§ 4.2.1014 - Del.G.P. 22 gennaio 1988, n. 313 .
Testo coordinato delle disposizioni contenute nella legge provinciale 3 aprile 1981, n. 4 e successive modificazioni ed integrazioni.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.2 artigianato e industria
Data:22/01/1988
Numero:313


Sommario
Art. 1 
Art. 2 
Art. 3 
Art. 4 
Art. 4-bis 
Art. 5 
Art. 6 
Art. 7 
Art. 8 
Art. 9 
Art. 9-bis 
Art. 10 
Art. 11 
Art. 12 
Art. 13 
Art. 14 
Art. 14-bis 
Art. 15 
Art. 16 
Art. 17 
Art. 18 
Art. 19 
Art. 20 
Art. 21 
Art. 22 
Art. 23 
Artt. 24-27 
Art. 28 
Art. 29 
Art. 30 
Art. 31 
Art. 32 
Art. 33 
Art. 34 
Art. 35 
Art. 35-bis 
Art. 35-ter 
Art. 35-quater 
Art. 35-quinquies 
Art. 35-sexies 
Art. 35-septies 
Art. 35-octies 
Art. 35-nonies 
Art. 36 
Art. 37 
Art. 38 
Art. 39 
Art. 40 
Art. 41 
Art. 42 
Art. 43 
Art. 44 
Art. 45 
Art. 46 
Art. 47 
Art. 48 
Art. 49 
Art. 50 
Art. 51 
Art. 52 
Art. 53 
Art. 54 
Art. 54-bis 
Art. 55 
Art. 56 
Art. 56-bis 
Art. 56-ter 
Art. 57 
Art. 58 
Art. 59 
Art. 60 
Art. 60-bis 
Art. 61 
Art. 62 
Art. 63 
Art. 64 
Art. 65 
Art. 66 
Art. 67 
Art. 68 
Art. 69 
Art. 70 
Art. 71 
Art. 71-bis 
Art. 72 
Art. 73 
Art. 74 
Art. 75 
Art. 76 
Art. 77 
Art. 78 
Art. 79 
Art. 80 
Art. 80-bis 
Art. 81 
Art. 82 
Art. 82-bis 
Art. 82-ter 
Art. 83 
Art. 84 
Art. 85 


§ 4.2.1014 - Del.G.P. 22 gennaio 1988, n. 313 .

Testo coordinato delle disposizioni contenute nella legge provinciale 3 aprile 1981, n. 4 e successive modificazioni ed integrazioni.

(B.U. 8 marzo 1988, n. 11, suppl. ord. n. 2.)

 

Provvedimenti organici per il settore industriale e per la salvaguardia e l'incremento dell'occupazione

TITOLO I

Finalità e obiettivi della politica industriale

Art. 1

Finalità.

[1. Nell'ambito degli obiettivi generali del programma di sviluppo, la Provincia pone in atto gli strumenti indicati nella presente legge diretti a favorire il sorgere di nuove imprese industriali, l'ampliamento, l'ammodernamento, la ristrutturazione e la riconversione delle imprese al fine di assicurare il consolidamento, la qualificazione e lo sviluppo della struttura produttiva industriale trentina e l'incremento dell'occupazione.]

 

 

     Art. 2

Direttive.

[1. Con gli strumenti previsti dalla presente legge, verranno promosse iniziative rivolte a:

a) stimolare la trasformazione, l'ammodernamento e lo sviluppo del sistema industriale per elevarne la capacità competitiva, particolarmente attraverso il miglioramento del livello tecnologico e per indurre attività di servizi per l'industria altamente specializzata favorendo nel contempo adeguate innovazioni e razionalizzazioni nei processi produttivi e nell'organizzazione del lavoro;

b) incrementare lo sviluppo produttivo e l'occupazione industriale nelle aree insufficientemente sviluppate della provincia;

c) accrescere la capacità dell'industria di assorbire manodopera femminile e lavoratori con elevato livello di istruzione;

d) favorire le scelte degli imprenditori verso sistemi e settori produttivi a basso tasso di consumo energetico, che presentino una diretta capacità di valorizzare e utilizzare le risorse locali o che consentano il recupero o il riutilizzo dei prodotti e materiali;

e) adottare politiche aziendali idonee a migliorare le condizioni di profittabilità e a stimolare la ricapitalizzazione;

f) favorire il risanamento degli impianti e dei processi produttivi e per la tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori nonché a fini ecologici.]

 

 

     Art. 3

Criteri di attuazione delle direttive.

[1. La Giunta provinciale determina con propria deliberazione i criteri di attuazione delle direttive di cui all'articolo 2 entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Le deliberazioni di adozione dei criteri verranno inviate al CIPI per le eventuali osservazioni ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. 31 luglio 1978, n. 1017.

3. Trascorso il termine di sessanta giorni dall'invio al CIPI delle deliberazioni, la Giunta provinciale, previa audizione della competente commissione consiliare, adotta definitivamente i criteri di attuazione delle direttive: le delibere, in senso difforme dalle osservazioni formulate dal CIPI sono comunicate al CIPI e motivate in relazione alle osservazioni formulate dallo stesso.

4. La Giunta provinciale trasmette inoltre al CIPI una relazione semestrale dei provvedimenti adottati e dei risultati conseguiti con la gestione provinciale delle quote di finanziamento statale destinate agli interventi previsti dalla presente legge.]

 

 

     Art. 4

Piano di politica industriale.

[1. Per i fini di cui alla presente legge la Giunta provinciale elabora ed adotta, in armonia con i criteri di attuazione delle direttive di cui all'articolo 3, il piano provinciale di politica industriale, di durata non superiore a cinque anni e comunque corrispondente a quella del programma di sviluppo provinciale, con il quale deve essere coordinato. Il piano può essere aggiornato per il residuo periodo di durata dello stesso.

2. Il piano di politica industriale, elaborato sulla base di un'analisi dello stato e delle tendenze in atto nell'industria trentina, con particolare riguardo agli andamenti settoriali, agli aspetti territoriali ed ambientali, alla situazione delle imprese e all'occupazione industriale, fissa indirizzi, criteri e modalità per le politiche di incentivazione della Provincia in favore del comparto industriale.

3. L'assessore competente invia, prima dell'adozione della deliberazione di approvazione del piano o dei suoi aggiornamenti da parte della Giunta provinciale, la proposta di piano o di aggiornamento del piano alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale, nonché alle organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli imprenditori maggiormente rappresentative. La commissione permanente del Consiglio provinciale e le organizzazioni sindacali possono far pervenire le loro osservazioni entro trenta giorni dai ricevimento, trascorsi inutilmente i quali la Giunta provinciale provvede in ogni caso all'approvazione del piano o del suo aggiornamento.

4. Il piano di cui al comma 1 ed i suoi aggiornamenti sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione.]

 

 

     Art. 4-bis

Deliberazione di attuazione.

[1. Per le finalità di cui all'articolo 1 della presente legge, la Giunta provinciale, in armonia con quanto previsto dal programma di sviluppo provinciale e dal piano di politica industriale di cui all'articolo 4, determina con propria deliberazione :

a) gli ordini di priorità degli interventi, eventualmente differenziati in relazione alla tipologia delle iniziative, ai soggetti ammessi, alla localizzazione delle stesse;

b) i parametri per la valutazione della significatività della spesa ammissibile;

c) i limiti minimi e massimi di spesa ammissibile nonché, ove necessario, di agevolazione concedibile;

d) i criteri per la graduazione delle agevolazioni, entro i limiti massimi previsti dalla presente legge;

e) le spese ammissibili per tipologia di iniziativa;

f) i termini e le modalità per la presentazione delle domande di agevolazione, avvalendosi eventualmente di appositi schemi tipo, nonché la documentazione da presentare unitamente alla domanda e quella da produrre successivamente ai fini dell'istruttoria e della liquidazione delle agevolazioni e delle anticipazioni,nei casi previsti dalla lettera n);

g) i limiti di spesa ammissibile o di agevolazione concedibile relativi ad iniziative per le quali potranno essere previste modalità semplificate per la presentazione delle domande e per l'istruttoria delle stesse, nonché i limiti di spesa ammissibile per l'individuazione delle iniziative di cui alla lettera l);

h) il periodo di validità delle domande non accolte per l'esaurirsi delle disponibilità finanziarie nei singoli esercizi di riferimento, comunque non oltre il primo esercizio successivo a quello iniziale di riferimento e le eventuali modalità per la riconsiderazione delle stesse;

i) i limiti di spesa superati i quali la concessione delle agevolazioni è subordinata alla preventiva acquisizione del parere del comitato tecnico di cui all'articolo 6;

l) le modalità per l'individuazione delle iniziative agevolabili ai sensi dell'articolo 9-bis;

m) i criteri e le modalità in base ai quali sono concesse le agevolazioni nella forma di contributo in conto capitale in più soluzioni;

n) i casi in cui si dà modo all'erogazione di anticipazioni sui contributi ed i criteri di determinazione delle stesse, da stabilirsi, per i contributi in conto capitale in misura non superiore al 50 per cento nei confronti dei soggetti privati e all'80 per cento nei confronti degli altri soggetti, e per i contributi pluriennali in misura non superiore a quattro semestralità. L'erogazione delle anticipazioni è comunque subordinata all'acquisizione di idonee garanzie nei confronti dei soggetti privati;

o) i limiti di spesa ammissibile entro i quali le agevolazioni possono essere anticipate dal Consorzio garanzia collettiva fidi tra le piccole e le medie industrie della provincia di Trento (Confidi), secondo le modalità previste dal successivo articolo 82-ter;

o-bis) gli elementi di riferimento per la determinazione della congruità tecnico-amministrativa di cui all'art. 8;

p) ogni altro elemento necessario per l'attuazione della presente legge.

2. Le iniziative non rientranti nelle priorità di cui alla lettera a) del comma 1, non sono considerate ammissibili, per il periodo di efficacia della deliberazione di cui al medesimo comma 1, alle agevolazioni previste dalla presente legge.

3. Fatto salvo quanto previsto al comma 7, la deliberazione di cui al comma 1 si applica, qualora non diversamente specificato, alle domande presentate successivamente alla data della sua approvazione.

4. La proposta di deliberazione viene inviata alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale, nonché alle organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli imprenditori del settore industriale maggiormente rappresentative, che possono far pervenire le loro osservazioni entro trenta giorni dal ricevimento, trascorsi inutilmente i quali la Giunta provinciale provvede comunque all'adozione della relativa delibera.

5. La deliberazione di cui al presente articolo può essere aggiornata o modificata in caso di necessità. Per le modificazioni o gli aggiornamenti relativi ai contenuti previsti dalle lettere e), f), m) ed n) del comma 1, si prescinde dalla procedura di cui al comma 4.

6. La Giunta provinciale provvede all'adeguamento della deliberazione di cui al presente articolo ai criteri ed agli indirizzi previsti dal programma di sviluppo entro tre mesi dall'entrata in vigore del provvedimento legislativo di approvazione del programma medesimo o dei suoi aggiornamenti.

7. La deliberazione di adeguamento di cui al comma 6 si applica, salvo diversa specificazione, alle domande presentate successivamente alla data di presentazione da parte della Giunta provinciale del disegno di legge concernente il programma di sviluppo provinciale ed i suoi aggiornamenti nonché alle domande presentate antecedentemente alla predetta data ma non accolte nel primo esercizio di validità delle domande medesime.

8. La deliberazione di cui al presente articolo è indicata nel Bollettino ufficiale della regione.] .

 

 

     Art. 5

Termini per l'approvazione del primo piano.

[1. Il primo piano provinciale di politica industriale dovrà essere approvato comunque entro sette mesi dall'entrata in vigore della presente legge e resterà in vigore fino all'approvazione del programma di sviluppo provinciale, quando questa avvenga entro un anno.]

 

 

     Art. 6

Comitato tecnico consultivo.

