§ 6.1.65 - L.P. 3 febbraio 1997, n. 2.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 1997 e pluriennale 1997 - 1999 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria).


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 contabilità
Data:03/02/1997
Numero:2


Sommario
Art. 1.  Disposizioni in materia di finanza locale.
Art. 2.  Determinazione degli oneri per la contrattazione per l'anno 1997.
Art. 3.  Disposizioni temporanee per il pagamento del personale docente supplente.
Art. 4.  Disposizioni per il coinvolgimento di soggetti privati nelle gestioni pubbliche.
Art. 5.  Finanziamento di opere e di interventi realizzati da società partecipate dai comuni e da altri enti pubblici.
Art. 6.  Piani economico-finanziari.
Art. 7.  Disposizioni per la valutazione della condizione economica dei soggetti richiedenti interventi agevolativi: modifica all'articolo 6 della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 3.
Art. 8.  Garanzie fidejussorie in favore di società a prevalente partecipazione provinciale.
Art. 9.  Disposizioni in materia di trattamento di fine rapporto del personale provinciale.
Art. 10.  Disposizioni per la limitazione delle assunzioni di personale della Provincia e degli enti dipendenti.
Art. 11.  Disposizioni per il contenimento delle spese inerenti i viaggi di missione del personale.
Art. 12.  Liquidazione delle Aziende agrarie - ente per l'apprestamento dei mezzi tecnici per l'esercizio dell'agricoltura.
Art. 13.  Pagamento delle passività delle Aziende agrarie e relativa copertura degli oneri.
Art. 14.  Abrogazione della legge provinciale 16 agosto 1976, n. 21 (Ristrutturazione del consiglio agrario forestale provinciale di Trento).
Art. 15.  Semplificazione delle procedure per l'istruttoria delle agevolazioni nei settori economici.
Art. 16.  Semplificazione dell'attività programmatoria nel settore industriale: modifiche alla legge provinciale 3 aprile 1981, n. 4 (Provvedimenti organici per il settore industriale e per la salvaguardia e [...]
Art. 17.  Modifica alla legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17 (Interventi in materia di agricoltura).
Art. 18.  Modifica alla legge provinciale 12 luglio 1993, n. 17 (Servizi alle imprese).
Art. 19.  Devoluzione ai comuni di una quota delle tasse per atti da essi rilasciati o rinnovati: modifica alla legge regionale 29 dicembre 1975, n. 14 (Disciplina delle tasse regionali e delle soprattasse [...]
Art. 20.  Modifiche alla legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (Norme in materia di finanza locale).
Art. 21.  Disposizioni in materia di canoni di depurazione.
Art. 22.  Partecipazione al Gruppo europeo di interesse economico per la ferrovia Verona-Monaco di Baviera.
Art. 23.  Modifiche all'articolo 15 (Contributi per la localizzazione di impianti di smaltimento dei rifiuti solidi urbani) della legge provinciale 2 febbraio 1996, n. 1.
Art. 24.  Disposizioni per l'esercizio dei rifugi alpini esistenti.
Art. 25.  Disposizioni in materia di classificazione degli esercizi alberghieri.
Art. 26.  Proroga dei termini di cui all'articolo 29 (Disposizioni in materia di canoni di concessione su strade provinciali) della legge provinciale 3 febbraio 1995, n. 1.
Art. 27.  Modifica all'articolo 97 della legge provinciale 10 aprile 1980, n. 8 in materia di strutture per l'estensione della ricezione radiotelevisiva.
Art. 28.  Fondi di incentivazione per il personale dipendente del servizio sanitario provinciale.
Art. 29.  Modifica alla legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 (Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della Provincia autonoma di Trento).
Art. 30.  Ufficio della motorizzazione civile.
Art. 31.  Competenze del dirigente.
Art. 32.  Proventi per le operazioni svolte in materia di motorizzazione civile.
Art. 33.  Modifica alla legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12.
Art. 34.  Modifiche alla legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19 (Organizzazione degli interventi di politica del lavoro).
Art. 35.  Inquadramenti nel ruolo unico provinciale.
Art. 36.  Prove selettive per l'inquadramento in livello funzionale- retributivo superiore del personale transitato.
Art. 37.  Inquadramento nel ruolo unico provinciale del personale comandato presso la Provincia.
Art. 38.  Istituzione del ruolo e inquadramento del personale della scuola.
Art. 39.  Disposizioni particolari sullo stato giuridico ed economico del personale della scuola.
Art. 40.  Nuove autorizzazioni e riduzioni di spesa.
Art. 41.  Copertura degli oneri.
Art. 42.  Entrata in vigore.


§ 6.1.65 - L.P. 3 febbraio 1997, n. 2.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 1997 e pluriennale 1997 - 1999 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria).

(B.U. 11 febbraio 1997, n. 7 - suppl. n. 1).

 

Capo I

Disposizioni per il contenimento e la qualificazione della spesa

 

Sezione I

Disposizioni in materia di finanza locale e di personale

 

Art. 1. Disposizioni in materia di finanza locale.

     1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (Norme in materia di finanza locale) la quota percentuale del bilancio provinciale da assumere a riferimento per la determinazione dei trasferimenti provinciali di natura ordinaria a favore dei comuni, da ripartire sui fondi di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, della medesima legge è determinata per l'esercizio 1997, in deroga alla validità triennale prevista dagli articoli 2 e 3 della citata legge n. 36 del 1993, nel 15,07 per cento. La predetta quota percentuale sarà rideterminata con le norme legislative con cui si attribuiranno nuove funzioni ai comuni.

     2. Per l'anno 1997 il fondo perequativo di cui all'articolo 6 della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36, come modificato con l'articolo 29 della legge provinciale 9 settembre 1996, n. 8, è stabilito nell'importo di lire 165.634.200.000.

     3. Per l'anno 1997 il fondo per il sostegno di specifici servizi comunali di cui all'articolo 6 bis della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36, come aggiunto dall'articolo 31 della legge provinciale 3 febbraio 1995, n. 1 e modificato da ultimo dall'articolo 29 della legge provinciale 9 settembre 1996, n. 8, è stabilito nell'importo di lire 42.680.000.000.

     4. Per l'anno 1997 il fondo ordinario ad esaurimento di cui all'articolo 5 della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36, come modificato dall'articolo 23 della legge provinciale 2 febbraio 1996, n. 1, è determinato in lire 90.768.800.000. Il riparto del predetto fondo è effettuato tenuto conto delle spese assunte a carico della Provincia per il funzionamento degli istituti scolastici ai sensi dell'articolo 70 della legge provinciale 9 settembre 1996, n. 8 e degli uffici del lavoro ai sensi dell'articolo 5 della medesima legge provinciale n. 8 del 1996. Per l'anno 1998 e successivi si applica la riduzione di cui al comma 1 del medesimo articolo 5 della legge provinciale n. 36 del 1993, tenuto conto della decurtazione di cui al presente comma.

     5. Per l'anno 1997 il fondo per lo sviluppo degli investimenti minori di cui all'articolo 17 della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36, come modificato da ultimo dall'articolo 29 della legge provinciale 9 settembre 1996, n. 8, è stabilito nell'importo di lire 97.000.000.000.

     6. Per l'anno 1997 il fondo ammortamento mutui di cui all'articolo 19 della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36, è stabilito nell'importo di lire 32.434.000.000.

     7. L'importo di lire 235.900.000.000 di cui al comma 10 dell'articolo 23 della legge provinciale 2 febbraio 1996, n. 1, così come rideterminato con l'articolo 29 della legge provinciale 9 settembre 1996, n. 8 è nuovamente rideterminato in lire 251.900.000.000.

     8. [1].

     9. Per i fini di cui ai commi 2, 3 e 4 è autorizzata al capitolo 11230, con l'allegata tabella C, l'ulteriore spesa di lire 14.701.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1997.

     10. Per i fini di cui al comma 5 è autorizzata al capitolo 11240, con l'allegata tabella C, l'ulteriore spesa di lire 15.500.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1997.

