§ 6.3.11 - L.P. 1 settembre 1986, n. 26.
Disposizioni in materia di finanza locale per l'anno 1986.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.3 finanza locale
Data:01/09/1986
Numero:26


Sommario
Art. 1.  Pareggio del bilancio di previsione.
Art. 2.  Mutui con la Cassa depositi e prestiti.
Art. 3.  Modalità di finanziamento dei comuni.
Art. 4.  Fondi per i trasferimenti correnti.
Art. 5.  Fondo a copertura degli oneri di ammortamento dei mutui.
Art. 6.  Fondo ordinario.
Art. 7.  Fondo perequativo.
Art. 8.  Fondo per lo sviluppo degli investimenti minori.
Art. 9.  Assegnazioni ed erogazioni.
Art. 10.  Fondo per la promozione delle opere pubbliche dei comuni.
Art. 11.  Concessione ed erogazione dei contributi per le opere pubbliche.
Art. 12.  [15]
Art. 13.  Disposizioni relative alle leggi provinciali in materia di opere pubbliche.
Art. 14.  Certificazioni.
Art. 15.  Corresponsione ai comuni di ulteriori acconti.
Art. 16.  Autorizzazioni di spesa.
Art. 19.  Entrata in vigore.


§ 6.3.11 - L.P. 1 settembre 1986, n. 26. [1]

Disposizioni in materia di finanza locale per l'anno 1986.

(B.U. 5 settembre 1986, n. 39 - straord.).

 

Art. 1. Pareggio del bilancio di previsione. [2]

     [1. Il bilancio di previsione dei comuni deve essere deliberato in pareggio.]

 

     Art. 2. Mutui con la Cassa depositi e prestiti. [3]

     [1. Al fine dell'indicazione del limite dei mezzi che la Cassa depositi e prestiti potrà destinare nella provincia di Trento ai settori della finanza locale, dei lavori pubblici e dell'edilizia comunque sovvenzionata, la Giunta provinciale, ai sensi dell'articolo 6 del D.P.R. 28 marzo 1975, n. 473, comunica annualmente al Ministero per il tesoro il programma degli investimenti pubblici diretti o agevolati dalla Provincia al cui finanziamento debba provvedersi, totalmente o parzialmente, mediante l'assunzione di prestiti dallo stesso istituto.]

 

     Art. 3. Modalità di finanziamento dei comuni. [4]

     [1. La Provincia concorre al finanziamento dei bilanci dei comuni con i seguenti fondi:

     a) fondi per i trasferimenti correnti finalizzati agli oneri di ammortamento dei mutui e alle spese di funzionamento;

     b) fondo per lo sviluppo degli investimenti minori dei comuni;

     c) fondo per la promozione delle opere pubbliche.]

 

     Art. 4. Fondi per i trasferimenti correnti. [5]

     [1.I trasferimenti correnti a favore dei bilanci comunali, determinati per l'anno 1986 nell'importo complessivo di lire 102.000.000.000 si articolano nei seguenti fondi:

     a) fondo a copertura degli oneri di ammortamento dei mutui;

     b) fondo ordinario;

     c) fondo perequativo.

     2. La determinazione dell'entità di ciascun fondo, secondo le disposizioni recate dai successivi articoli 5, 6, 7, sarà effettuata dalla Giunta provinciale sulla base delle comunicazioni trasmesse dai comuni ai sensi dell'articolo 14.]

 

     Art. 5. Fondo a copertura degli oneri di ammortamento dei mutui. [6]

     [1. A valere sul fondo di cui alla lettera a) del precedente articolo 3, la Giunta provinciale assegna somme ai comuni a copertura delle rate di ammortamento dei mutui di competenza dell'anno 1986 al netto dei concorsi e contributi concessi dalla Provincia per l'agevolazione degli investimenti finanziari con i predetti mutui.

     2. Nella determinazione delle somme di cui al precedente comma sono esclusi gli oneri di ammortamento relativi a mutui contratti dai comuni per il finanziamento di investimenti nei settori della produzione e distribuzione di energia elettrica e della distribuzione di gas metano.

     3. Per i mutui contratti entro il 31 dicembre 1984 le somme spettanti a ciascun comune sono, inoltre, determinate per un importo non superiore alla assegnazione effettiva di cui al primo e secondo comma dell'articolo 9 della legge provinciale 20 dicembre 1985, n. 20, incrementata dell'eventuale disavanzo economico dell'esercizio 1985.

     4. Nella determinazione delle somme spettanti ai comuni, gli incrementi degli oneri di ammortamento per l'esercizio 1986, rispetto all'esercizio precedente sono riconosciuti in misura graduata con riferimento al valore del rapporto percentuale di ciascun comune, per l'esercizio finanziario 1985, tra il totale delle entrate dei primi tre titoli e le spese correnti al netto degli ammortamenti dei beni patrimoniali, come segue:

     - in misura pari all'80% (ottanta per cento) per i comuni con un valore del rapporto non superiore al 107% (centosette per cento);

     - secondo aliquote decrescenti determinate con riferimento alla misura dell'80% (ottanta per cento) diminuita di cinque punti percentuali per ogni successivo incremento di un punto percentuale o frazione del valore del rapporto indicato al precedente alinea.

