§ 5.2.30 - L.P. 7 gennaio 1991, n. 1.
Eliminazione delle barriere architettoniche in provincia di Trento.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.2 assistenza sociale
Data:07/01/1991
Numero:1


Sommario
Art. 1.  Oggetto della legge.
Art. 2.  Ufficio provinciale per l'eliminazione delle barriere architettoniche.
Art. 2 bis.  Attività di formazione.
Art. 3.  Coordinamento con le norme edilizie.
Art. 4.  Progetti relativi alla costruzione di nuovi edifici ovvero alla ristrutturazione di edifici.
Art. 5.  Altri interventi edilizi.
Art. 6.  Deroghe.
Art. 7.  Verifica in occasione del rilascio della licenza di abitabilità o di agibilità.
Art. 8.  Rimozione delle barriere architettoniche dagli edifici pubblici, privati aperti al pubblico e dagli spazi aperti al pubblico esistenti.
Art. 9.  Rimozione delle barriere architettoniche dagli edifici privati esistenti.
Art. 10.  Eliminazione delle barriere architettoniche in edifici soggetti a vincoli di cui alla legge 1 giugno 1939, n. 1089.
Art. 11.  Campeggi, villaggi turistici e stabilimenti balneari.
Art. 12.  Rifugi alpini ed escursionistici.
Art. 13.  Parchi naturali e zone di interesse naturalistico ed archeologico.
Art. 14.  Circolazione sulle strade forestali.
Art. 15.  Piani di intervento.
Art. 16.  Agevolazioni per la realizzazione di interventi di eliminazione o superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati.
Art. 17.  Procedura per l'ottenimento delle agevolazioni.
Art. 18.  Accessibilità ai servizi di trasporto pubblico.
Art. 19.  Acquisto e adattamento di mezzi di locomozione.
Art. 20.  Servizi di trasporto e di accompagnamento.
Art. 21.  Modificazioni alla legge provinciale 17 ottobre 1978, n. 43 concernente «Norme in materia di ordinamento e finanziamento dei trasporti pubblici su strada».
Art. 22.  Sanzioni.
Art. 23.  Pubblicazione delle deliberazioni.
Art. 24.  Autorizzazioni di spesa.
Art. 25.  Copertura degli oneri.
Art. 26.  Variazioni di bilancio.
Art. 27.  Norme abrogate.
Art. 28.  Norme transitorie.


§ 5.2.30 - L.P. 7 gennaio 1991, n. 1.

Eliminazione delle barriere architettoniche in provincia di Trento.

(B.U. 15 gennaio 1991, n. 3).

 

Capo I

Disposizioni generali

 

Art. 1. Oggetto della legge.

     1. Le disposizioni della presente legge sono rivolte all'eliminazione delle barriere architettoniche nella provincia di Trento, al fine di assicurare ai portatori di minorazione una migliore vita di relazione, attraverso:

     a) la disciplina edilizia delle nuove costruzioni, delle ristrutturazioni ed altre attività edilizie e di ogni spazio aperto al pubblico;

     b) gli interventi finanziari per l'eliminazione delle barriere architettoniche dagli edifici pubblici ed aperti al pubblico, nonché dagli spazi aperti al pubblico;

     c) gli interventi finanziari per l'eliminazione delle barriere architettoniche dagli edifici privati;

     d) la disciplina dell'organizzazione dei servizi di pubblico trasporto e delle strutture accessorie.

     2. Ai fini dell'applicazione della presente legge, sono portatori di minorazione i soggetti che, in ragione di difficoltà motorie, sensoriali e psichiche, di natura permanente o temporanea, dipendenti da qualsiasi causa, incontrino ostacoli, impedimenti o limitazioni ad usufruire, in condizioni di adeguata sicurezza ed autonomia, delle strutture edilizie e di ogni spazio aperto al pubblico, nonché dei mezzi di locomozione e dei mezzi di trasporto pubblico.

     3. Si intende per spazio aperto al pubblico ogni edificio o spazio recinto in cui l'accesso, subordinato o meno a determinate condizioni, è consentito ad un numero indeterminato di persone, senza bisogno di invito o permesso.

