§ 3.3.18 - L.P. 3 gennaio 1983, n. 2.
Norme per l'esecuzione di lavori pubblici di interesse provinciale.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:3. assetto del territorio
Capitolo:3.3 lavori pubblici
Data:03/01/1983
Numero:2


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Piani di intervento per le opere pubbliche.
Art. 2 bis.  Progetti integrati di opere pubbliche.
Art. 3. 
Art. 4.  Procedure di spesa.
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8.  Pareri in materia di cose di interesse storico-artistico.
Art. 20.  Opere d'arte.
Artt. 21. - 35 bis. 
Art. 42.  Modifiche di alcune modalità contributive.
Artt. 43. - 44. 
Art. 45. 
Art. 46.  Sistemazione e ampliamento di cimiteri.
Art. 47.  Autorizzazioni e concessioni su strade provinciali.
Art. 48.  Adduttrici a scopo idroelettrico.
Art. 49.  Progettazione di opere stradali statali.
Art. 50.  Sgombero neve su strade comunali.
Art. 50 bis.  Imprese cooperative.
Art. 50 ter.  Soppressione di passaggi a livello.
Art. 51. 
Art. 52.  Norma transitoria.
Art. 53.  Norme abrogate.
Art. 54.  Progettazione di opere stradali statali: rinvio dell'autorizzazione di spesa.


§ 3.3.18 - L.P. 3 gennaio 1983, n. 2.

Norme per l'esecuzione di lavori pubblici di interesse provinciale.

(B.U. 4 gennaio 1983, n. 1).

 

 

CAPO I [1]

Disposizioni programmatiche e procedure di spesa

 

Art. 1. Finalità.

     1. Le opere pubbliche di interesse provinciale si eseguono in armonia con gli obiettivi e strumenti della programmazione economica e territoriale.

 

     Art. 2. Piani di intervento per le opere pubbliche. [2]

     1. Per il perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, la Giunta provinciale adotta piani di intervento in materia di opere pubbliche di durata non superiore a cinque anni e comunque corrispondente a quella del programma di sviluppo provinciale.

     2. I piani possono essere aggiornati, con validità per il restante periodo di durata, per l'inserimento di opere aventi carattere di urgenza od imprevedibilità o per sopravvenute esigenze di rilevante interesse pubblico, nonchè per apportare su motivata richiesta dei singoli comuni, fermo restando il costo complessivo degli interventi di ciascun comune e salvo particolari limitazioni fissate dai piani pluriennali, le necessarie variazioni agli interventi previsti per gli stessi.

     3. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti i termini e le modalità per la presentazione delle domande da parte dei comuni e loro consorzi e la documentazione da allegare alle medesime. Con la medesimi deliberazione sono pure stabilite le modalità e la documentazione da allegare per la presentazione delle domande di cui al comma 2.

     4. I piani di cui al comma 1 sono elaborati in conformità agli indirizzi e criteri generali fissati dal programma di sviluppo provinciale. I medesimi criteri possono inoltre prevedere la ripartizione tra i comuni, sulla base di parametri oggettivi, di una quota prestabilita della spesa ammissibile da utilizzare per particolari tipologie di opere e di interventi.

     5. La Giunta provinciale, con propri provvedimenti sentite le rappresentanze dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e dell'Unione nazionale comuni, comunità, enti montani (UNCEM), individua i criteri di riferimento per la formazione dei piani e i parametri di ripartizione della quota di spesa ammissibile di cui al comma 4.

     6. I comuni e loro consorzi assicurano le necessarie valutazioni di congruità delle domande di ammissibilità ai piani di cui al comma 1, nonchè ai piani previsti dalle leggi di settore di cui ai commi 7 e 8, rispetto alle loro potenzialità economico-finanziarie. Le predette valutazioni dovranno in particolare verificare, per l'insieme delle domande, la coerenza con la relazione previsionale e programmatica dei comuni e con le potenzialità di indebitamento degli stessi, le fonti di finanziamento attivabili, nonchè l'effettiva possibilità di copertura sia delle maggiori spese di gestione conseguenti alla realizzazione degli investimenti, sia delle rate di ammodernamento del mutui eventualmente da assumere per il finanziamento delle opere. Gli esiti delle predette valutazioni, da effettuare secondo modalità stabilite con deliberazione della Giunta provinciale, devono accompagnare le domande presentate ai sensi del comma 3.

