§ 6.1.18 - L.P. 20 gennaio 1987, n. 3.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria).


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 contabilità
Data:20/01/1987
Numero:3


Sommario
Art. 1.  Finanziamenti di leggi provinciali.
Art. 2.  Revoche o riduzioni di spesa autorizzate con leggi provinciali.
Art. 3.  Disposizioni per la rinegoziazione delle condizioni di onerosità dei finanziamenti assistiti da agevolazioni in conto interessi.
Art. 4.  Modificazioni alla legge provinciale concernente «Ordinamento della scuola dell'infanzia della provincia autonoma di Trento».
Art. 5.  Modificazioni alla legge provinciale concernente «Interventi a favore dell'edilizia scolastica».
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8.  Modificazione della legge provinciale concernente «Interventi nel settore dell'emigrazione».
Art. 9. 
Art. 10.  Piano annuale delle agevolazioni per il settore commerciale per il 1987.
Art. 11.  Autorizzazione alla sottoscrizione di azioni della s.p.a. «Centrali ortofrutticole trentine».
Art. 12. 
Art. 13. 
Art. 14.  Concorso finanziario per l'attuazione dei programmi ANAS.
Art. 15.  Ulteriore anticipazione alla s.p.a. «Ferrovia elettrica Trento-Malé» e differimento del termine relativo alle anticipazione in essere.
Art. 16.  Integrazione di fondi a favore della sezione provinciale della Cassa antincendi e dei corpi dei vigili del fuoco volontari.
Art. 17.  Corresponsione ai comuni di acconti sulle quote finanziarie per l'anno 1987.
Art. 18.  Integrazioni alle disposizioni sui revisori dei conti di agenzie della Provincia e di membri di organi collegiali.
Art. 19.  Interventi per la promozione della qualificazione professionale.
Art. 20.  Interventi per la diffusione dell'immagine del Trentino.
Art. 21.  Disposizioni relative alla realizzazione di immobili ad uso ufficio.
Art. 22. 


§ 6.1.18 - L.P. 20 gennaio 1987, n. 3.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria).

(B.U. 22 gennaio 1987, n. 5 - straord.).

 

Art. 1. Finanziamenti di leggi provinciali.

     1. Per i fini previsti dalle disposizioni di cui alle leggi indicate nella tabella A annessa alla presente legge, sono autorizzati gli stanziamenti e gli ulteriori stanziamenti - anche in aumento dei limiti massimi di spesa previsti dalle riportate leggi provinciali - nonché i limiti di impegno per gli importi esposti nella stessa tabella, a carico degli esercizi finanziari 1987, 1988 e 1989, da iscrivere in bilancio e da utilizzare secondo le riportate specificazioni.

 

     Art. 2. Revoche o riduzioni di spesa autorizzate con leggi provinciali.

     1. Le autorizzazioni di spesa o di stanziamento relative alle leggi provinciali indicate nella tabella B annessa alla presente legge, sono revocate o ridotte per gli importi esposti nella stessa tabella e cessano di essere iscritte a carico degli esercizi finanziari 1987 e 1988, secondo le specificazioni di importo e di anno riportate nella tabella medesima.

 

     Art. 3. Disposizioni per la rinegoziazione delle condizioni di onerosità dei finanziamenti assistiti da agevolazioni in conto interessi.

     1. Al fine di favorire la riduzione del costo delle operazioni creditizie riguardanti il settore dell'edilizia abitativa e conseguire un corrispondente contenimento della spesa per la concessione di contributi in conto interessi, la Provincia promuove la rinegoziazione delle condizioni di onerosità dei finanziamenti assistiti da agevolazioni provinciali, per armonizzarli con le condizioni correntemente praticate sul mercato finanziario [1].

     2. A tal fine la Giunta provinciale con proprie deliberazioni stabilisce:

     a) gli strumenti e le modalità da seguire per il conseguimento delle predette finalità, da individuarsi nella rinegoziazione, anche parziale, dei mutui e delle altre operazioni creditizie e nella estinzione anticipata dei medesimi finanziamenti;

     b) i criteri per l'individuazione delle condizioni di convenienza per la finanza provinciale all'effettuazione delle operazioni di cui alla precedente lettera a) e le modalità per l'autorizzazione delle medesime da parte della Giunta provinciale, da uniformare a principi di gradualità in rapporto alla tipologia ed entità delle operazioni agevolate in base alle leggi di incentivazione della Provincia, nonché di compatibilità con le condizioni dei mercati creditizi e finanziari;

     c) le modalità per la rideterminazione dei contributi provinciali in conto interessi per i finanziamenti conseguenti alle operazioni di rinegoziazione, da individuare nel modo seguente:

     1) per le operazioni di finanziamento, per le quali sia il contributo provinciale che le quote a carico dei soggetti beneficiari risultano correlate al costo dei finanziamenti, i concorsi provinciali sulle nuove operazioni sono determinati in rapporto ai costi complessivi delle nuove operazioni finanziarie ed alla medesima incidenza, maggiorata, ove non ostino particolari disposizioni, fino ad un massimo di cinque punti percentuali, delle agevolazioni provinciali rispetto al costo dei finanziamenti oggetto di rinegoziazione;

     2) per le operazioni di finanziamento, per le quali i contributi provinciali sono determinati secondo misure idonee a contenere il costo a carico dei soggetti beneficiari entro misure predeterminate, i contributi sulle nuove operazioni sono fissati in rapporto ai costi complessivi delle nuove operazioni finanziarie ed in misura idonea a mantenere le stesse condizioni di onerosità dei finanziamenti oggetto di rinegoziazione, diminuite, ove non ostino particolari disposizioni, di una aliquota percentuale stabilita dalla Giunta provinciale [2];

     d) i criteri e le modalità per la determinazione dei concorsi provinciali o per l'assunzione diretta degli oneri di rinegoziazione dei finanziamenti, che potranno prevedere anche la maggiorazione delle nuove operazioni di finanziamento ammesse ad agevolazione, o il proporzionale aumento delle quote di contribuzione di cui alla precedente lettera c) punto 1), ovvero la corresponsione di contributi diretti ai soggetti beneficiari fino alla concorrenza dell'intera spesa per le operazioni di cui alla precedente lettera c) punto 2);

     e) le modalità per la determinazione dei contributi provinciali nei casi di estinzione anticipata dei finanziamenti previsti alla lettera a) da rapportare al valore attuale dei concorsi e contributi spettanti ai sensi della lettera c);

     f) le modalità per la determinazione della durata dei concorsi e contributi di cui alla lettera c) da rapportare alla durata residua delle agevolazioni previste dalle operazioni oggetto di rinegoziazione, e/o alla durata delle nuove operazioni di finanziamento, qualora inferiore;

     g) i casi e le modalità in cui i concorsi e i contributi di cui alla lettera c) possono essere erogati direttamente ai soggetti beneficiari, i casi in cui i medesimi concorsi e contributi possono essere sostituiti da un contributo in conto capitale, nonché le relative modalità di determinazione [3];

     g bis) i casi e le modalità di determinazione e di corresponsione diretta agli istituti mutuanti dei contributi, dei concorsi e del contributo in conto capitale, previsti dalla lettera g), qualora i contributi provinciali in conto interessi siano erogati direttamente ai predetti istituti [4].

     3. Ai fini del presente articolo sono considerate operazioni di rinegoziazione le operazioni con le quali vengono modificate le condizioni di onerosità dei finanziamenti, ovvero viene operata la contestuale estinzione e riaccensione dei finanziamenti medesimi.

     4. Relativamente alle operazioni di finanziamento disposte dai beneficiari delle agevolazioni ai sensi del presente articolo non si fa luogo all'applicazione delle sanzioni conseguenti ad inosservanza dei vincoli posti dalle vigenti leggi provinciali in materia di estinzione anticipata dei finanziamenti.

     5. [5].

     6. Per il finanziamento degli oneri relativi alla attualizzazione dei contributi ed alla rinegoziazione dei mutui saranno disposti fondi settoriali a carico del bilancio, da alimentare con le risorse derivanti dalla riduzione dei limiti di impegno per ciascun settore in relazione alla diminuzione delle misure dei contributi pluriennali sui mutui rinegoziati. L'istituzione dei predetti fondi sarà disposta con legge finanziaria [6].

 

     Art. 4. Modificazioni alla legge provinciale concernente «Ordinamento della scuola dell'infanzia della provincia autonoma di Trento».

     1. [7].

     2. E' autorizzato il pagamento delle spese sostenute dal comune di Gosaldo (Belluno) per l'accoglimento nella propria scuola dell'infanzia nel corso degli anni scolastici 1983-1984, 1984-1985, 1985-1986 dei bambini della soppressa scuola provinciale dell'infanzia di Sagron-Mis. i relativi oneri saranno ricompresi tra le spese da ripartire con il piano annuale vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 5. Modificazioni alla legge provinciale concernente «Interventi a favore dell'edilizia scolastica». [8]

     [1. [9].

