§ 6.1.23 - L.P. 18 settembre 1989, n. 7.
Disposizioni finanziarie concernenti l'autorizzazione e la variazione di spese relative a leggi provinciali, nuovi interventi e modificazioni di [...]


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 contabilità
Data:18/09/1989
Numero:7


Sommario
Art. 1.  Ulteriori finanziamenti di leggi provinciali.
Art. 2.  Revoche o riduzioni di spese autorizzate con leggi provinciali.
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5.  Spese per arredi ed attrezzature delle scuole.
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8.  Disposizioni per il finanziamento delle aziende di promozione turistica.
Art. 9.  Modificazioni alla legge provinciale concernente «Intervento a favore della realizzazione delle reti di distribuzione del metano nella provincia di Trento».
Art. 10.  Integrazioni del fondo rischi del consorzio nazionale di garanzia fidi di secondo grado «Assofidi».
Art. 11.  Partecipazioni.
Art. 12. 
Art. 13.  Disposizioni in materia di trasporti pubblici.
Art. 14. 
Art. 15.  Maggiorazione delle misure degli interventi a favore dei comuni situati in aree a tutela ambientale.
Art. 16.  Disposizioni in materia di finanza locale.
Art. 17.  Aperture di credito a favore del Mediocredito.
Art. 18. 


§ 6.1.23 - L.P. 18 settembre 1989, n. 7.

Disposizioni finanziarie concernenti l'autorizzazione e la variazione di spese relative a leggi provinciali, nuovi interventi e modificazioni di disposizioni relative ad interventi previsti da leggi provinciali, assunti per la formazione dell'assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1989 e bilancio pluriennale 1989-1991.

(B.U. 19 settembre 1989, n. 41 - S.O. n. 1).

 

Art. 1. Ulteriori finanziamenti di leggi provinciali.

     1. Per i fini previsti dalle disposizioni di cui alle leggi provinciali indicate nella tabella A, annessa alla presente legge, sono autorizzati gli ulteriori stanziamenti - anche in aumento dei limiti massimi di spesa previsti dalle riportate leggi provinciali e i limiti di impegno per gli importi esposti nello stesso allegato, a carico degli esercizi finanziari 1989, 1990 e 1991, da iscrivere in bilancio e da utilizzare secondo le specificazioni riportate di seguito alle leggi stesse.

 

     Art. 2. Revoche o riduzioni di spese autorizzate con leggi provinciali.

     1. Le autorizzazioni di spesa, di stanziamento e di limite di impegno, relative a legge provinciali indicate nella tabella B, annessa alla presente legge, sono revocate o ridotte per gli imponi esposti nello stesso allegato ed in tale misura cessano di essere iscritte a carico dell'esercizio finanziario 1989 e successivi, secondo le specificazioni di importo e di anno riportate nel medesimo allegato, rimanendo iscritte a carico dei previsti esercizi finanziari per la parte residuale, da utilizzare anche secondo le riportate specificazioni.

 

          Art. 3. [1]

 

     Art. 4. [2]

 

     Art. 5. Spese per arredi ed attrezzature delle scuole. [3]

     [1. Al fine di provvedere all'esercizio delle competenze della Provincia ai sensi dell'articolo 144 lettera E) Educazione nazionale del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 ed ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405, reati ve alla fornitura alle scuole a carattere statale di arredi ed attrezzature la Provincia è autorizzata a sostenere direttamente spese e ad assegnare finanziamenti alle scuole.

     2. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti i criteri per l'assegnazione dei finanziamenti e fissate le modalità di erogazione e rendicontazione degli stessi.

     3. Per i fini di cui al presente articolo è autorizzata la spesa complessiva di lire 6.600.000.000 da iscrivere negli stati di previsione della spesa della Provincia in misura di lire 2.200.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1989 e, per la rimanente quota, mediante appositi stanziamenti da determinarsi

annualmente con legge di bilancio per ciascuno degli esercizi finanziari 1990 e 1991.]

 

          Art. 6. [4]

 

     Art. 7. [5]

 

     Art. 8. Disposizioni per il finanziamento delle aziende di promozione turistica.

     1. [6].

