§ 6.1.103 - Legge Provinciale 5 febbraio 2001, n. 1.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2001 e pluriennale 2001-2003 (legge finanziaria).


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 contabilità
Data:05/02/2001
Numero:1


Sommario
Art. 1.  Disposizioni in materia di finanza locale.
Art. 2.  Rideterminazione degli oneri per la contrattazione del comparto del personale delle autonomie locali in relazione al tasso d'inflazione programmato per gli anni 2000 e 2001.
Art. 3.  Rideterminazione degli oneri per la contrattazione del comparto del personale insegnante della scuola a carattere statale.
Art. 4.  Rideterminazione degli oneri per la contrattazione del comparto del personale del servizio sanitario provinciale.
Art. 5.  Fissazione della dotazione complessiva del personale provinciale e del relativo limite di spesa.
Art. 6.  Partecipazioni azionarie.
Art. 7.  Autorizzazioni di spesa per gli interventi di ripristino a seguito di calamità pubbliche
Art. 8.  Nuove autorizzazioni, riduzioni di spesa e copertura degli oneri.
Art. 9.  Entrata in vigore.


§ 6.1.103 - Legge Provinciale 5 febbraio 2001, n. 1.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2001 e pluriennale 2001-2003 (legge finanziaria).

(B.U. 6 febbraio 2001, n. 6 - Suppl. n. 4).

 

Art. 1. Disposizioni in materia di finanza locale.

     1. I trasferimenti spettanti ai comuni ai sensi degli articoli 5, 6, 6 bis, 11, 16, 17 e 19 della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (Norme in materia di finanza locale), come da ultimo modificata dalla legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3, tenuto conto delle autorizzazioni di cui al comma 2, sono determinati negli importi risultanti dall'allegata tabella A. La tabella A riporta pure, alla lettera i), i trasferimenti disposti per le leggi di cui al comma 1 dell'articolo 14 (Cessazione dell'efficacia di disposizioni di legge riguardanti la realizzazione di opere comunali) della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3.

     2. Per i fini di questo articolo sono autorizzate le spese riportate nell'allegata tabella B. Le autorizzazioni per l'anno 2002 comprendono una quota pari a lire 23.400.000.000 relative ai trasferimenti spettanti per l'anno 2001.

 

     Art. 2. Rideterminazione degli oneri per la contrattazione del comparto del personale delle autonomie locali in relazione al tasso d'inflazione programmato per gli anni 2000 e 2001.

     1. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 59, comma 1, della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (Revisione dell'ordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento), l'onere previsto dall'articolo 2, comma 1, della legge provinciale 31 gennaio 2000, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2000 e pluriennale 2000-2002 della Provincia autonoma di Trento - legge finanziaria), relativo al rinnovo contrattuale del personale del comparto autonomie locali e del comparto scuola, escluso quello docente delle scuole a carattere statale, è incrementato, in relazione alla variazione del tasso di inflazione programmato, di lire 6.840.000.000 per l'anno 2001.

     2. L'onere conseguente il recupero dell'inflazione programmata relativo all'autonoma area di contrattazione per il personale con qualifica dirigenziale del comparto delle autonomie locali di cui all'articolo 54, comma 4, della legge provinciale n. 7 del 1997, come modificato dall'articolo 24 della legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13, è determinato in lire 280.000.000 per l'anno 2001.

     3. L'onere previsto dall'articolo 2, comma 3, della legge provinciale 31 gennaio 2000, n. 1, derivante dalla contrattazione per il personale dei comprensori e degli enti destinatari dei trasferimenti indicati nella lettera c) dell'allegato "Variazioni compensative" al "Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 2001 e bilancio pluriennale 2001-2003", è incrementato, in relazione alla variazione del tasso di inflazione programmato, di lire 2.062.000.000 per l'anno 2001.

