§ 4.3.23 - L.P. 2 settembre 1978, n. 35.
Disciplina e promozione delle fiere, mostre ed esposizioni nel territorio della provincia ed ulteriori interventi per l'incremento delle attività [...]


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.3 fiere, mercati, commercio
Data:02/09/1978
Numero:35


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Tipologie delle manifestazioni fieristiche.
Art. 3.  Carattere delle manifestazioni fieristiche.
Art. 4.  Qualifica delle manifestazioni fieristiche.
Art. 5.  Soggetti organizzatori.
Art. 6.  Commissione.
Art. 7.  Composizione della Commissione.
Art. 8.  Comunicazione della manifestazione fieristica.
Art. 9.  Domande per l'autorizzazione.
Art. 10.  Dichiarazioni.
Art. 11.  Provvedimento di autorizzazione.
Art. 12.  Revoca dell'autorizzazione.
Art. 13.  Relazione economico-finanziaria.
Art. 14.  Calendario delle manifestazioni fieristiche.
Art. 15.  Divieti.
Art. 16.  Vigilanza.
Art. 17.  Sanzioni.
Art. 18.  Applicazione delle sanzioni amministrative.


§ 4.3.23 - L.P. 2 settembre 1978, n. 35.

Disciplina e promozione delle fiere, mostre ed esposizioni nel territorio della provincia ed ulteriori interventi per l'incremento delle attività commerciali.

(B.U. 12 settembre 1978, n. 44).

 

TITOLO I

Disciplina e promozione delle fiere, mostre

ed esposizioni nel territorio della provincia

 

CAPO I

Disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni

 

Art. 1. Finalità.

     [Le norme contenute nel presente Capo disciplinano e coordinano le fiere, mostre ed esposizioni a carattere commerciale, riguardanti i settori agricolo, industriale, artigianale, nonchè gli oggetti d'arte, che si svolgono nel territorio della provincia di Trento, favorendone la conoscenza e la migliore realizzazione nell'interesse degli operatori economici e dei consumatori] [1].

     [Salva l'emanazione di norme di attuazione dello Statuto speciale di autonomia, restano ferme le attribuzioni degli organi dello Stato concernenti le fiere internazionali e le esposizioni universali] [2].

     L'attività fieristica è libera. La Provincia garantisce la libera concorrenza, la trasparenza e la libertà d'impresa, anche tutelando la parità di condizioni per l'accesso alle strutture nonché l'adeguatezza della qualità dei servizi agli espositori e agli utenti, e assicurando il coordinamento delle manifestazioni ufficiali nonché la pubblicità dei dati e delle informazioni ad esse relativi [3].

 

     Art. 2. Tipologie delle manifestazioni fieristiche. [4]

     1. Ai fini di questa legge per "manifestazioni fieristiche" s'intendono le attività commerciali limitate nel tempo e svolte in via ordinaria in regime di diritto privato e in ambito concorrenziale, finalizzate alla presentazione e alla promozione o alla commercializzazione di beni e di servizi, allestite in idonei complessi espositivi e destinate a visitatori generici nonché ad operatori professionali del settore o dei settori economici coinvolti.

     2. Tra le manifestazioni fieristiche si individuano le seguenti tipologie:

     a) "fiere generali": manifestazioni senza limitazione merceologica, dirette alla presentazione e all'eventuale vendita, anche con consegna immediata, dei beni e dei servizi esposti. Le fiere generali sono aperte al pubblico;

     b) "fiere specializzate": manifestazioni limitate a uno o più settori merceologici omogenei o tra loro connessi, dirette alla presentazione e alla promozione dei beni e dei servizi esposti, con contrattazione solo su campione. Le fiere specializzate sono riservate agli operatori professionali, con possibile accesso del pubblico in qualità di visitatore;

     c) "mostre-mercato": manifestazioni limitate a uno o più settori merceologici omogenei o connessi tra loro, dirette alla promozione o anche alla vendita dei prodotti esposti. Le mostre-mercato sono aperte al pubblico indifferenziato o ad operatori professionali.

