predetti interventi. L'elenco dei capitoli tra i quali possono essere operate le variazioni compensative di cui al presente comma è riportato in un apposito allegato del bilancio [10].

 

CAPO II

La gestione e il finanziamento dei servizi comunali

 

     Art. 5. Fondo ordinario ad esaurimento.

     1. Il fondo ordinario concorre al sostegno delle spese generali di funzionamento delle amministrazioni comunali. Per l'anno 1995 il fondo ordinario ad esaurimento è stabilito in lire 118.461.000.000. A partire dal 1996 l'importo del fondo ordinario ad esaurimento è ridotto annualmente di una quota pari al 10 per cento dell'assegnazione disposta al medesimo titolo nell'esercizio 1995 sino all'esaurimento nell'anno 2005 [11].

     2. [12].

     3. A ciascun comune spetta per l'anno 1995 un'assegnazione pari al trasferimento assegnato per l'anno 1994, a valere sul fondo ordinario ad esaurimento, al netto delle quote attribuite per i servizi di custodia forestale di cui alla legge provinciale 16 agosto 1976, n. 23, per i servizi di asilo nido di cui alla legge provinciale 13 marzo 1978, n. 13, e per i servizi di biblioteca di cui alla legge provinciale 30 luglio 1987, n. 12, diminuito del 10 per cento. A decorrere dal 1996 l'assegnazione è disposta al netto della riduzione prevista ai sensi del comma 1 [13].

     3 bis. A decorrere dal 1996 il fondo perequativo di cui all'articolo 6 è integrato dalle somme corrispondenti alla diminuzione della dotazione del fondo ordinario ad esaurimento per effetto della decurtazione prevista dal precedente comma 3 [14].

 

     Art. 6. Fondo perequativo.

     1. Il fondo perequativo è finalizzato al riequilibrio delle dotazioni finanziarie dei comuni e della dotazione dei servizi offerti alla popolazione.

     2. La ripartizione del fondo fra i comuni, al netto della quota di cui al successivo comma 4, viene effettuata per ciascun anno con deliberazione della Giunta provinciale, su proposta del comitato per la finanza locale, sulla base di criteri e parametri finalizzati ad assicurare:

     a) il riequilibrio della dotazione dei servizi offerti alla popolazione rispetto a standard medi provinciali;

     b) l'efficienza nell'utilizzo delle risorse trasferite, del patrimonio e l'attuazione di forme di collaborazione intercomunale ed il coinvolgimento del privato nella gestione dei servizi.

     2 bis. Con la deliberazione della Giunta provinciale di ripartizione del fondo può essere disposto l'impegno della spesa in relazione all'entità complessiva del medesimo e nei limiti delle somme autorizzate con la legge finanziaria [15].

     3. La ripartizione del fondo è effettuata sulla base di un livello standardizzato di spesa valutato, per ciascun comune, tenendo altresì presente:

     a) i differenziali di costo nella produzione dei servizi in relazione alle diverse situazioni ambientali e alle differenti caratteristiche della popolazione servita, sia residente che non residente;

     b) gli squilibri della distribuzione territoriale delle basi imponibili dei tributi locali e dei proventi dei beni comunali;

     c) l'incidenza delle entrate effettive derivanti da tasse, imposte e tariffe rispetto a valori di base standardizzati;

     d) l'esercizio di funzioni connesse con l'erogazione di specifici servizi caratterizzati da una distribuzione disomogenea sul territorio provinciale ed afferenti alle particolari situazioni socio-economiche comunali;

     d bis) gli effetti finanziari sulla spesa dei comuni conseguenti alle politiche d'interesse della Provincia nelle materie di competenza comunale [16].

     3 bis. La Giunta provinciale individua i servizi di cui al comma 3, lettera d), nonché i criteri e le modalità per la valutazione dei fabbisogni di spesa, nel rispetto dei criteri previsti dalla legge provinciale che disciplina la relativa materia [17].

     4. Per ciascun anno una quota del fondo perequativo non superiore al 3 per cento può essere utilizzata dalla Giunta provinciale a favore dei comuni e loro consorzi, secondo modalità e criteri stabiliti dalla Giunta stessa, per:

     a) finanziare la formazione ed attuazione dei progetti di cui all'articolo 7, comma 4;

     b) concorrere agli oneri correnti derivanti da accadimenti di natura straordinaria o imprevedibile non finanziabili con le normali risorse di bilancio;

     c) sostenere le attività di cui all'articolo 33;

     d) concorrere agli oneri derivanti da assenze del personale per aspettative sindacali, nonché in conseguenza di aspettative e permessi usufruiti dagli amministratori comunali ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 27 dicembre 1985, n. 816 (Aspettative, permessi e indennità degli amministratori locali);

     e) concorrere agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 33 della legge regionale 5 marzo 1993, n. 4 (Norme sullo stato giuridico ed il trattamento economico dei dipendenti dei comuni e dei segretari comunali) [18].

     e bis) finanziare progetti destinati a interventi ritenuti rilevanti per la programmazione provinciale, che consentano di migliorare il grado di efficacia e di efficienza nella gestione dei servizi comunali [19].

     4 bis. Una quota del fondo di cui al comma 4 può essere utilizzata direttamente dalla Provincia per far fronte agli oneri connessi alle attività dell'osservatorio economico-finanziario degli enti locali di cui all'articolo 33 [20].

     5. Una quota del fondo perequativo è ripartita secondo i criteri stabiliti con la deliberazione di cui al comma 2 a favore dei comuni ricompresi nei territori individuati dalla legge provinciale 14 agosto 1975, n. 29 concernente «Istituzione dell'Istituto culturale ladino» e dalla legge provinciale 31 agosto 1987, n. 18 concernente «Istituzione dell'Istituto culturale mocheno-cimbro per la salvaguardia e la valorizzazione della cultura delle popolazioni germanofone dei comuni di Palù del Fersina, Fierozzo, Frassilongo e Luserna in provincia di Trento», come modificata con legge provinciale 28 gennaio 1991, n. 2.

 

     Art. 6 bis. Fondo per il sostegno di specifici servizi comunali [21].

     1. Le risorse finanziarie iscritte nel fondo per il sostegno di specifici servizi comunali concorrono alla copertura delle spese sostenute dai comuni per i servizi relativi:

     a) alla custodia forestale di cui alla legge provinciale 16 agosto 1976, n. 23, come da ultimo modificata dal titolo II, capo I, della legge provinciale 3 luglio 1990, n. 20;

     b) agli asili nido di cui alla legge provinciale 13 marzo 1978, n. 13, come da ultimo modificata dall'articolo 10 della legge provinciale 30 gennaio 1992, n. 6;

     c) alle biblioteche di cui alla legge provinciale 30 luglio 1987, n. 12, come da ultimo modificata dalla legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 11.

     d) ai trasporti urbani di cui al titolo II, capo II della legge provinciale 9 luglio 1993, n. 16, come modificato dall'articolo 37 della legge provinciale 12 settembre 1994, n. 4 [22].

     d bis) [23].

     d ter) ad altri specifici servizi comunali individuati dalla Giunta provinciale, d'intesa con la rappresentanza unitaria dei comuni [24].

     2. A valere sul fondo di cui al comma 1 gli stanziamenti relativi sono ripartiti annualmente dalla Giunta provinciale a favore dei comuni, dei consorzi di comuni e degli enti di custodia forestale, sulla base dei criteri previsti dalla legge provinciale che disciplina la rispettiva materia, sentito il comitato per la finanza locale.

