§ 3.5.1 - Legge Provinciale 12 settembre 1968, n. 15. [*]
Interventi per i parchi naturali ed attrezzati del Piano urbanistico provinciale .


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:3. assetto del territorio
Capitolo:3.5 tutela dell'ambiente
Data:12/09/1968
Numero:15


Sommario
Art. 1.      1. La Giunta provinciale è autorizzata a provvedere alle spese necessarie per attività di conservazione e valorizzazione dei territori destinati a parchi naturali dal piano urbanistico [...]
Art. 2.      1. In particolare, la Giunta provinciale è autorizzata a provvedere alle spese per:
Art. 3.      1. Per il raggiungimento dei fini di cui ai precedenti articoli la Giunta provinciale è autorizzata:
Art. 4.      1. Gli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'articolo 2 saranno effettuati sulla base di appositi studi che la Giunta provinciale è autorizzata a predisporre in armonia con le [...]
Art. 5.      1. Con successiva legge si provvederà per il personale di vigilanza e di servizio ai parchi naturali.
Art. 6.      1. Al fine di valorizzare le zone previste a parco attrezzato da piano urbanistico provinciale, la Giunta provinciale è autorizzata:
Art. 7.      1. I contributi di cui alle lettere c) e d) dell'articolo precedente potranno essere concessi nella misura massima del 70% della spesa ritenuta ammissibile.
Art. 8.      1. Le domande per i contributi di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 6 dovranno pervenire alla Giunta provinciale entro il mese di novembre dell'anno precedente all'esercizio finanziario di [...]
Art. 9.      1. Per la commissione nominata dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 7 della legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4, per la elaborazione degli studi relativi ai parchi previsti dal [...]
Art. 10.      1. Per i fini di cui agli articoli 1, 2, 3 lettera a) e 6 lettere a), c) e d) della presente legge sono autorizzati i seguenti stanziamenti:


§ 3.5.1 - Legge Provinciale 12 settembre 1968, n. 15. [*]

Interventi per i parchi naturali ed attrezzati del Piano urbanistico provinciale [1].

(B.U. 17 settembre 1965, n. 39).

 

Art. 1.

     1. La Giunta provinciale è autorizzata a provvedere alle spese necessarie per attività di conservazione e valorizzazione dei territori destinati a parchi naturali dal piano urbanistico provinciale, al fine anche di favorirne l'effettivo godimento pubblico a scopo di ricreazione ed elevazione culturale.

 

     Art. 2.

     1. In particolare, la Giunta provinciale è autorizzata a provvedere alle spese per:

     a) viabilità di parco e sentieri;

     b) costruzione di attrezzature al servizio del parco, nonché parcheggi, luoghi di sosta, belvederi;

     c) predisposizione di aree attrezzate per campeggi;

     d) interventi per la difesa e la valorizzazione del paesaggio;

     e) iniziative di propaganda e informazione, acquisto e posa in opera di segnaletica;

     f) quanto in genere si renda comunque utile per il raggiungimento degli scopi previsti dal precedente articolo 1.

 

     Art. 3.

     1. Per il raggiungimento dei fini di cui ai precedenti articoli la Giunta provinciale è autorizzata:

     a) ad acquistare diritti reali sugli immobili compresi nell'ambito dei parchi naturali;

     b) a stipulare accordi relativi agli immobili compresi nell'ambito dei parchi naturali.

     2. Qualora le operazioni di cui alle lettere a) e b) non siano concluse con enti pubblici o di interesse pubblico, saranno previamente sentiti i comuni nel cui territorio ricadono gli immobili interessati. I comuni dovranno esprimere il proprio parere entro il termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta.

 

     Art. 4.

     1. Gli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'articolo 2 saranno effettuati sulla base di appositi studi che la Giunta provinciale è autorizzata a predisporre in armonia con le disposizioni ed i criteri di cui all'articolo 15 delle norme di attuazione del piano urbanistico provinciale, approvato con L.P. 12 settembre 1967, n. 7.

 

     Art. 5.

     1. Con successiva legge si provvederà per il personale di vigilanza e di servizio ai parchi naturali.

 

     Art. 6.

     1. Al fine di valorizzare le zone previste a parco attrezzato da piano urbanistico provinciale, la Giunta provinciale è autorizzata:

     a) ad acquistare e sistemare immobili particolarmente caratterizzanti l'ambiente del parco;

     b) a stipulare accordi relativi agli immobili aventi le caratteristiche di cui alla precedente lettera a);

     c) a concedere contributi ad enti pubblici per gli scopi di cui alla lettera a);

     d) a concedere contributi per l'acquisto e il relativo restauro o per il solo restauro di edifici aventi una tipica architettura civile o rurale di peculiare pregio ambientale.

