§ 6.1.54 - L.P. 7 agosto 1995, n. 8.
Disposizioni concernenti l'autorizzazione e la variazione di spese previste da leggi provinciali e altre disposizioni finanziarie assunte per la [...]


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 contabilità
Data:07/08/1995
Numero:8


Sommario
Art. 1.  Nuove autorizzazioni e riduzioni di spesa.
Art. 2.  Assunzione di nuove competenze ed esercizio di competenze delegate dallo Stato.
Art. 3.  Modifiche alla legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36, concernente «Norme in materia di finanza locale» e disposizioni per la determinazione dei trasferimenti per la finanza locale.
Art. 4.  Modifiche alla legge provinciale 20 gennaio 1987, n. 3, concernente «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria)».
Art. 5.  Disposizioni per l'attualizzazione dei contributi pluriennali a favore dei settori economici.
Art. 6.  Partecipazioni.
Art. 7.  Modifiche all'articolo 4 della legge provinciale 31 agosto 1987, n. 19, recante disposizioni in materia di iniziative e manifestazioni.
Art. 8.  Modifica all'articolo 1 della legge provinciale 20 marzo 1976, n. 13, concernente «Determinazione delle indennità spettanti ai membri della Giunta provinciale».
Art. 9.  Modifica alla legge provinciale 27 agosto 1982, n. 20, concernente «Disposizioni per l'applicazione delle sanzioni amministrative».
Art. 10.  Rideterminazione degli oneri per la contrattazione nel triennio 1994-1996.
Art. 11.  Disposizioni in materia di indennità premio di servizio.
Art. 12.  Disposizioni relative all'articolo 44 della legge provinciale 3 febbraio 1995, n. 1, recante misure volte al contenimento delle assunzioni di personale della Provincia e degli enti dipendenti.
Art. 13.  Disposizione modificativa ed interpretativa dell'articolo 48 della legge provinciale 3 febbraio 1995, n. 1, recante disposizioni in materia di integrazioni di pensione a carico del bilancio [...]
Art. 14.  Modifiche all'allegato C della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, concernente «Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della Provincia autonoma di Trento».
Art. 15.  Modifiche all'articolo 92 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, concernente «Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della Provincia autonoma di Trento».
Art. 16.  Modifica alla legge provinciale 22 agosto 1991, n. 17, concernente «Disposizioni per l'adeguamento normativo ed economico della dirigenza anche in relazione al nuovo regime retributivo del personale [...]
Art. 17.  Modifica alla legge provinciale 27 dicembre 1975, n. 55, concernente «Disposizioni in materia di tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare».
Art. 18.  Modifiche alla legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14, concernente «Ordinamento dei servizi socio-assistenziali in provincia di Trento».
Art. 19.  Reintegro di somme anticipate dalla Provincia al servizio sanitario provinciale.
Art. 20.  Assegnazione di fondi all'Azienda provinciale per i servizi sanitari.
Art. 21.  Prestazioni sanitarie aggiuntive.
Art. 22.  Operazioni creditizie garantite dalla Cooperativa provinciale garanzia fidi-Cooperfidi e disposizioni per l'attuazione di iniziative previste dall'articolo 16 della legge provinciale 18 novembre [...]
Art. 23.  Sostituzione dell'articolo 14 della legge provinciale 17 maggio 1991, n. 8, in materia di agevolazioni commerciali.
Art. 24.  Modifiche alla legge provinciale 23 agosto 1993, n. 18, concernente «Criteri generali per le politiche di incentivazione alle attività economiche, adeguamenti delle leggi provinciali di settore e [...]
Art. 25.  Soppressione del comitato provinciale per il turismo.
Art. 26.  Modifiche alla legge provinciale 20 giugno 1983, n. 21, concernente «Interventi per lo sviluppo delle attività idrotermali».
Art. 27.  Modifica alla legge provinciale 22 agosto 1988, n. 27, concernente «Interventi per la riqualificazione ed il potenziamento della ricettività alberghiera».
Art. 28.  Modifica alla legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7, concernente «Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci» e proroga del termine per la classificazione delle [...]
Art. 29.  Attuazione della misura «Sviluppo dell'attività turistica extra-alberghiera nei villaggi» nelle zone rurali di cui al regolamento CEE n. 2081/93 - Obiettivo 5b.
Art. 30.  Disposizioni in materia di intermodalità.
Art. 31.  Disposizioni in materia di concessioni su strade provinciali.
Art. 32.  Modifica all'articolo 16 della legge provinciale 9 luglio 1993, n. 16, concernente «Disciplina dei servizi pubblici di trasporto in provincia di Trento».
Art. 33.  Modifica all'articolo 20 della legge provinciale 9 luglio 1993, n. 16, concernente «Disciplina dei servizi pubblici di trasporto in provincia di Trento».
Art. 34.  Modifiche alla legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 2, concernente «Organizzazione degli interventi della Provincia in materia di protezione civile».
Art. 35.  Modifiche alla tabella B della legge provinciale 15 novembre 1983, n. 40, concernente «Modificazioni alla legge provinciale 29 maggio 1980, n. 14, concernente: "Provvedimenti per il risparmio [...]
Art. 36.  Modifiche alla legge provinciale 23 novembre 1978, n. 48, concernente «Provvedimenti per il potenziamento delle aree forestali e delle loro risorse».
Art. 37.  Modifiche alla legge provinciale 16 dicembre 1986, n. 33, concernente «Interventi a favore delle aziende forestali pubbliche e norme integrative della legge provinciale 23 novembre 1978, n. 48 e [...]
Art. 38.  Modifiche alla legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24, concernente «Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia».
Art. 39.  Copertura degli oneri.
Art. 40.  Entrata in vigore.


