§ 6.1.116 - L.P. 25 luglio 2002, n. 9.
Disposizioni per la formazione dell'assestamento del bilancio annuale 2002 e pluriennale 2002-2004 della Provincia Autonoma di Trento (legge finanziaria).


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 contabilità
Data:25/07/2002
Numero:9


Sommario
Art. 1.  Modificazioni della legge provinciale 4 gennaio 1975, n. 4 (Servizio di tesoreria della Provincia autonoma di Trento).
Art. 2.  Adesione e partecipazione a organismi associativi, a fondi di solidarietà e ad altre iniziative con lo Stato e le regioni.
Art. 3.  Modificazioni della legge provinciale 9 aprile 1973, n. 13 (Partecipazione della Provincia al "Centro tecnico-finanziario per lo sviluppo economico della provincia di Trento").
Art. 4.  Partecipazione della Provincia nella società per azioni "Cassa centrale delle casse rurali trentine s.p.a.".
Art. 5.  Modificazione dell’articolo 6 della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 3, relativo alla valutazione della condizione economica dei soggetti richiedenti interventi agevolativi.
Art. 6.  Utilizzo della musica per finalità rieducative nei confronti di soggetti affetti da handicap.
Art. 7.  Modificazione della legge provinciale 30 agosto 1999, n. 4 (Norme per la tutela delle popolazioni di lingua minoritaria nella provincia di Trento).
Art. 8.  Modificazioni dell’articolo 5 della legge provinciale 31 dicembre 2001, n. 11, relativo alla dotazione complessiva del personale provinciale.
Art. 9.  Modificazioni dell'articolo 23 della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (Interventi della Provincia autonoma di Trento per il sostegno dell'economia e della nuova imprenditorialità. Disciplina [...]
Art. 10.  Modificazione dell'articolo 38 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1, relativo alle partecipazioni azionarie nel settore fieristico.
Art. 11.  Modificazioni della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (Norme in materia di finanza locale).
Art. 12.  Disposizioni relative ai piani di opere pubbliche dei comprensori.
Art. 13.  Modificazioni dell'articolo 64 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1, relativo alla verifica straordinaria sulle opere dei comuni.
Art. 14.  Modificazioni dell'articolo 2 della legge provinciale 22 agosto 1988, n. 26 (Norme in materia di servizi antincendi).
Art. 15.  Modificazioni dell'articolo 27 della legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 2 (Organizzazione degli interventi della Provincia in materia di protezione civile).
Art. 16.  Modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa).
Art. 17.  Modificazioni dell'articolo 31 bis della legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 6 (Norme sulla espropriazione per pubblica utilità).
Art. 18.  Disposizioni per l'anticipazione delle spese per la realizzazione di opere pubbliche.
Art. 19.  Disposizioni per l’erogazione di contributi annui costanti in agricoltura.
Art. 20.  Disposizioni per l'istruttoria di agevolazioni provinciali in materia di agricoltura.
Art. 21.  Disposizioni per lo svolgimento di analisi e verifiche sulla salubrità degli alimenti.
Art. 22.  Nuove autorizzazioni, riduzioni di spesa e copertura degli oneri.
Art. 23.  Entrata in vigore.


§ 6.1.116 - L.P. 25 luglio 2002, n. 9.

Disposizioni per la formazione dell'assestamento del bilancio annuale 2002 e pluriennale 2002-2004 della Provincia Autonoma di Trento (legge finanziaria).

(B.U. 6 agosto 2002, n. 33 – suppl. n. 2).

 

Capo I

Disposizioni in materia di contabilità, di spesa e di partecipazioni

 

Art. 1. Modificazioni della legge provinciale 4 gennaio 1975, n. 4 (Servizio di tesoreria della Provincia autonoma di Trento).

     1. Il titolo della legge provinciale 4 gennaio 1975, n. 4 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     2. Nell’articolo 1 della legge provinciale 4 gennaio 1975, n. 4 dopo le parole: "Provincia autonoma di Trento" sono aggiunte le seguenti:

     (Omissis).

