§ 4.1.10 - Legge Provinciale 16 agosto 1976, n. 23.
Nuove norme per il servizio di custodia forestale.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.1 agricoltura e foreste
Data:16/08/1976
Numero:23


Sommario
Art. 1.      1. Il servizio di custodia forestale è rivolto alla salvaguardia ed al miglioramento dei patrimoni silvo-pastorali di proprietà pubblica, nonché alla tutela dall'ambiente naturale su tutto il [...]
Art. 2.      1. I comuni della provincia di Trento sono tenuti a provvedere al servizio di custodia, di cui all'articolo precedente, su tutti i beni silvo-pastorali di loro proprietà.
Art. 3.      1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, qualora nella circoscrizione territoriale di sorveglianza siano compresi beni di pertinenza di più enti o amministrazioni, essi si [...]
Art. 4.      1. Gli altri proprietari di beni silvo-pastorali ricadenti nella circoscrizione territoriale di sorveglianza del consorzio di custodia forestale o del comune possono chiedere all'ente gestore di [...]
Art. 8.      (Omissis)
Art. 9.      1. Per il raggiungimento delle finalità previste dall'ultima parte dell'articolo 1, i custodi forestali della Magnifica Comunità di Fiamme con sede in Cavalese, sono incaricati della vigilanza [...]


§ 4.1.10 - Legge Provinciale 16 agosto 1976, n. 23. [1]

Nuove norme per il servizio di custodia forestale.

(B.U. 24 agosto 1976, n. 36).

 

Art. 1.

     1. Il servizio di custodia forestale è rivolto alla salvaguardia ed al miglioramento dei patrimoni silvo-pastorali di proprietà pubblica, nonché alla tutela dall'ambiente naturale su tutto il territorio provinciale, secondo le disposizioni contenute nelle leggi e regolamenti vigenti.

 

     Art. 2.

     1. I comuni della provincia di Trento sono tenuti a provvedere al servizio di custodia, di cui all'articolo precedente, su tutti i beni silvo-pastorali di loro proprietà.

     2. A tale obbligo sono tenute anche le amministrazioni separata dei beni frazionali di uso civico per i beni da esse amministrati ai sensi della legge provinciale 16 settembre 1952, n. 1, come modificata dalla legge provinciale 9 maggio 1956, n. 6, e le Regole di Spinale e Manez di cui alla legge provinciale 28 ottobre 1960, n. 12.

     3. Per lo svolgimento del servizio gli enti ed amministrazioni di cui ai commi primo e secondo devono rispettare le delimitazioni delle circoscrizioni territoriali di sorveglianza costituite ai sensi dell'articolo 1 e seguenti della legge regionale 5 novembre 1968, n. 37, come recepita dalla legge provinciale 13 agosto 1973, n. 23.

     4. I custodi forestali possono esercitare le loro funzioni anche fuori dei confini della rispettiva circoscrizione di sorveglianza, in casi di particolare necessità, secondo le modalità che saranno stabilite dal regolamento di cui al successivo articolo 6.

 

     Art. 3.

     1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, qualora nella circoscrizione territoriale di sorveglianza siano compresi beni di pertinenza di più enti o amministrazioni, essi si consorziano per la gestione unitaria del servizio di custodia forestale salva l'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 81 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, qualora non si sia provveduto entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge [2].

 

     Art. 4.

     1. Gli altri proprietari di beni silvo-pastorali ricadenti nella circoscrizione territoriale di sorveglianza del consorzio di custodia forestale o del comune possono chiedere all'ente gestore di usufruire del servizio di custodia forestale secondo apposita convenzione tecnico- finanziaria.

 

     Artt. 5. - 7.

     (Omissis) [3].

 

     Art. 8.

     (Omissis) [4].

 

     Art. 9.

     1. Per il raggiungimento delle finalità previste dall'ultima parte dell'articolo 1, i custodi forestali della Magnifica Comunità di Fiamme con sede in Cavalese, sono incaricati della vigilanza sull'osservanza della legge provinciale 25 luglio 1973, n. 16 sulla tutela di alcune specie della fauna inferiore, della legge provinciale 25 luglio 1973, n. 17 sulla protezione della flora alpina, della legge provinciale 27 luglio 1973, n. 18, sulla disciplina della raccolta dei funghi.

 

     Artt. 10. - 17.

     (Omissis) [5].

 

 


[1] Abrogata dall'art. 115 della L.P. 23 maggio 2007, n. 11, con la decorrenza ivi prevista.

[2] Per la L.R. 21 ottobre 1963, n. 29 vedi ora il testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni.

[3] Articoli abrogati dall'art. 23 della L.P. 3 luglio 1990, n. 20 Gli articoli 21 e 22 della L.P. n. 20/1990 disciplinano ora il finanziamento dei servizi di custodia forestale.

[4] Articolo abrogato dall'articolo 1 della L.P. 12 dicembre 1986, n. 32.

[5] Articoli abrogati dall'art. 23 della L.P. 3 luglio 1990, n. 20 Gli articoli 21 e 22 della L.P. n. 20/1990 disciplinano ora il finanziamento dei servizi di custodia forestale.