§ 3.4.18 - Legge Provinciale 17 ottobre 1978, n. 43.
Norme in materia di ordinamento e finanziamento dei trasporti pubblici su strada.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:3. assetto del territorio
Capitolo:3.4 trasporti
Data:17/10/1978
Numero:43


Sommario
Art. 1.  Classificazione dei servizi.
Art. 2.  Concessioni ed autorizzazioni.
Art. 3.  Servizi urbani.
Art. 4.  Servizi effettuati con mezzi in comodato.
Art. 5.  Servizi di trasporto per alunni.
Art. 6.  Obblighi del concessionario.
Art. 7.  Tassa di sorveglianza.
Art. 8.  Stazione autolinee.
Art. 9.  Vigilanza sui servizi.
Art. 10.  Sanzioni.
Art. 11.  Inapplicabilità.
Art. 12.  Aggiornamento tariffario.
Art. 13.  Tariffe speciali.
Art. 14.  Tariffe urbane.
Art. 15.  Soprattasse ed irregolarità dei documenti di viaggio.
Art. 16.  Piano quinquennale e piani annuali per gli investimenti.
Art. 17.  Interventi per l'esercizio.
Art. 18.  Rimborsi tariffari.
Art. 19.  Ambito di applicazione.
Art. 20.  Programmi di esercizio.
Art. 21.  Tariffe.
Art. 22.  Personale dipendente.
Art. 23.  Interventi finanziari per l'esercizio.
Art. 24.  Piano annuale di gestione.
Art. 25.  Autorizzazione di spesa per il piano annuale di gestione.
Art. 26.  Autorizzazione di spesa per gli investimenti.
Art. 27.  Autorizzazione di spesa relativa ad interventi per l'esercizio.
Art. 28.  Autorizzazione di spesa per rimborsi tariffari.
Art. 29.  Impegno di spesa.


§ 3.4.18 - Legge Provinciale 17 ottobre 1978, n. 43.

Norme in materia di ordinamento e finanziamento dei trasporti pubblici su strada.

(B.U. 24 ottobre 1978, n. 54).

 

[Abrogata dall'art. 49 della L.P. 9 luglio 1993, n. 16, a decorrere dai

termini indicati allo stesso articolo 49, commi 1 e 2]

 

CAPO I

Organizzazione dei servizi pubblici di trasporto di persone

 

Art. 1. Classificazione dei servizi.

     1. I servizi pubblici di linea per trasporto di persone su strada si distinguono in:

     a) servizi urbani: svolgentisi interamente entro aree urbane senza soluzione di continuità, anche se appartenenti a comuni diversi i servizi urbani sono caratterizzati dall'impiego di autobus di tipo urbano o suburbano;

     b) servizi extraurbani, svolgentisi su percorsi esterni all'area urbana, caratterizzati dall'impiego di autobus di tipo extraurbano o suburbano.

     2. I servizi urbani ed extraurbani devono essere organizzati in modo da risultare tra loro coordinati al fine di favorire la funzionalità del sistema dei trasporti.

     3. Con riguardo alle caratteristiche di svolgimento, i servizi suddetti possono essere:

     1) ordinari: quando sono usufruiti dalla generalità degli utenti su percorso di linea, a normali condizioni di trasporto;

     2) speciali: quando sono effettuati per determinati gruppi di utenti con modalità di esercizio anche parzialmente diverse dai servizi ordinari;

     3) turistici: quando hanno finalità turistiche e sono svolti in periodi stagionali;

     4) sperimentali: quando sono finalizzati, per un periodo limitato, all'accertamento delle caratteristiche del traffico o di determinate modalità di esercizio;

     5) straordinari: quando sono istituiti per far fronte ad esigenze particolari ed eccezionali ivi comprese quelle derivanti da calamità naturali.

 

     Art. 2. Concessioni ed autorizzazioni.

     1. Sono soggetti a concessione i servizi automobilistici per viaggiatori di cui ai punti 1), 2) e 3) del precedente articolo 1 anche quando si effettuino in modo saltuario od occasionale, con itinerario, orario, prezzo prestabilito e con offerta indifferenziata al pubblico, anche se costituito da una particolare categoria di utenti.

     2. La concessione per i pubblici servizi di linea di competenza provinciale è regolata, oltre che dalle

disposizioni contenute nella legge provinciale 23 novembre 1973, n. 53, anche da quelle contenute nella presente legge.