     2. Per l'anno 1989 la Giunta provinciale è autorizzata a ripartire, anche in deroga ai criteri previsti dall'articolo 67 della legge provinciale 4 agosto 1986, n. 21 come modificato da ultimo con il presente articolo, una quota del fondo per il finanziamento della struttura operativa delle aziende di promozione turistica, non superiore allo stanziamento autorizzato con il comma 3, in base ai fabbisogni finanziari netti derivanti alle aziende dal subentro nei rapporti attivi e passivi delle soppresse aziende autonome di cura, soggiorno e turismo ai sensi dell'articolo 55 della richiamata legge provinciale. A tal fine le aziende di promozione turistica trasmettono alla Provincia la certificazione dei predetti fabbisogni finanziari nei termini, secondo le modalità ed in conformità alle indicazioni stabilite con apposito provvedimento della Giunta provinciale. Il collegio dei revisori dei conti delle aziende di promozione turistica attesta la corrispondenza delle predette certificazioni alle scritture e documentazioni contabili delle aziende soppresse.

     3. Per la costituzione del «Fondo per il finanziamento della struttura operativa delle aziende di promozione turistica», di cui agli articoli 66 e 67 della legge provinciale 4 agosto 1986, n. 21, modificata da ultimo con il presente articolo, è autorizzato l'ulteriore stanziamento di lire 2.000.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1989.

 

     Art. 9. Modificazioni alla legge provinciale concernente «Intervento a favore della realizzazione delle reti di distribuzione del metano nella provincia di Trento».

     1. [7].

     2. Le modifiche apportate al comma 1 all'articolo 5 della legge provinciale 17 marzo 1983, n. 8 si applicano per le domande presentate a partire dal 1° agosto 1988. In relazione alle medesime modifiche, il termine per la presentazione delle domande previste dall'articolo 6 della legge medesima è riaperto, per il 1989, per 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 10. Integrazioni del fondo rischi del consorzio nazionale di garanzia fidi di secondo grado «Assofidi».

     1. Allo scopo di accrescere le disponibilità di garanzia per l'accesso al credito bancario a breve e medio termine dei soci dei consorzi e delle cooperative di garanzia fidi con sede nella provincia di Trento riuniti in consorzio di secondo grado, la Giunta provinciale è autorizzata ad integrare il fondo rischi che lo stesso consorzio ha costituito o costituirà attivando specifiche convenzioni con aziende o istituti di credito a ciò abilitati.

     2. La Giunta provinciale determina con propria deliberazione le modalità per la concessione dell'integrazione, nonché i criteri di utilizzo della stessa [8].

     3. [9].

     4. [10]

     5. [11]

     6. Per i fini di cui al presente articolo è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.500.000.000, da iscrivere negli stati di previsione della spesa della Provincia in misura di lire 500.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1989 e per la rimanente quota, mediante appositi stanziamenti da determinarsi annualmente con leggi di bilancio per ciascuno degli esercizi finanziari 1990 e 1991.

 

     Art. 11. Partecipazioni.

     1. La Giunta provinciale è autorizzata a sottoscrivere azioni di nuova emissione del Centro tecnico finanziario per lo sviluppo economico della provincia di Trento, di cui alla legge provinciale 9 aprile 1973, n. 13, fino alla concorrenza dell'importo di lire 13.000.000.000.

     2. La Giunta provinciale è autorizzata a sottoscrivere quote di partecipazione al tondo di dotazione dell'Istituto mediocredito Trentino- Alto Adige con sede in Trento, di nuova emissione, fino alla concorrenza dell'importo di lire 3.380.000.000.

     3. La Giunta provinciale è autorizzata a sottoscrivere azioni di nuova emissione della società «Interporto doganale di Trento s.p.a.», di cui alla legge provinciale 9 dicembre 1978, n. 54, fino alla concorrenza dell'importo di lire 880.000.000.

     4. La Giunta provinciale è autorizzata a sottoscrivere azioni di nuova emissione della s.p.a. di gestione dell'aeroporto di Verona-Villafranca, di cui all'articolo 1 della legge provinciale 21 aprile 1986, n. 11, fino alla concorrenza dell'importo di lire 8.000.000.

     5. Sono autorizzate a carico dell'esercizio finanziario 1989 le spese di lire 5.000.000.000 per i fini di cui al comma 1- di lire 3.380.000.000 per i fini di cui al comma 2, di lire 880.000.000 per i fini di cui al comma 3, di lire 8.000.000 per i fini di cui al comma 4. E' autorizzata a carico dell'esercizio finanziario 1990 la spesa di lire 8.000.000.000 per i fini di cui al comma 1.

