§ 6.3.12 - L.P. 3 settembre 1987 n. 22.
Disposizioni in materia di finanza locale per il triennio 1987 - 1989 .


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.3 finanza locale
Data:03/09/1987
Numero:22


Sommario
Art. 1.  Programmazione pluriennale degli interventi finanziari.
Art. 2.  Equilibrio del bilancio.
Art. 3.  Modalità di finanziamento dei comuni.
Art. 4.  Fondo ordinario.
Art. 5.  Fondo perequativo.
Art. 6.  Fondo a copertura degli oneri di ammortamento dei mutui pregressi.
Art. 7.  Fondo per l'agevolazione di nuovi investimenti.
Art. 8.  Fondo per lo sviluppo degli investimenti minori.
Art. 9.  Disposizioni per gli incentivi delle opere pubbliche.
Art. 10.  Modifica della legge provinciale 27 luglio 1981, n. 12, concernente Norme per il superamento di situazioni emarginanti sopportate da persone con difficoltà psichiche, fisiche e sensoriali.
Art. 11.  Certificazioni.
Art. 12.  Assegnazioni ed erogazioni.
Art. 13.  Autorizzazioni di spesa.
Art. 16.  Entrata in vigore.


§ 6.3.12 - L.P. 3 settembre 1987 n. 22.

Disposizioni in materia di finanza locale per il triennio 1987 - 1989 [1].

(B.U. 15 settembre 1987, n. 41).

 

Art. 1. Programmazione pluriennale degli interventi finanziari. [2]

     [1. Al fine di consentire ai comuni una corretta programmazione finanziaria, gli interventi in materia di finanza locale, previsti e disciplinati dalla presente legge, riguardano il triennio 1987-1989.

     2. L'entità dei trasferimenti a favore dei comuni in quanto non stabilita nella presente legge verrà fissata con apposite norme da inserire nelle leggi finanziarie relative agli anni 1988 e 1989.]

 

     Art. 2. Equilibrio del bilancio. [3]

     [1. Il bilancio di previsione dei comuni deve essere deliberato in pareggio.

     2. I comuni sono tenuti a rispettare nelle variazioni di bilancio e durante la gestione il pareggio finanziario e gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme finanziarie stabilite dalla legge.]

 

     Art. 3. Modalità di finanziamento dei comuni. [4]

     [1. La Provincia concorre al finanziamento dei bilanci dei comuni con trasferimenti finalizzati alle spese generali di funzionamento nonché allo sviluppo degli investimenti.

     2. I trasferimenti per le spese generali di funzionamento si articolano nei seguenti fondi:

     a) fondo ordinario;

     b) fondo perequativo.

     3. I trasferimenti per lo sviluppo degli investimenti si articolano nei seguenti fondi:

     a) fondo a copertura degli oneri di ammortamento dei mutui pregressi;

     b) fondo per lo sviluppo degli investimenti minori;

     c) fondo per la promozione delle opere pubbliche;

     d) fondo per l'agevolazione di nuovi investimenti.]

 

     Art. 4. Fondo ordinario. [5]

     [1. Il fondo ordinario viene determinato per l'anno 1987 nell'importo di lire 90 miliardi.

     2. A valere sul fondo ordinario viene corrisposto a ciascun comune, per il 1987, un contributo di importo pari:

     a) all'ammontare delle somme attribuite per l'anno 1986 in applicazione di quanto disposto dall'articolo 6, primo e secondo comma, e dell'articolo 7, terzo comma, lettere a), b), c) della legge provinciale 1 settembre 1986, n. 26;

     b) all'ammontare del maggior onere a carico del bilancio comunale 1987 per effetto dell'aumento dell'aliquota contributiva di cui all'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, nonché per effetto

dell'assoggettamento a contribuzione INADEL della quota complessiva dell'indennità integrativa speciale;

     c) all'ammontare dell'85 per cento della spesa derivante dalla corresponsione al personale degli acconti previsti, per gli anni 1985-1987, dall'articolo 46 dell'accordo provinciale unitario 13 marzo 1987 per il rinnovo contrattuale 19851987 dei dipendenti degli enti locali, richiamato più brevemente nella presente legge con il termine «contratto di lavoro dei dipendenti degli enti locali 1985-1987».

