§ 6.1.85 - Legge Provinciale 6 novembre 1998, n. 13.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 1999 e pluriennale 1999-2001 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria).


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 contabilità
Data:06/11/1998
Numero:13


Sommario
Art. 1.  Disposizioni in materia di finanza locale.
Art. 2.  Variazioni di autorizzazioni di spesa, altre disposizioni finanziarie e copertura degli oneri.
Art. 3.  Entrata in vigore.


§ 6.1.85 - Legge Provinciale 6 novembre 1998, n. 13.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 1999 e pluriennale 1999-2001 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria).

(B.U. 17 novembre 1998, n. 48 - suppl. n. 1).

 

Art. 1. Disposizioni in materia di finanza locale.

     1. In attesa della fissazione della quota di cui al comma 3 dell'articolo 2 della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (Norme in materia di finanza locale), come da ultimo modificato dall'articolo 13 della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3, che sarà effettuata con apposita disposizione della legge finanziaria relativa all'assestamento del bilancio per l'esercizio 1999, le risorse da destinare alla finanza locale nell'anno 1999, tenuto conto dei trasferimenti compensativi dei gettiti dei tributi soppressi spettanti ai comuni, sono provvisoriamente determinate, a titolo di anticipazione, nel modo seguente:

     a) i trasferimenti correnti a valere sul fondo perequativo di cui all'articolo 6 della legge provinciale n. 36 del 1993, come da ultimo modificato dall'articolo 9 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, sul fondo per il sostegno di specifici servizi comunali di cui all'articolo 6 bis della legge provinciale n. 36 del 1993, come da ultimo modificato dall'articolo 9 della legge provinciale n. 10 del 1998, e sul fondo ordinario ad esaurimento di cui all'articolo 5 della legge provinciale n. 36 del 1993, come da ultimo modificato dall'articolo 23 della legge provinciale 2 febbraio 1996, n. 1, sono stabiliti nell'importo di lire 331.027.000.000;

     b) il fondo per lo sviluppo degli investimenti minori di cui all'articolo 17 della legge provinciale n. 36 del 1993, come da ultimo modificato dall'articolo 9 della legge provinciale n. 10 del 1998, è stabilito nell'importo di lire 107.662.000.000;

     c) il fondo ammortamento mutui di cui all'articolo 19 della legge provinciale n. 36 del 1993 è stabilito nell'importo di lire 22.634.000.000;

     d) relativamente al fondo investimenti previsto dall'articolo 11 della legge provinciale n. 36 del 1993, come da ultimo modificato dall'articolo 13 della legge provinciale n. 3 del 1998, vengono confermate le autorizzazioni già disposte con precedenti leggi finanziarie.

     2. La Giunta provinciale, con propria deliberazione, d'intesa con la rappresentanza unitaria dei comuni, provvede al riparto dei trasferimenti correnti di cui alla lettera a) del comma 1 tra i fondi di cui agli articoli 5, 6 e 6 bis della legge provinciale n. 36 del 1993, come da ultimo modificata dall'articolo 9 della legge provinciale n. 10 del 1998, tenendo conto degli effetti sui bilanci dei comuni per l'esercizio 1999 conseguenti ai nuovi provvedimenti in materia di fiscalità locale.

     3. In riferimento alla quota concordata ai sensi del comma 3 dell'articolo 2 della legge provinciale n. 36 del 1993, con la legge finanziaria relativa all'assestamento del bilancio 1999 si provvede alla quantificazione definitiva dei trasferimenti ai comuni per l'anno 1999, ivi inclusa la determinazione del fondo di cui all'articolo 16 della legge provinciale n. 36 del 1993, come da ultimo modificato dall'articolo 13 della legge provinciale n. 3 del 1998.

     4. Agli stanziamenti per i fondi di cui alle lettere da a) a c) del comma 1 si provvede con le autorizzazioni già disposte con precedenti leggi finanziarie.

 

     Art. 2. Variazioni di autorizzazioni di spesa, altre disposizioni finanziarie e copertura degli oneri.

     1. Per i fini previsti dalle disposizioni indicate in corrispondenza dei capitoli inseriti nelle unità di base indicate nella tabella A allegata alla presente legge, sono autorizzate, per ciascuna unità di base, le variazioni agli stanziamenti a carico degli anni e per gli importi riportati nella medesima tabella con riferimento alle predette disposizioni e alle modalità indicate nelle relative note.

     2. Le autorizzazioni di spesa relative all'esercizio finanziario 1999 e successivi, già disposte per le leggi indicate sui capitoli del bilancio 1998, riportati nella tabella B allegata alla presente legge, sono trasferite per i medesimi fini alle unità di base indicate nella medesima tabella B e con riferimento ai capitoli ivi riportati.

     3. Nella tabella C allegata alla presente legge sono riportati i capitoli del bilancio 1998 le cui autorizzazioni di spesa sono state annullate e sostituite da nuove autorizzazioni di spesa in corrispondenza delle unità di base indicate nella medesima tabella C e con riferimento ai capitoli ivi riportati.

     4. A decorrere dal bilancio 1999 gli stanziamenti delle unità di base del bilancio 1999 indicate nella tabella D allegata alla presente legge sono determinati direttamente con il bilancio, inclusi gli stanziamenti riferiti ai capitoli riportati nella medesima tabella.

     5. Alla copertura delle nuove o maggiori spese derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede secondo le modalità previste nell'allegata tabella E.

 

     Art. 3. Entrata in vigore.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

 

 

Tabelle

(Omissis)