§ 4.1.8 - Legge Provinciale 13 agosto 1973, n. 23.
Norme per lo svolgimento del servizio di custodia forestale.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.1 agricoltura e foreste
Data:13/08/1973
Numero:23


Sommario
Art. 1.      1. A decorrere dal 1 gennaio 1973, le disposizioni della legge regionale 5 novembre 1968, n. 37, concernente norme per lo svolgimento del servizio di vigilanza boschiva, si applicano nel [...]
Art. 2.      1. Le funzioni amministrative che, ai sensi della legge regionale 5 novembre 1968, n. 37, sono attribuite agli organi della Regione, sono esercitate dalla Provincia di Trento a mezzo dei propri [...]
Art. 3.      (Omissis)
Art. 4.      1. Nella prima applicazione della presente legge le domande di contributo debbono essere presentate entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa.
Art. 5.      1. Per la concessione dei contributi previsti dalla legge regionale 5 novembre 1968, n. 37, è autorizzata la spesa di Lire 120.000.000 annui per la durata di 2 anni, a partire dall'esercizio [...]


§ 4.1.8 - Legge Provinciale 13 agosto 1973, n. 23.

Norme per lo svolgimento del servizio di custodia forestale.

(B.U. 21 agosto 1973, n. 36).

 

Art. 1.

     1. A decorrere dal 1 gennaio 1973, le disposizioni della legge regionale 5 novembre 1968, n. 37, concernente norme per lo svolgimento del servizio di vigilanza boschiva, si applicano nel territorio della Provincia di Trento con le modificazioni di cui agli articoli seguenti.

 

     Art. 2.

     1. Le funzioni amministrative che, ai sensi della legge regionale 5 novembre 1968, n. 37, sono attribuite agli organi della Regione, sono esercitate dalla Provincia di Trento a mezzo dei propri organi ed uffici, secondo le rispettive competenze.

 

     Art. 3.

     (Omissis) [1].

 

     Art. 4.

     1. Nella prima applicazione della presente legge le domande di contributo debbono essere presentate entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

 

     Art. 5.

     1. Per la concessione dei contributi previsti dalla legge regionale 5 novembre 1968, n. 37, è autorizzata la spesa di Lire 120.000.000 annui per la durata di 2 anni, a partire dall'esercizio finanziario 1973, da erogarsi secondo le norme della stessa legge regionale n. 37 e successive modificazioni.

     2. I relativi stanziamenti saranno iscritti negli stati di previsione della spesa della Provincia, in misura di Lire 120.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari 1973 e 1974.

     3. I fondi di cui al presente articolo, se eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

 

     Artt. 6. - 7.

     (Omissis) [2].

 

 


[1] Modifica l'art. 3 della L.R. 5 novembre 1968 n. 37.

[2] Recano disposizioni finanziarie.