§ 3.3.12 - Legge Provinciale 1 settembre 1975, n. 46.
Interventi straordinari per l'esecuzione di opere pubbliche.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:3. assetto del territorio
Capitolo:3.3 lavori pubblici
Data:01/09/1975
Numero:46


Sommario
Art. 1.      1. Al fine di favorire la crescita civile delle popolazioni attraverso la realizzazione ed il potenziamento di servizi atti a determinare un decisivo miglioramento nelle loro condizioni di vita, [...]
Art. 2.      1. In relazione alle finalità di cui alle lettere a) e b) del precedente articolo, la Giunta provinciale è autorizzata a concedere ai comprensori, ai comuni e loro consorzi contributi in conto [...]
Art. 3.      1. In relazione alle finalità di cui alla lettera c) dell'articolo 1 ed in considerazione dell'urgenza di dotare ciascun comprensorio di adeguati servizi contro l'inquinamento idrico, la Giunta [...]
Art. 4.      1. In relazione alle finalità di cui alla lettera c) dell'articolo 1, la Giunta provinciale è autorizzata a concedere ai comprensori contributi in conto capitale nella misura del 50 per cento [...]
Art. 5.      1. Con i provvedimenti di concessione dei contributi previsti dagli articoli 2 e 4 della presente legge, la Giunta provinciale può autorizzare la corresponsione anticipata delle relative somme [...]
Art. 6.      1. Per la concessione dei contributi previsti dagli articoli 2 e 4, nonché per l'attuazione del piano speciale di cui all'articolo 3 della presente legge è autorizzata la spesa complessiva di [...]
Art. 7.      1. Per i fini di cui alla legge provinciale 14 agosto 1972, n. 14 sono autorizzati i seguenti limiti di impegno da utilizzare a norma della legge stessa, salvo quanto disposto dal successivo [...]
Art. 8.      1. I contributi da erogarsi ai sensi del precedente articolo sono concessi nella misura del 1 0 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.
Art. 9.      1. La Giunta provinciale è autorizzata a concedere ai comprensori, ai comuni e loro consorzi contributi in conto capitale nella misura dell'80 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per [...]
Art. 10.      1. Per la concessione dei contributi previsti dal precedente articolo 9 è autorizzata la spesa complessiva di lire 600.000.000 da stanziarsi:
Art. 11.      1. Per i fini di cui alla legge provinciale 23 gennaio 1975, n. 16, è autorizzato lo stanziamento di lire 1.000.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1975.
Art. 12.      1. Le opere ammesse a contributo o comunque finanziate ai sensi dei precedenti articoli sono dichiarate di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti a tutti gli effetti di legge.
Art. 13.      1. Dalla data di entrata in vigore delle presente legge cessa di applicarsi la legge regionale 24 gennaio 1972, n. 8.
Art. 14.      1. Ai fini della concessione dei contributi previsti dagli articoli 2, 4 e 9 nonché per il piano-speciale di cui all'articolo 3 della presente legge, la Giunta provinciale è autorizzata ad [...]


§ 3.3.12 - Legge Provinciale 1 settembre 1975, n. 46.

Interventi straordinari per l'esecuzione di opere pubbliche.

(B.U. 2 settembre 1975, n. 42). [*]

 

Art. 1.

     1. Al fine di favorire la crescita civile delle popolazioni attraverso la realizzazione ed il potenziamento di servizi atti a determinare un decisivo miglioramento nelle loro condizioni di vita, la Provincia autonoma di Trento interviene in via straordinaria, secondo le disposizioni di cui ai successivi articoli, con particolare riguardo ai problemi inerenti:

     a) al soddisfacimento delle esigenze di rifornimento idrico degli abitati;

     b) alla tutela della salute mediante la costruzione o l'adeguamento di strutture igienico-sanitarie;

     c) al risanamento e alla difesa del territorio da inquinamenti.

 

     Art. 2.

     1. In relazione alle finalità di cui alle lettere a) e b) del precedente articolo, la Giunta provinciale è autorizzata a concedere ai comprensori, ai comuni e loro consorzi contributi in conto capitale nella misura dell'80% della spesa riconosciuta ammissibile per la costruzione, sistemazione ed ampliamento di acquedotti e fognature.