[1. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta provinciale si avvale di un comitato tecnico con funzioni consultive.

2. Il comitato tecnico è nominato con deliberazione della Giunta provinciale e rimane in carica per la durata della legislatura nella quale è avvenuta la nomina.

3. Esso è composto da:

a) il dirigente generale del dipartimento competente nella materia dell'industria che lo presiede e il dirigente del Servizio industria con funzioni di vicepresedente;

b) due funzionari della Provincia di cui uno esperto in economia aziendale e industriale, l'altro esperto in programmazione economica;

c) cinque componenti, di cui quattro da scegliere fra esperti in materia di economia aziendale e industriale e uno da scegliere fra esperti in materia giuridica, nominati dalla Giunta provinciale, iscritti ai vari ordini professionali o con comprovati titoli di qualificazione professionale;

d) un funzionario del consorzio garanzia collettiva fidi per le piccole e medie industrie della provincia di Trento (Confidi);

Qualora lo ritrenga opportuno l'assessore provinciale competente nella materia dell'industria può interventire alle riunioni del comitato o far conoscere le proprie valutazioni in ordine alle problematiche da trattare.

4. Il comitato stabilisce con norme regolamentari interne il proprio funzionamento.

5. Le funzioni di segretario del comitato sono esercitate da un funzionario dell'assessorato competente nella materia dell'industria.

6. Ai componenti del comitato saranno corrisposti i compensi stabiliti dalla legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4 e successive modifiche e integrazioni, fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 2 e 9 della legge provinciale 30 settembre 1974, n. 26.

7. Ai componenti di cui alla lettera c) del presente articolo possono essere affidati incarichi di consulenza per studi e ricerche connesse all'attuazione della presente legge.]

 

 

     Art. 7

Funzioni del comitato.

[1. Il comitato tecnico di cui al precedente articolo svolge le seguenti funzioni:

a) esprime il parere, a richiesta della Giunta provinciale, su argomenti inerenti la gestione della presente legge, nonché su problemi relativi alla politica industriale provinciale;

b) esamina le domande presentate alla Giunta provinciale per l'ottenimento delle agevolazioni previste dalla presente legge, qualora si tratti di iniziative di importo superiore ai limiti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 4-bis ed in ogni caso di iniziative di importo superiore a lire un miliardo e, nel caso di istruttoria affidata ad un ente creditizio concessionario, di importo superiore a lire cinque miliardi;

c) esprime alla Giunta provinciale per ciascuna domanda esaminata il proprio parere con le relative proposte sulle modalità di intervento e sugli eventuali limiti, ai fini della concessione delle agevolazioni;

d) acquisisce, ove necessario, al fine dell'espletamento dei propri compiti, il parere di specifici servizi tecnici dell'Amministrazione provinciale;

e) propone alla Giunta provinciale l'affidamento di incarichi per studi e rilevazioni che ritenga necessari al fine dell'espletamento dei compiti di cui al presente articolo.]

 

 

     Art. 8

Valutazione delle domande.

[1. Le domande di agevolazione la cui spesa ammissibile a contributo risulti di importo inferiore ai limiti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 4-bis sono soggette al parere tecnico-amministrativo reso dal servizio competente. Il predetto parere, fermo restando quanto stabilito alla lettera g) del medesimo comma 1 dell'articolo 4-bis, concerne la sussistenza dei requisiti per l'ammissibilità delle iniziative ai benefici di legge, la congruità tecnico-amministrativa dell'iniziativa e della relativa spesa, nonché l'entità del contributo spettante.

2. Le domande di agevolazione di importo superiore ai limiti di cui al comma 1 sono soggette al parere del comitato tecnico di cui all'articolo 6. Il comitato verifica la conformità delle iniziative proposte rispetto agli obiettivi previsti dalla presente legge e dagli strumenti di programmazione del settore nonché la validità ed idoneità delle medesime rispetto alla situazione economico-finanziaria aziendale.

3. Il comitato si esprime sulla base dell'istruttoria e delle valutazioni di congruità tecnico-amministrativa rese dal servizio competente o, per i medesimi fini e previa stipula di apposite convenzioni, dai soggetti di cui all'articolo 35-bis, nonché da esperti iscritti ai vari ordini professionali o con comprovati titoli di qualificazione professionale.

4. Le domande esaminate ai sensi del presente articolo non sono soggette al parere tecnico-amministrativo previsto dalla legge provinciale 28 luglio 1975, n. 28, come modificata da ultimo dalla legge provinciale 25 novembre 1988, n. 44.]

 

 

     Art. 9

Idoneità finanziaria dell'impresa.

[1. Le imprese tassabili in base al bilancio che richiedano le agevolazioni previste dall'articolo 10 devono presentare una dichiarazione firmata dal legale rappresentante e dal presidente del collegio sindacale, ove esiste, concernente l'esposizione debitoria dell'azienda distinta per categoria di creditori, aggiornata alla data della domanda stessa.

2. Qualora i mezzi propri siano inferiori a un terzo del passivo patrimoniale la concessione delle agevolazioni richieste è subordinata alla realizzazione di un aumento di capitale sociale o patrimoniale netto tale da migliorare il predetto rapporto in relazione anche all'attuazione del progetto, previa valutazione da parte della Giunta provinciale della necessità e della misura dell'aumento stesso.]

 

 

     Art. 9-bis

Individuazione delle iniziative agevolabili.

[1. La Giunta provinciale, successivamente alla scadenza dei termini per la presentazione delle domande di agevolazione ed entro tre mesi dall'inizio di ciascun periodo in riferimento al quale sono presentate le domande, individua, secondo le modalità previste dalla lettera l) del comma 1 dell'articolo 4-bis, le iniziative agevolabili, sulla base degli stanziamenti autorizzati nel bilancio annuale.

2. Per i fini di cui al comma 1 la Giunta provinciale, qualora necessario, provvede alla ripartizione degli stanziamenti di bilancio da riservare alle iniziative da individuarsi ai sensi del medesimo comma 1.] .

 

 

TITOLO II

Incentivi finanziari

Capo I

Disposizioni generali

     Art. 10

Tipi di intervento.

[1. La Provincia concede:

a) agevolazioni, secondo le norme del successivo capo II per imprese che realizzino progetti di nuove iniziative, ampliamenti e ammodernamenti;

b) agevolazioni, secondo le norme del successivo capo III a imprese che realizzino progetti di ristrutturazione o riconversione industriale;

c) agevolazioni, secondo le norme del successivo capo V, a imprese che concorrano alla risoluzione di problemi di natura occupazionale mediante l'avvio di nuove iniziative o sviluppo di iniziative esistenti entro limiti temporali e territoriali definiti nonché mediante l'avvio di attività sostitutive.]

 

 

Capo II

Credito agevolato

     Art. 11

Soggetti beneficiari.

[1. Alle agevolazioni di cui al presente capo possono accedere imprese industriali che realizzino progetti di nuove iniziative, ampliamenti o ammodernamenti.

2. Ai fini dell'applicazione del precedente comma, si considerano «ammodernamenti» le iniziative dirette ad apportare innovazioni agli impianti esistenti, con l'obiettivo di conseguire un aumento della produttività o un miglioramento delle condizioni ambientali di lavoro o un miglioramento delle condizioni ecologiche legate ai processi produttivi.

Si considerano ammodernamenti anche le iniziative che comportano cambiamenti nell'ubicazione dello stabilimento, ove richiesto da vincoli urbanistici.]

 

 

     Art. 12

Individuazione delle zone insufficientemente sviluppate.

[1. Ai fini della realizzazione dell'equilibrio economico e territoriale nella provincia il piano provinciale di politica industriale ed i successivi eventuali aggiornamenti annuali conterranno l'individualizzazione delle zone insufficientemente sviluppate della provincia in base a parametri quali il tasso di popolazione attiva occupata, il tasso di emigrazione e il rapporto tra occupazione industriale e popolazione residente misurati a livello medio dell'area interessata, raffrontati con i corrispondenti parametri relativi al territorio provinciale tenendo altresì conto della suddivisione della provincia in comprensori.]

 

 

     Art. 13

Agevolazioni nelle zone insufficientemente sviluppate della provincia.

1. Alle imprese che realizzino progetti di nuovi impianti o di ampliamenti o di ammodernamenti nelle zone insufficientemente sviluppate individuate ai sensi del precedente articolo la Provincia concede un concorso per l'abbattimento del tasso di interesse sui finanziamenti concessi da istituti di credito in misura non superiore al 40 per cento del tasso di riferimento comprensivo di ogni onere accessorio e spesa.

2. La misura del finanziamento agevolato è pari al 60 per cento dell'investimento del progetto presentato, comprendente gli investimenti fissi e, nella misura massima del 40 per cento di detti investimenti, le scorte di materie prime e semilavorati adeguate alla caratteristica del ciclo di lavorazione e dell'attività dell'impresa.

3. La durata del finanziamento agevolato è fissata nel limite massimo di dieci anni comprensivo del periodo di preammortamento non superiore a tre anni.]

 

 

     Art. 14

Agevolazioni nel restante territorio della provincia.

[1. Alle imprese che realizzino progetti di ammodernamento nelle restanti aree, la Provincia concede un concorso per l'abbattimento del tasso di interesse su finanziamenti concessi da istituti di credito in misura non superiore al 40 per cento del tasso di riferimento comprensivo di ogni onere accessorio e spesa.

2. La misura del finanziamento agevolato è pari al 50 per cento dell'investimento globale del progetto presentato comprendente gli investimenti fissi e nella misura massima del 40 per cento di detti investimenti, le scorte di materie prime e semilavorati adeguate alle caratteristiche del ciclo di lavorazione e dell'attività dell'impresa.

3. La durata del finanziamento agevolato è fissata nel limite massimo di dieci anni comprensivo del periodo di preammortamento non superiore a tre anni.]

 

 

     Art. 14-bis

Contributi per prestiti obbligazionari.

[1. Per la realizzazione di nuove iniziative, ampliamenti e ammodernamenti sono concessi contributi anche a fronte di emissione di obbligazioni ordinarie o convertibili in misura non superiore al 50 per cento del tasso di riferimento di cui all'articolo 16. L'entità del prestito obbligazionario non potrà essere superiore, anche in concorrenza con l'eventuale quota di finanziamento agevolato, al 60 per cento e al 50 per cento del costo globale preventivo dell'investimento rispettivamente per le iniziative localizzate nelle aree insufficientemente sviluppate nel restante territorio.

2. Il contributo è concesso per la durata del piano di ammortamento delle obbligazioni e comunque per non più di 10 anni.

3. Il contributo, nel caso di obbligazioni convertibili, decade al momento della loro conversione in azioni.

4. Con deliberazione della Giunta provinciale saranno stabiliti la misura dell'agevolazione e i requisiti delle emissioni dei prestiti obbligazionari suscettibili di ottenere le agevolazioni di cui al presente articolo.]

 

 

     Art. 15

Spese ammissibili al credito agevolato.

[1. Le spese ammissibili alle agevolazioni di cui al presente capo comprendono gli investimenti fissi relativi a terreni, fabbricati, impianti, macchinari, attrezzature, brevetti nonché scorte di materie prime e semilavorati adeguati alle caratteristiche del ciclo della lavorazione dell'attività dell'impresa, nel limite massimo del 40 per cento degli investimenti fissi.

2. Rientrano, in particolare, tra le spese ammissibili per investimenti fissi anche quelle sostenute per la realizzazione di impianti e apparecchiature idonee ad eliminare le fonti di inquinamento.

3. Ai fini della concessione delle agevolazioni sono ammesse le spese sostenute dopo la presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni.]

 

 

     Art. 16

Tasso di riferimento.

[1. Il tasso di riferimento per il calcolo delle agevolazioni di cui al presente capo è quello determinato in base all'articolo 20 del D.P.R. 9 novembre 1976, n. 902.]

 

 

     Art. 17

Intervento alternativo.