     11. Per i fini di cui alle disposizioni richiamate ai commi 2, 3, 4 e 5 sono autorizzate, con l'allegata tabella C, le seguenti ulteriori spese:

     a) anno 1998:

     capitolo 11230 lire 8.463.000.000;

     b) anno 1999:

     capitolo 11230 lire 292.845.000.000;

     capitolo 11240 lire 78.450.000.000.

     12. Per i fini di cui alle disposizioni richiamate al comma 5 è autorizzata per l'esercizio finanziario 1998, con l'allegata tabella C, la riduzione della spesa di lire 3.050.000.000 al capitolo 11240 già autorizzata con l'articolo 74, comma 1, della legge provinciale 2 febbraio 1996, n. 1.

     13. Per i fini di cui ai commi 7 e 8 è autorizzata al capitolo 11285, con l'allegata tabella C, l'ulteriore spesa di:

     a) lire 4.000.000.000 per l'anno 1998;

     b) lire 12.000.000.000 per l'anno 1999.

 

     Art. 2. Determinazione degli oneri per la contrattazione per l'anno 1997.

     1. Ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge provinciale 30 marzo 1989, n. 1 (Norme generali in materia di assetto della disciplina del rapporto di impiego del personale della Provincia), come modificato con l'articolo 2 della legge provinciale 22 agosto 1991, n. 17, l'onere derivante dalla contrattazione per l'anno 1997 è determinato, in relazione al tasso di inflazione programmato e al recupero del differenziale inflazionistico del periodo 1994-1995, in lire 16.450.000.000 per l'anno 1997 e in ulteriori lire 950.000.000 per il solo anno 1998.

     2. L'onere relativo all'accordo dell'area dirigenziale derivante dalla contrattazione per l'anno 1997 è determinato, secondo le modalità di cui al comma 1, in lire 550.000.000.

     3. Per far fronte agli oneri derivanti dalla contrattazione per il personale dei comprensori e degli enti destinatari dei trasferimenti indicati alla lettera C) dell'elenco n. 3 della legge provinciale concernente "Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 1997 e bilancio pluriennale 1997-1999" è autorizzato lo stanziamento di 4.000.000.000 per l'anno 1997.

     4. Per i fini di cui ai commi 1 e 2, con la tabella C allegata alla presente legge, sono autorizzate le seguenti spese:

anno 1997: capitolo 84102: lire 950.000.000

capitolo 84103: lire 16.050.000.000

anno 1998: capitolo 84102: lire 950.000.000

     5. Per i fini di cui al comma 3 è autorizzata al capitolo 84101, con la tabella C allegata alla presente legge, la spesa di lire 4.000.000.000 a carico dell'esercizio 1997.

     6. Per l'utilizzo dei fondi di cui ai commi 4 e 5 si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 4 dell'articolo 5 della legge provinciale 10 dicembre 1993, n. 39 con riferimento ai capitoli 84102 e 84103 per i dipendenti provinciali e al capitolo 84101 per il personale degli enti di cui al comma 3.

 

     Art. 3. Disposizioni temporanee per il pagamento del personale docente supplente. [2]

     [1. In attesa dell'inquadramento del personale insegnante nei ruoli della Provincia di Trento ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Trento), come modificato dal decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 433, la Provincia è autorizzata ad integrare le somme assegnate dallo Stato per il pagamento del personale docente supplente per sostituzioni saltuarie o di breve durata delle scuole a carattere statale della provincia di Trento.

     2. La Giunta provinciale determina i criteri e le modalità per l'utilizzo delle somme integrative di cui al presente articolo, tenendo conto della spesa riconosciuta alle scuole per le medesime fattispecie nell'anno scolastico 1995/1996.

     3. Per i fini di cui al presente articolo si utilizzano gli stanziamenti previsti in bilancio per il personale insegnante delle scuole a carattere statale (capitolo 21303).]

 

Sezione II

Disposizioni inerenti la realizzazione di opere e lavori pubblici

 

     Art. 4. Disposizioni per il coinvolgimento di soggetti privati nelle gestioni pubbliche. [3]

     1. In relazione alle disposizioni previste dall'articolo 4 della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 3, concernenti il coinvolgimento di soggetti privati nella gestione dei servizi pubblici, la Giunta provinciale individua i settori di intervento per i quali nel corso dell'anno 1997 è dato avvio a forme, anche sperimentali, di affidamento a soggetti privati della gestione di attività materiali o di servizi che gli enti di cui al medesimo articolo 4, comma 2, gestiscono direttamente.

     2. I settori di intervento sono individuati con deliberazioni della Giunta provinciale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Con i medesimi provvedimenti sono stabilite le quote minime degli stanziamenti autorizzati sul bilancio provinciale da utilizzare per le finalità di cui al presente articolo.

     3. Le direttive sulla formazione dei bilanci di previsione degli enti dipendenti di cui all'articolo 7 della legge provinciale 2 febbraio 1996, n. 1 stabiliscono anche le modalità e i criteri per l'applicazione agli enti dipendenti di quanto previsto dal comma 1.

 

     Art. 5. Finanziamento di opere e di interventi realizzati da società partecipate dai comuni e da altri enti pubblici. [4]

 

     Art. 6. Piani economico-finanziari.

     1. Per gli investimenti relativi alla realizzazione di opere pubbliche di importo superiore ai limiti fissati dalla Giunta provinciale è approvato unitamente al progetto esecutivo dell'opera un piano economico-finanziario diretto ad accertare l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della connessa gestione, tenuto conto del prevedibile grado di utilizzo delle opere nonché del presumibile livello delle entrate derivante dalla riscossione di tariffe e dal concorso degli utenti alla spesa.

     2. Con la medesima deliberazione con cui sono fissati i limiti di importo di cui al comma 1 la Giunta provinciale definisce inoltre:

     a) la tipologia di opere da assoggettare alla disciplina di cui al medesimo comma 1;

     b) i criteri e le modalità per la determinazione dei costi di funzionamento conseguenti alla realizzazione delle opere ivi inclusi quelli derivanti dall'ammortamento del beni;

     c) i criteri per la fissazione delle tariffe dei servizi pubblici offerti mediante utilizzo delle infrastrutture oggetto dell'investimento tenuto conto dell'obiettivo di assicurare un'adeguata copertura dei costi;

     d) i criteri e le modalità per l'eventuale ricorso a società specializzate, banche o altri organismi dotati di adeguata struttura tecnico-organizzativa per la formulazione dei piani economico-finanziari.

     3. Nella realizzazione delle opere pubbliche di cui al comma 1 anche gli enti dipendenti dalla Provincia sono tenuti a provvedere secondo quanto disposto dai commi 1 e 2.

 

Sezione III

Nuovi criteri per la valutazione della condizione economica

dei soggetti richiedenti interventi agevolativi

 

     Art. 7. Disposizioni per la valutazione della condizione economica dei soggetti richiedenti interventi agevolativi: modifica all'articolo 6 della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 3.

     1. In relazione alle disposizioni previste dall'articolo 6 della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 3, concernenti la valutazione della condizione economica dei soggetti richiedenti interventi agevolativi, la Giunta provinciale individua i settori di applicazione anche con criteri di gradualità di un sistema esperto, che prenda in considerazione il reddito ed elementi significativi del patrimonio del nucleo familiare di appartenenza, da utilizzare per la valutazione della condizione economica dei soggetti richiedenti agevolazioni, sussidi o servizi pubblici previsti da leggi provinciali. Il sistema esperto si applica anche agli altri settori di spesa che prevedono interventi, tariffe o concorsi degli utenti, da graduare in relazione alle condizioni economiche dei soggetti richiedenti. Anche questi settori sono individuati dalla Giunta provinciale [5].

     2. Il predetto sistema può essere applicato nei diversi settori, anche avvalendosi dei comuni e di altri enti pubblici, nonché previa convenzione, in relazione alla particolare tipologia dei settori presi in considerazione, di organismi sociali, di enti creditizi e di altri soggetti dotati di adeguata organizzazione tecnico-amministrativa.

