§ 6.1.107 - Legge Provinciale 16 agosto 2001, n. 6.
Disposizioni concernenti l'autorizzazione e la variazione di spese previste da leggi provinciali e altre disposizioni finanziarie assunte [...]


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 contabilità
Data:16/08/2001
Numero:6


Sommario
Art. 1.  Disposizioni in materia di finanza locale.
Art. 2.  Rideterminazione degli oneri per la contrattazione del comparto del personale delle autonomie locali per l'anno 2001.
Art. 3.  Rideterminazione degli oneri per la contrattazione del comparto del personale del servizio sanitario provinciale per l'anno 2001.
Art. 4.  Interventi di ripristino a seguito degli eventi alluvionali del mese di novembre 2000.
Art. 5.  Modifica all'articolo 4 (Disposizioni in materia di aliquota IRAP) della legge provinciale 22 marzo 2001, n. 3.
Art. 6.  Nuove autorizzazioni, riduzioni di spesa e copertura degli oneri.
Art. 7.  Entrata in vigore.


§ 6.1.107 - Legge Provinciale 16 agosto 2001, n. 6.

Disposizioni concernenti l'autorizzazione e la variazione di spese previste da leggi provinciali e altre disposizioni finanziarie assunte per la formazione dell'assestamento del bilancio annuale 2001 e pluriennale 2001- 2003 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria)

(B.U. 21 agosto 2001, n. 34 - Suppl. n. 1).

 

Art. 1. Disposizioni in materia di finanza locale.

     1. In relazione alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (Norme in materia di finanza locale), come modificato dall'articolo 32, comma 2, della legge provinciale 22 marzo 2001, n. 3, i trasferimenti spettanti ai comuni così come risultanti dalla tabella A di cui all'articolo 1 della legge provinciale 5 febbraio 2001, n. 1, sono modificati come segue:

     a) il fondo perequativo di cui all'articolo 6 della medesima legge provinciale n. 36 del 1993, come da ultimo modificato dall'articolo 32, comma 3, della legge provinciale n. 3 del 2001, è incrementato di lire 5.800.000.000;

     b) il fondo per il sostegno di specifici servizi comunali di cui all'articolo 6 bis della legge provinciale n. 36 del 1993, come da ultimo modificato dall'articolo 9 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, è ridotto di lire 400.000.000.

     2. La precitata tabella A di cui all'articolo 1 della legge provinciale n. 1 del 2001 risulta conseguentemente sostituita dalla tabella A allegata alla presente legge.

     3. [La Provincia concorre al finanziamento degli interventi volti a migliorare la convivenza civile anche attraverso la riorganizzazione dei servizi di polizia municipale e locale e la realizzazione di azioni volte alla prevenzione degli incidenti stradali, mediante un apposito fondo istituito nel bilancio provinciale e alimentato con risorse di parte corrente e di parte capitale da ripartire tra i comuni e gli altri enti locali. A tale proposito, la Provincia concorre al finanziamento dei progetti presentati dagli enti locali, in forma singola o associata, finalizzati all'ottenimento di più elevati standard di sicurezza per i cittadini, alla intensificazione ed al miglioramento delle azioni preventive sul territorio, nonché allo sviluppo di azioni a carattere sociale. La Provincia è autorizzata a utilizzare le risorse del predetto fondo anche per la stipulazione di apposite convenzioni con università e con altri soggetti pubblici e privati, per lo svolgimento di attività di formazione, di assistenza, di ricerca e di consulenza in materia di politiche finalizzate al miglioramento della qualità della convivenza sociale. La Giunta provinciale stabilisce con propria deliberazione le modalità d'impegno e di erogazione delle risorse del fondo. Eventuali risorse non utilizzate per i fini previsti da questo comma possono essere destinate al finanziamento dei fondi previsti dalla legge provinciale n. 36 del 1993] [1].

     4. Per i fini di cui al comma 1 con la tabella B allegata alla presente legge per l'anno 2001 sull'unità previsionale di base 4.1.120 è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 5.400.000.000.

     5. Per i fini di cui al comma 3 con la tabella B allegata alla presente legge sono autorizzate le seguenti spese:

     a) unità previsionale di base 4.1.125:

     1) lire 1.000.000.000 per l'anno 2001;

     2) lire 1.000.000.000 per l'anno 2002;

     3) lire 1.000.000.000 per l'anno 2003;

     b) unità previsionale di base 4.1.225:

     1) lire 1.000.000.000 per l'anno 2001;

     2) lire 1.000.000.000 per l'anno 2002;

     3) lire 1.000.000.000 per l'anno 2003.