[1. Allo scopo di promuovere l'autofinanziamento delle imprese la Provincia può concedere maggiorazioni dei contributi in conto interessi previsti dal presente capo, quando l'impresa ricorra al credito per importi inferiori a quelli finanziabili ai sensi degli articoli 13 e 14.

2. I contributi saranno moltiplicati per un coefficiente pari al rapporto tra importo finanziabile e finanziamento ottenuto e comunque non superiore a due.]

 

 

Capo III

Incentivi per la ristrutturazione e riconversione industriale

     Art. 18

Criteri di attuazione per la ristrutturazione e riconversione industriale.

[1. I criteri di attuazione definiti in ordine alla ristrutturazione e riconversione industriale di particolare importanza per l'economia provinciale potranno riguardare specifici settori merceologici o processi produttivi o fasi di lavorazione, ivi compreso il trattamento degli scarichi industriali o la riduzione dell'inquinamento nonché particolari aspetti dell'attività produttiva quale il consumo di energia.]

 

 

     Art. 19

Progetti di ristrutturazione e riconversione industriale.

[1. I progetti di ristrutturazione e riconversione industriali ammessi a fruire delle agevolazioni di cui al presente capo devono essere volti ad accrescere l'efficienza produttiva e a realizzare gli obiettivi definiti nel piano provinciale di politica industriale, sia mediante modificazioni nella composizione merceologica della produzione, sia mediante modificazioni dei processi produttivi.

2. Le domande di agevolazioni presentate ai sensi del presente capo, per le quali non sussistono i requisiti di ristrutturazione e di riconversione industriale possono a richiesta dell'interessato e fatte salve ad ogni altro effetto le domande originarie essere modificate al fine di conseguire i benefici del credito agevolato di cui al capo precedente.

3. Ai fini delle agevolazioni sono assimilati ai progetti di ristrutturazione e riconversione industriale anche i progetti di attività sostitutive di imprese cessate; per attività sostitutive si intendono le iniziative industriali che prevedono incrementi occupazionali derivanti in via significativa dall'assorbimento di personale proveniente da altre aziende che abbiano ridotto o riducano l'attività, anche mediante la soppressione di interi reparti produttivi. In tal caso l'entità del finanziamento agevolabile di cui all'articolo 22 è elevato all'80 per cento del costo globale preventivo del progetto di investimento.

4. Le domande di agevolazione presentate ai sensi del capo II del titolo II possono, a richiesta dell'interessato, essere considerate valide ai fini della concessione delle agevolazioni previste dal presente capo. La richiesta va presentata prima della concessione delle agevolazioni da parte della Giunta provinciale unitamente ad una relazione dalla quale emerga la presenza per il progetto di investimenti delle caratteristiche della ristrutturazione e riconversione industriale. Resta comunque salva la possibilità della concessione delle agevolazioni di cui al capo II, titolo II, nel caso in cui non sussistano le caratteristiche della ristrutturazione e riconversione industriale. ]

 

 

     Art. 20

.

 

 

     Art. 21

Tipi di agevolazione.

[1. Per i progetti di ristrutturazione e riconversione industriale, la Provincia può concedere le seguenti agevolazioni:

a) contributi in conto interessi su finanziamenti a medio termine o contributi diretti ai sensi dell'articolo 35-bis;

b) contributi pluriennali sull'emissione di prestiti obbligazionari.]

 

 

     Art. 22

Limiti di intervento.

[1. Le quote dei finanziamenti a medio termine agevolati ai sensi dell'articolo 21 non possono superare il 60 per cento del costo globale preventivo del progetto di ristrutturazione e di riconversione industriale.

2. L'entità del finanziamento e del prestito obbligazionario agevolato non può complessivamente superare il costo globale preventivo del progetto di investimento.]

 

 

     Art. 23

Spese ammissibili.

[1. Le spese ammissibili alle agevolazioni di cui al presente capo comprendono gli investimenti fissi relativi a terreni, fabbricati, impianti, macchinari, attrezzature, brevetti nonché scorte di materia prime e semilavorati adeguati alle caratteristiche del ciclo della lavorazione dell'attività dell'impresa nel limite massimo del 40 per cento degli investimenti fissi.

2. Rientrano tra le spese ammissibili quelle per investimenti fissi concernenti la realizzazione di impianti e apparecchiature idonee ad eliminare le fonti di inquinamento.

3. Ai fini della concessione delle agevolazioni sono ammesse le spese sostenute dopo la presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni all'istituto di credito.

4. Per i primi ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge possono essere ammesse alla concessione delle agevolazioni le spese sostenute nei due anni precedenti la presentazione delle domande di ammissione alle agevolazioni.]

 

 

     Artt. 24-27

.

 

 

     Art. 28

Finanziamenti agevolati.

[1. Il concorso sugli interessi di cui alla lettera a) dell'articolo 21, destinato all'abbattimento del tasso di interesse su finanziamenti concessi da istituti di credito, viene concesso in misura non superiore al 70 per cento del tasso di riferimento di cui all'articolo 16 e per una durata pari a quella del finanziamento e comunque per una durata non superiore a dieci anni di cui non più di tre anni di preammortamento.]

 

 

     Art. 29

Contributi per prestiti obbligazionari.

[1. I contributi previsti alla lettera b) dell'articolo 21 sull'emissione di obbligazioni ordinarie o convertibili sono concessi in misura non superiore all'80 per cento del tasso di riferimento di cui all'articolo 16.

2. Il contributo, nel caso di obbligazioni convertibili, decade al momento della loro conversione in azioni.

3. Il contributo è concesso per la durata del piano di ammortamento delle obbligazioni e comunque per non più di dieci anni.]

 

 

     Art. 30

Concessione e liquidazione delle agevolazioni.

[1. Il contributo previsto dal precedente articolo è concesso con deliberazione della Giunta provinciale su domanda delle imprese che realizzino progetti di ristrutturazione e di riconversione.

2. La liquidazione viene effettuata previa dichiarazione del legale rappresentante e del presidente del collegio sindacale dell'avvenuta sottoscrizione e del completo versamento del prestito obbligazionario.

3. L'erogazione avviene in rate semestrali scadenti il 30 giugno e 31 dicembre di ogni anno o in rate annuali scadenti il 31 dicembre in corrispondenza delle scadenze previste dal piano di ammortamento del prestito obbligazionario.]

 

 

     Art. 31

Intervento alternativo.

[1. Allo scopo di promuovere l'autofinanziamento delle imprese la Provincia può concedere maggiorazioni del concorso sugli interessi previsto dall'articolo 28 quando l'impresa ricorra al finanziamento agevolato per importi inferiori a quelli previsti dal presente capo.

2. I contributi saranno moltiplicati per un coefficiente pari al rapporto tra importo finanziabile e finanziamento ottenuto e comunque non superiore a due.]

 

 

Capo IV

Disposizioni comuni

     Art. 32

Convenzioni con istituti di credito.

[1. Il Presidente della Giunta provinciale, previa deliberazione della Giunta stessa, è autorizzato a stipulare con istituti di credito, apposite convenzioni per fissare le modalità da osservare nella concessione dei finanziamenti suscettibili del concorso provinciale di cui al capo II e di cui all'articolo 28 del presente titolo.

2. Le convenzioni dovranno prevedere l'impegno da parte dell'istituto finanziatore di trasmettere al Servizio della Provincia competente nella materia dell'industria, ad istruttoria ultimata, l'estratto della deliberazione relativa alla concessione del finanziamento unitamente ad un apposito modulo notizie predisposto con deliberazione della Giunta provinciale.

3. In particolare il modulo-notizie, dovrà contenere informazioni sull'azienda richiedente, quali le prospettive di mercato e gli effetti occupazionali del progetto, nonché i preventivi economici e finanziari con le modalità di copertura del fabbisogno finanziario derivante dalla realizzazione del progetto stesso.

4. Le convenzioni dovranno prevedere inoltre le modalità per l'accertamento della regolare esecuzione del programma di investimento finanziato.]

 

 

     Art. 33

Concessione e liquidazione delle agevolazioni.

[1. I concorsi di cui al capo II e di cui all'articolo 28 del presente titolo vengono concessi con deliberazione della Giunta provinciale su domanda delle imprese interessate, previa presentazione della documentazione comprovante l'avvenuta deliberazione di finanziamento e vengono determinati quale differenza tra la rata di ammortamento calcolata al tasso di riferimento e la rata di ammortamento calcolata a tasso agevolato.

2. La liquidazione ha luogo a seguito di presentazione da parte degli istituti di credito finanziatori del contratto di finanziamento e di dichiarazione attestante l'erogazione del finanziamento e la documentazione comprovante l'accertamento, effettuato dall'istituto stesso, dell'attuazione del programma di investimento a fronte del quale sono state concesse le agevolazioni.

3. I contributi vengono erogati in rate semestrali posticipate scadenti il 30 giugno e 31 dicembre di ogni anno in corrispondenza delle scadenze fissate nel piano di ammortamento, direttamente all'istituto di credito finanziatore.

4. Per i contributi di cui all'articolo 14-bis si applicano le disposizioni dell'articolo 30.]

 

 

     Art. 34

Estinzione anticipata dei finanziamenti.

[1. In caso di estinzione anticipata di un finanziamento agevolato ai sensi del capo II e dell'articolo 28 del presente titolo, l'erogazione del concorso cessa a partire dalla data di estinzione del finanziamento stesso.

2. In caso d'estinzione parziale di un finanziamento l'entità del concorso è limitata alla parte residua.]

 

 

     Art. 35

Adempimenti sull'occupazione.

[1. In relazione alle agevolazioni di cui alla presente legge le imprese industriali che presentino progetti aziendali con previsione di riduzione dei livelli occupazionali sono tenute a presentare copia della documentazione scritta relativa all'intervenuta preventiva consultazione delle organizzazioni sindacali sul progetto di investimento con particolare riferimento agli effetti occupazionali.

2. Nei casi di cui al precedente comma, l'adozione da parte della Giunta provinciale dei provvedimenti di concessione delle agevolazioni è subordinata alla presentazione da parte della Giunta provinciale dei provvedimenti di concessione delle agevolazioni è subordinata alla presentazione da parte dell'impresa richiedente e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative della documentazione attestante l'esito della consultazione sindacale da svolgersi secondo modalità e procedure che saranno stabilite dal piano provinciale di politica industriale.

3. Trascorso il termine di 60 giorni dalla data di prestazione della domanda di agevolazione la Giunta provinciale adotterà comunque i provvedimenti di competenza.

4. In relazione alle agevolazioni di cui alla presente legge, le imprese industriali che presentino progetti aziendali con previsione di incremento dei livelli occupazionali sono tenute ad osservare le leggi provinciali in materia di politica del lavoro.]

 

 

     Art. 35-bis

[1. Le agevolazioni di cui al capo II, titolo II, e dell'articolo 28 della presente legge possono essere concesse, previa istruttoria dell'assessorato competente nella materia dell'industria, direttamente alle imprese industriali che realizzino investimenti per nuove iniziative, ampliamenti, ammodernamenti, ristrutturazioni e riconversioni industriali con decorrenza 30 giugno e 31 dicembre immediatamente successiva alla data della deliberazione di concessione medesima.

2. Per l'espletamento dell'istruttoria delle domande intese ad ottenere le agevolazioni di cui al comma precedente la Giunta provinciale può stipulare apposite convenzioni, anche per la regolazione dei rapporti finanziari, con istituti di credito e con il Centro tecnico finanziario per lo sviluppo economico della provincia di Trento - Tecnofin trentina s.p.a., al fine dell'acquisizione di pareri tecnici. Le convenzioni con detti enti possono essere stipulate anche per l'accertamento dell'attuazione del programma di investimento a fronte del quale sono state concesse le agevolazioni.

3. Il contributo è erogato, previo accertamento dell'attuazione degli investimenti, con scadenza semestrale a far data dalla decorrenza fissata per la prima semestralità del contributo medesimo.