     3. Il rinnovo della concessione ha decorrenza dal giorno immediatamente successivo alla scadenza della precedente concessione quando le imprese titolari ne abbiano iniziato o continuato l'esercizio con modalità rispondenti alle condizioni determinate nelle rispettive concessioni.

     4. Sono soggetti ad autorizzazione dell'assessorato competente in materia di trasporti i servizi di cui ai punti 4) e 5) del precedente articolo.

     5. I servizi straordinari in occasione di pubbliche calamità sono istituiti ed autorizzati secondo le modalità indicate nelle norme concernenti gli interventi per calamità pubbliche.

 

     Art. 3. Servizi urbani.

     1. I servizi urbani sono affidati in concessione quinquennale alle società di cui all'articolo 3 della legge provinciale 23 novembre 1973, n. 53.

     2. I programmi di esercizio dei servizi urbani e le relative modifiche sono approvati, sulla base delle proposte della società concessionaria, con deliberazione della Giunta provinciale, sentito il parere del comune interessato e del comitato consultivo autolinee istituito con la legge provinciale 23 novembre 1973, n. 53. Alla seduta del comitato deve essere invitato un rappresentante dell'amministrazione comunale.

 

     Art. 4. Servizi effettuati con mezzi in comodato.

     1. I servizi speciali di trasporto per lavoratori o studenti pendolari, dal luogo di residenza al luogo di lavoro o di studio e viceversa, nonché per gli alunni della scuola materna e dell'obbligo, possono essere effettuati, previa autorizzazione della Giunta provinciale, dai comuni o loro consorzi e dai comprensori, mediante autobus di media o piccola portata che le società concessionarie di cui all'articolo 3 della legge provinciale 23 novembre 1973, n. 53, sono autorizzate a cedere in comodato.

     2. Il servizio speciale per studenti e lavoratori pendolari può essere effettuato, ai sensi del precedente comma, con autobus in comodato, a condizione che lo stesso autobus sia normalmente utilizzato per almeno i 2/3 dei posti a sedere.

     3. Nel contratto di comodato deve essere previsto l'impegno di non utilizzare l'autobus per servizi diversi da quelli per i quali il mezzo è stato messo a disposizione.

     4. Deve essere inoltre prevista la facoltà di utilizzo degli autoveicoli da parte della società comodante per il tempo in cui gli stessi non siano impiegati nei servizi indicati nel contratto.

     5. Il comodatario deve provvedere alla effettuazione dei servizi di cui al primo comma con personale abitato alla guida del tipo di veicolo impiegato, assumendosene l'eventuale onere.

     6. Il comodatario deve in ogni caso provvedere alla stipula di una adeguata assicurazione per infortuni a favore del conducente del mezzo.

     7. Le tasse, l'assicurazione per la responsabilità civile e la manutenzione del veicolo sono a carico della società comodante.

     8. Il comodatario è tenuto a corrispondere alla società comodante un importo a titolo di partecipazione alle spese di manutenzione, da determinarsi nel contratto.

     9. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni contenute negli articoli 1803 e seguenti del codice civile.

     10. Copia del contratto deve essere trasmessa dalla società comodante all'assessorato al quale è affidata la materia dei trasporti.

 

     Art. 5. Servizi di trasporto per alunni.

     1. Al fine di garantire agli alunni delle scuole dell'infanzia e dell'obbligo la frequenza scolastica, la Giunta provinciale, ove non esistono adeguati servizi di linea, è autorizzata ad istituire servizi speciali di trasporto tra le località di residenza degli alunni e la più vicina sede scolastica. Qualora detta distanza sia inferiore ai due chilometri, l'opportunità dell'istituzione del servizio sarà valutata dalla Giunta provinciale in rapporto all'età degli alunni, alle condizioni della viabilità ed alla organizzazione complessiva del servizio esistente nella zona, anche con riguardo alla capacità di carico dei mezzi.

     2. Per le finalità di cui al precedente comma la Giunta provinciale stipula appositi contratti con imprese di trasporto le quali, sulla base di certificazione resa dal competente unico dell'assessorato al quale è affidata la materia dei trasporti, diano garanzia di svolgerli con regolarità e con mezzi idonei.

     3. A parità di condizioni, hanno la preferenza le società di cui all'articolo 3 della legge provinciale 23 novembre 1973, n. 53.

     4. I servizi di trasporto di cui al presente articolo possono essere affidati anche ad istituzioni od enti che abbiano la disponibilità di mezzi idonei.