     3. Per l'anno 1988 l'entità del fondo viene stabilita con le modalità di cui all'articolo 1, comma 2, in modo da assicurare:

     a) un'assegnazione a ciascun comune di importo corrispondente alle somme del trasferimento corrisposti a valere sul fondo ordinario dell'anno precedente, al netto delle somme attribuite ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera c), e dei trasferimenti corrisposti sul fondo perequativo dell'anno precedente, considerati nella misura dell'85 per cento;

     b) la copertura dei maggiori oneri derivanti dallo stesso contratto per gli anni 1986 e 1987, dedotto l'ammontare degli acconti previsti per gli anni medesimi dall'articolo 46 del contratto di lavoro dei dipendenti degli enti locali 1985-1987;

c) la copertura, nel limite dell'85 per cento dei maggiori oneri, di competenza dell'anno 1988, connessi con i nuovi trattamenti economici del personale previsti dal contratto di lavoro dei dipendenti degli enti locali 1985-1987 [6].

     3 bis. Per l'anno 1989 l'entità del fondo viene stabilita con le modalità di cui all'articolo 1, comma 2, in modo da assicurare a ciascun comune una assegnazione di importo corrispondente alla somma dei trasferimenti corrisposti a valere sul fondo ordinario dell'anno precedente, dedotta la quota di cui alla lettera b), comma 3 dell'articolo 1, secondo comma, saranno altresì stabiliti i criteri e le modalità di computo e di ammissibilità dei maggiori oneri di cui alla lettera b) del precedente comma, ai fini dell'attribuzione a ciascun comune delle relative assegnazioni [7].

     5. Qualora la disponibilità del fondo di cui al primo comma risulti insufficiente rispetto all'entità complessiva delle somme spettanti ai sensi del secondo comma, la Giunta provinciale è autorizzata a rideterminare in proporzione la quota percentuale di riconoscimento delle spese di cui alla lettera c) del secondo comma medesimo.]

 

     Art. 5. Fondo perequativo. [8]

     [1. All'ulteriore processo di riequilibrio della spesa corrente dei comuni avviato nel 1986 la Provincia provvede per il triennio 1987-1989 con il fondo perequativo la cui entità viene fissata in 10 miliardi di lire per il 1987 e con le modalità di cui all'articolo 1, secondo comma, per ciascuno degli anni 1988 e 1989, tenendo conto dei criteri di cui al successivo comma.

     2. La determinazione della dotazione di cui al precedente comma per gli anni 1988-1989 sarà effettuata tenendo conto dei seguenti elementi:

     - le minori assegnazioni attribuite dallo Stato a valere sui fondi ordinari previsti nei provvedimenti per la finanza locale;

     - limitatamente al 1988, la quota dei maggiori oneri, di competenza dell'anno 1988, connessi con i nuovi trattamenti economici del personale previsti dal contratto di lavoro dei dipendenti degli enti locali 1985- 1987, dedotta la quota determinata per 1 fini di cui alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 4;

     - le somme necessarie per conseguire un incremento, rispetto al precedente esercizio, pari al tasso programmato di inflazione relativamente ai seguenti trasferimenti:

     a) attribuzioni statali spettanti ai comuni ai sensi dei provvedimenti per la finanza locale;

     b) ammontare complessivo dei trasferimenti provinciali a valere sul fondo ordinario e sul fondo perequativo, dedotte le quote connesse agli oneri per l'applicazione del contratto di lavoro dei dipendenti degli enti locali 1985-1 987.

     3. La ripartizione del fondo per i comuni viene attuata per l'anno 1987 come segue:

     a) per il 90 per cento in proporzione alla popolazione di ciascun comune, considerando a tal fine la popolazione residente alla data del censimento generale 1981 e assegnando il coefficiente moltiplicatore 1,25 ai cittadini con età pari o superiore ai 65 anni. La popolazione così determinata viene ulteriormente ponderata con i coefficienti moltiplicatori di cui alla tabella A allegata alla legge provinciale 1 settembre 1986, n. 26; i dati relativi alla distribuzione della popolazione per fasce di età sono comunicati dal servizio statistica della Provincia, con riferimento alla data del censimento generale della popolazione del 1981;

     b) per il 10 per cento in base a parametri stabiliti dalla Giunta provinciale, sentite le rappresentanze dell'ANCI e dell'UNCEM, che tengano conto del gettito medio INVIM del triennio 1983-1 985 nonché della variazione del gettito INVIM relativo al periodo 1 luglio 1986 - 30 giugno 1987, risultante dalla certificazione inviata dai comuni entro i termini di cui al secondo comma dell'articolo 11, rispetto al predetto gettito medio.