4. L'importo ammissibile ai fini della determinazione del contributo sostitutivo dell'agevolazione di cui all'articolo 28 non potrà essere superiore al 60 per cento del costo globale preventivo del progetto di ristrutturazione e riconversione industriale.

5. Ai fini della concessione delle agevolazioni di cui al presente articolo, le domande presentate a termini delle disposizioni richiamate nel primo comma devono essere debitamente integrate.]

 

 

Capo V

Provvidenze in materia di nuove iniziative industriali e sviluppo di iniziative industriali esistenti

     Art. 35-ter

Disposizioni generali.

[1. Con riferimento ad obiettivi di reindustrializzazione di particolari zone colpite da crisi industriale e al fine di promuovere l'avvio di nuove iniziative industriali e/o lo sviluppo di iniziative industriali esistenti nonché al fine di favorire progetti di attività sostitutive di imprese cessate anche al di fuori delle zone colpite da crisi industriale, la Provincia può concedere nelle zone medesime le agevolazioni di cui al presente capo.

2. Le disposizioni di cui al presente capo possono essere applicate per una durata non superiore a 3 anni a partire dall'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

3. Con deliberazione della Giunta provinciale sono individuati i criteri per la concessione delle agevolazioni di cui al presente capo nonché le aree cui sono destinati detti interventi.

4. Per l'istruttoria delle singole domande di concessione delle agevolazioni, per la valutazione tecnico-economico-finanziaria delle stesse nonché per l'accertamento dei programmi di investimento, l'assessore competente nella materia dell'industria, oltre a poter richiedere l'istruttoria degli istituti di credito convenzionati ovvero della Tecnofin trentina s.p.a., può altresì avvalersi per i medesimi fini, previa stipula di apposite convenzioni, della consulenza di uno o più esperti, iscritti ai vari ordini professionali o con comprovati titoli di qualificazione professionale, nelle seguenti materie:

1) economia e finanza aziendale;

2) marketing;

3) organizzazione della produzione e tecnologie;

4) diritto.

5. Le valutazioni formulate dagli esperti di cui al precedente comma sostituiscono a tutti gli effetti le istruttorie tecnico-economico- finanziarie elaborate dagli istituti di credito convenzionati.

6. La Giunta provinciale, nell'ambito delle convenzioni di cui al quarto comma, può prevedere l'utilizzo della consulenza degli esperti di cui al medesimo comma per ulteriori aspetti tecnici comunque connessi all'attuazione della presente legge.]

 

 

     Art. 35-quater

Spese ammissibili.

[1. Le spese ammissibili alle agevolazioni di cui al presente capo comprendono gli investimenti relativi a terreni, fabbricati, impianti, macchinari, attrezzature, brevetti nonché scorte di materie prime e semilavorati adeguati alle caratteristiche del ciclo della lavorazione e dell'attività dell'impresa.

2. Rientrano tra le spese ammissibili quelle per investimenti fissi concernenti la realizzazione di impianti e apparecchiature idonee ad eliminare le fonti di inquinamento.

3. Ai fini della concessione delle agevolazioni sono ammesse le spese sostenute dopo la presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni.]

 

 

     Art. 35-quinquies

Mutui agevolati.

[1. Per la realizzazione dei progetti di investimento di cui al presente capo con accertata economicità della gestione la Provincia metterà a disposizione di istituti di credito convenzionati e della Tecnofin trentina s.p.a. fondi destinati alla concessione di mutui agevolati, il cui ammontare non potrà superare il 50 per cento del costo globale preventivo del progetto di investimento.

2. Per la durata e il tasso d'interesse dei mutui si applica quando disposto dal secondo comma dell'articolo 56, così come modificato dalla presente legge.

3. I mutui agevolati vengono concessi con l'esclusiva acquisizione delle garanzie rappresentate dai beni aziendali, qualunque sia l'entità cauzionale degli stessi.

4. Per la gestione dei fondi si applica quanto disposto dai commi quarto, quinto, sesto e settimo dell'articolo 56, così modificato dalla presente legge.

5. I mutui agevolati saranno autorizzati con deliberazione della Giunta provinciale, sulla base delle risultanze dell'istruttoria tecnico- finanziaria effettuata dall'istituto di credito convenzionato o dalla Tecnofin trentina s.p.a., o dagli esperti di cui all'articolo 35-ter. La deliberazione prevederà inoltre le condizioni di concessione e di erogazione dei mutui stessi.

6. In alternativa all'agevolazione prevista dai commi precedenti, la Provincia può concedere, su richiesta delle imprese interessate, contributi pluriennali per una durata non superiore a 10 anni e per un'entità non superiore all'80 per cento del tasso di riferimento di cui all'art. 16 vigente all'epoca di presentazione della domanda di agevolazione. Il contributo viene determinato quale differenza tra la rata di ammortamento calcolata al tasso di riferimento e la rata di ammortamento calcolata a tasso agevolato su finanziamento teorico di importo non superiore, unitamente all'eventuale quota di mutuo agevolato di cui al presente articolo, al 50 per cento del costo globale preventivo del progetto di investimento.

7. In tal caso la Provincia potrà concedere altresì garanzia fidejussoria per un importo massimo non superiore all'ammortamento dei finanziamenti a medio termine concessi da istituti di credito per la realizzazione dei programmi di investimento e per una durata pari a quella del finanziamento, comunque nel limite massimo del 50 per cento del costo globale preventivo del progetto di investimento.]

 

 

     Art. 35-sexies

Contributi sugli investimenti.

[1. La Provincia può concedere contributi in misura non superiore al 25 per cento del costo globale preventivo del progetto di investimento a fronte della realizzazione dei programmi di investimento di cui all'articolo 35-ter; in tal caso il contributo è erogato per metà in via anticipata e per metà ad investimenti realizzati.]

 

 

     Art. 35-septies

Contributi per prestiti obbligazionari.

[1. La Provincia può concedere altresì contributi pluriennali sull'emissione di obbligazioni ordinarie o convertibili in misura equivalente a quella dei contributi previsti dall'articolo 29.

2. Il contributo nel caso di obbligazioni convertibili, decade al momento della loro conversione in azioni.

3. Il contributo è concesso per la durata del piano di ammortamento delle obbligazioni e comunque per non più di dieci anni.

4. La liquidazione viene effettuata previa dichiarazione del legale rappresentante e del presidente del collegio sindacale dell'avvenuta sottoscrizione e del completo versamento del prestito obbligazionario.

5. L'erogazione avviene in rate semestrali scadenti il 30 giugno e 31 dicembre di ogni anno con decorrenza dalle scadenze fissate nel piano di ammortamento del prestito obbligazionario.]

 

 

     Art. 35-octies

Trasferimento di tecnologie.

[1. Al fine di agevolare l'acquisizione di brevetti e di diritti di utilizzazione di nuove tecnologie produttive o di nuovi prodotti ad alta specializzazione tecnologica, la Provincia concede un contributo nella misura massima dell'80 per cento dei costi relativi all'acquisizione.

2. L'acquisto della tecnologia potrà comprendere, oltre al marchio e relativa quota di mercato, i costi relativi all'assistenza tecnica e di addestramento del personale conseguenti al trasferimento medesimo.

3. La concessione delle agevolazioni previste dal presente articolo viene deliberata dalla Giunta provinciale sulla base del parere espresso da due esperti del settore nominati dalla Giunta provinciale.

4. La liquidazione verrà effettuata dietro presentazione di idonea documentazione delle spese sostenute e ammesse a contributo nonché previo impegno dell'impresa beneficiaria di non alienare totalmente o parzialmente o a cedere eventuali diritti di utilizzo della tecnologia oggetto dell'agevolazione provinciale per una durata non inferiore a 5 anni, se non previa autorizzazione della Giunta provinciale.]

 

 

     Art. 35-nonies

Interventi per la promozione industriale.

[1. La Giunta provinciale è autorizzata ad affidare specifici incarichi finalizzati a:

a) ricerche, indagini, progetti di fattibilità diretti alla promozione sul territorio provinciale di nuove iniziative industriali;

b) studi, pubblicità, pubblicazioni e convegni diretti ad illustrare la convenienza dell'investimento nel territorio provinciale] .

 

 

TITOLO III

Altri strumenti di intervento

Capo I

Locazione finanziaria di impianti industriali

     Art. 36

Tipo di intervento.

[1. La realizzazione di progetti di ristrutturazione e di riconversione può avvenire, anche parzialmente, attraverso operazioni di leasing agevolabile ai sensi del titolo IV - capo II - della presente legge.]

 

 

Capo II

Interventi per l'occupazione

     Art. 37

Tipi di intervento.

[1. La Provincia concede contributi alle imprese che in relazione a progetti di investimenti di cui al titolo II, incrementino la mano d'opera femminile in corrispondenza con gli oneri che gravano sulle stesse per i versamenti alla cassa assegni familiari relativi alla mano d'opera femminile eccedente il livello medio dell'occupazione femminile nei dodici mesi precedenti la presentazione della domanda.]

 

 

     Art. 38

Misure di intervento.

[1. Il contributo, di cui al precedente articolo, è concesso in misura non superiore all'ammontare degli oneri derivanti dai versamenti alla cassa assegni familiari per una durata pari a quella del progetto e comunque non superiore ad anni quattro.]

 

 

     Art. 39

Concessione e liquidazione.

[1. Il contributo del presente capo, è concesso con deliberazione della Giunta provinciale su richiesta delle imprese di cui all'articolo 37.

2. La liquidazione viene effettuata previa presentazione della documentazione attestante l'onere effettivamente sostenuto ed ammesso a contributo e l'incremento della mano d'opera femminile.]

 

 

TITOLO IV

Incentivazione ordinaria

Capo I

Aree per impianti produttivi

     Art. 40

Interventi.

[1. Per il conseguimento delle finalità previste dalla presente legge la Provincia, i comuni ed i consorzi costituiti fra enti pubblici, acquisiscono e apprestano o eventualmente apprestano aree per impianti produttivi, in armonia con gli strumenti urbanistici in vigore.

2. La Provincia può apprestare, previo assenso dei soggetti interessati in ordine al progetto di apprestamento e alle eventuali somme da rimborsare ai sensi del secondo comma dell'art. 50, qualora ciò sia richiesto da particolari caratteristiche del terreno o da peculiari esigenze dell'insediamento industriale, anche aree di proprietà degli altri enti d cui al primo comma.

3. Le aree di cui ai precedenti commi, come pure quelle facenti parte del patrimonio degli enti di cui al presente articolo e individuate negli strumenti urbanistici quali aree destinate ad uso industriale o artigianale, sono alienate o ne è concesso il diritto di superficie a tempo determinato o indeterminato ad imprese esercenti attività industriali o artigianali, per la realizzazione o l'ampliamento degli opifici, compresi i necessari impianti sussidiari, tecnici e sociali.

4. Negli stessi casi e con le modalità di cui al secondo comma, la Provincia e gli altri enti di cui al primo comma possono altresì, apprestare aree di altri soggetti.

5. In casi eccezionali ove ricorrano particolari esigenze connesse allo svolgimento di servizi pubblici, le aree di cui al presente articolo possono essere alienate dalla Provincia a comuni, consorzi di comuni, aziende speciali da questi costituite, da altri enti pubblici, società a prevalente partecipazione pubblica. In alternativa alla vendita può essere costituito sulle medesime aree il diritto di superficie. Nella fattispecie prevista dal presente comma non si applicano gli obblighi previsti dall'art. 51.]

 

 

     Art. 41

Modalità d'intervento.

