§ 2.1.52 - Legge Provinciale 15 febbraio 1980, n. 3.
Norme concernenti il trasferimento alla Provincia Autonoma di Trento del personale della Regione Trentino Alto Adige addetto agli uffici [...]


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:2. ordinamento della provincia
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:15/02/1980
Numero:3


Sommario
Art. 1.      Ai quadri formanti l'allegato 1 della Legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, come sostituiti con Legge provinciale 5 novembre 1977, n. 31, e modificati con Legge provinciale 28 novembre 1978, [...]
Art. 10.      Il personale addetto agli uffici dell'Ispettorato provinciale del servizio antincendi, nonché quello appartenente al corpo permanente dei vigili del fuoco di Trento, trasferito alla Provincia [...]
Art. 11.      Il personale già appartenente alle carriere direttiva e di concetto del Ruolo Tecnico del Servizio Antincendi e alla carriera esecutiva del Ruolo Amministrativo è inquadrato nei ruoli, carriere [...]
Art. 12.      Il personale già appartenente alla carriera ausiliaria del Ruolo Amministrativo, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, svolga mansioni di istruttore ginnico-sportivo, verrà [...]
Art. 13.      I capi reparto, i vice capi reparto, i capi squadra e i vigili appartenenti al corpo permanente dei vigili del fuoco vengono inquadrati nei livelli funzionali retributivi del Ruolo Tecnico del [...]
Art. 14.      Le disposizioni previste per il personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, in materia di indennità di rischio, di indennità oraria di servizio notturno e di compenso per servizio di [...]
Art. 15.      La Giunta provinciale, su proposta del Comandante, determina il contingente di personale addetto al Corpo permanente dei Vigili del Fuoco che svolgerà il proprio lavoro in turni differenziati [...]
Art. 16.      Il personale del Corpo permanente dei Vigili del Fuoco che presta servizio in turni continuativi della durata non inferiore a 9 ore, partecipa gratuitamente alla mensa del Corpo
Art. 17.      Agli operatori subacquei è corrisposta una indennità di rischio nella misura e con le modalità previste dalla tabella C di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, e [...]
Art. 18.      1. Nell'ambito del Corpo permanente dei vigili del fuoco è costituito un nucleo elicotteri al quale potrà essere assegnato anche altro personale provinciale nonché personale assunto con [...]
Art. 19.      1. Al personale in possesso del brevetto commerciale di pilota di elicottero, assegnato a svolgere attività di volo, compete l'indennità mensile di pilotaggio nella misura corrispondente [...]
Art. 20.      1. Al personale del Corpo permanente dei Vigli del Fuoco di Trento non vengono corrisposte le indennità temporanee previste dall'articolo 33 della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24, e [...]
Art. 21.      1. I dipendenti appartenenti alle carriere direttiva e di concetto ed i Vigili del fuoco del Ruolo tecnico del Servizio antincendi cessano dal servizio con gli stessi limiti di età in vigore per [...]
Art. 22.      1. Salvo quanto disciplinato dalla presente legge e fino a quando non sarà diversamente disposto con leggi provinciali, si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 2 settembre 1978, [...]
Art. 23.      1. Il personale comunque assunto e denominato, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso la Provincia autonoma di Trento, che sia in possesso del titolo di studio di [...]
Art. 24.      1. Il personale insegnante delle carriere direttiva, di concetto ed esecutiva in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge e che alla medesima abbia prestato servizio con [...]
Art. 25.      1. Al personale inquadrato nei ruoli della Provincia autonoma di Trento a norma degli articoli 11, 12 e 23 della presente legge, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 59 della Legge [...]
Art. 26.      1. Nel ruolo amministrativo - quadro A2 dell'allegato I della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8 e successive modificazioni, sono aumentati da 50 a 55 i posti di direttore di [...]
Art. 27.      Alla copertura del maggiore onere di Lire 1.125.000.000 derivante dall'applicazione degli articoli 1, 3, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 e 23 della presente legge a carico dell'esercizio [...]