     7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche agli interventi previsti dall'articolo 3 della legge provinciale 29 agosto 1977, n. 19 e dall'articolo 1 della legge provinciale 31 ottobre 1977, n. 30.

     8. Relativamente agli interventi previsti a favore dei comuni e loro consorzi dalla legge provinciale 16 luglio 1990, n. 21, dalla legge provinciale 30 luglio 1987, n. 12 e dalla legge provinciale 7 gennaio 1991, n. 1, la Giunta provinciale provvede con propria deliberazione a stabilire le modalità per l'adeguamento della durata dei relativi piani e per l'unificazione dei termini di presentazione delle relative domande secondo le. disposizioni previste per i piani di cui al comma 1.

     9. [3].

     10. Le disposizioni del presente articolo, salvo quanto previsto al comma 11, si applicano ai piani di intervento con periodo di riferimento decorrente dal 1993.

     11. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano con decorrenza dai nuovi piani approvati successivamente all'entrata in vigore del provvedimento legislativo di approvazione del programma di sviluppo provinciale che fissa i criteri e gli indirizzi di cui al comma 4.

 

     Art. 2 bis. Progetti integrati di opere pubbliche. [4]

     1. Per la realizzazione da parte dei comuni e loro consorzi di progetti unitari ed integrati di opere e strutture di pubblica utilità da destinare ad una molteplicità di servizi, ammissibili a finanziamento provinciale in base alle disposizioni recate dalla normativa provinciale di settore o dalla legge regionale 5 novembre 1968, n. 40 e successive modificazioni, la Giunta provinciale provvede ad una valutazione unitaria di tali iniziative nell'ambito del piano di cui all'articolo 2.

     2. Le iniziative di cui al comma 1 sono ammesse alle agevolazioni finanziarie per la realizzazione di opere ed interventi previste dalle norme in materia di finanza locale, salvo quanto specificato nei commi successivi. Alle medesime iniziative si applicano le disposizioni di cui alla presente legge.

     3. Per la realizzazione di progetti unitari di opere e lavori pubblici da realizzarsi congiuntamente da parte della Provincia e di un comune, la Giunta provinciale, in alternativa all'intervento diretto, può concedere al comune i contributi di cui al comma 2, calcolati sull'intero costo delle opere da realizzare. Il contributo è determinato dalla Giunta provinciale, tenuto conto della spesa relativa alle opere che essa avrebbe dovuto realizzare anche in deroga alle disposizioni in materia di finanza locale, ma comunque entro il limite massimo previsto dalla medesima legge.

     4. Con la deliberazione di cui al comma 3, la Giunta provinciale può prevedere che le agevolazioni di cui al medesimo comma siano concesse nella forma dei contributi annui costanti per la durata massima di dieci anni, da erogare in rate semestrali posticipate scadenti il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno, con decorrenza non anteriore al semestre nel quale è stato assunto il provvedimento di concessione delle agevolazioni.

     5. Nei casi di cui al comma 3 la Giunta provinciale può cedere gratuitamente al comune, che esegue l'opera o i lavori, gli eventuali immobili di proprietà della Provincia allo scopo necessari. Nell'atto di cessione sono inserite apposite clausole sui vincoli di destinazione.

 

     Art. 3. [5]

 

     Art. 4. Procedure di spesa.

     1. I comprensori, i comuni e loro consorzi e gli altri soggetti presentano alla Giunta provinciale i progetti esecutivi delle singole opere previste all'articolo precedente entro i termini fissati con il piano di cui all'articolo 2 della presente legge, corredandoli degli atti di approvazione e delle autorizzazioni e pareri previsti dalle leggi in vigore.

     2. La Giunta provinciale dispone la concessione delle agevolazioni previste dalla normativa provinciale di riferimento stabilendo i tempi di realizzazione degli interventi secondo le scadenze indicate nel piano di intervento.

     3. La mancata osservanza dei termini di cui al primo comma preclude la concessione delle agevolazioni.

     4. In caso di accertata difformità dell'intervento dal progetto esecutivo o di inosservanza dei tempi di realizzazione di cui al secondo comma, la Giunta provinciale dichiara la decadenza delle agevolazioni concesse.