 

     Art. 2. Ufficio provinciale per l'eliminazione delle barriere architettoniche.

     1. Ai fini dello svolgimento delle funzioni previste dalla presente legge è autorizzata l'istituzione, nell'ambito del servizio lavori pubblici degli enti locali, di un ufficio, in aggiunta a quelli stabiliti dall'articolo 8 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 e successive modificazioni.

 

          Art. 2 bis. Attività di formazione. [1]

     1. Per le finalità della presente legge la Provincia promuove, organizza e finanzia attività e corsi di formazione rivolti a tecnici che operano nel settore, a insegnanti e studenti sulla base di convenzioni con le istituzioni scolastiche, a enti pubblici e alle associazioni interessate all'eliminazione delle barriere.

 

Capo II

Disposizioni edilizie

 

     Art. 3. Coordinamento con le norme edilizie.

     1. Le norme della presente legge nonché quelle di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, per gli edifici pubblici e le prescrizioni tecniche del decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 emanate ai sensi dell'articolo 1, comma 2 della legge 9 gennaio 1989, n. 13, per gli edifici privati, come pure le disposizioni tecniche previste dall'articolo 4, comma 2, prevalgono sulle disposizioni contenute nei regolamenti edilizi comunali e sui piani e programmi urbanistici contrastanti con esse [2].

 

     Art. 4. Progetti relativi alla costruzione di nuovi edifici ovvero alla ristrutturazione di edifici.

     1. I progetti relativi alla costruzione di nuovi edifici ovvero alla ristrutturazione di edifici, sono redatti in osservanza delle prescrizioni tecniche stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, per gli edifici pubblici e delle prescrizioni tecniche emanate con decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236, per gli edifici privati, ivi compresi quelli aperti al pubblico, per gli spazi privati aperti al pubblico e per gli edifici di edilizia residenziale pubblica e agevolata [3].

     2. Al fine di garantire l'accessibilità, la visitabilità e l'adattabilità degli edifici e di ogni spazio aperto al pubblico la Giunta provinciale può deliberare ulteriori prescrizioni tecniche anche diverse da quelle di cui al comma 1 e in ogni caso volte a perseguire le finalità della presente legge.

     3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche per gli interventi di ristrutturazione parziale di edifici pubblici, di edifici di edilizia residenziale pubblica ed agevolata e di edifici privati aperti al pubblico, limitatamente allo specifico intervento progettato.

     4. Nei progetti di ampliamento di edifici pubblici o privati aperti al pubblico, ivi comprese le strutture turistiche ricettive, redatti in conformità alle norme di cui ai commi 1 e 2, deve essere garantito l'accesso agli spazi di utilizzo comune.

     5. le prescrizioni tecniche di cui ai commi 1 e 2 non si applicano a singole parti di edifici che, nel rispetto di normative tecniche specifiche, non possono essere realizzati senza barriere architettoniche, ovvero per singoli volumi tecnici il cui accesso è riservato ai soli addetti specializzati.

 

     Art. 5. Altri interventi edilizi.

     1. Le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, si applicano anche agli interventi edilizi diversi da quelli previsti dal medesimo articolo 4, assoggettati a concessione, ad autorizzazione ovvero alla presentazione della relazione di cui all'articolo 26 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, limitatamente allo specifico intervento progettato.

     2. Le modifica di destinazione d'uso di immobili, finalizzata ad un pubblico utilizzo, è subordinata all'accertamento, in sede di rilascio del provvedimento autorizzatorio da parte del sindaco, dell'accessibilità dell'immobile stesso, da parte dei portatori di minorazione, ivi compresa la realizzazione di parcheggi nelle zone antistanti e retrostanti l'accesso.

     3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli edifici di edilizia residenziale pubblica e agevolata e residenziale privata.

 

     Art. 6. Deroghe. [4]

     1. Negli interventi di ristrutturazione, le prescrizioni tecniche di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, sono derogabili, per obiettive ragioni tecniche connesse con gli elementi strutturali o impiantistici dell'opera, su autorizzazione del sindaco, previo parere favorevole del servizio lavori pubblici degli enti locali, rilasciato sulla base di criteri individuati con apposito provvedimento della Giunta provinciale [5].

