§ 3.5.12 - L.P. 6 maggio 1988, n. 18.
Ordinamento dei parchi naturali.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:3. assetto del territorio
Capitolo:3.5 tutela dell'ambiente
Data:06/05/1988
Numero:18


Sommario
Art. 1.  Oggetto e finalità.
Art. 2.  Enti di gestione dei parchi.
Art. 3.  Organi degli enti di gestione dei parchi.
Art. 4.  Comitato di gestione.
Art. 5.  Funzioni del comitato di gestione.
Art. 6.  Giunta esecutiva.
Art. 7.  Funzioni della giunta esecutiva.
Art. 8.  Il presidente.
Art. 9.  Direttore.
Art. 10.  Collegio dei revisori dei conti.
Art. 11.  Indennità, compensi e rimborsi.
Art. 12.  Personale.
Art. 13.  Bilanci e gestione finanziaria.
Art. 14.  Entrate degli enti di gestione dei parchi.
Art. 15.  Spese degli enti di gestione dei parchi.
Art. 16.  Assegnazione di somme a carico del bilancio provinciale.
Art. 17.  Vigilanza sugli enti di gestione dei parchi.
Art. 18.  Comitato scientifico dei parchi.
Art. 19.  Conferenza annuale.
Art. 19 bis.  Partecipazioni degli enti gestori.
Art. 20.  Piano del parco.
Art. 21.  Elementi del piano.
Art. 22.  Procedimento di approvazione del piano.
Art. 23.  Efficacia del piano.
Art. 24.  Programma annuale di gestione.
Art. 25.  Acquisti, affitti e convenzioni.
Art. 26.  Attività agro-silvo-pastorali.
Art. 27.  Opere e manufatti.
Art. 28.  Pianificazione faunistica ed esercizio della caccia e della pesca.
Art. 29.  Flora, fauna, minerali e fossili, funghi.
Art. 30.  Attività estrattive.
Art. 31.  Utilizzazione delle acque a scopo idroelettrico, linee elettriche e telefoniche.
Art. 32.  Strutture ricettive turistiche all'aperto.
Art. 33.  Circolazione dei veicoli a motore.
Art. 34.  Segnaletica.
Art. 35.  Vigilanza.
Art. 36.  Sanzioni.
Art. 37.  Regolamento d'esecuzione.
Art. 38.  Norma di coordinamento.
Art. 39.      (Omissis)
Art. 40.  Disposizioni transitorie e finali.
Art. 41.  Messa a disposizione di personale.
Art. 42.  Autorizzazione delle spese.


§ 3.5.12 - L.P. 6 maggio 1988, n. 18. [1]

Ordinamento dei parchi naturali.

(B.U. 17 maggio 1988, n. 22).

 

Art. 1. Oggetto e finalità.

     1. L'ordinamento dei due parchi naturali provinciali «Adamello-Brenta» e «Paneveggio-Pale di S. Martino», istituiti e delimitati dal piano urbanistico provinciale, è disciplinato dalla presente legge.

     2. Scopo dei parchi è la tutela delle caratteristiche naturali e ambientali, la promozione dello studio scientifico e l'uso sociale dei beni ambientali.

 

CAPO I

ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

 

     Art. 2. Enti di gestione dei parchi.

     1. Per la gestione dei parchi sono istituiti due distinti enti dotati di personalità giuridica di diritto pubblico, denominati l'uno «Parco Adamello-Brenta» e l'altro «Parco Paneveggio-Pale di S. Martino».

 

     Art. 3. Organi degli enti di gestione dei parchi.

     1. Sono organi degli enti di gestione dei parchi:

     a) il comitato di gestione;

     b) la giunta esecutiva;

     c) il presidente;

     d) il direttore;

     e) il collegio dei revisori dei conti.

 

     Art. 4. Comitato di gestione.

     1. Il comitato di gestione è composto da:

     a) un membro in rappresentanza di ciascun comune ricadente nel parco. Il numero dei membri è elevato a due e a tre, di cui uno in rappresentanza delle minoranze consiliari, ove il territorio comunale ricompreso nel parco superi i 2.500 ha e rispettivamente i 5.000 ha.;

     b) un membro in rappresentanza di ciascun comune, diverso da quelli di cui alla lettera a), che sia proprietario di una superficie territoriale ricompresa nel parco di almeno 140 ha.;

     c) il dirigente del Servizio parchi e foreste demaniali della Provincia;

     d) due membri designati dalla comunità delle Regole Spinale e Manez per il Parco Adamello Brenta;

     e) un membro designato dalla Magnifica comunità generale di Fiemme per il Parco Paneveggio Pale di S. Martino;

