§ 2.1.85 - Legge Provinciale 26 gennaio 1987, n. 5.
Recepimento per il personale dirigenziale delle disposizioni previste dall'articolo 1 del decreto legge 10 maggio 1986, n. 154 [...]


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:2. ordinamento della provincia
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:26/01/1987
Numero:5


Sommario
Art. 1.  Adeguamento dello stipendio del personale dirigenziale.
Art. 2.  Indennità per gli equipaggi fissi di volo del nucleo elicotteri.
Art. 3.      (Omissis)


§ 2.1.85 - Legge Provinciale 26 gennaio 1987, n. 5. [1]

Recepimento per il personale dirigenziale delle disposizioni previste dall'articolo 1 del decreto legge 10 maggio 1986, n. 154 convertito, con modificazioni, nella legge 11 luglio 1986, n. 341 e disposizioni varie.

(B.U. 27 gennaio 1987, n. 6 - S.O.).

 

Art. 1. Adeguamento dello stipendio del personale dirigenziale.

     1. A decorrere dal 1° maggio 1986, gli stipendi come determinati dall'articolo 4, quinto comma, della legge provinciale 6 agosto 1985, n. 11, sono incrementati nella misura prevista dall'articolo 1 del decreto legge 10 maggio 1986, n. 154 convertito, con modificazioni, nella legge 11 luglio 1986, n. 341.

     2. L'importo dell'assegno personale risultante dall'applicazione del sesto comma dell'articolo 4 della legge provinciale 6 agosto 1985, n. 11, viene ulteriormente riassorbito a decorrere dal 10 maggio 1986 con un terzo dei benefici economici derivanti dall'applicazione del precedente comma.

 

     Art. 2. Indennità per gli equipaggi fissi di volo del nucleo elicotteri.

     1. Al personale facente parte degli equipaggi fissi di volo del nucleo elicotteri del Servizio antincendi spetta l'indennità mensile di volo nelle seguenti misure:

     - livello sesto o superiori lire 260.000

     - livello quinto lire 220.000

     - livello quarto lire 140.000

     2. Le misure mensili della indennità di volò sono aumentate del 20 per cento al compimento di ciascuno dei primi quattro sessenni di servizio di ruolo comunque prestato, anche se trattasi di servizio prestato anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.

     3. Al personale di cui al primo comma spetta inoltre l'indennità supplementare per pronto intervento aereo nella misura mensile di lire 150.000. Tale indennità non è corrisposta al personale in congedo straordinario e al personale assente dal servizio per infermità, quando l'assenza si protrae oltre il quindicesimo giorno.

     4. Le misure giornaliere delle indennità stabilite dal presente articolo, nei casi in cui occorra determinare, sono pari ad un trentesimo di quelle mensili.

     5. Le indennità indicate nei precedenti commi non sono cumulabili con quelle previste dall'articolo 19 della legge provinciale 15 febbraio 1980, n. 3 e successive modificazioni.

     6. L'assegnazione del personale agli equipaggi fissi di volo è disposta dal dirigente del Servizio antincendi.

     7. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno effetto dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 3.

     (Omissis) [2].

 

     Artt. 4. - 5.

     (Omissis) [3].

 

 


[1] Abrogata dall'art. 78 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11, tranne l'art. 3.

[2] Articolo modificativo della L.P. 20 marzo 1976, n. 13, della L.P. 27 agosto 1982, n. 23, della L.P. 15 febbraio 1980, n. 3 e della L.P. 6 agosto 1985, n. 11.

[3] Disposizioni finanziarie ed entrata in vigore.