     2 bis. Le convenzioni di cui al comma 2 possono prevedere la corresponsione di compensi per i soggetti dotati di adeguata organizzazione tecnico-amministrativa di cui si avvalgono gli enti pubblici per l'applicazione del sistema di cui al comma 1 [6].

     2 ter. Per l'applicazione del sistema di cui al comma 1 è autorizzata la costituzione di banche dati che possono essere gestite in modo centralizzato, nel rispetto dei principi e delle garanzie previste dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali). L'attuazione di eque politiche per gli interventi agevolativi e la semplificazione degli adempimenti posti in capo agli utenti costituisce finalità di rilevante interesse pubblico; la Giunta provinciale individua i tipi di dati e di operazioni eseguibili ai sensi del comma 2 dell'articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 [7].

     3. L'applicazione del sistema esperto avviene previa revisione delle procedure amministrative nei diversi settori in coerenza con i principi contenuti nella disciplina nel procedimento amministrativo, secondo criteri di semplificazione, snellimento ed efficienza. A tal fine la Giunta provinciale con propri provvedimenti definisce per ciascun settore:

     a) le modalità di presentazione delle domande, prevedendo idonee forme di assistenza ai soggetti richiedenti nella elaborazione delle domande e valorizzando l'utilizzo della documentazione e delle dichiarazioni già in possesso della Provincia anche per altri fini, senza ulteriori adempimenti per i richiedenti medesimi;

     b) le procedure per l'istruttoria e la concessione dei sussidi e delle agevolazioni, prevedendo specifiche modalità per gli interventi che presentano caratteristiche di urgenza e di indilazionabilità;

     c) i criteri e le modalità per la valutazione di particolari situazioni di bisogno in relazione a significative variazioni intervenute nella condizione del nucleo familiare successivamente ai periodi temporali considerati nelle dichiarazioni e nella documentazione di cui alla lettera a).

     4. [8].

 

Sezione IV

Disposizioni in materia di contabilità

 

     Art. 8. Garanzie fidejussorie in favore di società a prevalente partecipazione provinciale.

     1. Al fine di favorire l'estensione dell'applicazione delle condizioni economiche previste dalla convenzione di tesoreria della Provincia stipulata ai sensi della legge provinciale 4 gennaio 1975, n. 4 (Servizio di tesoreria della Provincia autonoma di Trento) anche alle società nelle quali la Provincia medesima detenga la maggioranza del capitale sociale, la Giunta provinciale è autorizzata a prestare fidejussione ai sensi dell'articolo 1944, secondo comma, del codice civile, a favore delle banche che gestiscono il servizio di tesoreria della Provincia, a garanzia degli affidamenti bancari concessi alle predette società.

     2. Per la copertura degli eventuali oneri derivanti dai rischi conseguenti alla concessione delle garanzie fidejussorie prestate ai sensi del presente articolo si utilizzano gli stanziamenti autorizzati per i fini di cui all'articolo 21 della legge provinciale 30 gennaio 1992, n. 6, come modificato dall'articolo 1, comma 3, della legge provinciale 12 settembre 1994, n. 4 (cap. 84129).

 

Sezione V

Disposizioni in materia di personale

 

     Art. 9. Disposizioni in materia di trattamento di fine rapporto del personale provinciale.

     1. Per il personale assunto a partire dal 1° gennaio 1996 il trattamento di fine rapporto è disciplinato dall'articolo 2120 del codice civile e dalla contrattazione collettiva provinciale con riferimento a quanto previsto dall'articolo 2, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare).

     2. Per il personale di ruolo o con contratto a tempo indeterminato assunto fino al 31 dicembre 1995 ed ancora in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, con decorrenza dal 1° gennaio 1996, il trattamento di fine rapporto è disciplinato dalla contrattazione collettiva provinciale in relazione a quanto previsto dall'articolo 2, comma 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

     3. Ai fini dell'applicazione del comma 2 l'indennità premio di servizio di cui all'articolo 197 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 (Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della Provincia di Trento), come modificato da ultimo dall'articolo 54 della legge provinciale 3 febbraio 1995, n. 1, che sarebbe spettata ai singoli dipendenti alla data del 1° gennaio 1996, è calcolata secondo la suddetta normativa e si cumula a tutti gli effetti, per i periodi successivi, con il trattamento di cui all'articolo 2120 del codice civile. Si applicano altresì le disposizioni dell'articolo 2120, quarto e quinto comma, del codice civile.

     4. Dal trattamento di fine rapporto di cui ai commi 1 e 2 è detratta l'indennità premio di servizio o il trattamento di fine rapporto comunque denominato di competenza, per i medesimi servizi e periodi utili, dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'Amministrazione pubblica (INPDAP), di altri istituti previdenziali e di precedenti datori di lavoro. Qualora ricorrano particolari circostanze, la Giunta provinciale può disporre il pagamento del trattamento di fine rapporto in misura comprensiva dei trattamenti dovuti dai predetti enti previo rilascio della procura speciale di cui al comma 6; in tale ultimo caso la corresponsione del trattamento di fine rapporto avviene entro i termini e secondo le modalità previste dalla contrattazione collettiva provinciale [9].

     5. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2120, sesto comma, del codice civile la Provincia può anticipare anche quota parte del trattamento di fine rapporto comunque denominato di competenza dell'INPDAP, di altri istituti previdenziali e di precedenti datori di lavoro.

     6. Per l'applicazione di quanto previsto dal comma 5 la Provincia subentra al personale interessato nelle rispettive ragioni creditizie nei confronti degli enti ivi richiamati. A tal fine i dipendenti rilasciano alla Provincia con sottoscrizione autenticata apposita procura speciale irrevocabile di delega a riscuotere.

     7. Ai fini dell'applicazione del comma 1 rientra fra il personale ivi considerato sia quello assunto in ruolo sia quello assunto con contratto a tempo determinato, anche se non vi è soluzione di continuità rispetto a precedenti periodi di lavoro a tempo determinato.

     8. Con riferimento a quanto previsto dall'articolo 2120, commi da sesto a undicesimo, del codice civile riguardanti l'anticipazione del trattamento di fine rapporto, fino a quando la contrattazione collettiva provinciale non disponga diversamente, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 198 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, e delle relative disposizioni regolamentari.

     9. Le norme di esecuzione di quanto previsto dal presente articolo, ove necessarie in relazione alle competenze attribuite alla Provincia e qualora non contenute nei contratti collettivi provinciali, sono approvate con apposito regolamento.

     10. E' fatta comunque salva l'erogazione dell'indennità premio di servizio relativa ai rapporti di lavoro a tempo determinato o indeterminato in corso al 31 dicembre 1995 e conclusi prima dell'entrata in vigore della presente legge.

     11. Fino a quando non sia disposto diversamente dalla contrattazione collettiva di cui ai commi 1 e 2, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 197 bis della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, come aggiunto dall'articolo 14 della legge provinciale 17 dicembre 1993, n. 43.

     12. L'articolo 197 della legge provinciale n. 12 del 1983, come modificato da ultimo dall'articolo 54 della legge provinciale 3 febbraio 1995, n. 1, è abrogato.

     13. Fino all'entrata in vigore delle disposizioni di esecuzione di cui all'articolo 2, commi 6 e 7, della legge n. 335 del 1995 è fatta salva l'eventuale attribuzione da parte dell'INPDAP al personale della Provincia di un trattamento di fine rapporto comunque denominato più favorevole rispetto al trattamento derivante dall'applicazione del presente articolo.

 

     Art. 10. Disposizioni per la limitazione delle assunzioni di personale della Provincia e degli enti dipendenti.

     1. Ai fini del contenimento della spesa corrente, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 1997, la Giunta provinciale è autorizzata ad effettuare un numero di assunzioni massimo pari al 50 per cento delle unità di personale che cessano dal servizio nel corso dell'anno 1997.