     4. La ripartizione del fondo tra i comuni verrà effettuata, per gli anni 1988 e 1989, ad esclusione della quota di cui al successivo comma, con deliberazione della Giunta provinciale, su proposta del comitato per la qualificazione della spesa pubblica di cui all'articolo 5 della legge provinciale 10 marzo 1986, n. 7, sentite le rappresentanze dell'ANCI e dell'UNCEM sulla base di criteri e parametri finalizzati ad assicurare:

     - il riequilibrio della dotazione dei servizi offerti alla popolazione rispetto a standards medi provinciali;

     - modalità organizzative dei servizi finalizzate alla riduzione dei costi di gestione;

     - criteri di efficienza nella gestione dei servizi anche attraverso rispondenti modalità di incentivazione finanziaria;

     - considerazione dei differenziali di costo nella produzione dei servizi in relazione alle diverse condizioni ambientali e alle differenti caratteristiche della popolazione servita;

     - incentivi ai comuni con più elevata incidenza del prelievo di risorse su base locale rispetto alle potenzialità impositive e tariffarie.

     5. Limitatamente al 1988 una quota non superiore al 10 per cento del fondo è ripartita sulla base dei criteri di cui alla lettera d), comma 3, articolo 7 della legge provinciale 1 settembre 1986, n. 26.]

 

     Art. 6. Fondo a copertura degli oneri di ammortamento dei mutui pregressi.

     1. Ai fini di concorrere agli oneri di ammortamento dei mutui stipulati dai comuni entro l'esercizio 1986, è istituito nel bilancio della Provincia un «fondo a copertura degli oneri di ammortamento dei mutui pregressi» con dotazione determinata per l'anno 1987 nell'importo di lire 29.000.000.000.

     2. A valere sul fondo di cui al presente articolo la Provincia assegna a ciascun comune per l'anno 1987, contributi sulle rate di ammortamento dei mutui stipulati per il finanziamento di investimenti con esclusione di quelle afferenti i settori della produzione di energia elettrica e della distribuzione di gas

metano, secondo le seguenti modalità:

     a) per i mutui contratti negli anni 1985 e precedenti una somma pari ai contributi concessi per il 1986 ai sensi dell'articolo 5 della legge provinciale 1 settembre 1986, n. 26, diminuita di una quota del minore onere di ammortamento dei suddetti mutui per l'esercizio 1987, determinata in relazione all'incidenza dei contributi medesimi rispetto all'onere complessivo delle rate di ammortamento;

     b) per i mutui contratti nel 1986 una somma pari alla quota percentuale dell'onere netto a carico del comune, determinata con le modalità di cui ai commi quarto e quinto dell'articolo 5 della legge provinciale 1 settembre 1986, n. 26, facendo riferimento ai dati finanziari relativi all'esercizio finanziario 1986.

     3. Per gli esercizi 1988-1989 la dotazione del fondo di cui al presente articolo, è determinata con le modalità di cui all'articolo 1, secondo comma, tenuto conto dell'entità complessiva delle rate di ammortamento di cui alle lettere a) e b) del precedente comma, in scadenza nei singoli anni.

     4. In ciascuno dei predetti anni sono assegnati ad ogni comune somme in misura pari all'onere derivante dalle rate di ammortamento dei medesimi anni determinato con le modalità di cui al secondo comma, lettera a).

 

     Art. 7. Fondo per l'agevolazione di nuovi investimenti. [9]

     [1. La Provincia concorre agli oneri di ammortamento dei nuovi mutui per investimenti assunti dai comuni negli anni 1987 e 1988 mediante l'istituzione nel bilancio provinciale di un «fondo per l'agevolazione di nuovi investimenti» destinato alla concessione di contributi annui costanti ai comuni.

     2. La dotazione del fondo è stabilita per gli esercizi 1988 e 1989 nell'importo complessivo di lire 7.500.000.000; alla relativa ripartizione nei singoli anni si provvederà con le modalità cui all'articolo 1, secondo comma.