§ 2.1.52 - Legge Provinciale 15 febbraio 1980, n. 3. [1]

Norme concernenti il trasferimento alla Provincia Autonoma di Trento del personale della Regione Trentino Alto Adige addetto agli uffici dell'ispettorato provinciale dei Servizio Antincendi e di quello appartenente al Corpo permanente dei Vigili del Fuoco di Trento e altre disposizioni riguardanti il personale provinciale.

(B.U. 19 febbraio 1980, n. 9).

 

Art. 1.

     Ai quadri formanti l'allegato 1 della Legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, come sostituiti con Legge provinciale 5 novembre 1977, n. 31, e modificati con Legge provinciale 28 novembre 1978, numero 50, e da ultimo con Legge provinciale 23 aprile 1979, n. 1, è aggiunto il quadro P4 - Ruolo Tecnico del Servizio Antincendi, costituente l'allegato A) della presente legge.

 

     Artt. 2. - 9. [2].

 

     Art. 10.

     Il personale addetto agli uffici dell'Ispettorato provinciale del servizio antincendi, nonché quello appartenente al corpo permanente dei vigili del fuoco di Trento, trasferito alla Provincia Autonoma di Trento ai sensi dell'articolo 3 della Legge regionale 2 settembre 1978, n. 17, è inquadrato nel Ruolo Amministrativo e nel Ruolo Tecnico del Servizio Antincendi, istituito con la presente legge, secondo le modalità stabilite nei successivi articoli e con decorrenza dalla data indicata nel relativo decreto di trasferimento.

 

     Art. 11.

     Il personale già appartenente alle carriere direttiva e di concetto del Ruolo Tecnico del Servizio Antincendi e alla carriera esecutiva del Ruolo Amministrativo è inquadrato nei ruoli, carriere e qualifiche in base alla corrispondenza fissata nella tabella di equiparazione costituente l'allegato B) della presente legge con il riconoscimento nella qualifica di inquadramento dell'anzianità maturata nella preesistente qualifica di provenienza indicata nella medesima tabella.

     Ai fini dell'applicazione del presente articolo, i tempi di percorrenza per la progressione in carriera sono quelli previsti dagli articoli 33, 34, 44 e 50 della Legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, e successive modificazioni.

     Qualora il trattamento economico, ivi compresa l'indennità integrativa speciale, spettante per la nuova qualifica, risulti inferiore a quello in godimento, la differenza sarà valutata ai fini dell'attribuzione di scatti convenzionali di importo pari o immediatamente superiore alla differenza stessa.

     Per quanto non disposto dalla presente legge, nei confronti del personale di cui al presente articolo trovano applicazione, relativamente allo stato giuridico e al trattamento economico, le disposizioni previste per il personale provinciale.

     Agli effetti dell'inquadramento, al personale di cui al presente articolo, l'anzianità di servizio sarà riconosciuta limitatamente al servizio di ruolo, ivi compresi gli anni di servizio non di ruolo già riconosciuti dall'Ente di provenienza.

 

     Art. 12.

     Il personale già appartenente alla carriera ausiliaria del Ruolo Amministrativo, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, svolga mansioni di istruttore ginnico-sportivo, verrà inquadrato nella qualifica di Istruttore Tecnico della carriera esecutiva del Ruolo Tecnico del Servizio Antincendi, previo accertamento da parte della Giunta provinciale del lodevole svolgimento delle mansioni stesse e subordinatamente al possesso del titolo di studio richiesto.

     L'anzianità di servizio di ruolo prestato con le mansioni proprie di istruttore ginnico - sportivo sarà riconosciuta per intero agli effetti della progressione in carriera.

     Qualora il trattamento economico, ivi compresa l'indennità integrativa speciale, spettante per la nuova qualifica, risulti inferiore a quello in godimento, la differenza sarà valutata ai fini dell'attribuzione di scatti convenzionali di importo pari o immediatamente superiore alla differenza stessa.

 

     Art. 13.

     I capi reparto, i vice capi reparto, i capi squadra e i vigili appartenenti al corpo permanente dei vigili del fuoco vengono inquadrati nei livelli funzionali retributivi del Ruolo Tecnico del Servizio Antincendi, conservando il livello funzionale di provenienza.

