§ 2.1.1 - Legge Provinciale 20 gennaio 1956, n. 4.
Determinazione dei compensi dovuti a consulenti o incaricati di speciali studi e prestazioni ed ai componenti delle commissioni [...]


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:2. ordinamento della provincia
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:20/01/1956
Numero:4


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.  Ad ogni membro delle commissioni nominate per l'espletamento dei concorsi per l'assunzione di personale, da parte della Amministrazione provinciale o di aziende dipendenti dalla Provincia, saranno [...]


§ 2.1.1 - Legge Provinciale 20 gennaio 1956, n. 4.

Determinazione dei compensi dovuti a consulenti o incaricati di speciali studi e prestazioni ed ai componenti delle commissioni giudicatrici di concorsi.

(B.U. 5 febbraio 1956, n. 3).

 

Art. 1. [Per esigenze di carattere eccezionale, che non possono essere soddisfatte con l'opera del personale provinciale, la Giunta provinciale può deliberare di affidare speciali studi interessanti i servizi da essa dipendenti, o incarichi di consulenza giuridica-amministrativa e tecnica, a persone particolarmente competenti, estranee all'Amministrazione provinciale.

     Con la stessa deliberazione la Giunta provinciale, in relazione alla importanza ed alla prevedibile durata dell'incarico, nonchè alla preparazione ed alla posizione delle persone incaricate, determinerà il compenso globale, tenendo conto anche delle tariffe professionali in vigore.

     Qualora l'incarico dovesse assumere carattere continuativo, verrà fissata una retribuzione mensile, il cui limite massimo non potrà superare la somma di lire 150.000, oltre alla rifusione di eventuali spese] [1].

 

     Art. 2. Ad ogni membro delle commissioni nominate per l'espletamento dei concorsi per l'assunzione di personale, da parte della Amministrazione provinciale o di aziende dipendenti dalla Provincia, saranno corrisposti i seguenti compensi:

a) un compenso fino all'ammontare massimo di lire 30.000, da stabilire dalla Giunta provinciale, tenuto conto del numero dei concorrenti e della laboriosità di eventuali esami o prove, per ogni concorso interno; b) un compenso fino ad un massimo di lire 100 mila, tenuto conto delle considerazioni di cui alla lettera precedente, per ogni concorso pubblico.

 

 


[1] Articolo abrogato dall'art. 2 della L.P. 13 novembre 1998, n. 15. Esso resta applicabile ai rapporti sorti in base alle sue disposizioni nel periodo della sua vigenza e per l'esecuzione dei relativi impegni di spesa, per effetto dell'art. 4 della stessa L.P. 15/98.