     3. A valere sul fondo di cui al presente articolo sono corrisposti ai comuni contributi annui costanti, determinati entro il limite massimo calcolato nel modo seguente:

     a) una quota per abitante calcolata ripartendo la somma di lire 6 miliardi in base alla popolazione residente, come risultante dal censimento generale 1981 ponderata per un coefficiente moltiplicatore compreso tra il minimo di 1 (uno) e il massimo di 1,5 (uno virgola cinque) in relazione ad indicatori espressivi dei fenomeni di pendolarismo scolastico e da lavoro gravanti sulle strutture pubbliche comunali, nonché dei flussi turistici interessanti gli ambiti comunali. I coefficienti moltiplicatori relativi a ciascun comune sono riportati alla tabella A) allegata alla presente legge;

     b) una quota per abitante calcolata ripartendo la somma di lire 1.500.000.000 in base alla popolazione residente, come risultante dal censimento generale 1981, ponderata per un coefficiente moltiplicatore rappresentato dal rapporto tra investimento pro-capite comunale e investimento pro-capite provinciale. Ai fini del calcolo del coefficiente moltiplicatore sono considerati gli elementi determinati, per l'esercizio 1987, per i fini di cui al quarto comma dell'articolo 10 della legge provinciale 1 settembre 1986, n. 26.

     4. I riparti di cui al comma precedente sono effettuati assicurando comunque a ciascun comune una quota non inferiore a 10 milioni.

     5. I contributi annui sono determinati in misura pari al 70 per cento della spesa effettivamente a carico dei comuni per rate di ammortamento dei mutui assunti, computando a tal fine gli oneri di ammortamento in base al tasso di interesse praticato per i mutui erogati dalla Cassa depositi e prestiti per l'esecuzione di opere pubbliche. I contributi sono corrisposti per il solo periodo di ammortamento di ciascun mutuo e comunque per un periodo non superiore a dieci anni.

     6. La concessione dei contributi è disposta sulla base delle domande presentate dai comuni secondo le modalità e con le documentazioni stabilite con deliberazione della Giunta provinciale.

     7. I contributi sono erogati direttamente ai comuni in rate semestrali posticipate scadenti il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno con decorrenza dalla scadenza relativa al semestre nel quale è scaduta la prima rata di ammortamento dei mutui assunti da ciascun comune.

     8. (Omissis).

     9. Ai fini della determinazione delle dotazioni fondo nei singoli esercizi, ai sensi del precedente comma quinto, i comuni sono tenuti a presentare entro il 15 ottobre 1987, con le modalità stabilite dalla Giunta provinciale, il piano di prevedibile utilizzo, avuto riguardo ai fabbisogni finanziari dei comuni e alle indicazioni degli strumenti di programmazione finanziaria provinciale.]

 

     Art. 8. Fondo per lo sviluppo degli investimenti minori. [10]

     [1. La dotazione del fondo per lo sviluppo degli investimenti minori istituito per le finalità di cui al primo comma dell'articolo 8 della legge provinciale 1 settembre 1986, n. 26, viene fissata, per l'anno 1987 nell'importo di lire 15.000.000.000.

     2. Il fondo viene ripartito fra i comuni con i seguenti criteri:

     - lire 20.000.000. a ciascun comune;

     - per l'ammontare residuo in proporzione alla popolazione residente, come risultante dal censimento generale 1981, ponderata con i coefficienti moltiplicatori di cui alla tabella B) allegata alla presente legge provinciale 1 settembre 1986, n. 26.]

 

     Art. 9. Disposizioni per gli incentivi delle opere pubbliche. [11]

     [1. Relativamente al fondo per la promozione delle opere pubbliche si applica la disciplina di cui agli articoli 10 e seguenti della legge provinciale 1 settembre 1986, n. 26, come modificati con il presente articolo.

     2. (Omissis) [12].

     3. (Omissis) [13].

     4. (Omissis) [14].

     5. I contributi a favore di comuni e loro consorzi previsti dall'articolo 3 della legge provinciale 29 agosto 1977, n. 19, dall'articolo 10 della legge provinciale 4 settembre 1978, n. 37, e dall'articolo 7 della legge provinciale 31 agosto 1973, n. 39, sono stabiliti in misura non superiore al 95% (novantacinque per cento) e non inferiore al 50% (cinquanta per cento) della spesa riconosciuta ammissibile ai sensi delle medesime leggi.