§ 6.1.54 - L.P. 7 agosto 1995, n. 8.

Disposizioni concernenti l'autorizzazione e la variazione di spese previste da leggi provinciali e altre disposizioni finanziarie assunte per la formazione dell'assestamento del bilancio annuale 1995 e pluriennale 1995- 1997 della Provincia autonoma di Trento.

(B.U. 16 agosto 1995, n. 37 - S.O. n. 1).

 

CAPO I

Disposizioni in materia finanziaria e patrimoniale

 

Art. 1. Nuove autorizzazioni e riduzioni di spesa.

     1. Per i fini previsti dalle disposizioni indicate in corrispondenza di ciascun capitolo della tabella B - variazioni allo stato di previsione della spesa - allegata all'assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1995, sono autorizzati gli ulteriori stanziamenti a carico degli esercizi finanziari e per gli importi di segno positivo riportati nella tabella A allegata alla presente legge da utilizzare secondo le predette disposizioni e le eventuali modalità indicate nelle note della stessa tabella A. Nella medesima tabella A sono incluse, distintamente per capitolo, anche le nuove autorizzazioni di spesa per i fini di cui agli articoli 3, 5, 6, 10, 21, 23 e 30 della presente legge.

     2. Gli stanziamenti già autorizzati per ciascun anno da precedenti leggi provinciali per i fini previsti dalle disposizioni indicate in corrispondenza di ciascun capitolo della tabella B - variazioni allo stato di previsione della spesa - allegata all'assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1995, sono diminuiti, per ciascuno degli esercizi finanziari riportati, degli importi di segno negativo di cui alla medesima tabella A allegata alla presente legge e secondo le eventuali modalità indicate nelle note della stessa tabella A.

 

     Art. 2. Assunzione di nuove competenze ed esercizio di competenze delegate dallo Stato. [1]

 

     Art. 3. Modifiche alla legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36, concernente «Norme in materia di finanza locale» e disposizioni per la determinazione dei trasferimenti per la finanza locale.

     1. [2].

     2. Ai sensi del comma 2 dell'articolo 2 della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36, la quota percentuale del bilancio provinciale da assumere a riferimento per la determinazione dei trasferimenti provinciali di natura ordinaria a favore dei comuni, da ripartire sui fondi di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 4 della medesima legge è rideterminata per l'esercizio 1995 nel 13,06 per cento.

     3. Per l'anno 1995 il fondo perequativo di cui all'articolo 6 della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36, è stabilito nell'importo di lire 123.559.000.000.

     4. Per l'anno 1995 il fondo per il sostegno di specifici servizi comunali di cui all'articolo 6 bis della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36, aggiunto dall'articolo 31 della legge provinciale 3 febbraio 1995, n. 1, è stabilito nell'importo di lire 20.480.000.000.

     5. Per l'anno 1995 il fondo per lo sviluppo degli investimenti minori di cui all'articolo 17 della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36, modificato da ultimo con l'articolo 31 della legge provinciale 3 febbraio 1995, n. 1, è stabilito nell'importo di lire 80.500.000.000.

     6. Per l'anno 1995 il fondo ammortamento mutui di cui all'articolo 19 della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 è stabilito nell'importo di lire 36.334.000.000 al netto della riduzione di lire 466.000.000 sul limite di impegno autorizzato con l'articolo 1 della legge provinciale 12 settembre 1994, n. 4, disposta ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7.

     7. Al fine di concorrere al sostegno degli investimenti dei comuni ai sensi dell'articolo 11 della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36, da ultimo modificato con l'articolo 4, comma 1, della legge provinciale 12 settembre 1994, n. 4, è costituito sul bilancio della Provincia un fondo di lire 149.400.000.000 così articolato:

     a) anno 1995:

     1) lire 33.600.000.000 per trasferimenti in conto capitale;

     2) lire 2.200.000.000 per trasferimenti in annualità;

     b) anno 1996:

     1) lire 49.000.000.000 per trasferimenti in conto capitale;

     2) lire 5.300.000.000 per trasferimenti in annualità;

     c) anno 1997:

     1) lire 59.200.000.000 per trasferimenti in conto capitale;

     2) lire 3.600.000.000 per trasferimenti in annualità;

     d) anno 1998:

     1) lire 93.700.000.000 per trasferimenti in conto capitale;

     2) lire 6.030.000.000 per trasferimenti in annualità [3];

     e) anno 1999 [4]:

     1) lire 131.510.000.000 per trasferimenti in conto capitale;

     2) lire 3.500.000.000 per trasferimenti in annualità;

     f) anno 2000:

     1) lire 118.510.000.000 per trasferimenti in conto capitale [5];

     2) lire 17.000.000.000 per trasferimenti in annualità;

     g) anno 2001:

     lire 44.000.000.000 per trasferimenti in conto capitale [6].

