§ 6.1.127 - L.P. 1 agosto 2003, n. 5.
Disposizioni per la formazione dell’assestamento del bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003-2005, nonché per il bilancio annuale 2004 e pluriennale [...]


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 contabilità
Data:01/08/2003
Numero:5


Sommario
Art. 1.  Rideterminazione degli oneri per la contrattazione collettiva provinciale relativamente al bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003-2005.
Art. 2.  Rideterminazione della spesa complessiva per il personale provinciale relativamente al bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003-2005.
Art. 3.  Disposizioni relative alle liquidazioni di spesa disposte con procedure informatiche.
Art. 4.  Modifica dell'articolo 1 bis della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4 (Disposizioni per l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235. Istituzione dell'azienda [...]
Art. 5.  Interpretazione autentica dell'articolo 16 della legge provinciale 30 dicembre 2002, n. 15, in materia di distribuzione e di vendita di gas.
Art. 6.  Modifiche della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18 (Norme in materia di acque pubbliche, opere idrauliche e relativi servizi provinciali).
Art. 7.  Differimento dei termini per le domande di riconoscimento o concessione di acque pubbliche.
Art. 8.  Modifica dell'articolo 7 della legge provinciale 11 settembre 1995, n. 11 (Istituzione dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente).
Art. 9.  Modifica dell'articolo 69 bis del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (Approvazione del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela [...]
Art. 10.  Disposizioni per l'istituzione dell'anagrafe canina e per l'attuazione della legge 14 agosto 1991, n. 281 (Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo).
Art. 11.  Modifiche della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio).
Art. 12.  Modifica dell'articolo 3 della legge provinciale 16 luglio 1990, n. 21 (Interventi per lo sviluppo e la promozione delle attività sportive).
Art. 13.  Disposizioni in materia di finanza locale relative al bilancio 2003 e modifica dell'articolo 16 della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (Norme in materia di finanza locale).
Art. 14.  Disposizioni in materia di strade statali gestite dalla Provincia.
Art. 15.  Modifica dell'articolo 31 della legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 6 (Norme sulla espropriazione per pubblica utilità).
Art. 16.  Proroga dei termini per l'affidamento tramite gara dei servizi di trasporto.
Art. 17.  Modifica della legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13, nella parte relativa al piano straordinario delle opere pubbliche.
Art. 18.  Finanziamento delle spese per l'accelerazione di lavori pubblici.
Art. 19.  Modifiche della legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 2 (Organizzazione degli interventi della Provincia in materia di protezione civile).
Art. 20.  Disposizioni in materia di istruzione e di formazione professionale.
Art. 21.  Modifica dell'articolo 2 della legge provinciale 4 novembre 1986, n. 29 (Interventi a favore dell'edilizia scolastica).
Art. 22.  Disposizioni per l'attivazione di un centro di protonterapia medica.
Art. 23.  Modifica dell'articolo 8 della legge provinciale 29 aprile 1993, n. 14 (Modificazioni alle leggi provinciali 17 marzo 1988, n. 10 sulla cooperazione per lo sviluppo, 28 aprile 1986, n. 13 [...]
Art. 24.  Modifiche della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia).
Art. 25.  Disposizioni per l'esercizio della caccia per la stagione venatoria dell'anno 2003.
Art. 26.  Modifica dell'articolo 3 della legge provinciale 27 dicembre 1982, n. 32 (Disciplina e regolamentazione dell'attività dei tassidermisti ed imbalsamatori).
Art. 27.  Modifiche della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (Sostegno dell'economia agricola, disciplina dell'agricoltura biologica e della contrassegnazione di prodotti geneticamente non modificati).
Art. 28.  Modifica dell'articolo 90 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1, in materia di piano straordinario per gli emigrati trentini in Argentina.
Art. 29.  Modifica dell'articolo 16 della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (Interventi della Provincia Autonoma di Trento per il sostegno dell'economia e della nuova imprenditorialità. Disciplina dei [...]
Art. 30.  Disposizioni finanziarie inerenti l'assestamento del bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003-2005.
Art. 31.  Fissazione della dotazione complessiva del personale provinciale per l'anno 2004 e del relativo limite di spesa.
Art. 32.  Direttive per la formazione dei bilanci di previsione degli enti dipendenti, delle aziende e delle agenzie della Provincia.
Art. 33.  Modifica dell'articolo 7 della legge provinciale 5 febbraio 2001, n. 1, in materia di autorizzazioni di spesa per interventi connessi a calamità pubbliche.
Art. 34.  Disposizioni in materia di finanza locale relative al bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006.
Art. 35.  Utilizzo degli animali nella cura dell'handicap psico-fisico.
Art. 36.  Disposizioni finanziarie inerenti il bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006.
Art. 37.  Entrata in vigore.


§ 6.1.127 - L.P. 1 agosto 2003, n. 5.

Disposizioni per la formazione dell’assestamento del bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003-2005, nonché per il bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Provincia Autonoma di Trento (legge finanziaria)

(B.U. 5 agosto 2003, n. 31 – suppl. n. 4).

 

Capo I

Disposizioni per l'assestamento del bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003-2005

 

Art. 1. Rideterminazione degli oneri per la contrattazione collettiva provinciale relativamente al bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003-2005.

     1. In relazione a quanto previsto dall'articolo 2, commi 4, 5 e 6, del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Trento), e per i fini di cui all'articolo 59, comma 1, della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (Revisione dell'ordinamento del personale della Provincia Autonoma di Trento), l'onere relativo al rinnovo contrattuale del personale insegnante delle scuole a carattere statale previsto dall'articolo 3 (Determinazione degli oneri per la contrattazione per il biennio 2002-2003 del comparto della scuola), comma 1, della legge provinciale 31 dicembre 2001, n. 11, già integrato dall'articolo 9 (Rideterminazione degli oneri per la contrattazione del comparto del personale della scuola in relazione al tasso di inflazione programmato per l'anno 2002), comma 5, della legge provinciale 30 dicembre 2002, n. 15, è ulteriormente incrementato di 4.000.000 di euro per l'anno 2003 e di 384.802 euro per l'anno 2004.

     2. L'onere di cui all'articolo 2 (Determinazione degli oneri per la contrattazione per il biennio 2002-2003 del comparto del personale provinciale delle autonomie locali), comma 2, della legge provinciale n. 11 del 2001, come rideterminato dall'articolo 8 (Adeguamento delle autorizzazioni di spesa per la contrattazione collettiva del comparto autonomie locali), comma 1, della legge provinciale n. 15 del 2002, è integrato per l'anno 2004 con l'importo di 2.600.000 euro, di cui 1.000.000 una tantum, in relazione alle disposizioni della contrattazione collettiva in materia di utilizzo delle economie di spesa connesse al recupero delle retribuzioni di anzianità del personale che cessa dal servizio.

     3. L'onere di cui all'articolo 8, comma 3, della legge provinciale n. 15 del 2002 è incrementato per l'anno 2004 con l'importo di 900.000 euro, di cui 300.000 una tantum.

     4. In relazione a quanto previsto dal comma 2, l'onere di cui all'articolo 2, comma 5, della legge provinciale n. 11 del 2001 è integrato per l'anno 2004 con l'importo di 962.000 euro, di cui 360.000 una tantum.

     5. L'onere di cui all'articolo 3, comma 2, della legge provinciale n. 11 del 2001, come incrementato dall'articolo 9, comma 6, della legge provinciale n. 15 del 2002, è integrato per l'anno 2004 con l'importo di 800.000 euro.

     6. L'onere di cui all'articolo 4 (Determinazione degli oneri per la contrattazione per il biennio 2002-2003 del comparto del servizio sanitario provinciale), comma 1, della legge provinciale n. 11 del 2001, come incrementato con l'articolo 10 (Rideterminazione degli oneri per la contrattazione del comparto del servizio sanitario provinciale), comma 1, della legge provinciale n. 15 del 2002, è integrato per l'anno 2003 con l'importo di 3.000.000 di euro, in relazione al quadro della contrattazione collettiva delineato a livello nazionale.

     7. Per i fini di cui al comma 1, con l'allegata tabella C, sono autorizzate le seguenti maggiori spese sull'unità previsionale di base 10.6.130:

     a) 4.000.000 di euro per l'anno 2003;

     b) 384.802 euro per l'anno 2004;

     c) 384.802 euro per l'anno 2005.

     8. Per i fini di cui ai commi 2, 3 e 5, con l'allegata tabella C, sono autorizzate le seguenti maggiori spese sull'unità previsionale di base 7.1.120:

     a) 4.300.000 euro per l'anno 2004;

     b) 3.000.000 di euro per l'anno 2005.

     9. Per i fini di cui al comma 4, con l'allegata tabella C, sono autorizzate le seguenti maggiori spese sull'unità previsionale di base 81.1.110:

     a) 962.000 euro per l'anno 2004;

     b) 602.000 euro per l'anno 2005.