     6. Ai fini della determinazione della misura dei contributi di cui al comma precedente si applicano le disposizioni previste dall'articolo 10, quarto comma e seguenti, della legge provinciale 1 settembre 1986, n. 26. Ai fini dell'erogazione dei contributi in conto capitale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, secondo comma, della medesima legge provinciale 1 settembre 1986, n. 26.

     7. Ai fini della definizione dei criteri e modalità di determinazione dei contributi previsti dal quarto comma dell'articolo 10 della legge provinciale 1 settembre 1986, n. 26, come modificata con la presente legge, la Giunta provinciale autorizzata a rideterminare, con propria deliberazione, i termini per la presentazione delle domande e per l'approvazione dei piani e programmi delle opere e degli interventi previsti dalle leggi per le quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10 della medesima legge provinciale 1 settembre 1986, n. 26.

     8. Con il provvedimento di cui al comma precedente la Giunta provinciale è autorizzata altresì a fissare i termini, qualora non previsti dalle leggi, per la presentazione delle domande, a disporre per la formazione di piani di opere e di interventi, fissando i relativi termini di approvazione, nonché a prevedere eventuali riserve di fondi per l'accoglimento di domande, presentate oltre i termini, relative ad interventi di Carattere urgente e indifferibile.

     9. Le disposizioni di cui ai commi 3, 5, 6, 7 e 8 si applicano ai piani e programmi relativi a periodi con decorrenza dall'esercizio 1988 nonché ai volumi di investimento programmati per gli esercizi 1988 e successivi previsti nei piani e programmi relativi anche a periodi precedenti [15].]

 

     Art. 10. Modifica della legge provinciale 27 luglio 1981, n. 12, concernente Norme per il superamento di situazioni emarginanti sopportate da persone con difficoltà psichiche, fisiche e sensoriali. [16]

     (Omissis).

 

     Art. 11. Certificazioni. [17]

     [1. Ai fini dell'applicazione della presente legge i comuni sono tenuti a trasmettere alla Provincia i dati relativi alla situazione debitoria e finanziaria comunale, al gettito INVIM accertato nel periodo 1 luglio 1986 - 30 giugno 1987, alla spesa per il rinnovo del contratto di lavoro dei dipendenti degli enti locali 1985-1987 nonché agli altri oneri connessi con il trattamento economico del personale, secondo le modalità e in conformità alle indicazioni stabilite con apposito provvedimento della Giunta provinciale.

     2. La comunicazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente, dal segretario e dal ragioniere, ove esista, dovrà essere trasmessa al Servizio enti locali della Provincia entro il termine fissato con il provvedimento di cui al comma precedente.]

 

     Art. 12. Assegnazioni ed erogazioni. [18]

     [1. Le assegnazioni spettanti ai comuni ai sensi dei precedenti articoli vengono determinate annualmente dalla Giunta provinciale facendo riferimento ai dati trasmessi dai comuni ai sensi del precedente articolo 11.

     2. In caso di mancata trasmissione entro il termine di cui all'articolo 11, secondo comma, la Giunta provinciale provvede agli adempimenti di cui al quinto comma dell'articolo 4 facendo esclusivamente riferimento ai dati di spesa dei comuni per i quali è stata regolarmente inoltrata la certificazione. Agli adempimenti per gli altri comuni sarà disposto nei limiti della disponibilità residua del fondo.

     2 bis. In caso di mancata trasmissione dei dati entro i termini stabiliti per gli esercizi 1988 e 1989, ai sensi del comma 2 dell'articolo 11, la Giunta provinciale provvede agli adempimenti relativi alle assegnazioni spettanti ai comuni in base alla presente legge, facendo riferimento ai dati comunque in possesso o direttamente acquisiti dai competenti servizi provinciali [19].

     3. Le erogazioni ai comuni, a valere sui fondi di cui agli articoli 4, 5 e 6, detratte le somme corrisposte a titolo di acconto in attuazione dell'articolo 17 della legge provinciale 20 gennaio 1987, n. 3, avranno luogo in una o più soluzioni su presentazione di fabbisogni di cassa, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 6 della legge provinciale 25 febbraio 1985, n. 3, e restano, comunque, subordinate alla deliberazione di approvazione del conto consuntivo 1985.

