§ 4.4.1 - Legge Regionale 19 febbraio 1964, n. 9.
Ordinamento dell'Azienda speciale di gestione nelle terme demaniali regionali di Levico, Vetriolo e Roncegno [*].


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.4 cave e torbiere
Data:19/02/1964
Numero:9


Sommario
Art. 1.      1. A decorrere dal 10 gennaio 1964, all'Azienda speciale istituita con legge regionale 29 luglio 1959, n. 8, e successive modificazioni, subentra l'Azienda speciale di gestione delle terme [...]
Art. 2.      1. All'Azienda sono attribuiti i seguenti compiti:
Art. 3.      1. L'Azienda è retta da un consiglio di amministrazione, composto dai seguenti membri nominati con deliberazione della Giunta provinciale:
Art. 4.      1. Il controllo sulla gestione finanziaria dell'Azienda è esercitato da un collegio dei revisori dei conti composto da un presidente, di due membri effettivi e due membri supplenti, nominati [...]
Art. 5.      1. Il consiglio di amministrazione ed il collegio dei revisori dei conti restano in carica per la durata della legislatura provinciale
Art. 6.      1. La Giunta regionale formula le direttive generali in ordine all'attività stessa e vigila sull'attività dell'Azienda.
Art. 7.      1. Il consiglio di amministrazione esercita le seguenti attribuzioni:
Art. 8.      1. Il presidente del consiglio di amministrazione rappresenta l'Azienda di fronte ai terzi, stipula contratti e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione.
Art. 9.      1. Il direttore esercita le seguenti attribuzioni:
Art. 10.      1. Il personale dell'Azienda viene amministrato in base ai contratti di diritto privato valevoli per le singole categorie.
Art. 11.      1.I beni mobili di proprietà regionale, destinati ai servizi ed alle attività dell'Azienda, sono affidati in consegna ad essa, mediante apposito verbale sottoscritto dal direttore.
Art. 12.      1. L'esercizio dell'Azienda coincide con l'anno solare. Alla chiusura di ogni esercizio viene compilato il rendiconto annuale che comprende la situazione patrimoniale ed il rendiconto di [...]
Art. 13.      1. Gli utili netti della gestione, da versarsi nelle casse della Regione non oltre trenta giorni dall'approvazione del rendiconto da parte della Giunta regionale, vengono imputati allo stato di [...]


§ 4.4.1 - Legge Regionale 19 febbraio 1964, n. 9.

Ordinamento dell'Azienda speciale di gestione nelle terme demaniali regionali di Levico, Vetriolo e Roncegno [*].

(B.U. 25 febbraio 1964, n. 8).

 

Art. 1.

     1. A decorrere dal 10 gennaio 1964, all'Azienda speciale istituita con legge regionale 29 luglio 1959, n. 8, e successive modificazioni, subentra l'Azienda speciale di gestione delle terme demaniali regionali di Levico, Vetriolo e Roncegno.

     2. L'Azienda è disciplinata dalle norme di cui agli articoli seguenti e conserva la propria sede in Levico.

 

     Art. 2.

     1. All'Azienda sono attribuiti i seguenti compiti:

     a) l'organizzazione e la gestione di tutti i beni ed i servizi costituenti i compendi patrimoniali delle terme di Levico, Vetriolo e Roncegno;

     b) lo sfruttamento, la lavorazione e la valorizzazione, per fini industriali e commerciali, delle acque minerali facenti parte dei rispettivi bacini;

     c) la partecipazione ad iniziative da cui possa derivare, anche indirettamente, un incremento dell'attività delle terme di Levico, Vetriolo e Roncegno;

     d) la manutenzione ordinaria dei beni di proprietà della Provincia, adibiti ai servizi ed alle attività di cui alle lettere a) e b) del presente articolo.

     2.Gli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro, di risanamento e di ristrutturazione, nonché quelli relativi a nuove costruzioni e gli acquisti di attrezzature necessarie al funzionamento dell'Azienda, sono effettuati direttamente dalla Provincia.

