§ 4.2.37 - L.P. 13 dicembre 1999, n. 6.
Interventi della Provincia autonoma di Trento per il sostegno dell'economia e della nuova imprenditorialità. Disciplina dei patti territoriali in [...]


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.2 artigianato e industria
Data:13/12/1999
Numero:6


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Beneficiari degli aiuti.
Art. 3.  Aiuti per investimenti fissi.
Art. 4.  Interventi per la promozione di misure di protezione ambientale.
Art. 5.  Aiuti per la promozione della ricerca e sviluppo.
Art. 6.  Prestiti partecipativi.
Art. 7.  Aiuti per favorire l'esportazione di prodotti delle imprese trentine.
Art. 8.  Aiuti specifici per la nuova imprenditorialità.
Art. 9.  Misure di intervento.
Art. 10.  Tipologie.
Art. 11.  Aiuti specifici per risanamento, ristrutturazione o riconversione.
Art. 12.  Presentazione delle domande.
Art. 13.  Procedura automatica.
Art. 14.  Procedura valutativa.
Art. 15.  Istruttoria da parte di enti di garanzia o enti creditizi.
Art. 16.  Obblighi dei richiedenti e controlli.
Art. 17.  Revoche
Art. 18.  Verifica delle politiche di incentivazione.
Art. 19.  Diffusione della ricerca scientifica.
Art. 20.  Premi di specializzazione e di aggiornamento.
Art. 21.  Progetti di formazione e servizi per la nuova imprenditorialità.
Art. 22.  Azioni positive.
Art. 23.  Iniziative per il sostegno delle imprese sui mercati.
Art. 24.  Promozione e qualificazione delle attività economiche.
Art. 25.  Interventi per aree.
Art. 26.  Dichiarazioni di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità.
Art. 27.  Modi di acquisizione.
Art. 28.  Cessione e gestione di opere.
Art. 29.  Vincolo di destinazione e divieto di subcessione.
Art. 30.  Consultazione tra enti.
Art. 31.  Prezzo di cessione delle aree.
Art. 32.  Obblighi contrattuali.
Art. 33.  Disposizioni per gli interventi effettuati tramite le società Agenzia per lo sviluppo SpA e Tecnofin strutture s.p.a.
Art. 34.  Interventi per impianti tecnologici.
Art. 34 bis.  Istituzione del fondo per la finanza d'impresa e disposizioni per il sostegno di progetti integrati a favore del sistema delle imprese.
Art. 34 ter.  Istituzione del fondo per le agevolazioni a sostegno dell'impresa.
Art. 34 quater.  Interventi in favore dell'attività di garanzia collettiva fidi.
Art. 34 quinquies.  Affidamento dell'erogazione di contributi.
Art. 35.  Criteri e modalità per l'applicazione della legge.
Art. 36.  Clausola di salvaguardia.
Art. 37.  Disposizioni transitorie.
Art. 38.  Abrogazioni di leggi provinciali.
Art. 38 bis.  Coordinamento delle disposizioni in materia di rinegoziazione di mutui assistiti da agevolazioni provinciali di cui all'articolo 3 della legge provinciale 20 gennaio 1987, n. 3.
Art. 39.  Modificazione alla legge provinciale 29 maggio 1980, n. 14 (Provvedimenti per il risparmio energetico e l'utilizzazione delle fonti alternative di energia).
Art. 40.  Agevolazioni previste da leggi dello Stato.
Art. 41.  Patti territoriali.
Art. 42.  Sospensione di termine in materia di commercio.
Art. 43.  Disposizioni finanziarie.


§ 4.2.37 - L.P. 13 dicembre 1999, n. 6.

Interventi della Provincia autonoma di Trento per il sostegno dell'economia e della nuova imprenditorialità. Disciplina dei patti territoriali in modifica della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 e disposizione in materia di commercio.

(B.U. 21 dicembre 1999, n. 56 - Suppl. n. 1).

 

Capo I

Disposizioni generali

 

Art. 1. Finalità.

     1. In sintonia con gli indirizzi e i criteri stabiliti dal programma di sviluppo, la Provincia autonoma di Trento promuove in modo armonico, riconoscendo il pari valore di tutti i settori economici, il consolidamento e la crescita del sistema economico, valorizzandone le risorse locali e favorendo uno sviluppo locale ecosostenibile, ispirandosi alle seguenti finalità:

     a) il perseguimento della qualità dell'impresa e degli investimenti;

     b) l'integrazione settoriale e intersettoriale;

     c) il riequilibrio territoriale, in armonia con il rispetto dell'ambiente;

     d) l'internazionalizzazione del sistema economico;

     e) la nascita e il potenziamento di nuova imprenditorialità.

     2. La promozione del consolidamento e della crescita del sistema economico avviene tramite:

     a) aiuti finanziari alle imprese;

     b) interventi di sistema volti alla creazione di un ambiente economico favorevole allo sviluppo.

     3. Salvo i casi espressamente previsti, continuano ad applicarsi a favore del settore agricolo esclusivamente le leggi provinciali vigenti in materia.

     4. E' fatta salva la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato prevista sia in generale che per i settori sensibili.

 

Capo II

Aiuti finanziari

 

Sezione I

Disposizioni sugli aiuti

 

     Art. 2. Beneficiari degli aiuti.

     1. Salvo diversa indicazione, possono beneficiare degli aiuti previsti da questa legge le piccole e medie imprese operanti in provincia di Trento.

     2. Salvo diversa indicazione, possono beneficiare degli aiuti previsti dalla presente legge le piccole e medie imprese, nonché le microimprese, rispondenti alla definizione di cui alla disciplina comunitaria.

     3. Le grandi imprese possono beneficiare degli aiuti previsti da questa legge senza necessità di notifica e approvazione del caso specifico, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato CE, salvo che specifiche disposizioni comunitarie la impongano, quando gli aiuti rientrino in quelli concedibili a titolo di "de minimis" o quando riguardano interventi per la protezione ambientale, o il risparmio energetico o lo sviluppo di fonti di energia rinnovabili, o il sostegno della ricerca e dello sviluppo. Negli altri casi le grandi imprese possono beneficiare degli aiuti previsti da questa legge, previa notifica e approvazione del caso specifico ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato CE, solo qualora l'agevolazione risulti necessaria per la permanenza sul mercato, in termini concorrenziali, ovvero per la salvaguardia dell'occupazione. Le grandi imprese possono altresì beneficiare degli aiuti di cui all'articolo 11.

 

     Art. 3. Aiuti per investimenti fissi.

     1. Possono essere agevolati gli investimenti fissi, relativi a terreni, fabbricati, impianti, macchinari, attrezzature e brevetti. Nel caso di trasferimento di impresa conseguente a piani di riassetto urbanistico o a provvedimenti di valorizzazione ambientale sono inoltre ammissibili le spese funzionali alla rilocalizzazione.

 

     Art. 4. Interventi per la promozione di misure di protezione ambientale.

     1. Nel quadro degli aiuti previsti dall'articolo 3, possono essere agevolati gli investimenti finalizzati a:

     a) lo sviluppo di tecnologie ecologicamente efficienti, in particolare di quelle dirette al risparmio e all'utilizzazione razionale di energia e di risorse naturali;

     b) la prevenzione e la riduzione delle emissioni aeriformi, dei reflui, dei rifiuti e degli altri fattori di inquinamento;

     c) il riciclaggio, il recupero e il riutilizzo delle sostanze e dei rifiuti di cui alla lettera b);

     d) il trattamento finale delle sostanze e dei rifiuti di cui alla lettera b), per l'adeguamento a norme ambientali obbligatorie ovvero per l'osservanza di standard ambientali più rigorosi;

     e) il risanamento di siti industriali inquinati, purché sia garantita la destinazione produttiva di tali siti, in osservanza della normativa concernente la bonifica dei siti inquinati.

 

     Art. 5. Aiuti per la promozione della ricerca e sviluppo.

     1. Possono essere agevolate le spese tese a realizzare ricerca applicata. Le spese ammissibili per gli interventi di ricerca applicata, compresa la ricerca industriale e le attività di sviluppo precompetitive, come definite dalla Commissione europea, che sono esaminate nell'ambito della procedura valutativa di cui all'articolo 14, sono individuate sulla base del parere del comitato tecnico-scientifico per la ricerca e l’innovazione previsto dall’articolo 23 della legge provinciale concernente 'Riordino del sistema provinciale della ricerca e dell'innovazione. Modificazioni delle leggi provinciali 13 dicembre 1999, n. 6, in materia di sostegno dell'economia, 5 novembre 1990, n. 28, sull'Istituto agrario di San Michele all'Adige, e di altre disposizioni connesse'; quelle esaminate nell'ambito della procedura automatica di cui all'articolo 13 sono individuate sulla base di una perizia giurata di un professionista competente in materia, iscritto al relativo albo professionale, attestante la congruità e l'inerenza delle spese alle tipologie ammissibili [1].

     1 bis. Per assicurare una ricaduta positiva in termini occupazionali o di accrescimento della competitività le agevolazioni previste dal comma 1 sono concesse solo se i richiedenti garantiscono che i risultati della ricerca siano utilizzati dall'impresa sul territorio provinciale. All’atto della domanda di contributo il soggetto richiedente deve produrre apposita documentazione atta a certificare l’impegno in tal senso. La congruità dell’impegno è valutata dal comitato tecnico-scientifico per la ricerca e l’innovazione. [2]

     1 ter. La Giunta provinciale, sentito il comitato tecnico-scientifico per la ricerca e l'innovazione, può concedere le agevolazioni previste dal comma 1 bis anche per progetti di ricerca non funzionali a garantire che i risultati siano utilizzati dall'impresa sul territorio provinciale, purché tali progetti presentino caratteristiche di assoluta eccellenza dal punto di vista scientifico e tecnologico. [3]

     1 quater. Il vincolo previsto dal comma 1 bis non trova applicazione per i progetti presentati da soggetti con personalità giuridica che, per prioritarie finalità statutarie, siano impegnati senza fini di lucro in attività di ricerca sul territorio provinciale, purché tali progetti presentino caratteristiche di eccellenza dal punto di vista scientifico e tecnologico ed i loro risultati siano trasferibili ad iniziative imprenditoriali per accrescere la competitività del sistema economico provinciale. [4]

     2. Per la realizzazione di specifiche ricerche commissionate a soggetti di ricerca pubblici e privati le piccole e medie imprese possono beneficiare di contributi nella misura prevista per le fattispecie della ricerca applicata. Possono essere agevolate sia le ricerche di carattere applicativo sia il trasferimento delle conoscenze e delle innovazioni scientifiche. Inoltre è ammesso il contributo alle spese sostenute per risolvere i problemi delle metodologie riguardanti i processi produttivi delle singole imprese o per applicare a detti processi i risultati di ricerca disponibili.