     10. Per i fini di cui al comma 6, con l'allegata tabella C, sono autorizzate le seguenti maggiori spese sull'unità previsionale di base 24.1.110:

     a) 3.000.000 di euro per l'anno 2003;

     b) 3.000.000 di euro per l'anno 2004;

     c) 3.000.000 di euro per l'anno 2005.

 

     Art. 2. Rideterminazione della spesa complessiva per il personale provinciale relativamente al bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003-2005.

     1. La spesa complessiva prevista dall'articolo 7 (Fissazione della dotazione complessiva del personale provinciale e del relativo limite di spesa), comma 4, della legge provinciale 30 dicembre 2002, n. 15, è rideterminata in 257.015.162,07 euro per l'anno 2003, in 262.243.089,40 euro per l'anno 2004 e in 260.943.089,40 euro per l'anno 2005.

     2. La spesa complessiva prevista dall'articolo 7, comma 5, della legge provinciale n. 15 del 2002 è rideterminata in 299.161.110,67 euro per l'anno 2003 e in 299.403.845,71 euro per gli anni 2004 e 2005.

 

     Art. 3. Disposizioni relative alle liquidazioni di spesa disposte con procedure informatiche.[1]

     [1. Le liquidazioni di spesa disposte con procedure informatiche ai sensi degli articoli 41 bis e 41 ter della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia Autonoma di Trento), riportano gli estremi della documentazione e degli accertamenti atti a comprovare il diritto del creditore, nonché la proposta al servizio competente in materia di bilancio per l'emissione del titolo di spesa.

     2. Il regolamento di cui all'articolo 41 ter della legge provinciale n. 7 del 1979 disciplina le modalità e i criteri con cui si effettua il controllo, anche a campione, per verificare la regolarità delle procedure informatiche di liquidazione delle spese.]

 

     Art. 4. Modifica dell'articolo 1 bis della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4 (Disposizioni per l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235. Istituzione dell'azienda speciale provinciale per l'energia, disciplina dell'utilizzo dell'energia elettrica spettante alla Provincia ai sensi dell'articolo 13 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, criteri per la redazione del piano della distribuzione e modificazioni alle leggi provinciali 15 dicembre 1980, n. 38 e 13 luglio 1995, n. 7).

     1. All'articolo 1 bis della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4, nella lettera a) del comma 1 le parole: "dandone preavviso agli interessati prima dei cinque anni anteriori alla scadenza delle concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, di cui ai commi 6 e 12 dell'articolo 1 bis del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 235 del 1977" sono sostituite dalle seguenti: "dandone preavviso agli interessati almeno tre anni prima della scadenza delle concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico di cui all'articolo 1 bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 235 del 1977".

 

     Art. 5. Interpretazione autentica dell'articolo 16 della legge provinciale 30 dicembre 2002, n. 15, in materia di distribuzione e di vendita di gas.

     1. L'articolo 16 della legge provinciale 30 dicembre 2002, n. 15, si interpreta nel senso che, fatto salvo quanto previsto da tale articolo, rimane comunque ferma la disciplina della tutela e dello sviluppo della concorrenza e della tutela dei consumatori prevista dal decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della L. 17 maggio 1999, n. 144).

 

     Art. 6. Modifiche della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18 (Norme in materia di acque pubbliche, opere idrauliche e relativi servizi provinciali).

     1. Prima dell'articolo 1 della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18, è inserito il seguente capo: "Capo I - Disposizioni in materia di opere e polizia idraulica"; dopo l'articolo 16 è inserito il seguente capo: "Capo II - Disposizioni in materia di acque pubbliche"; dopo l'articolo 17 sono inseriti i seguenti capi: "Capo III - Disposizioni in materia di sbarramenti di ritenuta e di bacini d'accumulo idrico" e "Capo IV - Disposizioni finanziarie".

     2. Dopo l'articolo 17 della legge provinciale n. 18 del 1976, nel capo III, è inserito il seguente:

     "Art. 17 bis.

     1. Questo capo disciplina le opere di sbarramento, quali dighe, traverse, bacini e serbatoi di accumulo, anche realizzati fuori alveo - di seguito denominati 'opere di ritenuta' - nonché le modifiche delle opere di ritenuta che incidono sulle caratteristiche considerate ai fini dell'approvazione del progetto originario.

     2. Sono esclusi dall'applicazione di questo capo:

     a) i laghi naturali;

     b) le opere di regimazione dei corsi d'acqua e dei laghi, quali arginature, briglie e opere di regolazione realizzate ai fini della sicurezza;

     c) gli invasi generati dall'escavazione dei terreni e privi d'impermeabilizzazione, di rilevati arginali e di opere di alimentazione;

     d) le opere che determinano invasi adibiti esclusivamente a deposito o decantazione o lavaggio di minerali o residui industriali;

     e) i serbatoi utilizzati per il deposito o l'accumulo di materie prime, di rifiuti e di reflui zootecnici;

     f) le opere di ritenuta che determinano un invaso non superiore a 1.000 metri cubi.

     3. È attribuito ai comuni territorialmente competenti l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di opere di ritenuta che determinano un invaso non superiore a 5.000 metri cubi, di seguito denominate 'opere di ritenuta di competenza comunale'. Il servizio provinciale competente in materia di dighe fornisce ai comuni il supporto tecnico, se richiesto.

     4. Per l'esercizio delle funzioni attribuite ai sensi del comma 3 si applicano gli articoli 17 septies e 17 octies.

     5. Le opere indicate dal comma 2 restano soggette in ogni caso alle disposizioni in materia di urbanistica ed edilizia, di tutela del paesaggio, di tutela ambientale, di polizia mineraria e alle altre norme speciali."

     3. Dopo l'articolo 17 bis della legge provinciale n. 18 del 1976, nel capo III, è inserito il seguente:

     "Art. 17 ter.

     1. Ai sensi dell'articolo 5, terzo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche), la Provincia affida al registro italiano dighe (RID) i compiti per l'identificazione e l'approvazione tecnica dei progetti e per la vigilanza sulla costruzione e sulle operazioni di controllo spettanti al concessionario con riferimento alle dighe di ritenuta, alle opere di sbarramento o alle traverse, aventi le caratteristiche dimensionali previste dal predetto articolo 5, terzo comma, secondo periodo.

     2. La Provincia può stipulare con il RID un'apposita convenzione per la definizione delle modalità e delle procedure di avvalimento del RID, per lo svolgimento dei compiti indicati dal comma 1, riferiti alle opere aventi le caratteristiche dimensionali previste dall'articolo 5, terzo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 381 del 1974.

     3. Per lo svolgimento dei compiti e delle attività previste da quest'articolo si applica la normativa statale, anche nel caso di approvazione di progetti di variante."

     4. Dopo l'articolo 17 ter della legge provinciale n. 18 del 1976, nel capo III, è inserito il seguente:

     "Art. 17 quater.

     1. Ai fini di tutela della pubblica incolumità, la realizzazione e la modifica delle opere di ritenuta previste da questo capo, ad esclusione di quelle affidate al RID ai sensi dell'articolo 17 ter, comma 1, sono subordinate all'approvazione del relativo progetto da parte del servizio provinciale competente in materia di dighe; nei casi di avvalimento del RID l'approvazione è fatta sulla base dell'istruttoria tecnica effettuata dal RID.

     2. L'approvazione del progetto riguarda esclusivamente gli aspetti statici e idraulici, comporta l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori e può disporre prescrizioni per la loro esecuzione. L'approvazione del progetto non comprende né sostituisce i provvedimenti permissivi, i pareri e le concessioni cui è subordinata la realizzazione dell'opera di ritenuta ai sensi della legislazione vigente concernente le acque pubbliche, la polizia idraulica, l'urbanistica, la tutela del paesaggio, la tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare, la tutela dell'ambiente, la valutazione dell'impatto ambientale e le altre norme speciali.

     3. Per la progettazione dell'opera di ritenuta e per la direzione dei relativi lavori sono richiesti il possesso del diploma di laurea in ingegneria e l'iscrizione nel relativo albo professionale.

     4. Il servizio provinciale competente in materia di dighe, qualora riscontri un pericolo per la pubblica incolumità, anche nel corso della realizzazione dell'opera, può prescrivere l'esecuzione di specifici interventi non previsti nel progetto.

     5. Ai fini del rilascio del certificato di esercibilità dell'opera di ritenuta, il servizio provinciale competente in materia di dighe può autorizzare provvisoriamente l'esercizio dell'invaso. Il provvedimento di autorizzazione provvisoria può comprendere prescrizioni per l'esercizio dell'invaso e può essere modificato, sospeso o revocato per motivi di pubblica incolumità. Tali provvedimenti non comportano alcun indennizzo da parte della pubblica amministrazione.