[1. Al fine dell'attuazione degli interventi previsti dall'articolo precedente, la Provincia, i comuni e i consorzi costituiti fra enti pubblici hanno facoltà di:

a) acquisire terreni comprese le opere e le costruzioni in essi esistenti;

b) sistemare terreni mediante l'esecuzione delle opere e la realizzazione dei servizi necessari per la loro utilizzazione, compresi gli stralci relativi a insediamenti di singole unità aziendali, o dei servizi d'interesse generale utili ai fini dell'economia industriale del territorio;

c) costruire, ricostruire o sistemare strade, elettrodotti, raccordi ferroviari, acquedotti, gasdotti, linee telefoniche, reti di fognatura principali e relativi impianti di trattamento nonché aree di deposito di scarti o sottoprodotti o fanghi di risulta di processi di depurazione.]

 

 

     Art. 42

Iniziative e concorso della Provincia.

[1. La Provincia, oltre ad attuare direttamente le attività di cui al precedente articolo, concede per le attività medesime, realizzate dagli altri enti di cui all'articolo 40, un contributo costante annuo in misura non superiore al 10 per cento dell'ammontare della spesa ammessa, per la durata massima di anni dieci.

2. Il contributo di cui al comma precedente è trasferibile con provvedimento della Giunta provinciale, agli istituti che hanno fornito i mezzi finanziari per la realizzazione dell'attività.

3. Sono ammissibili ai benefici del presente articolo anche le spese relative alle procedure di acquisizione delle aree nonché quelle di progettazione delle opere di cui al precedente articolo.]

 

 

     Art. 43

Dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità.

[1. L'approvazione da parte della Giunta provinciale dei piani di acquisizione delle aree e dei progetti delle opere di cui al presente capo, nonché la concessione del contributo di cui all'articolo 42 per le suddette iniziative quando assunte dagli altri enti di cui all'articolo 40, equivalgono a dichiarazione di pubblica utilità, di indifferibilità ed urgenza delle medesime.]

 

 

     Art. 44

Modi di acquisizione.

[1. Per l'acquisizione delle aree si applicano le norme di cui al titolo terzo della legge provinciale 30 dicembre 1972, n. 31 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Tuttavia, quando l'acquisizione rivesta carattere di urgenza e ricorrano speciali circostanze, è autorizzato il ricorso alla trattativa privata. In tal caso il prezzo di acquisto non può essere superiore a quello all'uopo stabilito dal servizio provinciale delle espropriazioni secondo i criteri previsti dall'articolo 28 della legge provinciale 30 dicembre 1972, n. 31, e successive modificazioni, aumentato del cento per cento.

3. Al fine di ottenere una migliore razionalizzazione delle aree di sua proprietà destinate ad insediamenti produttivi, la Provincia può permutarle, anche con eventuali conguagli in denaro e previa stima effettuata dal servizio di cui al secondo comma, con altre aree aventi la stessa destinazione appartenenti a soggetti pubblici o privati. In tal caso per le aree cedute non si applicano i vincoli dell'articolo 47 e gli obblighi dell'articolo 51.]

 

 

     Art. 45

Strade industriali.

[1. Le strade realizzate a norma del presente capo potranno essere successivamente classificate provinciali, in relazione alle caratteristiche tecniche e all'importanza rivestita, anche in deroga all'articolo 2 della legge provinciale 10 settembre 1973, n. 42.]

 

 

     Art. 46

Cessione e gestione di opere.

[1. Le parti di aree per impianti produttivi destinate a servizi comuni, nonché le infrastrutture speciali realizzate dalla Provincia, possono essere cedute a titolo gratuito, previo assenso del soggetto interessato, con decreto del Presidente della Giunta provinciale su conforme deliberazione della Giunta provinciale a comuni, consorzi di comuni, comprensori, enti pubblici, società di servizi a partecipazione pubblica, consorzi di imprese di manutenzione o di gestione delle infrastrutture stesse.

2. Le infrastrutture speciali realizzate dalla Provincia possono altresì essere date in gestione, previa stipula di apposita convenzione, ai medesimi soggetti di cui al comma 1.]

 

 

     Art. 47

Vincolo di destinazione.

[1. Le aree di cui al primo e secondo comma dell'articolo 40, apprestate direttamente dalla Provincia o con l'intervento finanziario della stessa, sono soggette a vincolo per destinazione ad uso industriale od artigianale per un periodo di venticinque anni. Il vincolo è costituito nell'atto di vendita o di costituzione del diritto di superficie, viene annotato nel libro fondiario e decorre dalla data di intavolazione del diritto di proprietà o del diritto di superficie.

3. Il vincolo può essere revocato con deliberazione della Giunta provinciale in relazione a sopravvenute modificazioni negli strumenti urbanistici in vigore e per motivi di preminente interesse pubblico.

4. Per la durata del vincolo di cui al presente articolo, le aree in questione non possono essere trasferite per atto tra vivi, a pena di nullità, salvo preventivo benestare della Giunta provinciale. Tale divieto è annotato nel libro fondiario.

5. Il benestare di cui al comma precedente sarà in ogni caso subordinato all'assunzione, da parte dell'impresa subentrante, dell'impegno a rispettare il vincolo di destinazione e gli obblighi definiti ai sensi dell'articolo 51.

5. In caso di costituzione in società di ditte individuali o trasformazione di società il benestare non necessita, qualora nell'atto costitutivo o di trasformazione venga confermato l'impegno al rispetto del vincolo di destinazione e degli obblighi assunti originariamente ai sensi dell'articolo 51.]

 

 

     Art. 48

Concessione e liquidazione dei contributi.

[1. I contributi di cui all'articolo 42 sono concessi con deliberazione della Giunta provinciale.

2. La liquidazione e l'erogazione sono disposte, previa documentazione della spesa sostenuta per l'acquisizione dei terreni e previo accertamento dell'avvenuta regolare esecuzione delle opere ammesse a contributo, in rate semestrali posticipate scadenti il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno.]

 

 

     Art. 49

Consultazione tra enti.

[1. L'alienazione delle aree per impianti produttivi di cui al presente capo o la concessione del diritto di superficie sulle stesse, da parte della Provincia o degli altri enti di cui all'articolo 40, avviene previa consultazione fra gli enti medesimi nella cui circoscrizione sono situate le aree, secondo modalità ed entro termini da precisare con deliberazione della Giunta provinciale.]

 

 

     Art. 50

Corrispettivi e rimborsi.

[1. Il corrispettivo per l'alienazione o per la concessione del diritto di superficie sulle aree per impianti produttivi, realizzate direttamente dalla Provincia o con l'intervento finanziario della medesima è stabilito dalla Provincia e dagli altri enti interessati con l'osservanza dei seguenti limiti:

a) per le aree ubicate nelle zone insufficientemente sviluppate della provincia, determinate ai sensi dell'articolo 12, il corrispettivo per l'alienazione delle stesse o per la concessione del diritto di superficie a tempo indeterminato non può essere inferiore rispettivamente al 30 o al 20 per cento del costo del terreno comprese le eventuali opere di urbanizzazione, escluse le strade di adduzione e di penetrazione e le eventuali infrastrutture speciali quali raccordi ferroviari, elettrodotti, gasdotti, acquedotti e fognature industriali;

b) per le aree ubicate nel restante territorio della provincia, i valori minimi dei corrispettivi di cui al presente articolo sono aumentati rispettivamente al 40 e 30 per cento;

c) nel caso di concessione del diritto di superficie a tempo determinato, il corrispettivo è commisurato anche alla durata dello stesso.

2. Nei casi di cui al secondo e quarto comma dell'articolo 40 sarà previsto il rimborso alla Provincia o agli altri enti di cui al primo comma del medesimo articolo, da parte del proprietario dell'area, delle spese sostenute per le opere di urbanizzazione, con le esclusioni di cui al comma precedente e in percentuale non inferiore a quella prevista per l'alienazione.

3. Nel caso in cui, per lavendita delle aree di cui al presente capo o per la costituzione sulle stesse aree del diritto di superficie, il corrispettivo venga commisurato al valore di mercato, non si applicano il vincolo di cui al terzo comma dell'articolo 47, fermo restando il vincolo di destinazione di cui al primo comma del medesimo articolo, nonché gli obblighi di cui all'articolo 51.]

 

 

     Art. 51

Obblighi contrattuali.

[1. Le superfici delle aree da alienare o per le quali sarà concesso il diritto di superficie saranno determinate tenendo conto dei settori di attività, delle caratteristiche delle aziende e del numero dei lavoratori che saranno occupati.

2. Negli atti di vendita o di concessione del diritto di superficie previsti dal presente capo deve essere prevista da parte della Provincia e degli altri enti di cui all'articolo 40, mediante apposite clausole, l'assunzione da parte dell'acquirente e del concessionario di obblighi concernenti:

- le modalità e i tempi per la realizzazione dei progetti insediativi;

- l'entrata in produzione dello stabilimento in tempi prestabiliti;

- i livelli occupazionali da raggiungere nelle varie fasi di entrata in produzione.

Per comprovate cause obiettive non imputabili a fatto dell'acquirente o per dimostrati motivi di ordine strutturale ed organizzativo dell'impresa tendenti ad una migliore produttività o all'acquisizione di nuovi processi tecnologici, la Giunta provinciale, su domanda, può valutare l'opportunità di modificare l'impegno sui livelli occupazionali.

3. Ad ogni impegno assunto dall'impresa beneficiaria deve corrispondere la relativa sanzione pecuniaria per i casi di inadempienza.

4. Per i casi di inadempienze gravi o di cessazione di attività sarà previsto anche il diritto ad ottenere la restituzione totale o parziale dell'area, ivi compresi le opere e gli stabili in essa esistenti.

5. In tal caso la Provincia o l'altro ente sarà tenuto al pagamento del costo delle sole opere e costruzioni, tenuto conto del loro stato di conservazione e nel limite in cui queste siano utilizzabili per attività industriali, comprese le costruzioni civili o per scopi sociali a servizio dello stabilimento. Nel caso di opere e costruzioni già esistenti sull'area alla data di stipulazione dell'atto, il valore da corrispondere per le medesime non potrà essere superiore al corrispettivo pagato al momento dell'acquisto, rivalutato secondo gli aumenti dell'indice del costo della vita calcolati e resi pubblici dall'ISTAT fino al momento dell'esercizio del diritto di cui al precedente comma.

6. Negli stessi casi di cui al quarto comma del presente articolo sarà prevista la decadenza della concessione e la conseguente estinzione del diritto di superficie nonché il pagamento delle opere e degli stabili secondo quanto previsto nel precedente comma con riferimento alle aree alienate.

7. Per i casi di mancata concessione del benestare previsto dall'articolo 47, negli atti di vendita o di concessione del diritto di superficie previsti dal presente capo sarà previsto il diritto di prelazione a favore dei soggetti di cui all'articolo 40.

8. .]

 

 

Capo II

Leasing mobiliare e immobiliare

     Art. 52

Leasing mobiliare.

[1. Alle imprese industriali che, per necessità di una rapida realizzazione dei propri programmi di investimento, utilizzano la locazione di macchine e attrezzature, con possibilità di acquisto a fine locazione a prezzi prefissati, correntemente chiamata «leasing», la Provincia concede contributi annui costanti posticipati sul valore originario degli investimenti.

2. I contributi saranno concessi, in misura non superiore al 50 per cento del tasso di riferimento e hanno una durata massima pari alla durata dell'operazione, comunque non superiore a cinque anni.

3. Il tasso di riferimento di cui al presente articolo è quello determinato ai sensi dell'articolo 20 del D.P.R. 9 novembre 1976, n. 902.

[4. I contributi di cui al presente articolo possono essere concessi per investimenti che siano direttamente impiegati nel processo produttivo, nonché gli investimenti per i macchinari relativi all'elaborazione dati e per le attrezzature, strumenti e macchinari concernenti l'attività di ricerca.]

5. Le imprese industriali che intendono richiedere le agevolazioni di cui al presente capo devono presentare la relativa domanda entro i sei mesi successivi alla data di sottoscrizione del contratto di locazione finanziaria.