     5. L'incremento di cui al comma precedente è riconosciuto comunque in misura non inferiore al 15% (quindici per cento).]

 

     Art. 6. Fondo ordinario. [7]

     [1. A valere sul fondo ordinario viene corrisposta a ciascun comune una somma corrispondente al risultato differenziale tra l'ammontare dell'assegnazione spettante ai sensi del primo e secondo comma dell'articolo 9 della legge provinciale 20 dicembre 1985, n. 20, e l'ammontare delle somme spettanti ai sensi del terzo comma del precedente articolo 5, ovvero delle somme spettanti ai sensi del primo comma del medesimo articolo 5, qualora inferiori.

     2. Al fine di assicurare l'adeguamento delle risorse ai maggiori costi intervenuti nella gestione dei servizi l'assegnazione di cui al primo comma è incrementata in misura pari:

     - al 6% (sei per cento) dell'assegnazione spettante ai sensi del primo e secondo comma dell'articolo 9 della legge provinciale 20 dicembre 1985, n. 20;

     - all'8,25% (otto e venticinque per cento) delle attribuzioni statali spettanti al comune per l'anno 1985 ai sensi dell'articolo 2 bis del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito nella legge 26 aprile 1983, n. 131.

     3. L'intervento eccezionale disposto dalla legge provinciale 20 dicembre 1985, n. 20, in favore del Comune di Tesero in relazione all'evento calamitoso ivi verificatosi il 19 luglio 1985 viene assicurato anche per l'anno 1986. A tal fine la somma da corrispondersi al Comune di Tesero ai sensi dei precedenti commi sarà determinata avendo riguardo all'assegnazione straordinaria spettante al predetto comune in base al combinato disposto dell'articolo 4, secondo comma e 9. secondo comma, della legge provinciale 20 dicembre 1985, n. 20.]

 

     Art. 7. Fondo perequativo. [8]

     [1. Per l'avvio di un graduale processo di attenuazione e rimozione degli squilibri di finanziamento della spesa corrente dei comuni con riferimento alla tipologia e qualità dei servizi da assicurare alla popolazione, viene istituito il fondo perequativo per la spesa corrente.

     2. La dotazione del fondo è rappresentata dalla disponibilità residua risultante dalla detrazione dall'assegnazione complessiva di cui al primo comma del precedente articolo 4 delle risorse destinate al finanziamento degli interventi di cui ai precedenti articoli 5 e 6.

     3. La ripartizione del fondo fra i comuni avviene con i seguenti criteri e modalità:

     a) per il 30% (trenta per cento) in proporzione alle attribuzioni statali spettanti per l'anno 1985 ai sensi della legge 26 aprile 1983, n. 131, e dall'assegnazione provinciale per lo stesso anno di cui alla legge provinciale 20 dicembre 1985, n. 20;

     b) per il 60% (sessanta per cento) in proporzione alla popolazione residente, come risultante dal censimento generale 1981, ponderata con un coefficiente moltiplicatore compreso tra il minimo di uno ed il massimo di due, in corrispondenza della dimensione demografica di ciascun comune. Tale coefficiente è determinato sulla base della funzione di cui al secondo comma, lettera a) dell'articolo 5 del D.L. 1 luglio 1986, n. 318, riferita alle medie pro-capite delle spese correnti dei comuni appartenenti alla stessa classe demografica. A tal fine la spesa corrente è quella determinata come media della spesa risultante dai conti resi dal tesoriere ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 1 giugno 1954, n. 11, relativi agli esercizi finanziari 1983 e 1984, utilizzati dal servizio statistica della Provincia per l'elaborazione del conto consolidato della spesa pubblica in provincia di Trento, al netto delle spese relative ai servizi di carattere produttivo di cui al titolo 1° del bilancio, rubriche 106, 604, 607 e 805, nonchè degli interessi passivi e delle poste correttive e compensative delle entrate. Le classi demografiche sono così definite: fino a 1.000 abitanti: 10 classi con ampiezza pari a 100 abitanti; da 1.000 a 1.500; da 1.500 a 2.000; da 2.000 a 3.000; da 3.000 a 5.000; da 5.000 a 10.000; da 10.000 a 20.000; da 20.000 a 50.000; oltre 50.000. I coefficienti moltiplicatori relativi a ciascun comune sono riportati alla tabella A allegata alla presente legge;

     c) per il 4% (quattro per cento) sulla base della popolazione residente, come risultante dal censimento generale 1981, in favore dei comuni con una incidenza - riferita all'esercizio finanziario 1985 - della spesa complessiva per il personale e per gli oneri di ammortamento dei mutui determinati ai sensi dell'articolo 5, primo e secondo comma, superiore al 60% (sessanta per cento) dell'ammontare complessivo delle entrate dei tre primi titoli del bilancio;

     d) per il restante 6% (sei per cento) sulla base di criteri determinati dalla Giunta provinciale, sentite le rappresentanze dell'ANCI e dell'UNCEM, volti ad assicurare il superamento di rilevanti situazioni di squilibrio economico-finanziario di carattere strutturale, ovvero conseguenti a fenomeni di natura eccezionale e/o imprevedibili, con particolare riferimento ai comuni di minori dimensioni.]

