§ 6.4.9 - Legge Provinciale 12 marzo 1990, n. 10.
Disposizioni per l'attuazione di progetti.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.4 programmazione
Data:12/03/1990
Numero:10


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Interventi per l'attuazione del progetto «Ambiente e salute».
Art. 3.  Interventi per l'attuazione del progetto «Vivibilità delle aree urbane» e per il miglioramento della mobilità di persone e merci in generale.
Art. 4.  Interventi per l'attuazione del progetto «Valorizzazione del patrimonio culturale».
Art. 5.  Interventi per l'attuazione del progetto «Informatizzazione e trasparenza».
Art. 6.  Modificazioni alla legge provinciale 17 ottobre 1978, n. 43 concernente «Norme in materia di ordinamento e finanziamento dei trasporti pubblici su strada».
Art. 7.      (Omissis)
Art. 8.  Garanzie fidejussorie.
Art. 9.  Autorizzazioni di spesa.


§ 6.4.9 - Legge Provinciale 12 marzo 1990, n. 10.

Disposizioni per l'attuazione di progetti.

(B.U. 20 marzo 1990, n. 14).

 

Art. 1. Finalità.

     1. La presente legge disciplina gli interventi e l'attuazione di progetti individuati come strategici dal programma di sviluppo provinciale e che rivestono carattere di priorità ai fini del raggiungimento degli obiettivi ivi previsti, le azioni complementari e funzionali nonché gli strumenti finanziari per la realizzazione dei progetti medesimi.

 

     Art. 2. Interventi per l'attuazione del progetto «Ambiente e salute».

     1. Al fine di consentire l'effettuazione di attività di censimento, di rilevamento e di analisi delle fonti inquinanti e dei rischi ad esse connessi, nei luoghi di lavoro, all'esterno di essi e nelle aree residenziali anche in funzione di un sistema informativo dei rischi, nonché per effettuare ricerche, interventi sperimentali e controlli per la valorizzazione e la promozione delle produzioni agricole biologiche, anche officina e per sviluppare una cultura ambientale e sanitaria con la divulgazione di informazioni scientifiche ed educative, la Giunta provinciale adotta i necessari provvedimenti per l'attuazione del progetto «Ambiente e salute».

     2. Ferma restando la legislazione vigente in materia, gli interventi sono realizzati secondo le indicazioni contenute nel progetto «Ambiente e salute» come delineato dal programma di sviluppo provinciale.

     3. La Giunta provinciale provvede con propria deliberazione ad individuare i criteri e le modalità di attuazione del progetto.

     4. Alla elaborazione, al coordinamento e all'attuazione e verifica degli interventi previsti dal progetto

provvede la Presidenza della Giunta provinciale avvalendosi anche dei servizi provinciali competenti.

 

     Art. 3. Interventi per l'attuazione del progetto «Vivibilità delle aree urbane» e per il miglioramento della mobilità di persone e merci in generale. [1]a

 

     Art. 4. Interventi per l'attuazione del progetto «Valorizzazione del patrimonio culturale».

     1. Al fine di valorizzare il patrimonio culturale, ivi compreso quello soggetto alla tutela storico-artistica, costituito da castelli, ville e palazzi attraverso iniziative dirette in particolare alla fruizione e al godimento pubblico di detti beni, nonché alla divulgazione e alla conoscenza degli stessi, la Giunta provinciale predispone ed attua specifici progetti riguardanti l'acquisizione, il restauro o la ristrutturazione dei beni medesimi. La Giunta provinciale dispone ed attua altresì progetti per la riproposizione di personaggi trentini di grande rilievo nella storia e nell'arte attraverso l'organizzazione di manifestazioni quali mostre, convegni, seminari di studio e la realizzazione di iniziative di divulgazione quali pubblicazioni, video e quant'altro ritenuto idoneo per un'adeguata promozione.

     2. Gli interventi sono attuati secondo le indicazioni contenute nel progetto «Valorizzazione del patrimonio culturale» come delineato nel programma di sviluppo provinciale. Ferma restando la legislazione vigente in materia di tutela dei beni di interesse storico ed artistico per la programmazione e realizzazione degli interventi di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni previste dal titolo II della legge provinciale 30 luglio 1987, n. 12 e dall'articolo 5 della legge provinciale 27 novembre 1975, n. 55.

L'approvazione dei progetti relativi ai beni sarà comunque disposta dalla Giunta provinciale sentito il parere del comitato tecnico per i beni culturali.

     3. La Giunta provinciale provvede con propria deliberazione ad individuare i criteri e le modalità di attuazione del progetto.

     4. Alla elaborazione, al coordinamento, all'attuazione e alla verifica degli interventi previsti dal progetto provvede la Presidenza della Giunta provinciale avvalendosi di norma dei servizi provinciali competenti.

 

     Art. 5. Interventi per l'attuazione del progetto «Informatizzazione e trasparenza».