     3 bis. L'erogazione delle assegnazioni spettanti ai comuni per gli esercizi 1988 e 1989 a valere sui fondi di cui agli articoli 4, 5, 6 avranno luogo in una o più soluzioni in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 6 della legge provinciale 25 febbraio 1985, n. 3 come modificato dal presente articolo e restano comunque subordinate, ad esclusione di quelle disposte ai sensi del comma 2 dell'articolo 15 della legge finanziaria relativa all'anno 1988, alla deliberazione di approvazione del conto consuntivo dell'esercizio di due anni precedente quello cui le assegnazioni si riferiscono [20].]

 

     Art. 13. Autorizzazioni di spesa. [21]

     [1. Per la costituzione dei fondi per i trasferimenti correnti, di cui all'articolo 3, comma 2, è autorizzato lo stanziamento di 23 miliardi 300 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1987.

     2. Per i medesimi fini sono altresì utilizzate le quote dello stanziamento autorizzato con l'articolo 17 della legge provinciale 20 gennaio 1987, n. 3, non utilizzate per la corresponsione ai comuni delle somme di cui al medesimo articolo 17.

     3. Per il fondo per lo sviluppo degli investimenti minori, di cui all'articolo 8, si utilizza lo stanziamento di 10 miliardi, a carico dell'esercizio finanziario 1987, autorizzato con l'articolo 1 della legge provinciale 20 gennaio 1987, n. 3, per i fini di cui all'articolo 1 della legge provinciale 1 settembre 1986, n. 26, ed è autorizzato l'ulteriore stanziamento di lire 5.000.000.000. a carico dell'esercizio finanziario 1987.

     4. Per la costituzione dei fondo a copertura degli oneri di ammortamento dei mutui pregressi, di cui all'articolo 6, è autorizzato lo stanziamento di lire 29.000.000.000. a carico dell'esercizio finanziario 1987.]

 

     Artt. 14. - 15. [22]

     (Omissis) [23].

 

     Art. 16. Entrata in vigore. [24]

     [1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 55 del testo unico delle leggi concernenti lo Statuto speciale per il Trentino Alto Adige, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.]

 

 

ALLEGATO [25]

 

TABELLA A.

Coefficienti moltiplicatori utilizzati per la ripartizione del fondo

di cui alla lett. a) del 30 comma dell'articolo 7.

