§ 3.4.19 - Legge Provinciale 7 giugno 1983, n. 17.
Interventi per la realizzazione dell'interporto doganale di Trento.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:3. assetto del territorio
Capitolo:3.4 trasporti
Data:07/06/1983
Numero:17


Sommario
Art. 1.      1. Al fine di favorire la razionalizzazione e lo sviluppo del trasporto intermodale delle merci, la Provincia autonoma di Trento promuove, tenuto anche conto dei programmi dell'azienda autonoma [...]
Art. 2.      1. Per i fini di cui all'articolo 1 la Giunta provinciale è autorizzata a provvedere all'apprestamento delle aree, di proprietà della Provincia e del Comune di Trento, comprese nel piano [...]
Art. 3.      1. La Giunta provinciale è autorizzata a provvedere, in concomitanza con le opere di cui al primo comma dell'articolo 2, alla realizzazione della viabilità necessaria al funzionamento [...]
Art. 4.      1. La Giunta provinciale è autorizzata a stipulare con il Comune di Trento eventuali permute di terreni compresi nell'area di cui all'articolo 1 al fine di facilitare la realizzazione delle [...]
Art. 5.      1. Per i fini di cui all'articolo 1, la Provincia stipulerà apposita convenzione con il Comune di Trento e con la società «Interporto doganale di Trento s.p.a.», al cui capitale la Provincia [...]
Art. 6.      1. E' abrogato l'articolo 9 della legge provinciale 5 dicembre 1978, n. 53. Restano tuttavia fermi gli impegni di spesa assunti ai sensi del predetto articolo 9 fino all'entrata in vigore della [...]
Art. 7.      1. Per l'effettuazione degli interventi previsti dagli articoli 1, 2, 3, primo comma, 4 e 5 della presente legge, la Giunta provinciale è autorizzata a disporre l'assunzione di obbligazioni [...]
Art. 8.      1. Per l'effettuazione degli interventi previsti dagli articoli 1 e 2, primo, secondo e terzo comma, 3, primo comma, 4 e 5 della presente legge, è autorizzata la spesa complessiva di lire [...]


§ 3.4.19 - Legge Provinciale 7 giugno 1983, n. 17.

Interventi per la realizzazione dell'interporto doganale di Trento.

(B.U. 21 giugno 1983, n. 32).

 

Art. 1.

     1. Al fine di favorire la razionalizzazione e lo sviluppo del trasporto intermodale delle merci, la Provincia autonoma di Trento promuove, tenuto anche conto dei programmi dell'azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, la realizzazione e la gestione di un complesso di strutture per lo smistamento delle merci, per le operazioni conseguenti e per l'interscambio fra strada e ferrovia nel seguito denominato «interporto» - nell'ambito della «zona industriale speciale» prevista dal piano regolatore generale del comune di Trento.

     2. Per i fini di cui al comma precedente la Giunta provinciale adotta, al verificarsi delle condizioni previste dalla presente legge, progetti per la realizzazione di iniziative comprese nel piano particolareggiato relativo alla «zona industriale speciale». Nei progetti sono individuate le opere, i soggetti, i costi, i finanziamenti, i rapporti finanziari, le modalità ed i tempi di esecuzione delle opere stesse, nonché i benefici conseguenti.

 

     Art. 2.

     1. Per i fini di cui all'articolo 1 la Giunta provinciale è autorizzata a provvedere all'apprestamento delle aree, di proprietà della Provincia e del Comune di Trento, comprese nel piano particolareggiato relativo alla zona industriale speciale di cui al medesimo articolo.

     2. Le opere di apprestamento di cui al precedente comma saranno eseguite in relazione all'esigenza di consentire la razionalizzazione dei servizi riguardanti le operazioni doganali ed il trasporto di merci internazionale nella provincia di Trento.

     3. A tal fine possono essere eseguite le opere di canalizzazione e di difesa idraulica, la costruzione di un raccordo intermodale, nonché la ricarica dell'area necessaria all'avvio dell'attività dell'interporto, ivi compreso il trasferimento dello scalo ferroviario di Trento [1].

     4. Per consentire eventuali ulteriori interventi ai fini dello sviluppo dell'iniziativa la Giunta provinciale, sulla base di una articolata e motivata relazione della società «Interporto doganale di Trento s.p.a.», verificherà la funzionalità delle attività realizzate ed accerterà l'esistenza delle condizioni socio-economiche favorevoli per ulteriori interventi utili ai fini dello sviluppo dell'iniziativa, tenuto conto degli indirizzi della programmazione provinciale, di eventuali piani e programmi del Comune di Trento, nonché delle esigenze degli operatori e della evoluzione della domanda di servizi.

     5. Sulla base degli elementi raccolti la Giunta provinciale, sentiti il Comune di Trento, le categorie economiche e sociali e la competente commissione legislativa, predisporrà ed approverà un apposito piano tecnico-finanziario.

