§ 2.1.66 - Legge Provinciale 27 agosto 1982, n. 23.
Modificazioni alla legge provinciale 20 marzo 1976, n. 13 e disposizioni varie in materia di personale.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:2. ordinamento della provincia
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:27/08/1982
Numero:23


Sommario
Art. 1.  (Omissis).
Art. 2.  (Omissis).
Art. 3.  (Omissis).
Art. 4.  (Omissis).
Art. 5.      1. Il personale del corpo forestale dello Stato in posizione di comando presso la Provincia autonoma di Trento ai sensi dell'articolo 71 della Legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, come [...]
Art. 6. 


§ 2.1.66 - Legge Provinciale 27 agosto 1982, n. 23.

Modificazioni alla legge provinciale 20 marzo 1976, n. 13 e disposizioni varie in materia di personale.

(B.U. 7 settembre 1982, n. 41).

 

Art. 1. (Omissis). [1].

 

     Art. 2. (Omissis). [2].

 

     Art. 3. (Omissis). [3].

 

     Art. 4. (Omissis). [4].

 

     Art. 5.

     1. Il personale del corpo forestale dello Stato in posizione di comando presso la Provincia autonoma di Trento ai sensi dell'articolo 71 della Legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, come modificato dall'articolo 1 della legge provinciale 13 luglio 1968, n. 10, e dall'articolo 6 della legge provinciale 10 settembre 1973, n. 50, può essere inquadrato nei ruoli provinciali previo nulla osta dell'amministrazione di provenienza.

     2.L'inquadramento avverrà su domanda degli interessati e previo accertamento da parte della Giunta provinciale, su parere del consiglio di amministrazione, del perdurare delle necessità di servizio nel settore di operatività di ogni singolo, nonché dei lodevole svolgimento del servizio prestato in posizione di comando presso la Provincia.

     3.Le domande per l'inquadramento nei ruoli provinciali dovranno essere presentate dagli interessati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e l'inquadramento stesso avrà decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della scadenza del termine per la presentazione delle domande medesime.

     4. Il personale di cui al primo comma verrà inquadrato nei livelli retributivi previsti per il personale provinciale con grado corrispondente appartenente al ruolo speciale dei sottufficiali e guardie forestali, in conformità alla posizione giuridica ed economica acquisita nel Corpo forestale dello Stato alla data dell'inquadramento nei ruoli provinciali.

     5. Al personale inquadrato si applicano le disposizioni previste per il personale provinciale appartenente al ruolo speciale dei sottufficiali e guardie forestali.

 

     Art. 6. [5]

     [1. Nel ruolo amministrativo - quadro A2 dell'allegato I della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, e successive modificazioni, i posti d'organico di coadiutore sono aumentati da 268 a 280.

     2. Nel ruolo degli uscieri-bidelli - quadro O4 dell'allegato I della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, e successive modificazioni - i posti d'organico di usciere bidello di I/II classe sono aumentati da 135 a 145].

 

     Artt. 7. - 8. (Omissis).

 

 


[1] Articolo abrogato dal comma 2 dell'art. 3 della L.P. 26 gennaio 1967, n. 5.

[2] Articolo abrogato dall'art. 78 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11. Articolo modificativo degli artt. 2 e 4 della L.P. 20 marzo 1976 n. 13.

[3] Articolo abrogato dall'art. 2 della L.P. 13 novembre 1998, n. 15. Esso resta applicabile ai rapporti sorti in base alle sue disposizioni nel periodo della sua vigenza e per l'esecuzione dei relativi impegni di spesa, per effetto dell'art. 4 della stessa L.P. 15/98. Modifica l'art. 147 della L.P. 23 agosto 1963 n. 8.

[4] Articolo abrogato dall'art. 78 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11. Articolo modificativo dell'art. 60/ter della L.P. 23 agosto 1963 n. 8.

[5] Articolo abrogato dall'art. 2 della L.P. 13 novembre 1998, n. 15. Esso resta applicabile ai rapporti sorti in base alle sue disposizioni nel periodo della sua vigenza e per l'esecuzione dei relativi impegni di spesa, per effetto dell'art. 4 della stessa L.P. 15/98.