     6. Il direttore dei lavori è responsabile dell'invaso autorizzato provvisoriamente ai sensi del comma 5.

     7. Fatto salvo quanto previsto dai commi 5 e 6, il servizio provinciale competente in materia di dighe decide in ordine al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'invaso dopo il rilascio del certificato di esercibilità dell'opera. Il provvedimento di autorizzazione può comprendere prescrizioni per l'esercizio dell'invaso e può essere modificato, sospeso o revocato per motivi di pubblica incolumità. Tali provvedimenti non danno luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione.

     8. Il certificato di esercibilità, riguardante gli aspetti statici e idraulici e avente validità non superiore a tre anni, è rilasciato da un'apposita commissione di tre membri, nominati di volta in volta dal dirigente generale del dipartimento provinciale competente in materia di dighe e scelti tra il dirigente, i direttori e il personale con qualifiche tecniche assegnati al servizio provinciale competente in materia di dighe, di cui almeno uno in possesso del diploma di laurea in ingegneria e iscritto all'albo professionale da almeno dieci anni.

     9. Le spese per il rilascio del certificato di esercibilità e i compensi spettanti ai membri della commissione, secondo le vigenti tariffe professionali per i collaudi, sono a carico del proprietario o gestore dell'opera.

     10. In prima applicazione di questo capo, ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'invaso i proprietari o i gestori delle opere di ritenuta esistenti alla data di entrata in vigore di quest'articolo presentano al servizio provinciale competente in materia di dighe, entro il 30 giugno 2004, gli atti tecnici di consistenza e una relazione sulla sicurezza statico-idraulica dell'opera di ritenuta redatta da un ingegnere abilitato, qualora, alla data di entrata in vigore di quest'articolo, non sia stato depositato presso il servizio provinciale competente in materia di dighe il certificato di collaudo dell'invaso. Dopo il 30 giugno 2004, solo i proprietari o i gestori delle opere di ritenuta che abbiano ottemperato all'obbligo previsto da questo comma possono continuare l'esercizio dell'invaso, fermo restando quanto disposto dall'articolo 17 sexies."

     5. Dopo l'articolo 17 quater della legge provinciale n. 18 del 1976, nel capo III, è inserito il seguente:

     "Art. 17 quinquies.

     1. Con regolamento di esecuzione di questo capo sono stabiliti:

     a) i contenuti degli elaborati progettuali delle opere di ritenuta;

     b) la disciplina tecnica per la progettazione e il controllo sulla costruzione e sull'esercizio delle opere di ritenuta;

     c) le eventuali ulteriori indicazioni in ordine alle procedure amministrative regolate da questo capo, le specifiche tecniche relative alle esclusioni indicate dall'articolo 17 bis, comma 2, e quelle concernenti l'individuazione delle opere di cui al medesimo articolo.

     2. Fino all'emanazione del regolamento previsto dal comma 1 continuano ad applicarsi, in quanto compatibili con questo capo, il decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1959, n. 1363 (Approvazione del regolamento per la compilazione dei progetti, la costruzione e l'esercizio delle dighe di ritenuta), e le altre disposizioni statali in materia di opere di ritenuta."

     6. Dopo l'articolo 17 quinquies della legge provinciale n. 18 del 1976, nel capo III, è inserito il seguente:

     "Art. 17 sexies.

     1. A seguito del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'invaso, il gestore o il proprietario curano la vigilanza e la costante manutenzione dell'opera di ritenuta e dell'eventuale strumentazione di controllo installata. Per garantire la tutela della pubblica incolumità, il gestore o il proprietario dell'invaso comunicano tempestivamente al servizio provinciale competente in materia di dighe l'insorgere di eventuali anomalie.

     2. Il servizio provinciale competente in materia di dighe effettua controlli a campione al fine di verificare la funzionalità, lo stato di manutenzione ed efficienza delle opere di ritenuta. Nel caso di carenze strutturali o di manutenzione, il servizio provinciale competente in materia di dighe può ordinare l'esecuzione degli interventi ritenuti necessari e imporre, anche in forma cautelativa, lo svaso totale o parziale del serbatoio o la demolizione dell'opera di ritenuta, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione.

     3. Al fine di acquisire maggiori conoscenze e informazioni sul comportamento dell'opera di ritenuta, il servizio provinciale competente in materia di dighe può imporre al proprietario o al gestore, con oneri a loro carico, l'esecuzione di studi e d'indagini.

     4. Per lo svolgimento delle attività previste da questo capo il personale del servizio provinciale competente in materia di dighe o incaricato da esso ha libero accesso alle opere di ritenuta, alle strutture accessorie e alle zone limitrofe, sia in fase di costruzione che durante l'esercizio, al fine di effettuare qualsiasi tipo di rilievo, di prelievo di campioni di materiale e qualsiasi ulteriore operazione tecnica.

     5. Qualora il proprietario o il gestore dell'opera di ritenuta non ottemperi all'ordine di svaso totale o parziale del serbatoio o di demolizione previsto dal comma 2, provvede direttamente il servizio provinciale competente in materia di dighe con addebito delle spese."

     7. Dopo l'articolo 17 sexies della legge provinciale n. 18 del 1976, nel capo III, è inserito il seguente:

     "Art. 17 septies.

     1. In attuazione dell'articolo 17 bis, comma 3, i comuni esercitano, con riferimento alle opere di ritenuta di competenza comunale, le funzioni e i compiti che questo capo demanda al servizio provinciale competente in materia di dighe, fatto salvo quanto disposto da quest'articolo.

     2. La realizzazione e la modifica delle opere di ritenuta di competenza comunale sono subordinate all'approvazione del progetto con riferimento agli aspetti statici e idraulici da parte dell'organo comunale competente. L'approvazione comporta l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori e può stabilire prescrizioni per la loro esecuzione.

     3. I provvedimenti contemplati dal comma 2 possono essere compresi nel provvedimento autorizzatorio o concessorio richiesto dalla legislazione urbanistica. Resta fermo quanto ulteriormente disposto dall'articolo 17 quater, comma 5.

     4. Il certificato di esercibilità dell'opera previsto dall'articolo 17 quater è sostituito dal certificato di collaudo riguardante gli aspetti statici e idraulici, redatto da un ingegnere abilitato e iscritto all'albo professionale da almeno dieci anni.

     5. Per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'invaso previsto dall'articolo 17 quater i proprietari o i gestori delle opere di ritenuta di competenza comunale esistenti alla data di entrata in vigore di quest'articolo, entro il 30 giugno 2004, presentano al comune gli atti tecnici di consistenza e un certificato di collaudo riguardante gli aspetti statici e idraulici, redatto da un ingegnere in possesso dei requisiti indicati al comma 4, se alla data di entrata in vigore quest'articolo non è stato depositato presso il servizio provinciale competente in materia di dighe il certificato di collaudo. Dopo il 30 giugno 2004, solo i proprietari o i gestori delle opere di ritenuta che abbiano ottemperato all'obbligo previsto da questo comma possono continuare l'esercizio dell'invaso, fermo restando quanto disposto dall'articolo 17 sexies."

     8. Dopo l'articolo 17 septies della legge provinciale n. 18 del 1976, nel capo III, è inserito il seguente:

     "Art. 17 octies.

     1. Per la violazione delle disposizioni di questo capo, con regolamento di esecuzione sono stabilite apposite sanzioni amministrative pecuniarie da un importo minimo di 50 euro ad un importo massimo di 12.000 euro.

     2. Il regolamento individua inoltre le fattispecie di violazioni amministrative alle quali si applica l'articolo 97 bis del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (Approvazione del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti).

     3. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal regolamento si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale). L'emissione dell'ordinanza ingiunzione o dell'ordinanza di archiviazione ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 689 del 1981 spetta al dirigente del servizio provinciale competente in materia di dighe o, nel caso di opera di ritenuta di competenza comunale, al competente organo del comune. Il proprietario e il gestore sono responsabili in solido delle violazioni commesse.

     4. La vigilanza sull'applicazione di questo capo è affidata al servizio provinciale competente in materia di dighe e, limitatamente alle opere di ritenuta di competenza comunale, al comune."

     9. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 17 quinquies della legge provinciale n. 18 del 1976 è abrogato l'articolo 16 octies della legge provinciale n. 18 del 1976.

     10. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 3 di quest'articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella A.

 

     Art. 7. Differimento dei termini per le domande di riconoscimento o concessione di acque pubbliche.

     1. In relazione a quanto previsto dall'articolo 48 (Disposizioni transitorie per la concessione e per il riconoscimento di utilizzazione di acque pubbliche superficiali e sotterranee) della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, sono riammesse in termini le domande presentate fino al 31 agosto 2003.

 

     Art. 8. Modifica dell'articolo 7 della legge provinciale 11 settembre 1995, n. 11 (Istituzione dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente).