     2 bis. Per i servizi di cui alla lettera d ter) del comma 1 il riparto dei relativi stanziamenti è effettuato dalla Giunta provinciale secondo criteri stabiliti dalla Giunta medesima, su proposta del comitato per la finanza locale, sentita la rappresentanza unitaria dei comuni, sulla base di indicatori e parametri relativi allo specifico servizio oggetto del riparto [25].

     3. Continuano ad applicarsi per il servizio di custodia forestale le disposizioni di cui al titolo II, capo I, della legge provinciale 3 luglio 1990, n. 20.

 

     Art. 7. Efficienza ed efficacia nella gestione dei servizi pubblici.

     1. La gestione dei servizi comunali deve rispondere ad obiettivi di efficienza ed efficacia nell'utilizzo delle risorse disponibili.

     2. La Provincia favorisce ed incentiva, attraverso i fondi previsti dalla presente legge, l'esercizio da parte dei comuni delle loro funzioni mediante forme associative o di cooperazione nelle forme stabilite dalla legislazione regionale, in ambiti territoriali adeguati.

     3. Ai fini di cui al comma 1 la Provincia favorisce altresì forme di gestione dei servizi pubblici che coinvolgano il settore privato, ed in particolare il volontariato, secondo quanto stabilito dall'articolo 44 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 concernente «Nuovo ordinamento dei comuni della Regione Trentino-Alto Adige».

     4. La Giunta provinciale sostiene i progetti di razionalizzazione di specifici servizi comunali predisposti dai comuni, riportanti i benefici in termini di risparmio nei costi di gestione ovvero di incremento nel grado di efficacia dei servizi offerti derivanti dall'adozione delle modalità di gestione dei servizi di cui ai commi 2 e 3. Con deliberazione della Giunta provinciale, d'intesa con la rappresentanza unitaria dei comuni, sono definiti criteri e modalità per la formazione dei progetti di razionalizzazione dei servizi.

     5. Ai comuni che partecipano all'esecuzione dei progetti riconosciuti ammissibili dalla Giunta provinciale, sentito il comitato di cui all'articolo 26, sono concessi specifici finanziamenti da determinarsi in rapporto ai risparmi di spesa conseguibili e al grado di efficacia.

     6. In caso di mancata attuazione dei progetti, i finanziamenti attribuiti sono recuperati a carico delle quote del fondo perequativo ripartite a favore dei comuni interessati nell'esercizio successivo.

 

     Art. 8. Unione o fusione di comuni.

     1. In caso di unione o fusione di comuni è comunque garantita la somma dei trasferimenti spettanti ai singoli comuni interessati ai sensi della presente legge.

 

     Art. 9. Tariffe.

     1. La politica tariffaria dei comuni, conformemente agli indirizzi contenuti nelle leggi provinciali e negli strumenti di programmazione della Provincia, deve ispirarsi all'obiettivo della copertura del costo dei servizi.

     2. Al fine di consentire la valutazione comparativa delle politiche tariffarie comunali la Provincia, d'intesa con la rappresentanza unitaria dei comuni, individua linee generali di indirizzo per definire modelli tariffari omogenei e componenti di spesa e di entrata per la valutazione economica dei servizi.

 

     Art. 10. Dotazioni di personale.

     1. I comuni possono procedere all'assunzione di nuove unità di personale con contestuale dimostrazione di poter disporre, con proiezione pluriennale almeno per la durata del bilancio pluriennale, delle risorse ordinarie e ricorrenti adeguate per la copertura delle connesse maggiori spese.

     2. La dimostrazione dovrà dare conto:

     a) della relazione tra la spesa standard definita ai fini del fondo perequativo e la spesa effettiva di parte corrente calcolata con gli stessi criteri adottati per il computo della spesa standard;

     b) delle previsioni di incremento delle principali voci di spesa corrente e di entrata distinguendo entrate proprie e trasferimenti provinciali.

     3. La Giunta provinciale, d'intesa con la rappresentanza unitaria dei comuni, definisce procedure e criteri idonei per l'applicazione dei commi 1 e 2.

     4. Per l'esercizio di nuove funzioni trasferite o delegate dalla Provincia ai comuni, gli stessi si avvalgono prioritariamente del personale interessato ai processi di mobilità.

 

CAPO III

Sostegno degli investimenti

 

     Art. 11. Fondo per gli investimenti programmati dei comuni. [26]

     1. La Provincia concorre al finanziamento delle opere e degli interventi previsti dagli strumenti di programmazione dei comuni mediante un apposito fondo per trasferimenti alimentato da stanziamenti a carico del bilancio provinciale. Le assegnazioni a valere su tale fondo possono essere utilizzate anche per il finanziamento delle operazioni finanziarie, comprensive dei relativi oneri, finalizzate al miglioramento della gestione finanziaria dei comuni attraverso l'estinzione anticipata e la rinegoziazione di operazioni d'indebitamento. [27]

     2. Sulla base dell'accordo di cui all'articolo 24, con deliberazione della Giunta provinciale è determinato il volume complessivo dei trasferimenti di cui al comma 1, per periodi di durata non inferiore al triennio, e sono stabiliti criteri e modalità per l'utilizzo del fondo. Una quota del volume complessivo dei trasferimenti di cui al comma 1 può essere destinata, in base all'accordo di cui all'articolo 24 e previa deliberazione della Giunta provinciale, alla copertura delle spese correnti al fine di consentire il finanziamento degli oneri derivanti dall'indebitamento e dalle spese di gestione conseguenti agli investimenti; tale quota è erogata con le modalità di cui all'articolo 30. Con la deliberazione della Giunta provinciale che determina la ripartizione del fondo può essere disposto l'impegno della spesa in relazione all'entità complessiva del fondo e nei limiti delle somme autorizzate con legge finanziaria [28].

     3. Una quota del fondo di cui al comma 2 può essere destinata ad interventi di rilievo intercomunale, correlati all'esercizio associato di funzioni mediante le forme collaborative ovvero le forme di gestione dei servizi, previste dalla legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 (Nuovo ordinamento dei comuni della regione Trentino - Alto Adige), come da ultimo modificata dalla legge regionale 23 ottobre 1998, n. 10. Le risorse non utilizzate per le finalità del presente comma concorrono ad aumentare il fondo di riserva di cui al comma 5.

     4. La Giunta provinciale, su proposta del comitato per la finanza locale, d'intesa con la rappresentanza unitaria dei comuni, determina la quota di cui al comma 3 e provvede al riparto tra i comuni del fondo di cui al comma 1 sulla base di un livello di spesa standard per investimenti, determinato tenendo conto degli indicatori economici, finanziari, socio- demografici e territoriali, nonché della necessità di riequilibrio delle dotazioni infrastrutturali esistenti rispetta standard minimi provinciali.

     4 bis. [29].

     5. Una quota non superiore al 20 per cento del fondo di cui al presente articolo costituisce il fondo di riserva, destinato all'integrazione delle risorse assegnate ai sensi del comma 2. Tale quota è finalizzata al finanziamento di spese di carattere urgente di natura indivisibile, ivi incluse quelle necessarie per il superamento di situazioni di grave svantaggio e per la fornitura di servizi essenziali, secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta provinciale d'intesa con la rappresentanza unitaria dei comuni.

 

     Art. 12. Determinazioni della Giunta provinciale. [30]

     1. La Giunta provinciale, su proposta del comitato per la finanza locale, d'intesa con la rappresentanza unitaria dei comuni, stabilisce con propri provvedimenti:

     a) i criteri e le modalità per la definizione della durata e della tipologia dei trasferimenti, da determinare contestualmente al provvedimento di cui all'articolo 11, comma 4, tenendo conto:

     1) del livello di spesa standard per investimenti determinato per ciascun comune;

     2) delle capacità di autofinanziamento dei comuni [31];

     b) le modalità di concessione dei trasferimenti e i tempi di erogazione degli stessi in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 30, nonché la documentazione necessaria per l'erogazione;

     c) i criteri, anche di compatibilità finanziaria e le modalità per l'accertamento da parte dei comuni e loro consorzi delle entrate afferenti i finanziamenti relativi ad opere e interventi agevolati ai sensi degli articoli 11 e 16.