     4. Per i fini dei commi 1 e 2, con la tabella B, allegata alla presente legge, sono autorizzate le seguenti spese sull'unità previsionale di base 7.1.120:

     a) lire 7.120.000.000 per l'anno 2001;

     b) lire 7.120.000.000 per l'anno 2002;

     c) lire 7.120.000.000 per l'anno 2003.

     5. Per i fini del comma 3, con la tabella B, allegata alla presente legge, sono autorizzate le seguenti spese sull'unità previsionale di base 81.1.110:

     a) lire 2.062.000.000 per l'anno 2001;

     b) lire 2.062.000.000 per l'anno 2002;

     c) lire 2.062.000.000 per l'anno 2003.

 

     Art. 3. Rideterminazione degli oneri per la contrattazione del comparto del personale insegnante della scuola a carattere statale.

     1. In relazione a quanto previsto dai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Trento), come sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 433, e per i fini di cui all'articolo 59, comma 1, della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, l'onere previsto dall'articolo 4 della legge provinciale 31 gennaio 2000, n. 1, relativo al rinnovo contrattuale del personale insegnante delle scuole a carattere statale è incrementato, tenuto conto anche della variazione del tasso di inflazione programmato, di lire 14.780.000.000 per l'anno 2001, inclusa la quota da destinare all'autonoma area di contrattazione della dirigenza scolastica.

     2. Per i fini del comma 1, con la tabella B, allegata alla presente legge, sono autorizzate le seguenti spese sull'unità previsionale di base 10.6.130:

     a) lire 14.780.000.000 per l'anno 2001;

     b) lire 14.780.000.000 per l'anno 2002;

     c) lire 14.780.000.000 per l'anno 2003.

 

     Art. 4. Rideterminazione degli oneri per la contrattazione del comparto del personale del servizio sanitario provinciale.

     1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474 (Norme di attuazione dello Statuto per la regione Trentino - Alto Adige in materia di igiene e sanità), come sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 267, e dell'articolo 59, comma 1, della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, l'onere previsto dall'articolo 3 della legge provinciale 31 gennaio 2000, n. 1 è incrementato, tenuto conto anche della variazione del tasso di inflazione programmato, di lire 50.417.000.000 per l'anno 2001.

     2. Per i fini del comma 1, con la tabella B, allegata alla presente legge, sono autorizzate le seguenti spese sull'unità previsionale di base 24.1.110:

     a) lire 50.417.000.000 per l'anno 2001;

     b) lire 13.460.000.000 per l'anno 2002;

     c) lire 13.460.000.000 per l'anno 2003.

 

     Art. 5. Fissazione della dotazione complessiva del personale provinciale e del relativo limite di spesa.

     1. Ai sensi dell'articolo 63 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, come da ultimo modificato dall'articolo 2 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3, la dotazione complessiva del personale assunto con contratto a tempo indeterminato, escluso il personale insegnante della scuola a carattere statale, è determinata, a decorrere dal 31 agosto 2001, in 6.073 posti a tempo pieno, di cui 613 sono utilizzabili per la trasformazione in rapporti di lavoro a tempo parziale di equivalente monte ore complessivo. Fino alla predetta data si applicano le disposizioni dell'articolo 5, comma 1, della legge provinciale 31 gennaio 2000, n. 1.

     2. Ai sensi dell'articolo 63 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, la spesa da prevedere sui bilanci degli esercizi 2001, 2002 e 2003 per tutto il personale provinciale in servizio, incluso il personale insegnante della scuola a carattere statale, è determinata, tenendo conto della rideterminazione degli oneri per la contrattazione autorizzati dal comma 4 dell'articolo 2 e dal comma 2 dell'articolo 3, in lire 934.120.000.000 per il 2001, in lire 932.370.000.000 per il 2002 e in lire 932.370.000.000 per il 2003. Nella predetta spesa non rientrano gli oneri relativi al personale assunto con contratto di diritto privato per la realizzazione di lavori, interventi e attività sulla base di particolari norme di settore.

 

     Art. 6. Partecipazioni azionarie.