     2. A modifica di quanto disposto dal primo comma dell'articolo 16 della precitata legge provinciale n. 29, il termine per la trasmissione alla Giunta provinciale delle graduatorie comprensoriali degli interventi di cui all'articolo 11 della stessa legge è prorogato al sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     3. Le domande già presentate senza la documentazione di cui al terzo comma dell'articolo 4 dell'indicata legge provinciale n. 29 devono essere corredate con la medesima documentazione entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.]

 

          Art. 6. [10]

 

     Art. 7. [11]

 

     Art. 8. Modificazione della legge provinciale concernente «Interventi nel settore dell'emigrazione». [12]

 

     Art. 9. [13]

 

     Art. 10. Piano annuale delle agevolazioni per il settore commerciale per il 1987.

     1. In attesa della approvazione dei piani di cui agli articoli 4, 6 e 61 della legge provinciale 22 dicembre 1983, n. 46, la Giunta provinciale approva un piano annuale delle agevolazioni per il settore commerciale per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 63 della medesima legge provinciale, con riferimento alle domande presentate entro il 30 giugno 1986, ai sensi dell'articolo 78 della medesima legge provinciale n. 46, modificata dall'articolo 6 della legge provinciale 19 agosto 1985, n. 13.

     2. Il piano dovrà contenere le seguenti indicazioni:

     a) la ripartizione delle risorse finanziarie previste in bilancio per ciascun tipo di iniziativa;

     b) i settori merceologici e le categorie di pubblici esercizi da ammettere alle agevolazioni;

     c) i livelli minimi di investimento ammissibili per ciascun tipo di iniziativa di cui all'articolo 60 della precitata legge provinciale n. 46, tenendo conto dei criteri di significatività e di incidenza dei con tributi per il soggetto beneficiario;

     d) le spese ammissibili ed i relativi limiti massimi per ciascun tipo di iniziativa, determinati per le iniziative di cui all'articolo 60, lettera e) della suindicata legge provinciale n. 46, sulla base dei fabbisogni finanziari risultanti dai progetti di ristrutturazione finanziaria e dai progetti di ristrutturazione, ampliamento o ammodernamento dell'impresa;

     e) la misura e la durata dei contributi entro i limiti massimi di cui all'articolo 63 della stessa legge provinciale n. 46 e successive modificazioni;

     f) i criteri per la formazione delle graduatorie delle domande che tengano conto anche delle indicazioni contenute nello schema di piano provinciale approvato dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 12 della legge provinciale 22 dicembre 1983, n. 46.

 

     Art. 11. Autorizzazione alla sottoscrizione di azioni della s.p.a. «Centrali ortofrutticole trentine».

     1. La Giunta provinciale è autorizzata a sottoscrivere azioni della s.p.a. «Centrali ortofrutticole trentine» fino alla concorrenza dell'importo di lire 400.000.000.

     2. Per i fini di cui al comma precedente è autorizzato lo stanziamento di lire 400.000.000, a carico dell'esercizio finanziario 1987.

 

          Art. 12. [14]

 

     Art. 13. [15]

 

     Art. 14. Concorso finanziario per l'attuazione dei programmi ANAS.

     1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 5 della legge 12 agosto 1982, n. 531, la Provincia concorre con un contributo in misura pari al 35 per cento del costo delle opere, risultante dai progetti regolarmente approvati, per la realizzazione di interventi sul territorio provinciale, relativi alla viabilità di grande comunicazione.

     2. Per le finalità di cui al primo comma la Provincia stipulerà con l'ANAS apposita convenzione per la regolazione anche delle modalità di eventuale esecuzione delle opere stesse in regime di concessione a termini della vigente normativa. In quest'ultimo caso, le connesse variazioni di bilancio sono disposte ai sensi del primo comma dell'articolo 27 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7.

     3. Per i fini di cui al presente articolo è autorizzata la spesa complessiva di lire 15.000.000.000 da iscriversi negli stati di previsione della spesa della Provincia in misura di lire 5.000.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1987 e, per la rimanente quota, mediante appositi stanziamenti da determinarsi annualmente con legge di bilancio per ciascuno degli esercizi finanziari 1988 e 1989.

 

     Art. 15. Ulteriore anticipazione alla s.p.a. «Ferrovia elettrica Trento-Malé» e differimento del termine relativo alle anticipazione in essere.

     1. Per i fini e con le modalità di cui all'articolo 12 della legge provinciale 15 marzo 1983, n. 6, la Provincia autonoma di Trento è autorizzata a disporre a favore della s.p.a. «Ferrovia elettrica Trento- Malé» un'ulteriore anticipazione per un importo massimo di lire 3.000.000.000, fino al 31 dicembre 1988. A tal fine è autorizzato lo stanziamento di lire 3.000.000.000 a carico dell'esercizio 1987.