 

     Art. 3. Carattere delle manifestazioni fieristiche. [5]

 

     Art. 4. Qualifica delle manifestazioni fieristiche. [6]

     1. Le manifestazioni fieristiche assumono le qualifiche di internazionale, nazionale o locale sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale in relazione al grado di rappresentatività del settore o dei settori economici cui la manifestazione è rivolta, alla sede di svolgimento, al programma e agli scopi della manifestazione fieristica nonché alla provenienza degli espositori e dei visitatori.

 

     Art. 5. Soggetti organizzatori. [7]

 

     Art. 6. Commissione. [8]

     [E' istituita la Commissione per la disciplina e la promozione delle manifestazioni fieristiche, alla quale spetta il compito di esprimere il parere in merito a:

     a) l'autorizzazione per lo svolgimento di manifestazioni fieristiche;

     b) la revoca dell'autorizzazione;

     c) la determinazione della nuova qualifica da attribuire alle manifestazioni fieristiche ai sensi dell'articolo 10;

     d) la concessione dei contributi, previsti al successivo articolo 19;

     e) ogni altro argomento inerente le finalità della presente legge, a richiesta della Giunta provinciale.]

 

     Art. 7. Composizione della Commissione. [9]

     [La Commissione è nominata con deliberazione della Giunta provinciale su proposta dell'Assessore competente in materia di commercio.

     Essa è presieduta dall'Assessore competente in materia di commercio ed è composta da:

     a) un rappresentante delle organizzazioni di categoria più rappresentative a livello provinciale per ciascuno dei settori dell'agricoltura, dell'artigianato, dell'industria, del turismo e del commercio;

     b) un rappresentante della Camera di commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Trento;

     c) un rappresentante della Federazione dei Consorzi Cooperativi;

     d) due esperti in materia di commercio e di turismo designati dalla Giunta provinciale;

     e) da un rappresentante sindacale dei lavoratori dipendenti designato congiuntamente dalle rispettive organizzazioni più rappresentative a livello provinciale.

     Per ciascun componente effettivo viene nominato un componente supplente.

     Le funzioni di segreteria sono svolte da un funzionario dell'Assessorato competente in materia di commercio.

     Essa è validamente costituita quando sia presente la maggioranza dei suoi componenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

     Alle riunioni della Commissione possono partecipare, senza diritto di voto, funzionari degli Assessorati provinciali interessati alle deliberazioni.

     La Commissione rimane in carica per la durata della legislatura nella quale è avvenuta la nomina.

     Ai membri della Commissione spetta il trattamento economico previsto dalla Legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4, e successive modificazioni ed integrazioni, fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 2 e 9 della Legge provinciale 30 settembre 1974, n. 26.]

 

     Art. 8. Comunicazione della manifestazione fieristica. [10]

     1. I soggetti, pubblici o privati, che intendono organizzare una manifestazione fieristica in provincia di Trento presentano al servizio provinciale competente in materia di commercio la comunicazione per lo svolgimento della manifestazione fieristica. La comunicazione è presentata direttamente o inoltrata mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

     2. Nella comunicazione della manifestazione fieristica sono riportati:

     a) i dati relativi al soggetto organizzatore, e cioè la denominazione o le generalità;

     b) la denominazione della manifestazione;

     c) il luogo, il periodo di effettuazione nonché l'orario di apertura;

     d) i settori merceologici interessati;

     e) ogni altro elemento individuato dalla deliberazione della Giunta provinciale prevista dall'articolo 4 ai fini dell'attribuzione della qualifica di internazionale, nazionale o locale. Nel caso di manifestazione internazionale o nazionale alla comunicazione è allegata la documentazione atta a dimostrare che il soggetto organizzatore possiede esperienza nel settore fieristico e solidità finanziaria.

     3. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione il servizio provinciale competente in materia di commercio esamina le comunicazioni pervenute per verificarne la completezza, chiedendo eventuali informazioni integrative. Se riscontra una difformità tra la qualifica assunta ai sensi dell'articolo 4 e i criteri stabiliti ai sensi del medesimo articolo, il servizio provinciale competente in materia di commercio comunica l'esatta qualifica al soggetto interessato.