     5. Al recupero delle somme eventualmente erogate si provvede ai sensi dell'articolo 51 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7.

     6. L'accertamento della regolare esecuzione delle opere avviene, ferma restando la facoltà della Provincia di disporre verifiche dirette, sulla base del certificato di collaudo o di regolare esecuzione e della deliberazione di approvazione dei medesimi contenente anche il prospetto riepilogativo della spesa complessivamente sostenuta [6].

 

 

CAPO II

Funzione consultiva

 

          Art. 5. [7]

 

     Art. 6. [8]

 

     Art. 7. [9]

 

          Art. 8. Pareri in materia di cose di interesse storico-artistico. [10]

 

CAPO III

Modalità d'esecuzione dei lavori

 

     Artt. 9. - 19. [11]

 

     Art. 20. Opere d'arte. [12]

     1. La Provincia, qualora provveda alla realizzazione di nuovi edifici pubblici, destina al loro abbellimento, mediante opere d'arte contemporanea, una quota non inferiore al 3 per cento dei primi due miliardi di lire e dell'1 per cento dell'importo residuo della spesa totale prevista nel progetto.

     2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche agli edifici realizzati da altri enti pubblici con contributi provinciali, attraverso le modalità previste dai commi 5 o 5 ter [13].

     3. Le medesime disposizioni si applicano inoltre per l'abbellimento, mediante opere d'arte anche non contemporanea, di edifici oggetto di ristrutturazione comportanti una spesa superiore ai 2 milioni di euro [14].

     4. Sono escluse dall'obbligo di cui al comma 1 le costruzioni e le ristrutturazioni di edifici destinati ad uso industriale o abitativo nonché gli edifici a qualsiasi uso destinati che importino una spesa non superiore a due miliardi.

     5. L’opera d’arte da realizzare o da acquistare ai sensi dei commi 2 e 3 è scelta da una commissione, nominata dall’ente che provvede alla realizzazione dei lavori, composta da [15]:

     a) un rappresentante dell’ente che realizza l’opera;

     b) il progettista dell’opera edile;

     c) un esperto designato sentite le associazioni artistiche maggiormente rappresentative a livello provinciale;

     d) un esperto designato dal dirigente del dipartimento beni e attività culturali [16].

     5 bis. Una somma non superiore al 20 per cento dell'importo previsto dal progetto per l'abbellimento degli edifici ai sensi dei commi 2 e 3 può essere destinata alla corresponsione di premi a favore degli artisti giudicati meritevoli dalla commissione prevista dal comma 5 e per gli importi da essa definiti, a titolo di rimborso forfettario delle spese sostenute per la presentazione dell'opera da realizzare [17].

     5 ter. Per l'abbellimento di nuovi edifici pubblici secondo quanto previsto dal comma 1 la Provincia, sentite le associazioni artistiche maggiormente rappresentative a livello provinciale e con le modalità e i criteri stabiliti dalla Giunta provinciale, sentita la competente commissione permanente del Consiglio provinciale che si esprime entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta, individua l'artista incaricato della realizzazione dell'opera congiuntamente alla nomina del progettista dell'edificio. L'artista incaricato collabora con il progettista per l'individuazione dell'opera d'arte da realizzare nell'ambito del progetto [18].

     6. L'impegno di somme da parte della Provincia per la realizzazione degli edifici di cui al comma 1 è subordinato alla determinazione della quota destinata al loro abbellimento mediante opere d'arte.

     7. La Giunta provinciale emana, entro sessanta giorni, un regolamento per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

 

          Artt. 21. - 35 bis. [19]

 

 

CAPO IV

Disciplina delle funzioni delegate in

materia di linee ed impianti elettrici

 

     Artt. 36. - 41. [20]

 

 

CAPO V

Disposizioni particolari

 

     Art. 42. Modifiche di alcune modalità contributive. [21]

     Per i fini di cui all'articolo 9 della legge provinciale 1 settembre 1975, n. 46, e successive modificazioni, costituisce requisito di priorità la non realizzazione delle opere nell'anno della loro progettazione, ancorché queste siano state incluse nei piani provinciali di intervento.