     2. Il termine del 31 dicembre 1986 previsto dall'articolo 17 della legge provinciale 10 marzo 1986, n. 7, è differito al 31 dicembre 1987.

 

     Art. 16. Integrazione di fondi a favore della sezione provinciale della Cassa antincendi e dei corpi dei vigili del fuoco volontari.

     1. Per l'esercizio finanziario 1987 è autorizzata l'integrazione, con fondi provinciali, delle spese per l'esercizio delle funzioni delegate in materia di servizi antincendi, di cui alla legge regionale 2 settembre 1978, n. 17 nelle seguenti misure:

     - lire 2.700.000.000, di cui lire 1.950.000.000 per il finanziamento di spese correnti e lire 750.000.000 per il finanziamento di spese in conto capitale, per l'assegnazione della sezione provinciale della Cassa regionale antincendi, ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24;

     - lire 750.000.000 per la concessione di contributi straordinari ai corpi dei vigili del fuoco volontari ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 21 gennaio 1953, n. 2.

 

     Art. 17. Corresponsione ai comuni di acconti sulle quote finanziarie per l'anno 1987.

     1. Per l'anno 1987, in attesa dell'entrata in vigore della legge provinciale recante disposizioni in materia di finanza locale, la Giunta provinciale è autorizzata a corrispondere, a titolo di acconto, a ciascun comune, un importo pari all'ammontare delle somme attribuite per l'anno 1986 in applicazione di quanto stabilito con l'articolo 20 della legge provinciale 10 marzo 1986, n. 7 e con l'articolo 15 della legge provinciale 1 settembre 1986, n. 26. L'erogazione di dette somme sarà disposta a termini del articolo 21 della legge provinciale 10 marzo 1986, n. 7.

     2. Per i fini di cui al precedente comma è autorizzato lo stanziamento di lire 76.700.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1987.

 

     Art. 18. Integrazioni alle disposizioni sui revisori dei conti di agenzie della Provincia e di membri di organi collegiali.

     1. Ai membri dei collegi dei revisori dei conti del servizio statistica di cui alla legge provinciale 13 aprile 1981, n. 6, dell'Agenzia del lavoro di cui alla legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19, dell'Azienda per la promozione turistica del Trentino di cui alla legge provinciale 4 agosto 1986, n. 21, della Cassa provinciale antincendi di cui alla legge provinciale 22 agosto 1988, n. 26, i quali per l'espletamento delle loro funzioni debbano compiere viaggi, competono, a carico del bilancio dei rispettivi enti, il rimborso delle spese e la corresponsione del trattamento economico di missione, nelle misure e con le modalità previste per il personale provinciale. I membri esterni a tal fine sono equiparati ai dirigenti di servizio della Provincia [16].

     2. [17].

     3. [18].

 

     Art. 19. Interventi per la promozione della qualificazione professionale.

     1. Al fine di promuovere gli interventi volti allo sviluppo professionale dei pubblici dipendenti la Giunta provinciale è autorizzata a mettere a disposizione gratuita di enti o istituzioni pubbliche idonee strutture edifica e relativi arredi per l'attuazione di attività di formazione, specializzazione e aggiornamento del personale dipendente dalla Provincia o da altri enti pubblici.

     2. Al fine di promuovere lo sviluppo delle attività economiche nelle zone colpite da crisi industriale, per il conseguimento degli obiettivi previsti dal piano di cui all'articolo 4 della legge provinciale 3 aprile 1981, n. 4 e successive modificazioni, la Provincia concorre al finanziamento delle spese di formazione ed attuazione di progetti integrati di sviluppo di iniziative di enti pubblici, società a prevalente capitale pubblico, ovvero di associazioni costituite tra soggetti pubblici e privati, mirati alla formazione di una nuova cultura imprenditoriale, al sostegno delle finalità terziarie di qualità e innovative, nonché alla promozione dei fattori e delle risorse di sviluppo proprie delle medesime zone.

     3. La Giunta provinciale, sentito il comitato per la formulazione di progetti e dei piani di intervento della Provincia di cui all'articolo 5 della legge provinciale 10 marzo 1986, n. 7, determina le spese ammissibili ad agevolazioni, il relativo ammontare, nonché le modalità per la definizione, tramite apposita convenzione, dei rapporti finanziari con i soggetti di cui al precedente comma.