 

     Art. 6. Prestiti partecipativi.

     1. L'adeguata patrimonializzazione delle piccole e medie imprese è perseguita mediante la concessione di contributi in conto capitale finalizzati all'abbattimento del costo dei finanziamenti assunti dall'impresa a fronte di processi di incremento dei mezzi propri.

     2. Per i fini di cui al comma 1 si considerano incrementi di mezzi propri anche gli aumenti delle riserve indivisibili.

 

     Art. 7. Aiuti per favorire l'esportazione di prodotti delle imprese trentine.

     1. Al fine di favorire l'esportazione dei prodotti trentini verso paesi extracomunitari e di promuovere i servizi turistici all'esterno dell'Unione europea, possono essere accordati aiuti alle piccole e medie imprese, a cooperative e consorzi costituiti da piccole e medie imprese e, sulla base di appositi criteri emanati dalla Giunta provinciale e notificati, anche a grandi imprese, a fronte di oneri derivanti da:

     a) polizze di assicurazione a copertura dei rischi di credito;

     b) polizze di assicurazione dei rischi di cambio;

     c) garanzie o fidejussioni bancarie, comunque connesse a operazioni di esportazione;

     d) promozione e pubblicità;

     e) partecipazione a fiere e mercati, anche all'interno dell'Unione europea;

     f) azioni di commercializzazione, ivi comprese le fasi di studi e ricerche di mercato, gli oneri di costituzione di società di commercializzazione all'estero, nonché gli oneri sostenuti da cooperative e consorzi per la realizzazione di servizi e consulenze all'internazionalizzazione.

     2. In alternativa alla concessione alle imprese degli aiuti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), la Giunta provinciale è autorizzata a partecipare, mediante la sottoscrizione di quote o di azioni di nuova emissione fino alla concorrenza della somma di 500.000.000 di lire, a una società costituita, anche a livello interregionale, per il perseguimento dei fini di cui al comma 1, nonché a concedere alla predetta società contributi determinati in misura non superiore agli aiuti di cui al medesimo comma 1.

     2 bis. La Provincia può delegare alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento le funzioni amministrative relative alla concessione degli aiuti. [5]

 

     Art. 8. Aiuti specifici per la nuova imprenditorialità.

     1. Oltre agli aiuti di questa sezione, alle imprese di nuova costituzione promosse da neo-imprenditori, nonché a quelle in fase di passaggio generazionale, la Provincia può concedere aiuti in misura variabile fino a un massimo del 25 per cento del monte salari annuo lordo. Tali aiuti sono concessi con priorità per l'imprenditorialità giovanile e femminile e erogati per un massimo di tre anni dalla data di presentazione della domanda.

     2. Secondo quanto previsto dall'articolo 124, comma 4, della legge provinciale 23 agosto 1993 n. 18 (Criteri generali per le politiche di incentivazione alle attività economiche, adeguamenti delle leggi provinciali di settore e nuova disciplina degli organismi di garanzia), come da ultimo modificato dall'articolo 32 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, la Giunta provinciale prevede appositi fondi di garanzia per l'ottenimento di finanziamenti o di garanzie in favore delle imprese di nuova costituzione promosse da neo-imprenditori.

     3. Si intendono per imprese di nuova costituzione ai sensi dei commi 1 e 2 quelle costituite da non più di ventiquattro mesi al momento della presentazione della domanda.

     4. Gli aiuti di cui al comma 2 e agli articoli 3 e 6 possono essere concessi anche alle società e ai consorzi promotori di centri per l'innovazione.

 

     Art. 9. Misure di intervento.

     1. Le misure degli aiuti finanziari sono determinate dalla Giunta provinciale.

     2. Gli aiuti sono concessi nei limiti consentiti dalla normativa dell'Unione europea sugli aiuti di Stato, tenendo anche conto della regola del "de minimis".

     3. Ai fini del riequilibrio territoriale la misura massima delle agevolazioni concedibili è aumentata, per le imprese aventi sede in zone montane caratterizzate da marginalità socio-economica, fino al 15 per cento oltre le misure massime previste in equivalente sovvenzione netta, sulla base dei criteri stabiliti con apposita deliberazione della Giunta provinciale, da notificare alla Commissione europea.

     4. Per attività sostitutive, l'aiuto all'investimento può essere maggiorato del 10 per cento rispetto ai livelli di intensità previsti dalla normativa dell'Unione europea. Attività sostitutive sono la costituzione di nuove imprese o l'ampliamento di imprese esistenti che diano origine a incrementi occupazionali derivanti, in modo significativo,

dall'assorbimento di personale proveniente da altre imprese che abbiano cessato, ridotto o siano in procinto di cessare o ridurre l'attività, mediante la soppressione di interi reparti, o che abbiano ridotto o stiano per ridurre l'occupazione.

     5. Per investimenti aziendali promossi da microimprese svolgenti attività che non formano oggetto di scambi tra gli Stati membri possono essere concessi contributi fino al 40 per cento della spesa.

     6. L'intensità di aiuto per la ricerca, su conforme parere degli esperti di cui all'articolo 5, comma 1, in ordine alla sussistenza delle condizioni individuate dalla deliberazione di cui all'articolo 35, può essere elevata fino al 20 per cento dell'investimento in caso di insuccesso della ricerca.

     7. Gli aiuti di cui all'articolo 7 sono determinati nella misura massima del 50 per cento del costo sostenuto a fronte degli oneri indicati dallo stesso articolo.

     8. Gli aiuti di questa legge non sono cumulabili con altri benefici relativi allo stesso bene, servizio o iniziativa, salvo diverse indicazioni di legge o della deliberazione di cui all'articolo 35.

 

     Art. 10. Tipologie.

     1. Gli aiuti finanziari possono assumere le seguenti tipologie:

     a) contributi in conto capitale, in una o più soluzioni;

     b) contributi in conto canoni per operazioni di leasing.

     b bis) contributi in conto interessi. [6]

 

     Art. 11. Aiuti specifici per risanamento, ristrutturazione o riconversione.

     1. Al fine di garantire posti di lavoro, la Provincia può altresì concedere specifici aiuti finalizzati al salvataggio e alla ristrutturazione in conformità alle disposizioni comunitarie e nei limiti fissati dalla Commissione europea, sulla base di un piano di risanamento, ristrutturazione o riconversione. La concessione degli aiuti è subordinata alla notifica e alla approvazione del progetto ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato CE.

 

Sezione II

Presentazione e valutazione delle domande

 

     Art. 12. Presentazione delle domande.

     1. Le domande relative agli aiuti o agli interventi previsti da questa legge sono presentate presso la struttura provinciale competente; se la Giunta provinciale si avvale della facoltà di affidare loro l'istruttoria o l'anticipazione, le domande sono presentate presso gli enti di garanzia o gli enti creditizi.

     2. Le domande sono esaminate secondo procedure di tipo automatico o valutativo. La procedura automatica si applica solo per spese già sostenute alla data di presentazione della domanda, purché non oltre l'anno solare precedente, che siano di importo inferiore a una determinata soglia. La procedura automatica, eventualmente, può essere limitata ad alcuni tipi di iniziative. Comunque i soggetti interessati possono chiedere l'applicazione della procedura valutativa; questa si applica in ogni caso per gli interventi di cui all'articolo 8.

     2 bis. Possono essere presentate domande di agevolazione in procedura automatica anche per superi di spesa rispetto a domande già presentate con procedura valutativa [7].

 

     Art. 13. Procedura automatica.

     1. Le fattispecie di domande per ottenere la concessione delle agevolazioni con procedura automatica sono individuate dai criteri e modalità per l'applicazione di questa legge previsti dall'articolo 35. I medesimi criteri individuano il limite massimo di spesa ammissibile, le misure di contributo spettanti, le modalità di presentazione delle domande nonché la relativa documentazione ispirata alla massima semplicità e che consenta, ove possibile, l'utilizzo di dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell'atto di notorietà [8].

     2. [Alla domanda deve essere allegata una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante le spese sostenute e gli elementi atti a individuare i beni acquistati. Per le agevolazioni di importo superiore alla soglia determinata dalla deliberazione di cui all'articolo 35, il richiedente deve inoltre presentare una perizia giurata, resa da un professionista abilitato, che certifichi la congruità tecnico-economica della spesa sostenuta o, in alternativa, una dichiarazione asseverata del presidente del collegio sindacale attestante la congruità della spesa sostenuta rispetto ai prezzi di mercato] [9].

     3. Il soggetto competente a svolgere l'istruttoria accerta esclusivamente la completezza e la regolarità delle dichiarazioni e di quanto previsto dal comma 1, secondo l'ordine cronologico di presentazione, e verifica l'ammissibilità delle spese.

     4. [Qualora la dichiarazione sia viziata o priva di uno o più requisiti essenziali disposti dalla normativa vigente è comunicato all'impresa il diniego dell'intervento] [10].

     5. Quando la procedura automatica è effettuata dalla Provincia, essa provvede alla concessione e all'erogazione dell'aiuto finanziario. Quando l'istruttoria è affidata agli enti di garanzia o a enti creditizi si applica l'articolo 15.

 

     Art. 14. Procedura valutativa.

     1. Le domande soggette a procedura valutativa sono esaminate sotto il profilo tecnico-amministrativo che concerne: la verifica della sussistenza dei requisiti per l'ammissibilità delle iniziative ai benefici di legge, la congruità tecnico-amministrativa della spesa, la validità e l'idoneità dell'iniziativa sotto il profilo economico-finanziario, l'entità del contributo spettante.

     1 bis. I criteri e modalità di cui all'articolo 35, anche in deroga ai profili d'esame indicati al comma 1, individuano disposizioni semplificate per la presentazione e per l'analisi delle domande che prevedono una spesa non superiore ad una determinata soglia [11].

     2. Qualora la procedura sia effettuata direttamente

dall'amministrazione, la concessione dell'aiuto ha luogo conformemente alle risultanze dell'istruttoria e dell'esame tecnico-amministrativo effettuati dal servizio competente; al di sopra di una determinata soglia o in casi di particolare complessità la domanda può essere sottoposta al parere di esperti appositamente nominati.

     3. Qualora le istruttorie per procedure valutative siano affidate agli enti di garanzia o a enti creditizi la concessione dell'agevolazione avviene secondo le modalità indicate nell'articolo 15.

     4. Le domande esaminate ai sensi del presente articolo non sono soggette ai pareri di cui all'articolo 55 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti), come da ultimo modificato dall'articolo 30 della legge provinciale 3 febbraio 1995, n. 1.

 

     Art. 15. Istruttoria da parte di enti di garanzia o enti creditizi.

