§ 2.1.6 - L.P. 20 gennaio 1958, n. 4.
Compensi ai componenti delle commissioni, consigli e comitati comunque denominati, istituiti presso la Provincia di Trento.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:2. ordinamento della provincia
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:20/01/1958
Numero:4


Sommario
Art. 1.      1. Ai componenti o segretari di commissioni, consigli o comitati comunque denominati, istituiti presso organi od uffici della Provincia o presso aziende ed organismi con ordinamento autonomo da [...]
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5.      1. La Giunta provinciale può deliberare che a componenti gli organi collegiali istituiti presso l'amministrazione provinciale o ad esperti, venga affidato l'incarico di partecipare a convegni, [...]
Art. 6.  [9]
Art. 7.      1. Oltre ai casi espressamente previsti dalle vigenti disposizioni di legge, la Giunta provinciale è autorizzata a nominare commissioni consultive, per avere pareri o indicazioni su qualunque [...]


§ 2.1.6 - L.P. 20 gennaio 1958, n. 4.

Compensi ai componenti delle commissioni, consigli e comitati comunque denominati, istituiti presso la Provincia di Trento.

(B.U. 28 gennaio 1958, n. 4).

 

Art. 1.

     1. Ai componenti o segretari di commissioni, consigli o comitati comunque denominati, istituiti presso organi od uffici della Provincia o presso aziende ed organismi con ordinamento autonomo da essa dipendenti, escluse le commissioni giudicatrici di concorsi a posto di pubblico impiego, è corrisposto un gettone individuale di presenza per ogni giornata di partecipazione alle relative riunioni.

     2. La Giunta provinciale stabilisce l'ammontare del gettone individuale di presenza per i componenti, i segretari e i presidenti di commissioni, consigli e comitati della Provincia, comunque denominati. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 l'ammontare del gettone di presenza per i componenti e i segretari nominati in quanto appartenenti ad amministrazioni pubbliche è determinato in 9 euro, negli altri casi in 18 euro [1].

     Il gettone individuale di presenza non spetta al personale della Provincia e degli enti dipendenti, nonché ai componenti della Giunta provinciale, per la partecipazione alle riunioni di commissioni, di consigli e di comitati della Provincia comunque denominati. Il gettone individuale di presenza non spetta ai componenti esterni alla Provincia designati in rappresentanza delle organizzazioni di categoria o professionali o di associazioni di carattere sindacale, nonché di ogni altro soggetto pubblico e privato [2].

     Ai membri delle commissioni esterni alla Provincia, che per l'espletamento delle loro funzioni devono compiere viaggi, spetta il rimborso delle spese di viaggio e di pernottamento nella misura effettivamente sostenuta, nonché l'indennità chilometrica e il rimborso delle spese sostenute per l'utilizzo del proprio automezzo, nella misura e con le modalità previste per i dipendenti provinciali [3].

     La Giunta provinciale disciplina i casi e le modalità per il rimborso delle spese per i pasti eventualmente consumati, in occasione delle riunioni di commissioni, consigli e comitati della Provincia comunque denominati, dai componenti e dai segretari, nonché dai dipendenti o da altri soggetti esterni all'amministrazione che partecipano alle riunioni [4].

 

     Art. 2. [5]

     1. Ai componenti degli organi collegiali di cui all'art. 1 può essere concesso un assegno compensativo per il lavoro preparatorio o di studio da svolgere al di fuori delle riunioni.

     2. L'entità dell'assegno è determinata dalla Giunta provinciale anche in via preventiva, su base annuale, in misura comunque non superiore all'importo derivante dal rapporto ad anno del compenso massimo mensile di 750,00 euro [6].

     3. L'erogazione dell'assegno può essere disposta anche in via frazionata, per periodi determinati dalla Giunta provinciale, previa verifica dell'avvenuta effettuazione delle prestazioni.

 

     Art. 3. [7]

     [1. Ai componenti o segretari degli organi collegiali di cui all'art. 1, che nell'espletamento delle loro funzioni debbono compiere viaggi o sopralluoghi, compete il trattamento economico stabilito presso l'amministrazione di provenienza, col minimo di quello previsto per il grado III provinciale.

     2. Gli estranei alle pubbliche amministrazioni sono parificati, agli effetti del predetto trattamento, al grado III della gerarchia provinciale.]

 

     Art. 4. [8]

     [1. Qualora il trattamento economico dei componenti gli organi collega di cui all'art. 1 sia regolato da disposizioni speciali con sistema diverso da quello dei gettoni di presenza, ai segretari di tali organi spetta il medesimo trattamento economico previsto per i componenti.

     2. Il precedente comma non si applica qualora il trattamento economico per i componenti gli organi collega risulti differenziato in rapporto alla funzione o alla carica; in tal caso, ai segretari degli organi compete il trattamento meno elevato.]

 

     Art. 5.

     1. La Giunta provinciale può deliberare che a componenti gli organi collegiali istituiti presso l'amministrazione provinciale o ad esperti, venga affidato l'incarico di partecipare a convegni, commissioni, comitati in genere per lavori di breve durata che abbiano per oggetto l'essere o la trattazione di problemi di interesse provinciale.

     2. A coloro che sono investiti di tali incarichi compete il trattamento economico di missione previsto dell'art. 3.

 

     Art. 6. [9]

     [1. Al conferimento degli incarichi di cui all'articolo precedente provvede con propri decreti il Presidente della Giunta provinciale.]

 

     Art. 7.

     1. Oltre ai casi espressamente previsti dalle vigenti disposizioni di legge, la Giunta provinciale è autorizzata a nominare commissioni consultive, per avere pareri o indicazioni su qualunque problema di carattere amministrativo o tecnico. Ai componenti e segretari delle stesse, si applica il trattamento previsto dalle norme precedenti.

 

     Artt. 8. - 10.

     (Omissis) [10].


[1] Comma già sostituito dall'art. 1 della L.P. 1 settembre 1986, n. 27 e così ulteriormente sostituito dall'art. 6 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11.

[2] Comma aggiunto dall'art. 6 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11.

[3] Comma aggiunto dall'art. 6 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11.

[4] Comma aggiunto dall'art. 6 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11.

[5] Articolo sostituito, da ultimo, dall'art. 2 della L.P. 1 settembre 1986, n. 27 e così modificato dall'art. 42 della L.P. 23 febbraio 1990, n. 6.

[6] Comma così modificato dall’art. 15 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[7] Articolo abrogato dall'art. 6 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11.

[8] Articolo abrogato dall'art. 6 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11.

[9] Articolo abrogato dall'art. 6 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11.

[10] Recano disposizioni finanziarie ed entrata in vigore.