     8. Per i fini di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo è autorizzata al capitolo 11230, con la tabella A allegata alla presente legge, l'ulteriore spesa di lire 3.500.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1995.

     9. Per i fini di cui al comma 5 del presente articolo è autorizzata al capitolo 11240, con la tabella A allegata alla presente legge, l'ulteriore spesa di lire 5.000.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1995.

     10. Per i fini di cui al comma 6 del presente articolo è autorizzata al capitolo 11261, con la tabella A allegata alla presente legge:

     a) l'integrazione del limite di impegno di lire 400.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1995 al 2004;

     b) l'ulteriore annualità di lire 1.400.000.000 per l'esercizio finanziario 2005.

     11. Per i fini di cui al comma 7 del presente articolo sono autorizzate con la tabella A allegata alla presente legge, le seguenti spese:

a) anno 1995:

     1) capitolo 11285 lire 33.600.000.000;

     2) capitolo 11286 limite di impegno di lire 2.200.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1995 al 2005;

b) anno 1996:

     1) capitolo 11285 lire 39.200.000.000;

     2) capitolo 11286 limite di impegno di lire 3.600.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1996 al 2006;

c) anno 1997:

     1) capitolo 11285 lire 39.200.000.000;

     2) capitolo 11286 limite di impegno di lire 3.600.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1997 al 2007;

d) anno 1998:

     1) capitolo 11285 lire 28.000.000.000.

     12. In sede di prima applicazione per l'anno 1995 delle disposizioni di cui all'articolo 11 della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36, come da ultimo modificato con l'articolo 4, comma 1, della legge provinciale 12 settembre 1994, n. 4, la Giunta provinciale provvede ad un separato riparto dei volumi di investimento determinati con l'accordo di cui al comma 3 bis del medesimo articolo 11 secondo le seguenti modalità:

     a) una quota non superiore a lire 50.000.000.000, pure stabilita con l'accordo di cui al comma 3 bis dell'articolo 11 della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36, destinata a concorrere ai maggiori oneri sopportati dai comuni per le variazioni delle aliquote IVA e per le maggiori spese per espropri derivanti dall'applicazione della legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 6, è ripartita in relazione ai fabbisogni dei comuni derivanti dalle opere e dagli interventi ammessi nei piani approvati dalla Giunta provinciale a valere sulle leggi di settore;

     b) la quota residua destinata alla realizzazione delle opere e degli interventi di cui all'articolo 11 della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 è ripartita secondo i criteri previsti dal comma 4 del medesimo articolo 11.

     13. La determinazione, la concessione e l'erogazione dei trasferimenti spettanti ai comuni ai sensi del comma 12, lettera a), sono disposte secondo modalità stabilite con deliberazione dalla Giunta provinciale, sentita la rappresentanza unitaria dei comuni, sulla base dei fabbisogni di spesa risultanti dalle certificazioni dei comuni attestanti i maggiori oneri sostenuti per la realizzazione delle opere e degli interventi, nonché in riferimento alle aliquote di contribuzione riconosciute ai comuni sulla spesa ammessa per le opere e gli interventi indicati nel medesimo comma 12, lettera a).

 

     Art. 4. Modifiche alla legge provinciale 20 gennaio 1987, n. 3, concernente «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria)». [7]

 

     Art. 5. Disposizioni per l'attualizzazione dei contributi pluriennali a favore dei settori economici.

     1. Al fine di ridurre il grado di rigidità del bilancio provinciale a seguito dell'assunzione di impegni di spesa a carattere pluriennale, la Giunta provinciale è autorizzata a corrispondere ai beneficiari di contributi annui già concessi alla data del 31 dicembre 1994, in alternativa ai contributi ancora da erogare e previa richiesta dei beneficiari medesimi, un contributo in conto capitale in unica soluzione di importo pari al valore attuale delle rate ancora non erogate.

     2. Possono presentare domanda per la concessione del contributo in conto capitale di cui al comma 1 i soggetti beneficiari di agevolazioni annue rientranti nelle categorie di cui alla lettera a) del comma 3 concesse ai sensi delle seguenti leggi provinciali:

     a) legge provinciale 15 dicembre 1972, n. 28, concernente «Provvedimenti per promuovere e potenziare gli impianti delle cooperative agricole e le opere di miglioramento fondiario», come da ultimo modificata con legge provinciale 3 febbraio 1995, n. 1;

     b) legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17, concernente «Interventi organici in materia di agricoltura», come da ultimo modificata con legge provinciale 3 febbraio 1995, n. 1;

     c) legge provinciale 3 aprile 1981, n. 4, concernente «Provvedimenti organici per il settore industriale e per la salvaguardia e l'incremento dell'occupazione», come da ultimo modificata con legge provinciale 3 febbraio 1995, n. 1;

     d) legge provinciale 3 agosto 1987, n. 13, concernente «Interventi per lo sviluppo e la qualificazione dell'artigianato», come da ultimo modificata con legge provinciale 3 febbraio 1995, n. 1;

     e) legge provinciale 18 novembre 1988, n. 36, concernente «Interventi per lo sviluppo dell'economia cooperativa», come da ultimo modificata con legge provinciale 23 agosto 1993, n. 18;

     f) legge provinciale 17 maggio 1991, n. 8, concernente «Nuove norme in materia di agevolazioni al settore commerciale e modifiche a disposizioni concernenti la disciplina del commercio», come da ultimo modificata con legge provinciale 23 agosto 1993, n. 18;

     g) legge provinciale 22 agosto 1988, n. 27, concernente «Interventi per la riqualificazione ed il potenziamento della ricettività alberghiera», come da ultimo modificata con legge provinciale 23 agosto 1993, n. 18;

     h) legge provinciale 15 novembre 1988, n. 35, concernente «Provvidenze per gli impianti a fune e le piste da sci», come da ultimo modificata con legge provinciale 23 agosto 1993, n. 18;

     i) [8].

