§ 3.3.14 - Legge Provinciale 27 gennaio 1978, n. 3. [*]
Integrazioni di programmi di opere pubbliche e nuove procedure amministrative.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:3. assetto del territorio
Capitolo:3.3 lavori pubblici
Data:27/01/1978
Numero:3


Sommario
Art. 1.      1. Per i fini previsti dagli articoli 2, 3 e 4 della legge provinciale 1 settembre 1975, n. 46, è autorizzato l'ulteriore stanziamento di lire 5.800.000.000 a carico dell'esercizio finanziario [...]
Art. 2.      1. Per la concessione dei contributi di cui all'articolo 8 della legge provinciale 1 settembre 1975, n. 46, è autorizzato il limite di impegno di lire 1.000.000.000 da utilizzare a norma della [...]
Art. 3.      1. Per i fini di cui alla legge provinciale 23 gennaio 1975, n. 16, è autorizzato lo stanziamento di lire 1.000.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1977
Art. 4.      1. Lo stanziamento di cui all'articolo 19 della legge provinciale 3 settembre 1976, n. 36, è elevato, per l'esercizio finanziario 1977, da lire 4.000.000.000 a lire 7.200.000.000 da utilizzare [...]
Art. 5. 
Art. 6.      1. Per i fini previsti dalla legge provinciale 27 dicembre 1975, n. 55, anche in riferimento a quanto previsto dall'articolo 3 della legge provinciale 3 settembre 1976, n. 31 e successive [...]
Art. 7.      1. Per i fini di cui agli articoli 1, 2, 3, lettera a), e 6, lettere a), c) e d), della legge provinciale 12 settembre 1968, n. 15, è autorizzato lo stanziamento di lire 300.000.000 a carico [...]
Art. 8.      1.I fondi di cui alla presente legge, se eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.


§ 3.3.14 - Legge Provinciale 27 gennaio 1978, n. 3. [*]

Integrazioni di programmi di opere pubbliche e nuove procedure amministrative.

(B.U. 2 febbraio 1978, n. 7 - straord.).

 

 

TITOLO I

Ulteriori interventi per acquedotti,

fognature ed altre opere pubbliche

 

Art. 1.

     1. Per i fini previsti dagli articoli 2, 3 e 4 della legge provinciale 1 settembre 1975, n. 46, è autorizzato l'ulteriore stanziamento di lire 5.800.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1977.

     2. I programmi di intervento saranno formulati in base alle domande già presentate ed alla documentazione acquisita in applicazione della legge stessa, tenuto conto dell'aumento dei costi.

     3. Il contributo previsto dall'articolo 4 della predetta legge provinciale può essere corrisposto, ove non siano ancora costituiti i comprensori, o non siano ancora in funzione i relativi organi istituzionali, ai comuni o loro consorzi. In questo caso, qualora i comuni o loro consorzi debbano altresì provvedere all'eliminazione delle attuali discariche, il contributo è elevato a la misura dell'80 per cento.

 

     Art. 2.

     1. Per la concessione dei contributi di cui all'articolo 8 della legge provinciale 1 settembre 1975, n. 46, è autorizzato il limite di impegno di lire 1.000.000.000 da utilizzare a norma della legge provinciale 14 agosto 1972, n. 14, a carico dell'esercizio finanziario 1978.

     2. Le relative annualità saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della provincia, in misura di lire 1.000.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1978 al 1997.

 

     Art. 3.

     1. Per i fini di cui alla legge provinciale 23 gennaio 1975, n. 16, è autorizzato lo stanziamento di lire 1.000.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1977 [1].

 

 

TITOLO II

Ulteriori interventi per l'edilizia scolastica

 

     Art. 4.

     1. Lo stanziamento di cui all'articolo 19 della legge provinciale 3 settembre 1976, n. 36, è elevato, per l'esercizio finanziario 1977, da lire 4.000.000.000 a lire 7.200.000.000 da utilizzare per il finanziamento del primo piano triennale di edilizia scolastica.

 

 

TITOLO III

Ulteriori interventi per l'edilizia

destinata ad anziani

 

     Art. 5. [1]a

     [1. Per l'ulteriore prosecuzione di opere già ammesse ai benefici della legge regionale 4 agosto 1971, n. 26, della legge provinciale 12 agosto 1972, n. 9, e della legge provinciale 19 agosto 1973, n. 28, nonché per i fini di cui all'articolo 2 della legge provinciale 30 settembre 1974, n. 40, compreso il finanziamento di lavori suppletivi e di variante, è autorizzato lo stanziamento di lire 1.500.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1977.

     2. La concessione dei contributi previsti dalle norme richiamate al precedente comma è disposta in conto capitale fino all'intera copertura della spesa riconosciuta ammissibile. Con il provvedimento di finanziamento, la Giunta provinciale, nel caso di esecuzione di lavori, può corrispondere in via anticipata la relativa somma ed autorizzare l'immediato inizio degli stessi.

     3. Le domande intese ad ottenere le provvidenze di cui al presente articolo, 5ottoscritte dal legale rappresentante dell'ente o dell'istituzione richiedente, devono essere presentate alla Giunta provinciale entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge].

 

 

TITOLO IV

Ulteriori interventi per il patrimonio

artistico e storico

 

     Art. 6.

     1. Per i fini previsti dalla legge provinciale 27 dicembre 1975, n. 55, anche in riferimento a quanto previsto dall'articolo 3 della legge provinciale 3 settembre 1976, n. 31 e successive modificazioni, è autorizzato l'ulteriore stanziamento di lire 500.000.000 da utilizzare secondo le disposizioni di cui all'articolo 5 della citata legge n. 55, a carico dell'esercizio finanziario 1977.

 

 

TITOLO V

Ulteriori interventi per i parchi naturali

ed attrezzati del Piano urbanistico provinciale

 

     Art. 7.

     1. Per i fini di cui agli articoli 1, 2, 3, lettera a), e 6, lettere a), c) e d), della legge provinciale 12 settembre 1968, n. 15, è autorizzato lo stanziamento di lire 300.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1977.

 

 

TITOLO VI

Utilizzazione dei fondi

 

     Art. 8.

     1.I fondi di cui alla presente legge, se eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

 

 

TITOLO VII

Disposizioni relative a procedure

in materia di lavori pubblici

 

     Artt. 9. - 11.

     (Omissis) [2].

 

 

TITOLO VIII

Disposizioni finanziarie

 

     Artt. 12. - 13.

     (Omissis) [3].

 

 


[*] Abrogata dall'art. 78 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11.

[1] Articolo così modificato dall'art. 24 della L.P. 25 novembre 1988, n. 44.

[1]1a Articolo abrogato dall'art. 2 della L.P. 13 novembre 1998, n. 15. Esso resta applicabile ai rapporti sorti in base alle sue disposizioni nel periodo della sua vigenza e per l'esecuzione dei relativi impegni di spesa, per effetto dell'art. 4 della stessa L.P. 15/98.

[2] Articoli abrogati dall'art. 53 della L.P. 3 gennaio 1983, n. 2.

[3] Recano disposizioni finanziarie ed entrata in vigore.