     1. La Giunta provinciale può, stipulando apposite convenzioni, affidare in concessione ai consorzi garanzia collettiva fidi presenti in provincia di Trento l'intera procedura, sia di tipo automatico che valutativo, per la concessione degli aiuti finanziari, la loro erogazione nonché, eventualmente, il controllo del rispetto degli obblighi, con la conseguente segnalazione alla Provincia delle violazioni comportanti revoca o altre sanzioni.

     2. Qualora ne ravvisi l'opportunità, la Provincia può affidare le funzioni di cui al comma 1 anche a enti creditizi. La Provincia provvede alla scelta degli enti creditizi sulla base delle condizioni offerte e della disponibilità di un'idonea struttura tecnico-organizzativa, individuandoli attraverso le vigenti procedure di scelta del contraente.

     3. La Giunta è autorizzata ad assegnare annualmente agli enti di cui al comma 1, o agli enti creditizi aggiudicatari, somme da utilizzare per l'erogazione, a titolo di anticipazione, degli aiuti finanziari previsti da questa legge.

     4. La Giunta provinciale è autorizzata ad assegnare agli enti convenzionati le somme da utilizzare, congiuntamente ai mezzi eventualmente reperiti dall'ente, per concedere i finanziamenti di cui all'articolo 6, comma 1.

     5. Gli enti affidatari assumono piena e esclusiva responsabilità dell'istruttoria delle valutazioni e degli accertamenti effettuati e devono assicurare adeguati servizi di informazione e assistenza in ordine alla normativa sugli aiuti finanziari ricevuti in concessione, anche in collaborazione con le associazioni di categoria.

     6. Gli enti affidatari provvedono alla gestione e all'utilizzo delle somme assegnate secondo criteri, modalità e direttive stabilite dalla Giunta provinciale, anche per quanto concerne il rispetto dei principi posti dalla legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo), come da ultimo modificata dall'articolo 15 della legge provinciale 27 agosto 1999, n. 3.

     7. La Provincia, anche con unico provvedimento, concede o nega i contributi, sulla base di un elenco predisposto dall'ente affidatario contenente gli elementi indispensabili per l'adozione del provvedimento concessorio, come individuati dalla Giunta provinciale. L'Amministrazione verifica in tale occasione il solo possesso dei requisiti soggettivi dei beneficiari e il rispetto delle misure di agevolazione e delle soglie stabilite [12].

     8. Le convenzioni devono prevedere una durata non inferiore a un anno, e sono rinnovabili annualmente alla scadenza, salvo disdetta di una delle parti con preavviso di almeno sei mesi.

     9. La Provincia autonoma di Trento può disporre controlli a campione per verificare la correttezza delle procedure adottate dall'ente concessionario. Qualora dal controllo emergano errori od omissioni imputabili all'ente, a carico dello stesso possono essere poste penali o, in casi di accertata falsità dei documenti, può essere revocata la concessione. I contributi indebitamente anticipati, maggiorati degli interessi legali, sono recuperati dalla Provincia a norma dell'articolo 51 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento), come sostituito dall'articolo 1 della legge provinciale 9 settembre 1996, n. 8. Nel caso in cui il soggetto beneficiario non provveda alla restituzione e l'erogazione indebita sia dovuta a errori dell'ente concessionario, il recupero è effettuato in capo all'ente medesimo. Le somme recuperate sono introitate nel bilancio della Provincia.

     10. L'ente affidatario deve consentire verifiche puntuali a campione anche sulle singole pratiche e mettere a disposizione della Provincia i fascicoli delle pratiche oggetto di eventuale ricorso o contestazione, o comunque ritenute necessarie dall'Amministrazione.

     10 bis. Nei casi previsti dall'articolo 10, comma 1, lettera b bis), la Provincia può affidare l'istruttoria delle domande agli istituti di credito ai quali sono richiesti i finanziamenti, secondo criteri e modalità previsti con deliberazione della Giunta provinciale, previa stipula di apposita convenzione che regola, in particolare, i rapporti organizzativi e finanziari. La deliberazione può prevedere anche che l'aiuto finanziario possa essere erogato dalla Provincia direttamente all'istituto di credito. Si applicano, in quanto compatibili, i commi 5, 7, 8, 9 e 10. Ai corrispettivi spettanti agli istituti di credito si provvede con gli stanziamenti autorizzati in bilancio per gli interventi oggetto d'istruttoria. [13]

 

Sezione III

Obblighi, sanzioni e verifiche

 

     Art. 16. Obblighi dei richiedenti e controlli.

     1. La concessione delle agevolazioni di questa legge comporta l'obbligo di non alienare, cedere o comunque distogliere dalla loro destinazione i beni per i quali le agevolazioni sono state concesse per periodi da stabilire, a seconda delle fattispecie, tra un minimo di 3 e un massimo di 10 anni. Per i beni mobili il periodo di vincolo, comunque, dev'essere inferiore a quello stabilito per gli immobili.

     2. Possono essere fissati obblighi e vincoli che si ritengano necessari o opportuni in base agli obiettivi prefissi anche in aggiunta a quelli indicati al comma 1, nonché in relazione a interventi di aiuto per azioni diverse dall'investimento in beni.

     3. Non comporta violazione degli obblighi di cui al comma 1 da parte dell'impresa che beneficia dei contributi:

     a) la cessione o il conferimento dell'azienda, la trasformazione o la fusione dell'impresa nonché la successione per causa di morte, sempreché il subentrante sia in possesso dei requisiti soggettivi richiesti per accedere alle agevolazioni, continui a esercitare l'impresa e assuma gli obblighi relativi; i contributi non ancora liquidati sono liquidati al soggetto subentrante;

     b) l'affitto dell'azienda, sempreché l'affittuario continui ad esercitare l'impresa;

     c) la cessione dei beni immobili a società controllanti o controllate, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile, o a società controllate dal medesimo soggetto che controlla la società cedente, purché i beni immobili siano utilizzati per l'esercizio dell'impresa; a tali fini è preso in considerazione anche il controllo effettuato in via indiretta [14].

     3 bis. [Il comma 3 si applica a condizione che il subentrante sia in possesso dei requisiti soggettivi richiesti per accedere alle agevolazioni, che continui a esercitare l'impresa e che assuma gli obblighi relativi. I contributi non ancora liquidati sono liquidati al soggetto subentrante] [15].

     4. Gli obblighi si intendono comunque osservati anche in caso di sostituzione dei beni mobili oggetto di aiuto finanziario con beni aventi caratteristiche riconducibili ai primi.

     5. Ove sussistano giustificati motivi, su richiesta dell'interessato, può essere disposto il venir meno totale o parziale degli obblighi. Possono essere stabiliti, in proposito, criteri di massima differenziati per settore economico.

     6. I soggetti richiedenti le agevolazioni, all'atto della presentazione della domanda, devono allegare una dichiarazione di conoscenza in ordine agli obblighi di cui ai commi 1 e 2, nonché ai seguenti:

     a) accettazione di ogni controllo sull'effettiva destinazione del contributo concesso e sul rispetto degli obblighi di cui ai commi 1 e 2;

     b) tempestiva comunicazione alla struttura o all'ente competente di qualsiasi modificazione soggettiva o oggettiva rilevante ai fini della concessione dell'agevolazione o ai fini del mantenimento della stessa;

     c) applicazione nei confronti dei propri dipendenti dei contratti collettivi e accordi nazionali e provinciali stipulati fra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro e della garanzia delle libertà sindacali, nonché dell'osservanza delle leggi in materia di lavoro, previdenza e assistenza e delle disposizioni in materia di tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori;

     d) messa a disposizione della Provincia, su richiesta, dei dati concernenti la situazione economico-finanziaria, fino a tre anni successivi all'erogazione dell'aiuto.

     7. Il controllo sul rispetto degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 6 viene effettuato dalla struttura o dall'ente che cura l'istruttoria.

 

     Art. 17. Revoche [16].

     1. In caso di inosservanza degli obblighi stabiliti dall'articolo 16 o dalle disposizioni attuative della legge si provvede alla revoca totale o parziale o alla riduzione dei contributi. In caso di recupero le somme erogate sono maggiorate degli interessi legali.

     2. La revoca dei contributi disposta ai sensi del comma 1 è graduata in relazione alla durata e alla gravità dell'infrazione [17].

     3. Nel caso in cui il contributo o l'anticipazione siano stati ottenuti sulla base di dichiarazioni non veritiere, l'agevolazione è revocata per la parte del beneficio ottenuta sulla base di tali dichiarazioni. Ferma restando l'applicazione delle eventuali sanzioni penali previste dalla vigente legislazione statale, resta esclusa l'applicazione di ulteriori sanzioni amministrative [18].

     4. Al recupero delle agevolazioni si provvede a norma dell'articolo 51 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento), come sostituito dall'articolo 1 della legge provinciale 9 settembre 1996, n. 8. Le somme recuperate e le relative maggiorazioni sono introitate nel bilancio della Provincia.

 

     Art. 18. Verifica delle politiche di incentivazione.

     1. La Giunta provinciale verifica annualmente il grado di efficacia delle politiche di incentivazione sulla base di indicatori predeterminati.

 

Capo III

Interventi di sistema

 

Sezione I

Ricerca, studi e promozione

 

     Art. 19. Diffusione della ricerca scientifica.

     1. Al fine di favorire una migliore conoscenza e collaborazione tra gli istituti di ricerca operanti in ambito provinciale e le imprese locali, la Provincia promuove, mediante l'assunzione totale o parziale dei relativi oneri, l'assegnazione temporanea di ricercatori e tecnici di ricerca degli istituti in questione presso le imprese locali.

     2. La collaborazione del ricercatore o del tecnico presso l'impresa deve avvenire in modo tale da consentire la realizzazione della duplice finalità di formazione professionale del ricercatore o del tecnico assegnato e di contestuale acquisizione di assistenza tecnica, per servizi di natura tecnologica, a favore dell'impresa.

     3. Nel caso in cui l'istituto di ricerca non abbia sede sul territorio provinciale l'assunzione degli oneri da parte della Provincia è ridotta alla metà.

 

     Art. 20. Premi di specializzazione e di aggiornamento.

     1. Allo scopo di migliorare e elevare il livello di qualità dei servizi e del management aziendale, la Provincia istituisce, anche in collaborazione con imprese e con università, enti e istituti di ricerca, premi di specializzazione o di aggiornamento, fino a un massimo di 50.000.000 di lire ciascuno, a favore di diplomati, laureati o laureandi, anche al fine di agevolare il loro inserimento in aziende situate nel territorio provinciale.

 

     Art. 21. Progetti di formazione e servizi per la nuova imprenditorialità.