6. Sono escluse dalle agevolazioni di cui al presente articolo le operazioni di locazione finanziaria nella forma tecnica denominata «leaseback» nella quale il conduttore, avendo alienato macchine e attrezzature ad un'impresa, stipula con la stessa contratto di locazione finanziaria per le medesime macchine e attrezzature.]

 

 

     Art. 53

Leasing immobiliare.

[1. Per le operazioni di leasing immobiliare la Provincia concede alle imprese industriali un contributo annuo costante posticipato sul valore originario degli investimenti per una durata non superiore ad anni dieci, nella misura massima del 50 per cento del tasso di riferimento di cui all'articolo 20 del D.P.R. 9 novembre 1976, n. 902.]

 

 

     Art. 54

Concessione e liquidazione del contributo.

[1. I contributi di cui al presente capo sono concessi con deliberazione della Giunta provinciale su domanda delle imprese industriali interessate, anche sulla base della proposta di contratto di locazione.

2. La liquidazione avviene dietro presentazione del contratto di leasing debitamente registrato, di una dichiarazione della società di leasing relativa all'avvenuta consegna dei beni oggetto del contratto di leasing e di una dichiarazione dell'impresa beneficiaria relativa alla presa in carico e messa in funzione dei beni medesimi.

3. Il contributo è erogato in rate semestrali posticipate scadenti il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno successivamente alla data di stipulazione del contratto di leasing comunque non anteriormente alla data del provvedimento di concessione.

4. Il contributo verrà revocato in caso di anticipata risoluzione del contratto di locazione a far data dalla semestralità successiva a quella della risoluzione del contratto.

5. La Giunta provinciale con propria deliberazione determina le condizioni, le caratteristiche e le modalità dei contratti di leasing mobiliare e immobiliare suscettibili di ottenere le agevolazioni di cui al presente capo.]

 

 

     Art. 54-bis

Interventi per macchinari ad alta tecnologia.

[1. La Provincia può concedere un contributo sino alla misura massima del 20 per cento per investimenti in macchinari ad altro contenuto tecnologico di entità non superiore al limite stabilito dal piano provinciale di politica industriale.

2. Il contributo di cui al presente articolo è concesso con deliberazione della Giunta provinciale ed è erogato previa presentazione da parte dell'impresa beneficiaria di una dichiarazione, resa dal legale rappresentante della stessa con atto di notorietà, di installazione e messa in funzione del macchinario e mantenimento dello stesso in azienda per almeno tre anni nonché della fattura di acquisto regolarmente quietanzata.]

 

 

Capo III

Interventi per la ricapitalizzazione d'impresa

     Art. 55

Disposizioni generali.

[1. In conformità all'obiettivo indicato alla lettera e) dell'articolo 2 la Provincia può intervenire mediante la concessione di mutui agevolati a favore delle imprese industriali che, al fine di raggiungere le condizioni di idoneità finanziaria prevista dalla presente legge, attuino nuovi apporti di capitale proprio o emettano prestiti obbligazionari.

2. I criteri applicativi circa le modalità e i limiti di intervento ai sensi del presente capo emanati con deliberazione della Giunta provinciale varranno sino all'entrata in vigore del nuovo aggiornamento del piano provinciale di politica industriale.]

 

 

     Art. 56

Modalità di intervento.

[1. I mutui agevolati sono concessi in misura non superiore a quella dell'apporto di capitale realizzato mediante conferimento in denaro o a quella dell'entità dell'emissione di obbligazioni ordinarie o convertibili.

2. Il tasso di interesse da applicarsi alle operazioni di mutuo agevolato non potrà essere inferiore al 36 per cento del tasso di riferimento e comunque non inferiore al tasso di inflazione previsto dalla «Relazione previsionale e programmatica». La durata dei mutui non potrà superare i dieci anni di cui non più di tre di preammortamento.

3. A tal fine la Provincia metterà a disposizione di istituti di credito e della Tecnofin Trentina S.p.a. fondi destinati alla concessione di mutui agevolati.

4. L'amministrazione contabile dei mutui agevolati deve essere regolamentata con apposita convenzione da stipulare con i predetti soggetti.

5. Le convenzioni stabiliranno in particolare modalità per l'effettuazione delle istruttorie tecnico-finanziarie e un termine massimo per il completamento delle istruttorie medesime.

6. Le convenzioni prevederanno anche le commissioni di spettanza dei soggetti mutuanti per l'amministrazione contabile dei fondi.

7. Le somme derivanti dai rimborsi per capitali e interessi sui mutui agevolati affluiranno ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Provincia.]

 

 

     Art. 56-bis

Autorizzazione.

[1. I mutui agevolati saranno autorizzati con deliberazione della Giunta provinciale sulla base delle risultanze dell'istruttoria tecnico-finanziaria dell'istituto mutuante o in alternativa degli esperti di cui all'articolo 35-ter e del Centro tecnico finanziario per lo sviluppo economico della provincia di Trento - Tecnofin Trentina S.p.A.

2. La deliberazione prevede inoltre le condizioni di concessione e di erogazione dei mutui stessi.

3. I mutui agevolati potranno essere autorizzati, in mancanza di sufficienti garanzie nei casi di particolare interesse delle iniziative sotto il profilo economico e/o sociale.]

 

 

     Art. 56-ter

Prestiti obbligazionari.

[1. In alternativa alla concessione dei mutui agevolati di cui al primo comma dell'articolo 55 la Provincia può concedere contributi in misura non superiore al 64 per cento del tasso di riferimento, e comunque il contributo non potrà abbattere il tasso al servizio del prestito obbligazionario al di sotto del tasso di inflazione previsto dalla «Relazione previsionale e programmatica», sull'emissione di obbligazioni ordinarie o convertibili per un'entità non superiore a quella dell'apporto di capitale realizzato mediante conferimenti in denaro a fronte della realizzazione di progetti di ricapitalizzazione d'impresa.

2. Il contributo è concesso per la durata del piano di ammortamento delle obbligazioni e comunque per non più di dieci anni e decade al momento della conversione delle obbligazioni in azioni.]

 

 

TITOLO V

Consorzi industriali

     Art. 57

Tipi di intervento.

[1. Allo scopo di favorire il sorgere di consorzi o società cooperative fra imprese industriali cui eventualmente partecipino imprese artigiane, costituite per promuovere lo sviluppo e la razionalizzazione della produzione e commercializzazione dei prodotti delle associate, è autorizzata la concessione delle agevolazioni provinciali secondo le modalità previste dal presente titolo.]

 

 

     Art. 58

Tipi di attività.

[1. L'attività dei consorzi e delle società cooperative costituite per le finalità di cui al presente titolo può riguardare in particolare:

[a) l'acquisto in comune di materie prime e semilavorati;]

[b) la creazione di una rete distributiva comune e l'acquisizione di ordinativi;]

[c) la partecipazione a gare di appalto sui mercati nazionali e su quelli esteri;]

[d) la costruzione e l'esercizio di impianti di depurazione degli scarichi industriali nonché per la realizzazione di impianti per il recupero o il riutilizzo dei prodotti e materiali delle imprese associate;]

[e) la gestione di centri elettro-contabili o di altri servizi in comune;]

[f) la consulenza per specifici problemi di sviluppo industriale;]

[g) la realizzazione di programmi di ricerca tecnologica, di sperimentazione tecnica e di aggiornamento nel campo delle tecniche gestionali;]

[h) il controllo qualitativo e la prestazione delle relative garanzie per i prodotti delle imprese associate;]

[i) la creazione di marchi di qualità ed il coordinamento della produzione degli associati;]

l) la realizzazione e gestione di impianti per la produzione di energia nonché per l'utilizzazione del gas metano;

[m) ogni altra attività in grado di realizzare le finalità di cui al presente titolo.] ]

 

 

     Art. 59

Soggetti beneficiari.

[1. Possono beneficiare degli interventi di cui al presente titolo i consorzi o le società cooperative costituite tra imprese industriali ed eventualmente imprese artigiane per lo svolgimento delle attività di cui al precedente articolo.

2. Al fine di poter beneficiare delle agevolazioni di cui al presente titolo i consorzi o le società cooperative dovranno prevedere nei loro statuti la possibilità di ingresso ad altre imprese che ne abbiano interesse.]

 

 

     Art. 60

Tipi di intervento.

[1. Per i fini di cui al presente titolo la Provincia può concedere le seguenti agevolazioni:

a) contributi per l'abbattimento del tasso di interesse in relazione alla realizzazione di opere immobiliari connesse alle attività svolte dai consorzi o società cooperative nonché alla realizzazione di impianti, acquisto di macchinari e attrezzature secondo i limiti e le modalità di cui al capo II del titolo II della presente legge;

b) contributi nella misura massima del 40 per cento della spesa derivante dalla gestione del programma del consorzio o società cooperativa evidenziata nel bilancio di fine esercizio regolarmente approvato secondo modalità e limiti individuati dal piano provinciale di politica industriale per un periodo massimo di cinque anni;

c) contributi nella misura massima del 50 per cento in relazione ai costi derivanti da garanzie o fidejussioni connesse all'espletamento delle attività di cui alla lettera c) dell'articolo 58.]

 

 

     Art. 60-bis

[1. Per la realizzazione di opere immobiliari e di impianti nonché per l'acquisizione di macchinari e attrezzature connesse alle attività dei consorzi, delle società cooperative e delle società consortili costituite per i fini di cui all'articolo 58 della presente legge, la Provincia può concedere le agevolazioni previste dal capo II del titolo IV della medesima legge provinciale.]

 

 

     Art. 61

Concessione e liquidazione delle agevolazioni.

[1. La concessione delle agevolazioni previste dall'articolo precedente viene disposta con deliberazione della Giunta provinciale su domanda dei consorzi o cooperative interessate, corredata dal programma delle attività indicante gli obiettivi che si intendono realizzare nonché gli effetti sullo sviluppo e l'occupazione delle imprese consorziate.

2. La liquidazione verrà effettuata dietro presentazione di idonea documentazione delle attività svolte e per le quali si è richiesta l'agevolazione.]

 

 

TITOLO VI

Consorzi di garanzia collettiva fidi

     Art. 62

Disposizioni generali.

[1. Al fine di promuovere lo sviluppo ed il rafforzamento delle piccole e medie imprese industriali nel territorio provinciale e per accrescere le disponibilità di garanzia per l'accesso al finanziamento a breve e medio termine, la Provincia può intervenire a favore dei consorzi o società cooperative di garanzia fidi tra imprese industriali operanti nella provincia di Trento che costituiscano o abbiano costituito fondi di garanzia collettiva fidi per il credito sia a breve che a medio termine.]

 

 

     Art. 63

Tipi di intervento.

[1. Per i fini di cui al precedente articolo la Provincia può concedere integrazioni dei fondi rischi di garanzia collettiva fidi per il credito a breve e medio termine costituiti presso appositi istituti di credito.]

 

 

     Art. 64

Adempimenti.

[1. Al fine di ottenere l'integrazione prevista dal precedente articolo, i consorzi o società cooperative di cui all'articolo 62 si impegnano a:

1) sottoporre all'approvazione della Giunta provinciale l'atto costitutivo e lo statuto nonché le loro eventuali modifiche;

2) trasmettere alla Giunta provinciale, entro il quindici del mese successivo ad ogni semestre solare, una dettagliata relazione sull'attività svolta. Detta relazione dovrà indicare i risultati conseguiti con particolare riferimento ai riflessi di natura economica per le aziende assistite da garanzia fidi;

3) devolvere, in caso di scioglimento o cessazione dell'attività, quanto residua dalla liquidazione del fondo rischi, ad opere di promozione industriale indicate dalla Giunta provinciale;

4) rifiutare la concessione della garanzia alle imprese che non osservino, nei confronti dei lavoratori dipendenti, i contratti collettivi di lavoro e ogni altra disposizione di legge in materia di lavoro previdenza e assistenza;

5) prevedere nel proprio statuto la possibilità di ingresso ad altre imprese industriali che ne abbiano interesse.]