     3. Nell’articolo 2 della legge provinciale 4 gennaio 1975, n. 4, come da ultimo modificato dall’articolo 9 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

     (Omissis)

     4. Le modificazioni apportate da questo articolo si applicano agli enti funzionali alla scadenza delle

convenzioni di tesoreria esistenti alla data di entrata in vigore di questa legge.

     5. La Provincia cura l’integrazione della convenzione di tesoreria esistente alla data di entrata in vigore di questa legge per definire gli adeguamenti organizzativi e funzionali conseguenti alla pluralità di enti nei confronti dei quali è assicurato il servizio di tesoreria.

 

     Art. 2. Adesione e partecipazione a organismi associativi, a fondi di solidarietà e ad altre iniziative con lo Stato e le regioni.

     [1. La Giunta provinciale può aderire e partecipare alle attività di fondazioni e di associazioni senza fine di lucro operanti in ambiti di competenza o di interesse provinciale.] [1]

     [2. L’adesione e la partecipazione sono ammesse purché ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

     a) un apporto finanziario annuo per la Provincia non superiore a 50.000,00 euro;

     b) l’esclusione per la Provincia di una posizione dominante o della qualità di socio fondatore;

     c) la garanzia di una posizione paritaria con gli altri aderenti in relazione agli impegni finanziari comunque denominati.] [2]

     3. La Provincia è autorizzata a promuovere o ad aderire a fondi di solidarietà o ad altre iniziative individuate sulla base di accordi con lo Stato e le regioni o tra regioni.

     4. Nel bilancio sono determinati gli stanziamenti necessari per i fini di cui al comma 1. Per i fini di cui al comma 3, con la tabella A allegata alla presente legge, è autorizzata per l’anno 2002 la spesa di 48.603,33 euro sull’unità previsionale di base 81.1.170.

 

     Art. 3. Modificazioni della legge provinciale 9 aprile 1973, n. 13 (Partecipazione della Provincia al "Centro tecnico-finanziario per lo sviluppo economico della provincia di Trento").

     1. Nell'articolo 1 della legge provinciale 9 aprile 1973, n. 13, come modificato dall’articolo 1 della legge provinciale 23 novembre 1989, n. 9, il secondo comma è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     2. Gli articoli 2 e 4 della legge provinciale 9 aprile 1973, n. 13 e l'articolo 2 della legge provinciale 23 novembre 1989, n. 9 sono abrogati.

     3. La Provincia, quale azionista di maggioranza della società di cui al comma 1, promuove l'adeguamento dello statuto sociale al presente articolo, nel rispetto delle competenze dell’Agenzia per lo sviluppo di cui all’articolo 33 della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (Interventi della Provincia autonoma di Trento per il sostegno dell'economia e della nuova imprenditorialità. Disciplina dei patti territoriali in modifica della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 e disposizione in materia di commercio), come modificato dall’articolo 52 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1.

 

     Art. 4. Partecipazione della Provincia nella società per azioni "Cassa centrale delle casse rurali trentine s.p.a.".

     1. La Giunta provinciale è autorizzata a sottoscrivere azioni di nuova emissione, anche privilegiate, della società per azioni "Cassa centrale delle casse rurali trentine s.p.a." fino alla concorrenza dell’importo di 14.120.000,00 euro.

     2. Per i fini di cui al comma 1, con la tabella A allegata alla presente legge, è autorizzata la spesa di 6.840.000,00 euro per l’anno 2002, di 1.040.000,00 euro per l’anno 2003 e di 6.240.000,00 euro per l’anno 2004 sull’unità previsionale di base 54.5.235.

 

     Art. 5. Modificazione dell’articolo 6 della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 3, relativo alla valutazione della condizione economica dei soggetti richiedenti interventi agevolativi.

     1. Nell’articolo 6 della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 3, come modificato dall’articolo 7 della legge provinciale 3 febbraio 1997, n. 2, al comma 5 dopo la lettera e quinquies) è aggiunta la seguente:

     (Omissis).