     L'approvazione da parte della Provincia dei progetti delle opere relative alla costruzione di stabilimenti termali equivale anche ai fini dell'acquisizione delle relative aree a dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere medesime. La Giunta provinciale può autorizzare l'Azienda a provvedere direttamente all'effettuazione dei predetti interventi ed acquisti, previa assegnazione dei relativi finanziamenti da disporre sulla base delle esigenze connesse alla situazione economico-finanziaria dell'Azienda stessa [1].

 

     Art. 3.

     1. L'Azienda è retta da un consiglio di amministrazione, composto dai seguenti membri nominati con deliberazione della Giunta provinciale:

     a) un assessore designato dal Presidente della Giunta provinciale, in qualità di presidente;

     b) un rappresentante per ciascuno dei comuni di Levico, Vetriolo e Roncegno, designati dai ri  spettivi consigli comunali;

     c) due rappresentanti dei lavoratori designati dalle organizzazioni sindacali provinciali di categoria maggiormente rappresentative;

     d) due esperti scelti dalla Giunta provinciale fra persone particolarmente competenti nel campo termale e attività connesse;

     e) due rappresentanti del Consiglio provinciale, di cui uno espresso dalle minoranze;

     f) un rappresentante per ciascuno dei comprensori dell'Alta e Bassa Valsugana, designati dalle rispettive assemblee;

     g) un rappresentante per ciascuna delle aziende autonome di cura e soggiorno di Levico, Vetriolo Terme, nonché di Roncegno, designati dai rispettivi consigli di amministrazione.

     2. Il consiglio di amministrazione, all'atto del suo insediamento nominerà il vice-presidente cui sono demandate le funzioni del presidente in caso di sua assenza o impedimento.

     3. Il direttore dell'Azienda speciale disimpegna le funzioni di segretario, partecipando altresì ai lavori del consiglio con voto consultivo [2].

 

     Art. 4.

     1. Il controllo sulla gestione finanziaria dell'Azienda è esercitato da un collegio dei revisori dei conti composto da un presidente, di due membri effettivi e due membri supplenti, nominati dalla Giunta provinciale. Un componente effettivo del predetto collegio è designato dalle minoranze del Consiglio provinciale [3].

 

     Art. 5.

     1. Il consiglio di amministrazione ed il collegio dei revisori dei conti restano in carica per la durata della legislatura provinciale [4].

 

     Art. 6.

     1. La Giunta regionale formula le direttive generali in ordine all'attività stessa e vigila sull'attività dell'Azienda.

     2. Approva i programmi pluriennali ed annuali di attività ed il rendiconto annuale della gestione aziendale.

     3. Determina i compensi degli amministratori e dei revisori.

     4. Approva la nomina del direttore.

     5. Si sostituisce al consiglio di amministrazione nei casi in cui detto organo ometta di adottare i provvedimenti cui è tenuto per legge.

     6. Scioglie il consiglio di amministrazione nei casi in cui detto organo compia attività contraria alle leggi od agli interessi dell'Azienda [5].

 

     Art. 7.

     1. Il consiglio di amministrazione esercita le seguenti attribuzioni:

     a) formula, in armonia con le indicazioni del programma provinciale di sviluppo di cui alla legge provinciale 18 agosto 1980, n. 25, un programma pluriennale di attività dell'Azienda per il conseguimento degli obiettivi previsti al precedente articolo

     2. Il programma pluriennale ha efficacia temporale pari a quella del programma provinciale di sviluppo e viene aggiornato ogni anno ricostituendone comunque la iniziale estensione. Il programma pluriennale viene inviato ai comprensori, ai comuni ed alle aziende autonome interessati, che dovranno far pervenire le loro osservazioni entro trenta giorni dal ricevimento del programma medesimo

     a bis) formula entro il 30 settembre di ciascun anno un programma annuale di attività riferito al  l'esercizio successivo, concernente la realizzazione dei programma pluriennale di attività di cui alla precedente lettera a) e nel quale viene pure data indicazione dei prevedibili flussi delle entrate e delle uscite di cassa ripartiti secondo specifici criteri di analisi economica. Entro il pre  detto termine il programma pluriennale dovrà essere trasmesso per l'approvazione alla Giunta provinciale;

     b) delibera il rendiconto annuale dell'attività aziendale;

     c) delibera i regolamenti interni occorrenti per il funzionamento dei servizi amministrativi, tecnici e sanitari;