     5. Nella determinazione dei compensi da corrispondere per i trasporti di cui al presente articolo, si dovrà tener conto del tipo di automezzo usato, della situazione viabile, delle caratteristiche del servizio e del costo del personale addetto al servizio stesso.

 

     Art. 6. Obblighi del concessionario.

     1. Il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le condizioni e clausole contenute nel disciplinare di concessione.

     2. Il concessionario dei servizi di linea è tenuto a provvedere alla assicurazione dei mezzi per la responsabilità civile nella misura e secondo le modalità stabilite dalla Giunta provinciale.

     3. Il concessionario è tenuto a comunicare immediatamente all'autorità di vigilanza gli incidenti che influiscono sulla regolarità e sicurezza del servizio.

 

     Art. 7. Tassa di sorveglianza.

     1. Per tutti i servizi pubblici di trasporto su strada la cui sorveglianza spetta alla Provincia a termini dell'articolo 9, il contributo di sorveglianza di cui alla legge 9 marzo 1949, n. 106, modificata dall'articolo 67 del D.P.R. 28 giugno 1955, n. 771, e dall'articolo 13 della legge 1 febbraio 1960, n. 26, è corrisposto alla Provincia con decorrenza dal 10 gennaio successivo all'entrata in vigore della presente legge.

     2. I contributi di cui al precedente comma sono versati dai concessionari alla tesoreria della Provincia e sono introitati nel bilancio provinciale.

 

     Art. 8. Stazione autolinee.

     1. La costruzione e l'esercizio di una stazione ad uso di una o più autolinee, sono soggetti a concessione provinciale.

     2. La concessione viene assentita con deliberazione della Giunta provinciale, sentito il comune interessato.

     3. Con la stessa deliberazione viene approvato il progetto della stazione e le relative opere si intendono dichiarate di pubblica utilità.

     4. Le condizioni di ordine tecnico, amministrativo ed economico che regolano la concessione per la costruzione e l'esercizio sono contenute in apposito disciplinare.

     5. L'uso della stazione è reso obbligatorio per tutte le autolinee con fermata nella località dove è situata la stazione stessa.

     6. I concessionari delle autolinee facenti capo alla stazione concorrono alle relative spese di esercizio nella misura e con le modalità che sono stabilite dalla Giunta provinciale.

 

     Art. 9. Vigilanza sui servizi.

     1. Ferme restando le attribuzioni dei competenti uffici del Ministero dei trasporti in merito all'accertamento della idoneità tecnica dei veicoli in servizio pubblico, spetta all'ufficio competente dell'assessorato al quale è affidata la materia dei trasporti la vigilanza ed il controllo sui servizi, ivi compresi 1 servizi di cui ai precedenti articoli 4 e 5. Spetta al funzionario preposto all'ufficio stesso impartire le disposizioni necessarie per garantire la regolarità e sicurezza dell'esercizio dei servizi pubblici, ivi comprese le autorizzazioni concernenti il percorso degli autobus e le fermate.

     2. I funzionari dell'ufficio provinciale predetto hanno diritto alle libera circolazione sugli autobus di linea ed hanno libero accesso nelle autostazioni, rimesse ed officine, previa esibizione della apposita tessera di servizio.

     3. Il concessionario ha l'obbligo di fornire all'autorità di vigilanza tutti i dati ed elementi statistici concernenti il servizio e di agevolare i funzionari nell'espletamento del proprio mandato.

     4. I funzionari predetti hanno inoltre la facoltà di esaminare direttamente i libri, la contabilità ed i documenti dell'azienda relativi alla gestione del servizio.

 

     Art. 10. Sanzioni.

     1. Ciascuna delle violazioni alle disposizioni di cui all'articolo 6 della presente legge od a quelle emanate dall'autorità di vigilanza ai sensi del precedente articolo 9, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa a carico dell'autore della violazione ed in solido a carico del concessionario, da lire 30.000 a lire 100.000.

     2. L'accertamento delle violazioni di cui al precedente comma spetta ai funzionari della Provincia addetti alla vigilanza ai sensi del precedente articolo.

     3. Si applicano le disposizioni contenute nella legge 24 dicembre 1975, n. 706.

     4. I proventi delle sanzioni di cui al presente articolo sono versati alla tesoreria della Provincia e sono introitati nel bilancio provinciale.

