§ 3.3.15 - L.P. 4 settembre 1978, n. 37.
Interventi per l'esecuzione di opere pubbliche e l'acquisizione di aree da adibire a parco urbano, nonché in favore del Museo provinciale d'arte.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:3. assetto del territorio
Capitolo:3.3 lavori pubblici
Data:04/09/1978
Numero:37


Sommario
Art. 1.      1. Per i fini di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge provinciale 1 settembre 1975, n. 46, è autorizzato lo stanziamento di lire 15.500.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1978
Art. 2.      1. Per la concessione dei contributi di cui all'articolo 8 della legge provinciale 1 settembre 1975, n. 46, è autorizzato il limite di impegno di lire 500.000.000 da utilizzare a norma della [...]
Art. 3.      1. Per i fini di cui alla legge provinciale 23 gennaio 1975, n. 16, è autorizzato lo stanziamento di lire 1.500.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1978
Art. 4.      1. La misura dell'80 per cento prevista dall'articolo 5 della legge provinciale 1 settembre 1975, n. 46, per la corresponsione anticipata dei contributi di cui agli articoli 2 e 4 della legge [...]
Art. 5.      1. Su richiesta degli enti beneficiari, il contributo di cui agli articoli 2 e 4 della legge provinciale 1 settembre 1975, n. 46 e successive modificazioni ed integrazioni può essere corrisposto [...]
Art. 6.      1. Qualora, per motivi di ordine tecnico od economico, si renda opportuna la realizzazione o gestione intercomunale delle opere, la Giunta provinciale può subordinare la concessione del concorso [...]
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10. 
Art. 11. 
Art. 12. 
Art. 13.      1. Per i fini di cui all'articolo 10 della presente legge è autorizzato lo stanziamento di lire 1.000.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1978
Art. 14.      1. Per i fini di cui alla lettera d) dell'articolo 1 della legge provinciale 23 novembre 1973, n. 54 è autorizzato l'ulteriore stanziamento di lire 400.000.000 a carico dell'esercizio [...]
Art. 15. 


§ 3.3.15 - L.P. 4 settembre 1978, n. 37.

Interventi per l'esecuzione di opere pubbliche e l'acquisizione di aree da adibire a parco urbano, nonché in favore del Museo provinciale d'arte.

(B.U. 12 settembre 1978, n. 44).

 

TITOLO I

Interventi per acquedotti, fognature ed altre opere pubbliche

 

Art. 1.

     1. Per i fini di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge provinciale 1 settembre 1975, n. 46, è autorizzato lo stanziamento di lire 15.500.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1978.

     2. Il nuovo programma di interventi per acquedotti e fognature sarà formulato in base alle domande già presentate e alla documentazione acquisita in applicazione della legge stessa, tenendo conto, dopo le necessità più urgenti, dell'opportunità del completamento definitivo delle opere già ammesse nel programma triennale 1975/1977.

     3. Eventuali nuove domande potranno essere accolte solo in relazione a particolari esigenze di salvaguardia della salute pubblica, insorte dopo la scadenza dei termini previsti agli articoli 2 e 4 della citata legge [1].

 

     Art. 2.

     1. Per la concessione dei contributi di cui all'articolo 8 della legge provinciale 1 settembre 1975, n. 46, è autorizzato il limite di impegno di lire 500.000.000 da utilizzare a norma della legge provinciale 14 agosto 1972, n. 14, a carico dell'esercizio finanziario 1979.

     2. Le relative annualità saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della Provincia, in misura di lire 500.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1979 al 1988.

 

     Art. 3.

     1. Per i fini di cui alla legge provinciale 23 gennaio 1975, n. 16, è autorizzato lo stanziamento di lire 1.500.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1978.

     2. Sono escluse dai benefici previsti dalla legge richiamata al primo comma le opere ammesse ai benefici di cui agli articoli 2 e 4 della legge provinciale 1 settembre 1975, n. 46.

 

     Art. 4.

     1. La misura dell'80 per cento prevista dall'articolo 5 della legge provinciale 1 settembre 1975, n. 46, per la corresponsione anticipata dei contributi di cui agli articoli 2 e 4 della legge stessa, è elevata al 90 per cento.

     2. Resta fermo quanto stabilito al terzo comma dell'articolo 1 della legge provinciale 27 gennaio 1978, n. 3.

 

     Art. 5.

     1. Su richiesta degli enti beneficiari, il contributo di cui agli articoli 2 e 4 della legge provinciale 1 settembre 1975, n. 46 e successive modificazioni ed integrazioni può essere corrisposto a società od aziende che già operano, per conto degli enti stessi, nel settore dei servizi pubblici. In tale caso la Provincia tratta direttamente con le società od aziende predette, nel rispetto dei loro rapporti con gli enti beneficiari.

 

     Art. 6.

     1. Qualora, per motivi di ordine tecnico od economico, si renda opportuna la realizzazione o gestione intercomunale delle opere, la Giunta provinciale può subordinare la concessione del concorso provinciale alla costituzione di apposito consorzio fra

gli enti interessati.

 

TITOLO II

Interventi per l'edilizia ospedaliera

 

     Art. 7. [2]

 

     Art. 8. [3]

 

     Art. 9. [4]

 

TITOLO III

Interventi per i parchi urbani

 

     Art. 10. [5]

 

     Art. 11. [6]

 

     Art. 12. [7]

 

     Art. 13.

     1. Per i fini di cui all'articolo 10 della presente legge è autorizzato lo stanziamento di lire 1.000.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1978.

 

TITOLO IV

Interventi a favore del Museo provinciale d'arte

 

     Art. 14.

     1. Per i fini di cui alla lettera d) dell'articolo 1 della legge provinciale 23 novembre 1973, n. 54 è autorizzato l'ulteriore stanziamento di lire 400.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1978.

 

     Art. 15. [8]

 

TITOLO V

Disposizioni finanziarie

 

     Artt. 16. - 18.

     (Omissis) [9].

 


[1] Le disposizioni del presente comma cessano di applicarsi per effetto dell'art. 14, L.P. 23 febbraio 1998, n. 3, salvo quanto previsto dal comma 2 dello stesso art. 14, L.P. 3/98.

[2] Articolo abrogato dall’art. 80 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[3] Articolo abrogato dall’art. 80 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[4] Articolo abrogato dall’art. 80 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[5] Articolo abrogato dall'art. 158 della L.P. 5 settembre 1991, n. 22, con effetto dal 1 gennaio 1992.

[6] Articolo abrogato dall'art. 158 della L.P. 5 settembre 1991, n. 22, con effetto dal 1 gennaio 1992.

[7] Articolo abrogato dall'art. 158 della L.P. 5 settembre 1991, n. 22, con effetto dal 1 gennaio 1992.

[8] Articolo abrogato dall'art. 10 della L.P. 23 novembre 1987, n. 32.

[9] Recano disposizioni finanziarie ed entrata in vigore.