 

     Art. 12. [12]

 

     Art. 13. Disposizioni in materia di trasporti pubblici.

     1. [13].

     2. In relazione alle nuove competenze attribuite alla Provincia autonoma di Trento in base al decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987,n. 527, per l'anno 1989, le anticipazioni concesse per i fini di cui all'articolo 12 della legge provinciale 15 marzo 1983, n. 6 sono infruttifere [14].

 

     Art. 14. [15]

 

     Art. 15. Maggiorazione delle misure degli interventi a favore dei comuni situati in aree a tutela ambientale. [16]

     [1. Ai comuni il cui territorio è ricompreso nelle aree di tutela ambientale facenti parte dei sistemi montuosi del Lagorai, del Baldo, del Cadria, del Pasubio, delle Piccole Dolomiti e della Lessinia trentina, per i quali il piano urbanistico comprensoriale, su proposta dei comuni stessi, prevede la destinazione a parco con criteri analoghi a quelli indicati dall'articolo 11 delle norme di attuazione del piano urbanistico provinciale sono attribuite le maggiorazioni di cui all'articolo 9 della legge provinciale 1 settembre 1988, n. 29, con i criteri ivi previsti.

     2. Tali disposizioni si applicano agli investimenti da realizzare a decorrere dall'esercizio successivo a quello di destinazione a parco delle aree di cui al comma 1, anche se ricompresi in piani e programmi relativi a periodi precedenti].

 

     Art. 16. Disposizioni in materia di finanza locale.

     1. In relazione della disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge provinciale 3 settembre 1987, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni, l'entità dei trasferimenti a favore dei comuni per l'esercizio 1989 previsti dalla medesima legge è determinata nel modo seguente:

     a) fondo ordinario lire 116.000.000.000 di cui una quota non interiore a lire 1.200.000.000 per i fini di cui all'articolo 4 della legge regionale 16 novembre 1956, n. 19 come sostituito dall'articolo 1 della legge provinciale 25 novembre 1988, n. 44;

     b) fondo perequativo lire 30.500.000.000;

     c) fondo per l'agevolazione di nuovi investimenti lire 4.348.160.230.

     2. La Giunta provinciale con propri provvedimenti determina le assegnazioni spettanti ai comuni a valere sul fondo ordinario e sul fondo perequativo per l'anno 1989 al netto dell'ammontare degli acconti assegnati ai sensi dell'articolo 8 della legge provinciale 21 novembre 1988, n. 41.

     3. In deroga a quanto previsto al comma 3 bis dell'articolo 4 della legge provinciale 3 settembre 1987, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni, viene assegnato a ciascun comune, in aggiunta alle quote ripartite per i tini di cui all'articolo 4 della citata legge regionale 16 novembre 1956, n. 19, un importo pari alla somma dei trasferimenti corrisposti a valere sul fondo ordinario dell'anno precedente e del 50% di quelli corrisposti sul fondo perequativo del 1988, considerati al netto delle somme ripartite ai sensi del comma 5 dell'articolo 5 della legge provinciale 3 settembre 1987, n. 22 come aggiunto con l'articolo 10 della legge provinciale 1 settembre 1988, n. 29.

     4. Nella ripartizione del fondo perequativo per l'anno 1989 sarà tenuto conto delle minori assegnazioni attribuite allo Stato a valere sul tondo ordinario per il 1989 previsto all'articolo 14, comma 1, del decreto legge 2 marzo 1989, n. 66 convertito con la legge 24 aprile 1989, n. 144.

     5. Limitatamente all'anno 1989, una quota del fondo perequativo non superiore a lire 1.000.000.000 può essere utilizzata dalla Giunta provinciale per corrispondere finanziamenti integrativi ai comuni secondo modalità e per le tipologie di spesa stabilite con deliberazione della Giunta provinciale in relazione a:

     a) spese correnti obbligatorie di natura straordinaria ed eccezionale non finanziabili con le normali risorse di bilancio dei singoli comuni;

     b) oneri derivanti ai comuni dalla sostituzione di personale assente dal servizio per aspettative sindacali.