     1. Al fine di consentire interventi per lo sviluppo di un sistema informativo di governo, per il coordinamento e lo sviluppo dei sistemi informativi di settore, per lo sviluppo di un sistema informativo Giunta- Consiglio-gruppi consiliari e per portare i cittadini a conoscenza dell'attività degli enti pubblici, la Giunta provinciale adotta i necessari provvedimenti per l'attuazione del progetto «Informatizzazione e trasparenza».

     2. Gli interventi sono realizzati secondo le indicazioni contenute nel progetto «Informatizzazione e trasparenza» come delineato nel programma di sviluppo provinciale sulla base di progetti operativi.

     3. La Giunta provinciale provvede con propria deliberazione ad individuare i criteri e le modalità di attuazione del progetto.

 

     Art. 6. Modificazioni alla legge provinciale 17 ottobre 1978, n. 43 concernente «Norme in materia di ordinamento e finanziamento dei trasporti pubblici su strada».

     1. (Omissis) [1].

     2. (Omissis) [1].

     3. I contributi previsti dall'articolo 16 della legge provinciale 17 ottobre 1978, n. 43, come modificato dall'articolo 7 della legge provinciale 21 novembre 1988, n. 41 e dal presente articolo, possono altresì essere concessi per gli interventi previsti nei programmi di cui al comma 3 dell'articolo 3 della presente legge, relativamente alla spesa ammissibile prevista nei programmi medesimi.

 

     Art. 7.

     (Omissis) [2].

 

     Art. 8. Garanzie fidejussorie.

     1. Al fine di consentire le operazioni di finanziamento degli investimenti previsti dai piani di cui al primo comma dell'articolo 16 della legge provinciale 17 ottobre 1978, n. 43 e dei programmi di cui al comma 3 dell'articolo 3 della presente legge, la Giunta provinciale è autorizzata a prestare la garanzia della Provincia, nei limiti della spesa ammessa a contributo ai sensi dell'articolo 16 della legge provinciale 17 ottobre 1978, n. 43 come modificato dall'articolo 6 della presente legge, nonché ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 6, sui mutui da contrarre o prestiti obbligazionari da emettere da parte delle società di cui al medesimo articolo 16.

 

     Art. 9. Autorizzazioni di spesa.

     1. Per i fini di cui all'articolo 2 è autorizzato lo stanziamento di lire 300.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1990. Per gli esercizi successivi sarà disposto annualmente apposito stanziamento con legge di bilancio, in misura comunque non superiore alle previsioni recate dal bilancio pluriennale.

     2. Per i fini di cui all'articolo 3, comma 2, è autorizzata la spesa complessiva di lire 11.200.000.000, da iscrivere negli stati di previsione della spesa della Provincia in misura di lire 1.200.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1990 e, per la rimanente quota, mediante appositi stanziamenti da determinarsi annualmente con legge di bianco, per ciascuno degli esercizi finanziari 1991 e 1992.

     3. Per i fini di cui all'articolo 3, comma 3, tenuto conto delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 3, è autorizzato il limite d'impegno di lire 2.950.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1990; le relative annualità saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della Provincia in misura di lire 2.950.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1990 al

2000.

     4. Per le spese correnti di cui all'articolo 4 è autorizzato lo stanziamento di lire 1.000.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1990; per gli esercizi successivi sarà disposto annualmente apposito stanziamento con legge di bilancio, in misura comunque non superiore alle previsioni recate dal bilancio pluriennale.

     5. Per gli interventi in conto capitale di cui all'articolo 4 è autorizzata la spesa complessiva di lire 15.000.000.000, da iscrivere negli stati di previsione della spesa della Provincia in misura di lire 5.000.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1990 e, per la rimanente quota, mediante appositi stanziamenti da determinarsi annualmente con legge di bilancio, per ciascuno degli esercizi finanziari 1991 e 1992.

     6. Per i fini di cui all'articolo 5 si utilizzano gli stanziamenti autorizzati per i fini di cui alla legge provinciale 6 maggio 1980, n. 10.

     7. Per i fini di cui all'articolo 6, comma 1, nonché per il rischio derivante dalla concessione delle garanzie fidejussorie di cui all'articolo 8, si provvederà con successive leggi alla eventuali autorizzazioni di spesa.

     8. Per i fini di cui all'articolo 7 è autorizzato lo stanziamento di lire 70.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1990; per gli esercizi successivi sarà disposto annualmente apposito stanziamento con legge di bilancio, in misura comunque non superiore alle previsioni recate dal bilancio pluriennale.

 

     Artt. 10. - 11.

     (Omissis) [3].

 

 


[1]1a Articolo abrogato dall'art. 64 della L.P. 8 luglio 1996, n. 4.

[1] Modifica l'art. 16 della L.P. 17 ottobre 1978, n. 43.

[1] Modifica l'art. 16 della L.P. 17 ottobre 1978, n. 43.

[2] Modifica gli artt. 2 e 3 della L.P. 7 giugno 1983, n. 17.

[3] Recano disposizioni finanziarie.