     2. [32].

     2 bis. Con riferimento agli interventi ammessi a finanziamento a valere sul fondo per gli investimenti di rilevanza provinciale di cui all’articolo 16, può essere disposta la proroga dei termini ai fini della concessione dei finanziamenti per una sola volta e per un periodo non superiore a un anno. In caso di mancato avvio della procedura per l’affidamento dei lavori entro un anno dalla concessione del finanziamento, viene disposta la revoca secondo i criteri stabiliti con apposito provvedimento e le relative risorse sono riutilizzate secondo la disciplina del fondo. Inoltre questo provvedimento definisce i casi in cui è concessa la proroga del termine per l'avvio della procedura per l'affidamento dei lavori; la proroga può essere disposta per una sola volta [33].

 

     Art. 13. Programmazione delle opere pubbliche comunali. [34]

     1. I comuni e gli altri enti locali, in armonia con gli obiettivi della programmazione provinciale e con gli strumenti della programmazione economico-finanziaria previsti dalla normativa regionale in materia, adottano il programma generale delle opere pubbliche, nel quale sono individuate le opere e i lavori pubblici da realizzare.

     1 bis. Con apposito provvedimento la Giunta provinciale individua i casi in cui anche l’assegnazione dei contributi provinciali può essere disposta direttamente a favore dei soggetti che realizzano le opere di cui al presente capo [35].

     2. La Giunta provinciale, previa intesa con la rappresentanza unitaria dei comuni, approva lo schema tipo del modello per la redazione del programma generale delle opere pubbliche e le relative modalità di aggiornamento; definisce inoltre il livello di significatività degli interventi ai fini del loro inserimento nel programma. Nel rispetto dei principi di cui al comma 1, il modello prevede per ciascuno degli anni previsti dal programma la descrizione, l'analisi di fattibilità, le modalità di finanziamento, l'ordine di priorità, gli oneri e i proventi indotti e ogni altro elemento utile a valutare l'intervento, con particolare riferimento ai costi e ai benefici connessi con gli interventi.

     3. I comuni e gli altri enti locali, nell'attivazione degli interventi previsti nel programma generale delle opere pubbliche, devono rispettare le priorità ivi indicate, con l'esclusione degli interventi connessi a situazioni di calamità, di urgenza e indifferibilità, nonché derivanti da sopravvenute disposizioni di legge o regolamento oppure da altri atti amministrativi adottati a livello provinciale, che espressamente dispongano in tal senso.

 

     Art. 14. Opere realizzate attraverso forme collaborative intercomunali.

     1. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche agli interventi alla cui realizzazione i comuni provvedano tramite le forme collaborative intercomunali previste al capo IX anche attraverso le forme di cui al capo X della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1, assumendo a riferimento i trasferimenti spettanti ai singoli comuni partecipanti. Su richiesta dei comuni l'erogazione di tutti i contributi e i trasferimenti provinciali a favore dei comuni può essere disposta a favore dei soggetti che realizzano le opere e gli interventi secondo le tipologie individuate nei provvedimenti di concessione dei contributi e dei trasferimenti [36].

 

     Art. 15. Modalità di finanziamento.

     1. I trasferimenti possono essere concessi nella forma di contributi in conto capitale o di contributi annui costanti per la durata massima di dieci anni. I contributi annui costanti sono determinati in modo che il loro valore attuale, rapportato al periodo di durata degli stessi e al tasso di interesse fissato dalla Giunta provinciale, risulti, tenuto conto altresì degli eventuali contributi in conto capitale, di importo corrispondente all'entità dei trasferimenti previsti dall'articolo 12 [37].

     2. Per i comuni che accettano la collocazione sul proprio territorio di servizi o infrastrutture di interesse sovracomunale, che comportino un eccezionale aggravio per il territorio medesimo, può essere disposto un aumento sino al quindici per cento del trasferimento di cui all'articolo 11, comma 4. In alternativa, i criteri di cui all'articolo 12 possono prevedere l'utilizzo del trasferimento con un volume di investimenti non inferiori all'entità del trasferimento stesso [38].

     3. Con deliberazione della Giunta provinciale, d'intesa con la rappresentanza unitaria dei comuni, sono stabiliti criteri e modalità per la verifica dello stato di attuazione delle opere pubbliche e degli interventi [39].

     4. [40].

 

     Art. 16. Fondo per gli investimenti di rilevanza provinciale. [41]

     1. La Provincia concorre al finanziamento delle opere e degli interventi aventi caratteristiche economiche e sociali di rilevanza provinciale mediante un apposito fondo costituito nel bilancio provinciale destinato alla concessione di contributi secondo le misure, criteri e modalità di cui all'articolo 12, fatta salva la possibilità di contribuzione fino alla concorrenza della spesa ammissibile per opere di particolare rilevanza [42].

     2. La Giunta provinciale, d'intesa con la rappresentanza unitaria dei comuni, stabilisce:

     a) le tipologie di opere ed interventi ammissibili al fondo di cui al comma 1;

     b) gli standard delle diverse tipologie di opere in relazione ai differenziati bacini di utenza;

     c) le modalità per la presentazione delle domande;

     d) i criteri di priorità e di selettività per la formazione della graduatoria delle opere e degli interventi determinati con riferimento agli obiettivi fissati dalla programmazione provinciale, alla necessità di superare le situazioni di disagio e di squilibrio socioeconomico esistenti sul territorio e all'esigenza di assicurare una distribuzione perequata delle risorse sul territorio medesimo;

     e) le modalità per l'effettuazione dell'istruttoria e per la valutazione delle domande da parte delle competenti strutture della Provincia;

     f) i criteri e le modalità per la determinazione della spesa ammissibile;

     g) le opere di particolare rilevanza indicate dal comma 1;

     h) ogni altra disposizione necessaria ai fini dell'applicazione del presente articolo.

     3. Per la realizzazione delle opere e degli interventi di cui al presente articolo nel rispetto delle compatibilità finanziarie previste dal fondo autorizzato sul bilancio provinciale, la Giunta provinciale ripartisce il fondo tra le diverse tipologie di opere e approva il piano di durata non inferiore al triennio. La deliberazione di approvazione del piano può disporre l'impegno di spesa in relazione al volume complessivo delle opere e degli interventi inseriti, nei limiti delle somme autorizzate sul bilancio pluriennale per il fondo [43].

     3 bis. La Giunta provinciale può istituire un apposito fondo per un importo non superiore al 20 per cento del fondo di cui al comma 1, destinato al finanziamento di interventi specifici e rilevanti per il raggiungimento di obiettivi della programmazione provinciale e destinati allo sviluppo locale. La Giunta provinciale può integrare il predetto fondo con risorse aggiuntive destinate ai comuni e ad altri enti locali nonché ai loro organismi rappresentativi e in ogni caso definisce con propria deliberazione gli interventi, i criteri e le modalità di assegnazione ed erogazione dei finanziamenti [44].

 

     Art. 17. Fondo per lo sviluppo degli investimenti minori. [45]

     [1. Il fondo per lo sviluppo degli investimenti minori viene ripartito, previa deduzione di cui al comma 4, fra i comuni con i seguenti criteri:

     a) una somma fissa per ciascun comune non inferiore a lire 50.000.000;

     b) per l'ammontare residuo secondo parametri definiti dalla Giunta provinciale, su proposta del comitato per la finanza locale, mediante l'utilizzo degli indicatori di cui all'articolo 11, comma 4, e tenendo conto degli obiettivi di rinnovo ed ammodernamento dei beni comunali.