     1. All'articolo 7 della legge provinciale 11 settembre 1995, n. 11, il comma 6 è sostituito dal seguente:

     "6. Le attività di laboratorio reciprocamente prestate dall'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari ai sensi dell'articolo 10, comma 3, sono gratuite."

 

     Art. 9. Modifica dell'articolo 69 bis del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (Approvazione del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti).

     1. All'articolo 69 bis del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl., sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) nel comma 1, alla fine del primo periodo sono aggiunte le parole: ", o di altre opere infrastrutturali significative sotto il profilo dell'impatto ambientale, quali gli impianti di stoccaggio di oli minerali o di loro derivati";

     b) alla fine del comma 2 sono aggiunti i seguenti periodi: "Relativamente alle opere infrastrutturali significative sotto il profilo dell'impatto ambientale, diverse dalle discariche e dagli impianti a tecnologia complessa, il finanziamento è determinato secondo i criteri e nei limiti stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale tenendo conto dei benefici e/o dei minori costi conseguenti alla realizzazione delle opere. La deliberazione stabilisce anche le modalità di erogazione del finanziamento."

     2. Alla copertura degli oneri derivanti da quest'articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella A.

 

     Art. 10. Disposizioni per l'istituzione dell'anagrafe canina e per l'attuazione della legge 14 agosto 1991, n. 281 (Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo). [2]

     1. Ai fini della tutela degli animali di affezione e della prevenzione del randagismo si applica, nella provincia di Trento, la legge 14 agosto 1991, n. 281, con gli adattamenti previsti da quest'articolo [3].

     2. La Provincia e i comuni esercitano le funzioni ad essi attribuite dalla legge n. 281 del 1991. Le funzioni spettanti alla Provincia sono esercitate dalla Giunta provinciale, dalle strutture provinciali e dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari secondo quanto stabilito con apposito regolamento. Gli enti e le associazioni protezioniste possono svolgere le attività ad essi riconosciute dalla legge n. 281 del 1991 secondo i criteri e le modalità previsti dal medesimo regolamento.

     3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge è istituita, a cura dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari e in collaborazione con i comuni, l'anagrafe canina provinciale, che si articola in sezioni comunali.

     4. I proprietari o i detentori di cani sono tenuti ad iscrivere i propri animali all'anagrafe canina provinciale, presso il comune di residenza entro quattro mesi dalla nascita dell'animale o entro un mese da quando ne vengano in possesso, a qualsiasi titolo; i proprietari e i detentori di cani, inoltre, devono comunicare al comune la cessione, la scomparsa o la morte del cane, nonché il cambiamento di residenza, secondo quanto stabilito dal regolamento previsto dal comma 2 [4].

     4 bis. Si applica la sanzione del pagamento di una somma da 25 a 150 euro per la mancata iscrizione all'anagrafe ai sensi dei commi 4 e 9, ultimo periodo; si applica la sanzione del pagamento di una somma da 20 a 100 euro per la mancata comunicazione delle variazioni previste dal comma 4 nei termini stabiliti dal comma 9 o per il periodo successivo al regolamento di cui al comma 2. Sono incaricati di vigilare sull'osservanza di quest'articolo i servizi veterinari dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, i corpi di polizia urbana dei comuni, nonché le guardie zoofile, che svolgono la loro attività volontariamente, in via onoraria [5].

     5. Il programma di prevenzione del randagismo previsto dall'articolo 3 della legge n. 281 del 1991 è approvato dalla Giunta provinciale. Le modalità di consultazione delle associazioni animaliste e protezioniste sono preventivamente definite con deliberazione della Giunta provinciale.

     6. Il regolamento indicato dal comma 2 stabilisce inoltre:

     a) le modalità a regime per l'organizzazione, la tenuta e la gestione dell'anagrafe canina provinciale;

     b) le modalità e i criteri per il risanamento dei canili comunali e per la costruzione dei rifugi, allo scopo di garantire buone condizioni di vita degli animali ricoverati e il rispetto delle norme igienico-sanitarie e di assicurare il controllo sanitario.

     b bis) i requisiti e le modalità per la nomina nonché i casi di revoca delle guardie zoofile previste dal comma 4 bis, nel rispetto della normativa statale in materia di pubblica sicurezza, e la disciplina dei corsi di formazione e di aggiornamento delle stesse nonché le norme per il coordinamento delle funzioni di vigilanza [6].

     7. La Provincia favorisce le associazioni protezioniste operanti nel territorio provinciale, anche non dotate di personalità giuridica, mediante la concessione di contributi in misura non superiore all'80 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, per le seguenti iniziative:

     a) ricovero e assistenza degli animali;

     b) censimenti e assistenza delle colonie feline;

     c) controllo mediante sterilizzazione della popolazione canina custodita nei rifugi per cani e di quella felina che vive in colonie;

     d) attività di studio, ricerca e divulgazione finalizzate a promuovere la conoscenza delle tematiche connesse alla presenza di animali nei centri urbani.

     8. Con propria deliberazione la Giunta provinciale stabilisce le modalità per la presentazione delle domande di contributo e per la determinazione della spesa ammissibile, i criteri per la determinazione dei contributi e le relative modalità di erogazione, nonché i criteri e le modalità di restituzione dei contributi, in caso di revoca degli stessi.

     8 bis. La Provincia può provvedere direttamente alla realizzazione di studi, di ricerche, di indagini e di attività di promozione della conoscenza delle tematiche relative agli animali di affezione [7].

     9. Nella prima applicazione di quest'articolo e fino all'emanazione del regolamento di cui al comma 2 l'anagrafe canina è organizzata e gestita secondo quanto previsto dalla deliberazione della Giunta provinciale 3 maggio 2002, n. 962 (Anagrafe canina provinciale informatizzata). Con deliberazione della Giunta provinciale possono essere integrate le direttive contenute nella deliberazione n. 962 del 2002, anche con misure organizzative a carattere transitorio, al fine di assicurare un efficiente e ordinato svolgimento delle operazioni d'iscrizione all'anagrafe canina. Qualora non già intervenuti, l'iscrizione e l'inserimento del microchip previsto dalle predette deliberazioni della Giunta provinciale sono effettuati entro il 31 dicembre 2004 [8].

     10. È abrogato l'articolo 4 della legge provinciale 27 dicembre 1982, n. 30 (Interventi per la protezione degli animali). Gli atti conseguenti agli impegni di spesa assunti entro la data di entrata in vigore di questa legge in applicazione dell'articolo 4 della legge provinciale n. 30 del 1982 sono definiti con le modalità e secondo le procedure previste dal medesimo articolo.

     11. Alla copertura degli oneri derivanti da quest'articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella A. Alle nuove spese derivanti da quest'articolo a carico dei comuni essi provvedono con le assegnazioni disposte a valere sulla legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (Norme in materia di finanza locale). Agli oneri connessi con l'istituzione dell'anagrafe canina provvede l'Azienda provinciale per i servizi sanitari utilizzando i finanziamenti provinciali relativi al fondo sanitario.

 

          Art. 11. Modifiche della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio).

     1. All'articolo 77 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22, dopo la lettera a) del comma 1 è inserita la seguente:

     "a bis) gli appostamenti di caccia di cui all'articolo 27 della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia), con esclusione degli appostamenti fissi realizzati in muratura o altro materiale diverso dal legno;".

     2. All'articolo 130 della legge provinciale n. 22 del 1991 il comma 2 è sostituito dal seguente:

     "2. Le somme dovute sono maggiorate degli interessi legali calcolati per ogni mese o frazione di mese superiore a quindici giorni a far data dal termine fissato nel provvedimento e fino all'effettivo pagamento."

     3. Quanto disposto dal comma 2 trova applicazione anche con riferimento agli interessi dovuti per le sanzioni irrogate prima della data di entrata in vigore di questa legge qualora il pagamento delle somme dovute non sia ancora intervenuto entro tale data.

 

     Art. 12. Modifica dell'articolo 3 della legge provinciale 16 luglio 1990, n. 21 (Interventi per lo sviluppo e la promozione delle attività sportive).

     1. All'articolo 3 della legge provinciale 16 luglio 1990, n. 21, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

     "1 bis. Tra le spese ammissibili a contributo ai sensi del comma 1 sono comprese le spese sostenute dalle associazioni e dalle società sportive affiliate per l'assicurazione obbligatoria e integrativa degli atleti di età inferiore ai venticinque anni, dei tecnici e dei dirigenti per l'esercizio delle attività sportive regolamentate dalle federazioni sportive e dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e operanti a livello provinciale nel settore dell'attività dilettantistica. I contributi sono accordati cumulativamente alle federazioni e agli enti secondo i criteri, le modalità e nei limiti stabiliti dalla Giunta provinciale."