     1. La Giunta provinciale è autorizzata a sottoscrivere azioni di nuova emissione della società per azioni "Centrali ortofrutticole trentine s.p.a." di Trento fino alla concorrenza dell'importo di lire 4.000.000.000.

     2. La Giunta provinciale è autorizzata a sottoscrivere azioni di nuova emissione della società per azioni "Aeroporto Gianni Caproni s.p.a." di Trento fino alla concorrenza dell'importo di lire 2.000.000.000.

     3. Per i fini di cui ai commi 1 e 2, con la tabella B, allegata alla presente legge, sono autorizzate rispettivamente la spesa di lire 4.000.000.000 per l'anno 2001 sull'unità previsionale di base 54.5.220 e la spesa di lire 2.000.000.000 per l'anno 2001 sull'unità previsionale di base 54.5.260.

 

     Art. 7. Autorizzazioni di spesa per gli interventi di ripristino a seguito di calamità pubbliche [1].

     1. Al fine di assicurare il finanziamento dei fabbisogni necessari per gli interventi di prevenzione e di emergenza e per i programmi di ripristino anche a seguito di calamità pubbliche, la Giunta provinciale è autorizzata, ai sensi dell'articolo 27 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia Autonoma di Trento), a disporre storni di fondi relativamente agli stanziamenti di competenza del bilancio e del relativo documento tecnico nonché a quelli previsti per gli anni successivi di validità del bilancio pluriennale, limitatamente ai capitoli di spesa riferiti all'attuazione di interventi di emergenza e di ripristino e di interventi di prevenzione e di ripristino. Gli elenchi dei capitoli tra i quali possono essere operate le variazioni compensative previste da questo comma sono riportati in apposito allegato al bilancio. Il fondo di cui al comma 2 può essere utilizzato anche per l'imputazione diretta delle spese riferite alla realizzazione dei predetti interventi di ripristino [2].

     2. Per il finanziamento degli interventi di ripristino a seguito degli eventi alluvionali del mese di novembre 2000, con la tabella B, allegata alla presente legge, è autorizzata la spesa di lire 70.000.000.000 per l'anno 2001 sull'unità previsionale di base 72.2.215.

     1 bis. Fino ad avvenuta realizzazione degli interventi di ripristino, le somme stanziate sul fondo di cui al comma 2 e non utilizzate alla chiusura degli esercizi finanziari di riferimento, possono essere conservate tra i residui passivi per i medesimi esercizi finanziari e comunque non oltre i termini fissati dal comma 2 dell'articolo 71 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, articolo come da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge provinciale 27 agosto 1999, n. 3 [3].

 

     Art. 8. Nuove autorizzazioni, riduzioni di spesa e copertura degli oneri.

     1. Per i fini previsti dalle disposizioni indicate in corrispondenza dei capitoli inseriti nelle unità di base e nelle partite di giro riportate nella tabella B, allegata alla presente legge, sono autorizzate le variazioni agli stanziamenti a carico degli anni e per gli importi riportati nella medesima tabella, con riferimento alle predette disposizioni e alle modalità indicate nelle relative note.

     2. Alla copertura delle nuove o maggiori spese derivanti dall'applicazione di questa legge si provvede secondo le modalità previste nell'allegata tabella C.

 

     Art. 9. Entrata in vigore.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

 

 

TABELLA A

Trasferimenti in materia di finanza locale per il triennio 2001-2003

(Omissis)

 

TABELLA B

Nuove autorizzazioni e riduzioni di spesa

(Omissis)

 

TABELLA C

Copertura degli oneri (art. 8, comma 2)

(Omissis)

 

 


[1] Rubrica così modificata dall’art. 28 della L.P. 30 dicembre 2002, n. 15.

[2] Comma modificato dall'art. 4 della L.P. 16 agosto 2001, n. 6 e dall’art. 28 della L.P. 30 dicembre 2002, n. 15 e così sostituito dall’art. 33 della L.P. 1 agosto 2003, n. 5.

[3] Comma inserito dall'art. 4 della L.P. 16 agosto 2001, n. 6.