§ 3.9.10 - L.P. 22 agosto 1988, n. 26.
Norme in materia di servizi antincendi.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:3. assetto del territorio
Capitolo:3.9 protezione civile
Data:22/08/1988
Numero:26


Sommario
Art. 1.  Cassa provinciale antincendi.
Art. 2.  Funzioni della Cassa provinciale antincendi.
Art. 3.  Organi della cassa.
Art. 4.  Consiglio d'amministrazione.
Art. 5.  Compiti del consiglio d'amministrazione.
Art. 6.  Presidente del consiglio d'amministrazione.
Art. 7.  Collegio dei revisori dei conti.
Art. 8.  Scuola provinciale antincendi.
Art. 9.  Gestione della scuola provinciale antincendi.
Art. 10.  Bilanci e gestione finanziaria.
Art. 11.  Entrate della cassa.
Art. 12.  Spese della cassa.
Art. 12 bis.  Cessione gratuita di beni mobili ed attrezzature
Art. 13.  Direzione della cassa.
Art. 14.  Corpo permanente dei vigili del fuoco.
Art. 15.  Norme per il personale.
Art. 16.  Dotazioni di servizio dei corpi dei vigili del fuoco volontari.
Art. 17.  Concessione ed erogazione dei contributi.
Art. 18.  Servizi continuati di vigilanza e pronto intervento.
Art. 18 bis. 
Art. 18 ter.  Servizio antincendi presso l'aeroporto Gianni Caproni di Mattarello.
Art. 19.  Regolamenti di esecuzione.
Art. 20.  Liquidazione della gestione finanziaria del corpo permanente dei vigili del fuoco.
Art. 21.  Disposizioni transitorie per il bilancio della cassa.
Art. 22.  Efficacia delle disposizioni.
Art. 23.      (Omissis)
Art. 24.  Autorizzazioni di spesa.
Art. 27.  Cessazione di norme.


§ 3.9.10 - L.P. 22 agosto 1988, n. 26.

Norme in materia di servizi antincendi.

(B.U. 30 agosto 1988, n. 39).

 

Art. 1. Cassa provinciale antincendi.

     1. La sezione provinciale di Trento della Cassa regionale antincendi, di cui al primo comma dell'articolo 4 della legge regionale 2 settembre 1978, n. 17, assume la denominazione di «Cassa provinciale antincendi». Essa è indicata nei successivi articoli semplicemente come «cassa».

     2. La cassa è dotata di autonomia amministrativa, finanziaria e contabile, secondo le disposizioni della presente legge, ed opera nell'ambito del servizio antincendi mediante il personale ad esso assegnato.

 

     Art. 2. Funzioni della Cassa provinciale antincendi.

     1. La cassa esercita le funzioni amministrative previste dall'articolo 33 della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24. Essa inoltre provvede:

     a) alla gestione economico-finanziaria della scuola provinciale antincendi;

     b) alla promozione e realizzazione, anche in collaborazione con altri enti e istituzioni, di convegni, studi e indagini in materia di servizi antincendi e di protezione civile [1];

     c) alla realizzazione, all'acquisto e alla diffusione di pubblicazioni, documentazioni fotografiche e materiale informativo riguardante il servizio antincendi e la protezione civile, anche a scopo didattico o divulgativo [2];

     d) alla concessione ai comuni e ai corpi dei vigili del fuoco volontari dell'integrazione di cui all'articolo 18;

     e) alla copertura o al rimborso delle spese sostenute per la frequenza ai corsi della scuola provinciale antincendi dai vigili del fuoco volontari e dagli altri soggetti individuati con deliberazione della Giunta provinciale, nei limiti da essa stabiliti [3];

     e bis) al trasferimento alla federazione provinciale dei corpi dei vigili del fuoco volontari dei fondi necessari al proprio funzionamento, per il raggiungimento delle finalità previste dalle norme vigenti e dallo statuto della federazione, tenuto conto delle previsioni finanziarie contenute nel bilancio di previsione adottato dalla federazione medesima ed inoltrato per la conseguente approvazione, da parte della cassa, entro il 30 novembre di ogni anno [4].

     e ter) a garantire un'adeguata copertura assicurativa ai corpi comunali dei vigili del fuoco volontari, alle unioni distrettuali e alla federazione per lo svolgimento delle rispettive attività istituzionali, compresa l'utilizzazione delle attrezzature di servizio, mediante la stipulazione diretta di polizze di assicurazione o l'assunzione dei relativi costi [5].

     e quater) alle spese riguardanti i registri speciali dei veicoli, delle imbarcazioni e dei natanti di cui al regolamento emanato con decreto del Presidente della Provincia 9 ottobre 2001 n. 32-83/Leg Immatricolazione e guida dei veicoli e delle imbarcazioni a disposizione del servizio antincendi, del corpo forestale e della protezione civile della Provincia autonoma di Trento), compresi gli oneri per l'attività di addestramento dei conducenti dei mezzi iscritti nei predetti registri e per il rilascio e la gestione delle patenti di servizio [6];

     e quinquies) alla copertura assicurativa per i danni subiti dai mezzi di cui alla lettera e quater) e per gli infortuni ai conducenti e ai trasportati che non siano coperti da polizze generali della Provincia, secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla Giunta provinciale [7];

     e sexies) alla copertura assicurativa per i danni subiti da quanti partecipano alle operazioni antincendio e di protezione civile, o ne sono interessati, secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla Giunta provinciale [8];

     e septies) alla copertura assicurativa per i decessi in servizio o per causa di servizio dei vigili permanenti o volontari e di quanti partecipano alle operazioni antincendio e di protezione civile, secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla Giunta provinciale [9];

     e octies) alle spese di competenza della Provincia riguardanti la segnalazione dei cavi sospesi prevista dall'articolo 39 ter della legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 2 (Organizzazione degli interventi della Provincia in materia di protezione civile), compresi gli oneri connessi alla gestione della mappa provinciale dei cavi [10].