     4. Per i fini di cui al secondo comma è autorizzato lo stanziamento di lire 200.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1987. Per gli esercizi successivi sarà disposto annualmente apposito stanziamento con legge di bilancio, in misura comunque non superiore alle previsioni recate dal bilancio pluriennale.

 

     Art. 20. Interventi per la diffusione dell'immagine del Trentino.

     [1. Al fine di promuovere e diffondere l'immagine complessiva del Trentino in ambito nazionale ed internazionale e di favorire l'acquisizione di esperienze e apporti che contribuiscono ad elevare, sia sul piano istituzionale e sociale che economico, la comunità trentina, la Giunta provinciale è autorizzata a realizzare iniziative in materia di giornalismo e in generale riconnesse alla comunicazione, nonché a studi o tesi di laurea inerenti la materia stessa. La Giunta provinciale può organizzare direttamente le iniziative, ovvero concorrere con contributi finanziari alle iniziative realizzate da enti ed organismi pubblici e privati.

     2. La Giunta provinciale fissa le modalità di svolgimento e di organizzazione delle iniziative di cui al comma 1, specifica le attività, determina le modalità per la presentazione delle domande e fissa i criteri per la concessione dei contributi per le iniziative, gli studi e le tesi di laurea, tenuto conto della partecipazione di altri soggetti e della spesa complessiva derivante dalle iniziative medesime.

     3. Per i fini di cui al presente articolo è autorizzato lo stanziamento di lire 500.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1987. Per gli esercizi successivi, sarà disposto annualmente apposito stanziamento con legge di bilancio in misura comunque non superiore alle previsioni recate dal bilancio pluriennale] [19].

 

     Art. 21. Disposizioni relative alla realizzazione di immobili ad uso ufficio. [20]

 

     Art. 22. [21]

 

TABELLA A

(Omissis)

 

TABELLA B

(Omissis)

 

 


[1] Comma così modificato dall'art. 38 bis della L.P. 13 dicembre 1999, n. 6.

[2] Punto così modificato dall'art. 19 della L.P. 3 febbraio 1995, n. 1.

[3] Lettera così sostituita dall'art. 4 della L.P. 7 agosto 1995, n,.8.

[4] Lettera aggiunta dall'art. 4 della L.P. 7 agosto 1995, n. 8.

[5] Comma abrogato dall'art. 38 bis della L.P. 13 dicembre 1999, n.6.

[6] Comma così modificato dall'art. 4 della L.P. 7 agosto 1995, n. 8.

[7] Modifica gli articoli 50 e 54 della L.P. 21 marzo 1977, n. 13.

[8] Articolo abrogato dall'art. 119 della L.P. 7 agosto 2006, n. 5, a decorrere dalla data ivi indicata.

[9] Modifica l'art. 11 della L.P. 4 novembre 1986, n. 29.

[10] Articolo abrogato dall'art. 24 della L.P. 27 luglio 2012, n. 16. Modifica l'art. 1 della L.P. 6 maggio 1980, n. 10.

[11] Modifica gli articoli 2, 3 e 4 della L.P. 25 novembre 1982, n. 24, abrogata dall'art. 18 della L.P. 16 luglio 1990, n. 21.

[12] Articolo abrogato dall'art. 19 della L.P. 3 novembre 2000, n. 12.

[13] Modifica l'art. 21 della L.P. 15 dicembre 1980, n. 40.

[14] L'art. 12, di modifica dell'art. 2 L.P. 28 luglio 1975, n. 28, è abrogato dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'art. 64 della L.P. 10 settembre 1993, n. 26, secondo quanto disposto dall'art. 65 della stessa L.P. 26/93 cit.

[15] Articolo abrogato dall'art. 86 della L.P. 25 luglio 1988, n. 22.

[16] Comma così sostituito dall'art. 4 della L.P. 24 agosto 1990, n. 24.

[17] Abroga il terzo comma dell'art. 17 della L.P. 4 agosto 1986, n. 21.

[18] Modifica l'art. 8 della L.P. 1 settembre 1986, n. 27.

[19] Articolo così modificato dall'art. 7 della L.P. 12 marzo 1990, n. 8 e abrogato dall'art. 2 della L.P. 13 novembre 1998, n. 15. Esso resta applicabile ai rapporti sorti in base alle sue disposizioni nel periodo della sua vigenza e per l'esecuzione dei relativi impegni di spesa, per effetto dell'art. 4 della stessa L.P. 15/98.

[20] Articolo già modificato dall'art. 7 della L.P. 1 settembre 1988, n. 29, ora abrogato dall'art. 104 della L.P. 13 novembre 1992, n. 21.

[21] Reca disposizioni finanziarie ed entrata in vigore.