     Nei confronti dei vigili del fuoco del Ruolo Tecnico del Servizio Antincendi inquadrati nei livelli funzionali di cui al Quadro P4 dell'allegato A) della presente legge, trovano applicazione, relativamente allo stato giuridico e al trattamento economico, le disposizioni previste per il corrispondente personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, salvo quanto disposto dalla presente legge.

     Al personale di cui al comma precedente compete l'indennità integrativa speciale, l'indennità di missione e il compenso per lavoro straordinario nelle misure previste per il personale provinciale.

     Al personale di cui al primo comma è attribuito lo stipendio, tra quelli conseguibili nel livello di inquadramento per classi e scatti e con l'eventuale aggiunta di scatti anche convenzionali, di importo pari o immediatamente superiore a quello derivante dal trattamento economico complessivo in godimento per stipendio, classi, aumenti biennali e indennità regionale [3].

     Ai fini dell'ulteriore progressione economica, ove siano stati attribuiti aumenti di stipendio convenzionali, il dipendente si intende collocato allo scatto biennale tabellare immediatamente inferiore agli scatti convenzionali concessi.

 

     Art. 14.

     Le disposizioni previste per il personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, in materia di indennità di rischio, di indennità oraria di servizio notturno e di compenso per servizio di turno prestato nelle giornate festive, nonché in ordine al limite individuale delle ore di lavoro straordinario autorizzabili nel corso dell'anno, si applicano, anche nei confronti del personale delle carriere direttiva, di concetto ed esecutiva del Ruolo Tecnico del Servizio Antincendi.

 

     Art. 15.

     La Giunta provinciale, su proposta del Comandante, determina il contingente di personale addetto al Corpo permanente dei Vigili del Fuoco che svolgerà il proprio lavoro in turni differenziati che ne assicurino la presenza diurna per almeno cinque giorni in ciascuna settimana.

     In relazione alle particolari esigenze di servizio, il limite individuale delle ore di lavoro straordinario autorizzabile nel corso dell'anno in favore del personale di cui al comma precedente, viene determinato in 480 ore.

 

     Art. 16.

     Il personale del Corpo permanente dei Vigili del Fuoco che presta servizio in turni continuativi della durata non inferiore a 9 ore, partecipa gratuitamente alla mensa del Corpo.

 

     Art. 17.

     Agli operatori subacquei è corrisposta una indennità di rischio nella misura e con le modalità previste dalla tabella C di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, e successive modificazioni.

     Per operatori subacquei si intendono i dipendenti che, avendo frequentato corsi subacquei presso le apposite scuole e conseguito i relativi brevetti, siano stati autorizzati dalla Giunta provinciale all'impiego di apparecchiature di immersione.

 

     Art. 18.

     1. Nell'ambito del Corpo permanente dei vigili del fuoco è costituito un nucleo elicotteri al quale potrà essere assegnato anche altro personale provinciale nonché personale assunto con contratto ai sensi dell'articolo 73 ter della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, istituito con l'articolo 24 della legge provinciale 5 novembre 1977, n. 31, e successive modificazioni.

     2. L'elicottero sarà impiegato per l'espletamento dei servizi di emergenza, di soccorso e di istituto della Provincia e per ogni altro impiego di natura pubblica o privata cui lo stesso sia abitato ad intervenire in sostituzione di altri mezzi ordinari non adeguati a fronteggiare le esigenze del caso specifico. Nei servizi di natura privata l'elicottero può essere impiegato a pagamento.

     3. Con apposite norme regolamentari saranno disciplinate l'organizzazione del nucleo e le modalità di impiego dell'elicottero.

 

     Art. 19.

     1. Al personale in possesso del brevetto commerciale di pilota di elicottero, assegnato a svolgere attività di volo, compete l'indennità mensile di pilotaggio nella misura corrispondente all'indennità di volo prevista nel contratto integrativo di cui all'articolo 9 della presente legge.