     2. Alla copertura degli oneri derivanti da quest'articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella A.

 

     Art. 13. Disposizioni in materia di finanza locale relative al bilancio 2003 e modifica dell'articolo 16 della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (Norme in materia di finanza locale).

     1. Per l'anno 2003 le risorse spettanti ai comuni previste dalla tabella A allegata alla legge provinciale 30 dicembre 2002, n. 15, sono incrementate dei seguenti importi:

     a) 1.873.279 euro in conto capitale sul fondo per gli investimenti programmati dei comuni, importo corrispondente alle risorse già assegnate ai comuni, ma non attribuite per effetto di economie, per il finanziamento di opere oggetto di riprogrammazione ai sensi dell'articolo 64 (Disposizioni sulle opere dei comuni oggetto di verifica straordinaria ai sensi dell'articolo 12 della legge provinciale 27 agosto 1999, n. 3), comma 2, della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1;

     b) 11.500.000 euro sull'integrazione, a carico della finanza provinciale, del fondo per lo sviluppo locale;

     c) 2.000.000 di euro sull'integrazione straordinaria, a carico della finanza provinciale, del fondo per gli investimenti di rilevanza provinciale per interventi di prevenzione delle calamità.

     2. All'articolo 16 della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36, nell'ultimo periodo del comma 3 bis dopo le parole: "ad altri enti locali" sono inserite le seguenti: "nonché ai loro organismi rappresentativi".

     3. La tabella A allegata alla legge provinciale n. 15 del 2002 è abrogata. I trasferimenti in materia di finanza locale per il triennio 2003-2005 sono determinati dalla tabella B allegata a questa legge.

     4. Per i fini di quest'articolo sono autorizzate le spese riportate nell'allegata tabella C. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 2 di quest'articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella A.

 

     Art. 14. Disposizioni in materia di strade statali gestite dalla Provincia.

     1. Fermo restando quanto altro previsto dal titolo II, capo I, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), con effetto dalla data del 1° luglio 1998, la Provincia rinuncia alle somme dovute per gli accessi, per le diramazioni e per gli innesti relativi alle strade statali affidate in gestione alla Provincia ai sensi del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 320 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e delega alle Province Autonome di Trento e Bolzano di funzioni amministrative dello Stato in materia di viabilità). Le somme eventualmente riscosse dalla Provincia a tale titolo sono restituite, senza corrispondere i relativi interessi.

     2. Fermo restando quanto altro previsto dal titolo II, capo I, del decreto legislativo n. 285 del 1992, le somme spettanti alla Provincia a decorrere dal 1° luglio 1998 e non ancora riscosse alla data di entrata in vigore di questa legge per gli attraversamenti o per l'uso della sede stradale e relative pertinenze relative alla viabilità statale individuata dal comma 1 sono versate alla Provincia in rate annuali secondo le modalità definite dalla Giunta provinciale.

     3. Alla copertura delle minori entrate e maggiori oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella D.

 

     Art. 15. Modifica dell'articolo 31 della legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 6 (Norme sulla espropriazione per pubblica utilità).

     1. L'articolo 31 della legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 6, è sostituito dal seguente:

     "Art. 31. Regolazione tavolare di vecchie pendenze.

     1. A favore di enti pubblici o loro aziende o società è autorizzata, qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 2, l'emanazione del decreto di espropriazione o di asservimento di immobili sui quali insistono opere pubbliche ovvero opere private di interesse pubblico a prescindere dalla procedura prevista dalla presente legge e dal pagamento dell'indennità.

     2. Ai fini di quanto previsto dal comma 1 è richiesto che dette opere esistano da più di venti anni ovvero, nel caso di opere realizzate da soggetti privati, ne risulti attestata la destinazione ad uso pubblico da più di vent'anni.

     3. Il decreto può essere emanato, su richiesta dei proprietari tavolari, anche prima del decorso dei vent'anni, purché risultino prescritti i diritti al risarcimento del danno e all'indennità di espropriazione.

     4. I provvedimenti adottati in applicazione del presente articolo non pregiudicano i diritti riconosciuti dall'autorità giudiziaria e sono notificati agli interessati secondo quanto disposto dall'articolo 33 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo). Per i beni oggetto di regolazione rappresentati da parti comuni di condomini, è sufficiente che la notifica sia effettuata al solo amministratore condominiale, anziché a ciascuno dei proprietari delle singole porzioni materiali."

 

          Art. 16. Proroga dei termini per l'affidamento tramite gara dei servizi di trasporto. [9]

[     1. In relazione al rinnovo del Consiglio provinciale nell'anno 2003, i termini previsti dall'articolo 46, comma 1, della legge provinciale 9 luglio 1993, n. 16 (Disciplina dei servizi pubblici di trasporto in provincia di Trento), sono prorogati al centottantesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge provinciale che approva l'assestamento di bilancio per l'esercizio finanziario 2004.]

 

     Art. 17. Modifica della legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13, nella parte relativa al piano straordinario delle opere pubbliche.

     1. Dopo l'articolo 8 della legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13, è inserito il seguente:

     "Art. 8 bis. Opere di rilevanza provinciale degli enti locali.

     1. Ferma restando l'applicazione delle leggi provinciali di settore e quanto diversamente disposto dal presente articolo, per la realizzazione delle opere pubbliche degli enti locali ammesse a finanziamento secondo quanto previsto dall'articolo 11, comma 5, e dall'articolo 16 della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dall'articolo 3, dall'articolo 4, con esclusione dei commi 1 bis, 1 ter e 11, dall'articolo 5, con esclusione dei commi 1, 3 e 4, dall'articolo 6 e dall'articolo 7, con esclusione del comma 3, intendendosi sostituiti agli organi e alle strutture provinciali i competenti organi comunali. Continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 12 ter, comma 8, della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4.

     2. All'indizione della conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 3 e 7, provvede direttamente l'ente locale competente alla realizzazione dell'opera.

     3. Entro trenta giorni dal ricevimento della pronuncia della conferenza di servizi sul progetto definitivo l'ente locale adotta il relativo atto di approvazione. Qualora nella conferenza di servizi non si pervenga all'unanimità della decisione, l'ente locale può assumere la determinazione di conclusione positiva del procedimento dandone comunicazione alle amministrazioni che hanno espresso il proprio dissenso in sede di conferenza. Nel caso in cui si siano verificati dissensi in sede di conferenza di servizi, il competente organo dell'ente locale può disporre la sospensione della predetta determinazione entro trenta giorni dalla data di assunzione della determinazione medesima; trascorso tale termine, in assenza di sospensione, la determinazione è esecutiva.

     4. Se i dissensi sono stati formulati da strutture o amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico e alla tutela della salute, il competente organo dell'ente locale, ove non intenda sospendere la determinazione, ne dispone l'invio alla Giunta provinciale nel caso in cui i dissensi siano riferiti a interessi pubblici tutelati dalla Provincia. La Giunta provinciale entro trenta giorni dal ricevimento può adottare un atto di sospensione anche parziale.

     5. All'accertamento di conformità urbanistica dell'opera previsto dall'articolo 5 provvede il comune competente per territorio. In caso di accertamento negativo, decorso il termine per la presentazione delle osservazioni prevista dall'articolo 5, comma 2, il consiglio comunale si pronuncia sulle modifiche allo strumento urbanistico necessarie per la realizzazione dell'opera. Qualora il consiglio comunale non si pronunci favorevolmente in ordine all'effetto di variante previsto dall'articolo 5, comma 5, la procedura si estingue; in caso di pronuncia favorevole del consiglio comunale, la conferenza di servizi a carattere decisorio è integrata da un rappresentante del servizio provinciale competente in materia di urbanistica; nel caso di dissenso da parte di tale rappresentante, sull'effetto di variante si pronuncia la Giunta provinciale.

     6. L'ente locale può affidare alla Provincia o ad altri enti locali, mediante una specifica convenzione, l'indizione della conferenza di servizi e l'esecuzione degli altri adempimenti procedurali di propria competenza previsti dal presente articolo."

     2. L'articolo 8 bis della legge provinciale n. 13 del 1997 si applica alle opere per le quali gli enti locali presentino domanda di finanziamento dopo la data di entrata in vigore di questa legge.

 

     Art. 18. Finanziamento delle spese per l'accelerazione di lavori pubblici.

     1. Per completare le opere comprese nel piano straordinario di cui al capo I (Piano straordinario di opere pubbliche e di interventi di particolare rilevanza per gli obiettivi programmatici) della legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13, a valere sugli stanziamenti previsti dalle leggi di settore e ferma restando la possibilità di finanziare i lavori previsti in perizie suppletive e di variante, la Giunta provinciale può finanziare gli oneri conseguenti al riconoscimento di un premio di accelerazione all'appaltatore che abbia concluso i lavori, regolarmente e con buon esito, in anticipo rispetto al termine contrattualmente previsto.