     d) delibera la concessione in uso o locazione di beni od esercizi aziendali

     e) delibera i contratti per la vendita dei prodotti aziendali;

     f) determina le tariffe delle cure e dei servizi;

     g) delibera convenzioni per il trattamento particolare da riservare, negli stabilimenti aziendali, agli assistiti da istituti operanti nel campo dell'assistenza, previdenza ed assicurazioni sociali;

     h) delibera in ordine agli interventi ed agli acquisti di cui al precedente articolo 2 lettera d) nonché al secondo comma del medesimo articolo;

     i) delibera in ordine alla partecipazione dell'Azienda alle iniziative di cui all'articolo 2, lettera c) della presente legge;

     l) nomina il direttore, i consulenti ed assistenti medici ed i rappresentanti, nonché tutto il personale assunto a tempo indeterminato, deliberando i relativi provvedimenti;

     m) delibera i mutui ed i contratti bancari occorrenti per la gestione finanziaria aziendale.

     2. Compie quant'altro occorre per il regolare svolgimento delle attività dell'Azienda, dando mandato al presidente del consiglio di amministrazione di porre in essere i relativi negozi [6].

 

     Art. 8.

     1. Il presidente del consiglio di amministrazione rappresenta l'Azienda di fronte ai terzi, stipula contratti e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione.

 

     Art. 9.

     1. Il direttore esercita le seguenti attribuzioni:

     a) cura l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione;

     b) dirige gli uffici e cura l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi aziendali;

     c) assume il personale stagionale;

     d) propone al presidente del consiglio di amministrazione i provvedimenti discrezionali da adottare nei confronti del personale dell'azienda;

     e) vigila sull'attività degli esercizi aziendali affidati in uso o locazione ai sensi dell'art.. 7, lettera d) della presente legge;

     f) provvede alle forniture necessarie per la normale gestione dei servizi aziendali;

     g) gestisce i beni mobili destinati ai servizi ed alle attività dell'Azienda e provvede alle rispettive manutenzioni e sostituzioni necessarie.

 

     Art. 10.

     1. Il personale dell'Azienda viene amministrato in base ai contratti di diritto privato valevoli per le singole categorie.

 

     Art. 11.

     1.I beni mobili di proprietà regionale, destinati ai servizi ed alle attività dell'Azienda, sono affidati in consegna ad essa, mediante apposito verbale sottoscritto dal direttore.

 

     Art. 12.

     1. L'esercizio dell'Azienda coincide con l'anno solare. Alla chiusura di ogni esercizio viene compilato il rendiconto annuale che comprende la situazione patrimoniale ed il rendiconto di gestione. Al rendiconto annuale dovrà essere allegato un consuntivo di cassa redatto secondo specifici criteri di analisi economica.

     2. Il rendiconto annuale deve essere trasmesso alla Giunta provinciale per la sua approvazione entro la data del 31 marzo dell'anno successivo all'esercizio cui si riferisce ed è allegato al rendiconto generale della Provincia [7].

 

     Art. 13.

     1. Gli utili netti della gestione, da versarsi nelle casse della Regione non oltre trenta giorni dall'approvazione del rendiconto da parte della Giunta regionale, vengono imputati allo stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale, come utili netti dell'Azienda.

     2. L'eventuale perdita annuale di esercizio, risultante dal rendiconto di gestione, viene imputata allo stato di previsione della spesa del bilancio regionale.

 

 


[*] La presente legge cessa di avere efficacia con decorrenza dalla data di affidamento di cui al comma 1 dell'articolo 2, della L.P. 15 gennaio 1993, n. 2, riportata al § 4.4.10.

[1] Articolo così modificato dall'art. 1 della L.P. 23 aprile 1982, n. 7 e dall'art. 4 della L.P. 18 settembre 1989, n. 7.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.P. 23 aprile 1982, n. 7.

[3] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.P. 6 settembre 1974, n. 7.

[4] Articolo così sostituito dall'art. 3 della L.P. 6 settembre 1974, n. 7.

[5] Articolo così modificato dall'art. 1 della L.P. 23 aprile 1982, n. 7.

[6] Articolo così modificato dall'art. 1 della L.P. 23 aprile 1982, n. 7.

[7] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.P. 23 aprile 1982, n. 7.