     2. Gli interventi per i risarcimenti dei danni di cui all'articolo 33, lettera b) della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24, ivi compresi quelli provocati dal personale in servizio d'istituto, possono essere effettuati anche mediante la stipulazione di pozze assicurative.

     3. Le spese per il personale provinciale assegnato alla Cassa sono assunte dalla Giunta provinciale a carico del bilancio della Provincia. La Giunta provinciale può autorizzare l'assunzione a carico dei competenti stanziamenti del bilancio della Provincia delle spese per la sede, per i mobili e per le attrezzature, nonché quelle per la fornitura dei beni e servizi che vengono assicurati alle strutture provinciali con carattere di generalità. Tutte le altre spese per il funzionamento e l'attività della Cassa sono poste a carico del bilancio della Cassa medesima [11].

     3 bis. La Giunta provinciale può concedere in uso gratuito alla federazione provinciale dei corpi dei vigili del fuoco volontari locali ed arredi necessari all'espletamento dei compiti attribuiti alla federazione medesima dalla normativa vigente e dallo statuto [12].

 

     Art. 3. Organi della cassa.

     1. Sono organi della cassa:

     - il consiglio di amministrazione;

     - il presidente del consiglio di amministrazione;

     - il collegio dei revisori dei conti.

 

     Art. 4. Consiglio d'amministrazione.

     1. Il consiglio d'amministrazione della cassa è composto da:

     a) l'assessore provinciale cui è affidata la materia antincendi, con funzioni di presidente;

     b) il dirigente generale del Dipartimento competente in materia di protezione civile con funzioni di vicepresidente [13];

     c) il dirigente del Sevizio antincendi;

     d) il direttore della scuola provinciale antincendi [14];

     e) il presidente dell'Unione provinciale dei corpi dei vigili del fuoco volontari;

     f) due ispettori distrettuali designati dal consiglio direttivo dell'unione provinciale;

     g) tre sindaci, di cui uno in rappresentanza dei comuni aventi popolazione superiore ai 10.000 abitanti, designati dalle associazioni dei comuni:

     ANCI ed UNCEM;

     h) un rappresentante designato dal personale del corpo permanente dei vigili del fuoco di cui all'allegata tabella A).

     2. Funge da segretario un funzionario del Servizio antincendi.

     3. I componenti ed il segretario sono nominati e sostituiti con deliberazione della Giunta provinciale all'inizio di ogni legislatura [15].

     4. [16].

     5. Per la validità delle sedute del consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. li consiglio delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del presidente.

     6. Il consiglio può invitare a partecipare alle proprie sedute esperti dotati di specifica competenza sugli argomenti posti all'ordine del giorno. In ogni caso le deliberazioni sono assunte con l'intervento soltanto dei componenti il consiglio.

     7. Ai componenti del consiglio ed agli esperti di cui al comma 6, sono corrisposti i compensi stabiliti dalla legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4 e successive modificazioni ed integrazioni, tenuto conto delle disposizioni di cui alla legge provinciale 1 settembre 1986, n. 27.

 

     Art. 5. Compiti del consiglio d'amministrazione.

     1. Il consiglio d'amministrazione della cassa:

     a) adotta il bilancio pluriennale e annuale, con la relazione programmatica, le loro variazioni, nonché il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione della Giunta provinciale;

     b) adotta, in armonia con le previsioni del programma di sviluppo provinciale e con le linee di indirizzo previste nella relazione programmatica, i programmi e i progetti di attività della cassa, del corpo permanente e della scuola provinciale antincendi;

     c) approva il piano pluriennale delle dotazioni di attrezzature, automezzi, macchinari ed equipaggiamenti necessari per il funzionamento del corpo permanente [17];

     d) delibera l'affidamento del servizio di tesoreria;

     e) delibera i regolamenti interni;

     f) delibera le convenzioni ed i contratti che non costituiscono svolgimento di attività di gestione [18];

     f bis) delibera i trasferimenti all'Opera nazionale di assistenza per il personale del corpo nazionale dei vigili del fuoco, istituita con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 630, in relazione alle tariffe per l'attività di prevenzione incendi, sulla base dei criteri fissati dalla Giunta provinciale [19];

     g) delibera i criteri per le spese previste nel piano pluriennale di cui alla lettera c) ed approva i programmi periodici per le spese di funzionamento del corpo permanente e della scuola provinciale antincendi comprendenti in particolare le caratteristiche delle iniziative da realizzare, i costi relativi, i criteri ed i tempi per l'effettuazione delle stesse [20];

     h) delibera le altre spese previste dal bilancio della cassa, ivi incluse quelle di rappresentanza;

     h bis) disciplina l'attività e il finanziamento del gruppo sportivo del corpo permanente dei vigili del fuoco [21];

     i) esprime i pareri ed emana gli atti previsti dalla presente legge;

     l) dispone quant'altro occorra per il buon funzionamento della cassa;

     m) formula proposte in materia alla Giunta provinciale;

     m bis) approva il bilancio di Previsione della federazione provinciale dei corpi dei vigili del fuoco volontari, disponendo i relativi trasferimenti finanziari [22].

     1 bis. Con regolamento interno il consiglio di amministrazione può attribuire al dirigente del servizio antincendi la competenza ad adottare i provvedimenti di spesa indicati dal comma 1 assimilabili allo svolgimento di attività di gestione [23].

 

     Art. 6. Presidente del consiglio d'amministrazione.

     1. Il presidente del consiglio di amministrazione ha la legale rappresentanza della cassa.

     2. Il presidente:

     a) convoca e presiede il consiglio di amministrazione;

     b) dispone il prelievo dai fondi di riserva;

     c) stipula, previa autorizzazione del consiglio di amministrazione, le convenzioni, le intese e gli accordi che non costituiscono svolgimento di attività di gestione [24];

     d) autorizza aperture di credito a favore di funzionari delegati;

     e) [liquida le spese nei limiti delle somme impegnate ordinandone il pagamento] [25];

     f) [firma i mandati di pagamento, gli ordini di accreditamento e le reversali di incasso] [26];

     g) [vigila sull'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione] [27].