     Il pagamento della prima semestralità di contributo di cui al primo comma dell'articolo 7 della legge regionale 5 novembre 1968, n. 40, e successive modificazioni, a favore degli enti beneficiari, è disposto alla scadenza successiva alla data del provvedimento di concessione o alla scadenza della prima rata di ammortamento dei mutui contratti per il finanziamento degli interventi.

     Per le spese di compilazione, direzione, sorveglianza e collaudo di cui all'articolo 10 della legge regionale 5 novembre 1968, n. 40, e successive modificazioni, verrà computata in ciascun progetto una somma non superiore al 10 per cento del costo complessivo del progetto approvato.

     Per l'esecuzione delle opere pubbliche da realizzare da parte dei soggetti indicati all'articolo 2 della legge regionale 5 novembre 1968, n. 40 e successive modificazioni, ad eccezione dei comuni, loro consorzi e comprensori possono essere concessi contributi in conto capitale fino all'80 per cento della spesa riconosciuta ammissibile secondo criteri fissati con deliberazione della Giunta provinciale [22].

     Per l'esecuzione di opere pubbliche di interesse comprensoriale, possono essere concessi ai comprensori contributi in conto capitale fino al 100 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, secondo criteri fissati con deliberazione della Giunta provinciale.

     L'erogazione dei contributi di cui ai precedenti quarto e quinto comma è disposta in via anticipata, fino alla misura massima dell'80 per cento, in una o più soluzioni, secondo modalità stabilite con deliberazione della Giunta provinciale.

     In luogo dei contributi in conto capitale di cui al quarto, quinto e sesto comma possono essere concessi contributi annui costanti per la durata massima di dieci anni, con criteri e modalità stabiliti dalla Giunta provinciale [23].

     Le disposizioni di cui al quarto, quinto e sesto comma si applicano alle opere inserite nel piano di interventi 1988-1990 e successivi.

 

          Artt. 43. - 44. [24]

 

     Art. 45. [25]

 

     Art. 46. Sistemazione e ampliamento di cimiteri.

     1. Quando non vi si oppongono ragioni di carattere igienico-sanitario, l'ampliamento dei cimiteri esistenti, nei limiti di cui al successivo comma, può essere autorizzato dalla Giunta anche a distanza minore rispetto a quella prevista dalla normativa vigente, previo parere dell'organo consultivo competente.

     2. Per i lavori di sistemazione e di ampliamento dei cimiteri esistenti che non superino il 50 per cento della superficie attuale, è consentito mantenere le tipologie, i servizi e le strutture esistenti, in conformità alla tradizione ed alla situazione locale, ferme restando le dovute garanzie igienico-sanitarie.

     3. Le recinzioni dei cimiteri devono essere realizzate con strutture staticamente e funzionalmente idonee alla loro protezione. in conformità alla situazione ambientale locale.

 

     Art. 47. Autorizzazioni e concessioni su strade provinciali. [26]

     1. Le occupazioni e gli usi, ivi compresi gli accessi, le diramazioni e gli attraversamenti, riguardanti le strade provinciali sono soggetti alla disciplina prevista dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada); le relative autorizzazioni e concessioni sono rilasciate dal dirigente del servizio competente in materia di viabilità. [27]

     2. Le autorizzazioni per i veicoli eccezionali e per i trasporti in condizioni di eccezionalità di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall'articolo 2 della legge 7 marzo 1997, n. 48, riferite a strade di competenza provinciale sono rilasciate secondo le disposizioni del predetto articolo 10 dal dirigente competente in materia di viabilità, salvo quelle relative ai trasporti da effettuarsi nell'ambito di un solo comune, per le quali, su delega della Provincia, è competente il sindaco del comune interessato.

 

     Art. 48. Adduttrici a scopo idroelettrico.

     1. Nel caso in cui un dato apporto idrico per usi potabili possa essere utilizzato anche a scopo idroelettrico, il maggior onere relativo alle condotte di adduzione può essere ammesso ai benefici di cui all'articolo 2 della legge provinciale 1 settembre 1975, n. 46, e successive modificazioni.

 

     Art. 49. Progettazione di opere stradali statali.

