§ 4.4.10 - Legge Provinciale 15 maggio 1993, n. 2.
Norme in materia di gestione delle Terme di Levico-Vetriolo e Roncegno e disposizioni transitorie in materia di imposta di soggiorno.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.4 cave e torbiere
Data:15/05/1993
Numero:2


Sommario
Art. 1.  Soppressione dell'Azienda speciale di gestione delle terme demaniali di Levico - Vetriolo e Roncegno.
Art. 1 bis.  Alienazione dei beni dell'Azienda speciale di gestione delle terme demaniali di Levico-Vetriolo e Roncegno.
Art. 2.  Affidamento della gestione.
Art. 3.  Modalità dell'affidamento.
Art. 4.  Beni esclusi dall'affidamento.
Art. 5.  Messa in liquidazione dell'Azienda speciale di gestione delle terme demaniali di Levico-Vetriolo e Roncegno.
Art. 5 bis.  Gestioni escluse dall'affidamento.
Art. 6.  Pagamento delle passività.
Art. 7.  Cessazione di efficacia e abrogazione di leggi.
Art. 8.  Disposizioni in materia di imposta di soggiorno.
Art. 9.  Autorizzazioni di spesa.
Art. 10.  Copertura degli oneri.
Art. 11.  Variazioni di bilancio.


§ 4.4.10 - Legge Provinciale 15 maggio 1993, n. 2.

Norme in materia di gestione delle Terme di Levico-Vetriolo e Roncegno e disposizioni transitorie in materia di imposta di soggiorno.

(B.U. 26 gennaio 1993, n. 4).

 

Art. 1. Soppressione dell'Azienda speciale di gestione delle terme demaniali di Levico - Vetriolo e Roncegno.

     1. L'Azienda speciale di gestione delle terme demaniali di Levico- Vetriolo e Roncegno istituita con la legge regionale 19 febbraio 1964, n. 9, modificata dalla legge provinciale 6 settembre 1974, n. 7, dalla legge provinciale 23 aprile 1982, n. 7 e dall'articolo 1 della legge provinciale 18 settembre 1989, n. 17, è soppressa ed è posta in liquidazione, con decorrenza dalla data dell'affidamento di cui al comma 2.

     2. La gestione dei beni facenti capo all'azienda è affidata a soggetti privati idonei, secondo quanto previsto dall'articolo 2.

     3. La concessione mineraria denominata «Bacino idrico che alimenta le sorgenti minerali utilizzate nello stabilimento bagni di Vetriolo» per la coltivazione delle acque minerali e termali già affidata all'azienda, è trasferita per il tempo di vigenza del contratto al soggetto che risulterà affidatario della gestione dei beni facenti capo all'azienda medesima.

     3 bis. Lo stabilimento termale di Roncegno, già facente parte dell'Azienda speciale di gestione delle terme demaniali di Levico-Vetriolo e Roncegno, può utilizzare, previa autorizzazione della Giunta provinciale, l'acqua termale del bacino idrico che alimenta le sorgenti minerali utilizzate dallo stabilimento bagni di Vetriolo, mediante trasporto della stessa nel rispetto delle prescrizioni igienico sanitarie stabilite dall'azienda provinciale per i servizi sanitari. E' fatto obbligo all'ente gestore dello stabilimento termale di Roncegno di fornire idonea informazione al pubblico in ordine alle caratteristiche fisico-chimiche e alla provenienza dell'acqua termale utilizzata [1].

 

     Art. 1 bis. Alienazione dei beni dell'Azienda speciale di gestione delle terme demaniali di Levico-Vetriolo e Roncegno. [2]

     1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, la Provincia può alienare, anche separatamente, i beni individuati dall'articolo 2, comma 1, sentiti i comuni interessati ai quali è riconosciuto il diritto di prelazione sui beni medesimi; a tal fine la Provincia esperisce le azioni necessarie per modificare o risolvere i contratti stipulati per l'affidamento della gestione dei predetti beni.

 

     Art. 2. Affidamento della gestione. [3]

     1. E' affidata a soggetti privati la gestione degli stabilimenti del palazzo delle Terme di Levico e del grand Hotel Terme di Levico, dello stabilimento di imbottigliamento dell'acqua minerale "Levico-casara" di Levico e dello stabilimento termale di Vetriolo. Gli affidamenti avvengono sulla base di contratti che prevedono gli obblighi degli affidatari, la durata, i corrispettivi da corrispondere alla Provincia con decorrenza comunque non posteriore al sesto anno, nonché le garanzie per il rispetto degli obblighi contrattuali da parte degli affidatari.