     1 bis. Con la deliberazione della Giunta provinciale di ripartizione del fondo può essere disposto l'impegno della spesa in relazione all'entità complessiva del medesimo e nei limiti delle somme autorizzate con la legge finanziaria [46].

     2. La determinazione dei parametri di cui alla lettera b) del comma 1 è effettuata in modo da assicurare una maggiorazione delle quote di riparto, in misura non superiore al venti per cento, in favore dei comuni che provvedono all'esercizio delle funzioni in forma associata ai sensi degli articoli 39, comma 2, e 42 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1.

     3. Il fondo è destinato, secondo criteri e modalità di utilizzo e di iscrizione in bilancio fissati con deliberazione della Giunta provinciale, al finanziamento delle tipologie di spesa previste dall'articolo 30 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1, nonché agli oneri di ammortamento dei mutui [47].

     4. Una quota del fondo, in misura non superiore al 10 per cento, può essere destinata al finanziamento di interventi specifici e rilevanti per il raggiungimento di obiettivi della programmazione provinciale; la Giunta provinciale con propria deliberazione, previa intesa con la rappresentanza unitaria dei comuni, stabilisce i criteri e le modalità per l'assegnazione e l'erogazione ai comuni di tale quota [48].

     4 bis. A decorrere dal 1996 il fondo viene integrato di una somma corrispondente alla diminuzione rispetto all'esercizio precedente del fondo ammortamento mutui pregressi di cui agli articoli 6 e 7 della legge provinciale 3 settembre 1987, n. 22, come modificata, da ultimo, dall'articolo 16 della legge provinciale 18 settembre 1989, n. 7 [49].

     4 ter. [50].

     4 quater [51].]

 

     Art. 18. Accesso al credito. [52]

     [1. La Giunta provinciale assicura il coordinamento della provvista delle risorse creditizie dei comuni e stabilisce con proprie deliberazioni le modalità, gli strumenti e la disciplina previsti dall'articolo 16 della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 3 concernente «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria)».]

 

     Art. 19. Fondo ammortamento mutui.

     1. Il fondo ammortamento mutui, a decorrere dal 1994, è determinato in misura pari complessivamente alle assegnazioni spettanti a valere sul fondo a copertura degli oneri di ammortamento dei mutui pregressi, sul fondo per l'agevolazione di nuovi investimenti e sul fondo a sostegno degli oneri di ammortamento dei mutui di cui rispettivamente agli articoli 6 e 7 della legge provinciale 3 settembre 1987, n. 22 recante «Disposizioni in materia di finanza locale per il triennio 1987-1989», come da ultimo modificata dalla legge provinciale 18 settembre 1989, n. 7, e all'articolo 10 della legge provinciale 3 luglio 1990, n. 20, come modificato con l'articolo 5, comma 1, lettera e) della legge provinciale 30 gennaio 1992, n. 6.

 

     Art. 19 bis. Ricorso all'indebitamento da parte degli enti locali. [53]

     1. Per contenere i rischi e i costi connessi all’indebitamento e per monitorare gli andamenti della finanza locale la Provincia coordina e disciplina l’accesso al mercato dei capitali da parte dei comuni e degli altri enti locali, delle loro forme associative e collaborative, dei loro enti e organismi strumentali, ad eccezione delle società di capitali costituite per l’esercizio di servizi pubblici, definendo linee guida per l’utilizzo degli strumenti offerti dai mercati finanziari.

     2. Per il ricorso all’indebitamento e per le operazioni di valorizzazione patrimoniale da parte dei soggetti individuati dal comma 1 si applicano quest’articolo e, in quanto compatibili, gli articoli 31, 31 bis e 31 ter della legge provinciale n. 7 del 1979.

     3. Il ricorso all’indebitamento è consentito esclusivamente per finanziare le tipologie d’investimento previste dal regolamento di cui al comma 7, ivi comprese quelle di ristrutturazione del debito residuo per la riduzione del valore finanziario delle passività totali a carico degli enti. Le entrate acquisite con operazioni d’indebitamento hanno destinazione vincolata.

     4. I soggetti individuati dal comma 1 possono ricorrere all’indebitamento solo se hanno deliberato il rendiconto dell’esercizio del penultimo anno precedente a quello in cui intendono ricorrere all’indebitamento e se il bilancio annuale indica espressamente l’ammontare del ricorso all’indebitamento.

     5. A titolo di garanzia del pagamento delle rate di ammortamento delle operazioni d’indebitamento, i soggetti individuati dal comma 1 possono rilasciare delegazione di pagamento sulle entrate correnti del bilancio annuale, nonché accendere ipoteche o altre forme di garanzia previste dalla legge. L’atto di delegazione, che non è soggetto ad accettazione e costituisce titolo esecutivo, è notificato al tesoriere; questi è tenuto a versare ai creditori l’importo dovuto, alle scadenze prescritte.

     6. I comuni possono rilasciare garanzia fideiussoria a favore di loro forme associative e collaborative e di aziende da essi dipendenti, esclusivamente per operazioni d’indebitamento destinate alla realizzazione delle tipologie d’investimento previste dal regolamento di cui al comma 7. La garanzia fideiussoria può essere rilasciata anche a favore di soggetti diversi da quelli del comma 1 per l’assunzione di operazioni d’indebitamento, secondo quanto previsto dal regolamento di cui al comma 7. A fronte di operazioni di emissione di prestiti obbligazionari effettuate congiuntamente da più soggetti di cui al comma 1, l’ente capofila può rilasciare una garanzia fideiussoria riferita all’insieme delle operazioni, a favore del soggetto emittente. Contestualmente gli altri enti emittenti rilasciano garanzia fideiussoria a favore dell’ente capofila, in relazione alla quota parte dei prestiti di loro competenza. Gli interessi annuali relativi alle operazioni d’indebitamento garantite con fideiussione concorrono alla formazione del limite d’indebitamento di cui al comma 4; alla formazione di questo limite concorre, inoltre, la garanzia prestata dall’ente capofila, solo per la quota parte dei prestiti obbligazionari di competenza dell’ente stesso.

     7. Con apposito regolamento, previa intesa con la rappresentanza unitaria dei comuni, sono stabilite:

     a) le modalità e i criteri per l’attività di coordinamento di cui al comma 1, in coerenza con gli obiettivi fissati dal patto di stabilità provinciale e con quanto previsto dall’articolo 16 della legge provinciale n. 3 del 1993, relativo ai mutui per il finanziamento degli investimenti pubblici;

     b) le modalità di trasmissione dei flussi d’informazioni e di dati necessari al monitoraggio dell’indebitamento dei soggetti di cui al comma 1;

     c) le tipologie d’investimento finanziabili attraverso l’indebitamento e le condizioni per il ricorso all’indebitamento, la forma dei contratti, i criteri per la determinazione del tasso d’interesse massimo, delle rate di ammortamento, della durata e della decorrenza dell’ammortamento, nonché le modalità per l’erogazione e l’iscrizione a bilancio dell’operazione;

     d) i criteri, le condizioni, i vincoli e le modalità per il rilascio della garanzia fideiussoria di cui al comma 6.

 

     Art. 19 ter. Fideiussione. [54]

     [1. I comuni possono rilasciare garanzia fideiussoria per l'assunzione di mutui destinati ad investimenti e per altre operazioni d'indebitamento fatte da aziende da essi dipendenti o da forme collaborative cui partecipano.