     1. La Giunta provinciale promuove progetti specifici di formazione e qualificazione imprenditoriale di tipo manageriale, funzionali a singole iniziative da realizzare a favore di soggetti che intendono avviare per la prima volta un'impresa, nonché delle imprese esistenti delle quali divengono titolari, a qualsiasi titolo, soggetti in precedenza non imprenditori, con priorità per i soggetti di età inferiori ai 40 anni. Tali progetti possono comprendere l'affiancamento di imprese leader di settore, ovvero di esperti e di società di consulenza di comprovata esperienza aziendale, detto tutoraggio.

     2. La Giunta provinciale assicura un servizio di informazione e di orientamento per i soggetti di cui al comma 1. Tale servizio comprende in particolare:

     a) informazioni sulle agevolazioni previste dalla normativa comunitaria, statale e provinciale nei diversi settori economici;

     b) assistenza nei rapporti con le pubbliche amministrazioni presso cui debbono essere richiesti atti e provvedimenti connessi in qualsiasi modo all'attività da intraprendere;

     c) assistenza tecnica alla progettazione.

 

     Art. 22. Azioni positive.

     1. Al fine di concorrere alla piena attuazione dei principi di cui alla legge 9 dicembre 1977, n. 903 (Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro), come da ultimo modificata dalla legge 5 febbraio 1999, n. 25, alla legge 10 aprile 1991, n. 125 (Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro), come modificata dal decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e alla legge 25 febbraio 1992, n. 215 (Azioni positive per l'imprenditoria femminile), è sostenuta la realizzazione di progetti di azioni positive dirette ad eliminare le disparità di cui le donne possono essere oggetto nella formazione, nell'accesso al lavoro, nella progressione di carriera, nella vita lavorativa e nelle fasi di mobilità.

     2. Per i fini di cui al comma 1 sono concessi contributi nella misura massima del 50 per cento del costo complessivo del progetto, per un importo globale non superiore a lire 50.000.000.

 

     Art. 23. Iniziative per il sostegno delle imprese sui mercati.

     1. Per promuovere l’affermazione dei beni prodotti e dei servizi prestati dalle imprese trentine e nella lettera b) del medesimo comma le parole: "per la valorizzazione delle produzioni trentine" sono sostituite dalle seguenti: "per la valorizzazione dei beni e dei servizi delle imprese trentine sui mercati interni e esterni al mercato comune europeo, la Provincia può concludere accordi di programma con lo Stato o altri enti pubblici nonché realizzare, direttamente o avvalendosi dell'opera di enti o soggetti rappresentativi dei settori economici provinciali, iniziative e progetti riguardanti:

     a) inchieste, studi e rilevazioni di interesse generale tendenti alla migliore conoscenza delle condizioni della produzione, delle dinamiche del mercato e del comportamento del consumatore;

     b) informazione, promozione, pubblicità, realizzazione e partecipazione a esposizioni, fiere e manifestazioni per la valorizzazione delle produzioni trentine;

     c) tutela e promozione dell'immagine dei prodotti trentini [19].

     2. Le iniziative e i progetti possono essere realizzati direttamente dagli enti o soggetti rappresentativi di cui al comma 1. In tal caso la Giunta provinciale determina i criteri e le modalità di assegnazione dei finanziamenti.

 

     Art. 24. Promozione e qualificazione delle attività economiche.

     1. La Giunta provinciale è autorizzata a costituire, presso le società e i consorzi promotori di centri per l'innovazione o altri soggetti pubblici e privati, fondi destinati alla promozione di nuove iniziative economiche, mediante la ricerca di imprenditori interessati e l'assistenza tecnica agli stessi imprenditori, nonché la divulgazione delle opportunità offerte dal territorio trentino e dal sistema economico locale. I fondi possono essere destinati, inoltre, all'attuazione di progetti volti al rafforzamento e alla qualificazione delle piccole imprese e, in genere, dell'imprenditorialità locale, nonché alla promozione e al supporto alla realizzazione di distretti tecnologici o di poli d'innovazione, comunque denominati [20].

     2. Le altre iniziative di cui agli articoli 19, 20 e 21 sono realizzate tramite strutture provinciali o soggetti pubblici o privati. I rapporti tra la Provincia autonoma di Trento e i soggetti in questione sono disciplinati da apposita convenzione, con la quale può essere disposta anche la messa a disposizione di personale provinciale.

     2 bis. La Provincia è autorizzata a concedere contributi straordinari per gli investimenti d'impianto e le spese di funzionamento a soggetti, costituiti in qualsiasi forma, preposti a promuovere e supportare l'attivazione sul territorio provinciale di distretti tecnologici o di poli d'innovazione, comunque denominati [21].

     2 ter. La Provincia, anche tramite l'Agenzia per lo sviluppo s.p.a., può assegnare premi a favore di piccole e medie imprese per sostenere i processi volti all'ottenimento di brevetti europei e internazionali. A tal fine possono essere utilizzate le risorse stanziate sul fondo brevetti previsto dall'articolo 25 della legge provinciale 2 agosto 2005, n. 14 (Riordino del sistema provinciale della ricerca e dell'innovazione. Modificazioni delle leggi provinciali 13 dicembre 1999, n. 6, in materia di sostegno dell'economia, 5 novembre 1990, n. 28, sull'Istituto agrario di San Michele all'Adige, e di altre disposizioni connesse) [22].

     2 quater. La Giunta provinciale stabilisce con deliberazione i criteri e le modalità per l'applicazione dei commi 2 bis e 2 ter [23].

 

Sezione II

Aree, immobili e infrastrutture per attività economiche

 

     Art. 25. Interventi per aree.

     1. La Provincia, i comuni e le società alle quali partecipano i comuni e eventualmente altri enti pubblici, anche unitamente a soggetti privati, acquisiscono o acquisiscono e apprestano, o eventualmente apprestano, aree e strutture per attività economiche, in armonia con gli strumenti urbanistici in vigore [24].

     1 bis. La Provincia, inoltre, può apprestare aree di proprietà dei soggetti di cui al comma 1 o di altri soggetti, anche privati, su loro richiesta e con loro assenso sul progetto di apprestamento; l'apprestamento può essere parzialmente realizzato anche dai suddetti proprietari. Gli interventi di apprestamento sono regolati da una convenzione che prevede il rimborso alla Provincia o ai soggetti proprietari delle spese sostenute nei limiti stabiliti dalla deliberazione di cui all'articolo 35, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato [25].

     1 ter. La Provincia può altresì acquisire, ai sensi dell'articolo 27, le aree necessarie per la realizzazione della viabilità interna, comprensiva delle relative opere di urbanizzazione, idonea a garantire o a migliorare l'accesso ai lotti dove sia prevista la realizzazione di infrastrutture per l'insediamento di attività economiche, purché tale viabilità sia prevista dai piani regolatori o dagli strumenti urbanistici ad essi subordinati. L'avvio della procedura espropriativa deve essere preceduto da specifiche convenzioni con tutti i proprietari dei fondi al cui servizio si pongono le opere di viabilità, che prevedono l'assunzione da parte dei medesimi proprietari degli obblighi di cui agli articoli 29 e 32. Qualora la realizzazione della predetta viabilità interna lo richieda, la Provincia, per quanto strettamente necessario a tal fine, e prescindendo dalla sottoscrizione della predetta convenzione, è autorizzata altresì a espropriare le aree necessarie sulle quali siano già realizzati insediamenti produttivi, anche in deroga a quanto previsto dal comma 1, secondo periodo, dell'articolo 27. La viabilità interna realizzata secondo quanto disposto dal presente comma è trasferita ai comuni ai sensi dell'articolo 28 [26].

     1 quater. Le funzioni esercitate dalla Provincia ai sensi di questa sezione possono essere affidate, in tutto o in parte, all'Agenzia per lo sviluppo s.p.a., che utilizza a tale scopo il fondo previsto dall'articolo 33, comma 1 [27].

     2. Le tipologie di attività economiche per le quali possono essere realizzate le attività di cui al comma 1 sono individuate nella deliberazione di cui all'articolo 35.

     3. Le aree e le strutture acquisite ai sensi di questa sezione, o comunque già di proprietà dei soggetti di cui al comma 1, possono essere cedute in proprietà ad imprese. Sulle medesime aree può inoltre essere costituito il diritto di superficie. In quest'ultimo caso, allo scadere del termine, le aree possono essere cedute in proprietà all'impresa assegnataria, a condizione che siano stati osservati tutti gli obblighi derivanti dalla legge e dal contratto. Le superfici delle aree da assegnare in proprietà o mediante costituzione del diritto di superficie sono determinate tenendo conto dei settori di attività, delle caratteristiche delle aziende e del numero dei lavoratori occupati. Le strutture di cui alla presente sezione possono inoltre essere utilizzate mediante la stipulazione di contratti di locazione [28].

     3 bis. L'assegnazione delle aree e delle strutture è disposta nel rispetto dei criteri e delle modalità indicati nella deliberazione della Giunta provinciale di cui all'articolo 35 che, tra l'altro, stabilisce:

     a) le modalità di pubblicazione dell'avviso di assegnazione;

     b) i termini di presentazione delle domande;

     c) le priorità e le modalità del confronto tra gli aspiranti assegnatari nel caso di domande concorrenti sul medesimo lotto o su una stessa struttura [29].

     4. La Provincia può alienare le aree e le strutture, o costituire il diritto di superficie sulle medesime, a comuni, consorzi di comuni, aziende speciali da essi costituite, a altri enti pubblici o a società di servizi, anche a titolo gratuito, quando esse siano necessarie per lo svolgimento di servizi pubblici ovvero qualora costituiscano sfrido o appendice non direttamente utilizzabile per attività produttive. In questo caso non si applicano gli obblighi previsti dall'articolo 32 [30].

     5. Per attuare gli interventi previsti dal presente articolo i soggetti indicati possono:

     a) acquisire terreni o strutture produttive dismesse, provvedendo all'eventuale ristrutturazione delle opere o costruzioni;

     b) sistemare terreni mediante l'esecuzione delle opere e la realizzazione dei servizi necessari per la loro utilizzazione, compresi gli stralci relativi a insediamenti di singole unità aziendali, o dei servizi di interesse generale;

     c) costruire, ricostruire o sistemare strade, elettrodotti, raccordi ferroviari, acquedotti, gasdotti, reti di comunicazione, reti di fognatura principali e relativi impianti di trattamento nonché aree di deposito di scarti o sottoprodotti o fanghi di risulta di processi di depurazione.

 

     Art. 26. Dichiarazioni di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità.

     1. L'adozione da parte della Provincia e dei comuni dei piani di acquisizione delle aree o dei progetti delle opere di cui alla presente sezione equivale alla dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità degli interventi.

 

     Art. 27. Modi di acquisizione.