     3. Il presidente adotta, nei casi di urgenza e di necessità, i provvedimenti di competenza del consiglio di amministrazione, di cui alle lettere h) e I) dell'articolo 5, da sottoporre alla ratifica del consiglio stesso nella seduta immediatamente successiva.

 

     Art. 7. Collegio dei revisori dei conti.

     1. La gestione finanziaria della cassa è soggetta al riscontro di un collegio dei revisori composto da un magistrato della Corte dei conti, con funzioni di presidente, e da due funzionari dell'Amministrazione provinciale.

     2. Il collegio dei revisori dei conti è nominato dalla Giunta provinciale e resta in carica per la durata della legislatura provinciale.

     3. I revisori dei conti hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del consiglio di amministrazione.

     4. Il collegio compie tutte le verifiche ritenute opportune in ordine all'andamento della gestione ed ha, in particolare l'obbligo di esaminare il rendiconto con apposita relazione al consiglio di amministrazione. La relazione è allegata al rendiconto.

     5. Ai membri del collegio che per l'espletamento delle loro funzioni debbano compiere viaggi, compete il rimborso delle spese di viaggio e di pernottamento nella misura effettivamente sostenuta, nonché l'indennità chilometrica ed il rimborso delle spese sostenute per pedaggi autostradali nella misura e con le modalità di cui all'articolo 7 della legge provinciale 2 maggio 1962, n. 7, e successive modificazioni.

     6. Ai membri del collegio spetta un'indennità di carica nella misura stabilita dalla Giunta provinciale, nei limiti di cui al secondo comma dell'articolo 2 della legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4, come sostituito, da ultimo, con l'articolo 2 della legge provinciale 1 settembre 1986, n. 27.

 

     Art. 8. Scuola provinciale antincendi.

     1. Ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 2 settembre 1978, n. 17, è istituita la scuola provinciale antincendi.

     2. La scuola provinciale antincendi provvede ai seguenti compiti:

     a) formazione, qualificazione, aggiornamento ed addestramento del personale permanente e volontario dei servizi antincendi e delle organizzazioni di volontariato convenzionate con la protezione civile provinciale [28];

     b) formazione, aggiornamento ed addestramento del personale      appar tenente ad altre organizzazioni aventi per scopo il soccorso e la protezione civile;

     c) predisposizione di programmi didattici e informativi rivolti alla comunità provinciale ed in particolare alle scuole di ogni ordine e grado.

     2 bis. La scuola, sulla base di specifiche convenzioni volte a regolare i rapporti giuridici e finanziari, può altresì svolgere le attività formative e addestrative di cui al comma 2 in favore di altre amministrazioni nonché di organizzazioni operanti al di fuori della provincia aventi per scopo il soccorso e la protezione civile [29].

     3. La scuola inoltre cura gli studi e le ricerche di aggiornamento nei campi di applicazione delle tecniche di intervento e delle norme di prevenzione in collegamento con il Centro studi ed esperienze di Roma, con il Comitato tecnico internazionale per la prevenzione ed estinzione degli incendi (CTIF), con centri studi, laboratori specializzati ed istituti di ricerca.

     4. La scuola può organizzare e finanziare l'allenamento delle squadre provinciali composte da soggetti che operano nel settore antincendi e della protezione civile, nonché la loro partecipazione a competizioni nazionali e internazionali, fermo restando quanto previsto dall'articolo 18 bis, comma 2 bis [30].

     5. Per lo svolgimento delle attività formative e addestrative dei soggetti di cui ai commi 2 e 2 bis nonché dei formatori dei medesimi, la scuola si avvale di docenti e di istruttori, anche esterni alla Provincia sulla base di contratti di collaborazione o convenzioni, in possesso di idonea professionalità ed esperienza come specificate con deliberazione della Giunta provinciale [31].

     6. La scuola può altresì utilizzare personale assegnato alle strutture provinciali previo assenso del dirigente del servizio competente.

     6 bis. La Giunta provinciale disciplina con regolamento l'organizzazione interna e l'autonomia finanziaria della scuola provinciale antincendi, le funzioni del direttore e del personale assegnato, il valore dei diplomi e delle attestazioni conseguenti alla frequenza e al superamento dei corsi, nonché il coinvolgimento nella formulazione degli indirizzi didattici della federazione provinciale dei vigili del fuoco volontari e delle organizzazioni di volontariato che operano nel settore della protezione civile [32].

 

     Art. 9. Gestione della scuola provinciale antincendi.

     1. La scuola provinciale antincendi inizia la propria attività il 1 gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

     2. La direzione tecnica e amministrativa è affidata a un esperto del settore, nominato dalla Giunta provinciale, anche con contratto a tempo determinato, su designazione del consiglio di amministrazione della cassa [33].

     3. I programmi d'istruzione e di addestramento sono predisposti dal direttore, sentiti i servizi provinciali competenti nelle materie oggetto dei corsi d'istruzione [34].

     4. All'attribuzione degli incarichi d'insegnamento provvede il direttore, previo parere del consiglio di amministrazione della cassa. Il direttore, previo parere del consiglio di amministrazione, affida a personale estraneo all'amministrazione consulenze, studi e ricerche finalizzate al funzionamento della scuola [35].

 

     Art. 10. Bilanci e gestione finanziaria.

     1. La cassa adotta ogni anno, insieme al bilancio annuale, un bilancio pluriennale le cui previsioni assumono come termini di riferimento quelli del bilancio pluriennale della Provincia. Il bilancio pluriennale è adottato con il provvedimento di approvazione del bilancio annuale e viene aggiornato ogni anno ricostituendo l'iniziale estensione.