     2. La garanzia fideiussoria, inoltre, può essere rilasciata a favore delle società di capitali costituite ai sensi dell'articolo 44, comma 6, lettera b), della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 (Nuovo ordinamento dei comuni della Regione Trentino-Alto Adige), come sostituito dall'articolo 10 della legge regionale 23 ottobre 1998, n. 10, per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio pubblico, nonché per la realizzazione d'infrastrutture e di altre opere d'interesse pubblico che non rientrino nelle competenze istituzionali di altri enti ai sensi della legislazione vigente; in tal caso gli enti predetti rilasciano la fideiussione limitatamente alle rate di ammortamento da corrispondersi da parte della società fino al secondo esercizio finanziario successivo a quello di entrata in funzione dell'opera e in misura non superiore alla propria quota percentuale di partecipazione alla società.

     3. La garanzia fideiussoria può essere rilasciata anche a favore di soggetti diversi da quelli di cui ai commi 1 e 2, per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione di opere a fini culturali, sociali o sportivi, su terreni di proprietà del comune, purché siano sussistenti le seguenti condizioni:

     a) il progetto sia approvato dal comune e sia stata stipulata una convenzione con il soggetto mutuatario per regolare la possibilità di utilizzo delle strutture in funzione delle esigenze della comunità locale;

     b) si preveda l'acquisizione, al termine della concessione, dell'opera realizzata al patrimonio del comune;

     c) la convenzione di cui alla lettera a) regoli i rapporti tra comune e mutuatario nel caso di rinuncia di quest'ultimo alla realizzazione dell'opera.

     4. Gli interessi annuali relativi alle operazioni di indebitamento garantite con fideiussione concorrono alla formazione del limite di cui all'articolo 20.]

 

     Art. 20. Limiti all’assunzione di operazioni d’indebitamento [55].

     1. I comuni possono assumere nuove operazioni d’indebitamento qualora l'importo degli interessi delle operazioni d’indebitamento da contrarre, sommato a quello delle operazioni d’indebitamento precedentemente contratte al netto di una quota del cinquanta per cento dei contributi in annualità non superi il venticinque per cento delle entrate definite al comma 2 e risultanti dal conto consuntivo del penultimo anno precedente a quello in cui viene deliberata l'assunzione dei nuove operazioni d’indebitamento [56].

     2. Ai fini del calcolo del limite di indebitamento si considerano le entrate accertate dei primi tre titoli di bilancio con esclusione delle entrate compensative e figurative, dei trasferimenti per servizi consortili, nonché dei contributi in annualità.

 

     Art. 21. Particolari mutui dei comuni.

     1. In relazione alla disciplina prevista dall'articolo 4 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 concernente «Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento», per i mutui contratti con la cassa depositi e prestiti dai comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, per gli investimenti relativi alla costruzione, ampliamento o ristrutturazione di acquedotti, fognature, impianti di depurazione delle acque, di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, incluso l'acquisto dei mezzi speciali per il trasporto degli stessi, la Giunta provinciale è autorizzata a concedere contributi annui costanti a copertura delle rate di ammortamento dei mutui assentiti o comunque richiesti anteriormente all'entrata in vigore del decreto legge 11 luglio 1992, n. 333 convertito con legge 8 agosto 1992, n. 359 recante «Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica». I contributi sono concessi anche nei confronti dei comuni che contraggono i mutui con istituti di credito diversi dalla Cassa depositi e prestiti [57].

 

CAPO IV

Disposizioni organizzative

 

     Art. 22. Composizione della rappresentanza unitaria dei comuni. [58]

     1. La rappresentanza unitaria dei comuni prevista dall'articolo 81 dello statuto speciale per il Trentino - Alto Adige è costituita dai componenti come individuati dal presente articolo.

     2. Entro novanta giorni dalle elezioni comunali generali il presidente della rappresentanza unitaria dei comuni convoca l'assemblea dei sindaci dei comuni della provincia di Trento, con avviso spedito con lettera raccomandata almeno quindici giorni prima della data dell'assemblea.

     3. L'assemblea dei sindaci dei comuni nomina un proprio presidente che coordina i lavori.

     4. L'assemblea dei sindaci dei comuni, in collegio unico e in unica votazione, elegge, con voto limitato a uno, cinque sindaci.

     5. L'assemblea dei sindaci dei comuni elegge, in distinti collegi formati dai sindaci suddivisi nelle seguenti classi di comuni, un rappresentante per ciascun collegio:

     a) classe di comuni con popolazione fino a 500 abitanti;

     b) classe di comuni con popolazione da 501 a 1.000 abitanti;

     c) classe di comuni con popolazione da 1.001 a 2.000 abitanti;

     d) classe di comuni con popolazione da 2.001 a 5.000 abitanti;

     e) classe di comuni con popolazione da 5.001 a 20.000 abitanti.

     6. Fanno parte di diritto della rappresentanza unitaria dei comuni i sindaci dei comuni di Trento e di Rovereto e il presidente

dell'organizzazione più rappresentativa dei comuni a livello provinciale.

     7. Qualora un comune si trovi in regime di amministrazione straordinaria alla data di convocazione dell'assemblea dei sindaci, esso è rappresentato dal commissario straordinario, che tuttavia non è eleggibile. L'assemblea dei sindaci è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei componenti e in seconda convocazione, da tenersi in diverso giorno, qualunque sia il numero dei presenti. Essa approva ogni ulteriore disposizione opportuna per lo svolgimento delle votazioni.

 

     Art. 23. Funzionamento della rappresentanza unitaria dei comuni. [59]

     1. La prima riunione della rappresentanza unitaria dei comuni è convocata dal presidente dell'assemblea dei sindaci di cui all'articolo 22, comma 3.

     2. La rappresentanza unitaria dei comuni è validamente costituita con la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti.

     3. Nella prima riunione la rappresentanza unitaria dei comuni elegge il proprio presidente; qualora l'organizzazione più rappresentativa dei comuni della provincia di Trento comprenda la totalità dei comuni, il suo presidente assume di diritto la carica di presidente della rappresentanza unitaria dei comuni.

 

     Art. 24. Modalità e criteri per la definizione dell'accordo. [60]

     1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 3, nonché dall'articolo 4, comma 6, limitatamente alla determinazione dell'entità dei fondi, l'accordo tra Provincia e rappresentanza unitaria dei comuni viene disciplinato secondo i criteri, le modalità e i tempi indicati nel comma 2.

     2. La Giunta provinciale formula una proposta da sottoporre alla rappresentanza unitaria dei comuni, la quale entro 30 giorni dal ricevimento della medesima deve esprimere le proprie osservazioni. In merito a queste ultime la giunta medesima si pronuncia espressamente, e in caso di dissenso promuove un incontro con la rappresentanza unitaria dei comuni. Se il dissenso permane anche dopo tale incontro le motivazioni delle due parti sono riportate in apposito verbale, che la Giunta provinciale presenta al Consiglio unitamente al disegno di legge che determina l'assegnazione ai comuni dei mezzi finanziari previsti dall'articolo 81, comma 2, dello statuto.

 

     Art. 25. Norme di indirizzo.

     1. In attuazione dell'articolo 17 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 e nel rispetto delle competenze regionali in materia di ordinamento dei comuni, la Giunta provinciale può emanare atti di indirizzo al fine di armonizzare la gestione finanziaria dei comuni agli obiettivi fissati dalla legge finanziaria per favorire un equilibrato sviluppo della finanza comunale.

 

     Art. 26. Comitato per la finanza locale.

     1. E' istituito, quale organo di consulenza tecnico-scientifica, un comitato per la finanza locale composto di non più di sette membri, scelti, nel limite massimo di tre, anche fra persone esterne alla Provincia, esperti in materia di finanza locale, di programmazione economica e in materie finanziarie e contabili.