 

Capo II

Disposizioni in materia di attività culturali

 

     Art. 6. Utilizzo della musica per finalità rieducative nei confronti di soggetti affetti da handicap.

     1. La Provincia promuove iniziative per favorire l'accesso alle attività culturali da parte di soggetti portatori di handicap, sostenendo in particolare progetti finalizzati a favorire il recupero dei medesimi attraverso l'attività di educazione al suono e alla musica, come strumento terapeutico e di supporto all'handicap, secondo percorsi formativi diversificati.

     2. A tal fine la Provincia sostiene e finanzia le associazioni che hanno tra gli obiettivi statutari finalità rieducative dei disabili attraverso percorsi di animazione musicale, che prevedono l'utilizzo del linguaggio sonoro e dei suoi codici in una prospettiva preventiva e formativa, finalizzata a promuovere l'integrazione psichica, emozionale, relazionale e affettiva dell'individuo affetto da deficit psico-motorio o cognitivo e il suo recupero funzionale, sviluppandone altresì le capacità espressive.

     3. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di questo articolo si provvede secondo le modalità indicate nella tabella B allegata alla presente legge.

 

Capo III

Disposizioni in materia di minoranze linguistiche

 

     Art. 7. Modificazione della legge provinciale 30 agosto 1999, n. 4 (Norme per la tutela delle popolazioni di lingua minoritaria nella provincia di Trento).

     1. Dopo l’articolo 6 della legge provinciale 30 agosto 1999, n. 4 è inserito il seguente:

     (Omissis)

     2. Per i fini di cui al comma 1, con la tabella A allegata alla presente legge, è autorizzata per l’anno 2002 la spesa di 250.000,00 euro e per ciascuno degli anni 2003 e 2004 la spesa di 600.000,00 euro sull’unità previsionale di base 81.1.170.

 

Capo IV

Disposizioni in materia di organizzazione e di personale

 

     Art. 8. Modificazioni dell’articolo 5 della legge provinciale 31 dicembre 2001, n. 11, relativo alla dotazione complessiva del personale provinciale.

     1. Nell'articolo 5 della legge provinciale 31 dicembre 2001, n. 11 sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 2 il primo periodo è sostituito dal seguente:

     (Omissis);

     b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

     (Omissis).

 

Capo V

Disposizioni in materia di commercio e fiere

 

     Art. 9. Modificazioni dell'articolo 23 della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (Interventi della Provincia autonoma di Trento per il sostegno dell'economia e della nuova imprenditorialità. Disciplina dei patti territoriali in modifica della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 e disposizione in materia di commercio).

     1. Nell’articolo 23 della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 al comma 1 le parole: "l’affermazione dei beni prodotti dalle imprese trentine" sono sostituite dalle seguenti:

     (Omissis).

     2. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione di questo articolo si provvede secondo le modalità indicate nella tabella B allegata alla presente legge.

 

     Art. 10. Modificazione dell'articolo 38 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1, relativo alle partecipazioni azionarie nel settore fieristico.

     1. Nell'articolo 38 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1 al comma 1 le parole: "un importo complessivo di 5 milioni di euro, di cui 2,5 milioni di euro a carico del bilancio per l'anno 2002 e 2,5 milioni di euro per l'anno 2003" sono sostituite dalle seguenti:

     (Omissis).

     2. Per i fini di questo articolo, con la tabella A allegata alla presente legge, è autorizzata la ulteriore spesa di 2.500.000,00 euro per ciascuno degli anni 2002 e 2003 sull'unità previsionale di base 54.5.223.

 

Capo VI

Disposizioni in materia di finanza locale

 

     Art. 11. Modificazioni della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (Norme in materia di finanza locale).

     1. Nell'articolo 4 della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36, come da ultimo modificato dall'articolo 32 della legge provinciale 22 marzo 2001, n. 3, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

     (Omissis).

