§ 2.4.3 - Legge Provinciale 28 ottobre 1960, n. 12.
Ordinamento delle Regole di Spinale e Manez.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:2. ordinamento della provincia
Capitolo:2.4 usi civici
Data:28/10/1960
Numero:12


Sommario
Art. 1.      I beni immobili appartenenti alle Regole di Spinale e Manez sono inalienabili, indivisibili e vincolati in perpetuo alla loro destinazione, salva la possibilità di modeste alienazioni e permute, [...]
Art. 2.      All'amministrazione dei beni indicati nell'art. 1 provvederà una Assemblea generale composta di n. 25 consiglieri suddivisi fra i tre Comuni in rapporto alla popolazione residente legale, ed [...]
Art. 3.      Le attribuzioni ed il funzionamento degli organi di cui al precedente articolo, e le norme di amministrazione e godimento dei beni, dovranno formare oggetto di apposito Statuto, che l'Assemblea [...]
Art. 4.      Lo Statuto ed il Regolamento di cui al precedente articolo ed ogni loro modificazione, saranno sottoposti all'approvazione della Giunta provinciale.
Art. 5.      Le norme di esecuzione della presente legge e quelle per la consultazione dei capi famiglia, per le operazioni di voto nonché per la formazione di eventuali liste e per la ripartizione dei [...]


§ 2.4.3 - Legge Provinciale 28 ottobre 1960, n. 12.

Ordinamento delle Regole di Spinale e Manez.

(B.U. 1 novembre 1960, n. 48).

 

Art. 1.

     I beni immobili appartenenti alle Regole di Spinale e Manez sono inalienabili, indivisibili e vincolati in perpetuo alla loro destinazione, salva la possibilità di modeste alienazioni e permute, giustificate da particolari motivi di pubblico interesse, da autorizzarsi dalla Giunta provinciale.

     I proventi derivanti dalla loro utilizzazione, al netto delle spese di conservazione, manutenzione, miglioramento e gestione, e dopo che siano stati soddisfatti i particolari diritti di godimento dei cittadini residenti, non potranno essere divisi in alcun modo fra i partecipi, ma dovranno essere destinati a favore dei Comuni di Ragoli, Montagne e Preore, in proporzione al numero degli abitanti risultanti dall'ultimo censimento ufficiale della popolazione.

 

     Art. 2.

     All'amministrazione dei beni indicati nell'art. 1 provvederà una Assemblea generale composta di n. 25 consiglieri suddivisi fra i tre Comuni in rapporto alla popolazione residente legale, ed eletti, separatamente per ciascun Comune, dai capi famiglia, così risultanti dal registro di popolazione di ciascun Comune, a norma degli articoli 4 e 8 a) del Regolamento 31 gennaio 1958, n. 136, ed iscritti nelle liste elettorali del Comune.

     L'Assemblea generale, nella sua prima seduta, elegge, nel proprio seno, un Comitato amministrativo composto di sei membri, scelti sempre in rapporto alla popolazione di ciascun Comune fra cui saranno eletti un Presidente e un Vicepresidente. Tutti gli amministratori durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

i Sindaci dei tre Comuni non possono coprire la carica di Presidente o Vicepresidente.

 

     Art. 3.

     Le attribuzioni ed il funzionamento degli organi di cui al precedente articolo, e le norme di amministrazione e godimento dei beni, dovranno formare oggetto di apposito Statuto, che l'Assemblea generale dovrà deliberare entro sei mesi dalla sua elezione.

     Entro lo stesso termine dovrà essere riveduto il Regolamento d'uso dei beni.

     Nell'ipotesi di inadempimento o ritardo provvederà, in entrambi i casi, la Giunta provinciale.

 

     Art. 4.

     Lo Statuto ed il Regolamento di cui al precedente articolo ed ogni loro modificazione, saranno sottoposti all'approvazione della Giunta provinciale.

     Al controllo della stessa Giunta provinciale saranno sottoposti i bilanci preventivi e relative variazioni, ed i conti consuntivi, nonché le deliberazioni concernenti variazioni nel patrimonio delle Regole o nella destinazione di esso, secondo le norme vigenti per gli enti locali.

     Spettano alla Giunta provinciale la vigilanza sugli atti e provvedimenti delle Regole nei modi previsti dalle Leggi comunali, nonché i poteri sostitutivi e surrogatori in caso di mancato funzionamento degli organi normali.

 

     Art. 5.

     Le norme di esecuzione della presente legge e quelle per la consultazione dei capi famiglia, per le operazioni di voto nonché per la formazione di eventuali liste e per la ripartizione dei consiglieri fra i tre Comuni, ed ogni altra disposizione atta ad assicurare il regolare svolgimento delle pratiche connesse alla nomina degli amministratori saranno impartite, con successivo Regolamento, dalla Giunta provinciale.

     Gli eletti saranno proclamati tali, in base all'esito della consultazione, dal Presidente della Giunta provinciale.