§ 5.2.5 - Legge Provinciale 12 agosto 1972, n. 9. [*]
Provvidenze a favore delle case di riposo.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.2 assistenza sociale
Data:12/08/1972
Numero:9


Sommario
Art. 1.      Al fine di agevolare la costruzione, la ricostruzione, il riattamento ed il completamento di immobili destinati a case di riposo, la Giunta provinciale è autorizzata a concedere alle Istituzioni [...]
Art. 2.      Le domande per ottenere le provvidenze di cui alla presente legge, redatte in carta legale, e sottoscritte dal legale rappresentante dall'ente richiedente, devono essere presentate alla Giunta [...]
Art. 3.      Scaduto il termine di cui al precedente articolo 2, la Giunta provinciale predispone un programma delle opere da ammettere ai contributi previsti dalla presente legge. Il programma deve essere [...]
Art. 4.      I contributi sono concessi con deliberazione della Giunta provinciale dietro presentazione del progetto esecutivo che deve comprendere i seguenti atti:
Art. 5.      L'approvazione dei progetti delle opere contemplate nella presente legge equivale a dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza e indifferibilità.
Art. 6.      Il contributo in conto capitale può essere corrisposto in unica soluzione dopo l'accertamento della regolare esecuzione dell'opera, oppure in corso d'opera, mediante acconti, fino ai tre quarti [...]
Art. 7.      Gli enti beneficiari dei contributi, accordati a norma della presente legge, devono impegnarsi a non mutare, per il periodo di 25 anni, la destinazione a casa di riposo delle opere finanziarie, [...]
Art. 8.      Per la concessione del contributo in conto capitale previsto dall'articolo 1, lettera a), della presente legge, è autorizzato lo stanziamento di Lire 300.000.000 a carico dell'esercizio [...]
Art. 9.      Per la spesa di cui al primo comma dell'articolo 8 della presente legge è autorizzata l'assunzione di uno o più mutui passivi, a tasso annuo non superiore al 9,50% da estinguersi in non meno di [...]
Art. 10.      Alla copertura dell'onere di L. 15.000.000, derivante dall'attuazione del secondo comma dell'articolo 8 della presente legge, a carico dell'esercizio finanziario 1972, si provvede mediante [...]
Art. 11.  - 12.


§ 5.2.5 - Legge Provinciale 12 agosto 1972, n. 9. [*]

Provvidenze a favore delle case di riposo.

(B.U. 15 agosto 1972, n. 38).

 

Art. 1.

     Al fine di agevolare la costruzione, la ricostruzione, il riattamento ed il completamento di immobili destinati a case di riposo, la Giunta provinciale è autorizzata a concedere alle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, alle fondazioni ed istituzioni amministrate dagli E.C.A., agli E.C.A., ai Comuni ed ai Consorzi fra Comuni:

     a) un contributo in conto capitale fino al 50% della spesa riconosciuta ammissibile;

     b) un contributo costante annuo quindicennale  non superiore al 5% per quella parte di spesa ammessa non coperta dal contributo in conto capitale.

     Il cumulo di contributi di cui alle lettere a) e b) con altre provvidenze, ottenute dall'ente beneficiario, è consentito entro il limite massimo della spesa ammessa.

 

     Art. 2.

     Le domande per ottenere le provvidenze di cui alla presente legge, redatte in carta legale, e sottoscritte dal legale rappresentante dall'ente richiedente, devono essere presentate alla Giunta provinciale entro 45 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

     Alle stesse devono essere allegati i seguenti documenti:

     a) copia della deliberazione dell'organo competente, dalla quale appaia l'impegno all'esecuzione dell'opera condizionatamente alla con cessione del contributo;

     b) relazione illustrativa dell'opera;

     c) preventivo sommario di spesa;

     d) piano finanziario dell'opera;

     e) una dichiarazione in ordine ad altre eventuali provvidenze ottenute.

 

     Art. 3.

     Scaduto il termine di cui al precedente articolo 2, la Giunta provinciale predispone un programma delle opere da ammettere ai contributi previsti dalla presente legge. Il programma deve essere reso noto ai consorzi comprensoriali, ove costituiti; i consorzi stessi possono presentare entro il termine di 30 giorni le loro osservazioni. Successivamente la Giunta provinciale approva il programma fissando i termini per la presentazione dei progetti esecutivi.