     1 bis. Negli altri interventi edilizi di cui all'articolo 5 le prescrizioni tecniche di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, sono derogabili, su autorizzazione del sindaco in sede di rilascio della concessione o dell'autorizzazione, previo parere favorevole del servizio lavori pubblici degli enti locali rilasciato sulla base di criteri individuati dalla Giunta provinciale, oltre che per quanto previsto dal comma 1, anche per obiettive ragioni strettamente connesse ad almeno una delle seguenti condizioni:

     a) eccessiva complessità tecnica ed onerosità economica dell'intervento di adeguamento;

     b) impossibilità di realizzare l'intervento di adeguamento senza compromettere la funzionalità della struttura in relazione alla tipologia dell'attività ivi esercitata [6].

 

     Art. 7. Verifica in occasione del rilascio della licenza di abitabilità o di agibilità.

     1. Il sindaco, per poter rilasciare la licenza di abitabilità o di agibilità ai sensi dell'articolo 221 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, deve accertare che le opere siano state realizzate nel rispetto della presente legge.

     2. A tal fine egli può richiedere al proprietario dell'immobile una dichiarazione, resa sotto forma di perizia giurata, redatta da un tecnico abilitato.

     3. Qualora risulti la difformità anche parziale da quanto previsto dalla presente legge, il sindaco non rilascia la licenza ed applica le sanzioni di cui all'articolo 22.

 

Capo III

Rimozione delle barriere architettoniche

dagli edifici esistenti e da altri luoghi

 

     Art. 8. Rimozione delle barriere architettoniche dagli edifici pubblici, privati aperti al pubblico e dagli spazi aperti al pubblico esistenti. [7]

     1. Gli enti pubblici assicurano, nell'ambito di propri programmi, la priorità agli interventi di rimozione delle barriere architettoniche negli edifici di loro proprietà per gli spazi aperti al pubblico. La Giunta provinciale, con propria deliberazione da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione, definisce le modalità e i termini per la ricognizione degli edifici pubblici che richiedono la rimozione delle barriere architettoniche.

     2. Al fine di promuovere la rimozione delle barriere architettoniche dagli edifici e dagli spazi privati aperti al pubblico esistenti la Giunta provinciale, sentite preventivamente le associazioni rappresentative dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, con propria deliberazione da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione, definisce i criteri e la misura delle agevolazioni da concedere per la rimozione delle barriere architettoniche in relazione a specifiche tipologie, nonché i soggetti che possono presentare le relative domande.

 

     Art. 9. Rimozione delle barriere architettoniche dagli edifici privati esistenti.

     1. Per la rimozione delle barriere architettoniche dagli edifici privati esistenti si applicano le norme di cui agli articoli 2 e 3 della legge 9 gennaio 1989, n. 13 e successive modificazioni.

 

     Art. 10. Eliminazione delle barriere architettoniche in edifici soggetti a vincoli di cui alla legge 1 giugno 1939, n. 1089.

     1. Per gli interventi rivolti alla rimozione delle barriere architettoniche, ove l'immobile sia sottoposto ai vincoli di cui alla legge 1 giugno 1939, n. 1089, le competenti autorità provvedono al rilascio dell'autorizzazione entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, anche impartendo, se necessario, apposite prescrizioni.

     2. In caso di mancata comunicazione del provvedimento entro il termine di novanta giorni, gli interventi si intendono assentiti.

     3. L'autorizzazione può essere negata solo qualora non sia possibile realizzare gli interventi senza grave e serio pregiudizio per il bene tutelato a giudizio dei competenti organi provinciali di tutela.

     4. Il diniego è motivato con specifica indicazione della natura e della serietà del pregiudizio, della sua rilevanza in rapporto all'edificio in sé o al complesso in cui l'opera si colloca e con riferimento a tutte le alternative eventualmente prospettate nella domanda.

     5. Nei casi di impossibilita di rimozione delle barriere architettoniche negli immobili sottoposti ai vincoli di cui alla legge 1 giugno 1939, n. 1089, la Giunta provinciale individua con propria deliberazione mezzi e modalità per garantirne la visitabilità da parte delle persone portatrici di minorazione.