     2. Dalla limitazione di cui al comma 1 sono comunque escluse:

     a) le assunzioni relative alla copertura dei posti per i quali, alla data del 31 dicembre 1996, sia già stato indetto concorso;

     b) le assunzioni relative ai concorsi indetti ai sensi degli articoli 10 e 11 della legge provinciale 24 gennaio 1992, n. 5 per l'inquadramento nel ruolo provinciale del personale contrattuale;

     c) le assunzioni del personale non docente della scuola e del personale insegnante delle scuole dell'infanzia nei limiti di cui al fabbisogno annuale determinato ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 6 della legge provinciale 28 agosto 1989, n. 6 e dell'articolo 54 della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13, come modificato da ultimo dall'articolo 34 della legge provinciale 2 febbraio 1996, n. 1;

     d) le assunzioni necessarie all'esercizio di nuove attribuzioni o funzioni derivanti dall'attuazione dello statuto speciale per il Trentino- Alto Adige;

     e) le assunzioni relative al personale rivestente qualifica di vigile del fuoco.

     3. [Con le direttive sulla formazione dei bilanci di previsione degli enti dipendenti di cui all'articolo 7 della legge provinciale 2 febbraio 1996, n. 1 sono stabilite le modalità e i criteri per l'applicazione di quanto previsto dal comma 1] [10].

     4. Le convenzioni, gli accordi di programma e gli altri atti, che disciplinano i rapporti con società a partecipazione provinciale e con altri enti pubblici e privati per la gestione di servizi pubblici, prevedono criteri e modalità per il contenimento delle dotazioni di personale dipendente dalle medesime società ed enti.

 

     Art. 11. Disposizioni per il contenimento delle spese inerenti i viaggi di missione del personale. [11]

     1. Le direttive impartite dalla Giunta provinciale all'Agenzia per le relazioni sindacali ai sensi dell'articolo 37 della legge provinciale 3 settembre 1993, n. 23 prevedono che il contratto collettivo per il personale provinciale, da stipulare dopo l'entrata in vigore della presente legge, assicuri:

     a) il contenimento dell'indennità chilometrica riconosciuta ai dipendenti;

     b) il contenimento delle spese di missione mediante la fissazione di limiti massimi di spesa per il rimborso delle spese di pernottamento in occasione dei viaggi di missione.

     2. Con le direttive sulla formazione dei bilanci di previsione degli enti dipendenti di cui all'articolo 7 della legge provinciale 2 febbraio 1996, n. 1 sono stabilite le modalità e i criteri per l'applicazione di quanto previsto dal comma 1.

 

Sezione VI

Disposizioni in materia di agricoltura

 

     Art. 12. Liquidazione delle Aziende agrarie - ente per l'apprestamento dei mezzi tecnici per l'esercizio dell'agricoltura.

     1. Le Aziende agrarie - ente per l'apprestamento dei mezzi tecnici per l'esercizio dell'agricoltura di cui alla legge provinciale 16 agosto 1976, n. 21 (Ristrutturazione del consiglio agrario forestale provinciale di Trento), come modificata da ultimo dalla legge provinciale 2 febbraio 1996, n. 1, sono poste in liquidazione.

     2. A tal fine entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta provinciale nomina uno o più liquidatori scegliendoli tra i componenti del consiglio di amministrazione dell'ente in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, con il compito di provvedere alla liquidazione dei rapporti attivi e passivi nonché ad ogni altro adempimento necessario. Nel provvedimento di nomina sono altresì determinati:

     a) la durata dell'incarico, la quale in ogni caso non può protrarsi oltre il 31 dicembre 1998;

     b) i beni ed i rapporti oggetto di liquidazione, prevedendo comunque che il compendio immobiliare costituente la sede dell'ente, per la parte non alienata, sia acquisita al patrimonio della Provincia [12];

     c) il compenso a favore dei liquidatori, posto a carico del bilancio della Provincia e determinato tenendo conto delle tariffe professionali dei dottori commercialisti e dei ragionieri commercialisti.

     3. I liquidatori procedono all'estinzione delle passività mediante liquidazione dell'attivo ed utilizzo delle somme assegnate dalla Provincia ai sensi dell'articolo 13.

     4. I liquidatori provvedono alla redazione della situazione patrimoniale semestrale dell'ente ai sensi dell'articolo 205 regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare) e la sottopongono all'approvazione della Giunta provinciale; al termine dell'incarico i liquidatori trasmettono inoltre alla Giunta provinciale la situazione finanziaria e patrimoniale dell'ente, risultante a tale data, unitamente ad una relazione illustrativa e versano al tesoriere della Provincia l'eventuale giacenza di cassa residua. Le risultanze della gestione di liquidazione sono approvate dalla Giunta provinciale. La Provincia subentra nei rapporti attivi e passivi non liquidati.

     5. Per quanto non espressamente disposto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le norme del codice civile in materia di scioglimento delle società commerciali e le norme del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 relative alla liquidazione coatta amministrativa.

     6. L'eventuale eccedenza attiva finale, determinata tenendo conto pure del valore dei beni patrimoniali acquisiti al patrimonio dell'ente, è destinata ad iniziative a favore dell'agricoltura previste dalle leggi vigenti.

     7. Il personale dipendente dalle Aziende agrarie alla data di entrata in vigore della presente legge è trasferito alla Provincia e inquadrato nel ruolo unico del personale provinciale, con le modalità previste dai commi da 8 a 12.

     8. Il personale di cui al comma 7 è inquadrato nella qualifica o livello funzionale-retributivo provinciale corrispondente alla posizione giuridica di appartenenza secondo i criteri e le relative equiparazioni stabiliti con apposite norme regolamentari che dovranno uniformarsi alle equiparazioni fissate nella tabella costituente l'allegato B alla legge provinciale 24 gennaio 1992, n. 5, e comunque, per i casi ivi non previsti, ai principi dalla stessa desumibili.

     9. Ai fini della determinazione del trattamento economico spettante per effetto del presente inquadramento si provvede mediante una ricostruzione della posizione economica applicando istituti economici previsti per il corrispondente personale provinciale. Qualora detto trattamento comprensivo dell'indennità integrativa speciale risulti inferiore a quello acquisito per tredici mensilità nell'ente di provenienza, la differenza è conservata a titolo di assegno personale riassorbibile con i futuri aumenti economici di carattere generale.

     10. L'inquadramento decorre per il personale in posizione di comando presso la Provincia dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge e per il restante personale dalla data di cessazione della liquidazione.

     11. Il dipendente, la cui posizione giuridico-economica di provenienza subisca variazioni con effetto retroattivo alla data di inquadramento, è oggetto di una nuova operazione di inquadramento.

     12. In relazione alle unità di personale che sono inquadrate nel ruolo unico provinciale in applicazione del presente articolo sono aumentati di pari numero i posti di organico delle corrispettive qualifiche livelli funzionali-retributivi, stabiliti nella tabella costituente l'allegato C alla legge provinciale 3 settembre 1984, n. 8.

     13. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 7 del presente articolo si provvede secondo le modalità riportate nell'allegata tabella D (capitolo 12200).

 

     Art. 13. Pagamento delle passività delle Aziende agrarie e relativa copertura degli oneri.

     1. Al fine di consentire il pagamento delle passività da parte dei liquidatori delle Aziende agrarie di cui all'articolo 12, la Giunta provinciale è autorizzata ad assegnare le somme necessarie alle Aziende agrarie medesime.

     2. Le somme assegnate per le finalità di cui al comma 1 sono versate su apposito conto corrente, acceso presso il tesoriere della Provincia, intestato alla stessa Provincia e sul quale i liquidatori sono autorizzati a disporre pagamenti, rimanendo comunque esclusa la possibilità di prelievi in contanti.

     3. L'eventuale disponibilità residuale giacente sul conto corrente di cui al comma 2 al momento della chiusura delle operazioni di liquidazione è introitata nel bilancio della Provincia.

     4. Le eventuali somme assegnate ai sensi del comma 1, ma non ancora erogate, possono essere utilizzate per il pagamento da parte della Provincia delle passività finanziarie risultanti dalla situazione finanziaria e patrimoniale finale di cui all'articolo 12, comma 4.