     2. La Giunta provinciale può prevedere con i contratti di cui al comma 1 la concessione ai primi affidatari di contributi "una tantum" per l'avviamento, di importo non superiore alle perdite medie annue sostenute dall'Azienda speciale negli ultimi tre anni nei diversi comparti di attività.

 

     Art. 3. Modalità dell'affidamento.

     1. L'affidamento di cui all'articolo 2 è disposto dalla Giunta provinciale ai sensi della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 concernente «Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento».

 

     Art. 4. Beni esclusi dall'affidamento.

     1. I beni esclusi all'affidamento in gestione di cui all'articolo 2 rientrano nella disponibilità della Provincia, salvo quanto previsto dal comma 2.

     2. La Giunta provinciale è autorizzata a trasferire gratuitamente in proprietà o in uso i beni immobili di cui al comma 1, ai comuni interessati sulla base di intese con i comuni medesimi.

     3. La Provincia può concorrere agli oneri di manutenzione dei beni di cui al comma 2, secondo i criteri e con le modalità che saranno previsti dalle norme in materia di finanza locale.

 

     Art. 5. Messa in liquidazione dell'Azienda speciale di gestione delle terme demaniali di Levico-Vetriolo e Roncegno.

     1. La Provincia subentra all'Azienda di gestione delle terme demaniali di Levico-Vetriolo e Roncegno in tutti i rapporti attivi e passivi non trasferiti al soggetto affidatario di cui all'articolo 2.

     2. All'atto della messa in liquidazione dell'azienda la Giunta provinciale nomina un commissario liquidatore con il compito di provvedere alla liquidazione dei rapporti attivi e passivi nonché ad ogni altro adempimento necessario.

     3. Al termine del mandato, il commissario liquidatore trasmette alla Giunta provinciale la situazione finanziaria e patrimoniale a tale data dell'azienda soppressa corredata da una relazione illustrati, e versa al tesoriere della Provincia l'eventuale giacenza di cassa residua.

     4. Le risultanze della gestione di liquidazione sono approvate dalla Giunta provinciale.

     5. In appositi capitoli dell'entrata e della spesa bilancio della Provincia per l'esercizio finanziario 1993 e successivi saranno iscritte rispettivamente le attività e le passività finanziarie risultanti dalla situazione redatta dal commissario liquidatore.

     6. Con il provvedimento di nomina del commissario liquidatore può essere disposta la corresponsione a suo favore, a carico del bilancio della Provincia, di un'indennità a titolo di rimborso spese forfettario. L'indennità è determinata in misura non superiore all'importo derivante dal rapporto ad anno dei compensi previsti dal comma 4 dell'articolo 50 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, come modificato dall'articolo 29, comma 2, della legge provinciale 23 febbraio 1990, n. 6.

 

     Art. 5 bis. Gestioni escluse dall'affidamento. [4]

     1. La Giunta provinciale può attribuire al commissario liquidatore dell'azienda nominato ai sensi dell'articolo 5, comma 2, la residua gestione delle attività non affidate al soggetto di cui all'articolo 1, comma 2, ivi compreso l'incarico di portare a termine i rapporti già in essere, le forniture in corso di esecuzione nonché i lavori in corso di effettuazione o in via di definizione, da espletare entro il termine di durata della liquidazione.

     2. Per le ulteriori incombenze di cui al comma 1 al commissario liquidatore è attribuito il compenso forfettario di cui all'articolo 5, comma 6, che può essere elevato di un ulteriore importo massimo mensile di lire 2.000.000.

     3. Entro il 28 febbraio di ciascun anno il commissario liquidatore trasmette alla Giunta provinciale la situazione finanziaria e patrimoniale dell'azienda in liquidazione relativa all'anno precedente, corredata da una relazione illustrativa.

     4. La gestione di liquidazione dell'azienda cessa in ogni caso al termine del secondo anno successivo a quello del provvedimento di messa in liquidazione dell'azienda stessa. Alla scadenza del predetto termine la Provincia subentra nelle eventuali residue attività per la definizione dei rapporti non ancora liquidati.

 

     Art. 6. Pagamento delle passività.

     1. Al fine di consentire il pagamento da parte del liquidatore delle passività, la Giunta provinciale è autorizzata ad assegnare somme all'azienda speciale in liquidazione.

