§ 2.1.84 - L.P. 1 settembre 1986, n. 27.
Disposizioni concernenti i compensi spettanti ai componenti di commissioni, consigli e comitati.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:2. ordinamento della provincia
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:01/09/1986
Numero:27


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.      (Omissis)
Art. 3.      1. Il limite massimo mensile dei compensi da corrispondere ai membri delle commissioni nominate per l'espletamento dei concorsi previste dall'articolo 2 della legge provinciale 20 gennaio 1958, [...]
Art. 4. 
Art. 5.      1. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti i criteri generali e le modalità per la commisurazione dell'assegno compensativo di cui all' articolo 2 e dei compensi di cui [...]
Art. 6.      (Omissis)
Art. 7.      1. (Omissis)
Art. 8.      1. Le disposizioni di cui alla presente legge hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 1986. Le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 6 hanno effetto a decorrere dalla data che sarà [...]


§ 2.1.84 - L.P. 1 settembre 1986, n. 27.

Disposizioni concernenti i compensi spettanti ai componenti di commissioni, consigli e comitati.

(B.U. 9 settembre 1986, n. 40).

 

Art. 1. [1]

     (Omissis) [2].

 

     Art. 2.

     (Omissis) [3].

 

     Art. 3.

     1. Il limite massimo mensile dei compensi da corrispondere ai membri delle commissioni nominate per l'espletamento dei concorsi previste dall'articolo 2 della legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4, come determinato da ultimo con l'articolo 20 della legge provinciale 28 novembre 1978, n. 50, è elevato a lire 700.000.

     2. Il limite massimo del compenso orario previsto dal terzo comma dell'articolo 1 della legge provinciale 23 dicembre 1974, n. 49, come sostituito dall'articolo 20 della legge provinciale 28 novembre 1978, n. 50, è elevato a lire 50.000.

     4. I dipendenti provinciali nominati a qualsiasi titolo nelle commissioni di cui al comma 1 sono considerati a tutti gli effetti in attività di servizio; gli stessi hanno tuttavia diritto ad un compenso pari alla metà di quello stabilito per i membri esterni [4].

 

     Art. 4. [5]

     (Omissis) [6].

 

     Art. 5.

     1. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti i criteri generali e le modalità per la commisurazione dell'assegno compensativo di cui all' articolo 2 e dei compensi di cui all'articolo 3, tenendo conto rispettivamente della qualità ed onerosità del lavoro preparatorio o di studio da svolgere al di fuori delle riunioni, nonché del numero dei concorrenti e della laboriosità delle prove. Con la medesima deliberazione sono stabiliti altresì i criteri ed i limiti per l'assunzione delle spese di cui all'articolo 4.

 

     Art. 6.

     (Omissis) [7].

 

     Art. 7.

     1. (Omissis) [8].

     2. In relazione al particolare impegno richiesto, a seguito dell'eccezionale incremento del numero delle domande presentate, ai fini dell'accertamento, in primo ed in secondo grado, delle condizioni di minorazione ai sensi della legge 30 marzo 1971, n. 118 e successive modificazioni, ed in relazione altresì all'esigenza di procedere alla verifica graduale della permanenza dei requisiti per l'ottenimento dei benefici previsti dalla citata legge, il compenso spettante ai componenti delle commissioni sanitarie di cui agli articoli 7 e seguenti della legge medesima, che non siano dipendenti della Provincia, è stabilito, per il periodo di diciotto mesi a decorrere dal 1° gennaio 1986, in lire 80.000 per ogni giornata di partecipazione alle relative riunioni che comporti un impegno lavorativo di durata non inferiore a tre ore.

     3. Per il periodo indicato al comma precedente, ai componenti delle commissioni ivi richiamate che siano dipendenti della Provincia è attribuito un compenso nella misura di lire 30.000 per ogni giornata di partecipazione alle relative riunioni che comporti l'impegno lavorativo minimo determinato dal comma stesso [9].

 

     Art. 8.

     1. Le disposizioni di cui alla presente legge hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 1986. Le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 6 hanno effetto a decorrere dalla data che sarà stabilita con la deliberazione di cui al secondo comma del medesimo articolo [10].

 

     Artt. 9. - 10.

     (Omissis) [11].


[1] Articolo abrogato dall'art. 6 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11.

[2] Modifica l'art. 1 della L.P. 20 gennaio 1958, n. 4.

[3] Sostituisce l'art. 2 della L.P. 20 gennaio 1958, n. 4.

[4] Articolo così modificato dall'art. 42 della L.P. 23 febbraio 1990, n. 6, che per errore ha numerato come 4, anziché 3, l'ultimo comma.

[5] Articolo abrogato dall'art. 6 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11.

[6] Modifica l'art. 1 della L.P. 23 dicembre 1974, n. 49.

[7] Articolo abrogato dall'art. 42 della L.P. 23 febbraio 1990, n. 6.

[8] Comma abrogato dall'art. 42 della L.P. 23 febbraio 1990, n. 6.

[9] L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 è stata prorogata al 1° luglio 1988 dall'art. 7 della L.P. 19 gennaio 1988, n. 4, e successivamente al 1° gennaio 1989 dall'art. 4 della L.P. 1 settembre 1988, n. 29.

[10] Articolo così modificato dall'art. 18 della L.P. 20 gennaio 1987, n. 3.

[11] Disposizioni finanziarie.