     2. Nell’articolo 16 della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36, come da ultimo modificato dall'articolo 63 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1, al comma 3 bis nel secondo periodo dopo le parole: "La Giunta provinciale può integrare il predetto fondo con risorse aggiuntive" sono inserite le seguenti:

     (Omissis).

     3. Nell'articolo 19 bis della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36, come inserito dall'articolo 25 della legge provinciale 27 agosto 1999, n. 3, al comma 4 dopo le parole: "dall'istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica" sono inserite le seguenti:

     (Omissis).

 

     Art. 12. Disposizioni relative ai piani di opere pubbliche dei comprensori.

     1. In deroga a quanto previsto dall’articolo 11, comma 1, della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, relativo ai piani di opere pubbliche dei comprensori, i comprensori possono provvedere alla realizzazione di strutture relative all’esercizio di servizi antincendi già inserite nei piani e non ancora avviate alla data di entrata in vigore della legge provinciale n. 10 del 1998.

 

     Art. 13. Modificazioni dell'articolo 64 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1, relativo alla verifica straordinaria sulle opere dei comuni.

     1. Nell'articolo 64 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

     (Omissis);

     b) al comma 4 le parole: "di cui al comma 1" sono sostituite dalle seguenti:

     (Omissis).

     2. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione anche alle opere i cui termini di realizzazione siano scaduti alla data di entrata in vigore del presente articolo.

 

Capo VII

Disposizioni in materia di servizi antincendi e protezione civile

 

     Art. 14. Modificazioni dell'articolo 2 della legge provinciale 22 agosto 1988, n. 26 (Norme in materia di servizi antincendi).

     1. Nell’articolo 2 della legge provinciale 22 agosto 1988, n. 26, come da ultimo modificato dall’articolo 69 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1, al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) alla lettera b) sono aggiunte le parole:

     (Omissis);

     b) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

     (Omissis);

     c) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

     (Omissis);

     d) dopo la lettera e ter) sono aggiunte le seguenti:

     (Omissis).

     2. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione di questo articolo si provvede secondo le modalità indicate nella tabella B allegata alla presente legge.

 

     Art. 15. Modificazioni dell'articolo 27 della legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 2 (Organizzazione degli interventi della Provincia in materia di protezione civile).

     1. Nell’articolo 27 della legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 2, come da ultimo modificato dall’articolo 68 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1 nel primo periodo della lettera c) dopo le parole: "una percentuale superiore all’8 per cento annuo" sono aggiunte le seguenti:

     (Omissis);

     b) al comma 3 il primo periodo: "Nel caso in cui non vi sia identità tra proprietario dell'immobile e titolare dell'attività economica, la Giunta provinciale è autorizzata a concedere le agevolazioni di cui al comma 1 al proprietario dell'immobile, purché lo stesso si impegni a mantenere la destinazione d'uso per un periodo stabilito con la deliberazione di cui al comma 4;" è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

Capo VIII

Disposizioni in materia di edilizia abitativa

 

     Art. 16. Modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa).

     1. Nell'articolo 25 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21, come da ultimo modificato dall'articolo 10 della legge provinciale 7 marzo 1997, n. 5, al comma 1 dopo il primo periodo sono inserite le seguenti parole:

     (Omissis).

     2. Dopo l'articolo 91 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 è inserito il seguente:

     (Omissis).

     3. Dopo l'articolo 91 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 nel titolo IV bis è inserito il seguente:

     (Omissis).

     4. Dopo l'articolo 91 bis della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 è inserito il seguente:

     (Omissis).

     5. Dopo l'articolo 91 ter della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 è inserito il seguente:

     (Omissis).

     6. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione di questo articolo si provvede secondo le modalità indicate nella tabella B allegata alla presente legge.

 

Capo IX

Disposizioni in materia di espropriazione di pubblica utilità e di lavori pubblici

 

     Art. 17. Modificazioni dell'articolo 31 bis della legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 6 (Norme sulla espropriazione per pubblica utilità).