     2. Il bilancio è accompagnato da una relazione programmatica ove sono specificati distintamente per gli interventi della cassa, del corpo permanente e della scuola provinciale antincendi, gli obiettivi e le azioni da intraprendere, gli interventi da attuare, i costi relativi, i tempi di realizzazione e gli effetti attesi.

     3. Le previsioni del bilancio pluriennale sono formulate in termini di competenza secondo una classificazione delle entrate e delle spese atte a rappresentare le articolazioni finanziarie dei programmi di attività del corpo permanente e della scuola provinciale antincendi.

     4. Le previsioni del bilancio annuale sono formulate in termini di competenza ed in termini di cassa.

     5. In apposite sezioni del bilancio della cassa sono distintamente indicate le entrate e le spese per la gestione del corpo permanente e della scuola provinciale antincendi.

     6. Il bilancio annuale di previsione è inviato alla Giunta provinciale per l'approvazione entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello cui esso si riferisce [36].

     7. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

     8. Il conto consuntivo, accompagnato da una relazione ove sono riportati i dati più significativi dell'attività svolta, è presentato dalla Giunta provinciale, per l'approvazione, entro il 30 aprile dell'anno successivo ed è unito al rendiconto generale della Provincia.

     9. La cassa ha un proprio servizio di tesoreria affilato all'istituto di credito titolare del servizio di tesoreria della Provincia alle medesime condizioni.

     10. Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di contabilità di cui alla legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e successive modificazioni.

 

     Art. 11. Entrate della cassa.

     1. La cassa utilizza:

     a) le assegnazioni provinciali;

     b) i proventi derivanti dai servizi a pagamento resi dal corpo permanente;

     c) ogni altra eventuale entrata riguardante la gestione e le finalità della cassa.

     2. All'assegnazione delle somme di cui alla lettera a) del comma 1 provvede la Giunta provinciale.

     3. L'erogazione alla cassa delle somme assegnate e disposta mediante versamento delle stesse alla tesoreria della cassa, in via anticipata ed in relazione a fabbisogni di cassa per periodi determinati dalla Giunta provinciale. A tal fine, la cassa presenterà al Servizio antincendi i dati relativi ai fabbisogni di cassa, distinti per capitoli di spesa e di entrata.

 

     Art. 12. Spese della cassa.

     1. Il dirigente del Servizio antincendi e il direttore della scuola provinciale antincendi provvedono all'effettuazione delle spese rispettivamente del corpo permanente e della scuola provinciale antincendi sulla base dei programmi periodici di spesa di cui alla lettera g) dell'articolo 5 [37].

     2. Per l'effettuazione delle spese di cui al comma 1 possono essere autorizzate aperture di credito a termini dell'articolo 62 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, e successive modificazioni, a favore di funzionari delegati individuati dal presidente del consiglio di amministrazione tra il personale messo a disposizione della cassa, da utilizzare sulla base delle indicazioni, dei criteri e delle autorizzazioni stabiliti dal consiglio di amministrazione.

     3. I rendiconti amministrativi dei funzionari delegati sono sottoposti all'esame ed al riscontro del consiglio di amministrazione.

     4. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni recate dagli articoli 62, 63 e 64 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, e le norme ivi richiamate, intendendosi sostituito il presidente del consiglio di amministrazione al Presidente della Giunta provinciale ed il consiglio di amministrazione alla Giunta provinciale.

 

     Art. 12 bis. Cessione gratuita di beni mobili ed attrezzature [38].

     1. La Giunta provinciale è autorizzata a cedere gratuitamente ai soggetti di cui all'articolo 17, comma 1, i beni in dotazione al corpo permanente dei vigili del fuoco di Trento, ritenuti non più indispensabili per il funzionamento del medesimo.

 

     Art. 13. Direzione della cassa.

     1. Il dirigente del Servizio antincendi:

     1) provvede alla stesura della proposta dei bilanci di previsione e delle loro variazioni e redige il conto consuntivo;

     2) provvede all'esecuzione delle deliberazioni e delle direttive del consiglio di amministrazione della cassa;

     2 bis) stipula i contratti e le convenzioni che costituiscono svolgimento di attività di gestione [39];

     3) liquida le spese e firma i mandati di pagamento, gli ordini di accreditamento e le reversali di incasso [40];

     4) esercita ogni altra attribuzione prevista dalle leggi vigenti o allo stesso demandata dal presidente.

     1 bis. Il regolamento disciplinato dall'articolo 8, comma 6 bis, può prevedere che le funzioni indicate nel comma 1, qualora riguardino attività rientranti nella competenza della scuola provinciale antincendi, siano esercitate dal direttore della scuola [41].

 

     Art. 14. Corpo permanente dei vigili del fuoco.

     1. Il personale del Servizio antincendi di cui ai profili professionali ed alle qualifiche previste nella tabella costituente l'allegato A della presente legge, costituisce il corpo permanente dei vigili del fuoco e svolge le funzioni in materia di servizi antincendi delegate dalla Regione Trentino - Alto Adige alla Provincia autonoma di Trento con la legge regionale 2 settembre 1978, n. 17, nonché le altre funzioni previste da leggi provinciali.

     1 bis. Nell'ambito del corpo permanente dei vigili del fuoco la gestione del nucleo elicotteri previsto dall'articolo 18 della legge provinciale 15 febbraio 1980, n. 3, è affidata a un funzionario responsabile individuato dalla Giunta provinciale tra personale esperto nella materia, anche assunto con contratto di diritto privato a tempo determinato [42].

     2. [La tabella della dotazione organica dei vigili del fuoco di cui all'allegato B della legge provinciale 8 giugno 1987, n. 10, è sostituita dalla tabella di cui al primo comma] [43].

 

     Art. 15. Norme per il personale.