     1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 25, comma 1 ter, per l'acquisizione delle aree si applicano le norme di cui alla legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 6 (Norme sulla espropriazione per pubblica utilità), come da ultimo modificata dall'articolo 27 della legge provinciale 27 agosto 1999, n. 3. Tale procedura non può essere iniziata qualora l'area sia di proprietà di un'impresa che ivi mantenga insediamenti produttivi compatibili con la pianificazione urbanistica ovvero abbia ivi attivato lavori di costruzione di strutture produttive a seguito di regolare concessione edilizia. Rimane comunque salva la possibilità di ricorrere alla procedura espropriativa necessaria alla realizzazione delle opere previste nei progetti di apprestamento [31].

     2. Quando l'acquisizione rivesta carattere di urgenza e ricorrano speciali circostanze è autorizzato l'acquisto a trattativa privata. In tal caso il prezzo di acquisto non può essere superiore all'indennità di espropriazione, stabilita a tal fine dal servizio provinciale delle espropriazioni, aumentata del 50 per cento.

     3. Al fine di ottenere una più razionale utilizzazione delle aree di sua proprietà destinate ad attività economiche, la Provincia può permutarle, anche con conguagli in denaro, con altre aree aventi la stessa destinazione appartenenti a soggetti pubblici o privati. In tal caso alle aree cedute non si applicano i vincoli dell'articolo 29 e gli obblighi dell'articolo 32.

 

     Art. 28. Cessione e gestione di opere.

     1. La Provincia può cedere con apposito provvedimento, anche a titolo gratuito, previo assenso del soggetto interessato, a comuni o altri enti pubblici, società di servizi, consorzi di imprese di manutenzione o di gestione delle infrastrutture, le parti di aree destinate a servizi comuni, nonché le infrastrutture speciali realizzate. Le infrastrutture speciali realizzate dalla Provincia possono inoltre essere date in gestione ai medesimi soggetti [32].

     2. Le strade, unitamente alle aree di pertinenza, realizzate dalla Provincia ai sensi di questa sezione, salvo che siano classificate come provinciali, sono cedute ai comuni a titolo gratuito con apposito provvedimento. Tale provvedimento costituisce titolo per l'intavolazione del diritto di proprietà a favore dei comuni [33].

 

     Art. 29. Vincolo di destinazione e divieto di subcessione.

     1. Le aree di cui alla presente sezione sono soggette a vincolo di destinazione a attività compatibili con la destinazione urbanisticamente prevista al momento della cessione in proprietà o della costituzione del diritto di superficie per un periodo di venti anni. Il vincolo, costituito nell'atto di vendita, o di costituzione del diritto di superficie, viene annotato nel libro fondiario e decorre dalla data di stipulazione del contratto. Se gli enti indicati nell'articolo 25, anche tramite l'Agenzia per lo sviluppo s.p.a., acquistano o realizzano immobili da dare in locazione finanziaria, il vincolo sulle aree decorre dalla data di sottoscrizione del contratto ma viene annotato nel libro fondiario al momento del riscatto del bene da parte del locatario [34].

     2. Il vincolo può essere revocato o modificato con apposito provvedimento della Provincia in relazione a sopravvenute modificazioni negli strumenti urbanistici in vigore e per motivi di preminente interesse pubblico.

     3. Per la durata del vincolo di destinazione le aree non possono essere trasferite per atto tra vivi, a pena di nullità, salvo preventivo benestare della Provincia. Tale divieto è annotato nel libro fondiario.

     4. Il benestare della Provincia è subordinato all'assunzione, da parte dell'impresa subentrante, dell'impegno a rispettare il vincolo di destinazione e gli obblighi definiti ai sensi dell'articolo 32.

     4 bis. Il benestare della Provincia previsto da questo articolo e da analoghe previgenti disposizioni provinciali e regionali può essere concesso anche nel caso di trasferimento a terzi non esercenti le attività previste dal comma 1 qualora il medesimo trasferimento sia funzionale alla regolarizzazione di confini ovvero riguardi l'alienazione a soggetti confinanti di porzioni di terreno di entità minimale rispetto all'area apprestata [35].

     5. Nei casi di costituzione in società di ditte individuali o di società in via di trasformazione, il benestare non è necessario qualora nell'atto costitutivo o di trasformazione venga espressamente confermato l'impegno al rispetto del vincolo di destinazione e degli obblighi assunti originariamente ai sensi dell'articolo 32.

     6. Le imprese che hanno acquisito in proprietà le aree di cui alla presente sezione, o che abbiano ottenuto sulle stesse il diritto di superficie, possono affidare la realizzazione degli impianti aziendali a imprese di locazione finanziaria mediante costituzione o trasferimento del diritto di superficie. In tal caso l'affidamento è subordinato a apposita comunicazione alla Provincia e all'assunzione da parte dell'impresa di locazione finanziaria dell'impegno all'osservanza dei vincoli contrattuali già assunti dall'impresa assegnataria dell'area [36].

     7. Nel caso in cui per la cessione in proprietà delle aree di cui alla presente sezione, o per la costituzione sulle stesse aree del diritto di superficie, il corrispettivo corrisponda al valore di mercato, si applica il solo vincolo di cui al comma 1 per un periodo di venti anni.

 

     Art. 30. Consultazione tra enti. [37]

     [1. L'alienazione delle aree per attività economiche di cui alla presente sezione o la costituzione del diritto di superficie sulle stesse, da parte dei soggetti di cui al comma 1 all'articolo 25, avviene previa consultazione fra i soggetti nella cui circoscrizione sono situate le aree, secondo le modalità e entro i termini che la Provincia individua con apposito provvedimento.]

 

     Art. 31. Prezzo di cessione delle aree.

     1. Il prezzo per l'alienazione delle aree o per la costituzione del diritto di superficie di cui a questa sezione corrisponde al valore di mercato. Tale prezzo può essere ridotto, nel rispetto della normativa comunitaria, nella misura massima del 25 per cento. In tale ultimo caso si applicano anche il vincolo di cui al comma 1 dell'articolo 29, nonché gli obblighi di cui all'articolo 32.

     2. Per la concessione del diritto di superficie l'impresa deve versare ai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 25 un corrispettivo determinato in relazione al valore di cessione di cui al comma 1 e alla durata del diritto di superficie.

 

     Art. 32. Obblighi contrattuali.

     1. Negli atti di vendita o di costituzione del diritto di superficie delle aree a prezzo agevolato, previsti dalla presente sezione, la Provincia o gli altri soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 25, prevedono, mediante apposite clausole, che l'acquirente o il concessionario si assumano obblighi concernenti:

     a) le modalità e i tempi per la realizzazione dei progetti insediativi;

     b) eventuali livelli occupazionali da raggiungere o mantenere nelle fasi di entrata in attività.

     2. A ogni impegno assunto dall'impresa beneficiaria deve corrispondere una sanzione per i casi di inadempimento. Tuttavia la Provincia o gli altri soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 25, su domanda dell'impresa, possono modificare i suddetti impegni per comprovate cause obiettive non imputabili a fatto dell'acquirente o per dimostrati motivi di ordine strutturale e organizzativo dell'impresa tendenti a una maggiore produttività o all'acquisizione di nuovi processi tecnologici.

     3. Per i casi di inadempimento grave o di cessazione di attività da più di due anni i soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 25 hanno il diritto di ottenere la restituzione totale o parziale dell'area, ivi comprese le opere lì esistenti, fatta salva la corresponsione di un indennizzo rapportato al valore di costruzione delle opere realizzate. Negli stessi casi è prevista l'estinzione del diritto di superficie [38].

 

     Art. 33. Disposizioni per gli interventi effettuati tramite le società Agenzia per lo sviluppo SpA e Tecnofin strutture s.p.a. [39].

     1. La Provincia può disporre a favore dell'Agenzia per lo sviluppo SpA:

     a) il finanziamento di un fondo da utilizzare per l'acquisto - anche in comproprietà con enti locali, con imprese e con i consorzi di cui all'articolo 8 - per la realizzazione o la ristrutturazione di aree, di immobili e dei relativi impianti generali, da destinare ad attività economiche. Fra queste attività sono comprese le strutture destinate allo svolgimento di manifestazioni fieristiche e attività connesse, gli impianti a fune a servizio di attività turistiche, gli impianti tecnologici a carattere ambientale. Il fondo è usato anche per interventi di manutenzione straordinaria o di rifacimento parziale o totale degli immobili acquisiti, nonché per l'assunzione di partecipazioni funzionali al sostegno di iniziative economiche anche esterne al territorio provinciale, purché d'interesse per l'economia trentina;

     b) la cessione a titolo oneroso di aree e immobili, o di loro quote, da destinare a attività economiche; il ricavato della cessione è versato al fondo di cui alla lettera a) [40].

     1 bis. La Provincia può conferire mandato all'Agenzia per lo sviluppo s.p.a. perché essa assuma finanziamenti allo scopo d'incrementare la disponibilità del fondo di cui al comma 1 [41].

     2. La Agenzia per lo sviluppo SpA dispone gli interventi sulla base degli indirizzi fissati dalla Giunta provinciale, anche avvalendosi di apposite strutture della Provincia o di personale messo a disposizione da essa, previo assenso del personale medesimo [42].

     3. I rapporti tra la Provincia e la Agenzia per lo sviluppo SpA sono regolati da una convenzione che stabilisce, in particolare [43]:

     a) le modalità di amministrazione del fondo, da effettuare con separata contabilità, e gli obblighi di informazione e di rendicontazione nei confronti della Provincia;

     b) le modalità per la richiesta, da parte della Provincia, di specifici interventi, rilevanti per lo sviluppo economico e per la salvaguardia dell'occupazione, che la società è tenuta a realizzare, in quanto possibile, con le modalità ritenute più opportune per una diligente gestione del fondo;

     c) i criteri e le modalità per determinare le condizioni di disposizione dei beni;

     d) le modalità di assunzione a carico del fondo di eventuali spese di custodia, manutenzione e gestione delle aree e degli immobili;

     e) le modalità e le procedure di affidamento dei lavori per la realizzazione di immobili, tenendo conto dell'entità dei lavori.

     4. I lavori realizzati dalla Agenzia per lo sviluppo SpA, sono soggetti al parere preventivo del comitato tecnico amministrativo dei lavori pubblici e della protezione civile, di cui all'articolo 55 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti), come da ultimo modificato dall'articolo 30 della legge provinciale 3 febbraio 1995, n. 1, nei limiti previsti da tali disposizioni [44].

     5. Gli interessi netti maturati sulla gestione del fondo di cui al comma 1, lettera a), e le somme derivanti dalla concessione in proprietà o in locazione, anche finanziaria, degli immobili affluiscono al fondo stesso, così come le somme derivanti dalle cessioni del patrimonio di cui al comma 7.