 

     Art. 11. Campeggi, villaggi turistici e stabilimenti balneari.

     1. I campeggi, i villaggi turistici e gli stabilimenti balneari devono garantire la loro visitabilità, accessibilità e fruibilità ai soggetti portatori di minorazione.

 

     Art. 12. Rifugi alpini ed escursionistici. [8]

     1. Le norme di cui alla presente legge non si applicano agli interventi edilizi riguardanti i rifugi alpini di cui alla legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 (Ordinamento dei rifugi alpini, bivacchi, sentieri e vie ferrate), come da ultimo modificata dall'articolo 25 del provvedimento legislativo concernente "Misure collegate con l'assestamento del bilancio per l'anno 1998". Le medesime norme si applicano agli interventi edilizi riguardanti i rifugi escursionistici di cui alla legge provinciale n. 8 del 1993, ad esclusione di quelli non serviti da strade transitabili con mezzi meccanici o da funivie.

 

     Art. 13. Parchi naturali e zone di interesse naturalistico ed archeologico.

     1. La Provincia promuove l'adeguamento dei percorsi di visita ai parchi naturali ed alle zone di interesse naturalistico ed archeologico, al fine di consentirne la visitabilità da parte dei soggetti portatori di minorazione.

 

     Art. 14. Circolazione sulle strade forestali.

     1. Sulle strade forestali non adibite ad esclusivo servizio del bosco, il transito dei veicoli a motore che trasportano persone portatrici di minorazione non è subordinato al rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 6 della legge provinciale 23 novembre 1978, n. 48, come sostituito dall'articolo 11 della legge provinciale 16 dicembre 1986, n. 33, purché i veicoli stessi siano muniti del contrassegno approvato con decreto ministeriale 8 giugno 1979.

 

Capo IV

Interventi finanziari per l'eliminazioni delle barriere architettoniche dagli

edifici pubblici, privati aperti al pubblico e dagli spazi aperti al pubblico [9]

 

     Art. 15. Piani di intervento. [10]

 

Capo V

Interventi finanziari per l'eliminazione delle

barriere architettoniche dagli edifici privati

 

     Art. 16. Agevolazioni per la realizzazione di interventi di eliminazione o superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati. [11]

     1. Per la realizzazione di opere direttamente finalizzate all'eliminazione o al superamento delle barriere architettoniche in edifici privati la Provincia autonoma di Trento può concedere somme, fino al cento per cento della spesa ritenuta ammissibile, secondo criteri e modalità da stabilire con deliberazione della Giunta provinciale. Nell'ambito di tali criteri devono essere previsti, in particolare, limiti massimi di reddito per l'ammissione alle agevolazioni finanziarie.

     2. Fino all'entrata in vigore delle nuove norme in materia di promozione delle autonomie e di attuazione del principio di sussidiarietà, al fine di semplificare il procedimento amministrativo, per l'ottenimento delle agevolazioni per la realizzazione di opere direttamente finalizzate all'eliminazione o al superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati, gli interessati presentano domanda direttamente alla Provincia autonoma di Trento.

     3. Non possono essere ammessi ai benefici previsti dal presente articolo gli interventi da realizzare in alloggi di proprietà dell'I.T.E.A. assegnati in locazione semplice [12].

 

     Art. 17. Procedura per l'ottenimento delle agevolazioni. [13]

 

Capo VI

Disposizioni ed interventi in materia di trasporti

 

     Art. 18. Accessibilità ai servizi di trasporto pubblico.

     1. La Provincia promuove l'adeguamento dei servizi di trasporto pubblico onde consentirne l'utilizzo da parte dei soggetti portatori di minorazione.

     2. L'adeguamento viene perseguito tramite l'adattamento dei mezzi di trasporto e delle strutture connesse, tramite il rinnovo del materiale rotabile, nonché attraverso l'adozione di nuove modalità organizzative del servizio stesso.