     2. I componenti del comitato sono nominati dalla Giunta provinciale e restano in carica per quattro anni. Agli esperti esterni compete il trattamento economico di cui all'articolo 50, commi quarto e quinto, della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 concernente «Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della Provincia autonoma di Trento», come modificato dall'articolo 29 della legge provinciale 23 febbraio 1990, n. 6, e agli altri componenti ed al segretario i compensi ed i rimborsi previsti dalla normativa provinciale in materia di comitati e commissioni.

     3. Svolge funzioni di segretario un funzionario del servizio enti locali.

     4. Il comitato esprime i pareri previsti dalla presente legge e promuove le ricerche, gli studi e le analisi in materia di finanza locale. Sovraintende alle attività che costituiscono l'osservatorio economico finanziario degli enti locali.

 

     Art. 27. Ufficio finanza locale. [61]

 

     Art. 28. Flussi informativi.

     1. Ai fini dell'applicazione della presente legge, i comuni forniscono al servizio enti locali le necessarie informazioni di carattere strutturale, organizzativo e finanziario in loro possesso. Le informazioni riferite ad attività gestite con procedure automatizzate sono fornite su supporto magnetico.

     2. Previa autorizzazione dei comuni interessati, la Provincia utilizza direttamente le informazioni contenute negli archivi elettronici attivati ai sensi della legge provinciale 6 maggio 1980, n. 10 concernente «Istituzione di un sistema informativo elettronico provinciale», come modificata da ultimo con legge provinciale 30 gennaio 1992, n. 6.

 

     Art. 29. Certificazioni.

     1. La Giunta provinciale individua la documentazione certificativa che gli enti interessati devono produrre e determina modalità e termini di presentazione ai fini dell'applicazione della presente legge.

 

     Art. 30. Erogazione dei fondi e dei finanziamenti.

     1. Le erogazioni sui fondi di cui agli articoli 5, 6, 6 bis, 17 e 19 sono effettuate sulla base di fabbisogni di cassa per periodi ed importi determinati anche in via convenzionale secondo modalità stabilite dalla Giunta provinciale [62].

     2. Le erogazioni dei trasferimenti in conto capitale sul fondo di cui all'articolo 11 sono disposte secondo le modalità stabilite dalla Giunta provinciale con la deliberazione di cui all'articolo 12. I trasferimenti nella forma annua costante sono erogati direttamente agli enti beneficiari in rate annuali posticipate con decorrenza non anteriore all'esercizio finanziario nel quale è stato assunto il provvedimento di concessione dei trasferimenti, fatte salve le diverse periodicità stabilite con la predetta deliberazione [63].

     2 bis. Le modalità di erogazione dei fondi relativi alla presente legge possono essere determinate tenendo conto anche dei rapporti finanziari conseguenti a finanziamenti disposti in favore dei comuni in relazione ad altre leggi provinciali di settore [64].

     3. In attesa delle determinazioni delle assegnazioni a valere sui fondi previsti dall'articolo 4, commi 2 e 3, lettera b), la Giunta provinciale è autorizzata ad assegnare agli enti interessati acconti fino al 90 per cento delle somme assegnate nell'esercizio precedente a valere sui predetti fondi, con l'esclusione delle quote assegnate ai sensi del comma 4 dell'articolo 6 [65].

     4. In caso di mancata trasmissione delle informazioni richieste ai sensi degli articoli 28 e 29, la Giunta provinciale dispone la sospensione delle erogazioni fino al momento del regolare ricevimento delle medesime, che deve pervenire entro trenta giorni dal ricevimento dell'ulteriore richiesta del servizio enti locali; il decorso di tale ulteriore termine comporta la decadenza di diritto dell'assegnazione.

 

     Art. 31. Modalità di pagamento.

     1. Al fine di favorire un'equilibrata e coordinata gestione delle disponibilità liquide della Provincia con quelle dei comuni, la Giunta provinciale è autorizzata a disporre che le assegnazioni, i contributi e quant'altro proveniente dal bilancio della Provincia, dovuti ai comuni, affluiscano ad apposite contabilità speciali presso il tesoriere della Provincia, vincolate a favore di ciascun comune.

     2. Il tesoriere della Provincia provvede ad accreditare il tesoriere dei singoli comuni di somme corrispondenti al rispettivo fabbisogno di cassa, mediante prelevamento dalle contabilità speciali.

     3. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabilite le modalità applicative del presente articolo ed in particolare i criteri per l'elaborazione dei fabbisogni di cassa di cui al comma 2 da parte dei tesorieri dei comuni, le modalità di presentazione degli stessi e la relativa periodicità, nonché le modalità per l'esecuzione dei pagamenti da parte del tesoriere della Provincia, che in ogni caso è tenuto a dare immediato corso alle relative richieste.

 

     Art. 32. Modalità di determinazione dei contributi per oneri ammortamento mutui pregressi.

     1. Per gli esercizi 1994 e successivi a valere sul fondo di cui all'articolo 6 della legge provinciale 3 settembre 1987, n. 22, sono assegnate a ciascun comune somme in misura pari all'onere derivante dalle rate di ammortamento relative ai medesimi anni con le modalità di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a) e b), della medesima legge provinciale.

 

     Art. 33. Osservatorio economico finanziario degli enti locali.

     1. La Giunta provinciale, d'intesa con la rappresentanza unitaria, promuove iniziative di studio ed analisi dell'attività e della finanza degli enti locali, con lo scopo altresì di fornire un supporto tecnico- informativo alla partecipazione dei comuni, loro associazioni e loro rappresentanze nella scelta delle politiche di intervento in materia di finanza locale.

     2. L'insieme di attività di cui al comma 1 costituisce l'osservatorio economico finanziario degli enti locali.

     3. A valere sulla somma di cui all'articolo 6, comma 4, la Giunta provinciale può assegnare agli organismi provinciali rappresentativi dei comuni contributi fino alla concorrenza della spesa ammissibile per il sostegno degli oneri relativi a studi, ricerche, pareri, altre iniziative ed oneri connessi sia all'esercizio delle funzioni loro attribuite sia alle spese di funzionamento e di organizzazione. Con i provvedimenti di assegnazione sono stabiliti l'ammontare e i criteri per la rendicontazione delle spese sostenute. L'eventuale differenza che si rileva tra contributo e spese rendicontate sarà portata in riduzione del contributo dell'anno successivo [66].

 

CAPO V

Norme transitorie e finali

 

     Art. 34. Assegnazioni provvisorie.

     1. In sede di prima applicazione, con la legge finanziaria adottata per la formazione del bilancio iniziale 1994, la determinazione dei fondi di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, lettera b), può essere effettuata in via provvisoria, anche in assenza dell'intesa di cui all'articolo 3, comma 1, in misura comunque non superiore al novanta per cento dei corrispondenti fondi autorizzati per l'esercizio 1992 ai sensi dell'articolo 4 della legge provinciale 3 luglio 1990, n. 20. Per i suddetti fini le dotazioni del fondo ordinario sono determinate con riferimento alle somme autorizzate ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettere a) e b), della legge provinciale 3 luglio 1990, n. 20.

     2. A valere sulle somme autorizzate ai sensi del comma 1 possono essere disposti a favore di ciascun comune acconti secondo le disposizioni di cui all'articolo 30, comma 3.

 

     Art. 35. Fondo per i trasporti urbani e per alunni.

     1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 11, comma 5, e dall'articolo 24, comma 4, della legge provinciale 9 luglio 1993, n. 16 concernente «Disciplina dei servizi pubblici di trasporto in Provincia di Trento», con la legge finanziaria adottata per la formazione del bilancio per l'esercizio finanziario 1995 si provvederà all'istituzione del fondo per i trasporti urbani e per alunni. Fino all'avvenuta istituzione del predetto fondo, le relative spese sono poste a carico dello stanziamento autorizzato ai sensi dell'articolo 52, comma 2, della legge provinciale 9 luglio 1993, n. 16.