------------------------------------------------------------------

COMUNE                          COMUNE

------------------------------------------------------------------

1 Ala                1.01286    49 Cavedago                1.03016

2 Albiano            1.06269    50 Cavedine                1.01136

3 Aldeno             1.01359    51 Cavizzana               1.01625

4 Amblar             1.05363    52 Cembra                  1.03148

5 Andalo             1.38496    53 Centa San Nicolò        1.01978

6 Arco               1.04478    54 Cimego                  1.02286

7 Avio               1.00879    55 Cimone                  1.00247

8 Baselga di Pinè    1.08972    56 Cinte Tesino            1.02623

9 Bedollo            1.03527    57 Cis                     1.02492

10 Bersone           1.00973    58 Civezzano               1.04885

11 Besenello         1.00899    59 Cles                    1.07528

12 Bezzecca          1.16095    60 Cloz                    1.01225

13 Bieno             1.10845    61 Commezzadura            1.07403

14 Seggio inferiore  1.14546    62 Concei                  1.03238

15 Seggio superiore  1.02559    63 Condino                 1.03666

16 Bocenago          1.15696    64 Coredo                  1.06684

17 Bolbeno           1.04414    65 Croviana                1.03726

18 Bondo             1.02628    66 Cunevo                  1.01819

19 Bondone           1.01629    67 Daiano                  1.06681

20 Borgo Valsugana   1.06780    68 Dambel                  1.00982

21 Bosentino         1.03065    69 Daone                   1.02629

22 Breguzzo          1.11015    70 Darè                    1.13865

23 Brentonico        1.06387    71 Denno                   1.03108

24 Bresimo           1.00000    72 Dimaro                  1.39637

25 Brez              1.02957    73 Don                     1.06387

26 Brione            1.00946    74 Dorsino                 1.01687

27 Caderzone         1.10794    75 Drena                   1.00831

28 Cagnò             1.00423    76 Dro                     1.02342

29 Calavino          1.03303    77 Faedo                   1.03163

30 Calceranica

al lago              1.11243    78 Fai della Paganella     1.16003

31 Caldes            1.02037    79 Faver                   1.01494

32 Caldonazzo        1.03876    80 Fiavè                   1.02570

33 Calano            1.03539    81 Fiera di Primiero       1.29606

34 Campitello

di Fassa             1.36055    82 Fierozzo                1.00682

35 Campodenno        1.00862    83 Flavon                  1.00722

36 Canal San Bovo    1.02875    84 Folgaria                1.11703

37 Canazei           1.36197    85 Fondo                   1.06456

38 Capriana          1.02144    86 Fornace                 1.04824

39 Carano            1.16029    87 Frassilongo             1.00895

40 Carisolo          1.37182    88 Garniga                 1.07799

41 Carzano           1.01800    89 Giovo                   1.00993

42 Castel Condino    1.02671    90 Giustino                1.17089

43 Castelfondo       1.01120    91 Grauno                  1.01599

44 Castello Molina

di Fiemme            1.05771    92 Grigno                  1.00526

45 Castello Tesino   1.06649    93 Grumes                  1.02185

46 Castelnuovo       1.11777    94 Imer                    1.06007

47 Cavalese          1.15450    95 Isera                   1.01347

48 Cavareno          1.11021    96 Ivano-Fracena           1.03333

------------------------------------------------------------------

97 Lardaro            1.09420    150 Riva del Garda        1.07983

98 Lasino             1.01516    151 Romallo               1.01199

99 Lavarone           1.35482    152 Romeno                1.05051

100 Lavis             1.03262    153 Roncegno              1.02284

101 Levico Terme      1.10559    154 Ronchi Valsugana      1.00790

102 Lisignago         1.01346    155 Roncone               1.04064

103 Livo              1.01210    156 Ronzone               1.13721

104 Lomaso            1.05331    157 Roverè della Luna     1.00741

105 Lona-Lases        1.05234    158 Rovereto              1.05955

106 Luserna           1.00907    159 Ruffrè                1.11065

107 Malè              1.10233    160 Rumo                  1.03930

108 Malosco           1.15010    161 Sagron Mis            1.04406

109 Massimeno         1.07831    162 Samone                1.03066

110 Mazzin            1.50000    163 San Banale            1.05630

111 Mezzana           1.41618    164 S. Michele all'Adige  1.08174

112 Mezzano           1.04974    165 Sant'Orsola           1.02211

113 Mezzocorona       1.04030    166 Sanzeno               1.01061

114 Mezzolombardo     1.05265    167 Sarnonico             1.03731

115 Moena             1.17038    168 Scurelle              1.04364

116 Molina di Ledro   1.06640    169 Segonzano             1.01103

117 Molveno           1.20687    170 Sfruz                 1.06529

118 Monclassico       1.04836    171 Siror                 1.31711

119 Montagne          1.04142    172 Smarano               1.05878

120 Mori              1.01548    173 Soraga                1.23943