     2. Al personale in possesso del certificato di idoneità tecnica di operatore controllore compete un'indennità mensile pari al 50 per cento di quella stabilita nel precedente comma.

     3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti hanno effetto dalla data di messa a disposizione alla Provincia autonoma di Trento del personale previsto dal presente articolo [4].

 

     Art. 20.

     1. Al personale del Corpo permanente dei Vigli del Fuoco di Trento non vengono corrisposte le indennità temporanee previste dall'articolo 33 della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24, e successive modificazioni.

 

     Art. 21.

     1. I dipendenti appartenenti alle carriere direttiva e di concetto ed i Vigili del fuoco del Ruolo tecnico del Servizio antincendi cessano dal servizio con gli stessi limiti di età in vigore per il corrispondente personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.

     2. Il personale di cui al comma precedente potrà essere riammesso in servizio in altri posti di ruolo fino al compimento dei 40 anni di servizio utile a pensione e comunque non oltre il raggiungimento del 65° anno di età, purché all'atto della cessazione dal servizio ne faccia domanda.

     3. Il dipendente riammesso è collocato in una qualifica nelle cui mansioni sia utilizzabile, conservando il trattamento economico goduto al momento del raggiungimento dei limiti di età, ad esclusione degli assegni o indennità concessi in relazione alla particolare rischiosità del servizio antincendi.

 

     Art. 22.

     1. Salvo quanto disciplinato dalla presente legge e fino a quando non sarà diversamente disposto con leggi provinciali, si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 2 settembre 1978, n. 17, e nei termini previsti dalla medesima legge, le disposizioni di cui alla legge regionale 20 agosto 1954, n. 24 e successive modificazioni.

 

     Art. 23.

     1. Il personale comunque assunto e denominato, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso la Provincia autonoma di Trento, che sia in possesso del titolo di studio di cui all'ultimo comma dell'articolo 5 della presente legge e che svolga mansioni afferenti la manutenzione dei velivoli in dotazione della medesima Provincia, risultanti da apposita dichiarazione rilasciata dall'Amministrazione provinciale, sarà inquadrato, a domanda, nella qualifica iniziale della carriera di concetto del ruolo tecnico dei trasporti, previo superamento di apposito esame - colloquio.

     2. Il servizio anche discontinuo effettivamente prestato presso l'Amministrazione provinciale con le mansioni di cui al precedente comma, sarà riconosciuto per intero, ai fini della progressione giuridica ed economica in carriera, con decorrenza dalla data di nomina in ruolo.

     3. Le domande per l'inquadramento previste dal primo comma, dovranno essere prodotte alla Giunta provinciale da parte degli interessati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     4. L'inquadramento in ruolo avrà decorrenza dal primo giorno del mese successivo all'avvenuto superamento dell'esame colloquio.

     5. La Commissione esaminatrice sarà quella di cui all'articolo 64, primo comma, della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, e successive modificazioni ed integrazioni.

     6. Il programma e le modalità di svolgimento dell'esame - colloquio saranno stabiliti con apposite norme regolamentari.

 

     Art. 24.

     1. Il personale insegnante delle carriere direttiva, di concetto ed esecutiva in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge e che alla medesima abbia prestato servizio con incarico annuale a norma dell'articolo 11 della legge provinciale 10 novembre 1975, n. 50, per almeno due anni, anche non consecutivi, o che completi i due anni di insegnamento entro l'anno scolastico 1979/1980, con l'orario settimanale di insegnamento previsto dall'articolo 8 della medesima legge, verrà inquadrato, a domanda, previo superamento di un esame teorico - pratico nelle qualifiche iniziali, rispettivamente, della carriera direttiva, di concetto ed esecutiva, del ruolo speciale del Personale insegnante per la Formazione e l'addestramento professionale.

     2. Il servizio effettivamente prestato anteriormente alla nomina in ruolo con incarico annuale di insegnamento a norma degli articoli 11 e 12, ultimo comma, della legge provinciale 10 novembre 1975, n. 50, è riconosciuto per intero, in proporzione alle ore di incarico svolte rapportate all'orario di servizio previsto in 40 ore settimanali, ai fini della progressione giuridica ed economica in carriera, con decorrenza dalla data di nomina in ruolo.

