§ 5.2.9 - Legge Provinciale 30 novembre 1974, n. 40. [*]
Ulteriori provvedimenti in favore dell'assistenza agli anziani.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.2 assistenza sociale
Data:30/11/1974
Numero:40


Sommario
Art. 1.      Per i fini di cui al Capo Il del titolo I della legge provinciale 19 agosto 1973, n. 28, è autorizzato l'ulteriore stanziamento di Lire 100.000.000 annui a partire dall'esercizio finanziario [...]
Art. 2.      Agli enti di cui all'articolo 4 della legge provinciale 19 agosto 1973, n. 28, che, a seguito di variazione di prezzi intervenuta successivamente all'accoglimento delle domande di cui [...]
Art. 3.  Le domande per ottenere le provvidenze di cui all'articolo precedente, sottoscritte dal legale rappresentante dell'ente richiedente, devono essere presentate alla Giunta provinciale entro 45 giorni [...]
Art. 4.      La Giunta provinciale, entro due mesi dalla scadenza del termine di cui al precedente articolo, adotta una decisione circa le domande da ammettere ai contributi previsti dal precedente articolo [...]
Art. 5.      I contributi sono concessi con deliberazione della Giunta provinciale, sentito in linea tecnico-amministrativa il parere espresso dalla Commissione di cui all'articolo 12 della legge provinciale [...]
Art. 6.      Il contributo di cui alla lettera a) dell'articolo 2, può essere corrisposto in un'unica soluzione dopo l'accertamento della regolare esecuzione dell'opera, oppure in corso d'opera, mediante [...]
Art. 7.      Per i fini di cui al Capo IV - Titolo I - della legge provinciale 19 agosto 1973, n. 28, sono autorizzati i seguenti stanziamenti:
Art. 8.      Per i fini di cui al Capo V del Titolo I della legge provinciale 19 agosto 1973, n. 28, è autorizzato l'ulteriore stanziamento di Lire 10.000.000 annui a partire dall'esercizio 1975.
Art. 9.      La Commissione di cui all'articolo 12 della legge provinciale 19 agosto 1973, n. 28, in deroga alla legge regionale 25 novembre 1963, n. 31, esprime parere in linea tecnico-amministrativa su [...]
Art. 10.      Per la concessione dei contributi in conto capitale di cui all'articolo 2, lettera a), della presente legge è autorizzato lo stanziamento di L. 500.000.000 a carico dell'esercizio finanziario [...]
Art. 11.      Per la concessione dei contributi in conto interessi di cui all'articolo 2, lettera b), della presente legge, è autorizzato il limite di impegno di Lire 35.000.000 a carico dell'esercizio [...]
Art. 12.      Alla copertura dell'onere di Lire 935.000.000 derivante dall'applicazione degli articoli 7, 10 e 11 della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1974, si provvede mediante riduzione, [...]
Art. 13.      (Omissis)


§ 5.2.9 - Legge Provinciale 30 novembre 1974, n. 40. [*]

Ulteriori provvedimenti in favore dell'assistenza agli anziani.

(B.U. 3 dicembre 1974, n. 56).

 

 

CAPO I

Interventi per l'assistenza agli anziani

 

Art. 1.

     Per i fini di cui al Capo Il del titolo I della legge provinciale 19 agosto 1973, n. 28, è autorizzato l'ulteriore stanziamento di Lire 100.000.000 annui a partire dall'esercizio finanziario 1975.

     Le relative annualità saranno iscritte negli stati di previsione della spesa in misura di L. 100.000.000 annui a decorrere dall'esercizio finanziario 1975.

     I fondi di cui al presente articolo, se eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

 

     Art. 2.

     Agli enti di cui all'articolo 4 della legge provinciale 19 agosto 1973, n. 28, che, a seguito di variazione di prezzi intervenuta successivamente all'accoglimento delle domande di cui all'articolo 2 della legge regionale 4 agosto 1971, n. 26, all'articolo 2 della legge provinciale 12 agosto 1972, n. 9, e all'articolo 10 della richiamata legge provinciale n. 28, rilevino l'impossibilità di contenere le previsioni progettuali di spesa nell'ambito della somma ammessa, ovvero in sede di appalto o nel corso dei lavori abbiano dovuto sostenere aumenti sulla spesa originariamente prevista, sia per accettazione di offerte in aumento che per concessione di revisioni prezzi, la Giunta provinciale è autorizzata a concedere:

     a) un contributo in conto capitale fino al 50% della maggiore spesa riconosciuta ammissibile;

     b) un contributo costante annuo ventennale non superiore al 7% per la parte di maggiore spesa ammessa non coperta dal contributo in conto capitale.

 

     Art. 3. Le domande per ottenere le provvidenze di cui all'articolo precedente, sottoscritte dal legale rappresentante dell'ente richiedente, devono essere presentate alla Giunta provinciale entro 45 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

     Alle stesse devono essere allegati i seguenti documenti:

     a) dichiarazione dalla quale appaia la maggiore spesa, secondo quanto previsto dal precedente articolo 2;

     b) piano finanziario dell'opera debitamente aggiornato;

     c) dichiarazione in ordine ad altre eventuali provvidenze ottenute.