     5. L'ingiunzione di cui all'articolo 8 della citata legge 24 dicembre 1975, n. 706, è emanata dal funzionario preposto al settore dei trasporti su strada.

 

     Art. 11. Inapplicabilità.

     1. Le disposizioni della legge 24 settembre 1939, n. 1822, e successive modificazioni, non si applicano se contrarie o incompatibili con quelle contenute nella presente legge o in altre leggi provinciali in vigore.

 

 

CAPO II

Tariffe di trasporto

 

     Art. 12. Aggiornamento tariffario.

     1. La Giunta provinciale, sentite le organizzazioni sindacali, stabilisce ai sensi dell'articolo 2 della legge provinciale 31 agosto 1976, n. 28, le tariffe dei servizi pubblici di trasporto urbano ed extraurbano, tenendo conto dei seguenti elementi:

     a) variazione del costo medio provinciale di produzione del servizio;

     b) variazione del reddito medio provinciale per abitante;

     c) entità delle risorse finanziarie della Provincia;

     d) orientamenti e normativa in campo nazionale, nel settore delle tariffe dei servizi pubblici di trasporto.

 

     Art. 13. Tariffe speciali.

     1. In considerazione del maggiore costo, nonché del fatto che all'utente deriva un beneficio particolare della specialità del servizio, la tariffa dei servizi speciali di linea ad abbonamento per lavoratori e studenti può essere maggiorata rispetto alla normale tariffa ad abbonamento.

     2. La tariffa che i lavoratori e studenti pendolari devono corrispondere ai comuni o loro consorzi per i servizi speciali effettuati con mezzi in comodato ai sensi dell'articolo 4, non può essere inferiore alla normale tariffa di abbonamento per lavoratori e studenti.

     3. La tariffa dei servizi turistici deve essere determinata di volta in volta dalla Giunta provinciale e risultare tendenzialmente remunerativa del costo del servizio.

     4. Il trasporto degli alunni della scuola dell'infanzia e dell'obbligo è gratuito od agevolato. Sono abrogate, a decorrere dal 10 settembre 1979, le disposizioni concernenti le attività assistenziali di trasporto di cui alla legge provinciale 28 ottobre 1960, n. 14 e successive modificazioni, ed alla legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13.

     5. La Giunta provinciale determina annualmente, prima dell'inizio di ciascun anno scolastico, le tariffe agevolate a carico degli alunni delle scuole dell'infanzia e dell'obbligo che utilizzano servizi di trasporto finanziati dalla Provincia. Nella determinazione delle tariffe agevolate si dovrà tener conto delle condizioni economiche familiari, valutate secondo criteri che saranno stabiliti dalla Giunta provinciale.

 

     Art. 14. Tariffe urbane.

     1. Le tariffe urbane hanno applicazione entro l'area urbana. L'area urbana è delimitata, ai fini tariffari, dalla Giunta provinciale, d'intesa con il comune o i comuni interessati.

     2. Nell'area esterna a quella urbana hanno applicazione le tariffe chilometriche extraurbane.

 

     Art. 15. Soprattasse ed irregolarità dei documenti di viaggio.

     1. I viaggiatori circolanti sulle autolinee urbane ed extraurbane di competenza provinciale, sprovvisti di documento di viaggio o muniti di documento di viaggio non valido, sono tenuti al pagamento di una soprattassa di lire 5.000 oltre al prezzo del biglietto.

     2. Fermo restando quanto previsto dalle norme penali vigenti, la constatazione della alterazione e della contraffazione del documento di viaggio comporta in ogni caso il ritiro del documento da parte dell'agente in servizio.

     3. L'accertamento delle irregolarità di cui al primo comma spetta agli agenti addetti all'esercizio della autolinea.

     4.I proventi delle soprattasse sono di spettanza della impresa concessionaria. E fatto obbligo a questa ultima di trasmettere mensilmente all'assessorato al quale è affidata la materia dei trasporti l'elenco delle soprattasse riscosse e dei documenti di viaggio ritirati.

     5. Le società di cui all'articolo 3 della legge provinciale 23 novembre 1973, n. 53, non possono rilasciare biglietti gratuiti e carte di libera circolazione, salvo quanto previsto dall'articolo 34 dell'allegato A del R.D. 8 gennaio 1931, n. 148, limitatamente ai dipendenti adibiti ai servizi attivi.

 

 

CAPO III

Interventi finanziari

 

     Art. 16. Piano quinquennale e piani annuali per gli investimenti.