     i bis) legge provinciale 11 dicembre 1978, n. 58 concernente "Nuovi incentivi per l'incremento delle attività artigianali in provincia di Trento" [9].

 

     3. Con provvedimenti della Giunta provinciale sono fissati:

     a) le categorie di contributi ammissibili ai benefici del fondo autorizzato sul bilancio di ciascun anno, da individuarsi con riferimento alla durata residua massima dei contributi stessi;

     b) i criteri e le modalità per la quantificazione del contributo da corrispondere, con particolare riferimento al tasso di attualizzazione, da determinarsi tenendo anche conto dei costi e dei benefici derivanti alle imprese dalle operazioni di attualizzazione;

     c) i criteri e le modalità per l'individuazione dell'ordine di priorità tra le domande presentate, dando in ogni caso precedenza alle domande relative a contributi già concessi con vita residua più breve;

     d) i termini e le modalità per la presentazione delle domande;

     e) le modalità di erogazione e i casi in cui l'erogazione del contributo è subordinata all'acquisizione di idonee garanzie riferite al residuo periodo di validità dei vincoli originariamente previsti;

     f) ogni altra determinazione necessaria per l'applicazione del presente articolo.

     4. I provvedimenti di concessione dei contributi di cui al presente articolo sono adottati nel rispetto dei vincoli e degli obblighi previsti nei provvedimenti originari di concessione dei contributi.

     5. In ogni caso, le assegnazioni sono disposte nei limiti delle somme autorizzate per i medesimi fini con legge finanziaria.

     6. Per i fini di cui al presente articolo è autorizzato al capitolo 49730, con la tabella A allegata alla presente legge, la spesa di lire 47.500.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1995.

 

     Art. 6. Partecipazioni.

     1. La Giunta provinciale è autorizzata a sottoscrivere azioni di nuova emissione della «Società finanziaria di promozione della cooperazione economica con i Paesi dell'Est europeo - FINEST s.p.a.» con sede a Pordenone, costituita ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 19 (Norme per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale della Regione Friuli-Venezia Giulia, della Provincia di Belluno e delle aree limitrofe) fino alla concorrenza dell'importo di lire 1.000.000.000.

     2. Per i fini di cui al presente articolo è autorizzata al capitolo 49830, con la tabella A allegata alla presente legge, la spesa di lire 1.000.000.000 per l'esercizio finanziario 1995.

 

     Art. 7. Modifiche all'articolo 4 della legge provinciale 31 agosto 1987, n. 19, recante disposizioni in materia di iniziative e manifestazioni. [10]

 

     Art. 8. Modifica all'articolo 1 della legge provinciale 20 marzo 1976, n. 13, concernente «Determinazione delle indennità spettanti ai membri della Giunta provinciale». [11]

 

     Art. 9. Modifica alla legge provinciale 27 agosto 1982, n. 20, concernente «Disposizioni per l'applicazione delle sanzioni amministrative». [12]

 

CAPO II

Disposizioni in materia di organizzazione e personale

 

     Art. 10. Rideterminazione degli oneri per la contrattazione nel triennio 1994-1996.

     1. Ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge provinciale 1 marzo 1989, n. 1, concernente «Norme generali in materia di assetto della disciplina del rapporto di impiego del personale della Provincia», come modificato con l'articolo 2 della legge provinciale 22 agosto 1991, n. 17, l'onere derivante dalla contrattazione per il triennio 1994-1996, determinato in lire 8.330.000.000 per l'anno 1994, in lire 14.280.000.000 per l'anno 1995 e in lire 19.040.000.000 per l'anno 1996 con l'articolo 8, comma 1, della legge provinciale 12 settembre 1994, n. 4, è rideterminato in relazione ai tassi di inflazione programmati per il predetto periodo, escluso l'onere relativo all'accordo dell'area dirigenziale, in lire 9.570.000.000 per l'anno 1994, in lire 16.640.000.000 per il 1995 e in lire 22.440.000.000 per il 1996.

     2. E' riconfermato l'onere relativo all'accordo dell'area dirigenziale derivante dalla contrattazione per il triennio 1994-1996 determinato con l'articolo 8, comma 2, della legge provinciale 12 settembre 1994, n. 4.

     3. Gli stanziamenti autorizzati con l'articolo 8, comma 3, della legge provinciale 12 settembre 1994, n. 4 in lire 3.850.000.000 per il 1995 e in lire 5.250.000.000 per il 1996 per far fronte agli oneri derivanti dalla contrattazione per il personale dei comprensori e degli enti destinatari dei trasferimenti indicati alla lettera C dell'allegato 5 della legge provinciale 3 febbraio 1995, n. 2 sono rideterminati in lire 4.940.000.000 per il 1995 e in lire 6.690.000.000 per il 1996.

