§ 6.1.89 - Legge Provinciale 23 agosto 1999, n. 1.
Disposizioni concernenti l'autorizzazione e la variazione di spese previste da leggi provinciali e altre disposizioni finanziarie assunte [...]


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 contabilità
Data:23/08/1999
Numero:1


Sommario
Art. 1.  Disposizioni in materia di finanza locale.
Art. 2.  Disposizioni concernenti il piano straordinario di opere pubbliche.
Art. 3.  Rideterminazione degli oneri per la contrattazione del comparto del personale delle autonomie locali, del personale docente delle scuole a carattere statale e del personale del servizio sanitario [...]
Art. 4.  Partecipazioni azionarie.
Art. 5.  Nuove autorizzazioni, riduzioni di spesa e copertura degli oneri.
Art. 6.  Entrata in vigore.


§ 6.1.89 - Legge Provinciale 23 agosto 1999, n. 1.

Disposizioni concernenti l'autorizzazione e la variazione di spese previste da leggi provinciali e altre disposizioni finanziarie assunte per la formazione dell'assestamento del bilancio annuale 1999 e pluriennale 1999-2001 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria).

(B.U. 25 agosto 1999, n. 39 - straord.).

 

Art. 1. Disposizioni in materia di finanza locale.

     1. Per l'anno 1999 le risorse da destinare alla finanza locale sono determinate nel seguente modo:

     a) il fondo perequativo di cui all'articolo 6 della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36, come da ultimo modificato dall'articolo 9 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, è stabilito nell'importo di lire 226.416.200.000. Una quota del fondo pari a lire 25.000.000.000 è ripartita secondo i criteri e le modalità utilizzate nel 1998 per il riparto del fondo investimenti minori;

     b) il fondo per il sostegno di specifici servizi comunali di cui all'articolo 6 bis della legge provinciale n. 36 del 1993, come da ultimo modificato dall'articolo 9 della legge provinciale n. 10 del 1998, è stabilito nell'importo di lire 47.806.500.000;

     c) il fondo ordinario ad esaurimento di cui all'articolo 5 della legge provinciale n. 36 del 1993, come da ultimo modificato dall'articolo 23 della legge provinciale 2 febbraio 1996, n. 1, tenuto conto dei trasferimenti compensativi dei gettiti dei tributi comunali soppressi spettanti ai comuni, è stabilito nell'importo di lire 97.555.300.000;

     d) il fondo per lo sviluppo degli investimenti minori di cui all'articolo 17 della legge provinciale n. 36 del 1993, come da ultimo modificato dall'articolo 9 della legge provinciale n. 10 del 1998, è stabilito nell'importo di lire 105.778.000.000. Con deliberazione ad assumere ai sensi del comma 3 dell'articolo 17 della legge provinciale n. 36 del 1993, la Giunta provinciale stabilisce le quote massime di utilizzo del fondo per gli oneri di ammortamento dei mutui in misura comunque non superiore alle somme destinate allo stesso scopo alla data di entrata in vigore della presente legge;

     e) il fondo ammortamento mutui di cui all'articolo 19 della legge provinciale n. 36 del 1993 è stabilito nell'importo di lire 22.634.000.000.

     2. Per il finanziamento dei piani delle opere pubbliche di rilevanza comunale relativi al periodo 1998-2000 le risorse per il fondo per gli investimenti previsto dall'articolo 11 della legge provinciale n. 36 del 1993, come da ultimo modificato dall'articolo 13 della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3, sono integrate nella misura di lire 75.100.000.000. In detti piani possono essere ricomprese opere relative a realizzazioni di centri di protezione civile, anche se non distrettuali. In sede di riparto la Giunta provinciale stabilisce le modalità per l'utilizzo prioritario dell'integrazione per i completamenti di opere già previste negli strumenti di programmazione dei comuni.

     3. Il fondo di cui al comma 2 viene altresì integrato di un importo pari a lire 45.420.000.000 corrispondente alle risorse non utilizzate relative ad opere sovracomunali ricomprese nel piano straordinario di opere pubbliche di cui all'articolo 1 della legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13, come da ultimo modificato dall'articolo 2 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, e nel piano degli impianti sportivi 1997-1999, redatto ai sensi dell'articolo 5 della legge provinciale 16 luglio 1990, n. 21, come sostituito dall'articolo 28 della legge provinciale 7 luglio 1997, n. 10. Tali risorse vengono riassegnate ai comuni interessati [1].

     4. Con apposita norma della legge finanziaria relativa al bilancio di previsione per l'esercizio 2000 sarà disposta l'applicazione del comma 3 dell'articolo 2 della legge provinciale n. 36 del 1993, articolo come sostituito dall'articolo 13 della legge provinciale n. 3 del 1998, nonché la determinazione del fondo di cui all'articolo 16 della medesima legge, come da ultimo sostituito dall'articolo 13 della legge provinciale n. 3 del 1998.

     5. [2].

     6. Per i fini di cui alle disposizioni richiamate ai commi 1, 2, 3 e 5 sono autorizzate, con la tabella A allegata alla presente legge, le seguenti ulteriori spese:

     a) per l'anno 1999:

     1) lire 40.751.000.000 sull'unità previsionale di base 04.01.120;

     2) lire 56.626.000.000 sull'unità previsionale di base 04.01.210;

     b) per l'anno 2000:

     1) lire 353.189.000.000 sull'unità previsionale di base 04.01.120;

     2) lire 159.000.000.000 sull'unità previsionale di base 04.01.210;

     c) limiti di impegno dal 1999 al 2009:

     1) lire 3.500.000.000 sull'unità previsionale di base 04.01.220.