 

     Art. 8. Fondo per lo sviluppo degli investimenti minori. [9]

     [1. La Provincia promuove lo sviluppo degli investimenti minori dei comuni, derivanti in particolare da interventi di manutenzione straordinaria delle opere ed infrastrutture pubbliche, ovvero da acquisti di macchine ed attrezzature tecniche, attraverso l'istituzione di un apposito fondo destinato a trasferimenti di parte capitale. Il fondo è determinato per il 1986 nell'importo di 10.000.000.000.= (dieci miliardi) di Lire.

     2. Il fondo viene ripartito fra i comuni con i seguenti criteri:

     - Lire 15.000.000 (quindici milioni) a ciascun comune; - per l'ammontare residuo in proporzione alla popolazione residente risultante dal censimento generale del 1981 ponderata con un coefficiente moltiplicatore compreso tra il minimo di 1 (uno) ed il massimo di 2 (due) in relazione ad indicatori espressivi del grado di frazionamento dei comuni, della popolazione altimetrica, dei fenomeni di pendolarismo scolastico gravanti sulle strutture pubbliche comunali, nonché dei flussi turistici interessanti gli ambiti comunali. i coefficienti moltiplicatori relativi a ciascun comune sono riportati alla tabella B allegata alla presente legge.]

 

     Art. 9. Assegnazioni ed erogazioni. [10]

     [1. Le assegnazioni spettanti ai comuni ai sensi dei precedenti articoli vengono determinate dalla Giunta provinciale facendo riferimento ai dati trasmessi dai comuni stessi a norma del successivo articolo 14.

     2. In caso di mancata trasmissione entro il termine stabilito dal predetto articolo 14, la Giunta provinciale provvede alla determinazione delle somme spettanti ai comuni interessati, limitando le assegnazioni a quelle previste dagli articoli 6, 7 e 8.

     3. Le erogazioni ai comuni, detratte le somme corrisposte a titolo di acconto in attuazione dell'art. 20 della legge provinciale 10 marzo 1986, n. 7, nonché dell'art. 15 della presente legge, avranno luogo in una o più soluzioni su presentazione di fabbisogni di cassa, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 6 della legge provinciale 25 febbraio 1985, n. 3, e restano, comunque, subordinate alla deliberazione di approvazione del conto consuntivo 1984.]

 

     Art. 10. Fondo per la promozione delle opere pubbliche dei comuni.

     1. E' costituito il «Fondo per la promozione delle opere pubbliche dei comuni» destinato alla concessione di agevolazioni finanziarie per la realizzazione da parte dei comuni e loro consorzi delle opere pubbliche incluse nei piani di intervento di cui alla legge provinciale 3 gennaio 1983, n. 2, relativi alle opere e agli interventi previsti nella legge provinciale 1 settembre 1975, n. 46, e successive modificazioni ed integrazioni, nella legge provinciale 4 settembre 1978, n. 37, articolo 1, terzo comma, e nella legge provinciale 23 gennaio 1975, n. 16, e successive modificazioni.

     2. Il fondo, alimentato da apporti a carico del bilancio provinciale, è destinato alla concessione agli enti beneficiari di contributi in misura non superiore al 95% e non inferiore al 50% della spesa ammessa nei piani di intervento e comunque nei limiti della spesa prevista nei progetti esecutivi delle opere.

     3. Le agevolazioni possono essere concesse nella forma di contributi in conto capitale e/o di contributi annui constanti per la durata massima di dieci anni.

I contributi annui costanti sono determinati secondo importi tali da assicurare che il loro valore attuale, rapportato al periodo di durata dei contributi e al tasso di interesse dei mutui già contratti dal comune, alla data del provvedimento di concessione dei contributi medesimi, con la Cassa depositi e prestiti per il finanziamento delle opere ovvero, in mancanza, al tasso di interesse praticato dalla Cassa depositi e prestiti, alla medesima data, per i mutui finalizzati all'esecuzione di opere pubbliche, risulti, tenuto altresì conto degli eventuali contributi in conto capitale, di importo corrispondente all'entità dei contributi previsti al precedente comma [11].

     4. La misura, la durata e la diversa tipologia delle agevolazioni finanziarie sono stabilite secondo criteri e modalità fissati con deliberazione della Giunta provinciale, sentite le rappresentanze dell'A.N.C.I. e dell'U.N.C.E.M., tenuto conto:

     - dell'entità complessiva degli investimenti per la realizzazione, anche tramite consorzi, delle opere previste nei piani e programmi relativi alle leggi di intervento per le quali si applicano le modalità di determinazione dei contributi previste dal presente articolo, nonché nei piani di cui alla legge provinciale 25 novembre 1982, n. 24, limitatamente alle quote di spesa ammissibile effettivamente a carico dei soggetti beneficiari;

     - della situazione finanziaria dei comuni, da valutarsi anche con riferimento alla possibilità di acquisizione di altre fonti finanziarie esterne agevolate, nonché ai livelli e alle potenzialità di indebitamento [12].