     2. La Giunta provinciale potrà effettuare gli interventi di cui alle lettere a) e b) anche in zone non previste a parco attrezzato qualora determinati immobili, per la vicinanza ad esse o per la loro funzione, contribuiscano a valorizzare particolarmente un territorio interessato al parco.

     3. Gli immobili acquistati dalla Provincia ai sensi della lettera a) del presente articolo, non possono essere alienati se non previo parere di una commissione composta dal Presidente della Giunta provinciale o suo delegato, che la presiede, e da un rappresentante della maggioranza ed uno della minoranza nominati dal Consiglio provinciale. Il parere non è richiesto nel caso di alienazione a enti pubblici.

 

     Art. 7.

     1. I contributi di cui alle lettere c) e d) dell'articolo precedente potranno essere concessi nella misura massima del 70% della spesa ritenuta ammissibile.

La loro attribuzione potrà essere condizionata al rispetto di particolari modalità relative all'utilizzo degli immobili.

     2. I contributi per i restauri potranno essere concessi sia ai proprietari degli immobili che ai soli possessori.

     3. I contributi saranno corrisposti verso presentazione di copia del contratto di acquisto rispettivamente ad avvenuta esecuzione dei lavori di restauro, da accertarsi a cura dell'ufficio tecnico provinciale.

 

     Art. 8.

     1. Le domande per i contributi di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 6 dovranno pervenire alla Giunta provinciale entro il mese di novembre dell'anno precedente all'esercizio finanziario di riferimento, corredate dai preventivi di spesa e, ove necessario, dai progetti di sistemazione o di restauro.

     2. Sui progetti esprimerà il proprio parere tecnico una commissione composta da cinque esperti, fra i quali il direttore del Museo tridentino di scienze naturali, la quale potrà formulare altresì alla Giunta provinciale una proposta di programma annuale di intervento.

     3. Per l'esame dei progetti la commissione sarà integrata, di volta in volta, dal sindaco del comune nel cui territorio ricade l'immobile interessato.

     4. Per l'utilizzazione dei fondi riferiti agli esercizi finanziari 1968 e 1969, le domande di cui al primo comma dovranno pervenire entro il mese di febbraio dell'anno 1969.

 

     Art. 9.

     1. Per la commissione nominata dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 7 della legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4, per la elaborazione degli studi relativi ai parchi previsti dal piano urbanistico provinciale, l'importo massimo di cui al secondo comma dell'articolo 2 della legge provinciale 27 novembre 1964, n. 11 è raddoppiato.

 

     Art. 10.

     1. Per i fini di cui agli articoli 1, 2, 3 lettera a) e 6 lettere a), c) e d) della presente legge sono autorizzati i seguenti stanziamenti:

     1) lire 27.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1968;

     2) lire 100.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1969;

     3) lire 100.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1970.

     2. Per i fini di cui agli articoli 3 lettera b) e 6 lettera b) della presente legge, è autorizzato lo stanziamento di lire 50.000.000 annui per trenta anni a partire dall'esercizio finanziario 1969 [2].

     3. Le relative annualità saranno iscritte nello stato di previsione della spesa della Provincia come segue:

     - lire 50.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1969 al 1971;

     - lire 50.000.000 per l'esercizio finanziario 1973;

     - lire 50.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1976 al 2001 [3].

     4. I fondi di cui ai precedenti commi, se eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento, potranno essere utilizzati negli esercizi successivi.

 

     Artt. 11. - 12.

     (Omissis) [4].

 

 


[*] Legge abrogata dall'art. 2 della L.P. 13 novembre 1998, n. 15. Essa resta applicabile ai rapporti sorti in base alle sue disposizioni nel periodo della sua vigenza e per l'esecuzione dei relativi impegni di spesa, per effetto dell'art. 4 della stessa L.P. 15/98.

[1] Ai sensi dell'art. 40 della L.P. 6 maggio 1988, n. 18 le disposizioni relative agli interventi finanziari di cui alla presente legge cessano di applicarsi alla decorrenza del primo programma annuale di gestione di ogni parco.

[2] Comma così sostituito dall'art. 4 della L.P. 14 agosto 1972, n. 12, a sua volta sostituito dall'art. 2 della L.P. 21 gennaio 1975, n. 9.

[3] Comma così sostituito dall'art. 4 della L.P. 14 agosto 1972, n. 12, a sua volta sostituito dall'art. 2 della L.P. 21 gennaio 1975, n. 9.

[4] Recano disposizioni finanziarie ed entrata in vigore.