     1. La Giunta provinciale, sentiti il comitato consultivo autolinee e le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale, approva un piano quinquennale degli investimenti, dopo averlo sottoposto all'esame della competente commissione legislativa del Consiglio provinciale.

     2. Per l'attuazione del piano quinquennale di cui al precedente comma, la Giunta provinciale è autorizzata ad erogare contributi sugli investimenti fino al 100 per cento del costo per l'acquisto o per il leasing di materiale rotabile e fino al 70 per cento della spesa ritenuta ammissibile per la realizzazione o l'acquisto di infrastrutture pertinenti all'esercizio delle autolinee, ivi compresa la spesa per l'acquisto delle relative aree. In luogo dei contributi previsti dal presente comma possono essere concessi per investimenti di particolare rilevanza nel sistema dei trasporti provinciali, individuati nel piano di cui al primo comma, contributi fino al 100 per cento delle rate di ammortamento e degli interessi di preammortamento derivanti dall'accensione dei mutui e degli oneri derivanti dall'ammortamento di prestiti obbligazionari.

     3. L'assegnazione dei contributi di cui al precedente comma è effettuata dalla Giunta provinciale a favore delle società di cui la Provincia autonoma detiene da sola o con altri enti pubblici la maggioranza delle azioni, nonché di società concessionarie a partecipazione pubblica che gestiscono e realizzano le infrastrutture di trasporto pubblico.

     4. Le società di cui al precedente comma, che intendono ottenere i contributi di cui al presente articolo, devono presentare alla Giunta provinciale, entro il mese di agosto di ciascun anno, una apposita richiesta contenente una adeguata illustrazione della situazione del parco rotabile, delle esigenze di rinnovo e del preventivo di spesa che intendono sostenere nell'anno successivo per investimenti destinati al materiale rotabile ed alle infrastrutture. Alle domande devono essere allegati i progetti delle infrastrutture che si intendono realizzare e, per l'acquisto del materiale rotabile, i preventivi raccolti presso almeno due ditte del settore.

     5. I contributi sono assegnati dalla Giunta provinciale secondo piani annuali di intervento predisposti sulla base del piano quinquennale di cui al primo comma, sentito il parere del comitato consultivo autolinee e delle organizzazioni sindacali e sentiti altresì i comprensori ed i comuni interessati nel caso

di interventi per le infrastrutture.

     6. Nei piani viene stabilita la graduatoria degli interventi, tenendo conto delle necessità più urgenti in rapporto alle esigenze del trasporto pubblico.

     7. Qualora per la realizzazione delle infrastrutture si renda necessario l'esproprio di immobili, si applicano, a favore della società richiedente, le norme di cui alla legge provinciale 30 dicembre 1972, n. 31, e successive modificazioni. A tal fine, la deliberazione della Giunta provinciale, con la quale viene approvato il piano di cui al precedente comma, equivale a dichiarazione di pubblica utilità delle opere da realizzare. Le opere previste nei progetti approvati sono dichiarate altresì urgenti ed indifferibili.

     8. La procedura di esproprio, di cui al precedente comma, si applica se necessario anche per l'acquisizione da parte delle società di cui al terzo comma del presente articolo, delle aree destinate alla realizzazione delle piazzole per le fermate degli autobus di linea. A tal fine la individuazione delle fermate avverrà secondo le modalità che saranno previste in apposito regolamento.

     9. I contributi di cui al secondo comma possono essere concessi pure alle società esercenti linee ferroviarie in concessione relativamente agli interventi concernenti l'esercizio delle medesime linee ferroviarie, inclusi quelli di riclassamento del materiale rotabile, di realizzazione e revisione degli impianti nonché di ristrutturazione delle infrastrutture pertinenti all'esercizio delle suddette linee. L'erogazione dei contributi di cui al presente articolo sarà disposta su presentazione di fabbisogni di cassa per periodi e secondo modalità che saranno stabilite dalla Giunta provinciale [1].

 

     Art. 17. Interventi per l'esercizio.

     1. La Giunta provinciale è autorizzata a corrispondere alle società di cui alla legge provinciale n. 53/1973 esercenti servizi urbani ed extraurbani in concessione provinciale, qualora le stesse non beneficino di altri interventi pubblici per la gestione, contributi sulle spese di gestione in proporzione al disavanzo di esercizio quale risulta dal bilancio preventivo, redatto, a tal fine, secondo uno schema tipo che sarà approvato dalla Giunta provinciale, con esclusione delle entrate derivanti dai benefici previsti dal successivo articolo 18.

