§ 3.9.3 - Legge Provinciale 3 settembre 1976, n. 31. [*]
Interventi per l'esecuzione di lavori di riparazione di opere danneggiate dagli eventi tellurici del maggio 1976.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:3. assetto del territorio
Capitolo:3.9 protezione civile
Data:03/09/1976
Numero:31


Sommario
Art. 1.      1. La Giunta provinciale è autorizzata a provvedere in dipendenza degli eventi tellurici verificatisi nel maggio 1976:
Art. 2.      1. Al fine di assicurare l'agibilità degli edifici entro il minor tempo possibile, agli interventi di cui al precedente articolo si provvede con le modalità ritenute più idonee.
Art. 3.      1. Al fine di far fronte alle esigenze di restauro del patrimonio artistico o storico derivanti dagli eventi tellurici del maggio 1976, è autorizzato l'ulteriore stanziamento di lire 400.000.000 [...]
Art. 4.      1. Per gli interventi di cui all'articolo 1 della presente legge è autorizzato lo stanziamento di lire 550.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1976.


§ 3.9.3 - Legge Provinciale 3 settembre 1976, n. 31. [*]

Interventi per l'esecuzione di lavori di riparazione di opere danneggiate dagli eventi tellurici del maggio 1976.

(B.U. 7 settembre 1976, n. 38).

 

Art. 1.

     1. La Giunta provinciale è autorizzata a provvedere in dipendenza degli eventi tellurici verificatisi nel maggio 1976:

     a) agli interventi di prevenzione e pronto soccorso ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010;

     b) ai lavori di riparazione e ricostruzione di scuole di ogni ordine e grado, di case comunali e di edifici di culto.

     2. Le opere previste nel presente articolo possono essere realizzate con i miglioramenti tecnicamente indispensabili.

 

     Art. 2.

     1. Al fine di assicurare l'agibilità degli edifici entro il minor tempo possibile, agli interventi di cui al precedente articolo si provvede con le modalità ritenute più idonee.

     2. Ai lavori di propria competenza, la cui spesa sia inferiore ai 10 milioni, provvedono direttamente i comuni, ai quali la Giunta provinciale assegna fondi necessari sulla base di una perizia vistata dall'ufficio tecnico provinciale. Alla relativa liquidazione si provvede in base a certificato di regolare esecuzione rilasciato dall'ufficio medesimo.

     3. Per gli interventi che, a causa della particolare urgenza, avessero già avuto luogo da parte degli enti interessati la Giunta provinciale può assumerne la spesa nei limiti di cui al precedente comma e disporre per la liquidazione ed il pagamento previo accertamento dei lavori eseguiti e sulla base di rendiconto vistato dall'ufficio tecnico provinciale.

 

     Art. 3.

     1. Al fine di far fronte alle esigenze di restauro del patrimonio artistico o storico derivanti dagli eventi tellurici del maggio 1976, è autorizzato l'ulteriore stanziamento di lire 400.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1976, da utilizzare secondo le disposizioni di cui all'articolo 5 della legge provinciale 27 dicembre 1975, n. 55.

     2. I fondi di cui al precedente comma, se eventualmente non impegnati nel corso del presente esercizio, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

 

     Art. 4.

     1. Per gli interventi di cui all'articolo 1 della presente legge è autorizzato lo stanziamento di lire 550.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1976.

     2. I fondi di cui al precedente comma, se eventualmente non impegnati nel corso del presente esercizio, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

 

     Artt. 5. - 7.

     (Omissis) [1].

 

 


[*] Legge abrogata dall'art. 2 della L.P. 13 novembre 1998, n. 15. Essa resta applicabile ai rapporti sorti in base alle sue disposizioni nel periodo della sua vigenza e per l'esecuzione dei relativi impegni di spesa, per effetto dell'art. 4 della stessa L.P. 15/98.

[1] Recano disposizioni finanziarie.