     5. Per i fini di cui al comma 2 dell'articolo 12 e del comma 1 del presente articolo sono autorizzati, con la tabella C allegata alla presente legge, la spesa di lire 6.400.000.000 per l'esercizio finanziario 1997 al capitolo 41894 ed il limite d'impegno di lire 2.100.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1998 al 2007 al capitolo 41896.

 

     Art. 14. Abrogazione della legge provinciale 16 agosto 1976, n. 21 (Ristrutturazione del consiglio agrario forestale provinciale di Trento).

     1. Con decorrenza dalla data di nomina dei liquidatori di cui all'articolo 12, comma 2, della presente legge sono abrogati la legge provinciale 16 agosto 1976, n. 21, l'articolo 18 della legge provinciale 10 aprile 1980, n. 8, l'articolo 51 della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17, l'articolo 12 della legge provinciale 27 dicembre 1982, n. 33, il capo II della legge provinciale 14 febbraio 1991, n. 5 e gli articoli 29 e 30 della legge provinciale 2 febbraio 1996, n. 1. Con decorrenza dalla medesima data cessa la corresponsione alle Aziende agrarie dei contributi ad essa concessi ai sensi delle leggi provinciali 31 agosto 1981, n. 17 e 15 dicembre 1972, n. 28 e non ancora erogati.

 

Capo II

Disposizioni per la semplificazione delle

procedure amministrative relative ai settori economici

 

     Art. 15. Semplificazione delle procedure per l'istruttoria delle agevolazioni nei settori economici. [13]

 

     Art. 16. Semplificazione dell'attività programmatoria nel settore industriale: modifiche alla legge provinciale 3 aprile 1981, n. 4 (Provvedimenti organici per il settore industriale e per la salvaguardia e l'incremento dell'occupazione). [14]

 

     Art. 17. Modifica alla legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17 (Interventi in materia di agricoltura). [15]

 

     Art. 18. Modifica alla legge provinciale 12 luglio 1993, n. 17 (Servizi alle imprese). [16]

 

Capo III

Disposizioni in materia di finanza locale e di tributi

 

     Art. 19. Devoluzione ai comuni di una quota delle tasse per atti da essi rilasciati o rinnovati: modifica alla legge regionale 29 dicembre 1975, n. 14 (Disciplina delle tasse regionali e delle soprattasse provinciali sulle concessioni non governative). [17]

 

     Art. 20. Modifiche alla legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (Norme in materia di finanza locale). [18]

 

     Art. 21. Disposizioni in materia di canoni di depurazione. [19]

     1. [20].

     2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta provinciale delibera le modalità ed i criteri di cui al comma 1 bis dell'articolo 28 della legge provinciale 3 febbraio 1995, n. 1, come introdotto dal comma 1 del presente articolo, per l'applicazione delle tariffe per l'anno 1997. Con la medesima deliberazione la Giunta provinciale determina inoltre i criteri e le modalità per il computo dei consumi d'acqua rilevati dai comuni anche relativamente agli anni 1994, 1995 e 1996.

     3. [21].

 

Capo IV

Disposizioni per il perseguimento degli obiettivi programmatici

 

     Art. 22. Partecipazione al Gruppo europeo di interesse economico per la ferrovia Verona-Monaco di Baviera.

     1. La Giunta provinciale è autorizzata a partecipare alla costituzione di un Gruppo europeo di interesse economico (GEIE) previsto dal regolamento CEE n. 2137/85 del Consiglio del 25 luglio 1985 nonché dal decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, costituito per lo svolgimento delle attività inerenti alla promozione, allo sviluppo ed allo studio del potenziamento del collegamento ferroviario tra Verona e Monaco di Baviera.

     2. Nella partecipazione al Gruppo di cui al comma 1 la Provincia persegue gli obiettivi fissati dalla Convenzione per la protezione delle Alpi del 1991, sottoscritta dall'Italia, in particolare contribuendo all'adozione di misure e progetti adeguati al fine di ridurre gli effetti negativi derivanti dal traffico transalpino ad un livello tollerabile per l'uomo, la fauna, la flora e il loro habitat.

     3. La partecipazione della Provincia, fino alla concorrenza di lire 250.000.000 per l'esercizio finanziario 1997, è subordinata alla preventiva approvazione da parte della Giunta provinciale dello schema di contratto costitutivo del GEIE.

     4. Per i fini di cui al comma 1 del presente articolo è autorizzata al capitolo 53175, con la tabella C allegata alla presente legge, la spesa di lire 250.000.000 per l'esercizio finanziario 1997.

 

Capo V

Altre disposizioni

 

Sezione I

Disposizioni in materia di protezione dell'ambiente

 

     Art. 23. Modifiche all'articolo 15 (Contributi per la localizzazione di impianti di smaltimento dei rifiuti solidi urbani) della legge provinciale 2 febbraio 1996, n. 1.

     1. [22].

     2. [23].

     3. Le modifiche apportate dai commi 1 e 2 del presente articolo all'articolo 15 della legge provinciale 2 febbraio 1996, n. 1 hanno effetto dal 1° gennaio 1997.

 

Sezione II

Disposizioni in materia di turismo

 

     Art. 24. Disposizioni per l'esercizio dei rifugi alpini esistenti.

     1. La validità dell'autorizzazione provvisoria all'esercizio di rifugio alpino e di rifugio escursionistico rilasciata ai titolari dei rifugi alpini o escursionistici ai sensi dell'articolo 39, comma 2 bis, della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 (Ordinamento dei rifugi alpini, bivacchi, sentieri e vie ferrate), come modificato dall'articolo 35 della legge provinciale 12 settembre 1994, n. 4, è prorogata dalla scadenza ivi prevista fino al 31 dicembre 1997.

 

     Art. 25. Disposizioni in materia di classificazione degli esercizi alberghieri. [24]

 

 

Sezione III

Disposizioni in materia di opere pubbliche

 

     Art. 26. Proroga dei termini di cui all'articolo 29 (Disposizioni in materia di canoni di concessione su strade provinciali) della legge provinciale 3 febbraio 1995, n. 1.

     1. Il termine del 30 ottobre 1995 per la denuncia delle occupazioni o usi di strade provinciali privi di autorizzazione, licenza o concessione, previsto dall'articolo 29, comma 2, della legge provinciale 3 febbraio 1995, n. 1, già prorogato dall'articolo 31 della legge provinciale 7 agosto 1995, n. 8 e dall'articolo 19 della legge provinciale 2 febbraio 1996, n. 1, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1997.

 

     Art. 27. Modifica all'articolo 97 della legge provinciale 10 aprile 1980, n. 8 in materia di strutture per l'estensione della ricezione radiotelevisiva. [25]

 

Sezione IV

Disposizioni in materia di sanità

 

     Art. 28. Fondi di incentivazione per il personale dipendente del servizio sanitario provinciale.

     1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 8, comma 8, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e al fine di conseguire gli obiettivi previsti dalla programmazione sanitaria provinciale, l'importo dei fondi comunque denominati, volti ad incentivare la produttività, la qualità e i risultati per il personale dipendente del servizio sanitario provinciale, è definito nella misura risultante dalla applicazione dei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro senza riguardo alla decurtazione percentuale di cui all'articolo 8, comma 3, della predetta legge n. 537 del 1993.

     2. A decorrere dall'esercizio finanziario 1997 agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte con le disponibilità del fondo sanitario provinciale di cui all'articolo 1 della legge provinciale 16 gennaio 1982, n. 2, come sostituito dall'articolo 35 della legge provinciale 3 febbraio 1995, n. 1 (cap. 32100).

     3. A decorrere dal medesimo esercizio 1997 cessano di trovare applicazione l'articolo 22, commi 1, 2 e 4, della legge provinciale 12 settembre 1994, n. 4 e l'articolo 48 della legge provinciale 9 settembre 1996, n. 8.