     2. In relazione alle disponibilità finanziarie della Provincia, risultanti dal piano previsto all'articolo 24, i contributi sono calcolati in base agli autobus/chilometri risultanti dal programma di esercizio contenuto nel disciplinare di concessione in vigore nell'anno precedente a quello in cui viene erogato il contributo.

     3. La erogazione del contributo avverrà in sei ratei bimestrali anticipati decorrenti dal 1° gennaio di ogni anno.

     4. Alle imprese individuali concessionarie di autoservizi di linea extraurbani, le quali hanno beneficiato nel 1977 del contributo di cui all'articolo 1 della legge provinciale 21 gennaio 1975, n. 12, sarà corrisposto annualmente, fino all'assorbimento delle stesse da parte delle società a capitale pubblico di cui alla legge provinciale 23 novembre 1973, n. 53, un contributo pari a quello corrisposto per il 1977, in sostituzione del contributo di cui ai precedenti commi. L'assegnazione del contributo è disposta dalla Giunta provinciale, sulla base di apposita richiesta del la impresa interessata.

     5. In deroga a quanto previsto dai commi primo, secondo e terzo del presente articolo, il contributo per i servizi urbani relativo al 1977 è corrisposto dalla Giunta provinciale direttamente in unica soluzione ai comuni di Trento e Rovereto, qualora questi abbiano provveduto al ripiano totale del disavanzo di esercizio dei servizi stessi. Il contributo è corrisposto secondo le modalità di cui alla legge provinciale 6 settembre 1974, n. 11.

     6. In relazione alle disposizioni di cui al primo comma del presente articolo, le società concessionarie avranno cura di disdettare le convenzioni in atto con i comuni di Trento e Rovereto per i servizi urbani, con decorrenza dal 10 gennaio 1979.

     7.I contributi sulle spese di gestione possono essere concessi pure alle società esercenti linee ferroviarie in concessione relativamente alla gestione delle linee ferroviarie medesime e dei servizi automobilistici. I contributi sono commisurati agli autobus/chilometri e ai treni/chilometri risultanti dai programmi d'esercizio regolarmente approvati e nei limiti del disavanzo di esercizio determinato secondo le modalità previste dal primo comma [2].

 

     Art. 18. Rimborsi tariffari.

     1. La Giunta provinciale è autorizzata a concedere finanziamenti alle imprese concessionarie per sopperire ai minori introiti derivanti dalla applicazione delle tariffe agevolate, ai sensi dell'articolo 2 della legge provinciale 31 agosto 1976, n. 28.

     2. Detti finanziamenti sono corrisposti a scadenze bimestrali, sulla base della documentazione richiesta dall'assessorato competente, e, per l'ultimo bimestre, subordinatamente anche al provvedimento di assegnazione definitiva di cui all'ultimo comma dell'articolo 24.

     3. Ai fini della corresponsione dei rimborsi le tariffe ad abbonamento si intendono agevolate qualora le stesse prevedano uno sconto superiore al 50 per cento della tariffa ordinaria in vigore.

     4. In ogni caso il rimborso delle tariffe ad abbonamento deve corrispondere alla differenza tra la tariffa ordinaria scontata di almeno il 50 per cento e la tariffa di abbonamento incassata dalle imprese.

 

 

CAPO IV

Disposizioni concernenti le linee funiviarie

 

     Art. 19. Ambito di applicazione.

     1. Per assicurare uniformità di trattamento agli utenti dei diversi tipi di servizio di trasporto pubblico, le linee di trasporto funiviarie che effettuano, da sole o in proseguimento con altre linee di trasporto in servizio pubblico, un collegamento tra strade o ferrovie e centri permanentemente abitati o tra i centri stessi, e siano realizzate mediante impianti con veicoli chiusi ai sensi della lettera a) dell'articolo 1 della legge regionale 4 agosto 1971, n. 25, qualora siano di proprietà delle società di cui all'articolo 4 della legge provinciale 23 novembre 1973, n. 53, vengono assoggettate alle disposizioni recate dai

successivi articoli, relative a programmi di esercizio e tariffe, ferma, per quanto non espressamente previsto dalle disposizioni predette, la disciplina concernente gli impianti funiviari.