     5. La Giunta provinciale provvede altresì con propria deliberazione ad individuare, in relazione a significative diversificazioni delle condizioni previste al comma precedente, classi differenziate di collocazione dei comuni con prefigurazione per ciascuna di esse dei livelli di contribuzione da graduare in misura comunque non inferiore al 5% della spesa ammessa; con la medesima deliberazione sono determinati inoltre per ciascun comune la tipologia delle agevolazioni e i livelli di contribuzione.

     6. I comuni il cui territorio è individuato come zona svantaggiata ai sensi dell'articolo 3 della legge provinciale 27 giugno 1983, n. 22, relativamente agli interventi previsti dal programma di cui all'articolo 4 della medesima legge, sono collocati nella terza classe immediatamente superiore a quella risultante dall'applicazione del precedente comma, fermo restando il livello di contribuzione massimo [13].

     7. La Giunta provinciale è autorizzata, nei casi e con le modalità previste nel provvedimento di cui al quarto comma, a ridefinire la collocazione nell'entità complessiva degli investimenti agevolati rispetto alla spesa assunta a riferimento per i fini di cui al terzo comma.

     8. Qualora i piani di intervento di cui al primo comma prevedano la realizzazione di opere da parte di consorzi tra comuni, la determinazione delle agevolazioni è disposta secondo i criteri e le modalità previste dai precedenti commi con riferimento alle agevolazioni spettanti ai singoli comuni consorziati relativamente alle quote di spesa a carico dei medesimi. L'assegnazione ed erogazione delle agevolazioni può essere disposta direttamente a favore dei consorzi.

 

     Art. 11. Concessione ed erogazione dei contributi per le opere pubbliche. [14]

     [1. La concessione delle agevolazioni di cui al precedente articolo 10 è disposta con le modalità previste dall'articolo 4, secondo comma, della legge provinciale 3 gennaio 1983, n. 2.

     2. L'erogazione dei contributi in conto capitale è disposta in via anticipata in una o più soluzioni fino alla misura massima dell'80% (ottanta per cento) secondo modalità stabilite dalla Giunta provinciale con la deliberazione di cui ai quarto comma dell'articolo 10.

     3. I contributi annui costanti sono erogati di rettamente agli enti beneficiari in rate semestrali posticipate scadenti il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno con decorrenza dalla scadenza relativa al semestre nel quale è stato assunto il provvedimento di concessione delle agevolazioni.

     4. Continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 5 della legge provinciale 4 settembre 1978, n. 37.]

 

     Art. 12. [15]

     (Omissis). [16]

 

     Art. 13. Disposizioni relative alle leggi provinciali in materia di opere pubbliche. [17]

     [1. Relativamente alle opere dei comuni e loro consorzi previste nei piani di intervento di cui al primo comma dell'articolo 10, a decorrere dal piano relativo al periodo 1986 - 1988, cessano di applicarsi, salvo quanto disposto al comma successivo, le disposizioni concernenti le modalità di determinazione, concessione ed erogazione delle agevolazioni previste nelle leggi richiamate nel medesimo comma.

     2. Continuano ad applicarsi per la concessione di contributi per spese di revisione prezzi le disposizioni previste dall'articolo 1 della legge provinciale 23 gennaio 1975, n. 16, e successive modificazioni.]

 

     Art. 14. Certificazioni. [18]

     [1. I comuni sono tenuti a trasmettere alla Provincia i dati finanziari e di indebitamento necessari per la determinazione delle assegnazioni e dei contributi nonché per l'effettuazione dei riparti previsti dalla presente legge, in conformità alle indicazioni di un apposito schema-tipo approvato dalla Giunta provinciale.

     2. La comunicazione, sottoscritta dal sindaco, dal segretario 8 dal ragioniere, ove esiste, dovrà essere trasmessa al Servizio enti locali della provincia entro trenta giorni dall'invio dello schema-tipo di cui al precedente comma.]

 

     Art. 15. Corresponsione ai comuni di ulteriori acconti. [19]

     [1 In attesa della determinazione delle assegnazioni spettanti ai comuni a valere sui fondi per i trasferimenti correnti, la Giunta provinciale è autorizzata a corrispondere a ciascun comune un ulteriore acconto per un importo pari alla differenza tra l'ammontare delle somme spettanti al comune stesso ai sensi dell'articolo 9, primo e secondo comma, della legge provinciale 20 dicembre 1985, n. 20, e quelle assegnate, a titolo di acconto, ai sensi dell'articolo 20 della legge provinciale 10 marzo 1986, n. 7.