     1. Al fine di integrare il sistema stradale provinciale la Giunta provinciale è autorizzata alla elaborazione di progetti di massima e di singoli lotti esecutivi inerenti la realizzazione di opere stradali statali di rilevante interesse provinciale.

     2. A tale scopo la Giunta provinciale è autorizzata, altresì, ad effettuare le relative indagini geologiche.

 

     Art. 50. Sgombero neve su strade comunali.

     1. Per una migliore fruibilità delle strade provinciali la Giunta provinciale, in relazione a particolari esigenze connesse alla ubicazione di centri abitati o stazioni invernali. è autorizzata, compatibilmente con i compiti di istituto, ad effettuare interventi di sgombero neve su strade comunali, secondo apposite convenzioni con le quali sono regolate le modalità di esecuzione dei lavori nonché le modalità di determinazione dell'ammontare degli oneri e le procedure del relativo rimborso alla Provincia.

 

          Art. 50 bis. Imprese cooperative. [28]

     1. A riconoscimento della funzione sociale della cooperazione senza fini di lucro. con regolamento da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, vengono individuati specifici settori di contrattazione che possono essere riservati a cooperative o loro consorzi, ove l'importo o valore del contratto non superi 300 milioni di lire. Ai fini dell'adozione del predetto regolamento la Giunta provinciale provvede sentita la competente commissione legislativa.

     2. Qualora ricorrano le condizioni di cui al precedente comma la deliberazione a contrarre può, quando ciò risulti manifestamente opportuno ed economicamente conveniente, far luogo a gare riservate a cooperative o loro consorzi preferibilmente aventi sede o svolgenti attività nella provincia di Trento.

 

     Art. 50 ter. Soppressione di passaggi a livello. [29]

     1. Per la realizzazione delle opere di viabilità di accesso ai manufatti di attraversamento delle linee ferroviarie ovvero di viabilità alternativa al fine della soppressione di passaggi a livello sulle linee ferroviarie site nel territorio provinciale, la Giunta provinciale è autorizzata a stipulare convenzioni con le Ferrovie dello Stato spa, con i soggetti privati esercenti linee ferroviarie eventualmente interessati, nonché con i soggetti pubblici proprietari delle strade ovvero che ne assumeranno la titolarità ed a concedere finanziamenti ai medesimi soggetti.

     2. Le convenzioni di cui al comma 1 disciplinano i rapporti concernenti la realizzazione delle opere di cui al medesimo comma, l'assunzione dei relativi oneri nonché le modalità di concessione dei finanziamenti.

     3. Nelle convenzioni di cui al comma 1 la Giunta provinciale determina altresì l'entità del finanziamento fino alla concorrenza della spesa ritenuta ammissibile sulla base di progetti approvati dai competenti organi.

     4. In alternativa a quanto previsto dal comma 1, la Giunta provinciale è autorizzata a realizzare direttamente le opere previste al medesimo comma, anche quando le stesse siano di competenza di altri soggetti. In tal caso si applica quanto previsto dai commi 1 e 2.

 

 

CAPO VI

Disposizioni finali

 

     Art. 51. [30]

 

     Art. 52. Norma transitoria.

     1. Nella prima applicazione della presente legge, per l'elaborazione dei piani d'intervento sono valide le domande già presentate ai sensi della legge provinciale 1 settembre 1975, n. 46, e della legge regionale 5 novembre 1968, n. 40, e successive loro modificazioni, purché corredate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, della documentazione prevista dall'articolo 3 della legge medesima, fatto salvo il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 42.

     2. Per i medesimi fini di cui al comma precedente, il termine di cui all'articolo 3 è stabilito in sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     3. L'invio dell'avviso di invito alla gara alla Gazzetta ufficiale della Comunità europea per lavori di importo superiore a lire 1.000.000.000 è eccezionalmente sospesa fino al 31 dicembre 1983.

 

     Art. 53. Norme abrogate.

     1. Sono abrogate le disposizioni della legge provinciale 29 luglio 1976, n. 20, e quelle contenute negli articoli 9, 10 e 11 della legge provinciale 27 gennaio 1978, n. 3.

     2. Tutte le altre norme in vigore si applicano in quanto compatibili con la presente legge.

 

     Art. 54. Progettazione di opere stradali statali: rinvio dell'autorizzazione di spesa.