 

     Art. 36. Arrotondamenti.

     1. Le assegnazioni spettanti ai sensi della presente legge vengono determinate dalla Giunta provinciale per ciascun comune arrotondando alle 1.000 Lire inferiori gli importi non eccedenti le 500 Lire e alle 1.000 Lire superiori gli importi eccedenti le 500 Lire. Per le assegnazioni da corrispondersi in annualità l'arrotondamento è effettuato su ciascuna annualità. Le disposizioni non si applicano alle assegnazioni già determinate con provvedimenti della Giunta provinciale anteriori all'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 37. Modifica all'articolo 2 della legge provinciale 3 gennaio 1983, n. 2 concernente «Norme per l'esecuzione di lavori pubblici di interesse provinciale».

     (Omissis).

 

     Art. 38. Modifica all'articolo 112 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 concernente «Ordinamento urbanistico e tutela del territorio».

     (Omissis).

 

     Art. 39. Abrogazione dell'articolo 24, comma 4, della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 concernente «Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo».

     (Omissis).

 

     Art. 40. Modifica all'articolo 11 della legge provinciale 20 giugno 1983, n. 21 concernente «Interventi per lo sviluppo delle attività idrotermali».

     (Omissis).

 

     Art. 41. Entrata in vigore.

     1. Le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1994. Fino a tale data sono prorogate le norme previste al titolo I della legge provinciale 3 luglio 1990, n. 20, come da ultimo modificato con la legge provinciale 30 gennaio 1992, n. 6.

     2. Continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge provinciale 3 luglio 1990, n. 20 per la concessione ai comuni e loro consorzi delle agevolazioni relativamente alle opere ammesse nei piani approvati dalla Giunta provinciale entro il 31 dicembre 1993 ai sensi delle leggi di settore di cui all'articolo 11, comma 2, per le quali si applicano le modalità di determinazione dei contributi previsti dalla medesima legge provinciale 3 luglio 1990, n. 20. Per l'erogazione dei medesimi contributi si applicano tuttavia le disposizioni di cui all'articolo 30 della presente legge [67].

 

CAPO VI

Disposizioni finanziarie

 

     Art. 42. Riferimenti di spese e rinvio di autorizzazioni di spesa.

     1. Il fondo ammortamento mutui, di cui agli articoli 4, comma 3, lettera c), e 19, può essere iscritto in bilancio anche suddiviso tra più capitoli di spesa.

     2. Per la quota del fondo di cui al comma 1 corrispondente al fondo a copertura degli oneri di ammortamento dei mutui pregressi, si utilizzano gli stanziamenti autorizzati con l'articolo 1 della legge provinciale 12 marzo 1990, n. 8, per i fini di cui all'articolo 6 della legge provinciale 3 settembre 1987, n. 22 (capitolo 11250).

     3. Per la quota del fondo di cui al comma 1 corrispondente al fondo per l'agevolazione di nuovi investimenti, di cui all'articolo 7 della legge provinciale 3 settembre 1987, n. 22, si utilizzano i limiti d'impegno autorizzati con le seguenti leggi provinciali: 19 gennaio 1988, n. 4 - articolo 16, comma 5; 1 settembre 1988, n. 29 - articolo 10, comma 8; 21 novembre 1988, n. 41 - articolo 8, comma 9; 18 settembre 1989, n. 7 - articolo 16, commi 8, 9, 10 e 12 (capitolo 11260).

     4. Per la quota del fondo di cui al comma 1 corrispondente al fondo a sostegno degli oneri di ammortamento dei mutui, di cui all'articolo 10 della legge provinciale 3 luglio 1990, n. 20, si utilizzano i limiti d'impegno autorizzati con le seguenti leggi provinciali: 3 luglio 1990, n. 20 - articolo 48, comma 3; 24 agosto 1990, n. 24 - articolo 6, comma 5; 28 gennaio 1991, n. 2 - articolo 10, comma 5 (capitolo 11261).

     5. Le autorizzazioni di spese per i fini di cui agli articoli 4, comma 2, e comma 3, lettere a) e b), 5, 6, 11, 17, 21 e 33, comma 3, saranno disposte con legge finanziaria, a decorrere dall'esercizio finanziario 1994.

 

     Art. 43. Copertura degli oneri.

     1. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 26, comma 2, si provvede con una quota dei minori oneri derivanti dalla cessazione dell'attività del comitato di cui all'articolo 18 della legge provinciale 3 luglio 1990, n. 20, in base all'articolo 1, comma 2, della medesima legge provinciale ed all'articolo 9, comma 1, della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 3.

     2. Ai maggiori oneri, valutati nell'importo di Lire 15.000.000, derivanti dall'applicazione dell'articolo 27, a carico dell'esercizio finanziario 1994, si fa fronte mediante utilizzo di una quota, di pari importo, delle disponibilità per spese correnti, iscritte nel settore funzionale «Oneri non ripartibili», programma «Progetti intersettoriali», area di intervento «Interventi del programma di Giunta» del bilancio pluriennale 1993-1995, di cui all'articolo 15 della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 4.

     3. Per gli esercizi finanziari successivi si provvederà secondo le previsioni recate dal bilancio pluriennale della Provincia.

 

     Art. 44. Variazioni di bilancio.

     (Omissis).

 


[1] Articolo sostituito dall'art. 13 della L.P. 23 febbraio 1998, n. 3, modificato dall'art. 32 della L.P. 22 marzo 2001, n. 3 e dall’art. 23 della L.P. 30 dicembre 2002, n. 15 e così ulteriormente sostituito dall’art. 16 della L.P. 29 dicembre 2005, n. 20.

[2] Comma così modificato dall'art. 19 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11.

[3] Articolo modificato dall'art. 32 della L.P. 22 marzo 2001, n. 3, dall’art. 63 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1, dall’art. 23 della L.P. 30 dicembre 2002, n. 15 e così sostituito dall’art. 16 della L.P. 29 dicembre 2005, n. 20.

[4] Lettera aggiunta dall'art. 31 della L.P. 3 febbraio 1995, n. 1.

[5] Lettera così sostituita dall’art. 21 della L.P. 10 febbraio 2005, n. 1.

[6] Lettera abrogata dall'art. 32 della L.P. 22 marzo 2001, n. 3.

[7] Lettera aggiunta dall’art. 21 della L.P. 10 febbraio 2005, n. 1.

[8] Comma così sostituito dall’art. 21 della L.P. 10 febbraio 2005, n. 1.

[9] Comma così modificato dall'art. 31 della L.P. 3 febbraio 1995, n. 1.

[10] Comma aggiunto dall’art. 11 della L.P. 25 luglio 2002, n. 9.

[11] Comma così sostituito dall'art. 31 della L.P. 3 febbraio 1995, n. 1.

[12] Comma abrogato dall'art. 31 della L.P. 3 febbraio 1995, n. 1.

[13] Comma così sostituito dall'art. 31 della L.P. 3 febbraio 1995, n. 1.

[14] Comma aggiunto dall'art. 23 della L.P. 2 febbraio 1996, n. 1.

[15] Comma aggiunto dall'art. 14 della L.P. 7 luglio 1997, n. 10.

[16] Lettera aggiunta dall'art. 32 della L.P. 22 marzo 2001, n. 3.

[17] Comma aggiunto dall'art. 32 della L.P. 22 marzo 2001, n. 3.

[18] Comma così sostituito dall'art. 29 della L.P. 9 settembre 1996, n. 8.