     6. Le aree, gli immobili e gli impianti possono essere ceduti, a un prezzo non inferiore al 20 per cento di quello di mercato, ovvero locati a enti pubblici per lo svolgimento di finalità istituzionali; in alternativa, al fine di recuperare risorse, trascorsi tre anni dalla data di acquisto o di realizzazione possono essere destinati a un uso diverso da quello economico. Le somme recuperate affluiscono al fondo di cui al comma 1, lettera a).

     7. Le modalità di gestione previste dagli indirizzi fissati dalla Giunta provinciale si applicano anche al patrimonio acquisito dalla società Tecnofin strutture s.p.a. con i finanziamenti impegnati prima dell'entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 10 (Disposizioni per gli interventi immobiliari da destinare alle attività produttive) della legge provinciale 16 agosto 1983, n. 26, come da ultimo modificato dall'articolo 35 della legge provinciale 7 luglio 1997, n. 10.

     7 bis. Le attività previste dagli articoli 20 e 21 possono essere affidate anche all'Agenzia per lo sviluppo s.p.a.. In tale caso il fondo costituito presso l'Agenzia per lo sviluppo s.p.a., ai sensi dell'articolo 24, può essere utilizzato anche per il finanziamento delle predette attività e si applica la disciplina prevista da questo articolo in quanto compatibile [45].

     8. [46].

 

     Art. 34. Interventi per impianti tecnologici.

     1. La Provincia può disporre che quote del fondo di cui all'articolo 33 vengano riservate per l'acquisto, la realizzazione o la ristrutturazione di impianti tecnologici da destinare, tramite cessione o locazione finanziaria, alle attività economiche interessate.

     2. Nel quadro della disciplina stabilita dalle leggi in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, l'Agenzia per lo sviluppo SpA può stipulare accordi per l'installazione o per la gestione di impianti di depurazione con soggetti pubblici o privati, anche consorziati. Detti accordi specificano le modalità organizzative per l'installazione o la gestione dell'impiantistica depurativa, ivi compreso l'eventuale affido di dotazioni strumentali, le tipologie di utenza, le tariffe da applicare agli utenti, nonché eventuali concorsi finanziari per il ripiano dei costi non coperti dalle tariffe mediante il fondo di cui al comma 1, in conformità agli indirizzi stabiliti dalla Provincia. Le autorizzazioni previste dalla normativa provinciale e statale per l'installazione o l'esercizio degli impianti depurativi di cui al presente comma sono accordate al soggetto affidatario del servizio depurativo [47].

 

          Art. 34 bis. Istituzione del fondo per la finanza d'impresa e disposizioni per il sostegno di progetti integrati a favore del sistema delle imprese. [48]

     1. Per sostenere il miglioramento della struttura finanziaria e l'innovazione dei modelli di finanza delle imprese è istituito il fondo per la finanza d'impresa.

     2. Il fondo è alimentato da appositi stanziamenti sul bilancio provinciale ed è utilizzato per le seguenti finalità:

     a) concessione di garanzie su finanziamenti, di controgaranzie e cogaranzie ai sensi dell'articolo 34 quater;

     b) partecipazione al capitale delle imprese, anche attraverso banche o società sottoposte alla vigilanza della Banca d'Italia, nonché attraverso fondi d'investimento, altre forme di finanza strutturata o costituzione di fondi di rotazione;

     c) concessione dei contributi previsti dall'articolo 6;

     d) interventi compensativi delle quote di trattamento di fine rapporto devoluti dalle imprese a enti previdenziali o fondi ai sensi di specifiche disposizioni di legge, da attuare tramite gli enti indicati nell'articolo 34 quater;

     e) erogazione di finanziamenti destinati alla copertura degli oneri per i servizi finalizzati alla fruizione degli interventi del fondo;

     f) contributi previsti dall'articolo 34 quater, comma 2.

     3. Con propria deliberazione la Giunta provinciale determina la ripartizione delle risorse assegnate al fondo tra i diversi settori d'intervento. La deliberazione prevista dall'articolo 35 individua i criteri e le modalità per l'attuazione di quest'articolo.

     4. Gli interventi a favore delle imprese a carico del fondo, riconosciuti nel rispetto della normativa comunitaria, nonché gli altri aiuti previsti dalla presente legge e dalla legge provinciale 12 luglio 1993, n. 17 (Servizi alle imprese), possono essere concessi per il tramite o a favore di consorzi, società consortili e società cooperative anche per la realizzazione d'iniziative dei propri soci, quando esse siano finalizzate all'attuazione di progetti integrati d'interesse generale, che consentano il miglioramento dello stato dei servizi e delle infrastrutture funzionali all'attività economica attraverso l'attivazione congiunta di risorse pubbliche e private. Nel caso in cui i contributi siano concessi direttamente a favore dei consorzi e società predetti, gli stessi rispondono degli obblighi connessi alle agevolazioni.

     5. Gli atti autorizzatori necessari all'attuazione dei progetti integrati di cui al comma 4 sono adottati mediante conferenze di servizi. La Giunta provinciale, inoltre, è autorizzata a utilizzare personale dell'amministrazione provinciale, su base volontaria, nonché enti strumentali dell'amministrazione o altri soggetti esterni, con onere a carico del fondo, per lo sviluppo e il coordinamento dei progetti, compresa la cura dei rapporti con la pubblica amministrazione e la promozione di sistemi antinfortunistici innovativi.

 

     Art. 34 ter. Istituzione del fondo per le agevolazioni a sostegno dell'impresa. [49]

     1. Per perseguire la maggiore efficacia delle misure di sostegno al consolidamento e alla crescita del sistema economico, all'innovazione e alla nuova imprenditorialità è istituito il fondo per le agevolazioni a sostegno dell'impresa.

     2. Nel fondo confluiscono le risorse autorizzate ai sensi degli articoli 3, 4, 8 e 11 di questa legge, degli articoli 6 e 6 bis della legge provinciale 15 novembre 1988, n. 35 (Provvidenze per gli impianti a fune e le piste da sci), della legge provinciale n. 17 del 1993, dell'articolo 24, commi 1 e 2, e dell'articolo 28, comma 2 bis, della legge provinciale 8 maggio 2000, n. 4 (Disciplina dell'attività commerciale in provincia di Trento), assicurando la continuità degli interventi previsti dalla normativa vigente.

     3. Le agevolazioni sono concesse ai sensi della legislazione provinciale di settore. Ai fini della programmazione delle risorse la Giunta provinciale ripartisce il fondo in relazione alle diverse finalità e settori d'intervento.

 

Sezione II bis [50]

Interventi per favorire l'attività di garanzia collettiva fidi

 

          Art. 34 quater. Interventi in favore dell'attività di garanzia collettiva fidi. [51]

     1. Allo scopo di favorire l'accesso al credito delle imprese, la Provincia promuove lo sviluppo degli enti di cui all'articolo 15, comma 1, che svolgono attività di garanzia collettiva dei fidi, nel rispetto dell'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

     2. Per le finalità del comma 1 la Provincia concede alle imprese aderenti ai Confidi un contributo a titolo di "de minimis" fino a un massimo di 3.000 euro per ogni quota sociale sottoscritta, destinato all'abbattimento del sovrapprezzo. Il contributo è corrisposto direttamente al Confidi in nome e per conto di ciascun aderente e non può in ogni caso essere restituito all'impresa in caso di recesso dal Confidi.

     3. Per garantire un patrimonio adeguato per la concessione di garanzie agli associati a fronte di operazioni di credito, di leasing, di factoring o di altri prodotti finanziari o fidejussori innovativi alle imprese associate, la Provincia concede agli enti di garanzia finanziamenti, nei limiti della disciplina comunitaria, destinati:

     a) alla costituzione e all'integrazione dei fondi rischi;

     b) a programmi di consolidamento, di aggregazione o di creazione di reti, realizzati tra Confidi.

     4. Per l'accesso agli interventi previsti da quest'articolo gli enti di garanzia devono:

     a) riservare la nomina alla Giunta provinciale di un numero di componenti nel consiglio di amministrazione che rappresenti almeno due decimi degli amministratori e comunque non inferiore a tre, di cui uno scelto fra i funzionari provinciali appartenenti alle strutture del dipartimento competente in materia e uno designato dalle minoranze consiliari. Se lo statuto prevede un comitato esecutivo, alla Giunta provinciale dev'essere riservata la nomina di almeno un suo componente;

     b) non distribuire tra i soci, durante la vita del Confidi, le riserve, incluse quelle relative alla concessione degli interventi di cui ai commi 2 e 3, e non remunerare il capitale a un tasso superiore a quello legale;

     c) restituire alla Provincia, in caso di scioglimento, quanto residua nel bilancio dell'ente delle somme concesse ai sensi dei commi 2 e 3. Non rientrano fra le ipotesi di scioglimento le operazioni di trasformazione, fusione e scissione.

     5. Con le deliberazioni previste dall'articolo 35 la Giunta provinciale stabilisce i criteri e le modalità di applicazione di quest'articolo, tenendo conto delle istruzioni fornite dalla Banca d'Italia in materia d'intermediari finanziari, prevedendo in particolare:

     a) le condizioni di ammissibilità e di graduazione degli interventi;

     b) le modalità e i termini di presentazione delle domande per l'accesso agli interventi.

 

     Art. 34 quinquies. Affidamento dell'erogazione di contributi. [52]

     1. Con convenzione, nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione provinciale e comunitaria che disciplina l'attività contrattuale, la Provincia può affidare agli enti di garanzia l'erogazione di contributi già concessi dalla Provincia medesima.

 

Capo IV

Delibera di esecuzione e disposizioni transitorie e finali

 

     Art. 35. Criteri e modalità per l'applicazione della legge.