     2 bis. Il rinnovo dei mezzi di trasporto pubblici urbani viene effettuato acquisendo mezzi in grado di essere utilizzati anche da persone con ridotte capacità motorie [14].

     3. I programmi di investimento dei servizi di trasporto vengono redatti tenuto conto delle proposte formulate dall'ufficio di cui all'articolo 2.

 

     Art. 19. Acquisto e adattamento di mezzi di locomozione. [15]

     1. La Provincia autonoma di Trento può sostenere direttamente ovvero rimborsare a soggetti portatori di minorazione le spese necessarie per l'adattamento di veicoli a motore, guidati da soggetti portatori di minorazione o destinati in via prevalente al loro trasporto, in funzione delle minorazioni anatomiche o funzionali di cui agli articoli 327 e 328 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), come rispettivamente modificati dagli articoli 185 e 186 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 610. La Provincia autonoma di Trento può altresì concedere contributi per l'acquisto di veicoli a motore, ai fini dell'adattamento per essere guidati da soggetti portatori di minorazione oppure da terzi ma destinati in via prevalente al trasporto, in forma privata, di portatori di minorazione con impossibilità permanente alla guida e conviventi con i medesimi terzi.

     2. Le disposizioni di cui al comma 1 valgono anche per i veicoli di serie già dotati di opportuni servomeccanismi e che non necessitano di ulteriore adattamento. Qualora la differenza di prezzo fra la versione normale del veicolo e quella adattata dalla casa costruttrice sia quantificabile, la relativa somma può essere ammessa a rimborso ai sensi del comma 1.

     3. I soggetti portatori di minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali, che non si avvalgono dei benefici di cui ai precedenti commi, possono richiedere l'esenzione dal pagamento del bollo auto relativo ad un veicolo intestato a persona convivente, da loro stessi individuato quale mezzo di trasporto di più frequente uso.

     4. All'attuazione degli interventi di cui al presente articolo si provvede secondo criteri e modalità da stabilirsi con deliberazione della Giunta provinciale. Nell'ambito di tali criteri devono essere previsti, in particolare, limiti massimi di reddito per l'accesso agli interventi stessi. Il contributo per l'acquisto dei veicoli di cui ai commi 1 e 2 non può superare il quaranta per cento della spesa riconosciuta ammissibile.

     5. La Giunta provinciale è autorizzata a concedere, a soggetti idonei, contributi per l'acquisto di mezzi ed attrezzature per l'insegnamento finalizzato al conseguimento della patente A, B, C speciale, fino alla totale copertura della spesa ritenuta ammissibile, sulla base di criteri e modalità stabiliti con apposita deliberazione.

 

     Art. 20. Servizi di trasporto e di accompagnamento.

     1. La Provincia è autorizzata a stipulare convenzioni con cooperative, organizzazioni di volontariato od altri soggetti idonei, al fine di assicurare il servizio di trasporto e di accompagnamento a favore di portatori di minorazione.

     2. La Giunta provinciale è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con i gestori dei servizi di trasporto privati e di taxi per favorire l'utilizzo dei loro mezzi da parte di portatori di minorazione.

     3. I requisiti necessari per l'espletamento del servizio di cui ai commi 1 e 2, sono determinati dalla Giunta provinciale con propria deliberazione.

     4. I criteri per la determinazione della misura della partecipazione provinciale alla spesa derivante da quanto previsto ai commi 1 e 2, nonché le modalità di compartecipazione degli utenti a lì a spesa stessa, vengono individuati con deliberazione della Giunta provinciale.

     5. Le quote di compartecipazione degli utenti alla spesa sono versate alla tesoreria della Provincia ed introitate al bilancio provinciale.

     6. La Giunta provinciale è autorizzata a concedere anticipazioni, sugli importi da corrispondere a fronte di prestazioni disciplinate da convenzioni e fornite da soggetti di cui al comma 1 secondo i criteri stabiliti con la deliberazione di cui al comma 3.

 

     Art. 21. Modificazioni alla legge provinciale 17 ottobre 1978, n. 43 concernente «Norme in materia di ordinamento e finanziamento dei trasporti pubblici su strada».

     1. (Omissis) [16].