     2. L'erogazione è disposta con le modalità di cui all'articolo 6 della legge provinciale 25 febbraio 1985, n. 3.]

 

     Art. 16. Autorizzazioni di spesa. [20]

     [1. Per la costituzione dei fondi per i trasferimenti correnti, di cui all'articolo 4, nonché degli acconti di cui all'articolo 15 delle presente legge, è autorizzato l'ulteriore stanziamento di Lire 52.000.000.000.= (cinquantadue miliardi) a carico dell'esercizio finanziario 1986.

     2. Per i medesimi fini possono essere altresì utilizzate le quote dello stanziamento autorizzato con l'articolo 20 della legge provinciale 10 marzo 1986, n. 7, non utilizzate per la corresponsione ai comuni delle somme di cui al medesimo articolo 20.

     3. A valere inoltre sul predetto stanziamento possono essere disposti pagamenti in conto dell'anno 1985 per le finalità di cui alla legge provinciale 20 dicembre 1985, n. 20.

     4. Per la costituzione del fondo per lo sviluppo degli investimenti minori, di cui all'articolo 8 della presente legge, è autorizzato lo stanziamento di Lire 10.000.000.000.= (dieci miliardi) a carico dell'esercizio finanziario 1986.

     5. Per la costituzione del fondo per la promozione delle opere pubbliche dei comuni, di cui all'articolo 10 della presente legge, sono autorizzati:

     a) la spesa complessiva di Lire 20.000.000.000.= (venti miliardi) da utilizzare per la concessione di contributi in conto capitale e da iscrivere negli stati di previsione della spesa della Provincia in misura di Lire 10.000.000.000.= (dieci miliardi) a carico dell'esercizio finanziario 1986 e, per la rimanente quota, mediante appositi stanziamenti da determinarsi annualmente con leggi di bilancio per ciascuno degli esercizi finanziari 19871988;

     b) il limite di impegno di Lire 1 .500.000.000.= (un miliardo e cinquecento milioni) a carico dell'esercizio finanziario 1986, da utilizzare per la concessione dei contributi annui costanti; le relative annualità saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della Provincia in misura di Lire 1 .500.000.000.= (un miliardo e cinquecento milioni) per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1986 al 1996.]

 

     Artt. 17. - 18. [21]

     (Omissis) [22].

 

     Art. 19. Entrata in vigore. [23]

     [1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 55 del testo unico delle leggi concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.]

 

 

TABELLA A. [24]

Coefficienti moltiplicatori utilizzati ai fini della ripartizione del fondo perequativo di cui all'art. 7.

 

 

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                        INDICE                              INDICE

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COMUNE       FONDO PEREQUATIVO      COMUNE       FONDO PEREQUATlVO

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1 Ala                  1.02955      51 Cavizzana           1.60616