 

Sezione V

Disposizioni in materia di personale e di organizzazione

per l'esercizio di funzioni delegate dallo Stato

 

     Art. 29. Modifica alla legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 (Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della Provincia autonoma di Trento).[26]

 

     Art. 30. Ufficio della motorizzazione civile. [27]

     1. Per l'espletamento delle funzioni in materia di motorizzazione civile è istituito, in aggiunta al numero stabilito dall'articolo 8 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, l'ufficio della motorizzazione civile. In fase di prima applicazione l'incarico di sostituto del capo di detto ufficio è affidato all'attuale incaricato delle funzioni di direttore dell'ufficio provinciale della motorizzazione civile.

     2. In materia di sicurezza è fatto salvo quanto previsto dall'articolo 31 della legge provinciale 9 luglio 1993, n. 16 (Disciplina dei servizi pubblici di trasporto in provincia di Trento).

     3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede secondo le modalità riportate nell'allegata tabella D (capitolo 12200).

 

     Art. 31. Competenze del dirigente.

     1. Ai fini dell'esercizio delle funzioni delegate con il decreto legislativo 21 settembre 1995, n. 429 il dirigente del servizio comunicazioni e trasporti adotta gli atti affidati dalle leggi dello Stato ai direttori degli uffici provinciali della motorizzazione civile, fatta salva la facoltà di delega della firma degli stessi atti al capo dell'ufficio competente, da esercitarsi sulla base di direttive del dirigente.

 

     Art. 32. Proventi per le operazioni svolte in materia di motorizzazione civile.

     1. I proventi previsti da leggi dello Stato a carico degli utenti per prestazioni tecniche o attività amministrative richieste per le operazioni in materia di motorizzazione civile sono introitati al bilancio provinciale.

 

     Art. 33. Modifica alla legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12. [28]

 

     Art. 34. Modifiche alla legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19 (Organizzazione degli interventi di politica del lavoro). [29]

 

     Art. 35. Inquadramenti nel ruolo unico provinciale.

     1. Il personale di ruolo in servizio al 1° gennaio 1996 presso l'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di Trento nonché quello in servizio alla stessa data presso il soppresso ufficio regionale e ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Trento e le relative sezioni circoscrizionali per l'impiego è inquadrato con effetto dalla predetta data nel ruolo unico provinciale, fatto salvo quanto disposto dal comma 9.

     2. E' altresì inquadrato nel ruolo unico provinciale, con la medesima decorrenza di cui al comma 1, il personale di ruolo dipendente dell'Ente poste italiane in servizio in posizione di comando presso l'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di Trento alla data del 1° gennaio 1996, che presenti alla Giunta provinciale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la richiesta di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 21 settembre 1995, n. 429. Il restante personale è restituito all'ente di appartenenza.

     3. Il personale di cui ai commi 1 e 2 è inquadrato nella qualifica o nel livello funzionale-retributivo e nel profilo professionale provinciale in conformità alle corrispondenze fissate nella allegata tabella A.

     4. Al fine di provvedere all'inquadramento nel ruolo unico provinciale del personale dell'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di Trento, del soppresso ufficio regionale e dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Trento e delle relative sezioni circoscrizionali per l'impiego, nonché per lo svolgimento delle funzioni delegate dallo Stato in materia di comunicazione e trasporti, di collocamento e avviamento al lavoro, ai livelli funzionali di cui alla tabella della dotazione organica costituente l'allegato C alla legge provinciale 3 settembre 1984, n. 8, come da ultimo modificato dagli articoli 12 e 35 della legge provinciale 3 febbraio 1997, n. 2, i posti d'organico relativi al nono, ottavo, settimo, sesto, quinto, quarto e terzo livello funzionale sono aumentati rispettivamente di 2, 1, 28, 36, 58, 20 e 7 unità. Conseguentemente il totale dei posti d'organico dei livelli funzionali ed il totale complessivo dei posti sono aumentati, rispettivamente da 5.716 a 5.868 e da 5.889 a 6.041 [30].

     5. Il personale rivestente presso l'ente di provenienza la qualifica di primo dirigente è inquadrato in soprannumero nella qualifica di dirigente. A tale personale si applicano le disposizioni previste dall'articolo 4, comma 3, della legge provinciale 23 novembre 1983, n. 41, come modificato con gli articoli 4, comma 7, della legge provinciale 6 agosto 1985, n. 11, e 48, comma 1, della legge provinciale 23 febbraio 1990, n. 6, e come interpretato dall'articolo 54 della legge provinciale 2 febbraio 1996, n. 1.

     6. Alla determinazione del trattamento economico da attribuire al personale che è inquadrato a norma del presente articolo si provvede mediante una ricostruzione della posizione economica, valutando l'anzianità di servizio maturata in base agli istituti economici previsti per il corrispondente personale provinciale a partire, rispettivamente, dalla legge provinciale 23 novembre 1983, n. 41, per il personale inquadrato nelle qualifiche dirigenziali e qualifiche ad esaurimento, e dalla legge provinciale 29 dicembre 1981, n. 25, per il personale collocato nei livelli funzionali-retributivi, con l'applicazione per quest'ultimo personale dei seguenti criteri:

     a) il servizio di ruolo è valutato nel livello funzionale-retributivo corrispondente alla qualifica funzionale ove è stato prestato o riconosciuto. A tal fine la progressione economica relativa all'ottavo livello funzionale-retributivo nel periodo intercorrente dal 1° gennaio 1978 al 31 dicembre 1984 è effettuata con riferimento allo stipendio di annue lorde lire 8.100.000;

     b) l'eventuale servizio non di ruolo già riconosciuto per intero o parzialmente presso l'Amministrazione di provenienza agli effetti economici è valutato d'ufficio; quello non riconosciuto o svolto presso altri enti pubblici è valutato, a domanda, a norma dell'articolo 19 della legge provinciale 24 gennaio 1992, n. 5. Le domande devono essere presentate alla Giunta provinciale corredate della documentazione probatoria entro i termini stabiliti dalla Giunta provinciale.

     7. Qualora il trattamento economico derivante dall'applicazione dei commi 3 e 6, comprensivo dell'indennità integrativa speciale, risulti inferiore a quello acquisito nell'ente di provenienza, ivi compresa l'indennità di amministrazione, la differenza è conservata a titolo di assegno personale riassorbibile con i futuri aumenti economici di carattere generale.

     8. Il dipendente, la cui posizione giuridico-economica di provenienza subisca variazioni con effetto retroattivo alla data di inquadramento, è oggetto di una nuova operazione di inquadramento.

     9. Il personale di cui al comma 1, che intenda rimanere in servizio presso le amministrazioni dello Stato od optare, con riferimento al personale addetto al soppresso ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, per il trasferimento presso la Provincia autonoma di Trento, deve presentare le relative richieste di cui rispettivamente all'articolo 4 bis, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 527, come aggiunto dall'articolo 1 del decreto legislativo 21 settembre 1995, n. 429, e all'articolo 9 bis, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 280, come aggiunto dall'articolo 1 del decreto legislativo 21 settembre 1995, n. 430, alla competente amministrazione entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La richiesta di mantenimento in servizio presso l'amministrazione dello Stato è comunicata, entro lo stesso termine, anche alla Giunta provinciale. Alla medesima è anche tempestivamente comunicata l'eventuale opzione per il trasferimento alla Provincia autonoma di Bolzano di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo n. 430 del 1995.

     10. Il personale che abbia chiesto di permanere in servizio presso l'amministrazione dello Stato può, scaduto il termine di cui al comma 9, essere mantenuto alle dipendenze funzionali della Provincia sino a diversa determinazione dell'amministrazione di appartenenza, alla quale è comunque restituito, decorsi sei mesi dalla scadenza del predetto termine. I relativi oneri restano a carico della Provincia.

     11. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede secondo le modalità riportate nell'allegata tabella D (capitolo 12200).

 

     Art. 36. Prove selettive per l'inquadramento in livello funzionale- retributivo superiore del personale transitato.