 

     Art. 4.

     La Giunta provinciale, entro due mesi dalla scadenza del termine di cui al precedente articolo, adotta una decisione circa le domande da ammettere ai contributi previsti dal precedente articolo 2.

 

     Art. 5.

     I contributi sono concessi con deliberazione della Giunta provinciale, sentito in linea tecnico-amministrativa il parere espresso dalla Commissione di cui all'articolo 12 della legge provinciale 19 agosto 1973, n. 28, dietro presentazione:

     a) del progetto aggiornato, nei casi in cui non siano ancora intervenute in base alle leggi richiamate al precedente articolo 2, l'approvazione e la formale assegnazione del contributo da parte della giunta provinciale;

     b) del contributo d'appalto, da cui risulti l'aumento di spesa verificatosi in sede di gara o di trattativa privata, ovvero degli elaborati concernenti la revisione prezzi, nei casi in cui le predette approvazione ed assegnazione siano già intervenute.

 

     Art. 6.

     Il contributo di cui alla lettera a) dell'articolo 2, può essere corrisposto in un'unica soluzione dopo l'accertamento della regolare esecuzione dell'opera, oppure in corso d'opera, mediante acconti, fino ai quattro quinti dell'ammontare del contributo concesso, in base agli stati di avanzamento dei lavori; in tale ultimo caso il rimanente ultimo è corrisposto dopo l'accertamento della regolare esecuzione dell'opera.

     Il contributo di cui alla lettera b) dell'articolo 2, è corrisposto in due semestralità, con decorrenza dal 30 giugno o dal 31 dicembre successivo alla data della deliberazione di concessione del contributo medesimo, direttamente all'ente beneficiario, oppure, su richiesta dello stesso, all'istituto di Credito mutuante.

 

     Art. 7.

     Per i fini di cui al Capo IV - Titolo I - della legge provinciale 19 agosto 1973, n. 28, sono autorizzati i seguenti stanziamenti:

     - L. 400.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1974;

     - L. 240.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1975;

     - L. 240.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1976.

     I fondi di cui al precedente comma, se eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

 

     Art. 8.

     Per i fini di cui al Capo V del Titolo I della legge provinciale 19 agosto 1973, n. 28, è autorizzato l'ulteriore stanziamento di Lire 10.000.000 annui a partire dall'esercizio 1975.

     Le relative annualità saranno iscritte negli stati di previsione della Spesa in misura di Lire 10.000.000 annui a decorrere dall'esercizio 1975.

     I fondi di cui al presente articolo, se eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

 

 

CAPO II

     Organi consultivi in materia di lavori concernenti opere relative

all'assistenza agli anziani

 

     Art. 9.

     La Commissione di cui all'articolo 12 della legge provinciale 19 agosto 1973, n. 28, in deroga alla legge regionale 25 novembre 1963, n. 31, esprime parere in linea tecnico-amministrativa su tutti i progetti di massima od esecutivi di lavori concernenti opere relative all'assistenza agli anziani, presentate da Enti pubblici soggetti a vigilanza e tutela da parte della Giunta provinciale.

 

 

CAPO III

Disposizioni finanziarie

 

     Art. 10.

     Per la concessione dei contributi in conto capitale di cui all'articolo 2, lettera a), della presente legge è autorizzato lo stanziamento di L. 500.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1974.

     I fondi di cui al precedente comma, se eventualmente non impegnati nel corso del presente esercizio, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

 

     Art. 11.

     Per la concessione dei contributi in conto interessi di cui all'articolo 2, lettera b), della presente legge, è autorizzato il limite di impegno di Lire 35.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1974.

     Le relative annualità saranno iscritte nello stato di previsione della Spesa della Provincia in misura di Lire 35.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1974 al 1993.

     I fondi di cui al presente articolo se eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

 

     Art. 12.

     Alla copertura dell'onere di Lire 935.000.000 derivante dall'applicazione degli articoli 7, 10 e 11 della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1974, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al capitolo 5900 dello stato di previsione della Spesa - Tabella B - per il medesimo esercizio finanziario.

     Alla copertura dell'onere di Lire 1 10.000.000 derivante dall'applicazione degli articoli 1 e 8 della presente legge, a partire dall'esercizio finanziario 1975, si farà fronte con una quota, di pari importo, delle disponibilità di bilancio derivanti, a partire dal medesimo esercizio finanziario, dalla cessazione dell'onere di Lire 500.000.000 autorizzato con l'articolo 10 della presente legge.

 

     Art. 13.

     (Omissis) [1].

 

 


[*] Legge abrogata dall'art. 2 della L.P. 13 novembre 1998, n. 15. Essa resta applicabile ai rapporti sorti in base alle sue disposizioni nel periodo della sua vigenza e per l'esecuzione dei relativi impegni di spesa, per effetto dell'art. 4 della stessa L.P. 15/98.

[1] Norma finanziaria.