     1. Al personale con qualifica di dirigente, già appartenente al corpo permanente dei vigili del fuoco, viene attribuita l'indennità mensile pensionabile prevista dall'articolo 13 del D.L. 4 agosto 1987, n. 325, convertito con modificazioni con la L. 3 ottobre 1987, n. 402.

     2. Al personale appartenente al corpo permanente dei vigili del fuoco, alla data di entrata in vigore della presente legge, l'eventuale servizio di ruolo prestato nel corpo nazionale dei vigili del fuoco è considerato utile ai soli fini dell'anzianità richiesta per l'avanzamento alle qualifiche superiori.

     3. La Giunta provinciale è autorizzata a stipulare pozze di assicurazione per garantire al personale di cui all'articolo 14 e al dirigente del Servizio antincendi le speciali elargizioni previste per le vittime del dovere di cui all'articolo 3 della legge 27 ottobre 1973, n. 629, come integrato con l'articolo 1 della legge 13 agosto 1980, n. 466.

 

     Art. 16. Dotazioni di servizio dei corpi dei vigili del fuoco volontari. [44]

     1. La Giunte provinciale approva i criteri e le modalità per la predisposizione e l'attuazione del piano pluriennale per la concessione di contributi ai corpi dei vigili del fuoco volontari, alla federazione provinciale e alle unioni distrettuali dei corpi per l'acquisto di attrezzature, di automezzi, di macchinari e di equipaggiamenti, quali dotazioni per il servizio antincendi, sentito il parere del consiglio di cui all'articolo 4 e del consiglio direttivo della federazione provinciale dei corpi dei vigili del fuoco volontari.

     2. I criteri per la predisposizione e l'attuazione del piano pluriennale determinano:

     a) la tipologia e le caratteristiche tecnico-funzionali delle dotazioni ammissibili ad agevolazione;

     b) le dotazioni necessarie per ciascun corpo dei vigili del fuoco volontari, per ciascuna unione distrettuale e per la federazione provinciale;

     c) le priorità di intervento;

     d) l'entità dei contributi della Provincia, nonché i casi in cui possono essere ammesse ad agevolazione, a valere sul fondo di cui al comma 5, le spese per interventi di manutenzione di carattere straordinario delle dotazioni e la relativa spesa minima ammissibile;

     e) la tipologia delle agevolazioni e le loro modalità di erogazione;

     f) i termini e le modalità per la presentazione delle domande di contributo, nonché la documentazione da allegare alle domande.

     3. La cassa provinciale antincendi adotta il piano pluriennale, per la concessione dei contributi sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dalla Giunta provinciale ai sensi del comma 1.

     4. Il piano pluriennale determina:

     a) l'elenco degli interventi da effettuare in ciascuno degli esercizi nell'ambito del periodo di competenza del piano e il relativo beneficiario;

     b) la spesa ammissibile a contributo per ciascun intervento;

     c) le scadenze per la presentazione della documentazione necessaria all'erogazione dei contributi concessi.

     5. Il piano può riservare una quota non superiore al 10 per cento dello stanziamento annualmente previsto a bilancio per far fronte alle spese relative ad acquisti imprevisti o urgenti nonché alle manutenzioni e riparazioni di carattere straordinario.

     6. Per uniformare le dotazioni dei corpi dei vigili del fuoco volontari e per ottenere le migliori condizioni economiche nell'acquisto, il servizio competente in materia antincendi può esperire, su proposta della cassa provinciale antincendi, gare o indagini di mercato finalizzate alla definizione delle condizioni di acquisto più favorevoli per la fornitura delle dotazioni ammesse a contributo nell'ambito del piano pluriennale per la concessione dei contributi adottato dalla cassa provinciale. Tale procedura può trovare applicazione anche per l'acquisto delle dotazioni di servizio da parte delle associazioni di volontariato operanti nel settore della protezione civile convenzionate con la Provincia [45].

     6 bis. Il servizio competente in materia antincendi provvede alla manutenzione ordinaria delle apparecchiature radio dei vigili del fuoco volontari. La relativa spesa è sostenuta dalla cassa provinciale antincendi [46].

 

     Art. 17. Concessione ed erogazione dei contributi. [47]

     1. Per l'acquisizione delle dotazioni e per gli interventi di manutenzione di cui all'articolo 16 la cassa provinciale antincendi può concedere le seguenti agevolazioni:

     a) ai corpi comunali dei vigili del fuoco volontari, contributi in conto capitale fino al 70 per cento della spesa ammissibile;

     b) alla federazione provinciale dei corpi dei vigili del fuoco volontari e alle unioni distrettuali dei corpi, contributi in conto capitale fino al 100 per cento della spesa ammissibile;

     c) ai corpi comunali dei vigili del fuoco volontari, per l'esecuzione di particolari interventi di manutenzione straordinaria rivolti al miglioramento o all'adeguamento funzionale di categorie di mezzi o di attrezzature antincendio, contributi in conto capitale fino al 100 per cento della spesa ammissibile [48].

     2. Per gli interventi da realizzare in territori classificati come zona svantaggiata ai sensi della legge provinciale 27 giugno 1983, n. 22, il limite di contribuzione di cui al comma 1, lettera a), può essere aumentato fino all'80 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.

     3. [49].

     4. Le domande presentate ai sensi del presente articolo devono indicare le modalità di finanziamento della parte di spesa non coperta da contributo provinciale. Le domande presentate dai corpi dei vigili del fuoco volontari devono essere controfirmate dal sindaco territorialmente competente.

     5. Si prescinde dal termine stabilito nel provvedimento di cui al comma 3 relativamente agli acquisti, alle manutenzioni e alle riparazioni impreviste ed urgenti.

     6. L'erogazione dei contributi in conto capitale può essere disposta in via anticipata fino alla misura massima del 70 per cento del contributo medesimo; il saldo è erogato su presentazione di idonea documentazione comprovante l'acquisto.

