§ 2.1.31 - L.P. 23 dicembre 1974, n. 49.
Norme per il funzionamento delle Commissioni, Consigli e Comitati, comunque denominati, istituiti presso la Provincia di Trento, e per i compensi ai [...]


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:2. ordinamento della provincia
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:23/12/1974
Numero:49


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.      1. Le disposizioni di cui al precedente articolo hanno effetto dal 1° gennaio 1974, eccezion fatta per l'assegno compensativo riguardante i componenti le commissioni comprensoriali per la tutela [...]
Art. 3.      1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni di cui alla legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4, e successive modificazioni si applicano anche alla Commissione di [...]
Art. 4.      1. In caso di temporanea assenza o impedimento del segretario o del componente avente anche funzioni di segretario delle commissioni, consigli e comitati, comunque denominati, istituiti presso [...]


§ 2.1.31 - L.P. 23 dicembre 1974, n. 49. [1]

Norme per il funzionamento delle Commissioni, Consigli e Comitati, comunque denominati, istituiti presso la Provincia di Trento, e per i compensi ai loro componenti.

(B.U. 24 dicembre 1974, n. 60).

 

     Art. 1. [2]

     1. Le misure dei gettoni di presenza determinate dall'articolo 1 della legge provinciale 27 novembre 1964, n. 11, sono raddoppiate.

     2. L'importo massimo dell'assegno compensativo per il lavoro preparatorio e di studio di cui all'art. 2 della legge provinciale 27 novembre 1964, n. 11, nonché i compensi massimi da corrispondere ai membri delle commissioni nominate per l'espletamento dei concorsi per l'assunzione di personale, di cui all'articolo 2 della legge provinciale 20 gennaio 1956, n. 4, sono elevati fino ad un massimo di lire 300.000 mensili da stabilirsi tenuto conto rispettivamente della onerosità del lavoro preparatorio e di studio compiuto al di fuori delle riunioni nonché del numero dei concorrenti e della laboriosità degli esami o delle prove.

     3. Nei concorsi per l'assunzione di personale delle Scuole dell'infanzia agli esperti cui sarà affidato lo svolgimento del corso previsto dall'articolo 28 della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13, sarà corrisposto un compenso orario fino ad un massimo di lire 50.000 da stabilirsi con le modalità di cui al secondo comma.

     4. Ai membri delle commissioni e agli esperti di cui ai commi precedenti estranei all'Amministrazione, che per l'espletamento delle loro funzioni debbano compiere viaggi, compete il rimborso delle spese di viaggio e di pernottamento nella misura effettivamente sostenuta, nonché dai dipendenti o da altri soggetti esterni all'amministrazione invitati dal presidente a partecipare alle riunioni del comitato o della commissione. Compete altresì l'indennità chilometrica e il rimborso delle spese sostenute per l'utilizzo del proprio automezzo nella misura e con le modalità previste per i dipendenti provinciali. A decorrere dal 1992 la misura dell'indennità chilometrica è quella vigente all'1 gennaio di ogni anno [3].

     5. In relazione alla finalità di assicurare condizioni organizzative adeguate per un migliore espletamento dei lavori delle commissioni, consigli e comitati, qualora la durata delle riunioni sia complessivamente di almeno sei ore giornaliere, la Giunta provinciale è autorizzata a sostenere direttamente le spese per i pasti eventualmente consumati in occasione dello svolgimento delle riunioni medesime dai membri e segretari. In tale caso le misure dei trattamenti di missione, ove spettanti ai sensi delle vigenti normative provinciali in materia, sono ridotte del 20 per cento per ciascun pasto la cui spesa sia assunta a carico del bianco provinciale.

     6. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno effetto a decorrere dal 1° luglio 1978.

 

     Art. 2.

     1. Le disposizioni di cui al precedente articolo hanno effetto dal 1° gennaio 1974, eccezion fatta per l'assegno compensativo riguardante i componenti le commissioni comprensoriali per la tutela del paesaggio, il cui nuovo limite ha effetto dal 1° luglio 1973.

     2. Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogate le norme di cui al primo comma dell'art. 16 della L.P. 3 agosto 1970, n. 11, e all'ultima parte dell'art. 36 della L.P. 6 settembre 1971, n. 12, e successive modificazioni.

 

     Art. 3.

     1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni di cui alla legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4, e successive modificazioni si applicano anche alla Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo prevista dall'articolo 80 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e nominata dalla Giunta provinciale a sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 1 novembre 1973, n. 686, nonché alla commissione esaminatrice istituita per l'applicazione dell'articolo 123 dello stesso testo unico, come modificato dall'articolo unico della legge 1 dicembre 1971, n. 1051, e nominata dalla Giunta provinciale a sensi del terzo comma dell'articolo 3 del D.P.R. 22 marzo 1974, n. 278.

 

     Art. 4.

     1. In caso di temporanea assenza o impedimento del segretario o del componente avente anche funzioni di segretario delle commissioni, consigli e comitati, comunque denominati, istituiti presso organi od uffici della Provincia o presso aziende od organismi con ordinamento autonomo, da essa dipendenti, il Presidente della Giunta provinciale, o l'assessore competente, provvedono alla nomina di un segretario supplente che sostituisca l'effettivo per il tempo necessario.

 

     Artt. 5. - 6.

     (Omissis) [4].


[1] Legge abrogata dall'art. 6 della L.R. 29 dicembre 2006, n. 11.

[2] Articolo sostituito dall'art. 20 della L.P. 28 novembre 1978, n. 50 e così modificato dall'art. 4 della L.P. 1 settembre 1986, n. 27.

[3] Comma già modificato dall'art. 80 della L.P. 24 gennaio 1992, n. 5 e così ulteriormente modificato dall’art. 14 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1..

[4] Recano disposizioni finanziarie ed entrata in vigore.