     1. La Giunta provinciale, previo confronto con la camera di commercio e con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli imprenditori, stabilisce, con una o più deliberazioni, i criteri e le modalità per l'applicazione di questa legge, e in particolare determina:

     a) gli investimenti e le spese ammissibili per tipologia di iniziative, l'intensità degli aiuti con le eventuali priorità, le soglie e le misure di intervento, nel rispetto dei limiti massimi fissati dalla disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato, anche tenendo conto della disposizione "de minimis"; il periodo di validità delle domande non accolte per l'esaurirsi delle disponibilità finanziarie nei singoli esercizi di riferimento, comunque non oltre il primo esercizio successivo a quello iniziale di riferimento, e le modalità per la loro riconsiderazione;

     b) le tipologie di intervento, assicurando l'equivalenza finanziaria fra contributi in unica soluzione o in più soluzioni;

     c) l'eventuale applicazione differenziata, in zone di diverso sviluppo socio-economico, sul territorio provinciale di talune agevolazioni, eventualmente anche in ragione del settore di appartenenza delle imprese richiedenti;

     d) i casi in cui l'istruttoria per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni avviene con procedura automatica o con procedura valutativa;

     e) i casi in cui è agevolabile il trasferimento dell'impresa e la determinazione delle spese ammissibili;

     f) i livelli di significatività degli interventi nonché i limiti massimi di agevolazione;

     g) le forme societarie e le tipologie di imprese ammissibili ai prestiti partecipativi e l'ammontare delle relative agevolazioni;

     h) le condizioni per il riconoscimento della maggiorazione dell'aiuto prevista per il caso di esito negativo della ricerca;

     i) le modalità, i termini e la documentazione per la presentazione delle domande di agevolazione;

     l) gli obblighi e i vincoli delle imprese agevolate, la loro durata e le circostanze totalmente o parzialmente esimenti dalla loro osservanza;

     m) le revoche e le date da cui decorrono i loro effetti [53];

     n) i premi di specializzazione e di aggiornamento a favore del management aziendale e di giovani in procinto di inserirsi nelle imprese.

     n bis) i casi in cui la cessione delle aree prevista dall'articolo 31 avviene con la riduzione del prezzo nella misura prevista dal medesimo articolo, o a prezzo di mercato [54].

     n ter) specifiche disposizioni volte a promuovere il completamento del sistema di offerta turistica locale quale risultante a seguito della chiusura di patti territoriali. [55]

     n quater) le modalità di funzionamento del fondo per la finanza d'impresa, anche attraverso l'affidamento agli enti di garanzia o a società controllate dalla Provincia di specifici compiti o attività, nel rispetto della legislazione provinciale e comunitaria che disciplina l'attività contrattuale [56];

     n quinquies) le disposizioni attuative previste dal comma 5 dell'articolo 34 quater [57].

     1 bis. Le deliberazioni previste dal comma 1 sono adottate in armonia con il programma pluriennale della ricerca previsto dall’articolo 18 della legge provinciale concernente 'Riordino del sistema provinciale della ricerca e dell'innovazione. Modificazioni delle leggi provinciali 13 dicembre 1999, n. 6, in materia di sostegno dell'economia, 5 novembre 1990, n. 28, sull'Istituto agrario di San Michele all'Adige, e di altre disposizioni connesse', salvo casi particolari e urgenti di rilevante interesse per lo sviluppo industriale e per l’occupazione. [58]

     2. Le proposte di deliberazione vengono inviate alla competente commissione del Consiglio provinciale, che può far pervenire le proprie osservazioni entro trenta giorni dal ricevimento, trascorsi inutilmente i quali la Giunta provinciale provvede comunque all'adozione delle relative deliberazioni.

     2 bis. Per la modificazione della deliberazione prevista dal comma 1 relativamente ai contenuti previsti dalle lettere b), i), l) e m) del medesimo comma, nonché per l'adozione delle ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione di questa legge, non sono richieste le consultazioni previste dal comma 1 e si prescinde dalla procedura disciplinata dal comma 2 [59].

     3. Le deliberazioni sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione.

 

     Art. 36. Clausola di salvaguardia.

     1. Gli effetti delle disposizioni contenute nella presente legge che introducono misure qualificabili come aiuti di Stato ai sensi dell'ordinamento comunitario e che non siano state preventivamente autorizzate al momento della sua entrata in vigore decorrono dal giorno in cui la Commissione europea abbia adottato o sia giustificato ritenere che abbia adottato una decisione di autorizzazione ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato.

 

     Art. 37. Disposizioni transitorie.

     1. La Giunta provinciale adotta la deliberazione di cui all'articolo 35 entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

     2. Le disposizioni di cui ai capi II e III hanno effetto dalla data indicata nella prima deliberazione di attuazione adottata ai sensi dell'articolo 35.

     3. Per le domande di agevolazione presentate prima della data di cui al comma 2 rimangono applicabili, ancorché abrogate, le disposizioni di cui all'articolo 38, commi 1 e 2.

     4. Le disposizioni di cui agli articoli 16 e 17 si applicano, su richiesta dei beneficiari, anche ai rapporti sorti e non ancora esauriti in relazione alle agevolazioni di cui alle leggi provinciali indicate all'articolo 38.

     5. Le domande di agevolazione di cui al comma 3 e per le quali non siano stati adottati i relativi provvedimenti di concessione possono comunque essere esaminate ai sensi della presente legge qualora intervenga una domanda in tal senso da parte dell'interessato. In tal caso le domande devono essere integrate con la documentazione richiesta.

     6. Ove necessario la Giunta provinciale propone l'adeguamento delle convenzioni esistenti, salva la possibilità di avvalersi della facoltà di recesso.

     7. Le disposizioni vigenti prima della data di cui al comma 2 continuano a disciplinare i rapporti sorti e gli impegni di spesa assunti in base ad esse.

     7 bis. Ove siano decorsi venticinque anni dalla data di iscrizione del vincolo di destinazione relativo ad aree apprestate dalla Provincia, o con l'intervento finanziario della stessa, sulla base di leggi regionali e provinciali antecedenti all'entrata in vigore della legge provinciale 3 aprile 1981, n. 4, la Provincia medesima, su richiesta dell'interessato, con apposito provvedimento, consente la cancellazione dei predetti vincoli. A seguito della cancellazione dei vincoli non devono più essere richiesti alla Provincia i nulla osta o gli assensi comunque denominati previsti dalla medesima normativa per il trasferimento delle predette aree [60].

 

     Art. 38. Abrogazioni di leggi provinciali.

     1. Dalla data di entrata in vigore di questa legge sono abrogate le seguenti disposizioni:

     a) legge provinciale 3 aprile 1981, n. 4 (Provvedimenti organici per il settore industriale e per la salvaguardia e l'incremento dell'occupazione), come da ultimo modificata dalla legge provinciale 13 novembre 1998, n. 15;

     b) legge provinciale 3 agosto 1987, n. 13 (Interventi per lo sviluppo e la qualificazione dell'artigianato), come da ultimo modificata dalla legge provinciale 9 settembre 1996, n. 8;

     c) legge provinciale 23 gennaio 1975, n. 14 (Interventi per favorire l'esportazione di prodotti delle piccole e medie aziende operanti nella provincia, associate in cooperative), come da ultimo modificata dalla legge provinciale 18 aprile 1988, n. 15;

     d) legge provinciale 2 settembre 1978, n. 35 (Disciplina e promozione delle fiere, mostre ed esposizioni nel territorio della provincia ed ulteriori interventi per l'incremento delle attività commerciali), come da ultimo modificata dalla legge provinciale 12 settembre 1994, n. 4, ad esclusione del capo I del titolo I [61];

     e) legge provinciale 4 settembre 1978, n. 36 (Promozione della commercializzazione dei prodotti trentini), come da ultimo modificata dalla legge provinciale 23 agosto 1993, n. 18;

     f) legge provinciale 17 maggio 1991, n. 8 (Nuove norme in materia di agevolazioni al settore commerciale e modifiche a disposizioni concernenti la disciplina del commercio), come da ultimo modificata dalla legge provinciale 13 novembre 1998, n. 15, escluso il capo II;

     g) legge provinciale 18 novembre 1988, n. 36 (Interventi provinciali per lo sviluppo dell'economia cooperativa), come da ultimo modificata dalla legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13;

     h) legge provinciale 22 agosto 1988, n. 27 (Interventi per la riqualificazione ed il potenziamento della ricettività alberghiera), come da ultimo modificata dalla legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, escluso l'articolo 13;

     i) articolo 18, comma 1, lettera a) e comma 2 della legge provinciale 13 dicembre 1990, n. 33 (Disciplina della ricezione turistica all'aperto e modifiche a disposizioni provinciali in materia di impatto ambientale, zone svantaggiate, esercizi alberghieri, campionati del mondo di sci nordico e attività idrotermali);

     j) articolo 6 della legge provinciale 18 febbraio 1988, n. 6 (Interventi per il settore minerario nel Trentino), come modificato dall'articolo 6 della legge provinciale 11 marzo 1993, n. 7;

     k) legge provinciale 8 aprile 1991, n. 7 (Provvedimenti in materia di armonizzazione dello sviluppo produttivo agli obiettivi ambientali e di tutela della qualità e dell'ambiente di lavoro), escluso l'articolo 9;

     l) articoli da 1 a 4 della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 18 (Criteri generali per le politiche di incentivazione alle attività economiche, adeguamenti delle leggi provinciali di settore e nuova disciplina degli organismi di garanzia).

     2. Dalla data di entrata in vigore di questa legge, inoltre, sono abrogate le seguenti disposizioni:

     a) articoli 41, 42 e 44, in materia di agevolazioni agli esercizi turistici, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 8;

     b) articoli 58, 63, 64, 70, 71 e 72, in materia di agevolazioni al commercio e agli esercizi turistici, della legge provinciale 10 aprile 1980, n. 8;

     c) articolo 16 (Ammissione ad interventi provinciali delle società consortili) della legge provinciale 25 gennaio 1982, n. 3;

     d) articolo 6, in materia di gestione delle terme demaniali di Levico- Vetriolo e Roncegno, della legge provinciale 21 agosto 1982, n. 14;

     e) articolo 10 (Disposizioni per gli interventi immobiliari da destinare alle attività produttive) della legge provinciale 16 agosto 1983, n. 26, come da ultimo modificato dall'articolo 35 della legge provinciale 7 luglio 1997, n. 10;

     f) articoli 5 e 11, in materia di agevolazioni nei settori economici, della legge provinciale 25 febbraio 1985, n. 3;

     g) articolo 6, in materia di agevolazioni al commercio, della legge provinciale 19 agosto 1985, n. 13;

     h) articoli 10 e 12, comma 3, in materia di agevolazioni nei settori del commercio e dell'energia, della legge provinciale 10 marzo 1986, n. 7;

     i) articolo 8, in materia di agevolazioni al commercio, della legge provinciale 19 gennaio 1988, n. 4;

     j) articolo 17 (Aperture di credito a favore del Mediocredito) della legge provinciale 18 settembre 1989, n. 7, come da ultimo modificato dall'articolo 18 della legge provinciale 3 febbraio 1995, n. 1;

     k) articolo 11, in materia di agevolazioni nei settori economici, della legge provinciale 12 marzo 1990, n. 8;

     l) articolo 18, in materia di agevolazioni all'industria, della legge provinciale 28 gennaio 1991, n. 2;

     m) articolo 8, in materia di agevolazioni alle imprese di autotrasporto, della legge provinciale 16 ottobre 1992, n. 19;

     n) articolo 31 e articolo 35, comma 1, in materia di agevolazioni all'industria e agli esercizi turistici, della legge provinciale 12 settembre 1994, n. 4;

     o) articolo 61, in materia di contributi all'artigianato, della legge provinciale 3 febbraio 1995, n. 1;

     p) articolo 22, in materia di agevolazioni per la cooperazione, della legge provinciale 7 agosto 1995, n. 8;

     q) articolo 60, in materia di agevolazioni al commercio, della legge provinciale 2 febbraio 1996, n. 1;

     r) articolo 15, in materia di istruttoria per le agevolazioni nei settori economici, della legge provinciale 3 febbraio 1997, n. 2 [62].