     7. In caso di accertata difformità dell'acquisto rispetto a quanto ammesso a contributo ovvero di sostenimento di una spesa minore rispetto a quella ammessa, la cassa provinciale antincendi provvede alla revoca del contributo concesso o alla proporzionale riduzione del medesimo. Al recupero parziale o totale delle somme eventualmente erogate si provvede ai sensi dell'articolo 51 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 [50].

     8. Gli automezzi e i macchinari acquistati con il concorso finanziario della Provincia non possono essere alienati senza l'autorizzazione della cassa provinciale antincendi per un periodo di dieci anni dalla data dell'acquisto [51].

     9. Nel caso in cui gli organismi o gli enti di cui al comma 1 provvedano ad effettuare acquisti di attrezzature, automezzi, macchinari ed equipaggiamenti non finanziati dalla Provincia, gli stessi hanno comunque l'obbligo di comunicarne l'avvenuta acquisizione al servizio antincendi entro trenta giorni dalla data dell'acquisto.

     9 bis. Per la concessione da parte della cassa provinciale antincendi dei contributi e delle agevolazioni di cui ai commi 1 e 2, la Giunta provinciale assegna i relativi fondi alla cassa medesima [52].

 

     Art. 18. Servizi continuati di vigilanza e pronto intervento.

     1. La Giunta provinciale adotta, su proposta del dirigente del servizio antincendi e sentito il parere del consiglio di cui all'articolo 4, un piano per l'attivazione presso i corpi dei vigili del fuoco volontari del servizio continuato di vigilanza o di pronto intervento.

     2. Per servizio continuato di vigilanza s'intende l'organizzazione, presso la sede del corpo, di un presidio di personale e attrezzature idonee alla ricezione radiotelefonica di allarmi e richieste di soccorso, nonché all'attivazione del servizio di pronto intervento.

     3. Per servizio continuato di pronto intervento s'intende l'organizzazione di un presidio di personale e attrezzature che, oltre alla vigilanza, risulti idoneo ad intervenire sul luogo della calamità subito dopo l'allarme.

     4. Il piano determina:

     a) i corpi presso i quali può essere organizzato il servizio di vigilanza o di pronto intervento;

     b) il contingente di personale idoneo a garantire il servizio di vigilanza o di pronto intervento;

     c) gli ambiti territoriali entro cui opera il servizio in via prioritaria ma non esclusiva;

     d) le attrezzature, i macchinari e gli automezzi idonei allo scopo da finanziare, ove occorra, secondo i criteri e le modalità di cui al piano dell'articolo 16;

     e) le modalità di intercomunicazione e di coordinamento fra i vari presidi;

     f) le modalità di determinazione della spesa ammissibile e dei concorsi finanziari da concedere ai comuni e ai corpi ai sensi dei commi 5 e 6.

     5. Qualora i comuni assegnino proprio personale per l'espletamento dei servizi di cui ai commi 2 e 3, la cassa è autorizzata a concedere ai comuni stessi una integrazione finanziaria fino all'80 per cento delle spese per il personale addetto a tale servizio, determinate in via convenzionale dalla Giunta provinciale con riferimento alle spese per retribuzioni e relativi oneri riflessi a carico della Provincia, per il personale inquadrato nel profilo professionale di vige del fuoco con un'anzianità di servizio di 10 anni, nell'anno al quale si riferisce l'integrazione.

     6. Qualora il servizio venga svolto da personale volontario appartenente ai corpi, la cassa provinciale corrisponde agli stessi corpi una integrazione sul concorso delle spese ordinarie di gestione di cui alla legge provinciale 13 dicembre 1982, n. 27, fino all'80 per cento della spesa relativa ai compensi, a carico dei corpi, da corrispondere al personale per l'espletamento del servizio.

     7. La liquidazione delle quote integrative verrà effettuata in rate trimestrali posticipate, sulla base del rendiconto presentato dai comandanti dei corpi interessati, certificato dal dirigente del Servizio antincendi.

 

     Art. 18 bis. [53]

     1. La Provincia riconosce le attività dei corpi dei vigili del fuoco volontari svolte a favore delle comunità locali al fine di promuoverne la civile convivenza, la crescita morale, sociale e culturale e la conservazione delle tradizioni.

     2. Per i fini di cui al comma 1 i corpi possono partecipare a manifestazioni ufficiali o altre iniziative ed attività organizzate dai comuni, su richiesta del sindaco, ovvero prestare servizio di collaborazione all'autorità di polizia locale, su richiesta della stessa, compatibilmente con l'esigenza prioritaria del regolare assolvimento dei compiti d'istituto.

     2 bis. La federazione provinciale dei corpi dei vigili del fuoco volontari può svolgere le attività previste dall'articolo 8, comma 4, anche nell'ambito delle iniziative del 'Comité technique international de prévention et d'extinction du feu' (CTIF), con riferimento ai vigili del fuoco volontari [54].

     2 ter. La Provincia promuove la valorizzazione, da parte della federazione provinciale dei corpi dei vigili del fuoco volontari e dei singoli corpi, dei vigili del fuoco volontari che cessino dal servizio attivo. L'individuazione dei compiti da assegnare a tale personale nonché le modalità organizzative e i criteri inerenti il loro utilizzo sono individuati dalla federazione nell'ambito del proprio statuto. La Provincia sostiene la valorizzazione e il reimpiego del predetto personale con gli strumenti e nell'ambito dei finanziamenti previsti dall'articolo 2 [55].

     3. I vigili del fuoco volontari che incorrano in infortuni o malattie in occasione della partecipazione alle attività di cui al presente articolo, sono corrisposte dalla Cassa provinciale antincendi le indennità previste dall'articolo 33, lettera b) della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24 concernente "Servizio antincendi" [56].

     4. Con i regolamenti e gli statuti di cui all'articolo 19 la Giunta provinciale può dettare particolari disposizioni per una coordinata applicazione del presente articolo.