     3. Le domande per l'inquadramento previste dal primo comma dovranno essere prodotte alla Giunta provinciale, da parte degli interessati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     4. L'inquadramento in ruolo avrà decorrenza dal primo giorno del mese successivo all'avvenuto superamento dell'esame - colloquio.

     5. La Commissione esaminatrice sarà quella di cui all'articolo 64, primo e secondo comma, della Legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, e successive modificazioni.

     6. Il programma e le modalità di svolgimento dell'esame - colloquio saranno stabilite con apposite norme regolamentari.

 

     Art. 25.

     1. Al personale inquadrato nei ruoli della Provincia autonoma di Trento a norma degli articoli 11, 12 e 23 della presente legge, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 59 della Legge provinciale 5 novembre 1977, n. 31.

 

     Art. 26.

     1. Nel ruolo amministrativo - quadro A2 dell'allegato I della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8 e successive modificazioni, sono aumentati da 50 a 55 i posti di direttore di sezione/consigliere e da 235 a 238 i posti di coadiutore principale e quelli di coadiutore. Conseguentemente il totale dei posti di ruolo del medesimo quadro A2 è aumentato da 719 a 730.

     2. Nel ruolo tecnico dei lavori pubblici - quadro C dell'allegato I della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, e successive modificazioni, sono aumentati da 26 a 30 i posti di direttore di sezione ingegnere di sezione/consigliere - ingegnere, da 16 a 17 i posti di geometra capo/perito capo e da 72 a 74 i posti di geometra principale/perito principale e quelli di geometra/perito. Conseguentemente il totale dei posti di ruolo del medesimo quadro C è aumentato da 247 a 256.

     3. Nel ruolo tecnico dell'agricoltura quadro E dell'allegato I della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, e successive modificazioni, sono aumentati da 3 a 4 i posti di segretario capo e da 12 a 15 i posti di segretario principale e quelli di segretario. Conseguentemente il totale dei posti di ruolo del medesimo quadro E è aumentato da 27 a 34.

     4. Nel ruolo speciale del personale insegnante per la formazione e l'addestramento professionale quadro G9 dell'allegato I della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, e successive modificazioni, sono aumentati da 18 a 24 i posti della carriera di concetto e da 15 a 21 i posti della carriera esecutiva.

     Conseguentemente il totale dei posti di ruolo del medesimo quadro G9 è aumentato da 39 a 51.

     5. Nel ruolo tecnico delle foreste - quadro H dell'allegato I della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, e successive modificazioni, i posti di Direttore di sezione ispettore superiore/consigliere ispettore sono aumentati da 23 a 26. Conseguentemente il totale dei posti di ruolo del medesimo quadro H è aumentato da 62 a 65.

     6. Nel ruolo tecnico dei trasporti - quadro I dell'allegato I della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, e successive modificazioni, sono aumentati da 2 a 3 i posti di geometri principale/perito principale e quelli di geometra/perito. Conseguentemente il totale dei posti di ruolo del medesimo quadro I è aumentato da 12 a 14.

     7. Nel ruolo dei cantonieri - quadro 06 dell'allegato I della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, e successive modificazioni, i posti di cantoniere di I/II classe sono aumentati da 162 e 167. Conseguentemente il totale dei posti di ruolo del medesimo quadro 06 è aumentato da 282 a 287.

 

     Art. 27.

     Alla copertura del maggiore onere di Lire 1.125.000.000 derivante dall'applicazione degli articoli 1, 3, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 e 23 della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1980, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al capitolo 84170 dello stato di previsione della spesa - tabella B - per il medesimo esercizio finanziario, in relazione alla voce «servizi antincendi» indicata nell'allegato n. 4 di cui all'articolo 9 della Legge provinciale concernente «Bilancio di previsione della Provincia Autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 1980 e bilancio pluriennale 1980 1982» e successive note di variazioni.