     4. Per l'utilizzo dei fondi di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 4 dell'articolo 5 della legge provinciale 10 dicembre 1993, n. 39.

     5. Il maggior onere di lire 1.240.000.000 relativo all'anno 1994, di cui al comma 1, è coperto con una corrispondente quota dell'autorizzazione di spesa disposta con il comma 6 a carico dell'esercizio 1995.

     6. Per i fini di cui ai commi 1 e 2 è autorizzata al capitolo 12201, con la tabella A allegata alla presente legge, l'ulteriore spesa di lire 4.235.000.000 a carico dell'esercizio 1995 e di lire 3.580.000.000 a carico dell'esercizio 1996.

     7. Per i fini di cui al comma 3 è autorizzata al capitolo 84101, con la tabella A allegata alla presente legge, l'ulteriore spesa di lire 1.500.000.000 a carico dell'esercizio 1995 e di lire 930.000.000 a carico dell'esercizio 1996.

 

     Art. 11. Disposizioni in materia di indennità premio di servizio.

     1. Ai fini dell'applicazione di quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 197 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 (Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della Provincia autonoma di Trento), come modificato, da ultimo, dall'articolo 54 della legge provinciale 3 febbraio 1995, n. 1, non comportano soluzione di continuità le pause settimanali e i giorni festivi eventualmente intercorsi tra la cessazione del servizio di ruolo prestato presso amministrazioni pubbliche e la successiva assunzione da parte della Provincia.

     2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si fa fronte con gli stanziamenti già previsti in bilancio per i fini di cui all'articolo 197 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 (cap. 12260).

 

     Art. 12. Disposizioni relative all'articolo 44 della legge provinciale 3 febbraio 1995, n. 1, recante misure volte al contenimento delle assunzioni di personale della Provincia e degli enti dipendenti. [13]

 

     Art. 13. Disposizione modificativa ed interpretativa dell'articolo 48 della legge provinciale 3 febbraio 1995, n. 1, recante disposizioni in materia di integrazioni di pensione a carico del bilancio provinciale.

     1. [14].

     2. Il comma 7 dell'articolo 48 della legge provinciale 3 febbraio 1995, n. 1 va interpretato nel senso che esso si applica anche alle determinazioni e rideterminazioni dell'indennità premio di servizio effettuate nei confronti del personale cessato dal servizio successivamente alla data dalla quale decorre l'assoggettamento a contributo e valutazione di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo 48.

 

     Art. 14. Modifiche all'allegato C della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, concernente «Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della Provincia autonoma di Trento». [15]

 

     Art. 15. Modifiche all'articolo 92 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, concernente «Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della Provincia autonoma di Trento».

     1. [16].

     2. Le modifiche di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 si applicano a tutti i casi in cui il diritto al rimborso non sia stato prescritto alla data di entrata in vigore della legge provinciale 19 maggio 1992, n. 15, qualora l'interessato ne faccia espressa richiesta entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, lettere b) e c) e del comma 2 si fa fronte con gli stanziamenti già previsti in bilancio per i fini di cui all'articolo 92 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 (cap. 12380).

 

     Art. 16. Modifica alla legge provinciale 22 agosto 1991, n. 17, concernente «Disposizioni per l'adeguamento normativo ed economico della dirigenza anche in relazione al nuovo regime retributivo del personale provinciale». [17]

     1. [18].

     2. La disposizione di cui al comma 1 si applica con effetto dalla data del 31 dicembre 1990.

 

CAPO III

Disposizioni in materia di tutela

del patrimonio artistico e popolare

 

     Art. 17. Modifica alla legge provinciale 27 dicembre 1975, n. 55, concernente «Disposizioni in materia di tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare». [19]

 

CAPO IV

Disposizioni in materia di assistenza e sanità

 

     Art. 18. Modifiche alla legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14, concernente «Ordinamento dei servizi socio-assistenziali in provincia di Trento». [20]

     [1. - 7. [21].

     8. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 del presente articolo si fa fronte con gli stanziamenti già previsti in bilancio per i fini di cui all'articolo 9, comma 4, della legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14 (cap. 31110).

     9. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 4 del presente articolo si fa fronte con gli stanziamenti già disposti con legge di bilancio per i fini di cui all'articolo 28, comma 4, della legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14 (cap. 31101).]

 

     Art. 19. Reintegro di somme anticipate dalla Provincia al servizio sanitario provinciale. [22]

 

     Art. 20. Assegnazione di fondi all'Azienda provinciale per i servizi sanitari. [23]

 

     Art. 21. Prestazioni sanitarie aggiuntive. [24]

     [1. La Provincia autonoma di Trento, nell'ambito delle funzioni dirette alla promozione e alla tutela della salute dei soggetti indicati dall'articolo 57, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale), continua ad assicurare, quali prestazioni sanitarie aggiuntive in forma indiretta a favore dei predetti soggetti, gli interventi contributivi economici già previsti per gli stessi da leggi o da regolamenti per il buon mantenimento delle protesi, per l'usura di scarpe ed indumenti, nonché per le spese alberghiere in occasione della fruizione di cure termali.