 

 

     Art. 65

Criteri sull'operatività dei consorzi garanzia fidi.

[1. Per i fini di cui al presente titolo, la Giunta provinciale definisce criteri per la concessione delle garanzie sulle operazioni a medio termine assistite dalla garanzia fidi.]

 

 

     Art. 66

Versamento del fondo rischi.

[1. La Giunta provinciale con propria deliberazione provvede ad integrare i fondi rischi dei consorzi o società cooperative di cui all'articolo 63 su domanda degli stessi, sentito il comitato di cui all'articolo 6.]

 

 

TITOLO VII

Incentivi per la ricerca e lo sviluppo di prodotti e processi industriali, per il trasferimento delle tecnologie e per l'assistenza tecnica, amministrativa e gestionale

     Art. 67

Disposizioni generali.

[1. Allo scopo di favorire la ricerca applicata e lo sviluppo di prodotti e processi industriali, il trasferimento delle tecnologie e l'assistenza tecnica, amministrativa e gestionale delle imprese industriali, la Provincia pone in atto gli strumenti previsti nei successivi articoli.]

 

 

Capo I

Contratti di ricerca

     Art. 68

Finalità della ricerca.

[1. Il piano provinciale di politica industriale di cui all'articolo 4 individua i temi specifici di ricerca applicata che interessano particolarmente l'economia provinciale, con riferimento a innovazioni tecnologiche suscettibili di produrre rilevanti effetti di sviluppo sul settore produttivo e nel settore dei servizi pubblici o sociali ed in relazione al quadro di ricerche del Consiglio nazionale delle ricerche.]

 

 

     Art. 69

Contratti di ricerca.

[1. Nell'ambito dei temi di ricerca individuali a norma dell'articolo precedente, la Provincia può affidare con appositi contratti, incarichi di ricerca ad imprese o ad altri soggetti che abbiano comunicato un progetto articolato con l'indicazione analitica dell'oggetto, dei tempi e dei costi di attuazione.

2. La Giunta provinciale delibera sull'affidamento degli incarichi di ricerca sulla base del parere tecnico espresso da due esperti nello specifico settore nominati dalla Giunta provinciale.

3. Le imprese cui vengono affidati gli incarichi devono avere una prevalente e stabile organizzazione di ricerca in Italia.

4. I contratti devono prevedere i criteri da seguire nella fase di esecuzione dei contratti stessi, nonché l'impegno a svolgere la ricerca sotto il controllo periodico degli esperti di cui al precedente secondo comma.

5. I costi della ricerca sono assunti a carico della Provincia nei limiti stabiliti dal contratto.]

 

 

     Art. 70

Utilizzo dei risultati.

[1. I risultati delle ricerche affidate a norma dell'articolo precedente sono di proprietà della Provincia.

2. Il contratto deve prevedere la cessione alla Provincia a titolo gratuito di tutti i risultati derivanti dalle attività di ricerca.

3. Nei casi di risultati brevettabili e suscettibili di utilizzo a fini produttivi, il brevetto o il diritto di utilizzo può essere ceduto dalla Provincia a terzi a titolo oneroso ovvero a titolo gratuito a enti pubblici di ricerca con sede nella Provincia.

4. L'impresa che ha svolto la ricerca ha diritto di prelazione per l'acquisto o l'utilizzo del brevetto, purché si impegni a localizzare eventuali relative produzioni in provincia o a prendere altre iniziative atte a produrre rilevanti effetti positivi sullo sviluppo economico della provincia.

5. Nel caso di acquisto dei risltati della ricerca l'impresa acquirente è tenuta al rimborso delle spese sostenute dalla Provincia per lo svolgimento della ricerca, secondo un piano d'ammortamento indicato nel contratto e comunque entro tre anni.

6. Tale rimborso può essere ridotto di una quota comunque non superiore al 50 per cento della spesa, in funzione dei benefici che deriveranno all'economia locale.

7. Qualora l'attività di ricerca non dia luogo a risultati suscettibili di utilizzo ai fini produttivi il lavoro di ricerca è ugualmente riscattabile in base alle valutazioni che di esso faranno gli esperti di cui al secondo comma dell'articolo 69.]

 

 

     Art. 71

Ricerca tecnologica.

[1. Per l'attività di ricerca applicata relativamente anche a temi non specificatamente individuati ai sensi del primo comma dell'articolo 68, la Provincia può concedere contributi alle imprese industriali che abbiano comunicato un progetto di ricerca tecnologica.

2. Il contributo viene concesso nella misura massima del 70 per cento dei costi relativi all'attuazione del progetto di ricerca tecnologica con deliberazione della Giunta provinciale, e viene erogato per il 50 per cento in via anticipata mentre la restante quota sarà erogata a conclusione della ricerca.]

 

 

     Art. 71-bis

Relazione annuale.

[1. Nella relazione annuale di cui all'articolo 4 la Giunta provinciale riferisce altresì sui risultati delle ricerche oggetto di contratti di ricerca ultimati e in corso.]

 

 

Capo II

Trasferimento delle tecnologie

     Art. 72

Scopo ed oggetto degli interventi.

[1. La Provincia promuove la diffusione delle innovazioni tecnologiche tra le imprese industriali con lo scopo di aumentare la competitività e migliorare la qualificazione del personale.

2. La promozione dello sviluppo tecnologico ai sensi del precedente comma ha come oggetto il trasferimento di tecnologie che permettono innovazioni relative ai prodotti o ai processi produttivi.]

 

 

     Art. 73

Strumenti di intervento.

[1. La Provincia, per gli scopi di cui all'articolo precedente, può concedere contributi ad imprese singole o consorzi tra imprese nella misura massima del 70 per cento delle spese sostenute determinata in funzione del grado di innovazione delle tecnologie oggetto di trasferimento e dei benefici che deriveranno all'economia locale.]

 

 

     Art. 74

Spese ammissibili a contributo.

[1. Le spese ammissibili ai benefici previsti dal precedente articolo riguardano i costi relativi all'acquisizione di brevetti o diritti di utilizzazione di nuove tecnologie produttive o nuovi prodotti ad alta specializzazione tecnologica.]

 

 

     Art. 75

Concessione e liquidazione dei contributi.

[1. La concessione delle agevolazioni previste dal presente capo viene deliberata dalla Giunta provinciale, su domanda degli interessati, sulla base di un parere di due esperti nel settore specifico, nominati dalla Giunta provinciale.

2. La liquidazione verrà effettuata dietro presentazione di idonea documentazione delle spese sostenute e ammesse a contributo nonché previo impegno dell'impresa beneficiaria di non alienare totalmente o parzialmente o a cedere eventuali diritti di utilizzazione della tecnologia oggetto di agevolazione provinciale, per una durata non inferiore a 5 anni, se non previa autorizzazione della Giunta provinciale.]

 

 

Capo III

Assistenza organizzativa e amministrativa

     Art. 76

Tipo di intervento.

[1. Allo scopo di favorire la diffusione tra le imprese industriali delle tecnologie nel campo gestionale e organizzativo aziendale la Provincia può concedere, alle imprese stesse, contributi nella misura massima del 50 per cento delle spese sostenute.]

 

 

     Art. 77

Tipi di attività.

[1. Per i fini di cui al presente capo sono ammissibili a contributo le spese relative ad iniziative riguardanti:

a) revisione e certificazione di bilancio;

b) consulenze per la riorganizzazione aziendale riferita in particolare al settore della contabilità industriale;

c) studio per l'introduzione di strumenti di calcolo e contabilità elettronica;

d) ricerche di mercato sia all'interno che all'estero.

2. Sono inoltre ammissibili a contributo le spese relative all'effettuazione di diagnosi energetiche tendenti a determinare l'effettivo fabbisogno energetico delle imprese industriali.]

 

 

     Art. 78

Concessione e liquidazione del contributo.

[1. I contributi, di cui al presente capo, sono concessi con deliberazione della Giunta provinciale su domanda delle imprese interessate, sentito il comitato tecnico di cui all'articolo 6.

2. La liquidazione avviene dietro presentazione della documentazione comprovante gli oneri effettivamente sostenuti dall'azienda per le attività oggetto di intervento nonché previa presentazione di idonea documentazione sui risultati delle attività svolte.]

 

 

TITOLO VIII

Procedure e controlli

     Art. 79

Domande e documentazione.

[1. Le domande per l'ottenimento degli interventi previsti dalla presente legge devono essere presentate all'assessorato competente nella materia dell'industria.

2. Le domande di agevolazione dovranno essere accompagnate dalle informazioni relative all'andamento produttivo, occupazionale, alla situazione economico-finanziaria e agli eventuali programmi di investimento riferiti all'impresa nel suo complesso e all'eventuale gruppo di appartenenza.

3. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta provinciale, con propria deliberazione, determina la documentazione da allegare alle domande in relazione ai diversi interventi agevolativi previsti dalla presente legge nonché gli schemi tipo per la richiesta delle agevolazioni stesse.

4. Le relative deliberazioni saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige.]

 

 

     Art. 80

Obblighi dei richiedenti.

[1. La concessione delle agevolazioni di cui ai capi II e III del titolo secondo, nonché agli articoli 35-bis e 54-bis comporta l'obbligo di non alienare, cedere o comunque distogliere dalla loro destinazione le opere ed i beni per i quali le agevolazioni sono state concesse per il seguente periodo:

a) tre anni dalla data di acquisto se trattasi di beni mobili di valore non superiore al limite stabilito con la deliberazione di cui all'articolo 4-bis, e cinque anni se trattasi di beni mobili di valore superiore;

b) dieci anni dalla data di acquisto o di accertamento da parte del servizio della regolare esecuzione delle opere se trattasi di beni immobili.

2. In casi di contratti di leasing, la concessione delle relative agevolazioni comporta l'obbligo di non distogliere i beni, per i quali le agevolazioni sono state concesse, dalla loro destinazione fino alla scadenza del contratto.

3. I commi 1 e 2 si applicano anche nel caso di agevolazioni erogate nelle forme alternative di cui all'articolo 82-bis.

4. In caso di iniziative di ricapitalizzazione, la concessione delle relative agevolazioni comporta, per cinque anni dalla data di concessione delle agevolazioni, l'obbligo di non ridurre, salvo che per perdite di bilancio regolarmente accertate, le riserve, il capitale nonché i prestiti dei soci tenuti in conto ai fini della concessione delle agevolazioni. Nei casi di riduzione per perdite, non possono essere distribuiti utili in alcuna forma fino a che le perdite non siano reintegrate e che detti fondi non siano stati ricostituiti.

5. Con la deliberazione di concessione la Giunta provinciale può stabilire, secondo criteri prefissati dalla deliberazione di cui all'articolo 4-bis, ulteriori vincoli relativi ai tempi di entrata in attività, ad obblighi occupazionali, alle garanzie richieste, al mantenimento o al raggiungimento di adeguati equilibri economici, finanziari e patrimoniali del soggetto richiedente.

6. In presenza di eventi eccezionali ed imprevisti la Giunta provinciale, su motivata richiesta dell'interessato, può deliberare il venir meno totale parziale dei vincoli di cui ai commi precedenti.

7. Con la deliberazione di concessione vengono stabiliti i termini temporali entro i quali l'iniziativa deve essere ultimata. La Giunta provinciale tuttavia è autorizzata a concedere una sola proroga degli stessi, per un periodo dalla stessa stabilito, su motivata richiesta da presentare entro il termine originariamente previsto per l'ultimazione delle iniziative.