 

     Art. 20. Programmi di esercizio.

     1. I programmi di esercizio delle linee di trasporto funiviario di cui all'articolo precedente vengono approvati dalla Giunta provinciale, sentito il parere del comune o dei comuni interessati su proposta della società concessionaria.

     2. Con le medesime modalità vengono approvate le modifiche ai programmi d'esercizio.

 

     Art. 21. Tariffe.

     1. Relativamente alle linee funiviarie di trasporto di cui all'articolo 19 trova applicazione il sistema tariffario determinato ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di tariffe urbane per il servizio di trasporto pubblico su strada.

     2. Nel caso in cui le linee funiviarie servano comuni dove non si effettua servizio urbano, le relative tariffe verranno determinate annualmente con provvedimento della Giunta provinciale, sentito il comune o i comuni interessati.

     3. Per il trasporto degli alunni della scuola materna e dell'obbligo si applicano le tariffe determinate ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 13.

 

     Art. 22. Personale dipendente.

     1. Qualora le società di cui all'articolo 3 della legge provinciale 23 novembre 1973, n. 53 subentrino ad altro concessionario nella gestione delle linee di trasporto funiviario di cui all'articolo 19, si sostituiscono al concessionario medesimo nei contratti stipulati con il personale che risulti assunto almeno un anno prima del subingresso.

     2. Al personale di cui al presente articolo si applicherà in seguito la disciplina normativa della nuova società, fermi restando i diritti acquisiti in ordine alla retribuzione, all'anzianità di servizio ed alle mansioni svolte.

 

     Art. 23. Interventi finanziari per l'esercizio.

     1. Se le tariffe applicate sulle linee funiviarie di cui all'articolo 19 non consentono di conseguire ricavi tali da coprire i costi di gestione, la Giunta provinciale è autorizzata a corrispondere alle società concessionarie contributi in conto esercizio che, sempre limitatamente all'attività in oggetto, coprano il disavanzo di gestione.

     2. In relazione alle disponibilità finanziarie della Provincia risultanti dal piano previsto dall'articolo 24, il disavanzo sarà desunto da un bilancio preventivo redatto secondo uno schema che dovrà essere preventivamente approvato dalla Giunta provinciale.

     3. L'erogazione dei contributi avverrà in sei ratei bimestrali anticipati decorrenti dal 1° gennaio di ogni anno.

 

 

CAPO V

Norme finanziarie

 

     Art. 24. Piano annuale di gestione.

     1. La Giunta provinciale, entro il mese di dicembre di ogni anno, approva un piano unitario di interventi, riferito all'esercizio successivo, contenente la ripartizione dei finanziamenti delle spese previste negli articoli 5, 17, 18 e 23 della presente legge nonché nell'articolo 20 della legge provinciale concernente «Eliminazione delle barriere architettoniche in provincia di Trento» [3].

     2. A tal fine le società presentano entro il mese di ottobre di ciascun anno una richiesta per i contributi di cui agli articoli 17 e 23 per il finanziamento di cui all'articolo 18.

     3. In relazione alla ripartizione di cui al primo comma, la Giunta provinciale assegna alle singole società concessionarie i contributi previsti dagli articoli 17 e 23 e provvede altresì ad assegnare alle stesse i finanziamenti previsti dall'articolo 18, calcolandoli, in via provvisoria, sulla base dei rimborsi tariffari disposti nell'anno in corso, salvo assegnazione definita, da effettuarsi entro il mese di dicembre dell'anno successivo, sulla base dei minori introiti accertati.

 

     Art. 25. Autorizzazione di spesa per il piano annuale di gestione.

     1. Per i fini di cui al precedente articolo 24, a decorrere dall'esercizio finanziario 1979 è istituito il «Fondo provinciale per i trasporti pubblici» per il cui finanziamento sarà disposto annualmente apposito stanziamento con legge di bilancio in misura comunque non superiore a lire 9.000.000.000 [4].

     2. I fondi di cui al presente articolo, se eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

 

     Art. 26. Autorizzazione di spesa per gli investimenti.

     1. Per i fini di cui all'articolo 16 della presente legge è autorizzata a carico dell'esercizio finanziario 1978, la spesa di lire 2.800.000.000 di cui lire 2.300.000.000 per acquisto di materiale rotabile e lire 500.000.000 per infrastrutture.