2 Albiano              1.07804      52 Cembra              1.07638

3 Aldeno               1.02424      53 Centa San Nicolò    1.33088

4 Amblar               1.63720      54 Cimego              1.36070

5 Andalo               1.14626      55 Cimone              1.26946

6 Arco                 1.09961      56 Cinte Tesino        1.29661

7 Avio                 1.00565      57 Cis                 1.42404

8 Baselga di Pinè      1.00580      58 Civezzano           1.01407

9 Bedollo              1.06372      59 Cles                1.01812

10 Bersone             1.46146      60 Cloz                1.20041

11 Besenello           1.06855      61 Commezzadura        1.15999

12 Bezzecca            1.26506      62 Concei              1.19157

13 Bieno               1.35992      63 Condino             1.07742

14 Bleggio inferiore   1.13933      64 Coredo              1.08764

15 Bleggio superiore   1.07466      65 Croviana            1.33293

16 Bocenago            1.46990      66 Cunevo              1.27756

17 Bolbeno             1.46146      67 Daiano              1.25888

18 Bondo               1.24890      68 Dambel              1.32095

19 Bondone             1.21910      69 Daone               1.23781

20 Borgo Valsugana     1.01356      70 Darè                1.58706

21 Bosentino           1.26076      71 Denno               1.11879

22 Breguzzo            1.28017      72 Dimaro              1.13397

22 Brentonico          1.00776      73 Don                 1.62026

24 Bresimo             1.41207      74 Dorsino             1.32420

25 Brez                1.17955      75 Drena               1.38109

26 Brione              1.70191      76 Dro                 1.01031

27 Caderzone           1.28334      77 Daedo               1.33778

28 Cagnò               1.37814      78 Fai della Paganella 1.16517

29 Calavino            1.11779      79 Faver               1.17137

30 Galceranica a lago  1.13319      80 Fiavè               1.12940

31 Galdes              1.12204      81 Fiera di Primiero   1.26029

32 Caldonazzo          1.02428      82 Fierozzo            1.34132

33 Calano              1.12940      83 Flavon              1.29604

34 Campitello di Fassa 1.22818      84 Folgaria            1.00827

35 Campodenno          1.07794      85 Fondo               1.06873

36 Canal San Bovo      1.03288      86 Fornace             1.15408

37 Canazei             1.05800      87 Frassilongo         1.32486

38 Capriana            1.27045      88 Garniga             1.38978

39 Carano              1.18210      89 Giovo               1.02575

40 Carisolo            1.19188      90 Giustino            1.27964

41 Carzano             1.39607      91 Grauno              1.73522

42 Castel Condino      1.46867      92 Grigno              1.01797

43 Castelfondo         1.20471      93 Grumes              1.33156

44 Castello Molina

   di Fiemme           1.03266      94 Imer                1.10738

45 Castello Tesino     1.05068      95 Isera               1.02835

46 Castelnuovo         1.16268      96 Ivano-Fracena       1.53150

47 Cavalese            1.00575      97 Lardaro             1.68138

48 Cavareno            1.16823      98 Lasino              1.15547

49 Cavedago            1.30420      99 Lavarone            1.10738

50 Cavedine            1.02063     100 Lavis               1.02499

------------------------------------------------------------------

101 Levico Terme       1.01675    154 Ronchi Valsugana     1.38890

102 Lisignago          1.31458    155 Roncone              1.08553

103 Livo               1.16517    156 Ronzone              1.38714

104 Lomaso             1.08788    157 Roverè della Luna    1.07710

105 Lona-Lases         1.20707    158 Rovereto             1.34947

106 Luserna            1.32886    159 Ruffrè               1.34132

107 Malè               1.03332    160 Rumo                 1.16243

108 Malosco            1.46625    161 Sagron Mis           1.54725

109 Massimeno          2.00000    162 Samone               1.32819

110 Mazzin             1.38802    163 S. Lorenzo Banale    1.11980

111 Mezzana            1.15950    164 S. Michele all'Adige 1.03830

112 Mezzano            1.05701    165 Sant'Orsola          1.17955

113 Mezzocorona        1.00718    166 Sanzeno              1.16218

114 Mezzolombardo      1.01524    167 Sarnonico            1.25427

115 Moena              1.01582    168 Scurelle             1.09537

116 Molina di Ledro    1.07567    169 Segonzano            1.07279

117 Molveno            1.14390    170 Sfruz                1.47987

118 Monclassico        1.21654    171 Siror                1.10131

119 Montagne           1.46384    172 Smarano              1.47359

120 Mori               1.04589    173 Soraga               1.29042

121 Nago-Torbole       1.02304    174 Sover                1.13475

122 Nanno              1.24284    175 Spera                1.28281

123 Nave San Rocco     1.16047    176 Spiazzo              1.11451

124 Nogaredo           1.06640    177 Spormaggiore         1.12866

125 Nomi               1.11119    178 Sporminore           1.21582

126 Novaledo           1.18354    179 Stenico              1.12848

127 Ospedaletto        1.19066    180 Storo                1.00575

128 Ossana             1.20107    181 Strembo              1.36542

129 Padergnone         1.25157    182 Strigno              1.08136

130 Palù del Fersina   1.48631    183 Taio                 1.02128

131 Panchià            1.25112    184 Tassullo             1.04471

132 Ronzo-Chienis      1.12665    185 Telve                1.04871

133 Peio               1.03622    186 Telve di Sopra       1.24627

134 Pellizzano         1.17032    187 Tenna                1.22818

135 Pelugo             1.46867    188 Tenno                1.06213

136 Pergine Valsugana  1.12719    189 Terlago              1.08658

137 Pieve di Bono      1.07163    190 Terragnolo           1.12996

138 Pieve di Ledro     1.34783    191 Terres               1.46504

139 Pieve Tesino       1.16243    192 Terzolas             1.28549

140 Pinzolo            1.00926    193 Tesero               1.01721

141 Pomarolo           1.05508    194 Tiarno di Sopra      1.18617

142 Pozza di Fassa     1.05701    195 Tiarno di Sotto      1.24412

143 Praso              1.34132    196 Tione di Trento      1.00766

144 Predazzo           1.00597    197 Ton                  1.10187

145 Preore             1.41501    198 Tonadico             1.09576

146 Prezzo             1.63074    199 Torcegno             1.22320

147 Rabbi              1.05574    200 Trambileno           1.09788

148 Ragoli             1.18587    201 Transacqua           1.04596

149 Revò               1.10560    202 Trento               1.78308

150 Riva del Garda     1.12048    203 Tres                 1.29949

151 Romallo            1.25291    204 Tuenno               1.02551

152 Romeno             1.10215    205 Vada                 1.63288

153 Roncegno           1.02125    206 Valfloriana          1.22207

------------------------------------------------------------------

207 Vallarsa           1.06765      216 Vigo Rendena       1.39156

208 Varena             1.17622      217 Villa Agnego       1.22510

209 Vattaro            1.19720      218 Villa Lagarina     1.01396

210 Vermiglio          1.05075      219 Villa Rendena      1.18441

211 Vervò              1.22975      220 Volano             1.01896

212 Vezzano            1.04969      221 Zambana            1.05301

213 Vignola Falesina   1.70191      222 Ziano di Fiemme    1.08836

214 Vigo di Fassa      1.15806      223 Zuclo              1.37519

215 Vigolo Vattaro     1.07577.

 

 

TABELLA B. [25]

Coefficienti moltiplicatori utilizzati ai fini della ripartizione del Fondo per lo sviluppo degli investimenti minori di cui all'art. 8.