 

     Art. 19. Modifiche della legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 2 (Organizzazione degli interventi della Provincia in materia di protezione civile).

     1. All'articolo 14 ter della legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 2, il primo periodo del comma 3 è sostituito dal seguente: "Gli interventi di cui al comma 1 sono individuati dal Presidente della Provincia attraverso ordinanze adottate anche con effetti derogatori alle disposizioni rientranti nella competenza normativa provinciale."

     2. All'articolo 20 bis della legge provinciale n. 2 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) nel comma 1 le parole: "può anticipare ai comuni, nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla Giunta provinciale, i finanziamenti necessari a ristorare i danneggiati delle spese che siano costretti a sostenere per ripristinare la situazione antecedente" sono sostituite dalle seguenti: "può concedere ai comuni, nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla Giunta provinciale, i finanziamenti necessari a ristorare i soggetti coinvolti dei danni subiti e delle spese sostenute per ripristinare la situazione antecedente. Quanto corrisposto ai danneggiati costituisce anticipazione sul risarcimento dei danni spettanti in seguito all'accertamento di eventuali responsabilità";

     b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

     "4. Oltre agli interventi previsti dai commi 1 e 2 la Provincia può concedere finanziamenti ai comuni per realizzare in luogo dei proprietari i lavori di ricostruzione, ripristino, riparazione e messa in sicurezza degli immobili danneggiati o esposti a pericolo.";

     c) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

     "4 bis. Sulla base di appositi accordi i comuni possono affidare alla Provincia l'esecuzione, in tutto o in parte, degli interventi previsti da quest'articolo. Gli accordi disciplinano anche la rivalsa nei confronti dei terzi responsabili. Per beneficiare degli interventi previsti da questo comma gli interessati cedono il diritto al risarcimento del danno alla Provincia. Nell'esecuzione degli interventi previsti dagli accordi con i comuni la Provincia può avvalersi dei propri enti funzionali.

     4 ter. Nel caso in cui non sia riconosciuto il diritto al risarcimento del danno, o sia riconosciuto un risarcimento inferiore al costo dei finanziamenti o degli interventi attivati dalla Provincia ai sensi di quest'articolo, gli importi non recuperati rimangono a carico del bilancio provinciale."

     3. Alla copertura degli oneri derivanti da quest'articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella A.

 

     Art. 20. Disposizioni in materia di istruzione e di formazione professionale. [10]

     [1. In provincia di Trento continua l'erogazione delle provvidenze connesse agli interventi attivati nell'ambito del diritto allo studio relativo all'istruzione e alla formazione professionale disciplinati dalle leggi provinciali 10 agosto 1978, n. 30 (Interventi in materia di assistenza scolastica per favorire il diritto allo studio e delega delle relative funzioni ai comprensori), e 3 settembre 1987, n. 21 (Ordinamento della formazione professionale), anche dopo l'entrata in vigore della legge 28 marzo 2003, n. 53 (Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale).]

 

     Art. 21. Modifica dell'articolo 2 della legge provinciale 4 novembre 1986, n. 29 (Interventi a favore dell'edilizia scolastica). [11]

     [1. All'articolo 2 della legge provinciale 4 novembre 1986, n. 29, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

     "3 bis. Nel caso in cui l'intervento riguardi la costruzione o il riattamento degli edifici scolastici possono essere considerate tra le spese ammissibili a finanziamento anche quelle relative all'acquisizione della disponibilità di immobili e quelle per altri oneri gestionali conseguenti all'esecuzione degli interventi, previa presentazione di uno specifico programma da parte dell'ente interessato."]

 

     Art. 22. Disposizioni per l'attivazione di un centro di protonterapia medica.

     1. Al fine di favorire la progettazione, la realizzazione e l'attivazione di un centro di protonterapia medica nella provincia di Trento, è costituita l'agenzia provinciale disciplinata da quest'articolo e dal regolamento di cui al comma 6, dotata di autonomia amministrativa e contabile.

     2. Sono organi dell'agenzia:

     a) il direttore;

     b) il comitato tecnico-scientifico;

     c) il collegio dei revisori dei conti.

     3. Il direttore resta in carica per cinque anni ed è nominato dalla Giunta provinciale.

     4. Il comitato tecnico-scientifico svolge le proprie funzioni per la durata dell'incarico del direttore ed è composto da esperti nominati dal direttore, tre dei quali designati, rispettivamente, dall'Istituto trentino di cultura, dall'Università degli studi di Trento e dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari, nonché da ulteriori esperti, entro il numero massimo stabilito dal regolamento di cui al comma 6.

     5. La gestione finanziaria e contabile dell'agenzia è soggetta al riscontro di un collegio dei revisori dei conti, che rimane in carica per cinque anni ed è composto da tre persone iscritte nel registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 (Attuazione della direttiva n. 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili), delle quali una con funzioni di presidente, nominate dalla Giunta provinciale.

     6. L'organizzazione, il funzionamento e la denominazione dell'agenzia, nonché le funzioni e i compiti attribuiti al direttore, al comitato tecnico-scientifico e al collegio dei revisori dei conti, le indennità di carica e i rimborsi delle spese, anche di missione, sono stabiliti da apposito regolamento approvato dalla Giunta provinciale. Il regolamento, inoltre, disciplina i poteri di direttiva, di controllo, sostitutivi e di scioglimento degli organi attribuiti alla Giunta provinciale, le modalità per assicurare il coordinamento dei piani, dei programmi e delle attività dell'agenzia con quelli dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, nonché la sua gestione finanziaria e contabile, nel rispetto della normativa vigente in materia di contabilità.

     7. I rapporti giuridici e finanziari tra la Provincia e l'agenzia sono regolati da un apposito contratto di servizio di durata quinquennale che prevede in particolare:

     a) gli obiettivi da realizzare per ciascun quinquennio, suscettibili di aggiornamento;

     b) le risorse finanziarie messe a disposizione dell'agenzia, con riferimento a ciascun esercizio finanziario indicato dal contratto di servizio, per la realizzazione degli obiettivi di cui alla lettera a);

     c) le modalità di controllo e di verifica dei risultati raggiunti, nonché quelle per l'aggiornamento e l'adeguamento degli obiettivi o delle risorse di cui alle lettere a) e b).

     8. Per l'esercizio delle sue funzioni l'agenzia può stipulare contratti e convenzioni con soggetti pubblici o privati e può avvalersi del personale e dei beni, anche immobili, messi a disposizione gratuitamente dalla Provincia o dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari. Inoltre può conferire incarichi professionali necessari per acquisire particolari prestazioni specialistiche e stipulare contratti di lavoro a tempo determinato di durata non superiore a quella massima prevista dalle leggi vigenti in materia di lavoro e dai contratti collettivi di lavoro. Nel caso di personale laureato dotato di elevata specializzazione e nel limite massimo di unità determinato dal regolamento di cui al comma 6, l'agenzia può stipulare contratti di lavoro a tempo determinato secondo le disposizioni dell'accordo collettivo stipulato a livello nazionale per il personale degli enti di ricerca. Per il personale dipendente dall'agenzia a tempo indeterminato si applicano, in quanto compatibili con quest'articolo, le disposizioni delle leggi e dei contratti collettivi di lavoro vigenti per il personale del servizio sanitario provinciale.

     9. Alla data determinata dal regolamento di cui al comma 6, l'agenzia istituita a norma del comma 1 è soppressa e i rapporti giuridici di cui essa è titolare sono trasferiti all'Azienda provinciale per i servizi sanitari.

     10. Per quanto non previsto da quest'articolo e dal regolamento di cui al comma 6 si applicano le disposizioni relative all'Agenzia del lavoro previste dalla legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19 (Organizzazione degli interventi di politica del lavoro).

     11. Alla copertura degli oneri derivanti da quest'articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella A.

 

     Art. 23. Modifica dell'articolo 8 della legge provinciale 29 aprile 1993, n. 14 (Modificazioni alle leggi provinciali 17 marzo 1988, n. 10 sulla cooperazione per lo sviluppo, 28 aprile 1986, n. 13 sull'emigrazione, e 13 febbraio 1992, n. 8 sul volontariato, nonché disposizioni sugli interventi per l'emergenza).

     1. All'articolo 8 della legge provinciale 29 aprile 1993, n. 14, il primo periodo del comma 02 è sostituito dal seguente: "La Giunta provinciale adotta i criteri per l'organizzazione degli interventi previsti dal presente articolo, disciplinando le modalità del coinvolgimento di organizzazioni private e dei volontari e prevedendo forme di collaborazione con altri enti pubblici."

 

     Art. 24. Modifiche della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia).