     6. In relazione al comma 4 dell'articolo 8 della legge provinciale 21 novembre 1988, n. 41 gli importi di lire 20.000.000.000 e di lire 25.000.000 sono elevati rispettivamente a lire 32.000.000.000 e a lire 30.000.000.

     7. [17].

     8. In relazione all'articolo 16 della legge provinciale 19 gennaio 1988, n. 4 e successive modificazioni, la dotazione del tondo per l'agevolazione di nuovi investimenti di cui al comma 1 lettera c) per l'anno 1988 rimane definitivamente fissata in lire 3.151.839.770.

     9. [18].

     10. [19].

     11. Per i fini di cui alle lettere a) e b) del comma 1 è autorizzata un'ulteriore spesa di lire 19.000.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1989 in aggiunta alla quota di lire 127.500.000.000 a carico del medesimo esercizio autorizzata con l'articolo 8, comma 7 della legge provinciale 21 novembre 1988, n. 41.

     12. Per i fini di cui alla lettera c) del comma 1 è autorizzato il limite di impegno di lire 1.348.160.230 a carico dell'esercizio finanziario 1989 in aggiunta al limite di impegno già autorizzato ai sensi dell'articolo 8, comma 2 della legge provinciale 21 novembre 1988, n. 41. Le relative annualità saranno iscritte agli stati di previsione della spesa della Provincia in misura di lire 1.348.160.230 a carico di ciascuno degli esercizi finanziari dal 1989 al 1999.

     13. Per la variazione della dotazione del fondo per lo sviluppo degli investimenti minori prevista dal comma 6 è autorizzata un'ulteriore spesa di lire 12.000.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1989 in aggiunta alla quota a carico del medesimo esercizio autorizzata con l'articolo 8, comma 6, della legge provinciale 21 novembre 1988, n. 41.

 

     Art. 17. Aperture di credito a favore del Mediocredito. [20]

 

     Art. 18. [21]

 

 

TABELLA A

(Omissis)

 

TABELLA B

(Omissis)

 

 


[1] Modifica gli articoli 62 e 63 delle L.P. 14 settembre 1979, n. 7.

[2] Modifica l'art. 2 della L.R. 19 febbraio 1964, n. 9, abrogata con decorrenza dalla data di affidamento di cui al comma 1 dell'articolo 2, della L.P. 15 gennaio 1993, n. 2, riportata al § 4.4.10.

[3] Articolo abrogato dall'art. 119 della L.P. 7 agosto 2006, n. 5, a decorrere dalla data ivi indicata.

[4] Articolo abrogato dall’art. 62 della L.P. 28 marzo 2003, n. 4.

[5] Sostituisce l'art. 1 della L.P. 21 aprile 1987, n. 7.

[6] Modifica l'art. 67 della L.P. 4 agosto 1986, n. 21.

[7] Sostituisce l'art. 5 della L.P. 17 marzo 1983, n. 8.

[8] Comma così sostituito dall'art. 131 della L.P. 23 agosto 1993, n. 18.

[9] Comma abrogato dall'art. 131 della L.P. 23 agosto 1993, n. 18.

[10] Comma abrogato dall'art. 131 della L.P. 23 agosto 1993, n. 18.

[11] Comma abrogato dall'art. 131 della L.P. 23 agosto 1993, n. 18.

[12] Articolo abrogato dall'art. 44 della L.P. 10 gennaio 1992, n. 2.

[13] Modifica l'art. 16 della L.P. 17 ottobre 1978, n. 43.

[14] Modifica l'art. 8 della L.P. 21 novembre 1988, n. 41.

[15] Modifica l'art. 13 della L.P. 6 novembre 1978, n. 44.

[16] Articolo abrogato dall'art. 2 della L.P. 13 novembre 1998, n. 15. Esso resta applicabile ai rapporti sorti in base alle sue disposizioni nel periodo della sua vigenza e per l'esecuzione dei relativi impegni di spesa, per effetto dell'art. 4 della stessa L.P. 15/98.

[17] Modifica l'art. 7 della L.P. 3 settembre 1987, n. 22.

[18] Modifica l'art. 8 della L.P. 21 novembre 1988, n. 41.

[19] Modifica l'art. 16 della L.P. 19 gennaio 1988, n. 4.

[20] Articolo abrogato dall'art. 38 della L.P. 13 dicembre 1999, n. 6.

[21] Reca disposizioni finanziarie ed entrata in vigore.