     6. Il piano dovrà indicare anche le opere di illuminazione, la costruzione, ricostruzione o sistemazione delle strade all'interno dell'area, di acquedotti, gasdotti, reti di fognatura ed opere speciali per linee elettriche, nonché ogni altra opera di infrastrutturazione che si renda necessaria ai fini dell'utilizzazione complessiva dell'area secondo quanto previsto dall'articolo 1.

     7. Nell'ambito dell'area di cui all'articolo 1, la Giunta provinciale è autorizzata altresì a provvedere alla realizzazione degli edifici e delle strutture per i servizi doganali connessi all'interporto, secondo le previsioni recate dai progetti.

     8. Le opere per il potenziamento dell'interporto saranno realizzate sulla base di programmi di fattibilità che la Giunta provinciale approverà, tenuto conto di motivate proposte avanzate dalla società «Interporto doganale di Trento s.p.a.» in osservanza delle indicazioni del programma di sviluppo provinciale e di quelle eventualmente contenute nel piano provinciale dei trasporti nonché secondo criteri di corrispondenza delle opere a dimostrate esigenze di sviluppo dell'iniziativa interportuale.

 

     Art. 3.

     1. La Giunta provinciale è autorizzata a provvedere, in concomitanza con le opere di cui al primo comma dell'articolo 2, alla realizzazione della viabilità necessaria al funzionamento dell'interporto, in conformità alle previsioni del piano regolatore generale del comune di Trento, e ad assumere a proprio carico l'onere della realizzazione dello svincolo autostradale.

     2. La Giunta provinciale è altresì autorizzata a contribuire alle spese di gestione del nuovo casello autostradale connesso con lo svincolo di cui al precedente comma, in caso di disavanzo della relativa gestione, per un periodo massimo di cinque anni dall'apertura del casello. A tal fine la Provincia stipulerà un'apposita convenzione con la società concessionaria dell'autostrada del Brennero.

     3. La Giunta provinciale è autorizzata ad assumere con decorrenza 1 dicembre 1989 le spese per l'organizzazione e la gestione, nell'area di cui all'articolo 1, dei servizi necessari per la sosta di automezzi adibiti al trasporto merci, in dipendenza del divieto di transito notturno vigente in Austria. Gli interventi di cui al presente comma possono essere attuati anche avvalendosi, mediante convenzione, della società indicata all'articolo 2.

     4. La Giunta provinciale è inoltre autorizzata ad assumere a proprio carico in concomitanza con le opere di cui al quarto comma dell'articolo 2, l'onere della realizzazione delle opere d'arte relative agli attraversamenti della ferrovia [2].

 

     Art. 4.

     1. La Giunta provinciale è autorizzata a stipulare con il Comune di Trento eventuali permute di terreni compresi nell'area di cui all'articolo 1 al fine di facilitare la realizzazione delle opere e delle strutture previste e la loro destinazione in conformità alle disposizioni della presente legge.

 

     Art. 5.

     1. Per i fini di cui all'articolo 1, la Provincia stipulerà apposita convenzione con il Comune di Trento e con la società «Interporto doganale di Trento s.p.a.», al cui capitale la Provincia partecipa ai sensi dell'articolo 1 della legge provinciale 9 dicembre 1978, n. 54. Nella convenzione:

     a) saranno stabilite le modalità per la realizzazione da parte della Provincia delle opere di cui all'articolo 2 nelle aree di proprietà del Comune di Trento;

     b) saranno definite le modalità per le permute dei terreni di cui all'articolo 4;

     c) sarà prevista la cessione da parte della Provincia autonoma di Trento e del Comune di Trento all'amministrazione ferroviaria delle aree destinate alla realizzazione del nuovo scalo ferroviario collegato all'interporto, anche mediante per mute con le aree su cui insiste l'attuale scalo, prevedendosi altresì, nel caso in cui il comune ottenga un corrispettivo dalla cessione medesima, che esso sia tenuto a rimborsare alla Provincia, nei limiti del beneficio ottenuto, gli oneri sostenuti per l'apprestamento delle aree;

     d) sarà previsto che le strutture e gli edifici per i servizi doganali, realizzati ai sensi del penultimo comma dell'articolo 2, siano messi gratuitamente a disposizione della competente amministrazione per i servizi medesimi, in base ad apposito accordo da cui risulti l'uso specifico cui essi sono destinati;

     e) sarà stabilito il vincolo di destinazione di tutti i terreni, edifici e strutture compresi nell'area di cui all'articolo 1, secondo le specifiche previsioni concernenti i singoli beni, da confermare altresì espressamente nelle convenzioni, accordi e contratti con gli altri soggetti cui tali beni vengano trasferiti o affidati, salva la possibilità di diverse disposizioni della Provincia, da adottare d'intesa con il Comune di Trento per i beni di proprietà di quest'ultimo, nel caso di sopravvenuta impossibilità della destinazione originaria e di gravi motivi di interesse pubblico;