     4. La manifestazione può essere effettuata decorsi sessanta giorni dall'invio della comunicazione o dall'invio delle informazioni integrative, se richieste. Nel caso di manifestazione a carattere locale i termini previsti da questo comma e dal comma 3 sono ridotti della metà.

     5. I soggetti organizzatori, compatibilmente con gli spazi disponibili, garantiscono pari opportunità di accesso a tutti gli operatori interessati e qualificati per l'iniziativa; inoltre garantiscono che le condizioni per la partecipazione dei singoli espositori alla manifestazione fieristica rispondano a criteri di trasparenza, non contengano clausole discriminatorie e prevedano tariffe equivalenti a parità di prestazioni.

     6. Le strutture in cui sono svolte le manifestazioni fieristiche devono essere idonee sotto il profilo della sicurezza, in base alla normativa vigente in materia.

     7. A fini statistici i soggetti organizzatori trasmettono alla Provincia, entro novanta giorni dalla chiusura della manifestazione fieristica, i dati consuntivi relativi alla manifestazione stessa.

     8. Per assicurare la stabilità e la trasparenza del mercato fieristico la Provincia attua tutte le iniziative necessarie per evitare lo svolgimento di manifestazioni fieristiche concomitanti, anche promuovendo il confronto tra gli operatori.

 

     Art. 9. Domande per l'autorizzazione. [11]

     [Le domande di autorizzazione per lo svolgimento delle manifestazioni fieristiche nazionali e di quelle a diversa qualifica, devono essere presentate all'Assessorato provinciale competente in materia di commercio rispettivamente entro il 30 giugno ed il 30 settembre dell'anno precedente a quello in cui tali manifestazioni avranno luogo.

     Le domande devono essere corredate da:

     a) una relazione indicante la denominazione, il tipo, la qualifica, la data di inizio e di chiusura nonché la sede e l'orario giornaliero di apertura al pubblico; le finalità perseguite, i settori merceologici interessati e le previste dimensioni dell'area in cui si svolgerà la manifestazione;

     b) il regolamento della manifestazione;

     c) un piano finanziario recante l'indicazione dei mezzi di copertura delle spese e dei criteri di determinazione delle quote di partecipazione;

     d) la segnalazione dell'attività di vendita che si intende effettuare in occasione della manifestazione;

     e) altre notizie sulla manifestazione, particolarmente ai fini dell'accertamento della sua corrispondenza alla qualifica richiesta, nonché sulle iniziative collaterali previste.

     Per le nuove manifestazioni fieristiche a carattere locale, la domanda di autorizzazione può essere presentata, in deroga al precedente primo comma, fino a novanta giorni prima dell'inizio della manifestazione.]

 

     Art. 10. Dichiarazioni. [12]

     [Entro quindici giorni prima dell'inizio delle manifestazioni fieristiche, i soggetti organizzatori devono dichiarare all'Assessorato provinciale competente i seguenti dati relativi alla manifestazione autorizzata:

     a) l'elenco degli espositori;

     b) le dimensioni effettive dell'area;

     c) le quote di partecipazione per gli espositori ed i visitatori;

     d) il programma delle manifestazioni collaterali.

     Qualora dall'elenco degli espositori risulti che non sussistono le condizioni corrispondenti alla qualifica attribuita alla manifestazione fieristica nel provvedimento di autorizzazione, la Giunta provinciale, sentita la Commissione di cui all'articolo 6, provvede alla determinazione della nuova qualifica.]

 

     Art. 11. Provvedimento di autorizzazione. [13]

     [I provvedimenti di autorizzazione delle manifestazioni fieristiche vengono adottati con deliberazione della Giunta provinciale, sentita la Commissione di cui all'articolo 6.

     Nel provvedimento di autorizzazione devono essere determinati il tipo e la qualifica della manifestazione fieristica, la data di inizio e di chiusura, nonché l'orario giornaliero di apertura al pubblico, riferito anche alla eventuale attività di vendita.

     Nel provvedimento deve essere specificatamente indicato se durante la manifestazione è consentita o meno l'attività di vendita.

     La Giunta provinciale può, sentiti i soggetti organizzatori, modificare la data di svolgimento proposta, ove ciò si renda opportuno per evitare la contemporaneità o la prossimità di manifestazioni identiche o analoghe.