     1. Il personale in servizio di cui all'articolo 35 che ritenga di individuare nel livello funzionale-retributivo immediatamente superiore a quello in cui è inquadrato le attribuzioni effettivamente e continuativamente svolte per almeno il biennio antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge, può chiedere di essere ammesso ad apposite prove selettive volte ad accertare l'effettivo possesso della professionalità del livello e del profilo nel quale chiede di essere inquadrato. In ogni caso il personale può presentare domanda per la partecipazione ad una sola prova selettiva. Nel caso di applicazione, in corso di procedimento, del comma 8 dell'articolo 35 cui consegua l'inquadramento del dipendente nel livello già richiesto o a questo superiore, la domanda del dipendente si intende revocata e priva di ogni effetto.

     2. Non incidono sui requisiti di effettività e di continuità di cui al comma 1 le assenze retribuite, anche parzialmente, e considerate dalla legge utili a tutti gli effetti ivi comprese le assenze di cui all'articolo 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (Tutela delle lavoratrici madri), a prescindere dalla loro durata, nonché altre assenze, ancorché non retribuite, previste dalla legge purché contenute, singolarmente considerate, nel limite di trenta giorni continuativi. Tutte le predette assenze, cumulate, non devono comunque superare il limite di duecentoquarantaquattro giorni nel biennio [31].

     3. I dipendenti sono ammessi alle prove selettive di cui al comma 1 previa verifica da parte della Giunta provinciale in ordine alla ascrivibilità delle mansioni accertate a quelle proprie del profilo professionale e livello funzionale-retributivo richiesti dai dipendenti interessati.

     4. L'accertamento delle mansioni effettivamente svolte da parte dei singoli dipendenti di cui al comma 3 avviene sulla base di atti, documenti, riscontri oggettivi ed adempimenti predisposti dagli stessi, nonché di provvedimenti, ordini di servizio, certificazioni o altri mezzi di prova, attestanti l'effettivo svolgimento delle mansioni superiori, da acquisirsi, tutti tra di loro integrati, secondo criteri di uniformità previamente stabiliti dalla Giunta provinciale.

     5. La documentazione di cui al comma 4 deve essere riferita ai primi duecentodieci giorni del biennio di cui al comma 1. La documentazione di data successiva ha valore al solo fine di comprovare le mansioni effettivamente svolte dal duecentoundicesimo giorno e fino alla data di entrata in vigore della presente legge. E' comunque esclusa la validità di tale ultima documentazione per il periodo precedente a quello indicato.

     6. Il contenuto delle prove selettive, i criteri di valutazione, le modalità di partecipazione, la composizione della commissione esaminatrice e quant'altro attiene alle prove sono stabiliti con apposita deliberazione della Giunta provinciale da adottarsi sentita la commissione per l'organizzazione e il personale.

     7. Il personale in servizio che consegue l'idoneità nella prova selettiva è inquadrato nel profilo professionale del nuovo livello secondo la disciplina contenuta nell'articolo 17 della legge provinciale 4 gennaio 1988, n. 2, con decorrenza dal giorno di entrata in vigore della presente legge.

     8. Le disposizioni di cui al comma 1, limitatamente al riferimento al livello funzionale-retributivo immediatamente superiore, e di cui al comma 2, operano anche in sede di applicazione dell'articolo 8 della legge provinciale 24 gennaio 1992, n. 5, come modificato dall'articolo 48 della legge provinciale 2 febbraio 1996, n. 1. Il limite di

duecentoquarantaquattro giorni previsto al comma 2 è a tali effetti elevato a trecentosessantacinque giorni.

     9. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede secondo le modalità riportate nell'allegata tabella D (capitolo 12200).

 

     Art. 37. Inquadramento nel ruolo unico provinciale del personale comandato presso la Provincia.

     1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 12, il personale contemplato dall'articolo 125 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, che si trovi in posizione di comando presso la Provincia autonoma di Trento da almeno centottanta giorni alla data di entrata in vigore della presente legge, può essere inquadrato nel ruolo unico del personale provinciale, previo nulla-osta della relativa amministrazione di provenienza.

     2. Il personale di cui al comma 1 è inquadrato nella qualifica o livello funzionale-retributivo provinciale corrispondente alla posizione giuridica di appartenenza secondo i criteri e relative equiparazioni stabiliti con apposite norme regolamentari che dovranno uniformarsi alle equiparazioni fissate nelle tabelle costituenti l'allegato A alla legge provinciale 16 luglio 1990, n. 22, e l'allegato B alla legge provinciale 24 gennaio 1992, n. 5, e comunque, per i casi ivi non previsti, ai principi dalle stesse desumibili.

     3. L'inquadramento avviene su domanda degli interessati, previo accertamento da parte della Giunta provinciale del perdurare delle necessità di servizio nel settore di operatività di ogni singolo nonché del lodevole svolgimento del servizio prestato in posizione di comando presso la Provincia.

     4. Le domande previste al comma 3 devono essere presentate alla Giunta provinciale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione di cui al comma 2.

     5. Ai fini della determinazione del trattamento economico spettante per effetto del presente inquadramento si provvede mediante una ricostruzione della posizione economica applicando gli istituti economici previsti per il corrispondente personale provinciale. Qualora detto trattamento comprensivo dell'indennità integrativa speciale risulti inferiore a quello acquisito nell'ente di provenienza, la differenza è conservata a titolo di assegno personale riassorbibile con i futuri aumenti economici di carattere generale.

     6. L'inquadramento previsto dal presente articolo avviene, subordinatamente alla vacanza di posti in pianta organica, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di approvazione da parte della Giunta provinciale del provvedimento di inquadramento.

     7. Il dipendente, la cui posizione giuridico-economica di provenienza subisca variazioni con effetto retroattivo alla data di inquadramento, sarà oggetto di una nuova operazione di inquadramento.

     8. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede secondo le modalità riportate nell'allegata tabella D (capitoli vari).

 

Sezione VI

Disposizioni in materia di ruoli del personale insegnante della scuola

 

     Art. 38. Istituzione del ruolo e inquadramento del personale della scuola.

     [1. È istituito il ruolo del personale insegnante della scuola della Provincia autonoma di Trento.] [32]

     2. [La consistenza organica del personale del ruolo del personale insegnante della scuola è stabilita dalla allegata tabella B] [33].

     3. [34].

     4. [35].

     [5. Il personale insegnante - ispettivo, direttivo e docente - in ruolo alla data del 1° settembre 1996 nelle scuole e istituti d'istruzione elementare e secondaria della Provincia di Trento, è inquadrato, con effetto dalla medesima data, nel ruolo del personale insegnante della scuola della Provincia, conservando la posizione giuridica e il trattamento economico in godimento. Il personale la cui posizione giuridica od economica di provenienza subisca variazioni retroattive è oggetto di una nuova operazione di inquadramento.] [36]

     [6. Tra il personale di cui al comma 5 è comunque compreso il personale collocato fuori ruolo e quello di ruolo, anche se in servizio all'estero, in carico alla Sovrintendenza scolastica provinciale di Trento.] [37]

     7. [La Provincia assicura la messa a disposizione del Ministero degli affari esteri del personale inquadrato ai sensi del presente articolo per la sua utilizzazione presso istituzioni scolastiche italiane all'estero, secondo le disposizioni vigenti per il personale della scuola del restante territorio nazionale] [38].

     [8. I contratti provinciali per il personale di cui al presente articolo disciplinano la mobilità in modo da assicurare la continuità didattica nonché la più efficace organizzazione della scuola. Nel rispetto delle medesime esigenze la Giunta provinciale determina, tra l'altro, i termini per la presentazione delle domande di mobilità del personale stesso.] [39]

     9. Fino all'adozione di diversa disciplina sono fatte salve le posizioni del personale insegnante inquadrato in ruolo e in utilizzo in altra provincia, nonché le posizioni del personale insegnante appartenente ai ruoli di altra provincia e in utilizzo in provincia di Trento, fermo restando che l'onere della retribuzione è a carico della amministrazione di utilizzo e che il contratto collettivo applicabile è quello in vigore nel territorio di utilizzo.