 

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                        INDICE                              INDICE

------------------------------------------------------------------

COMUNE       FONDO PEREQUATlVO      COMUNE       FONDO PEREQUATIVO

------------------------------------------------------------------

1 Ala                     1.01    33 Calano                   1.01

2 Albiano                 1.02    34 Campitello di Fiemme     1.30

3 Aldeno                  1.02    35 Campodenno               1.04

4 Amblar                  1.21    36 Canal San Bovo           1.08

5 Andalo                  1.32    37 Canazei                  1.28

6 Arco                    1.01    38 Capriana                 1.09

7 Avio                    1.01    39 Carano                  1.158

Baselga di Pinè           1.06    40 Carisolo                 1.31

9 Bedollo                 1.08    41 Carzano                  1.08

10 Bersone                1.09    42 Caste Condino            1.12

11 Besenello              1.01    43 Castelfondo              1.07

12 Bezzecca               1.32    44 Castello Molina di Fassa 1.06

13 Bieno                  1.12    45 Castello Tesino          1.07

14 Bleggio inferiore      1.31    46 Castelnuovo              1.02

15 Bleggio superiore      1.06    47 Cavalese                 1.13

16 Bocenago               1.20    48 Cavareno                 1.12

17 Boibeno                1.09    49 Cavedago                 1.10

18 Bondo                  1.08    50 Cavedine                 1.03

19 Bondone                1.14    51 Cavizzana                1.15

20 Borgo Valsugana        1.04    52 Cembra                   1.08

21 Bosentino              1.06    53 Centa San Nicolò         1.18

22 Breguzzo               1.14    54 Cimego                   1.06

23 Brentonico             1.06    55 Cimone                   1.14

24 Bresimo                1.14    56 Cinte Tesino             1.08

25 Brez                   1.08    57 Cis                      1.10

26 Brione                 1.23    58 Civezzano                1.05

27 Caderzone              1.17    59 Cles                     1.04

28 Cagnò                  1.08    60 Cloz                     1.05

29 Calavino               1.09    61 Commezzadura             1.11

30 Calceranica al lago    1.08    62 Concei                   1.08

31 Caldes                 1.09    63 Condino                  1.02

32 Caldonazzo             1.03    64 Coredo                   1.06

------------------------------------------------------------------

65 Croviana               1.08      119 Montagne              1.19

66 Cunevo                 1.05      120 Mori                  1.01

67 Daiano                 1.12      121 Mago-Torbole          1.08

68 Dambel                 1.09      122 Nanno                 1.06

69 Daone                  1.06      123 Nave San Rocco        1.04

70 Darè                   1.37      124 Nogaredo              1.02

71 Denno                  1.07      125 Nomi                  1.01

72 Dimaro                 1.30      126 Novaledo              1.04

73 Don                    1.21      127 Ospedaletto           1.02

74 Dorsino                1.10      128 Ossana                1.37

75 Drena                  1.04      129 Padergnone            1.05

76 Dro                    1.05      130 Palù del Fersina      1.26

77 Faedo                  1.07      131 Panchià               1.13

78 Fai della Paganella    1.13      132 Ronzo-Chienis         1.05

79 Faver                  1.04      133 Peio                  1.14

80 Fiavè                  1.06      134 Pellizzano            1.14

81 Fiera di Primiero      1.37      135 Pelugo                1.10

82 Fierozzo               1.19      136 Pergine Valsugana     1.01

83 Flavon                 1.05      137 Pieve di Bono         1.11

84 Folgaria               1.09      138 Pieve di Ledro        1.21

85 Fondo                  1.16      139 Pieve Tesino          1.09

86 Fornace                1.05      140 Pinzolo               1.27

87 Frassilongo            1.22      141 Pomarolo              1.03

88 Garniga                1.19      142 Pozza di Fassa        1.22

89 Giovo                  1.03      143 Praso                 1.08

90 Giustino               1.11      144 Predazzo              1.06

91 Grauno                 1.27      145 Preore                1.09

92 Grigno                 1.03      146 Prezzo                1.14

93 Grumes                 1.10      147 Rabbi                 1.08

94 Imer                   1.05      148 Ragoli                1.42

95 Isera                  1.02      149 Revò                  1.15

96 Ivano-Fracena          1.08      150 Riva del Garda        1.04

97 Lardaro                1.19      151 Romallo               1.06

98 Lasino                 1.07      152 Romeno                1.06

99 Lavarone               1.33      153 Roncegno              1.03

100 Lavis                 1.03      154 Ronchi Valsugana      1.12