     Le deliberazioni relative ad autorizzazioni di manifestazioni fieristiche a carattere nazionale vengono adottate entro il 30 luglio.

     Le deliberazioni relative ad autorizzazioni delle altre manifestazioni fieristiche vengono adottate entro il 30 ottobre ad eccezione delle deliberazioni relative alle autorizzazioni per nuove manifestazioni fieristiche a carattere locale, che vengono adottate entro sessanta giorni prima del loro inizio.]

 

     Art. 12. Revoca dell'autorizzazione. [14]

     [Qualora prima dello svolgimento di una manifestazione fieristica sia accertata la mancanza di alcuno dei requisiti previsti dall'articolo 8, la Provincia può revocare l'autorizzazione [15].

     Qualora venga accertato che una manifestazione fieristica è stata realizzata nelle condizioni previste al comma precedente, la Giunta provinciale può negare l'autorizzazione per la edizione successiva.

     L'accertamento di cui ai commi precedenti può avvenire anche sulla base di dati ed elementi che possono essere richiesti agli interessati od acquisti d'ufficio.]

 

     Art. 13. Relazione economico-finanziaria. [16]

     [Entro novanta giorni dalla chiusura delle manifestazioni fieristiche i soggetti organizzatori sono tenuti a trasmettere alla Giunta provinciale una relazione dimostrativa dei risultati economici e finanziari della manifestazione, unitamente ad un bilancio consuntivo dettagliato delle entrate e delle spese relative.]

 

     Art. 14. Calendario delle manifestazioni fieristiche. [17]

     1. Sulla base delle comunicazioni pervenute ai sensi dell'articolo 8, la Provincia predispone periodicamente, a fini conoscitivi e promozionali, il calendario provinciale delle manifestazioni fieristiche.

     2. In relazione ad ogni manifestazione fieristica, nel calendario provinciale delle manifestazioni fieristiche sono riportati i seguenti dati:

     a) denominazione della manifestazione;

     b) soggetto organizzatore;

     c) luogo, periodo di svolgimento e orario di apertura;

     d) tipologia e qualifica della manifestazione;

     e) tipologie merceologiche interessate.

     3. Se i soggetti organizzatori delle manifestazioni fieristiche intendono chiedere l'inserimento nel calendario nazionale delle manifestazioni fieristiche nazionali e internazionali, la comunicazione relativa alla manifestazione fieristica nazionale o internazionale è presentata ai sensi dell'articolo 8 al servizio provinciale competente in materia di commercio entro il 31 gennaio dell'anno precedente a quello di svolgimento della manifestazione.

 

     Art. 15. Divieti. [18]

     [Non possono avere luogo nel territorio della provincia manifestazioni fieristiche di cui alle presenti disposizioni che non siano state autorizzate ed inserite nel Calendario ufficiale.

     Le manifestazioni fieristiche per le quali sia stata rilasciata l'autorizzazione ai sensi del terzo comma dell'articolo 9 possono avere luogo ancorché non siano state inserite nel Calendario.]

 

     Art. 16. Vigilanza. [19]

     1. La vigilanza sull'osservanza di questa legge è esercitata dai dipendenti del servizio provinciale competente in materia di commercio a ciò autorizzati dalla Giunta provinciale. A tal fine i dipendenti addetti alla vigilanza sono muniti di un apposito tesserino di riconoscimento e hanno libero accesso ai complessi espositivi dove si svolge la manifestazione fieristica.

 

     Art. 17. Sanzioni. [20]

     1. La violazione degli obblighi previsti dall'articolo 8, commi 1, 2 e 3, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 30.000 euro.

     2. L'utilizzo abusivo della qualifica di manifestazione fieristica internazionale o nazionale è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 900 a 9.000 euro.

     3. La violazione degli obblighi previsti dall'articolo 8, comma 5, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 900 a 9.000 euro.

     4. La violazione dell'obbligo d'invio dei dati consuntivi relativi alla manifestazione fieristica, previsto dall'articolo 8, comma 7, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 600 a 6.000 euro.

     5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste nei commi da 1 a 4 sono applicate nella misura di un terzo di quella ivi prevista se la violazione accertata riguarda manifestazioni fieristiche locali.