     2. La Provincia autonoma assicura inoltre, quale prestazione sanitaria aggiuntiva a favore della generalità dei soggetti aventi titolo alle prestazioni del servizio sanitario provinciale, le cure fitobalneoterapiche erogate presso stabilimenti autorizzati. Per quanto concerne la partecipazione alla spesa da parte degli assistiti si applicano le disposizioni vigenti con riguardo alle cure termali.

     3. Con deliberazione della Giunta provinciale sono definiti i criteri e le modalità per la fruizione delle prestazioni di cui ai commi 1 e 2, nonché la misura degli interventi contributivi previsti al comma 1.

     4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata al capitolo 32102, con la tabella A allegata alla presente legge, una ulteriore integrazione del fondo sanitario provinciale di parte corrente ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge provinciale 16 gennaio 1982, n. 2, come sostituito dall'articolo 35 della legge provinciale 3 febbraio 1995, n. 1, per l'importo di lire 2.200.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1995.]

 

CAPO V

Disposizioni in materia di cooperazione e commercio

 

     Art. 22. Operazioni creditizie garantite dalla Cooperativa provinciale garanzia fidi-Cooperfidi e disposizioni per l'attuazione di iniziative previste dall'articolo 16 della legge provinciale 18 novembre 1988, n. 36, concernente «Interventi provinciali per lo sviluppo dell'economia cooperativa». [25]

 

     Art. 23. Sostituzione dell'articolo 14 della legge provinciale 17 maggio 1991, n. 8, in materia di agevolazioni commerciali.

     1. [26].

     2. Per i fini di cui al comma 2 dell'articolo 14 della legge provinciale 17 maggio 1991, n. 8, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, sono autorizzate, con la tabella A allegata alla presente legge, le seguenti spese:

     a) al capitolo 47175 lire 9.300.000.000 a carico del bilancio di previsione 1995;

     b) al capitolo 47176 il limite di impegno di lire 2.750.000.000 a partire dal 1995 e fino al 2003.

 

     Art. 24. Modifiche alla legge provinciale 23 agosto 1993, n. 18, concernente «Criteri generali per le politiche di incentivazione alle attività economiche, adeguamenti delle leggi provinciali di settore e nuova disciplina degli organismi di garanzia». [27]

 

CAPO VI

Disposizioni in materia di turismo, industria

alberghiera, attività idrotermale e piste da sci

 

     Art. 25. Soppressione del comitato provinciale per il turismo.

     1. Gli articoli 4, 5 e 6 della legge provinciale 4 agosto 1986, n. 21 (Nuova organizzazione della promozione turistica della provincia autonoma di Trento) sono abrogati.

 

     Art. 26. Modifiche alla legge provinciale 20 giugno 1983, n. 21, concernente «Interventi per lo sviluppo delle attività idrotermali».

     1. - 6. [28].

     7. Per le spese derivanti dal comma 5 del presente articolo si provvederà con successiva legge provinciale.

 

     Art. 27. Modifica alla legge provinciale 22 agosto 1988, n. 27, concernente «Interventi per la riqualificazione ed il potenziamento della ricettività alberghiera». [29]

 

     Art. 28. Modifica alla legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7, concernente «Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci» e proroga del termine per la classificazione delle piste da sci esistenti.

     1. [30].

     2. Il termine di cinque anni di cui al comma 5 dell'articolo 58 della legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7, prorogato di un anno con l'articolo 12 della legge provinciale 16 ottobre 1992, n. 19 e successivamente di altri due anni con l'articolo 63 della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 20, è ulteriormente prorogato di due anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 29. Attuazione della misura «Sviluppo dell'attività turistica extra-alberghiera nei villaggi» nelle zone rurali di cui al regolamento CEE n. 2081/93 - Obiettivo 5b.

     1. Al fine di dare attuazione alla misura «Sviluppo dell'attività extra-alberghiera nei villaggi» prevista dal documento unico di programmazione per le zone rurali del Trentino per il periodo 1994-1999, approvato ai sensi del regolamento CEE n. 2081/93 dalla Commissione europea con decisione n. C[94] 2920 del 16 dicembre 1994, i contributi di cui all'articolo 8 della legge provinciale 15 gennaio 1993, n. 1 (Norme per il recupero degli insediamenti storici e interventi finanziari nonché modificazioni alla legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22) possono essere concessi anche ai privati proprietari residenti nelle predette zone rurali per il recupero degli immobili ubicati nelle zone medesime, a condizione che gli stessi si impegnino, mediante apposita convenzione, a destinare ad uso turistico gli immobili recuperati per un periodo minimo di anni otto.

     2. La Giunta provinciale determina le modalità di concessione delle agevolazioni e le condizioni necessarie per garantire da parte dei beneficiari l'adempimento dell'impegno di cui al comma 1.

     3. Le agevolazioni di cui al comma 1 possono essere concesse anche in relazione alle domande presentate ai sensi della legge provinciale 15 gennaio 1993, n. 1, prima dell'entrata in vigore della presente legge, ancorché risultino già inserite nelle graduatorie approvate per l'anno 1995 ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge medesima.