     2. Il finanziamento di lire 2.300.000.000 di cui al primo comma, è assegnato dalla Giunta provinciale, in deroga a quanto previsto nell'articolo 16, per un piano di acquisto di materiale rotabile relativo al 1978. A tal fine il termine di cui al quarto comma dell'articolo 16 è stabilito in trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     3. Per consentire l'attuazione delle opere di automazione di passaggi a livello della ferrovia Trento-Malè, in concessione alla s.p.a. Ferrovia elettrica Trento-Malè, è autorizzato uno stanziamento straordinario a carico dell'esercizio finanziario 1978 di lire 200.000.000.

     4. Il finanziamento di lire 500.000.000 di cui al primo comma è assegnato dalla Giunta provinciale, in deroga a quanto previsto dal precedente articolo 16, a titolo di intervento straordinario per il completamento del centro manutenzione autobus della Società automobilistica atesina s.p.a. di Trento.

     5. Gli importi di cui al terzo e quarto comma del presente articolo, sono conferiti alle predette società da parte della Provincia, nella sua qualità di socio, a titolo di finanziamento con rinuncia agli interessi.

     6. I fondi di cui ai precedenti commi, se eventualmente non impegnati nel corso del presente esercizio, possono essere utilizzati negli esercizi futuri.

 

     Art. 27. Autorizzazione di spesa relativa ad interventi per l'esercizio.

     1. Per i fini di cui all'articolo 17 della presente legge sono autorizzati i seguenti finanziamenti a carico dell'esercizio finanziario 1978, da utilizzarsi:

     - per lire 1.425.000.000 a titolo di contributo per il disavanzo dei servizi urbani dei comuni di Trento e Rovereto per il 1977;

     - per lire 2.000.000.000 per gli oneri di gestione relativi ai servizi extraurbani sostenuti dalle società concessionarie per il 1978.

     2. Le domande di contributo devono essere presentate alla Giunta provinciale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'erogazione dei contributi per i servizi extraurbani è disposta in unica soluzione sulla base dei provvedimento di concessione del contributo assunto a termini del secondo comma dell'articolo 17.

 

     Art. 28. Autorizzazione di spesa per rimborsi tariffari.

     1. Per i fini di cui all'articolo 18 della presente legge è autorizzato lo stanziamento di lire 1.000.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1978, da utilizzarsi per i rimborsi tariffari per gli anni 1977 e 1978.

     2. La concessione dei finanziamenti per i suddetti rimborsi è disposta anche in più soluzioni dalla Giunta provinciale su richiesta delle società concessionarie.

     3. I fondi di cui al primo comma, se eventualmente non impegnati nel corso del presente esercizio, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

 

     Art. 29. Impegno di spesa.

     1. Per consentire la continuità delle erogazioni previste dal piano annuale di cui all'articolo 24 della presente legge, la Giunta provinciale è autorizzata ad assumere impegni di spesa nell'esercizio finanziario di adozione del piano, anche nei confronti degli stanziamenti dell'esercizio successivo, nei limiti, ove occorra, dell'ammontare dello stanziamento disposto per l'esercizio in cui è adottato il piano, rimanendo subordinata la effettuazione dei pagamenti allo stanziamento in bilancio della spesa stessa.

     2. Nell'adozione del primo piano annuale, il limite previsto dal precedente comma è riferito agli stanziamenti autorizzati dagli articoli 27 e 28 della presente legge, nonché alla quota parte dello stanziamento autorizzata con l'articolo della legge provinciale 24 maggio 1978, n. 20, utilizzato per gli interventi previsti dall'articolo 1, secondo comma, della medesima legge provinciale n. 20.

 

     Artt. 30. - 31.

     (Omissis) [5].

 

 


[1] Articolo così modificato dall'art. 100 della L.P. 23 febbraio 1981, n. 2, dall'art. 7 della L.P. 21 novembre 1988, n. 41, dall'art. 13 della L.P. 18 settembre 1989, n. 7 e dall'art. 6 della L.P. 12 marzo 1990, n. 10.

[2] Comma aggiunto dall'art. 7 della L.P. 21 novembre 1988, n. 41.

[3] Comma così modificato dall'art. 21 della L.P. 7 gennaio 1991, n. 1, concernente «Eliminazione delle barriere architettoniche in provincia di Trento».

[4] Importo elevato a lire 11.000.000.000 per l'esercizio finanziario 1980 con art. 94, L.P. 10 aprile 1980, n. 8.

[5] Recano disposizioni finanziarie.