[19] Lettera aggiunta dall’art. 63 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[20] Comma inserito dall'art. 9 della L.P. 11 settembre 1998, n. 10.

[21] Articolo introdotto dall'art. 31 della L.P. 3 febbraio 1995, n. 1.

[22] La lett. d), 1° comma, del presente articolo è stata aggiunta dall'art. 23 della L.P. 2 febbraio 1996, n. 1, mentre le lett. d bis) e d ter) sono state rispettivamente aggiunte dall'art. 29 della L.P. 9 settembre 1996, n. 8 e dall'art. 20 della L.P. 3 febbraio 1997, n. 2. La lettera d bis) è stata da ultimo abrogata dall'art. 9 della L.P. 11 settembre 1998, n. 10.

[23] La lett. d), 1° comma, del presente articolo è stata aggiunta dall'art. 23 della L.P. 2 febbraio 1996, n. 1, mentre le lett. d bis) e d ter) sono state rispettivamente aggiunte dall'art. 29 della L.P. 9 settembre 1996, n. 8 e dall'art. 20 della L.P. 3 febbraio 1997, n. 2. La lettera d bis) è stata da ultimo abrogata dall'art. 9 della L.P. 11 settembre 1998, n. 10.

[24] La lett. d), 1° comma, del presente articolo è stata aggiunta dall'art. 23 della L.P. 2 febbraio 1996, n. 1, mentre le lett. d bis) e d ter) sono state rispettivamente aggiunte dall'art. 29 della L.P. 9 settembre 1996, n. 8 e dall'art. 20 della L.P. 3 febbraio 1997, n. 2. La lettera d bis) è stata da ultimo abrogata dall'art. 9 della L.P. 11 settembre 1998, n. 10.

[25] Comma aggiunto dall'art. 20 della L.P. 3 febbraio 1997, n. 2.

[26] Articolo già sostituito dall'art. 13 della L.P. 23 febbraio 1998, n. 3 e così ulteriormente sostituito dall'art. 58 della L.P. 20 marzo 2000, n. 3.

[27] Comma già modificato dall’art. 63 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1 e così ulteriormente modificato dall’art. 16 della L.P. 29 dicembre 2005, n. 20.

[28] Comma così modificato dall’art. 63 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[29] Comma aggiunto dall'art. 32 della L.P. 22 marzo 2001, n. 3 ed abrogato dall’art. 63 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[30] Articolo sostituito dall'art. 4 della L.P. n. 4/1994 e così modificato dall'art. 13 della L.P. 23 febbraio 1998, n. 3.

[31] Lettera così sostituita dall'art. 58 della L.P. 20 marzo 2000, n. 3.

[32] Comma abrogato dall'art. 58 della L.P. 20 marzo 2000, n. 3.

[33] Comma aggiunto dall’art. 23 della L.P. 30 dicembre 2002, n. 15 e così modificato dall'art. 10 della L.P. 12 maggio 2004, n. 4.

[34] Articolo modificato dall'art. 58 della L.P. 20 marzo 2000, n. 3 e così sostituito dall'art. 32 della L.P. 22 marzo 2001, n. 3, con effetto a decorrere dalla data indicata nello stesso art. 32 della L.P. 3/2001.

[35] Comma aggiunto dall’art. 23 della L.P. 30 dicembre 2002, n. 15.

[36] Comma così modificato dall'art. 58 della L.P. 20 marzo 2000, n. 3.

[37] Comma così sostituito dall'art. 4 della L.P. n. 4/1994.

[38] Comma così modificato dall'art. 13 della L.P. 23 febbraio 1998, n. 3.

[39] Comma così modificato dall'art. 58 della L.P. 20 marzo 2000, n. 3.

[40] Comma abrogato dall'art. 4 della L.P. n. 4/1994.

[41] Articolo così sostituito dall'art. 13 della L.P. 23 febbraio 1998, n. 3.

[42] Comma così modificato dall’art. 63 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[43] Comma già modificato dall'art. 32 della L.P. 22 marzo 2001, n. 3, dall’art. 63 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1 e così ulteriormente modificato dall'art. 10 della L.P. 12 maggio 2004, n. 4.

[44] Comma aggiunto dall'art. 32 della L.P. 22 marzo 2001, n. 3, già modificato dall’art. 11 della L.p. 25 luglio 2002, n. 9 e così ulteriormente modificato dall’art. 13 della L.P. 1 agosto 2003, n. 5.

[45] Articolo abrogato dall'art. 32 della L.P. 22 marzo 2001, con effetto a decorrere dal 1 gennaio 2002.

[46] Comma aggiunto dall'art. 14 della L.P. 7 luglio 1997, n. 10.

[47] Comma così sostituito dall'art. 4 della L.P. n. 4/1994.

[48] Comma così sostituito dall'art. 9 della L.P. 11 settembre 1998, n. 10.

[49] Comma aggiunto dall'art. 31 della L.P. 3 febbraio 1995, n. 1, e successivamente così sostituito dall'art. 23 della L.P. 2 febbraio 1996, n. 1.

[50] Comma aggiunto dall'art. 31 della L.P. 3 febbraio 1995, n. 1, e successivamente abrogato dall'art. 9 della L.P. 11 settembre 1998, n. 10.

[51] Comma aggiunto dall'art. 29 della L.P. 9 settembre 1996, n. 8, e successivamente abrogato dall'art. 9 della L.P. 11 settembre 1998, n. 10.

[52] Articolo abrogato dall’art. 21 della L.P. 10 febbraio 2005, n. 1 con la decorrenza ivi indicata.

[53] Articolo aggiunto dall'art. 25 della L.P. 27 agosto 1999, n. 3, modificato dall’art. 11 della L.P. 25 luglio 2002, n. 9 e così sostituito dall’art. 21 della L.P. 10 febbraio 2005, n. 1 con la decorrenza ivi indicata.

[54] Articolo aggiunto dall'art. 25 della L.P. 27 agosto 1999, n. 3 e abrogato dall’art. 21 della L.P. 10 febbraio 2005, n. 1 con la decorrenza ivi indicata.

[55] Rubrica così sostituita dall’art. 21 della L.P. 10 febbraio 2005, n. 1.

[56] Comma così modificato dall’art. 21 della L.P. 10 febbraio 2005, n. 1.

[57] Comma così modificato dall'art. 4 della L.P. n. 4/1994.

[58] Articolo modificato dall'art. 25 della L.P. 27 agosto 1999, n. 3, sostituito dall'art. 32 della L.P. 22 marzo 2001, n. 3 e abrogato dall'art. 78 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11. La rappresentanza unitaria dei comuni di cui al presente art., è stata soppressa dall’art. 14 della L.P. 15 giugno 2005, n. 7, con la decorrenza ivi indicata.

[59] Articolo sostituito dall'art. 32 della L.P. 22 marzo 2001, n. 3 e abrogato dall'art. 78 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11.

[60] Articolo abrogato dall'art. 78 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11.

[61] Articolo abrogato dall'art. 13 della L.P. 9 settembre 1996, n. 8.

[62] Comma così modificato dall'art. 31 della L.P. 3 febbraio 1995, n. 1.

[63] Periodo così sostituito dall'art. 29 della L.P. 9 settembre 1996, n. 8.

[64] Comma aggiunto dall’art. 23 della L.P. 30 dicembre 2002, n. 15.

[65] Comma così modificato dall'art. 31 della L.P. 3 febbraio 1995, n. 1.

[66] Comma così modificato dall'art. 4 della L.P. n. 4/1994 e dall'art. 20 della L.P. 3 febbraio 1997, n. 2.

[67] Comma così modificato dall'art. 4 della L.P. n. 4/1994.