8. Ai fini del presente articolo i soggetti richiedenti le agevolazioni, all'atto della presentazione della domanda, devono presentare una dichiarazione impegnativa in ordine:

a) al rispetto degli obblighi di cui ai precedenti commi;

b) all'accettazione di ogni controllo sull'effettiva destinazione del contributo concesso e sul rispetto degli obblighi di cui sopra;

c) alla tempestiva comunicazione alla Provincia di qualsiasi modificazione soggettiva od oggettiva rilevante ai fini della concessione dell'agevolazione o ai fini del mantenimento della stessa;

d) all'applicazione nei confronti dei propri dipendenti dei contratti collettivi e accordi nazionali e provinciali stipulati fra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro ed alla garanzia delle libertà sindacali, nonché all'osservanza delle leggi in materia di lavoro, previdenza e assistenza e delle disposizioni in materia di tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori.

9. Il controllo sul rispetto degli obblighi di cui al presente articolo e sul rispetto dei termini di cui al comma 7 viene effettuato dal servizio provinciale competente in materia di industria, secondo le modalità ed i criteri fissati dalla deliberazione di cui all'articolo 4-bis.»]

 

 

     Art. 80-bis

Sanzioni.

[1. Nel caso in cui i beni immobili per i quali le agevolazioni sono state concesse vengano alienati, ceduti o distolti dalla destinazione, prima della scadenza dei termini di cui al comma 1 dell'art. 80, le relative agevolazioni sono ricavate e le somme già erogate sono recuperate maggiorate degli interessi ad un tasso pari a quello vigente al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di assunzione del provvedimento di revoca per le scoperture di cassa della Provincia presso il proprio tesoriere.

2. La revoca di cui al comma 1 non è disposta qualora l'impresa sostituisca contestualmente beni mobili oggetto di agevolazione con altri aventi caratteristiche analoghe. In tal caso il nuovo bene non può essere ammesso ad altre agevolazioni ed è soggetto ai vincoli ancora gravanti sul bene sostituito.

3. Nel caso in cui i beni immobili per i quali le agevolazioni sono state concesse vengano alienati, ceduti o distolti dalla destinazione, prima della scadenza del termine di cui al comma 1 dell'art. 80, le relative agevolazioni sono rideterminate n proporzione alla durata dell'utilizzo dei beni rispetto alla durata dei vincoli di cui al medesimo comma. Le somme eventualmente erogate in eccesso sono recuperate, con la maggiorazione degli interessi calcolati al tasso di cui al comma 1.

4. Le agevolazioni relative a contratti di leasing sono revocate, con effetto a partire dalla semestralità successiva a quella in cui si verifica uno dei seguenti eventi:

a) violazione dell'obbligo di cui al comma 2 dell'art. 80;

b) risoluzione o riscatto anticipato del contratto di locazione finanziaria;

c) cessazione dell'attività del beneficiario;

d) dichiarazione di fallimento del beneficiario.

5. Nei casi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 4, le somme eventualmente erogate in eccesso sono recuperate maggiorate degli interessi al tasso di cui al comma 1.

6. L'inosservanza, relativamente ad una parte degli investimenti, del divieto di alienare, cedere o distogliere dalla destinazione di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 80 comporta la revoca proquota delle agevolazioni, secondo le modalità di cui ai commi 1, 3, 4 e 5 e la rideterminazione proporzionale delle stesse, purché permangano le finalità economiche dell'investimento complessivo. In caso contrario, le disposizioni di cui ai commi 1, 3, 4 e 5 si applicano relativamente all'intero investimento.

7. Nel caso di violazione dell'obbligo di non ridurre le riserve, il capitale od i prestiti dei soci di cui al comma 4 dell'articolo 80, i contributi per iniziative ricapitalizzazione sono revocati e viene recuperato il venti per cento del contributo concesso per ogni anno o frazione di anno mancante alla scadenza del predetto temine. Le somme già erogate sono recuperate con la maggiorazione degli interessi calcolati al tasso di cui al comma 1.

8. Nel caso di cessazione dell'attività da parte del soggetto beneficiario, in pendenza dei termini di cui ai commi 1 e 4 dell'articolo 80, si applicano le disposizioni previste dai commi 1, 3 e 7. La cessazione dell'attività da parte del soggetto beneficiario, successivamente alla scadenza dei predetti termini ma prima dell'erogazione dell'intero contributo, comporta la revoca delle agevolazioni con effetto dalla data di cessazione.

9. Le revoche di cui al comma 8 non sono disposte ed i contributi rimanenti sono liquidati al soggetto subentrante nel caso di cessione, conferimento o affitto di azienda, di 0trasformazione o fusione d'impresa, nonché di successione a causa di morte nella stessa, sempreché il subentrante continui ad esercitare l'impresa ed assuma gli obblighi relativi. In caso di affitto, allo scadere del contratto l'erogazione delle agevolazioni riprende a favore del titolare dell'impresa, qualora il medesimo continui ad esercitare l'impresa nel rispetto degli obblighi originariamente assunti.

10. La dichiarazione di fallimento del beneficiario, in pendenza dei termini di cui ai commi 1 e 4 dell'art. 80 o comunque prima dell'erogazione dell'intera agevolazione, comporta la revoca revoca delle agevolazioni con effetto dalla data di dichiarazione del fallimento.

11. Il mancato rispetto dei vincoli di cui al comma 5 dell'articolo 80 comporta la revoca totale o parziale delle agevolazioni ed il recupero delle somme eventualmente erogate, nel rispetto dei criteri generali fissati dalla deliberazione di cui all'articolo 4-bis.

12. Il mancato rispetto dei termini di cui al comma 7 dell'art. 80 comporta la revoca delle agevolazioni concesse ed il recupero delle somme eventualmente erogate in via anticipata, con la maggiorazione degli interessi al saggio legale vigente alla data di assunzione del provvedimento di revoca.

13. Nel caso di iniziative agevolate a valere sui fondi di rotazione, le fattispecie di revoca totale, di riduzione o revoca parziale delle agevolazioni di cui al presente articolo rimangono sanzionate con le modalità di cui ai commi 7 e 8 dell'articolo 17 della legge provinciale 14 settembre 1989, n. 7.

14. Al recupero delle agevolazioni si provvede a norma dell'articolo 51 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7; le somme recuperate e le relative maggiorazioni sono introitate nel bilancio della Provincia.]

 

 

     Art. 81

Controlli.

[1. Le imprese beneficiarie delle agevolazioni previste dai capi II, III e V del titolo II, dall'articolo 35-bis, dal capo III del titolo IV e dal capo II del titolo VII dovranno presentare, ad investimento ultimato, una relazione predisposta da esperti, iscritti ai vari ordini professionali o con comprovati titoli di qualificazione professionale, sulla realizzazione dei progetti con particolare riferimento agli effetti prodotti dall'intervento agevolato sulla situazione economico-finanziaria e occupazionale dell'azienda.]

 

 

     Art. 82

Destinazione delle penalità.

[1. Le somme derivanti dalle penalità pecuniarie previste dai contratti di vendita delle aree e di concessione del diritto di superficie per gli interventi direttamente attuati dalla Provincia sono introitate nel bilancio della Provincia.]

 

 

     Art. 82-bis

Attualizzazione contributi pluriennali.

[1. In alternativa ai contributi pluriennali previsti dagli articoli 13, 14, 14-bis, 28, 29, 35-bis, 35-quinquies - penultimo comma, 52 e 53, la Provincia può concedere un contributo determinato in misura pari all'attualizzazione al tasso di riferimento, vigente al momento della domanda, del contributo di cui ai citati articoli. Il contributo può essere erogato in via anticipata, anche in più soluzioni, in un arco temporale non superiore a quattro anni, secondo modalità, condizioni e tempi stabiliti dalla Giunta provinciale, subordinando comunque l'erogazione dell'ultima rata all'avvenuta realizzazione degli investimenti.

2. La Giunta provinciale con propria deliberazione individua criteri e indirizzi per l'applicazione di quanto previsto dal precedente comma.]

 

 

     Art. 82-ter

Anticipazioni delle agevolazioni.

[1. La Giunta provinciale è autorizzata ad assegnare annualmente al Consorzio garanzia collettiva fidi fra le piccole e medie industrie della provincia di Trento (Confidi) somme da utilizzare per la concessione di anticipazioni sui contributi disciplinati dall'art. 84-bis, limitatamente alle iniziative con spesa ammissibile di importo non superiore ai limiti stabiliti dalla deliberazione di cui all'articolo 4-bis.

2. Il Confidi provvede alla gestione e all'utilizzo delle assegnazioni di cui al comma 1 secondo i criteri, le modalità e le direttive stabiliti in apposita convenzione. Detta convenzione disciplina in particolare:

a) le modalità di erogazione e di amministrazione dei fondi assegnati a titolo di anticipazione, nonché le modalità di utilizzo degli stessi;

b) i criteri per l'istruttoria delle domande, per la concessione e per l'erogazione delle agevolazioni;

c) il compenso da corrispondere al Confidi per lo svolgimento dell'attività di cui al presente articolo;

d) le modalità e i termini per l'inoltro alla Giunta provinciale delle proposte di approvazione delle iniziative agevolabili, ai fini dell'adozione della deliberazione di cui all'art. 9-bis;

e) le modalità ed i termini per la rendicontazione delle agevolazioni anticipate, nonché gli ulteriori obblighi di informazione;

f) le modalità di recupero delle agevolazioni nel caso di mancata concessione delle stesse;

g) gli adempimenti per assicurare il rispetto dei principi di cui alla legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 concernente "Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo".

3. Ad avvenuta erogazione da parte del Confidi delle anticipazioni delle agevolazioni previste dal presente articolo, la Giunta provinciale dispone, anche con unito provvedimento, la concessione delle agevolazioni medesime oppure il diniego delle stesse relativamente alle iniziative non agevolabili ai sensi della presente legge.]

 

 

TITOLO IX

Norme transitorie e finali

     Art. 83

Domande sulle precedenti leggi.

[1. Le domande presentate ai sensi delle precedenti leggi provinciali per l'incremento della produzione industriale e per le quali non siano stati adottati i relativi provvedimenti di concessione alla data di entrata in vigore della presente legge, vengono transitate sulla presente legge, qualora le leggi sulle quali sono state presentate risultino prive di finanziamento o qualora intervenga una domanda in tal senso da parte dell'impresa.

2. In tale caso le domande dovranno essere integrate con la documentazione richiesta dalla presente legge e godono, per l'istruttoria, di posizione prioritaria.

3. Possono essere transitate sul titolo II della presente legge su richiesta dell'impresa le corrispondenti domande di agevolazione avanzate ai sensi della legislazione statale, integrate con la documentazione richiesta dalla presente legge mantenendo, ai fini della determinazione della spesa ammissibile, la data di presentazione della domanda per l'ottenimento delle agevolazioni statali.]

 

 

     Art. 84

Consulenze esterne.

[1. La Giunta provinciale è autorizzata ad affidare incarichi di consulenza, regolati da apposite convenzioni, per studi, ricerche, rilevazioni e attività promozionali strettamente connesse all'attuazione della presente legge] .

 

 

     Art. 85

Cessazione validità leggi provinciali.

[1. Dopo nove mesi dall'entrata in vigore della presente legge cessano di essere applicate le seguenti leggi provinciali e loro successive modifiche e integrazioni: leggi provinciali 21 ottobre 1974, n. 28, 21 ottobre 1974, n. 29, 31 gennaio 1976, n. 12, 23 gennaio 1975, n. 17, 15 dicembre 1972, n. 26, 15 dicembre 1972, n. 25, 15 dicembre 1972, n. 27.

2. Gli atti conseguenti agli impegni di spesa assunti entro il termine di cui al primo comma saranno definiti secondo le procedure previste dalla relativa legislazione.

3. Per la durata del periodo indicato nell'atto di concessione delle agevolazioni finanziarie di cui alla legge provinciale 15 dicembre 1972, n. 26 e successive modifiche ed integrazioni le imprese beneficiarie debbono presentare all'assessorato competente nella materia dell'industria entro il mese di novembre di ciascun anno, una certificazione dell'ispettorato provinciale del lavoro attestante il numero di dipendenti in costanza di rapporto di lavoro.]

 

 

TITOLO X

.