     2. Nella prima applicazione del presente articolo, la Giunta provinciale provvede alle necessarie integrazioni del piano unitario previsto dall'articolo 24,primo comma, della legge provinciale 17 ottobre 1978, n. 43.

 

Capo VII

Disposizioni finali finanziarie e transitorie

 

     Art. 22. Sanzioni.

     1. Per gli interventi di cui agli articoli 4 e 5, eseguiti in contrasto con le disposizioni di cui alla presente legge, si applicano, sempreché non siano irrogabili le sanzioni dell'acquisizione al patrimonio pubblico ovvero della demolizione e rimessa in pristino, previste dalla legge 28 febbraio 1985, n. 47, le sanzioni di cui ai commi seguenti, anche su segnalazione delle associazioni rappresentative dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 2 [17].

     2. Il sindaco ordina la demolizione delle opere eseguite in contrasto con le disposizioni di cui alla presente legge e la restituzione in pristino in conformità al progetto cui si riferisce la concessione o autorizzazione edilizia ovvero la relazione depositata ai sensi dell'articolo 26 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

     3. Nel caso di mancata realizzazione delle opere, previste nel progetto cui si riferisce la concessione o autorizzazione edilizia ovvero la relazione depositata ai sensi dell'articolo 26 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, il sindaco ne ordina l'esecuzione.

     4. Per l'esecuzione dei provvedimenti del sindaco previsti ai commi 2 e 3, ivi compreso l'eventuale recupero delle somme per le spese sostenute, si applicano le norme e le procedure della vigente disciplina urbanistica.

     4 bis. [18].

     4 ter. [19].

     4 quater. [20].

 

     Art. 23. Pubblicazione delle deliberazioni.

     1. Le deliberazioni di attuazione della presente legge sono adottate dalla Giunta provinciale sentita la Commissione legislativa competente in materia di barriere architettoniche e pubblicate sul Bollettino ufficiale della Regione.

 

     Art. 24. Autorizzazioni di spesa.

     1. Per i fini di cui all'articolo 19 sono utilizzate le autorizzazioni di spesa disposte per i fini di cui all'articolo 10 della legge provinciale 27 luglio 1981, n. 12, intendendosi sostituito il riferimento all'articolo 10 della citata legge provinciale n. 12 del 1981 con quello all'articolo 19 della presente legge.

     2. Per i fini di cui agli articoli 20 e 21 si utilizza una quota del fondo provinciale per i trasporti pubblici, di cui all'articolo 25 della legge provinciale 17 ottobre 1978, n. 43.

     3. Con successive leggi provinciali si provvederà alle autorizzazioni di spesa per i fini di cui agli articoli 15 e 16.

 

     Art. 25. Copertura degli oneri.

     1. Al maggior onere, valutato nell'importo di Lire 12.000.000, derivante dall'applicazione dell'articolo 2, a carico dell'esercizio finanziario 1991, si fa fronte mediante l'utilizzo di una quota, di pari importo, delle disponibilità derivanti dalle previsioni di spesa iscritte nel settore funzionale «Amministrazione generale», programma «Amministrazione generale», area di attività «Personale in attività di servizio ed in quiescenza» del bilancio pluriennale 1990-1992 di cui all'articolo 14 della legge provinciale 12 marzo 1990, n. 9, come modificato con l'articolo 7 della legge provinciale 24 agosto 1990, n. 25.

     2. Per gli esercizi successivi si provvederà secondo le previsioni recate dal bilancio pluriennale della Provincia.

 

     Art. 26. Variazioni di bilancio.

     1. Nello stato di previsione della spesa - tabella B - per L'esercizio finanziario 1990, di cui all'articolo 3 della legge provinciale 12 marzo 1990, n. 9, sono apportate le seguenti variazioni:

     (Omissis).

     2. Nello stato di previsione delle spese del bilancio pluriennale 1990-1992, di cui all'articolo 14 della legge provinciale 12 marzo 1990, n. 9, come modificato con l'articolo 7 della legge provinciale 24 agosto 1990, n. 25, le somme di cui all'articolo 25 sono portate in diminuzione delle "Spese per leggi in programma" ed in aumento delle "Spese per leggi operanti" nel settore funzionale, programma ed area di attività indicati al comma 1 del medesimo articolo 25.