     [10. Al pagamento delle spese relative al personale di cui al presente articolo si può provvedere mediante funzionario delegato ai sensi dell'articolo 62 e seguenti della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento), come da ultimo modificata con la legge provinciale 9 settembre 1996, n. 8.] [40]

     [11. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si fa fronte con gli stanziamenti autorizzati in bilancio per il personale insegnante delle scuole a carattere statale (capitolo 21303).] [41]

 

     Art. 39. Disposizioni particolari sullo stato giuridico ed economico del personale della scuola. [42]

     [1. Al fine della migliore qualificazione del servizio scolastico, la Giunta provinciale definisce i criteri di programmazione delle assunzioni del personale insegnante - ispettivo, direttivo e docente - di ruolo tenendo conto della vacanza di posti in organico.

     2. Agli insegnanti di religione cattolica, in attesa dell'adozione di apposita legge provinciale di disciplina del loro stato giuridico e fino a diversa determinazione dei contratti collettivi provinciali, si applicano, oltre alle vigenti norme di stato giuridico ed economico, le disposizioni previste dai commi 3 e 4 del presente articolo. Il numero dei predetti insegnanti è determinato sulla base delle esigenze rilevate secondo le disposizioni di cui all'articolo 38, comma 3.

     3. I docenti di religione cattolica sono assunti con provvedimento del sovrintendente scolastico mediante contratto di incarico annuale che si intende automaticamente confermato qualora sussistano i requisiti previsti dal punto 4 dell'Intesa tra autorità scolastica e Conferenza episcopale italiana di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751 e la disponibilità delle ore di insegnamento.

     4. Fino a diversa determinazione dei contratti collettivi provinciali l'indennità di funzione per l'incarico ispettivo di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in Provincia di Trento), come modificato dal decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 433, è disciplinata dalle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 399.]

 

Capo VI

Disposizioni in materia finanziaria e finali

 

     Art. 40. Nuove autorizzazioni e riduzioni di spesa.

     1. Per i fini previsti dalle disposizioni indicate in corrispondenza di ciascun capitolo della tabella B - dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1997, sono autorizzati gli ulteriori stanziamenti a carico degli esercizi finanziari e per gli importi di segno positivo riportati nella tabella C annessa alla presente legge da utilizzare secondo le predette disposizioni e le eventuali modalità indicate nelle note della stessa tabella C. Nella medesima tabella C sono incluse, distintamente per capitolo, anche le nuove autorizzazioni di spesa per i fini di cui agli articoli 1, 2, 13 e 22 della presente legge.

     2. Gli stanziamenti già autorizzati per ciascun anno da precedenti leggi provinciali per i fini previsti dalle disposizioni indicate in corrispondenza di ciascun capitolo della tabella B dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1997, sono diminuiti, per ciascuno degli esercizi finanziari riportati, degli importi di segno negativo di cui alla tabella C annessa alla presente legge e secondo le eventuali modalità indicate nelle note della stessa tabella C.

 

     Art. 41. Copertura degli oneri.

     1. Alla copertura delle nuove o maggiori spese derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede secondo le modalità previste nella allegata tabella D.

 

     Art. 42. Entrata in vigore.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

 

 

Tabelle [43]

(Omissis)


[1] Modifica l'art. 3 della L.P. 7 agosto 1995, n. 8.

[2] Articolo abrogato dall'art. 119 della L.P. 7 agosto 2006, n. 5.

[3] Articolo abrogato dall'art. 78 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11.

[4] Articolo abrogato dall'art. 11 della L.P. 27 agosto 1999, n. 3.

[5] Comma così modificato dall'art. 8 della L.P. 27 agosto 1999, n. 3.

[6] Comma inserito dall’art. 9 della L.P. 17 giugno 2004, n. 6.

[7] Comma inserito dall’art. 9 della L.P. 17 giugno 2004, n. 6.

[8] Integra il comma 5, art. 6, della L.P. 1 febbraio 1993, n. 3.

[9] Comma così modifiato dall’art. 4 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[10] Comma abrogato dall'art. 7 della L.P. 12 maggio 2004, n. 4, fatto salvo quanto previsto dal comma 11, art. 7, della stessa L.P. 4/2004.

[11] Articolo abrogato dall'art. 78 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11.

[12] Lettera così modificata dall'art. 75 della L.P. 20 marzo 2000, n. 3.

[13] Articolo abrogato dall'art. 38 della L.P. 13 dicembre 1999, n. 6.

[14] Il testo di modifica di cui al presente articolo è riportato nella Del.G.P. 22 gennaio 1988, n. 313 «Testo coordinato delle disposizioni contenute nella legge provinciale 3 aprile 1981, n. 4 e successive modificazioni ed integrazioni».

[15] Articolo abrogato dall’art. 62 della L.P. 28 marzo 2003, n. 4.

[16] Modifica l'art. 6 della L.P. 12 luglio 1993, n. 17.

[17] Sostituisce l'art. 15 della L.R. 29 dicembre 1975, n. 14, come introdotto dall'art. 2 della L.R. 10 aprile 1980, n. 5.

[18] Modifica gli artt. 6 bis e 33 della L.P. 15 novembre 1993, n. 36.

[19] Articolo abrogato dall'art. 35 della L.P. 27 agosto 1999, n. 3, con effetto dal 1 gennaio 2000.

[20] Modifica l'art. 28 della L.P. 3 febbraio 1995, n. 1.

[21] Modifica l'art. 12 della L.P. 20 dicembre 1985, n. 20, come da ultimo modificato dall'art. 24 della L.P. 2 febbraio 1996, n. 1.

[22] Modifica l'art. 15 della L.P. 2 febbraio 1996, n. 1.

[23] Modifica l'art. 15 della L.P. 2 febbraio 1996, n. 1.

[24] Articolo abrogato dall’art. 51 della L.P. 15 maggio 2002, n. 7.

[25] Modifica il comma 1, art. 97, della L.P. 10 aprile 1980, n. 8.

[26] Articolo abrogato dall'art. 78 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11.Sostituisce la scheda n. 36 - Servizio comunicazioni e trasporti - dell'allegato C della L.P. 29 aprile 1983, n. 12.

[27] Articolo abrogato dall'art. 78 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11.

[28] Articolo abrogato dall'art. 78 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11. Sostituisce la scheda n. 21 - Servizio lavoro - dell'allegato C della L.P. 29 aprile 1983, n. 12.

[29] Il testo di modifica è riportato nella L.P. 16 giugno 1983, n. 19.

[30] Comma così sostituito dall'art. 6 della L.P. 7 luglio 1997, n. 10.

[31] Comma così sostituito dall'art. 23 della L.P. 8 settembre 1997, n. 13.

[32] Comma abrogato dall'art. 119 della L.P. 7 agosto 2006, n. 5.

[33] Comma abrogato dall’art. 19 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1, con effetto a decorrere dalla data indicata nello stesso art. 19 della L.P. 1/2002.

[34] Comma abrogato dall'art. 38 della L.P. 8 settembre 1997, n. 13.

[35] Comma abrogato dall'art. 38 della L.P. 8 settembre 1997, n. 13.

[36] Comma abrogato dall'art. 119 della L.P. 7 agosto 2006, n. 5.

[37] Comma abrogato dall'art. 119 della L.P. 7 agosto 2006, n. 5.

[38] Comma abrogato dall’art. 4 della L.P. 15 marzo 2005, n. 5.

[39] Comma abrogato dall'art. 119 della L.P. 7 agosto 2006, n. 5.

[40] Comma abrogato dall'art. 119 della L.P. 7 agosto 2006, n. 5.

[41] Comma abrogato dall'art. 119 della L.P. 7 agosto 2006, n. 5.

[42] Articolo abrogato dall'art. 119 della L.P. 7 agosto 2006, n. 5.

[43] La tabella B è abrogata dall’art. 19 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1, con effetto a decorrere dalla data indicata nello stesso art. 19 della L.P. 1/2002.