 

     Art. 2. Rideterminazione degli oneri per la contrattazione del comparto del personale delle autonomie locali per l'anno 2001.

     1. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 59, comma 1, della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (Revisione dell'ordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento), l'onere previsto dall'articolo 2, comma 1, della legge provinciale 31 gennaio 2000, n. 1, come rideterminato dall'articolo 2, commi 1 e 2, della legge provinciale 5 febbraio 2001, n. 1, è incrementato di lire 650.000.000 per l'anno 2001.

     2. L'onere derivante dalla contrattazione per il quadriennio 1998-2001 per il personale dei comprensori e degli enti destinatari dei trasferimenti indicati nella lettera c) dell'allegato "Variazioni compensative" al "Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 2001 e bilancio pluriennale 2001-2003", previsto dall'articolo 2, comma 3, della legge provinciale 30 gennaio 1998, n. 1, dall'articolo 3, comma 2, della legge provinciale 23 agosto 1999, n. 1, dall'articolo 2, comma 3, della legge provinciale 31 gennaio 2000, n. 1, nonché dall'articolo 2, comma 3, della legge provinciale 5 febbraio 2001, n. 1, è incrementato di lire 1.600.000.000 per l'anno 2001.

     3. Per i fini di cui al comma 1 con la tabella B allegata alla presente legge sono autorizzate le seguenti spese sull'unità previsionale di base 7.1.120:

     a) lire 650.000.000 per l'anno 2001;

     b) lire 650.000.000 per l'anno 2002;

     c) lire 650.000.000 per l'anno 2003.

     4. Per i fini di cui al comma 2 con la tabella B allegata alla presente legge sono autorizzate le seguenti spese sull'unità previsionale di base 81.1.110:

     a) lire 1.600.000.000 per l'anno 2001;

     b) lire 800.000.000 per l'anno 2002;

     c) lire 800.000.000 per l'anno 2003.

 

     Art. 3. Rideterminazione degli oneri per la contrattazione del comparto del personale del servizio sanitario provinciale per l'anno 2001.

     1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474 (Norme di attuazione dello statuto per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di igiene e sanità), come sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 267, e dell'articolo 59, comma 1, della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, l'onere previsto dall'articolo 3 della legge provinciale 31 gennaio 2000, n. 1, come rideterminato dall'articolo 4 della legge provinciale 5 febbraio 2001, n. 1, è incrementato di lire 37.421.000.000 per l'anno 2001.

     2. Per i fini di cui al comma 1 con la tabella B allegata alla presente legge sono autorizzate le seguenti spese sull'unità previsionale di base 24.1.110:

     a) lire 37.421.000.000 per l'anno 2001;

     b) lire 37.421.000.000 per l'anno 2002;

     c) lire 37.421.000.000 per l'anno 2003.

 

     Art. 4. Interventi di ripristino a seguito degli eventi alluvionali del mese di novembre 2000.

     1. [2].

     2. [3].

     3. Per l'ulteriore finanziamento degli interventi di ripristino a seguito degli eventi alluvionali del mese di novembre 2000, con la tabella B allegata alla presente legge è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 20.000.000.000 per ciascuno degli anni 2002 e 2003 sull'unità previsionale di base 72.2.215.

 

     Art. 5. Modifica all'articolo 4 (Disposizioni in materia di aliquota IRAP) della legge provinciale 22 marzo 2001, n. 3. [4]

 

     Art. 6. Nuove autorizzazioni, riduzioni di spesa e copertura degli oneri.

     1. Per i fini previsti dalle disposizioni indicate in corrispondenza dei capitoli inseriti nelle unità di base indicate nella tabella B allegata alla presente legge sono autorizzate, per ciascuna unità di base, le variazioni agli stanziamenti a carico degli anni e per gli importi riportati nella medesima tabella con riferimento alle predette disposizioni e alle modalità indicate nelle relative note.

     2. Alla copertura delle nuove o maggiori spese derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede secondo le modalità previste nell'allegata tabella C.

 

     Art. 7. Entrata in vigore.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

ALLEGATI

(Omissis)

 

 


[1] Comma sostituito dall’art. 24 della L.P. 30 dicembre 2002, n. 15 e abrogato dall’art. 25 della L.P. 27 giugno 2005, n. 8.

[2] Modifica il comma 1, art. 7 della L.P. 5 febbraio 2001, n. 1.

[3] Inserisce il comma 1 bis all'art. 7 della L.P. 5 febbraio 2001, n. 1.

[4] Inserisce il comma 1 bis all'art. 4 della L.P. 22 marzo 2001, n. 3.