101 Levico Terme          1.08      155 Roncone               1.06

102 Lisignago             1.06      156 Ronzone               1.21

103 Livo                  1.07      157 Roverè della Luna     1.01

104 Lomaso                1.12      158 Rovereto              1.02

105 Lona-Lases            1.07      159 Ruffrè                1.24

106 Luserna               1.13      160 Rumo                  1.10

107 Malè                  1.17      161 Sagron Mis            1.39

108 Malosco               1.18      162 Samone                1.09

109 Massimeno             1.25      163 S. Lorenzo in Banale  1.09

110 Mazzin                1.37      164 S. Michele all'Adige  1.02

111 Mezzana               1.34      165 Sant'Orsola           1.12

112 Mezzano               1.07      166 Sanzeno               1.03

113 Mezzocorona           1.04      167 Sarnonico             1.09

114 Mezzolombardo         1.03      168 Scurelle              1.02

115 Moena                 1.14      169 Segonzano             1.07

116 Molina di Ledro       1.06      170 Sfruz                 1.17

117 Molveno               1.17      171 Siror                 1.34

118 Monclassico           1.07      172 Smarano               1.21

------------------------------------------------------------------

173 Soraga                1.23      199 Torcegno              1.07

174 Sover                 1.10      200 Trambileno            1.11

175 Spera                 1.04      201 Transacqua            1.09

176 Spiazzo               1.21      202 Trento                1.00

177 Spormaggiore          1.06      203 Tres                  1.10

178 Sporminore            1.04      204 Tuenno                1.02

179 Stenico               1.08      205 Vada                  1.19

180 Storo                 1.04      206 Valfloriana           1.16

181 Strembo               1.32      207 Vallarsa              1.18

182 Strigno               1.15      208 Varena                1.13

183 Taio                  1.05      209 Vattaro               1.10

184 Tassullo              1.01      210 Vermiglio             1.13

185 Telve                 1.06      211 Vervò                 1.11

186 Telve di Sopra        1.05      212 Vezzano               1.12

187 Tenna                 1.07      213 Vignola Falesina      1.50

188 Tenno                 1.06      214 VigodiFassa           1.25

189 Terlago               1.05      215 VigoloVattaro         1.08

190 Terragnolo            1.09      216 Vigo Rendena          1.07

191 Terres                1.10      217 Villa Agnego          1.03

192 Terzolas              1.07      218 Villa Lagarina        1.09

193 Tesero                1.06      219 Villa Rendena         1.06

194 Tiarno di Sopra       1.07      220 Volano                1.01

195 Tiarno di Sotto       1.07      221 Zambana               1.03

196 Tione di Trento       1.07      222 Ziano di Fiemme       1.08

197 Ton                   1.05      223 Zuclo                 1.11

198 Tonadico              1.23

 


[1] Come dispone l'art. 46 della L.P. 3 luglio 1990, n. 20, i riferimenti alla presente legge contenuti nelle leggi provinciali in vigore devono ritenersi sostituiti con il riferimento alle corrispondenti norme della citata L.P. 3 luglio 1990, n. 20.

[2] Articolo abrogato dall'art. 61 della L.P. 29 dicembre 2005, n. 20.

[3] Articolo abrogato dall'art. 61 della L.P. 29 dicembre 2005, n. 20.

[4] Articolo abrogato dall'art. 61 della L.P. 29 dicembre 2005, n. 20.

[5] Articolo abrogato dall'art. 61 della L.P. 29 dicembre 2005, n. 20.

[6] Articolo abrogato dall'art. 61 della L.P. 29 dicembre 2005, n. 20.

[7] Articolo abrogato dall'art. 61 della L.P. 29 dicembre 2005, n. 20.

[8] Articolo abrogato dall'art. 61 della L.P. 29 dicembre 2005, n. 20.

[9] Articolo abrogato dall'art. 61 della L.P. 29 dicembre 2005, n. 20.

[10] Articolo abrogato dall'art. 61 della L.P. 29 dicembre 2005, n. 20.

[11] Comma così modificato dell'art. 9 della L.P. 3 settembre 1987, n. 22.

[12] Comma così modificato dell'art. 9 della L.P. 3 settembre 1987, n. 22.

[13] Comma così modificato dell'art. 9 della L.P. 3 settembre 1987, n. 22.

[14] Articolo abrogato dall'art. 61 della L.P. 29 dicembre 2005, n. 20.

[15] Articolo abrogato dall'art. 61 della L.P. 29 dicembre 2005, n. 20.

[16] Modifica l'art. 25 della L.P. 11 dicembre 1975, n. 53.

[17] Articolo abrogato dall'art. 61 della L.P. 29 dicembre 2005, n. 20.

[18] Articolo abrogato dall'art. 61 della L.P. 29 dicembre 2005, n. 20.

[19] Articolo abrogato dall'art. 61 della L.P. 29 dicembre 2005, n. 20.

[20] Articolo abrogato dall'art. 61 della L.P. 29 dicembre 2005, n. 20.

[21] Articoli abrogati dall'art. 61 della L.P. 29 dicembre 2005, n. 20.

[22] Recano disposizioni finanziarie.

[23] Articolo abrogato dall'art. 61 della L.P. 29 dicembre 2005, n. 20.

[24] Tabella abrogata dall'art. 61 della L.P. 29 dicembre 2005, n. 20.

[25] Tabella abrogata dall'art. 61 della L.P. 29 dicembre 2005, n. 20.