§ 6.1.16 - Legge Provinciale 10 marzo 1986, n. 7.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria).


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 contabilità
Data:10/03/1986
Numero:7


Sommario
Art. 1.  Finanziamenti di leggi provinciali.
Art. 2.  Revoche o riduzioni di spesa autorizzate con leggi provinciali.
Art. 3.  Modifica ulteriore all'iscrizione in bilancio di limiti d'impegno.
Art. 4. 
Art. 5.  Comitati per la progettazione degli interventi e per la qualificazione della spesa.
Art. 6.  Disposizione per il personale comandato presso il tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento.
Art. 7.  Disposizioni per l'indennità premio di servizio al personale provinciale.
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10.  Piano annuale delle agevolazioni per il settore commerciale.
Art. 11.  Sottoscrizione di azioni dell'interporto doganale di Trento s.p.a.
Art. 12.  Modificazioni ed integrazioni della legge provinciale concernente «Provvedimenti per il risparmio energetico e l'utilizzazione delle fonti alternative di energia».
Art. 13.  Adempimenti dei concessionari di grandi derivazioni a scopo idroelettrico.
Art. 14.  Modificazioni alla legge provinciale «Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa».
Art. 15. 
Art. 16.  Affidamento dei lavori per impianti di distribuzione del metano.
Art. 17.  Ulteriore anticipazione alla s.p.a. Ferrovia elettrica Trento-Malè e differimento del termine relativo alle anticipazioni in essere.
Art. 18.  Diffusione degli elementi costituenti il piano urbanistico provinciale.
Art. 19.  Integrazione di fondi a favore della sezione provinciale della Cassa antincendi e dei corpi dei vigili del fuoco volontari.
Art. 20.  Corresponsione ai comuni di acconti sulle quote finanziarie per l'anno 1986.
Art. 21. 
Art. 22. 


§ 6.1.16 - Legge Provinciale 10 marzo 1986, n. 7.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria).

(B.U. 11 marzo 1986, n. 11 - S.O. n. 2).

 

Art. 1. Finanziamenti di leggi provinciali.

     1. Per i fini previsti dalle disposizioni di cui alle leggi indicate nella tabella A annessa alla presente legge, sono autorizzati gli stanziamenti e gli ulteriori stanziamenti - anche in aumento dei limiti massimi di spesa previsti dalle riportate leggi provinciali - nonché i limiti di impegno per gli importi esposti nella stessa tabella, a carico degli esercizi finanziari 1986, 1987 e 1988, da iscrivere in bilancio e da utilizzare secondo le riportate specificazioni.

 

     Art. 2. Revoche o riduzioni di spesa autorizzate con leggi provinciali.

     1. Le autorizzazioni di spesa o di stanziamento relative alle leggi provinciali indicate nella tabella B annessa alle presente legge, sono revocate o ridotte per gli importi esposti nella stessa tabella e cessano di essere iscritte a carico degli esercizi finanziari 1986 e 1987, secondo le specificazioni di importo e di anno riportate nella tabella medesima.

 

     Art. 3. Modifica ulteriore all'iscrizione in bilancio di limiti d'impegno.

     1. Ad integrazione e modifica di quanto disposto con l'articolo 2, terzo comma, della legge provinciale 3 aprile 1980, n. 7, e con l'articolo 3, terzo comma, della legge provinciale 30 luglio 1984, n. 2, per i limiti d'impegno indicati nella tabella C, annessa alla presente legge, l'importo massimo da determinare con legge di bilancio, limitatamente all'anno 1986, è elevato alla misura indicata nella medesima tabella C.

     2. Si applica il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 3 della legge provinciale 30 luglio 1984, n. 2.

 

     Art. 4. [1]

 

     Art. 5. Comitati per la progettazione degli interventi e per la qualificazione della spesa. [2]

     [1. Agli esperti esterni del comitato per la formulazione dei progetti e dei piani di intervento della Provincia e del comitato per la qualificazione della spesa pubblica, previsti dal documento di aggiornamento del programma di sviluppo provinciale per il triennio 1985- 1987 approvato con legge provinciale 25 febbraio 1985, n. 2, compete il trattamento economico di cui all'articolo 50, commi quarto e quinto, della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12.]

 

     Art. 6. Disposizione per il personale comandato presso il tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento.