     1. All'articolo 26 della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

     "3 bis. Per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili causati dall'investimento di ungulati lungo strade comunali, provinciali e statali, escluse le autostrade, per caso fortuito o forza maggiore, la Provincia può corrispondere un indennizzo al danneggiato, sempre che il danno non sia connesso a violazioni del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada). Le modalità per la concessione dell'indennizzo, e quant'altro fosse necessario per l'attuazione di questo comma, sono stabilite dalla Giunta provinciale, anche mediante polizze assicurative."

     2. All'articolo 27 della legge provinciale n. 24 del 1991 dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti: "5 bis. L'allestimento degli appostamenti fissi è subordinato a preventiva denuncia al comune territorialmente competente ed è ammesso in coerenza con i criteri generali stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale su proposta del servizio faunistico di concerto con il servizio competente in materia di urbanistica e tutela del paesaggio. La denuncia tiene luogo degli atti concessori e permissivi previsti dalle leggi vigenti in materia di urbanistica e tutela del paesaggio, con l'esclusione degli appostamenti fissi realizzati in muratura o altro materiale diverso dal legno.

     5 ter. Con il regolamento di esecuzione sono stabilite ulteriori norme per l'allestimento degli appostamenti fissi ai sensi del comma 5 bis anche ai fini del loro controllo numerico e ripristino."

     3. Il comma 3 bis dell'articolo 26 della legge provinciale n. 24 del 1991 si applica ai danni verificatisi dopo il 1° gennaio 1998.

     4. Alla copertura degli oneri derivanti dai commi 1 e 3 si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella D.

 

     Art. 25. Disposizioni per l'esercizio della caccia per la stagione venatoria dell'anno 2003.

     1. In relazione a quanto deciso dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 227 del 4 luglio 2003, per l'esercizio della caccia nella stagione venatoria dell'anno 2003 si applicano, oltre alla legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia) per le parti compatibili con la predetta sentenza e con quest'articolo, le seguenti disposizioni:

     a) per gli ungulati è consentito il prelievo venatorio di esemplari appartenenti alle seguenti specie e per i periodi di seguito indicati:

     1) capriolo femmina e piccolo: dal 7 settembre al 6 novembre;

     2) capriolo maschio: dal 7 settembre al 26 ottobre;

     3) camoscio: dal 28 settembre al 27 novembre;

     4) cervo: dal 28 settembre al 27 novembre;

     5) muflone: dal 28 settembre al 27 novembre;

     b) per le specie diverse da quelle indicate alla lettera a), i periodi entro i quali è consentito l'esercizio della caccia sono determinati dal comitato faunistico provinciale di cui all'articolo 11 della legge provinciale n. 24 del 1991, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS); per l'espressione del parere dell'INFS trova applicazione quanto previsto dall'articolo 52 ter, comma 3, della medesima legge provinciale n. 24 del 1991;

     c) fermo restando il silenzio venatorio nelle giornate di martedì e di venerdì, l'esercizio venatorio è consentito per non più di tre giorni alla settimana, a libera scelta del cacciatore;

     d) l'esercizio venatorio da appostamento fisso alla fauna migratoria è consentito dal 1° ottobre al 30 novembre 2003 per cinque giorni alla settimana, fermo restando il silenzio venatorio nelle giornate di martedì e di venerdì.

 

     Art. 26. Modifica dell'articolo 3 della legge provinciale 27 dicembre 1982, n. 32 (Disciplina e regolamentazione dell'attività dei tassidermisti ed imbalsamatori).

     1. All'articolo 3 della legge provinciale 27 dicembre 1982, n. 32, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) dopo la lettera c) del primo comma è aggiunta la seguente lettera:

     "c bis) alla fauna selvatica oggetto di investimento lungo le strade d'uso pubblico ai sensi dell'articolo 26, comma 3, della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia).";

     b) dopo il terzo comma è aggiunto il seguente comma: "Gli esemplari di cui alla lettera c bis) del primo comma devono essere muniti del certificato d'origine rilasciato dal personale addetto alla vigilanza venatoria, secondo il modello predisposto dal servizio competente in materia di fauna selvatica."

 

          Art. 27. Modifiche della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (Sostegno dell'economia agricola, disciplina dell'agricoltura biologica e della contrassegnazione di prodotti geneticamente non modificati).

     1. All'articolo 23 della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) nel comma 1 le parole: "fino alla misura massima del 90 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "fino alla misura massima del 90 per cento, nel limite di 1.291 euro per ettaro,";

     b) nel comma 8 le parole: "della spesa ammessa per la prosecuzione della coltivazione" sono sostituite dalle seguenti: "su una spesa massima ammissibile di 516 euro per ettaro, nel caso di prati da sfalcio, e di 129,11 euro per ettaro, nel caso di pascoli per la prosecuzione della coltivazione".

     2. All'articolo 28 della legge provinciale n. 4 del 2003 nel comma 3 le parole: "o con semplice trasferimento di impianti esistenti senza miglioramenti né aumenti della capacità produttiva" sono soppresse.

     3. All'articolo 31 della legge provinciale n. 4 del 2003 alla fine del comma 2 è aggiunto il periodo: "Per ampliamento s'intende un'espansione quantitativa delle attività pari almeno al 30 per cento; sono ammissibili agli aiuti unicamente le spese derivanti dai compiti aggiuntivi conseguenti all'ampliamento."

     4. All'articolo 41 della legge provinciale n. 4 del 2003 dopo il primo periodo del comma 1 è inserito il seguente: "L'importo totale dell'aiuto non può comunque superare il 40 per cento della spesa ritenuta ammissibile."

     5. All'articolo 43 della legge provinciale n. 4 del 2003 sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) nella lettera b) del comma 1, dopo le parole: "registrazione degli animali" sono aggiunte le seguenti: "in applicazione e nei limiti del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio";

     b) nella lettera c) del comma 1, dopo le parole: "i controlli obbligatori" sono inserite le seguenti: "in applicazione della normativa vigente".

     6. All'articolo 55 della legge provinciale n. 4 del 2003 sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) nella lettera a) del comma 1, dopo le parole: "la copertura" sono inserite le seguenti: "fino alla misura massima del 70 per cento";

     b) nella lettera b) del comma 1, dopo le parole: "la copertura" sono inserite le seguenti: "fino alla misura massima del 50 per cento".

     7. All'articolo 60 della legge provinciale n. 4 del 2003 dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti:

     "9 bis. Per la concessione degli aiuti previsti dagli articoli 51, 52 e 55 la Provincia, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di contratti, può altresì affidare i compiti previsti e disciplinati dal presente articolo alle società cooperative o loro consorzi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), con riguardo alle provvidenze da concedere ai soci delle medesime cooperative o consorzi.

     9 ter. Ai corrispettivi spettanti ai soggetti di cui ai commi 1 e 9 bis si provvede con gli stanziamenti autorizzati in bilancio per gli interventi oggetto di istruttoria, secondo le modalità stabilite con la deliberazione della Giunta provinciale di cui al comma 5."

     8. L'articolo 61 della legge provinciale n. 4 del 2003 è abrogato.

     9. All'articolo 64 della legge provinciale n. 4 del 2003 nel comma 2 dopo le parole: "previsti dalla normativa comunitaria" sono aggiunte le seguenti: "vigente in materia di aiuti di Stato".

     10. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 64, comma 2, della legge provinciale n. 4 del 2003, a decorrere dall'anno finanziario 2003, in deroga a quanto stabilito dal comma 1 del medesimo articolo, possono essere finanziati gli interventi previsti dalla legge provinciale n. 4 del 2003 che siano stati autorizzati dalla Commissione europea in sede di esame di compatibilità.

     Alla copertura delle relative spese si provvede con gli stanziamenti già autorizzati per i fini di cui alle disposizioni citate dall'articolo 62 della legge provinciale n. 4 del 2003.

 

          Art. 28. Modifica dell'articolo 90 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1, in materia di piano straordinario per gli emigrati trentini in Argentina.

     1. All'articolo 90 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1, nel comma 1 le parole: "della durata massima di ventiquattro mesi" sono sostituite dalle seguenti: "della durata massima di quarantotto mesi".

     2. Alla copertura degli oneri previsti da quest'articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella A.

 

     Art. 29. Modifica dell'articolo 16 della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (Interventi della Provincia Autonoma di Trento per il sostegno dell'economia e della nuova imprenditorialità. Disciplina dei patti territoriali in modifica della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 e disposizione in materia di commercio).

     1. All'articolo 16 della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

     "3. Non comporta violazione degli obblighi di cui al comma 1 da parte dell'impresa che beneficia dei contributi:

     a) la cessione o il conferimento o l'affitto dell'azienda, la trasformazione o la fusione dell'impresa, la successione per causa di morte;

     b) la cessione o l'affitto dei beni immobili a società controllate, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile, o a società controllate dal medesimo soggetto che controlla la società cedente; a tali fini è preso in considerazione anche il controllo effettuato in via indiretta.";

     b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

     "3 bis. Il comma 3 si applica a condizione che il subentrante sia in possesso dei requisiti soggettivi richiesti per accedere alle agevolazioni, che continui a esercitare l'impresa e che assuma gli obblighi relativi. I contributi non ancora liquidati sono liquidati al soggetto subentrante."