     1. Nell'articolo 31 bis della legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 6, come inserito dall'articolo 65 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1 le parole: "qualora la situazione accertata dall'ANAS risulti migliore di quella esistente all'avvio delle procedure espropriative provinciali" sono sostituite dalle seguenti:

     (Omissis);

     b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 18. Disposizioni per l'anticipazione delle spese per la realizzazione di opere pubbliche. [3]

     [1. La Provincia, sulla base di specifici accordi con i soggetti interessati, può realizzare direttamente, anticipando le relative somme, opere e interventi di interesse di altre amministrazioni o di gestori di servizi pubblici o di reti destinate a tali servizi, che siano previsti sull'area interessata da opere o interventi della Provincia medesima o in zone contigue. A tal fine la Provincia integra o modifica i contratti di appalto relativi ai propri interventi.

     2. Gli accordi di cui al comma 1 definiscono i rapporti finanziari, i tempi e le modalità di esecuzione dei lavori nonché lo svolgimento delle procedure amministrative eventualmente necessarie.

     3. Nel caso di lavori già appaltati l'integrazione del contratto di appalto costituisce variante ai sensi dell'articolo 51 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti), come da ultimo modificato dall'articolo 74 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1, nei limiti ivi previsti, ed è ammessa per i lavori che, se svolti in periodi successivi, possono interferire con le opere pubbliche già realizzate, nonché per i lavori strettamente connessi. Qualora non vi sia corrispondenza con i prezzi previsti nel contratto originario si applica, salvo specifiche valutazioni in senso contrario, il ribasso medio del contratto originario con riferimento all'elenco prezzi provinciale.

     4. Per i fini di cui al presente articolo si provvede con gli stanziamenti già autorizzati per la realizzazione degli interventi della Provincia.]

 

Capo X

Disposizioni in materia di agricoltura

 

     Art. 19. Disposizioni per l’erogazione di contributi annui costanti in agricoltura. [4]

 

     Art. 20. Disposizioni per l'istruttoria di agevolazioni provinciali in materia di agricoltura. [5]

 

     Art. 21. Disposizioni per lo svolgimento di analisi e verifiche sulla salubrità degli alimenti.

     1. La Provincia può sostenere spese per lo svolgimento di analisi e verifiche sulla salubrità dei prodotti alimentari trentini secondo criteri e modalità definiti dalla Giunta provinciale, effettuate direttamente o tramite i propri enti funzionali.

     2. La Provincia o gli enti funzionali possono affidare lo svolgimento delle analisi e delle verifiche a consorzi di produttori.

     3. Per i fini di questo articolo, con la tabella A allegata alla presente legge, è autorizzata la spesa di 500.000,00 euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004 sull’unità previsionale di base 24.1.110.

 

Capo XI

Disposizioni finanziarie e finali

 

     Art. 22. Nuove autorizzazioni, riduzioni di spesa e copertura degli oneri.

     1. Per i fini previsti dalle disposizioni indicate in corrispondenza dei capitoli inseriti nelle unità di base indicate nella tabella A sono autorizzate, per ciascuna unità di base, le variazioni agli stanziamenti a carico degli anni e per gli importi riportati nella medesima tabella, con riferimento alle predette disposizioni e alle modalità indicate nelle relative note.

     2. Alla copertura delle nuove o maggiori spese derivanti dall’applicazione della presente legge si provvede secondo le modalità previste nelle tabelle B e C.

 

     Art. 23. Entrata in vigore.

     1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

 

 

Tabelle

(Omissis)

 

 

INDICE

 

Capo I - Disposizioni in materia di contabilità, di spesa e di partecipazioni

Art. 1 - Modificazioni della legge provinciale 4 gennaio 1975, n. 4 (Servizio di tesoreria della Provincia autonoma di Trento)

Art. 2 - Adesione e partecipazione a organismi associativi, a fondi di solidarietà e ad altre iniziative con lo Stato e le regioni

Art. 3 - Modificazioni della legge provinciale 9 aprile 1973, n. 13 (Partecipazione della Provincia al "Centro tecnico-finanziario per lo sviluppo economico della provincia di Trento")

Art. 4 - Partecipazione della Provincia nella società per azioni "Cassa centrale delle casse rurali trentine s.p.a."