121 Nago-Torbole      1.13096    174 Sover                 1.01043

122 Nanno             1.01638    175 Spera                 1.00991

123 Nave San Rocco    1.01263    176 Spiazzo               1.17482

124 Nogaredo          1.01556    177 Spormagqiore          1.04872

125 Nomi              1.01367    178 Sporminore            1.00837

126 Novaiedo          1.01257    179 Stenico               1.03701

127 Ospedaletto       1.03647    180 Storo                 1.01685

128 Ossana            1.21898    181 Strembo               1.09222

129 Padergnone        1.02001    182 Strigno               1.06616

130 Palù del Fersina  1.01040    183 Taio                  1.03326

131 Panchià           1.09334    184 Tassullo              1.01323

132 Ronzo-Clienis     1.05754    185 Telve                 1.03102

133 Pejo              1.12573    186 Telve di Sopra        1.00717

134 Pellizzano        1.07106    187 Tenna                 1.04819

135 Pelugo            1.05113    188 Tenno                 1.02273

136 Pergine Valsugana 1.01952    189 Terlago               1.01949

137 Pieve di Sono     1.06056    190 Terragnolo            1.01718

138 Pieve di Ledro    1.29341    191 Terres                1.02342

139 Pieve Tesino      1.06559    192 Terzolas              1.02958

140 Pinzolo           1.47011    193 Tesero                1.06991

141 Pomarolo          1.01004    194 Tiarno di Sopra       1.03873

142 Pozza di Fassa    1.28808    195 Tiarno di Sotto       1.05911

143 Praso             1.00839    196 Tione di Trento       1.12599

144 Predazzo          1.08648    197 Ton                   1.00831

145 Preore            1.04397    198 Tonadico              1.21481

146 Prezzo            1.01378    199 Torcegno              1.01173

147 Rabbi             1.02987    200 Trambileno            1.02621

148 Ragoli            1.30971    201 Transacqua            1.13571

149 Revò              1.05056    202 Trento                1.03285

------------------------------------------------------------------203 Tres

1.03105    214 VigodiFassa            1.30097

204 Tuenno           1.01238    215 Vigolo Vattaro         1.03167

205 Valda            1.02193    216 Vigo Rendena           1.05941

206 Valfloriana      1.00893    217 Villa Agnego           1.02641

207 Vallarsa         1.04742    218 Villa Lagarina         1.04041

208 Varena           1.08911    219 Villa Rendena          1.02523

209 Vattaro          1.04836    220 Volano                 1.02017

210 Vermiglio        1.12096    221 Zambana                1.01768

211 Vervò            1.01593    222 Ziano di Fiemme        1.09149

212 Vezzano          1.04554    223 Zuclo                  1.02915

213 Vignola-Falesina 1.10539.

 


[1] Come dispone l'art. 46 della L.P. 3 luglio 1990, n. 20, i riferimenti alla presente legge contenuti nelle leggi provinciali in vigore devono ritenersi sostituiti con il riferimento alle corrispondenti norme della citata L.P. 3 luglio 1990, n. 20.

[2] Articolo abrogato dall'art. 61 della L.P. 29 dicembre 2005, n. 20.

[3] Articolo abrogato dall'art. 61 della L.P. 29 dicembre 2005, n. 20.

[4] Articolo abrogato dall'art. 61 della L.P. 29 dicembre 2005, n. 20.

[5] Articolo abrogato dall'art. 61 della L.P. 29 dicembre 2005, n. 20.

[6] Comma così sostituito dall'art. 14 della L.P. 19 gennaio 1988, n. 4.

[7] Comma aggiunto dall'art. 14 della L.P. 19 gennaio 1988, n. 4.

[8] Articolo modificato dall'art. 14 della L.P. 19 gennaio 1988, n. 4 e dall'art. 10 della L.P. 1 settembre 1988, n. 29 ed abrogato dall'art. 61 della L.P. 29 dicembre 2005, n. 20.

[9] Articolo modificato dall'art. 10 della L.P. 1 settembre 1988, n. 29 e dall'art. 16 della L.P. 19 settembre 1989, n. 7 ed abrogato dall'art. 61 della L.P. 29 dicembre 2005, n. 20.

[10] Articolo abrogato dall'art. 61 della L.P. 29 dicembre 2005, n. 20.

[11] Articolo abrogato dall'art. 61 della L.P. 29 dicembre 2005, n. 20.

[12] Modifica il terzo comma dell'art. 10 della L.P. 1 settembre 1988, n. 26.

[13] Modifica il quarto comma dell'art. 10 della L.P. 1 settembre 1986, n. 26.

[14] Modifica il sesto comma dell'art. 10 della L.P. 1 settembre 1986, n. 26.

[15] Comma così modificato dall'art. 4 della L.P. 19 gennaio 1988, n. 4.

[16] Abrogato dall'art. 27 della L.P. 7 gennaio 1991, n. 1 e dall'art. 61 della L.P. 29 dicembre 2005, n. 20. Sostituiva l'art. 4 della L.P. 27 luglio 1981, n. 12, ora abrogata dall'art. 27 della citata L.P. 1/1991.

[17] Articolo abrogato dall'art. 61 della L.P. 29 dicembre 2005, n. 20.

[18] Articolo abrogato dall'art. 61 della L.P. 29 dicembre 2005, n. 20.

[19] Comma aggiunto dall'art. 14 della L.P. 19 gennaio 1988, n. 4.

[20] Comma aggiunto dall'art. 14 della L.P. 19 gennaio 1988, n. 4, e successivamente modificato dall'art. 10 della L.P. 1 settembre 1988, n. 29.

[21] Articolo abrogato dall'art. 61 della L.P. 29 dicembre 2005, n. 20.

[22] Articoli abrogati dall'art. 61 della L.P. 29 dicembre 2005, n. 20.

[23] Recano disposizioni finanziarie.

[24] Articolo abrogato dall'art. 61 della L.P. 29 dicembre 2005, n. 20.

[25] Allegato abrogato dall'art. 61 della L.P. 29 dicembre 2005, n. 20.