     1. Il funzionario provinciale chiamato in posizione di comando presso il tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento in qualità di segretario generale ai sensi dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, continua a percepire il trattamento economico complessivo connesso con la posizione giuridico-funzionale ricoperta presso la Provincia all'atto dell'assunzione del provvedimento di comando.

 

     Art. 7. Disposizioni per l'indennità premio di servizio al personale provinciale.

     1. Il primo comma dell'articolo 171 della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, come sostituito dall'articolo 1 della legge provinciale 18 novembre 1978, n. 46, ed il primo comma dell'articolo 197 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, vanno intesi nel senso che dal computo degli emolumenti ivi previsti rimangono escluse le quote di indennità integrativa speciale non corrisposte in applicazione dell'articolo 1 bis del decreto-legge 1 febbraio 1977, n. 12, inserito con la legge di conversione 31 marzo 1977, n. 91, e relative ai punti scattati nel periodo di vigenza del medesimo articolo [3].

 

          Art. 8. [4]

 

     Art. 9. [5]

 

     Art. 10. Piano annuale delle agevolazioni per il settore commerciale. [6]

 

     Art. 11. Sottoscrizione di azioni dell'interporto doganale di Trento s.p.a.

     1. La Giunta provinciale è autorizzata a sottoscrivere azioni di nuova emissione della società «interporto doganale di Trento s.p.a.», prevista dalla legge provinciale 9 dicembre 1978, n. 54, fino alla concorrenza dell'importo di lire 400.000.000.

     2. Per i fini di cui al precedente comma è autorizzato lo stanziamento di lire 400.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1986.

 

     Art. 12. Modificazioni ed integrazioni della legge provinciale concernente «Provvedimenti per il risparmio energetico e l'utilizzazione delle fonti alternative di energia».

     1. [7].

     2. Per le opere ammesse a contributo nell'anno 1985, la richiesta di nuovi termini per il completamento delle opere, prevista dall'articolo 5 della legge provinciale 29 maggio 1980, n. 14, come modificato dalla presente legge, deve essere presentata entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

     3. [8].

 

     Art. 13. Adempimenti dei concessionari di grandi derivazioni a scopo idroelettrico.

     1. In relazione alle disposizioni di cui alla legge provinciale 15 novembre 1983, n. 39, concernente «Provvidenze in materia di fornitura di energia elettrica alle imprese industriali della provincia di Trento», i concessionari di grandi derivazioni a scopo idroelettrico comunicano entro il 31 luglio ed il 31 gennaio di ogni anno la quantità di energia fornita, a termini della stessa legge provinciale, nei semestri 10 gennaio - 30 giugno e 10 luglio - 31 dicembre.

     2. Il compenso unitario spettante alla Provincia a sensi dell'articolo 13 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, per l'energia non fornita è liquidato entro il 20 agosto e rispettivamente 20 febbraio.

     3. Il pagamento del compenso deve essere effettuato direttamente al tesoriere provinciale entro il 31 agosto e la fine di febbraio di ogni anno.

 

     Art. 14. Modificazioni alla legge provinciale «Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa».

     1. [9].

     2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 1 della legge provinciale 8 luglio 1985, n. 8, il termine finale per la presentazione delle domande relative all'anno 1985 da parte degli emigrati all'estero è fissato al 30 aprile 1986.

 

     Art. 15. [10]

 

     Art. 16. Affidamento dei lavori per impianti di distribuzione del metano.

     1. L'esecuzione dei lavori per la realizzazione da parte della Provincia, dei comuni singoli o consorziati e relative aziende, di impianti di distribuzione del metano a media e bassa pressione, può essere affidata anche alle imprese iscritte all'albo nazionale dei costruttori per la categoria X, lettera a), di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici di data 25 febbraio 1982, purché le imprese stesse dispongano di saldatori elettrici in possesso di apposito certificato di abilitazione.

 

     Art. 17. Ulteriore anticipazione alla s.p.a. Ferrovia elettrica Trento-Malè e differimento del termine relativo alle anticipazioni in essere.