Art. 5 - Modificazione dell’articolo 6 della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 3, relativo alla valutazione della condizione economica dei soggetti richiedenti interventi agevolativi

 

Capo II - Disposizioni in materia di attività culturali

Art. 6 - Utilizzo della musica per finalità rieducative nei confronti di soggetti affetti da handicap

 

Capo III - Disposizioni in materia di minoranze linguistiche

Art. 7 - Modificazione della legge provinciale 30 agosto 1999, n. 4 (Norme per la tutela delle popolazioni di lingua minoritaria nella provincia di Trento)

 

Capo IV - Disposizioni in materia di organizzazione e di personale

Art. 8 - Modificazioni dell’articolo 5 della legge provinciale 31 dicembre 2001, n. 11, relativo alla dotazione complessiva del personale provinciale

 

Capo V - Disposizioni in materia di commercio e di fiere

Art. 9 - Modificazioni dell'articolo 23 della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (Interventi della Provincia autonoma di Trento per il sostegno dell'economia e della nuova imprenditorialità. Disciplina dei patti territoriali in modifica della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 e disposizione in materia di commercio)

Art. 10 - Modificazione dell'articolo 38 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1, relativo alle partecipazioni azionarie nel settore fieristico

 

Capo VI - Disposizioni in materia di finanza locale

Art. 11 - Modificazioni della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (Norme in materia di finanza locale)

Art. 12 - Disposizioni relative ai piani di opere pubbliche dei comprensori

Art. 13 - Modificazioni dell'articolo 64 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1, relativo alla verifica straordinaria sulle opere dei comuni

 

Capo VII - Disposizioni in materia di servizi antincendi e di protezione civile

Art. 14 - Modificazioni dell'articolo 2 della legge provinciale 22 agosto 1988, n. 26 (Norme in materia di servizi antincendi)

Art. 15 - Modificazioni dell'articolo 27 della legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 2 (Organizzazione degli interventi della Provincia in materia di protezione civile)

 

Capo VIII - Disposizioni in materia di edilizia abitativa

Art. 16 - Modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)

 

Capo IX - Disposizioni in materia di espropriazione di pubblica utilità e di lavori pubblici

Art. 17 - Modificazioni dell'articolo 31 bis della legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 6 (Norme sulla espropriazione per pubblica utilità)

Art. 18 - (Disposizioni per l'anticipazione delle spese per la realizzazione di opere pubbliche)

 

Capo X - Disposizioni in materia di agricoltura

Art. 19 - Disposizioni per l’erogazione di contributi annui costanti in agricoltura

Art. 20 - Disposizioni per l'istruttoria di agevolazioni provinciali in materia di agricoltura

Art. 21 - Disposizioni per lo svolgimento di analisi e verifiche sulla salubrità degli alimenti

 

Capo XI - Disposizioni finanziarie e finali

Art. 22 - Nuove autorizzazioni, riduzioni di spesa e copertura degli oneri

Art. 23 - Entrata in vigore

 

Tabella A - Nuove autorizzazioni e riduzioni di spesa (articolo 22, comma 1)

Tabella B - Riferimento delle spese (articolo 22, comma 2)

Tabella C - Copertura degli oneri (articolo 22, comma 2)


[1] Comma abrogato dall'art. 33 della L.P. 16 giugno 2006, n. 3.

[2] Comma abrogato dall'art. 33 della L.P. 16 giugno 2006, n. 3.

[3] Articolo abrogato dall’art. 23 della L.P. 15 dicembre 2004, n. 10.

[4] Articolo abrogato dall’art. 62 della L.P. 28 marzo 2003, n. 4.

[5] Articolo abrogato dall’art. 62 della L.P. 28 marzo 2003, n. 4.