     Alla copertura del maggiore onere di Lire 150.000.000 derivante dall'applicazione degli articoli 24 e 26 della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1980, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al capitolo 84170 dello stato di previsione della spesa - tabella B per il medesimo esercizio finanziario, in relazione alla voce «Personale in attività di servizio ed in quiescenza» indicata nell'allegato n. 4 di cui all'articolo 9 della Legge provinciale concernente «Bilancio di previsione della Provincia Autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 1980 e bilancio pluriennale 1980 - 1982».

     Alla copertura del maggiore onere di Lire 1.000.000 derivante dall'applicazione degli articoli 4 e 8 della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1980, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al capitolo 84170 dello stato di previsione della spesa - tabella B per il medesimo esercizio finanziario in relazione alla voce «servizi generali» indicata nell'allegato n. 4 di cui all'articolo 9 della Legge provinciale concernente «Bilancio di previsione della Provincia Autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 1980 e bilancio pluriennale 1980 - 1982».

     All'onere valutato nell'importo di Lire 1.508.000.000 derivante dall'applicazione degli articoli 1, 3, 9, 10, 11, 12. 13, 14, 15, 16, 17, 19 e 23 della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1981, si farà fronte mediante l'utilizzo, per pari importo, di una quota delle disponibilità derivanti dalle previsioni di spesa iscritte nel settore funzionale «strutture civili» programma «territorio ed ambiente» area di attività «servizi antincendi» del bilancio pluriennale 1980 - 1982 di cui all'articolo 13 della Legge provinciale concernente «Bilancio di previsione della Provincia Autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 1980 e bilancio pluriennale 1980 - 1982» e successive note di variazioni.

     All'onere valutato nell'importo di Lire 160.000.000 derivante dall'applicazione degli articoli 24 e 26 della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1981, si farà fronte mediante l'utilizzo, per pari importo di una quota delle disponibilità derivanti dalle previsioni di spesa iscritte nel settore funzionale «organizzazione» programma «amministrazione generale» area di attività «personale in attività di servizio ed in quiescenza» del bilancio pluriennale 1980 1982 di cui all'articolo 13 della Legge provinciale concernente «Bilancio di previsione della Provincia Autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 1980 e bilancio pluriennale 1980 - 1982».

     All'onere valutato nell'importo di Lire 1.000.000 derivante dall'applicazione degli articoli 4 e 8 della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1981, si farà fronte mediante l'utilizzo, per pari importo di una quota delle disponibilità derivanti dalle previsioni di spesa iscritte nel settore funzionale «organizzazione» programma «amministrazione generale» area di attività «servizi generali» del bilancio pluriennale 1980 - 1982 di cui all'articolo 13 della Legge provinciale concernente «Bilancio di previsione della Provincia Autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 1980 e bilancio pluriennale 1980 - 1982».

     Per gli esercizi successivi si provvederà secondo le previsioni recate dal bilancio pluriennale della Provincia.

 

 

     ALLEGATI

     (Omissis) [5].

 


[1] Abrogata dall'art. 78 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11, tranne gli articoli 2, 3, da 5 a 8, 17, 18, 21, 22 e 24.

[2] Articoli modificativi e integrativi della L.P. 23 agosto 1963, n. 8. Gli artt. 2, 3, 5, 6, 7 e 8 sono stati abrogati dall'art. 2 della L.P. 13 novembre 1998, n. 15. Essi restano applicabili ai rapporti sorti in base alle loro disposizioni nel periodo della loro vigenza e per l'esecuzione dei relativi impegni di spesa, per effetto dell'art. 4 della stessa L.P. 15/98.

[3] Comma così modificato dall'art. 39 della L.P. 26 maggio 1980, n. 13.

[4] Articolo così modificato dal comma 3 dell'art. 3 della L.P. 26 gennaio 1987, n. 5. L'art. 2 della citata L.P. n. 5/1987 ha introdotto un'indennità per gli equipaggi fissi di volo non cumulabile con quella prevista dal presente articolo.

[5] Vedi le tabelle allegate alla L.P. 23 agosto 1963, n. 8.