     4. Nel caso di inosservanza degli obblighi convenzionali assunti ai sensi del comma 1, alle agevolazioni concesse a termini del medesimo comma 1 si applica la disciplina di decadenza dai benefici di cui all'articolo 12 della legge provinciale 15 gennaio 1993, n. 1.

     5. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si fa fronte con le autorizzazioni di spesa già disposte per i fini di cui all'articolo 9, comma 5, della legge provinciale 15 gennaio 1993, n. 1 (cap. 55330).

 

CAPO VII

Disposizioni in materia di viabilità, trasporti e protezione civile

 

     Art. 30. Disposizioni in materia di intermodalità.

     1. Al fine di favorire la tutela dell'ambiente e la riduzione dell'inquinamento atmosferico e acustico derivante dalla circolazione dei veicoli destinati all'autotrasporto di cose, la Giunta provinciale è autorizzata a favorire un migliore utilizzo e una piena operatività delle infrastrutture per il raccordo intermodale realizzate ai sensi del comma 3 dell'articolo 2 della legge provinciale 7 giugno 1983, n. 17 (Interventi per la realizzazione dell'interporto doganale di Trento), come modificato con l'articolo 7 della legge provinciale 12 marzo 1990, n. 10. Per i suddetti fini la Giunta provinciale attua direttamente o sostiene iniziative promosse dalla società indicata nel comma 4 dell'articolo 2 della predetta legge provinciale 7 giugno 1983, n. 17 o da società dalla stessa partecipate.

     2. Le iniziative di cui al comma 1 sono attuate sulla base di programmi che prevedono le attività da realizzare e le modalità di attuazione, anche attraverso convenzioni con le società di cui al medesimo comma 1, i tempi di realizzazione dei programmi che potranno avere una durata massima fino al 31 dicembre 1996, gli effetti in termini di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e di riduzione delle emissioni in atmosfera ed acustiche, gli effetti in termini di miglioramento del grado di utilizzo delle infrastrutture intermodali e di sviluppo del trasporto combinato strada-rotaia, la spesa ammissibile e le modalità di finanziamento, con specificazione degli interventi finanziari diretti dalla Provincia e dei criteri per la determinazione e l'erogazione dei concorsi per i programmi realizzati dalle società di cui al comma 1, nonché le altre disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo. I predetti programmi sono approvati dalla Giunta provinciale.

     3. Per i fini di cui al presente articolo è autorizzata al capitolo 54205, con la tabella A allegata alla presente legge, la spesa di lire 500 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1995 e 1996.

 

     Art. 31. Disposizioni in materia di concessioni su strade provinciali.

     1. [31].

     2. Per i versamenti della congrua indennità effettuati prima dell'entrata in vigore della presente legge relativi all'anno 1995, il relativo importo non dovuto ai sensi di quanto disposto dall'articolo 47, terzo comma, della legge provinciale 3 gennaio 1983, n. 2, come introdotto dal comma 1 del presente articolo, è restituito al titolare dell'atto di concessione entro il 31 dicembre 1995.

     3. Il termine del 30 ottobre 1995 per la denuncia delle occupazioni o usi di strade provinciali privi di autorizzazione, licenza o concessione, previsto dall'articolo 29, comma 2, della legge provinciale 3 febbraio 1995, n. 1, è prorogato al 30 giugno 1996.

 

     Art. 32. Modifica all'articolo 16 della legge provinciale 9 luglio 1993, n. 16, concernente «Disciplina dei servizi pubblici di trasporto in provincia di Trento». [32]

 

     Art. 33. Modifica all'articolo 20 della legge provinciale 9 luglio 1993, n. 16, concernente «Disciplina dei servizi pubblici di trasporto in provincia di Trento».

     1. [33].

     2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 del presente articolo si fa fronte con le autorizzazioni di spesa già disposte per i fini di cui all'articolo 20, comma 2, della legge provinciale 9 luglio 1993, n. 16 (cap. 53100).

 

     Art. 34. Modifiche alla legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 2, concernente «Organizzazione degli interventi della Provincia in materia di protezione civile».

     1. La lettera h) del comma 1 dell'articolo 4 della legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 2, in materia di attribuzioni del comitato tecnico- amministrativo per la protezione civile, è abrogata.

     2. La lettera e) del comma 2 dell'articolo 5 della legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 2, in materia di attribuzioni del servizio calamità pubbliche, è abrogata.

 

     Art. 35. Modifiche alla tabella B della legge provinciale 15 novembre 1983, n. 40, concernente «Modificazioni alla legge provinciale 29 maggio 1980, n. 14, concernente: "Provvedimenti per il risparmio energetico e l'utilizzazione delle fonti alternative di energia"». [34]

 

CAPO VIII

Disposizioni in materia di attività forestali e caccia

 

     Art. 36. Modifiche alla legge provinciale 23 novembre 1978, n. 48, concernente «Provvedimenti per il potenziamento delle aree forestali e delle loro risorse». [35]

     1. - 4. [36].

     5. Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte con le disponibilità del fondo forestale di cui all'articolo 27 della legge provinciale 23 novembre 1978, n. 48 (cap. 55630).