 

     Art. 2. Disposizioni concernenti il piano straordinario di opere pubbliche.

     1. [3].

     2. Per i fini di cui al comma 1, con la tabella A allegata alla presente legge, è autorizzata per l'anno 1999 la riduzione di lire 38.452.000.000 sull'unità previsionale di base 87.1.210.

 

     Art. 3. Rideterminazione degli oneri per la contrattazione del comparto del personale delle autonomie locali, del personale docente delle scuole a carattere statale e del personale del servizio sanitario nazionale.

     1. L'onere derivante dalla contrattazione relativa al comparto del personale delle autonomie locali per il biennio 1998-1999 di cui all'articolo 2, comma 1, della legge provinciale 30 gennaio 1998, n. 1, come modificato con la tabella A di cui all'articolo 2 della legge provinciale 6 novembre 1998, n. 13, è rideterminato, in relazione all'introduzione della previdenza complementare, in lire 21.075.000.000 per l'anno 1999.

     2. L'onere previsto all'articolo 2, comma 3, della legge provinciale 30 gennaio 1998, n. 1 è rideterminato in lire 6.870.000.000 per l'anno 1999.

     3. L'onere complessivo previsto dall'articolo 4 della legge provinciale 30 gennaio 1998, n. 1, come modificato con la tabella A di cui all'articolo 2 della legge provinciale 6 novembre 1998, n. 13, da destinare alla contrattazione del comparto del personale insegnante delle scuole a carattere statale per il biennio 1998-1999, è rideterminato, anche in relazione alla contrattazione integrativa a livello provinciale, in lire 11.600.000.000 per l'anno 1998 e in lire 31.300.000.000 per l'anno 1999.

     4. Per l'anno 2001 l'onere derivante dalla contrattazione del personale insegnante delle scuole a carattere statale è rideterminato, anche in relazione al recepimento del contratto nazionale 1998-2001, in complessive lire 46.300.000.000.

     5. L'onere derivante dalla contrattazione relativa al comparto del personale del servizio sanitario provinciale per il biennio 1998-1999 di cui all'articolo 3, comma 1, della legge provinciale 30 gennaio 1998, n. 1, è rideterminato in lire 38.925.000.000 di cui lire 8.390.000.000 relativi al 1998.

     6. Per i fini di cui ai commi 1 e 2, e tenuto conto delle variazioni introdotte con l'articolo 2 della legge provinciale 6 novembre 1998, n. 13, con la tabella A allegata alla presente legge sono autorizzate le seguenti maggiori spese per ciascuno degli anni dal 1999 al 2001:

     a) lire 1.900.000.000 sull'unità previsionale di base 7.1.120;

     b) lire 570.000.000 sull'unità previsionale di base 81.1.110.

     7. Per i fini di cui ai commi 3 e 4, e tenuto conto delle variazioni introdotte con l'articolo 2 della legge provinciale 6 novembre 1998, n. 13, con la tabella A allegata alla presente legge sono autorizzate le seguenti maggiori spese sull'unità previsionale di base 10.6.130:

     a) lire 15.000.000.000 per l'anno 1999;

     b) lire 15.000.000.000 per l'anno 2000;

     c) lire 30.000.000.000 per l'anno 2001.

     8. Per i fini di cui al comma 5, e tenuto conto delle variazioni introdotte con l'articolo 2 della legge provinciale 6 novembre 1998, n. 13, con la tabella A allegata alla presente legge sono autorizzate le seguenti maggiori spese sull'unità previsionale di base 24.1.110:

     a) lire 16.025.000.000 per l'anno 1999;

     b) lire 7.635.000.000 per l'anno 2000;

     c) lire 7.635.000.000 per l'anno 2001.

 

     Art. 4. Partecipazioni azionarie.

     1. La Giunta provinciale è autorizzata a sottoscrivere azioni di nuova emissione del Centro tecnico finanziario per lo sviluppo economico della Provincia di Trento (Tecnofin Trentina s.p.a.) fino alla concorrenza dell'importo di lire 15.000.000.000.

     2. La Giunta provinciale è autorizzata ad aumentare di lire 500.000.000, per ciascuno degli anni 1999 e 2000, la partecipazione al gruppo europeo di interesse economico (GEIE) di cui all'articolo 22 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10.

     3. Per i fini di cui ai commi 1 e 2 con la tabella A allegata alla presente legge è autorizzata la maggiore spesa di lire 15.000.000.000 per l'anno 1999 sull'unità previsionale di base 54.5.210 e l'ulteriore spesa di lire 500.000.000 per ciascuno degli anni 1999 e 2000 sull'unità previsionale di base 54.5.225.

 

     Art. 5. Nuove autorizzazioni, riduzioni di spesa e copertura degli oneri.

     1. Per i fini previsti dalle disposizioni indicate in corrispondenza dei capitoli inseriti nelle unità di base indicate nella tabella A allegata alla presente legge sono autorizzate, per ciascuna unità di base, le variazioni agli stanziamenti a carico degli anni e per gli importi riportati nella medesima tabella con riferimento alle predette disposizioni e alle modalità indicate nelle relative note.

     2. Alla copertura delle nuove o maggiori spese derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede secondo le modalità previste nell'allegata tabella B.

 

     Art. 6. Entrata in vigore.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

 

 

Tabelle

(Omissis)

 

 


[1] Comma così modificato dall'art. 34 della L.P. 22 marzo 2001, n. 3.

[2] Sostituisce la lettera e) e il punto 1), lettera f) del comma 7, art. 3 della L.P. 7 agosto 1995, n. 8.

[3] Modifica le lettere c), d), f), comma 2, art. 1 della L.P. 8 settembre 1997, n. 13.