 

     Art. 18 ter. Servizio antincendi presso l'aeroporto Gianni Caproni di Mattarello. [57]

     1. Il servizio antincendi e protezione civile della Provincia espleta il servizio antincendi presso l'aeroporto Gianni Caproni di Mattarello mediante l'impiego di vigili del fuoco appartenenti al corpo permanente o ai corpi volontari e provvede altresì all'accertamento dell'idoneità psico- fisica e della capacità tecnica degli addetti.

     2. Alle spese relative al servizio antincendi espletato dal corpo permanente dei vigili del fuoco di cui al comma 1 provvede la cassa antincendi utilizzando le assegnazioni disposte per i fini di cui all'articolo 11.

     3. Nella determinazione della quota variabile relativa al concorso finanziario da assegnare ai corpi dei vigili del fuoco volontari ai sensi dell'articolo 41, comma 3, della legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 2 (Organizzazione degli interventi della Provincia in materia di protezione civile) si tiene conto, secondo criteri e modalità fissati con il provvedimento di cui al medesimo articolo 41, comma 6, dei servizi espletati dai corpi dei vigili del fuoco volontari ai sensi del comma 1.

 

     Art. 19. Regolamenti di esecuzione.

     1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta provinciale provvede a verificare i regolamenti e gli statuti previsti dalla legge regionale 20 agosto 1954, n. 24, al fine di introdurre le modifiche necessarie per coordinare l'attuazione della presente legge, sentito il parere del consiglio di cui all'articolo 4.

 

     Art. 20. Liquidazione della gestione finanziaria del corpo permanente dei vigili del fuoco.

     1. La cassa provvede alla liquidazione della gestione finanziaria del corpo permanente dei vigili del fuoco, all'approntamento e approvazione del conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1988, alla riscossione delle entrate accertate e al pagamento delle spese impegnate fino al 31 dicembre 1988, nonché ad ogni altro adempimento connesso con la gestione del corpo stesso. L'eventuale giacenza di cassa residua del corpo è versata alla tesoreria della cassa ed introitata nel bilancio della stessa. Le risultanze della gestione di liquidazione sono approvate dalla Giunta provinciale.

     2. In appositi capitoli delle entrate e delle spese del bilancio della cassa, sono iscritte rispettivamente le attività e le passività finanziarie conseguenti alla liquidazione della gestione finanziaria del corpo.

     3. Con effetto dall'esercizio finanziario 1989 cessa di operare il collegio dei revisori dei conti nominato ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 luglio 1970, n. 12, che è comunque tenuto al riscontro del rendiconto dell'esercizio finanziario 1988.

 

     Art. 21. Disposizioni transitorie per il bilancio della cassa.

     1. In fase di prima applicazione della presente legge, per il bilancio della cassa si prescinde dall'osservanza del termine previsto dall'articolo 10, comma 6.

 

     Art. 22. Efficacia delle disposizioni.

     1. Le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 13 e all'articolo 18 si applicano con effetto dall'esercizio finanziario 1989.

 

     Art. 23.

     (Omissis) [58].

 

     Art. 24. Autorizzazioni di spesa.

     1. Per la concessione ai corpi dei vigili del fuoco volontari dei contributi in conto capitale di cui all'articolo 17, comma 1, è autorizzato, per l'esercizio finanziario 1988, l'utilizzo dell'integrazione di lire 750.000.000, autorizzata col secondo trattino dell'articolo 13 della legge provinciale 19 gennaio 1988, n. 4. Per i medesimi fini è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.500.000.000, da iscrivere negli stati di previsione della spesa della Provincia mediante appositi stanziamenti, da determinarsi annualmente con legge di bilancio, per ciascuno degli esercizi finanziari 1989 e 1990 (cap. 55930).

     2. Per la concessione dei contributi annui costanti di cui all'articolo 17, comma 2, si provvederà con successive leggi provinciali.

     3. Per l'assegnazione di somme alla cassa, per far fronte alle spese correnti, prevista dall'articolo 11, a decorrere dall'esercizio finanziario 1989, sarà disposto annualmente apposito stanziamento con legge di bilancio in misura comunque non superiore alle previsioni recate dal bilancio pluriennale.

     4. Per l'assegnazione di somme alla cassa, per far fronte alle spese in conto capitale, prevista dall'articolo 11, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.500.000.000, da iscrivere negli stati di previsione della spesa della Provincia, mediante appositi stanziamenti, da determinarsi annualmente con legge di bilancio, per ciascuno degli anni 1989 e 1990.

 

     Artt. 25. - 26.

     (Omissis) [59].

 

     Art. 27. Cessazione di norme.

     1. Cessano di applicarsi le seguenti disposizioni:

     a) legge regionale 20 agosto 1954, n. 24: articoli 4 secondo, terzo quarto, quinto comma, 5 primo, terzo comma, 30, 31;

     b) legge regionale 2 settembre 1978, n. 17: articolo 4;

     c) legge regionale 21 gennaio 1963, n. 2;

     d) legge regionale 13 luglio 1970, n. 12.

     2. Restano comunque in vigore le disposizioni della legge provinciale 13 dicembre 1982, n. 27.

 

 

ALLEGATO A

(Omissis) [60]

 


[1] Lettera così modificata dall'art. 14 della L.P. 25 luglio 2002, n. 9.

[2] Lettera così sostituita dall'art. 14 della L.P. 25 luglio 2002, n. 9.

[3] Lettera così sostituita dall'art. 14 della L.P. 25 luglio 2002, n. 9.

[4] Lettera aggiunta dall'art. 15 della L.P. 20 marzo 2000, n. 3.

[5] Lettera aggiunta dall’art. 69 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[6] Lettera aggiunta dall'art. 14 della L.P. 25 luglio 2002, n. 9.

[7] Lettera aggiunta dall'art. 14 della L.P. 25 luglio 2002, n. 9.

[8] Lettera aggiunta dall'art. 14 della L.P. 25 luglio 2002, n. 9.