 

     Art. 37. Modifiche alla legge provinciale 16 dicembre 1986, n. 33, concernente «Interventi a favore delle aziende forestali pubbliche e norme integrative della legge provinciale 23 novembre 1978, n. 48 e della legge provinciale 31 ottobre 1977, n. 30». [37]

 

     Art. 38. Modifiche alla legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24, concernente «Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia». [38]

 

CAPO IX

Disposizioni finali

 

     Art. 39. Copertura degli oneri.

     1. Alla copertura delle nuove o maggiori spese derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede secondo le modalità previste nella tabella B allegata alla presente legge.

 

     Art. 40. Entrata in vigore.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

 


[1] Articolo abrogato dall'art. 9 della L.P. 22 marzo 2001, n. 3.

[2] Sostituisce la lett. s), comma 2, art. 11 della L.P. 15 novembre 1993, n. 36.

[3] Lettera così modificata dall'art. 1 della L.P. 27 luglio 1998, n. 8.

[4] Lettera così sostituita dall'art. 1 della L.P. 23 agosto 1999, n. 1.

[5] Punto così sostituito dall'art. 1 della L.P. 23 agosto 1999, n. 1.

[6] Le lettere b, c, d, ed e) sono state sostituite dall'art. 29 della L.P. 9 settembre 1996, n. 8. Successivamente le lett. d) ed e) del presente comma sono state modificate dall'art. 1 della L.P. 3 febraio 1997, n. 2 e dall'art. 1 della L.P. 30 gennaio 1998, n. 1, che ha inoltre aggiunto le lettere f) e g). La lettera c) è stata così ulteriormente modificata dall'art. 26 della L.P. 8 settembre 1997, n. 13.

[7] Modifica l'art. 3 della L.P. 20 gennaio 1987, n. 3.

[8] Lettera abrogata dall’art. 32 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[9] Lettera aggiunta dall'art. 4 della L.P. 2 febbraio 1996, n. 1.

[10] Modifica l'art. 4 della L.P. 31 agosto 1987, n. 19.

[11] Aggiunge un comma all'art. 1 della L.P. 20 marzo 1976, n. 13.

[12] Sostituisce il 2° comma dell'articolo unico della L.P. 27 agosto 1982, n. 20.

[13] Modifica il 1° comma dell'art. 44 della L.P. 3 febbraio 1995, n. 1.

[14] Sostituisce il 2° comma dell'art. 48 della L.P. 3 febbraio 1995, n. 1.

[15] Articolo abrogato dall'art. 78 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11. Modifica l'allegato C della L.P. 29 aprile 1983, n. 12.

[16] Modifica l'art. 92 della L.P. 29 aprile 1983, n. 12.

[17] Articolo abrogato dall'art. 78 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11.

[18] Integra il 1° comma dell'art. 6 della L.P. 22 agosto 1991, n. 17.

[19] Articolo abrogato dall’art. 40 della L.P. 17 febbraio 2003, n. 1.

[20] Articolo abrogato dall'art. 54 della L.P. 27 luglio 2007, n. 13, con la decorrenza ivi prevista.

[21] I commi da 1 a 6 modificano gli artt. 9, 15, 28, 38, 39 della L.P. 12 luglio 1991, n. 14; il comma 7 inserisce l'art. 39 bis nella stessa L.P. 14/91.

[22] Articolo abrogato dall’art. 80 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[23] Articolo abrogato dall’art. 80 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[24] Articolo abrogato dall'art. 73 della L.P. 11 settembre 1998, n. 10, a decorrere dall'1 gennaio 1999.

[25] Articolo abrogato dall'art. 38 della L.P. 13 dicembre 1999, n. 6.

[26] Sostituisce l'art. 14 della L.P. 17 maggio 1991, n. 8.

[27] Articolo abrogato dall'art. 37 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11, con la decorrenza ivi prevista. Modifica gli artt. 124, 127, 128 e 132 della L.P. 23 agosto 1993, n. 18.

[28] I commi da 1 a 6 modificano gli artt. 9, 10, 11 e 13 della L.P. 20 giugno 1983, n. 21.

[29] Sostituisce il 3° comma dell'art. 8 della L.P. 22 agosto 1988, n. 27.

[30] Modifica il 2° comma dell'art. 25 della L.P. 21 aprile 1987, n. 7.

[31] Aggiunge un comma all'art. 47 della L.P. 3 gennaio 1983, n. 2.

[32] Aggiunge un comma all'art. 16 della L.P. 9 luglio 1993, n. 16.

[33] Sostituisce il 2° comma dell'art. 20 della L.P. 9 luglio 1993, n. 16.

[34] Sopprime un periodo alla tabella B della L.P. 15 novembre 1983 n. 40.

[35] Articolo abrogato dall'art. 115 della L.P. 23 maggio 2007, n. 11, con la decorrenza ivi prevista.

[36] I commi da 1 a 4 modificano gli artt. 16 e 16 bis della L.P. 23 novembre 1978, n. 48.

[37] Articolo abrogato dall'art. 115 della L.P. 23 maggio 2007, n. 11. Modifica gli artt 1, 2, 3, 8 e aggiunge l'art. 8 bis alla L.P. 16 dicembre 1986, n. 33.

[38] Modifica gli artt. 20, 38, 41, 50, 52 e 52 ter della L.P. 9 dicembre 1991, n. 24.