     1. Per i fini e con le modalità di cui all'articolo 12 della legge provinciale 15 marzo 1983, n. 6, la Provincia autonoma di Trento è autorizzata a disporre a favore della s.p.a. Ferrovia elettrica Trento-Malé un'ulteriore anticipazione per un importo massimo di lire 3.000.000.000, fino al 31 dicembre 1986. A tal fine è autorizzato lo stanziamento di lire 3.000.000.000 a carico dell'esercizio 1986.

     2.Il termine del 31 dicembre 1985 previsto dall'articolo 12 della legge provinciale 25 febbraio 1985, n. 3, è differito al 31 dicembre 1986.

 

     Art. 18. Diffusione degli elementi costituenti il piano urbanistico provinciale.

     1. La Giunta provinciale è autorizzata a provvedere alla diffusione a mezzo stampa degli elementi Costituenti il piano urbanistico provinciale nonché dei documenti preparatori, gestendo direttamente o tramite concessione la relativa distribuzione.

     2. La Giunta provinciale fisserà modalità e condizioni per la cessione del materiale di cui al precedente comma, determinando condizioni di particolare favore per gli enti pubblici; i conseguenti proventi saranno introitati in apposito capitolo del bilancio della Provincia.

     3. Per i fini di cui al presente articolo è autorizzata la spesa complessiva di lire 550.000.000 da iscriversi negli stati di previsione della spesa della Provincia in misura di lire 150.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1986 e, per la rimanente quota, mediante appositi stanziamenti da determinarsi annualmente con legge di bilancio per ciascuno degli esercizi finanziari 1987 e 1988.

 

     Art. 19. Integrazione di fondi a favore della sezione provinciale della Cassa antincendi e dei corpi dei vigili del fuoco volontari.

     1. Per l'esercizio finanziario 1986 è autorizzata l'integrazione, con fondi provinciali, delle spese per l'esercizio delle funzioni delegate in materia di servizi antincendi, di cui alla legge regionale 2 settembre 1978, n. 17, nelle seguenti misure:

     - lire 2.220.000.000, di cui lire 1.770.000.000 per il finanziamento di spese correnti e lire 450.000.000 per il finanziamento di spese in conto capitale, per l'assegnazione alla sezione provinciale della Cassa regionale antincendi, ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24;

     - lire 650.000.000 per la concessione di contributi straordinari ai corpi dei vigili del fuoco volontari ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 21 gennaio 1963, n. 2.

 

     Art. 20. Corresponsione ai comuni di acconti sulle quote finanziarie per l'anno 1986.

     1. Per l'anno 1986, in attesa dell'entrata in vigore della legge provinciale recante disposizioni in materia di finanza locale, la Giunta provinciale è autorizzata a corrispondere, a titolo di acconto, a ciascun comune, un importo pari all'ammontare delle somme attribuite per l'anno 1983 in applicazione di quanto stabilito con legge provinciale 12 settembre 1983, n. 32. Il versamento di dette somme avrà luogo in una o più soluzioni.

     2. Per i fini di cui al precedente comma è autorizzato lo stanziamento di lire 50.000.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1986.

 

     Art. 21. [11]

 

     Art. 22. [12]

 

 

TABELLA A

(Omissis)

 

TABELLA B

(Omissis)

 

TABELLA C

(Omissis)

 

 


[1] Modifica l'art. 16 della L.P. 18 agosto 1980, n. 25.

[2] Articolo abrogato dall’art. 1 della L.P. 23 novembre 2004, n. 9.

[3] Per l'applicazione del presente articolo vedi l'art. 3 della L.P. 31 agosto 1987, n. 19.

[4] Modifica gli articoli 46 e 54 della L.P. 21 marzo 1977, n. 13.

[5] Articolo abrogato dall'art. 18 della L.P. 16 luglio 1990, n 21.

[6] Articolo abrogato dall'art. 38 della L.P. 13 dicembre 1999, n. 6.

[7] Modifica gli articoli 5 e 6 della L.P. 29 maggio 1980, n. 14.

[8] Comma abrogato dall'art. 38 della L.P. 13 dicembre 1999, n. 6.

[9] Modifica l'art. 39 della L.P. 6 giugno 1983, n. 16.

[10] Articolo abrogato dall'art. 44 della L.P. 10 gennaio 1992, n. 2.

[11] Articolo abrogato dall'art. 14 della L.P. 31 agosto 1991, n. 18.

[12] Reca disposizioni finanziarie ed entrata in vigore.