[9] Lettera aggiunta dall'art. 14 della L.P. 25 luglio 2002, n. 9.

[10] Lettera aggiunta dall'art. 14 della L.P. 25 luglio 2002, n. 9.

[11] Comma così sostituito dall'art. 12 della L.P. 3 febbraio 1995, n. 1.

[12] Comma aggiunto dall'art. 15 della L.P. 20 marzo 2000, n. 3.

[13] Lettera così modificata dall’art. 22 della L.P. 15 dicembre 2004, n. 10.

[14] Lettera così modificata dall’art. 22 della L.P. 15 dicembre 2004, n. 10.

[15] Comma così modificato dall'art. 7 della L.P. 12 febbraio 1996, n. 3.

[16] Comma così modificato dall'art. 7 della L.P. 12 febbraio 1996, n. 3.

[17] Lettera già sostituita dall'art. 12 della L.P. 22 marzo 2001, n. 4 e così ulteriormente sostituita dall’art. 22 della L.P. 15 dicembre 2004, n. 10.

[18] Lettera così modificata dall’art. 22 della L.P. 15 dicembre 2004, n. 10.

[19] Lettera inserita dall’art. 22 della L.P. 15 dicembre 2004, n. 10.

[20] Lettera così modificata dall’art. 22 della L.P. 15 dicembre 2004, n. 10.

[21] Lettera inserita dall’art. 22 della L.P. 15 dicembre 2004, n. 10.

[22] Lettera aggiunta dall'art. 15 della L.P. 20 marzo 2000, n. 3.

[23] Comma aggiunto dall’art. 22 della L.P. 15 dicembre 2004, n. 10.

[24] Lettera così sostituita dall’art. 22 della L.P. 15 dicembre 2004, n. 10.

[25] Lettera abrogata dall’art. 22 della L.P. 15 dicembre 2004, n. 10.

[26] Lettera abrogata dall’art. 22 della L.P. 15 dicembre 2004, n. 10.

[27] Lettera abrogata dall’art. 22 della L.P. 15 dicembre 2004, n. 10.

[28] Lettera così modificata dall’art. 22 della L.P. 15 dicembre 2004, n. 10.

[29] Comma inserito dall'art. 12 della L.P. 22 marzo 2001, n. 4.

[30] Comma così sostituito dall’art. 22 della L.P. 15 dicembre 2004, n. 10.

[31] Comma così sostituito dall'art. 12 della L.P. 22 marzo 2001, n. 4.

[32] Comma aggiunto dall’art. 22 della L.P. 15 dicembre 2004, n. 10.

[33] Comma così sostituito dall’art. 22 della L.P. 15 dicembre 2004, n. 10.

[34] Comma così modificato dall’art. 22 della L.P. 15 dicembre 2004, n. 10.

[35] Comma così sostituito dall’art. 22 della L.P. 15 dicembre 2004, n. 10.

[36] Comma così sostituito dall'art. 12 della L.P. 3 febbraio 1995, n. 1.

[37] Comma così modificato dall’art. 22 della L.P. 15 dicembre 2004, n. 10.

[38] Articolo inserito dall'art. 12 della L.P. 3 febbraio 1995, n. 1.

[39] Numero inserito dall’art. 22 della L.P. 15 dicembre 2004, n. 10.

[40] Numero così modificato dall’art. 22 della L.P. 15 dicembre 2004, n. 10.

[41] Comma aggiunto dall’art. 22 della L.P. 15 dicembre 2004, n. 10.

[42] Comma inserito dall’art. 22 della L.P. 15 dicembre 2004, n. 10.

[43] Comma abrogato dall'art. 21 della L.P. 27 agosto 1999, n. 3, con effetto dalla data indicata nello stesso art. 21 della L.P. 3/1999.

[44] Articolo così sostituito dall'art. 15 della L.P. 20 marzo 2000, n. 3.

[45] Comma già modificato dall’art. 69 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1 e così ulteriormente modificato dall’art. 22 della L.P. 15 dicembre 2004, n. 10.

[46] Comma aggiunto dall’art. 30 della L.P. 30 dicembre 2002, n. 15.

[47] Articolo così sostituito dall'art. 67 della L.P. 2 febbraio 1996, n. 1.

[48] Comma così sostituito dall'art. 15 della L.P. 20 marzo 2000, n. 3.

[49] Comma abrogato dall'art. 15 della L.P. 20 marzo 2000, n. 3.

[50] Comma così modificato dall'art. 15 della L.P. 20 marzo 2000, n. 3.

[51] Comma così modificato dall'art. 15 della L.P. 20 marzo 2000, n. 3.

[52] Comma aggiunto dall'art. 15 della L.P. 20 marzo 2000, n. 3.

[53] Articolo introdotto dall'art. 27 della L.P. 3 settembre 1993, n. 23. Le disposizioni di cui all'art. 18 bis si applicano con effetto dal 1° gennaio 1992 secondo quanto disposto dall'art. 27, comma 2, della L.P. 23/93 cit.

[54] Comma inserito dall’art. 22 della L.P. 15 dicembre 2004, n. 10.

[55] Comma inserito dall’art. 22 della L.P. 15 dicembre 2004, n. 10.

[56] Comma così modificato dall’art. 22 della L.P. 15 dicembre 2004, n. 10.

[57] Articolo aggiunto dall'art. 76 della L.P. 9 settembre 1996, n. 8, successivamente modificato dall'art. 46 della L.P. 8 settembre 1997, n. 13, e così sostituito dall'art. 47 della L.P. 11 settembre 1998, n. 10, con effetto dall'1 gennaio 1999.

[58] Modifica il testo unico delle leggi provinciali concernenti la tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, approvato con D.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 141/Legisl.

[59] Recano disposizioni finanziarie.

[60] Abrogato dall'art. 78 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11. Sostituisce l'allegato B della L.P. 8 giugno 1987, n. 10.