 

     Art. 4.

     I contributi sono concessi con deliberazione della Giunta provinciale dietro presentazione del progetto esecutivo che deve comprendere i seguenti atti:

     a) relazione tecnica;

     b) disegni;

     c) computo metrico-estimativo;

     d) capitolato speciale d'appalto o foglio di patti e prescrizioni nei casi di appalto a trattativa privata o di esecuzione in economia;

     e) piano di finanziamento;

     f) una dichiarazione in ordine ad altre eventuali provvidenze ottenute.

 

     Art. 5.

     L'approvazione dei progetti delle opere contemplate nella presente legge equivale a dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza e indifferibilità.

 

     Art. 6.

     Il contributo in conto capitale può essere corrisposto in unica soluzione dopo l'accertamento della regolare esecuzione dell'opera, oppure in corso d'opera, mediante acconti, fino ai tre quarti dell'ammontare del contributo concesso, in base agli stati di avanzamento dei lavori; in tale ultimo caso il rimanente quarto è corrisposto dopo l'accertamento della regolare esecuzione dell'opera.

     Il contributo di cui alla lettera b) dell'articolo 1 è corrisposto in due semestralità, con decorrenza dal 30 giugno o dal 31 dicembre successivo alla data della deliberazione di concessione del contributo medesimo, direttamente all'ente beneficiario, oppure, su richiesta dello stesso, all'istituto di credito mutuante.

 

     Art. 7.

     Gli enti beneficiari dei contributi, accordati a norma della presente legge, devono impegnarsi a non mutare, per il periodo di 25 anni, la destinazione a casa di riposo delle opere finanziarie, senza il consenso della Giunta provinciale.

     Nel caso in cui la destinazione venga mutata senza il consenso predetto, Il contributo concesso viene revocato. li ricupero del contributo erogato avviene ai sensi del R.D. 14 aprile 1910, n. 639.

 

     Art. 8.

     Per la concessione del contributo in conto capitale previsto dall'articolo 1, lettera a), della presente legge, è autorizzato lo stanziamento di Lire 300.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1972.

     Per la concessione del contributo previsto all'articolo 1, lettera b), della presente legge, è autorizzato il limite di impegno di L. 15.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1972. Le relative annualità saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della Provincia, in misura di L. 15.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1972 al 1986.

I fondi di cui al presente articolo, se eventualmente non impegnati nell'esercizio di riferimento, potranno essere utilizzati negli esercizi successivi.

 

     Art. 9.

     Per la spesa di cui al primo comma dell'articolo 8 della presente legge è autorizzata l'assunzione di uno o più mutui passivi, a tasso annuo non superiore al 9,50% da estinguersi in non meno di quaranta semestralità costanti posticipate a partire dall'esercizio finanziario 1972.

 

     Art. 10.

     Alla copertura dell'onere di L. 15.000.000, derivante dall'attuazione del secondo comma dell'articolo 8 della presente legge, a carico dell'esercizio finanziario 1972, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al capitolo 5900 dello stato di previsione della Spesa - Tabella B per il medesimo esercizio finanziario. Alla copertura dell'onere massimo 18.000.000 corrispondente alla prima semestralità del mutuo di cui all'articolo 9 della presente legge, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al capitolo 2960 dello stato di previsione della Spesa - Tabella 9 - per l'esercizio finanziario 1972.

     Alla copertura del maggior onere di L. 18.000.000 corrispondente alla seconda semestralità del mutuo di cui all'articolo 9 della presente legge, previsto per gli esercizi successivi al 1972, si farà fronte con una quota, di pari importo, delle disponibilità di bilancio derivanti, a partire dall'esercizio finanziario 1973, dalla cessazione dell'onere annuo di L. 185.500.000 autorizzato con l'articolo 2 della legge provinciale 23 agosto 1971, n. 8.

 

     Art. 11. - 12.

     (Omissis) [1].

 

 


[*] Legge abrogata dall'art. 2 della L.P. 13 novembre 1998, n. 15. Essa resta applicabile ai rapporti sorti in base alle sue disposizioni nel periodo della sua vigenza e per l'esecuzione dei relativi impegni di spesa, per effetto dell'art. 4 della stessa L.P. 15/98.

[1] Recano disposizioni finanziarie ed entrata in vigore.