     2. Le domande di contributo debbono essere presentate alla Giunta provinciale entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredate da una relazione illustrativa dell'opera che s'intende realizzare e da un preventivo sommario di spesa.

     3. Qualora le domande siano presentate da comuni o loro consorzi, copia delle stesse sarà trasmessa contestualmente, a cura dei predetti enti, ai comprensori, ove costituiti, i quali comunicheranno alla Giunta provinciale, entro 45 giorni dalla scadenza del termine di cui al comma precedente, il proprio parere in ordine alla priorità delle opere da realizzare nel rispettivo ambito territoriale, tenendo conto, per quanto concerne gli acquedotti, delle più urgenti necessità di rifornimento di acqua potabile anche in relazione alla consistenza numerica delle popolazioni da servire e per quanto attiene alle fognature, della loro idoneità a soddisfare in modo organico le esigenze di zone territorialmente omogenee.

     4. Sulla base delle domande presentate e tenuto conto dei pareri espressi dai comprensori entro il termine stabilito al comma precedente, la Giunta provinciale formula un programma triennale volto a realizzare il coordinamento degli interventi anche in relazione, per quanto concerne le fognature, al piano speciale di cui al successivo articolo 3.

 

     Art. 3.

     1. In relazione alle finalità di cui alla lettera c) dell'articolo 1 ed in considerazione dell'urgenza di dotare ciascun comprensorio di adeguati servizi contro l'inquinamento idrico, la Giunta provinciale è autorizzata a predisporre ed attuare un piano speciale avente ad oggetto la costruzione, la sistemazione e l'ampliamento di impianti di depurazione e relativi collettori principali.

     2. Il piano predisposto dalla Giunta provinciale, nel quale sarà determinata la collocazione territoriale degli impianti ritenuti necessari in modo da assicurarne la migliore funzionalità, verrà trasmesso, prima della sua definitiva approvazione, ai comprensori, ove costituiti, i quali potranno formulare in proposito proprie osservazione entro trenta giorni dal ricevimento.

     3. Alla realizzazione delle opere previste nel piano, ivi compresa, ove occorra, l'acquisizione delle aree, provvede la Giunta provinciale [1].

 

     Art. 4.

     1. In relazione alle finalità di cui alla lettera c) dell'articolo 1, la Giunta provinciale è autorizzata a concedere ai comprensori contributi in conto capitale nella misura del 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per l'apprestamento di strutture destinate a servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi, ivi compreso l'acquisto di macchinari e di altre attrezzature eventualmente necessarie [2].

     2. Le domande per la concessione dei contributi dovranno essere presentate entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 5.

     1. Con i provvedimenti di concessione dei contributi previsti dagli articoli 2 e 4 della presente legge, la Giunta provinciale può autorizzare la corresponsione anticipata delle relative somme nella misura massima dell'80 per cento.

 

     Art. 6.

     1. Per la concessione dei contributi previsti dagli articoli 2 e 4, nonché per l'attuazione del piano speciale di cui all'articolo 3 della presente legge è autorizzata la spesa complessiva di lire 23.000.000.000 da stanziarsi:

     - per lire 2.000.000.000  a carico dell'esercizio finanziario 1975;

     - per lire 9.000.000.000  a carico dell'esercizio finanziario 1976;

     - per lire 12.000.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1977.

     2. I fondi di cui al presente articolo, se eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

 

     Art. 7.

     1. Per i fini di cui alla legge provinciale 14 agosto 1972, n. 14 sono autorizzati i seguenti limiti di impegno da utilizzare a norma della legge stessa, salvo quanto disposto dal successivo articolo 8:

     - lire 200.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1975;

     - lire 200.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1976;

     - lire 200.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1977.

     2. Le relative annualità saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della Provincia in misura di:

     - lire 200.000.000 per l'esercizio finanziario 1975;

     - lire 400.000.000 per l'esercizio finanziario 1976;

     - lire 600.000.000 per ciascuno degli esercizi dal 1977 al 1994;

     - lire 400.000.000 per l'esercizio finanziario 1995 e lire 200.000.000 per l'esercizio finanziario 1996.