 

     Art. 30. Disposizioni finanziarie inerenti l'assestamento del bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003-2005.

     1. Con riferimento all'assestamento del bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003-2005:

     a) per i fini previsti dalle disposizioni relative ai capitoli inseriti nelle unità previsionali di base indicate nell'allegata tabella C, sono autorizzate, per ciascuna unità di base, le variazioni agli stanziamenti a carico degli anni e per gli importi riportati nella tabella medesima, con riferimento alle predette disposizioni e alle modalità indicate nelle relative note;

     b) alla copertura delle nuove o maggiori spese derivanti dall'applicazione di questo capo si provvede secondo le modalità previste nelle allegate tabelle A e D.

 

Capo II

Disposizioni relative al bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006

 

     Art. 31. Fissazione della dotazione complessiva del personale provinciale per l'anno 2004 e del relativo limite di spesa.

     1. È confermata per l'anno 2004 la dotazione complessiva del personale provinciale individuata dai commi 1 e 2 dell'articolo 7 della legge provinciale 30 dicembre 2002, n. 15.

     2. Ai sensi dell'articolo 63 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (Revisione dell'ordinamento del personale della Provincia Autonoma di Trento), la spesa da prevedere sui bilanci degli esercizi 2004, 2005 e 2006 per il personale provinciale in servizio, escluso il personale insegnante della scuola a carattere statale, è fissata in 262.848.089,40 euro per l'anno 2004 e in 261.548.089,40 euro per ognuno degli anni 2005 e 2006.

     3. Ai sensi dell'articolo 19, comma 8, della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1, in materia di personale insegnante, la spesa da prevedere sui bilanci degli esercizi 2004, 2005 e 2006 relativamente al personale insegnante della scuola a carattere statale è fissata in 299.403.845,70 euro per ognuno degli anni 2004, 2005 e 2006.

 

     Art. 32. Direttive per la formazione dei bilanci di previsione degli enti dipendenti, delle aziende e delle agenzie della Provincia. [12]

[     1. L'articolo 4 della legge provinciale 3 febbraio 1995, n. 1, e l'articolo 5, commi 2 e 3, della legge provinciale 27 agosto 1999, n. 3, relativi alle direttive per la formazione dei bilanci di previsione degli enti dipendenti, delle aziende e delle agenzie della Provincia, si applicano anche per l'esercizio finanziario 2004.]

 

     Art. 33. Modifica dell'articolo 7 della legge provinciale 5 febbraio 2001, n. 1, in materia di autorizzazioni di spesa per interventi connessi a calamità pubbliche.

     1. All'articolo 7 della legge provinciale 5 febbraio 2001, n. 1, il comma 1 è sostituito dal seguente:

     "1. Al fine di assicurare il finanziamento dei fabbisogni necessari per gli interventi di prevenzione e di emergenza e per i programmi di ripristino anche a seguito di calamità pubbliche, la Giunta provinciale è autorizzata, ai sensi dell'articolo 27 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia Autonoma di Trento), a disporre storni di fondi relativamente agli stanziamenti di competenza del bilancio e del relativo documento tecnico nonché a quelli previsti per gli anni successivi di validità del bilancio pluriennale, limitatamente ai capitoli di spesa riferiti all'attuazione di interventi di emergenza e di ripristino e di interventi di prevenzione e di ripristino. Gli elenchi dei capitoli tra i quali possono essere operate le variazioni compensative previste da questo comma sono riportati in apposito allegato al bilancio. Il fondo di cui al comma 2 può essere utilizzato anche per l'imputazione diretta delle spese riferite alla realizzazione dei predetti interventi di ripristino."

 

     Art. 34. Disposizioni in materia di finanza locale relative al bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006.

     1. Per gli anni 2004, 2005 e 2006, in attesa della fissazione della quota di cui all'articolo 2, comma 2, della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (Norme in materia di finanza locale), da effettuare con la legge finanziaria provinciale relativa all'assestamento del bilancio 2004, le risorse da destinare alla finanza locale sono determinate negli importi risultanti dalla tabella F allegata a questa legge.

     2. Con riferimento alla quota concordata ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge provinciale n. 36 del 1993, la legge finanziaria provinciale relativa all'assestamento del bilancio 2004 provvede alla quantificazione definitiva dei trasferimenti ai comuni per gli anni 2004, 2005 e 2006.

     3. Per l'anno 2004 la Giunta provinciale, con propria deliberazione, d'intesa con la rappresentanza unitaria dei comuni, provvede al riparto dei trasferimenti correnti riportati nel totale delle lettere a), b) e c) dell'allegata tabella F tra i fondi di cui agli articoli 5, 6 e 6 bis della legge provinciale n. 36 del 1993.

     4. Per i fini di quest'articolo sono autorizzate le spese riportate nell'allegata tabella E.

 

     Art. 35. Utilizzo degli animali nella cura dell'handicap psico-fisico.

     1. La Provincia promuove progetti di ricerca finalizzati allo studio dei benefici che derivano sul piano sanitario e terapeutico dall'utilizzo di animali di compagnia nel trattamento di patologie e disagi, anche sociali e relazionali dell'uomo, come possibile metodo di cura in sinergia con altri rimedi specifici.

     2. L'obiettivo dei progetti è quello di stimolare, attraverso un contatto emotivamente efficace tra paziente ed animale, l'utilizzo ottimale delle capacità residue, favorendo l'autostima e riducendo i processi di emarginazione del soggetto in seno alla famiglia e della famiglia nel contesto sociale.

     3. Ai fini di quest'articolo si intendono:

     a) per attività svolte con l'ausilio di animali, gli interventi di tipo educativo e ricreativo attuati con l'aiuto di animali in possesso di specifiche caratteristiche definite in sede regolamentare, finalizzati al miglioramento della qualità della vita di soggetti affetti da handicap, di anziani e malati terminali, realizzati da professionisti o volontari adeguatamente preparati;

     b) per terapie svolte con l'ausilio di animali, gli interventi di tipo terapeutico che possono interessare pazienti di età diverse svolti con l'aiuto di animali specificatamente addestrati, nell'ambito di sedute terapeutiche individuali o di gruppo, di volta in volta organizzate, documentate e valutate, finalizzati al miglioramento di patologie o alterazioni psico-fisiche, nonché al trattamento rieducativo dell'handicap in generale; detti interventi sono effettuati esclusivamente da personale avente competenza ed esperienza specifica nel settore; l'utilizzo degli animali per scopi terapeutici affianca, integra e completa gli interventi tradizionali senza sostituirsi ad essi.

 

     Art. 36. Disposizioni finanziarie inerenti il bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006.

     1. Con riferimento al bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006:

     a) per i fini previsti dalle disposizioni relative ai capitoli inseriti nelle unità previsionali di base indicate nell'allegata tabella E, sono autorizzate, per ciascuna unità di base, le variazioni agli stanziamenti a carico degli anni e per gli importi riportati nella tabella medesima, con riferimento alle predette disposizioni e alle modalità indicate nelle relative note;

     b) alla copertura delle nuove o maggiori spese derivanti dall'applicazione di questo capo si provvede secondo le modalità previste nell'allegata tabella G.

 

Capo III

Disposizioni finali

 

     Art. 37. Entrata in vigore.

     1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

Tabelle

     (Omissis).


[1] Articolo abrogato dall’art. 3 della L.P. 23 novembre 2004, n. 9.

[2] Articolo abrogato dall'art. 22 della L.P. 28 marzo 2012, n. 4.

[3] Comma così sostituito dall’art. 8 della L.P. 22 dicembre 2004, n. 13.

[4] Comma così modificato dall’art. 8 della L.P. 22 dicembre 2004, n. 13.

[5] Comma inserito dall’art. 8 della L.P. 22 dicembre 2004, n. 13.

[6] Lettera aggiunta dall’art. 8 della L.P. 22 dicembre 2004, n. 13.

[7] Comma inserito dall’art. 8 della L.P. 22 dicembre 2004, n. 13.

[8] Comma così modificato dall’art. 8 della L.P. 22 dicembre 2004, n. 13.

[9] Articolo abrogato dall'art. 24 della L.P. 12 maggio 2004, n. 4.

[10] Articolo abrogato dall'art. 119 della L.P. 7 agosto 2006, n. 5, a decorrere dalla data ivi indicata.

[11] Articolo abrogato dall'art. 119 della L.P. 7 agosto 2006, n. 5, a decorrere dalla data ivi indicata.

[12] Articolo abrogato dall'art. 7 della L.P. 12 maggio 2004, n. 4, fatto salvo quanto previsto dal comma 11, art. 7, della stessa L.P. 4/2004.