§ 3.3.11 - Legge Provinciale 23 gennaio 1975, n. 16.
Autorizzazione di spesa integrativa per l'esecuzione di opere pubbliche ammesse ai benefici di leggi statali, regionali e provinciali. [*]


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:3. assetto del territorio
Capitolo:3.3 lavori pubblici
Data:23/01/1975
Numero:16


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.      1. Con lo stesso provvedimento di finanziamento suppletivo di cui al precedente articolo, la Giunta provinciale può autorizzare la corresponsione anticipata della relativa somma e l'immediato [...]
Art. 3.      1. Per i fini di cui alla presente legge è autorizzato lo stanziamento di lire 2.500.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1974.


§ 3.3.11 - Legge Provinciale 23 gennaio 1975, n. 16.

Autorizzazione di spesa integrativa per l'esecuzione di opere pubbliche ammesse ai benefici di leggi statali, regionali e provinciali. [*]

(B.U. 4 febbraio 1975, n. 8).

 

Art. 1. [1]

     1. In relazione alla situazione economica del Paese e della Provincia in particolare ed al fine di accelerare l'esecuzione di opere pubbliche ammesse ai benefici di leggi statali, regionali e provinciali per le maggiori spese derivanti da superiore importo di progetto rispetto alle previsioni, da aggiudicazione di appalto con offerte in aumento, da lavori che si rendano necessari o tecnicamente opportuni per il completamento dell'opera, nonché da revisione prezzi contrattuali, la Giunta provinciale è autorizzata a concedere ai comuni e loro consorzi contributi in misura non superiore al 95 per cento e non inferiore al 50 per cento.

     2. Per la determinazione della misura, durata e tipologia dei contributi di cui al precedente comma si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 4 e seguenti della legge provinciale 1 settembre 1986, n. 26. L'erogazione dei contributi avviene a termini dell'articolo 11 della medesima legge provinciale 1 settembre 1986, n. 26.

     3. Per le finalità indicate al comma 1, la Giunta provinciale secondo criteri fissati con propria deliberazione, è autorizzata a concedere agli enti di cui al punto b) dell'articolo 2 della legge regionale 5 novembre 1968, n. 40, contributi esclusivamente in conto capitale fino all'80 per cento della maggiore spesa riconosciuta ammissibile. Dette agevolazioni possono essere concesse nella misura del 100 per cento ai comprensori, per la realizzazione di opere pubbliche di interesse comprensoriale. L'erogazione dei contributi è disposta in via anticipata, fino alla misura massima dell'80 per cento, in una o più soluzioni, secondo modalità stabilite nella suddetta deliberazione.

     3 bis. Per le opere pubbliche di interesse comprensoriale ammesse nei piani di intervento della Provincia la Giunta provinciale può concedere anticipazioni sulle spese di progettazione nella misura del 5 per cento dell'importo dell'opera ammessa in piano.

 

     Art. 2.

     1. Con lo stesso provvedimento di finanziamento suppletivo di cui al precedente articolo, la Giunta provinciale può autorizzare la corresponsione anticipata della relativa somma e l'immediato inizio dei lavori.

 

     Art. 3.

     1. Per i fini di cui alla presente legge è autorizzato lo stanziamento di lire 2.500.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1974.

     2. I fondi di cui al precedente comma, se eventualmente non impegnati nel corso del presente esercizio, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

 

     Artt. 4. - 5.

     (Omissis) [2].

 

 


[*] Le disposizioni della presente legge cessano di applicarsi per effetto dell'art. 14, L.P. 23 febbraio 1998, n. 3, salvo quanto previsto dal comma 2 dello stesso art. 14, L.P. 3/98.

[1] Articolo così sostituito dall'art. 20 della L.P. 25 novembre 1988, n. 44. Il comma 3 bis è stato aggiunto successivamente dall'art. 49 della L.P. 9 settembre 1996, n. 8.

[2] Recano disposizioni finanziarie ed entrata in vigore.