 

     Art. 38 bis. Coordinamento delle disposizioni in materia di rinegoziazione di mutui assistiti da agevolazioni provinciali di cui all'articolo 3 della legge provinciale 20 gennaio 1987, n. 3. [63]

     1. [64].

     2. Il comma 5 dell'articolo 3 della legge provinciale n. 3 del 1987 è abrogato.

 

     Art. 39. Modificazione alla legge provinciale 29 maggio 1980, n. 14 (Provvedimenti per il risparmio energetico e l'utilizzazione delle fonti alternative di energia).

     1. [65].

     1 bis. La modificazione di cui al comma 1 ha effetto dalla data indicata nella prima deliberazione di attuazione adottata ai sensi dell'articolo 35 [66].

 

     Art. 40. Agevolazioni previste da leggi dello Stato.

     1. La Provincia autonoma di Trento può altresì concedere le provvidenze di cui alla legge 28 novembre 1965, n. 1329 (Provvedimenti per l'acquisto di nuove macchine utensili), come da ultimo modificata dalla legge 24 novembre 1981, n. 689nonché all'articolo 13 (Misure fiscali a sostegno dell'innovazione nelle imprese industriali) del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e all'articolo 9, relativo a contributi a favore delle cooperative e consorzi garanzia fidi, del decreto legge 1 ottobre 1982, n. 697, convertito dalla legge 29 novembre 1982, n. 887. Resta fermo, ove previsto, il divieto di cumulo di aiuti pubblici per le medesime iniziative [67].

     2. La Giunta provinciale stabilisce con propria deliberazione criteri e modalità per l'attuazione, anche a livello organizzativo, delle norme recepite.

 

Capo V

Patti territoriali

 

     Art. 41. Patti territoriali.

     1. [68].

     2. [69].

 

Capo VI

Disposizione in materia di commercio

 

     Art. 42. Sospensione di termine in materia di commercio. [70]

     1. Il rilascio di autorizzazioni per l'apertura e l'ampliamento di superficie degli esercizi di cui agli articoli 20, 21 e 23, secondo comma, della legge provinciale 22 dicembre 1983, n. 46 (Disciplina del settore commerciale della Provincia autonoma di Trento) nonché dei centri commerciali al dettaglio di cui all'articolo 24 della medesima legge provinciale, è sospeso dalla data di entrata in vigore della presente legge e comunque non oltre il termine del 31 marzo 2000.

     2. La disposizione di cui al comma 1 si applica alle domande di autorizzazione presentate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

Capo VII

Disposizioni finanziarie

 

     Art. 43. Disposizioni finanziarie.

     1. Per i fini di cui agli articoli richiamati nell'allegata tabella A sono autorizzate le nuove spese come indicate nei relativi articoli.

     2. Per i fini di cui agli articoli richiamati nell'allegata tabella B le spese sono poste a carico degli stanziamenti, delle autorizzazioni di spesa e dei limiti di impegno disposti per i fini di cui alle disposizioni previste sui capitoli del documento tecnico di accompagnamento e di specificazione del bilancio 1999-2001 indicati nella medesima tabella B, in corrispondenza delle unità previsionali di base di riferimento.

     3. Per il triennio 1999-2001 alla copertura delle nuove o maggiori spese derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede secondo le modalità riportate nella allegata tabella C. Per gli esercizi successivi si provvederà secondo le previsioni recate dal bilancio pluriennale della Provincia.

     4. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti alla presente legge, ai sensi del terzo comma dell'articolo 27 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, articolo come da ultimo modificato dagli articoli 2 e 7 della legge provinciale 28 febbraio 1998, n. 3.

 

 

Tabelle

(Omissis)

 

 

SCHEDA DESCRITTIVA


[1] Comma sostituito dall’art. 24 della L.P. 11 marzo 2005, n. 3 e così modificato dall’art. 26 della L.P. 2 agosto 2005, n. 14.

[2] Comma inserito dall’art. 26 della L.P. 2 agosto 2005, n. 14.

[3] Comma inserito dall’art. 26 della L.P. 2 agosto 2005, n. 14.

[4] Comma inserito dall’art. 26 della L.P. 2 agosto 2005, n. 14.

[5] Comma aggiunto dall’art. 39 della L.P. 29 dicembre 2005, n. 20.

[6] Lettera aggiunta dall’art. 39 della L.P. 29 dicembre 2005, n. 20.

[7] Comma aggiunto dall’art. 24 della L.P. 11 marzo 2005, n. 3.

[8] Comma così sostituito dall’art. 24 della L.P. 11 marzo 2005, n. 3.

[9] Comma abrogato dall’art. 24 della L.P. 11 marzo 2005, n. 3.

[10] Comma abrogato dall’art. 24 della L.P. 11 marzo 2005, n. 3.

[11] Comma inserito dall’art. 24 della L.P. 11 marzo 2005, n. 3.

[12] Comma così modificato dall’art. 24 della L.P. 11 marzo 2005, n. 3.

[13] Comma aggiunto dall’art. 39 della L.P. 29 dicembre 2005, n. 20.

[14] Comma già sostituito dall’art. 29 della L.P. 1 agosto 2003, n. 5 e così ulteriormente sostituito dall’art. 24 della L.P. 11 marzo 2005, n. 3.

[15] Comma aggiunto dall’art. 29 della L.P. 1 agosto 2003, n. 5 e abrogato dall’art. 24 della L.P. 11 marzo 2005, n. 3.

[16] Rubrica così modificata dall’art. 24 della L.P. 11 marzo 2005, n. 3.

[17] Comma così sostituito dall’art. 24 della L.P. 11 marzo 2005, n. 3.

[18] Comma così sostituito dall’art. 24 della L.P. 11 marzo 2005, n. 3.

[19] Comma così modificato dall’art. 9 della L.p. 25 luglio 2002, n. 9.

[20] Comma così modificato dall'art. 35 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11.

[21] Comma aggiunto dall'art. 35 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11.

[22] Comma aggiunto dall'art. 35 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11.

[23] Comma aggiunto dall'art. 35 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11.

[24] Comma così modificato dall’art. 52 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[25] Comma inserito dall’art. 52 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1 e così sostituito dall’art. 24 della L.P. 11 marzo 2005, n. 3.

[26] Comma inserito dall’art. 52 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[27] Comma inserito dall'art. 15 della L.P. 12 maggio 2004, n. 4.

[28] Comma così sostituito dall’art. 24 della L.P. 11 marzo 2005, n. 3, con effetto dalla decorrenza ivi indicata.

[29] Comma inserito dall’art. 24 della L.P. 11 marzo 2005, n. 3, con effetto dalla decorrenza ivi indicata.

[30] Comma così modificato dall’art. 24 della L.P. 11 marzo 2005, n. 3.

[31] Comma già modificato dall’art. 52 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1 e così ulteriormente modificato dall’art. 24 della L.P. 11 marzo 2005, n. 3.

[32] Comma così modificato dall’art. 24 della L.P. 11 marzo 2005, n. 3.

[33] Comma così sostituito dall’art. 24 della L.P. 11 marzo 2005, n. 3.

[34] Comma così modificato dall'art. 35 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11.

[35] Comma inserito dall’art. 24 della L.P. 11 marzo 2005, n. 3.

[36] Comma così modificato dall’art. 24 della L.P. 11 marzo 2005, n. 3.

[37] Articolo abrogato dall’art. 24 della L.P. 11 marzo 2005, n. 3.

[38] Comma così modificato dall'art. 35 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11.

[39] Rubrica così modificata dall’art. 52 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[40] Comma così sostituito dall’art. 52 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[41] Comma inserito dall'art. 15 della L.P. 12 maggio 2004, n. 4.

[42] Comma già modificato dall’art. 52 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1 e così ulteriormente modificato dall'art. 15 della L.P. 12 maggio 2004, n. 4.

[43] Comma così modificato dall’art. 52 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[44] Comma già modificato dall’art. 52 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1 e così ulteriormente modificato dall'art. 15 della L.P. 12 maggio 2004, n. 4.

[45] Comma inserito dall’art. 24 della L.P. 11 marzo 2005, n. 3.

[46] Comma abrogato dall’art. 52 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[47] Comma così modificato dall’art. 52 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[48] Articolo inserito dall'art. 35 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11.

[49] Articolo inserito dall'art. 35 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11.

[50] Sezione inserita dall'art. 35 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11.

[51] Articolo inserito dall'art. 35 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11.

[52] Articolo inserito dall'art. 35 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11.

[53] Lettera così modificata dall’art. 24 della L.P. 11 marzo 2005, n. 3.

[54] Lettera aggiunta dall’art. 52 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[55] Lettera aggiunta dall’art. 39 della L.P. 29 dicembre 2005, n. 20.

[56] Lettera inserita dall'art. 35 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11.

[57] Lettera inserita dall'art. 35 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11.

[58] Comma inserito dall’art. 26 della L.P. 2 agosto 2005, n. 14.

[59] Comma inserito dall’art. 24 della L.P. 11 marzo 2005, n. 3.

[60] Comma aggiunto dall’art. 52 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[61] Lettera così modificata dall'art. 24 della L.P. 20 marzo 2000, n. 3, con effetto a decorrere dalla data indicata nello stesso art. 24 della L.P. 3/2000.

[62] Comma così modificato dall'art. 1 della L.P. 19 giugno 2000, n. 7, con effetto a decorrere dalla data indicata nel comma 3 dello stesso art. 1 della L.P. 7/2000.

[63] Articolo aggiunto dall'art. 1 della L.P. 19 giugno 2000, n. 7, con effetto a decorrere dalla data indicata nel comma 3 dello stesso art. 1 della L.P. 7/2000.

[64] Modifica il comma 1, art. 3 della L.P. 20 gennaio 1987, n. 3.

[65] Sostituisce l'art. 3 quater della L.P. 29 maggio 1980, n. 14.

[66] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.P. 19 giugno 2000, n. 7, con effetto a decorrere dalla data indicata nel comma 2 dello stesso art. 2 della L.P. 7/2000.

[67] Comma così modificato dall'art. 18 della L.P. 22 marzo 2001, n. 3.

[68] Sostituisce il comma 1, art. 5 della L.P. 8 luglio 1996, n. 4.

[69] Inserisce l'art. 12 ter nella L.P. 8 luglio 1996, n. 4.

[70] Per una proroga del termine di cui al presente articolo, vedi l'art. 25 della L.P. 20 marzo 2000, n. 3.