     2. Le somme di cui al comma 1 sono versate su apposito conto corrente acceso presso il tesoriere della Provincia, intestato alla stessa Provincia e sul quale il liquidatore è autorizzato a disporre pagamenti, rimanendo esclusa comunque la possibilità di prelievi in contanti.

     3. L'eventuale disponibilità residuale sul conto corrente di cui al comma 2 è introitata nel bilancio della Provincia.

     4. Le eventuali somme assegnate ai sensi del comma 1, ma non ancora erogate, possono essere utilizzate per il pagamento da parte della Provincia delle passività finanziarie di cui al comma 3 dell'articolo 5.

 

     Art. 7. Cessazione di efficacia e abrogazione di leggi.

     1. Con decorrenza dalla data di affidamento di cui al comma 1 dell'articolo 2, cessa di avere efficacia la legge regionale 19 febbraio 1964, n. 9. Qualora l'affidamento abbia luogo a favore di più soggetti la cessazione dell'efficacia della legge regionale 19 febbraio 1964, n. 9 avviene in relazione all'attività affidata [5].

     2. Con la medesima decorrenza di cui al comma 1, sono altresì abrogate le seguenti leggi:

     a) legge provinciale 6 settembre 1974, n. 7;

     b) legge provinciale 23 aprile 1982, n. 7:

     c) articolo 4 della legge provinciale 18 settembre 1989, n. 7.

 

     Art. 8. Disposizioni in materia di imposta di soggiorno.

     1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge l'imposta di soggiorno di cui al titolo I della legge regionale, 9 agosto 1976, n. 10, come da ultimo modificato dalla legge regionale 19 agosto 1988, n. 17, è sostituita da altro prelievo sulle attività turistiche, da disciplinare con successiva legge provinciale da approvare entro il 30 giugno 1993.

     2. I soggetti tenuti agli adempimenti di cui all'articolo 8 della legge regionale 29 agosto 1976, n. 10, come sostituito dall'articolo 7 della legge regionale 29 novembre 1978, n. 25, provvedono entro il 31 marzo 1993:

     a) al versamento dell'imposta che avrebbe dovuto essere corrisposta alla scadenza del periodo di sospensione di cui all'articolo 22 della legge provinciale 30 gennaio 1992, n. 6, maggiorata della somma di Lire 50.000 per ogni milione o frazione di imposta dovuta nonché di una indennità di mora pari al 10 per cento dell'imposta dovuta;

     b) al versamento dell'imposta dovuta alle scadenze successive a quella di cui alla lettera a) e fino alla data di entrata in vigore della presente legge, non corrisposta nei termini di legge, maggiorata della somma di Lire 50.000 per ogni milione o frazione di imposta dovuta nonché di una indennità di mora pari al 10 per cento dell'imposta dovuta.

     3. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere applicazione, nel territorio della Provincia, le disposizioni di cui al titolo I della legge regionale 29 agosto 1976, n. 10, come da ultimo modificato dalla legge regionale 19 agosto 1988, n. 17.

 

     Art. 9. Autorizzazioni di spesa.

     1. Per i fini di cui al comma 1 dell'articolo 6, per il pagamento delle passività di cui al comma 5 dell'articolo 5, nonché per la corresponsione dell'indennità di cui al comma 6 del medesimo articolo 5, è autorizzata la spesa di Lire 2.000.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1993.

 

     Art. 10. Copertura degli oneri.

     1. All'onere di Lire 2.000.000.000, derivante dal l'applicazione dell'articolo 9, a carica dell'esercizio finanziario 1993, si fa fronte mediante l'utilizzo di una quota di pari importo delle previsioni di spesa iscritte nel settore funzionale «Oneri non ripartibili» programma «Progetti intersettoriali», area di intervento «Progetti del programma di legislatura» del bilancio pluriennale 1992-1994, di cui all'articolo 14 della legge provinciale 10 febbraio 1992, n. 7 concernente «Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 1992 e bilancio pluriennale 1992-1994».

 

     Art. 11. Variazioni di bilancio.

     (Omissis).

 

 


[1] Comma aggiunto dall'art. 28 della L.P. 20 marzo 2000, n. 3.

[2] Articolo inserito dall'art. 28 della L.P. 20 marzo 2000, n. 3.

[3] Articolo così sostituito dall'art. 10 della L.P. 12 settembre 1994, n. 4.

[4] Articolo aggiunto dall'art. 58 della L.P. 9 settembre 1996, n. 8.

[5] Periodo aggiunto dall'art. 10 della L.P. 12 settembre 1994, n. 4.