 

     Art. 27. Norme abrogate.

     1. Sono abrogate le seguenti norme:

     a) legge provinciale 27 luglio 1981, n. 12;

     b) articolo 45 della legge provinciale 3 gennaio 1983 n. 2;

     c) articolo 10 della legge provinciale 3 settembre 1987,n- 22;

     d) legge provinciale 21 novembre 1988, n. 40;

     e) legge provinciale 27 agosto 1990, n. 27.

     2. Tutte le altre norme in vigore si applicano in quanto compatibili con la presente legge.

     3. Continuano ad applicarsi le norme di cui al comma 1 per le domande di contributo presentate anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, salvo quanto disposto al comma 4 dell'articolo 16.

     4. Fino all'adozione delle deliberazioni di fissazione dei limiti di reddito, dei criteri e delle modalità, di cui all'articolo 19, commi 5 e 6, continuano ad applicarsi quelli stabiliti con la deliberazione di cui all'ultimo comma dell'articolo 10 della legge provinciale 27 luglio 1981, n. 12.

 

     Art. 28. Norme transitorie.

     1. La presente legge non si applica alle procedure ed ai rapporti giuridici instaurati prima della sua entrata in vigore.

 


[1] Articolo inserito dall’art. 76 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[2] Comma così modificato dall'art. dall'art. 44 della L.P. 11 settembre 1998, n. 10.

[3] Comma così modificato dall'art. dall'art. 44 della L.P. 11 settembre 1998, n. 10.

[4] Articolo così sostituito dall'art. 52 della L.P. 9 settembre 1996, n. 8.

[5] Comma così modificato dall'art. dall'art. 44 della L.P. 11 settembre 1998, n. 10.

[6] Comma aggiunto dall'art. 44 della L.P. 11 settembre 1998, n. 10.

[7] Articolo modificato dall'art. 52 della L.P. 9 settembre 1996, n. 8, dall'art. 44 della L.P. 11 settembre 1998, n. 10, già sostituito dall'art. 1 della L.P. 10 novembre 2000, n. 14 e così ulteriormente sostituito dall’art. 76 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[8] Articolo così sostituito dall'art. 44 della L.P. 11 settembre 1998, n. 10.

[9] Le disposizioni del presente capo cessano di applicarsi per effetto dell'art. 14, L.P. 23 febbraio 1998, n. 3, salvo quanto previsto dal comma 2 dello stesso art. 14, L.P. 3/98.

[10] Articolo abrogato dall'art. 2 della L.P. 10 novembre 2000, n. 14.

[11] Articolo così sostituito dall'art. 3 della L.P. 10 novembre 2000, n. 14.

[12] Comma così sostituito dall’art. 76 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[13] Articolo abrogato dall'art. 4 della L.P. 10 novembre 2000, n. 14.

[14] Comma aggiunto dall'art. 52 della L.P. 9 settembre 1996, n. 8, sostituito dall'art. 39 della L.P. 23 febbraio 1998, n. 3, e così ulteriormente sostituito dall'art. 44 della L.P. 11 settembre 1998, n. 10.

[15] Articolo così sostituito dall'art. 5 della L.P. 10 novembre 2000, n. 14.

[16] Modifica l'art. 24 della L.P. 17 ottobre 1978, n. 43, abrogata dall'art. 49 della L.P. 9 luglio 1993, n. 16, a decorrere dai termini indicati allo stesso articolo 49, commi 1 e 2.

[17] Comma così modificato dall’art. 76 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[18] Comma aggiunto dall'art. 44 della L.P. 11 settembre 1998, n. 10, sostituito dall'art. 6 della L.P. 10 novembre 2000, n. 14 ed abrogato dall’art. 76 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[19] Comma aggiunto dall'art. 44 della L.P. 11 settembre 1998, n. 10 ed abrogato dall’art. 76 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[20] Comma aggiunto dall'art. 44 della L.P. 11 settembre 1998, n. 10 ed abrogato dall’art. 76 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.