     6. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative si osserva la legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

     7. L'emissione dell'ordinanza-ingiunzione e dell'ordinanza di archiviazione di cui all'articolo 18 della legge n. 689 del 1981 spetta al dirigente del servizio provinciale competente in materia di commercio.

     8. Le somme riscosse sono introitate nel bilancio della Provincia.

 

     Art. 18. Applicazione delle sanzioni amministrative. [21]

     [Sono competenti per l'accertamento delle infrazioni di cui all'articolo precedente i soggetti incaricati della vigilanza sull'osservanza delle disposizioni contenute nella presente legge ai sensi dell'articolo 16.

     Per l'applicazione delle relative sanzioni amministrative si osservano le disposizioni della legge 24 dicembre 1975, n. 706.

     Le sanzioni amministrative sono irrogate dal funzionario preposto agli uffici dell'Assessorato competente.

     Le somme riscosse saranno introitate nel bilancio della Provincia.]

 

CAPO II [22]

Promozione delle fiere, mostre ed esposizioni

 

     Artt. 19. - 27. [23]

 

CAPO III [24]

Norme transitorie

 

     Artt. 28. - 29. [25]

 

TITOLO II [26]

Ulteriori interventi per

l'incremento delle attività commerciali

 

     Artt. 30 - 31. [27]

 

TITOLO III [28]

Disposizioni finanziarie

 

     Artt. 32. -34. [29]

 


[1] Comma abrogato dall’art. 8 della L.P. 11 marzo 2005, n. 3.

[2] Comma abrogato dall’art. 8 della L.P. 11 marzo 2005, n. 3.

[3] Comma aggiunto dall’art. 37 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[4] Articolo così sostituito dall’art. 8 della L.P. 11 marzo 2005, n. 3.

[5] Articolo abrogato dall’art. 37 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[6] Articolo così sostituito dall’art. 8 della L.P. 11 marzo 2005, n. 3.

[7] Articolo abrogato dall’art. 37 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[8] Articolo abrogato dall’art. 8 della L.P. 11 marzo 2005, n. 3.

[9] Articolo abrogato dall’art. 8 della L.P. 11 marzo 2005, n. 3.

[10] Articolo così sostituito dall’art. 8 della L.P. 11 marzo 2005, n. 3.

[11] Articolo abrogato dall’art. 8 della L.P. 11 marzo 2005, n. 3.

[12] Articolo abrogato dall’art. 8 della L.P. 11 marzo 2005, n. 3.

[13] Articolo abrogato dall’art. 8 della L.P. 11 marzo 2005, n. 3.

[14] Articolo abrogato dall’art. 8 della L.P. 11 marzo 2005, n. 3.

[15] Comma così sostituito dall’art. 37 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[16] Articolo abrogato dall’art. 8 della L.P. 11 marzo 2005, n. 3.

[17] Articolo così sostituito dall’art. 8 della L.P. 11 marzo 2005, n. 3.

[18] Articolo abrogato dall’art. 8 della L.P. 11 marzo 2005, n. 3.

[19] Articolo così sostituito dall’art. 8 della L.P. 11 marzo 2005, n. 3.

[20] Articolo così sostituito dall’art. 8 della L.P. 11 marzo 2005, n. 3.

[21] Articolo abrogato dall’art. 8 della L.P. 11 marzo 2005, n. 3.

[22] Capo abrogato dall'art. 38 della L.P. 13 dicembre 1999, n. 6.

[23] Capo abrogato dall'art. 38 della L.P. 13 dicembre 1999, n. 6.

[24] Capo abrogato dall'art. 38 della L.P. 13 dicembre 1999, n. 6.

[25] Capo abrogato dall'art. 38 della L.P. 13 dicembre 1999, n. 6.

[26] Titolo abrogato dall'art. 38 della L.P. 13 dicembre 1999, n. 6.

[27] Titolo abrogato dall'art. 38 della L.P. 13 dicembre 1999, n. 6.

[28] Titolo abrogato dall'art. 38 della L.P. 13 dicembre 1999, n. 6.

[29] Titolo abrogato dall'art. 38 della L.P. 13 dicembre 1999, n. 6.