     f) sarà disposto l'affidamento alla società «Interporto doganale di Trento s.p.a.» della gestione dell'interporto con i connessi compiti di organizzazione, di svolgimento dei servizi comuni e di manutenzione ordinaria e straordinaria degli im mobili destinati all'interporto medesimo, ivi com presi quelli destinati al servizio doganale;

     g) ai fini di cui alla precedente lettera f), sarà costituito a favore della società «Interporto doganale di Trento s.p.a.» il diritto di superficie, verso un canone annuo simbolico ricognitivo della proprietà, per la durata di novantanove anni, sui terreni di proprietà della Provincia e del Comune di Trento, compresi nell'area di cui all'articolo 1, prevedendosi il vincolo di destinazione in conformità a quanto disposto dalla precedente lettera e), nonché le sanzioni per i casi di inosservanza da parte della società degli obblighi assunti con la convenzione. Tale diritto di superficie verrà inizialmente accordato sull'area necessaria alla realizzazione delle attività di cui al secondo comma dell'articolo 2. Successiva mente alla verifica della Giunta provinciale di cui al quarto e successivi commi dell'articolo 2, il diritto di superficie verrà accordato sulle altre aree necessarie al potenziamento dell'iniziativa, previa presentazione da parte della società «Interporto doganale di Trento s.p.a.» di piani di utilizzazione;

     h) sarà previsto che il diritto di superficie sui singoli terreni, costituito ai sensi della precedente lettera g), possa essere oggetto di cessione da parte della società «Interporto doganale di Trento s.p.a.» a terzi; in tale ipotesi dovrà essere previsto, in caso di non utilizzazione dei terreni per i fini cui sono destinati, o di inadempienza grave agli obblighi assunti dai terzi cessionari, la ri soluzione del contratto e la conseguente restituzione del diritto di superficie alla società, con l'obbligo per questa di pagare il costo delle sole opere e costruzioni realizzate, tenuto conto del loro stato di conservazione, e nei limiti in cui queste siano effettivamente utilizzabili per gli scopi previsti dalla convenzione; dovrà essere altresì previsto che gli ulteriori eventuali trasferimento del diritto di superficie siano subordina ti, mediante clausola da annotare nel libro fon diario, al preventivo consenso della società, nonché alla assunzione da parte del cessionario delle clausole di cui alla presente lettera, e riservando alla società stessa il diritto di prelazione in caso di mancato consenso;

     i) ai fini di cui alla precedente lettera f), saranno concessi in comodato dagli enti proprietari alla società «Interporto doganale di Trento s.p.a.» gli edifici e le relative pertinenze destinati all'inter porto, nonché la viabilità interna e le altre infra strutture di servizio dell'interporto medesimo;

     l) sarà stabilita ogni altra disposizione necessaria per il conseguimento dei fini di cui all'articolo 1.

 

     Art. 6.

     1. E' abrogato l'articolo 9 della legge provinciale 5 dicembre 1978, n. 53. Restano tuttavia fermi gli impegni di spesa assunti ai sensi del predetto articolo 9 fino all'entrata in vigore della presente legge.

     2. Le disposizioni dell'articolo 5 della presente legge e della convenzione ivi prevista si applicano anche alle aree acquisite o apprestate ai sensi dell'articolo 9 della legge provinciale 5 dicembre 1978, n. 53.

 

     Art. 7.

     1. Per l'effettuazione degli interventi previsti dagli articoli 1, 2, 3, primo comma, 4 e 5 della presente legge, la Giunta provinciale è autorizzata a disporre l'assunzione di obbligazioni giuridiche nei limiti della spesa complessiva autorizzata dal successivo articolo 8, ai sensi degli articoli 8, secondo comma, e 55, terzo comma, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7.

 

     Art. 8.

     1. Per l'effettuazione degli interventi previsti dagli articoli 1 e 2, primo, secondo e terzo comma, 3, primo comma, 4 e 5 della presente legge, è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.000.000.000, da iscrivere negli stati di previsione della spesa della Provincia in misura di lire 1.000.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1983 e, per la rimanente quota, mediante appositi stanziamenti da determinarsi annualmente con legge di bilancio annuale per ciascuno degli esercizi finanziari 1984 e 1985.

     2. All'autorizzazione della spesa relativa agli interventi previsti dal piano tecnico-finanziario di cui al quinto comma dell'articolo 2 si provvederà con apposito provvedimento legislativo.

     3. All'autorizzazione della spesa relativa alla concessione dei contributi di cui al secondo comma dell'articolo 3 si provvederà con successiva legge.

 

     Artt. 9. - 10.

     (Omissis) [3].

 

 


[1] Comma così modificato dall'art. 7 della L.P. 12 marzo 1990, n. 10.

[2] Articolo così modificato dall'art. 7 della L.P. 12 marzo 1990, n. 10.

[3] Recano disposizioni finanziarie ed entrata in vigore.