     1. Per l'attuazione delle disposizioni recate dall'articolo 49 si provvede con successiva legge autorizzativa di spesa.

     2. La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione.

 


[1] Le disposizioni del presente capo cessano di applicarsi per effetto dell'art. 14, L.P. 23 febbraio 1998, n. 3, salvo quanto previsto dal comma 2 dello stesso art. 14, L.P. 3/98.

[2] Articolo modificato dall'art. 2 della L.P. 25 novembre 1988, n. 44 e così sostituito dall'art. 7 della L.P. 30 gennaio 1992, n. 6.

[3] Comma abrogato dall’art. 21 del D.P.G.P. 25 settembre 2000, n. 24-42/Leg.

[4] Articolo inserito dall'art. 37 della L.P. 15 novembre 1993, n. 36.

[5] Articolo sostituito dall'art. 3 della L.P. 25 novembre 1988, n. 44 ed abrogato dall'art. 7 della L.P. 30 gennaio 1992, n. 6.

[6] Comma così modificato dall'art. 4 della L.P. 25 novembre 1988, n. 44.

[7] Articolo modificato dall'art. 5 della L.P. 25 novembre 1988, n. 44 ed abrogato dall'art. 65 della L.P. 10 settembre 1993, n. 26.

[8] Articolo abrogato dall'art. 65 della L.P. 10 settembre 1993, n. 26. Modificava gli articoli 1 e 2 della L.P. 28 luglio 1975, n. 28.

[9] Articolo abrogato dall'art. 65 della L.P. 10 settembre 1993, n. 26. Sostituiva l'art. 5 della L.P. 28 luglio 1975, n. 28.

[10] Articolo abrogato dall’art. 40 della L.P. 17 febbraio 2003, n. 1.

[11] Articoli abrogati dall'art. 65 della L.P. 10 settembre 1993, n. 26.

[12] Articolo sostituito dall'art. 14 della L.P. 14 febbraio 1992, n. 10 e così modificato dall'art. 62 della L.P. 10 settembre 1993, n. 26.

[13] Comma così modificato dall'art. 68 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11.

[14] Comma così modificato dall'art. 68 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11.

[15] Alinea così modificato dall'art. 68 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11.

[16] Comma così sostituito dall’art. 38 della L.P. 17 febbraio 2003, n. 1.

[17] Comma inserito dall'art. 68 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11.

[18] Comma inserito dall'art. 68 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11.

[19] Articoli abrogati dall'art. 65 della L.P. 10 settembre 1993, n. 26.

[20] Il Capo IV è stato abrogato dall'art. 23 della L.P. 13 luglio 1995, n. 7.

[21] Articolo così modificato dall'art. 17 della L.P. 25 novembre 1988, n. 44.

[22] Comma già modificato dall’art. 21 del D.P.G.P. 25 settembre 2000, n. 24-42/Leg e così ulteriormente modificato dall’art. 34 della L.P. 30 dicembre 2002, n. 15.

[23] Comma aggiunto dall’art. 34 della L.P. 30 dicembre 2002, n. 34 e così sostituito dall’art. 11 della L.P. 10 febbraio 2005, n. 1.

[24] Modificano la L.P. 23 gennaio 1975, n. 16.

[25] Abrogato dall'art. 27 della L.P. 7 gennaio 1991, n. 1. Sostituiva l'art. 4 della L.P. 27 luglio 1981, n. 12, ora abrogata dall'art. 27 della citata L.P. 1/1991.

[26] Articolo modificato dall'art. 29 della L.P. 3 febbraio 1995, n. 1 e così sostituito dall'art. 35 della L.P. 23 febbraio 1998, n. 3. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 1998, come previsto dallo stesso art. 35, L.P. 3/98.

[27] Comma così modificato dall’art. 28 della L.P. 29 dicembre 2005, n. 20.

[28] Articolo aggiunto dall'art. 18 della L.P. 25 novembre 1988, n. 44.

[29] Articolo aggiunto dall'art. 42 della L.P. 9 luglio 1993, n. 16 e così sostituito dall'art. 2 della L.P. 12 settembre 1994, n. 6.

[30] Articolo abrogato dall'art. 65 della L.P. 10 settembre 1993, n. 26.