     3. I fondi di cui al presente articolo, se eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

 

     Art. 8.

     1. I contributi da erogarsi ai sensi del precedente articolo sono concessi nella misura del 1 0 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.

     2. Nella prima applicazione della presente legge le domande di contributo debbono essere presentate entro 30 giorni dalla entrata in vigore della legge stessa.

     3. Le domande presentate in base alla legge provinciale 14 agosto 1972, n. 14, ed alle successive leggi che ne hanno disposto l'ulteriore finanziamento, possono essere utilizzate dalla Giunta provinciale ai fini della predisposizione dei programmi annuali.

 

     Art. 9.

     1. La Giunta provinciale è autorizzata a concedere ai comprensori, ai comuni e loro consorzi contributi in conto capitale nella misura dell'80 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per la progettazione di opere che possono fruire dei benefici previsti dall'articolo 2, rispettivamente nella misura del 50 per cento per la progettazione di opere ammissibili ai benefici di cui ai precedenti articoli 7 e 8.

     2. Per essere ammesso al contributo di cui al comma precedente l'ente interessato deve presentare alla Giunta provinciale apposita domanda, corredata da una relazione illustrativa dell'opera che intende realizzare e da un preventivo sommario di spesa.

     3. Con il provvedimento di concessione del contributo la Giunta provinciale stabilisce il termine entro il quale dovrà essere presentato il progetto esecutivo dell'opera.

     4. La liquidazione del contributo è subordinata al parere favorevole dell'organo consultivo competente ad esprimersi in ordine al progetto presentato secondo le norme provinciali vigenti.

 

     Art. 10.

     1. Per la concessione dei contributi previsti dal precedente articolo 9 è autorizzata la spesa complessiva di lire 600.000.000 da stanziarsi:

     - per lire 300.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1975;

     - per lire 300.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1976.

     2. I fondi di cui al precedente comma, se eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

 

     Art. 11.

     1. Per i fini di cui alla legge provinciale 23 gennaio 1975, n. 16, è autorizzato lo stanziamento di lire 1.000.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1975.

     2. Per l'espletamento delle gare d'appalto con offerte in aumento previste dall'articolo 1, primo comma, della suddetta legge provinciale n. 16, si prescinde da qualsiasi limite di tempo.

     3. I fondi di cui al primo comma, se eventualmente non impegnati nel corso del presente esercizio, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

 

     Art. 12.

     1. Le opere ammesse a contributo o comunque finanziate ai sensi dei precedenti articoli sono dichiarate di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti a tutti gli effetti di legge.

 

     Art. 13.

     1. Dalla data di entrata in vigore delle presente legge cessa di applicarsi la legge regionale 24 gennaio 1972, n. 8.

     2. I relativi stanziamenti conservati tra i residui passivi degli esercizi finanziari 1972, 1973 e 1974 rispettivamente per lire 215.000.000, 15.000.000 e 15.000.000 decadono e sono trasportati fra le economie di esercizio in sede di rendiconto generale per l'esercizio finanziario corrente.

 

     Art. 14.

     1. Ai fini della concessione dei contributi previsti dagli articoli 2, 4 e 9 nonché per il piano-speciale di cui all'articolo 3 della presente legge, la Giunta provinciale è autorizzata ad assumere impegni di spesa sin dall'esercizio finanziario 1975 anche nei confronti degli stanziamenti autorizzati a carico degli

esercizi finanziari 1976 e 1977 dagli articoli 6, 7 e 10 rimanendo subordinata l'effettuazione dei pagamenti allo stanziamento in bilancio della relativa spesa.

 

     Artt. 15. - 17.

     (Omissis) [3].

 

 


[*] Le disposizioni della presente legge cessano di applicarsi per effetto dell'art. 14, L.P. 23 febbraio 1998, n. 3, salvo quanto previsto dal comma 2 dello stesso art. 14, L.P. 3/98.

[1] Articolo così modificato dall'art. 42 della L.P. 18 novembre 1978, n. 47.

[2] Comma così modificato dall'art. 24 della L.P. 20 dicembre 1982, n. 29.

[3] Recano disposizioni finanziarie ed entrata in vigore.