     f) il dirigente del Servizio foreste, caccia e pesca della Provincia;

     g) il dirigente del Servizio strutture, gestione e sviluppo delle aziende agricole della Provincia;

     h) il dirigente del Servizio urbanistica e tutela del paesaggio della Provincia;

     i) il direttore del Museo tridentino di scienze naturali;

     l) un membro in rappresentanza della Società degli Alpinisti Tridentini (S.A.T.);

     m) un membro designato distintamente da ciascuna delle sezioni provinciali di Trento delle associazioni Italia nostra e Fondo mondiale per la natura (W.W.F.);

     n) un membro designato dall'associazione dei cacciatori più rappresentativa della provincia di Trento;

     o) un membro designato congiuntamente dalle associazioni o società di pescatori sportivi locali concessionarie di diritti di pesca sulle acque ricadenti nel territorio del parco;

     p) un membro in rappresentanza di ciascun comprensorio ricadente nel parco. Il numero dei membri è elevato a tre ed a sei, di cui un terzo in rappresentanza delle minoranze assembleari, ove il territorio del comprensorio ricompreso nel parco superi il cinquanta per cento e rispettivamente il settantacinque per cento della superficie complessiva del parco;

     q) un rappresentante delle ASUC presenti nel Parco Adamello - Brenta.

     2. Il comitato è presieduto dal presidente dell'ente. Il comitato elegge nel suo seno il vicepresidente. Funge da segretario il direttore dell'ente.

     3. Per ciascuno dei membri di cui alle lettere c), f), g) e h) del comma 1 la Giunta provinciale nomina un membro supplente; per i membri di cui alle lettere a), b), d), e), i), i), m), n), o), p) e q) del comma 1 i membri supplenti sono designati dagli enti e dalle associazioni ivi indicati.

     4. I membri supplenti partecipano alle sedute del comitato solo in caso di assenza del rispettivo membro titolare.

     5. I membri titolari e supplenti sono nominati e sostituiti con deliberazione della Giunta provinciale. Essi restano in carica fino a quando ricoprono l'ufficio cui è connessa la partecipazione al comitato e, per i membri non appartenenti all'amministrazione provinciale, fino alla loro sostituzione a seguito di nuova designazione. Gli enti e le associazioni devono procedere ad una nuova designazione ogni qualvolta vi sia stato il rinnovo degli organi che hanno effettuato la designazione medesima.

     6. Enti ed associazioni debbono comunicare le designazioni dei componenti sia titolari che supplenti di propria competenza entro un mese dal ricevimento della relativa richiesta. Decorso tale termine, il comitato è validamente costituito anche ove non siano pervenute le designazioni predette, salva la sua successiva integrazione.

     7. Il comitato è convocato dal presidente ogni volta che lo ritenga opportuno, comunque almeno ogni sei mesi o entro quindici giorni qualora ne facciano richiesta almeno un terzo dei componenti, mediante avviso contenente l'ordine del giorno, trasmesso ai componenti stessi almeno cinque giorni prima della riunione, salvo i casi di motivata urgenza.

     8. Per la validità delle sedute del comitato è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei componenti in carica. li comitato delibera a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del presidente. Le sedute del comitato sono pubbliche.

 

     Art. 5. Funzioni del comitato di gestione.

     1. Il comitato di gestione, su proposta della Giunta esecutiva:

     a) individua il comune quale sede dell'ente, scegliendolo nell'ambito del comprensorio delle Giudicarie per il Parco Adamello-Brenta e nell'ambito del comprensorio di Primiero per il Parco Paneveggio-Pale S. Martino;

     b) adotta il piano del parco;

     c) delibera il programma annuale di gestione del parco;

     d) delibera i bilanci pluriennali e annuali, loro variazioni e il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione della Giunta provinciale;

     e) delibera il regolamento del personale;

     f) verifica annualmente con la Giunta provinciale lo stato di attuazione dei piani, programmi e interventi;

     g) assume gli altri provvedimenti ad esso demandati dalla presente legge

 

     Art. 6. Giunta esecutiva.

     1. La giunta esecutiva è composta da:

     a) il presidente dell'ente, con funzioni di presidente;

     b) il dirigente del Servizio parchi e foreste demaniali della Provincia;

     c) cinque membri per il Parco Paneveggio-Pale di S. Martino e otto membri per il Parco Adamello-Brenta eletti dai rispettivi comitati di gestione tra quelli delle lettere a), d) ed e) del comma 1 dell'articolo 4;

     d) i dirigenti del Servizio foreste, caccia e pesca e del Servizio urbanistica e tutela del paesaggio della Provincia.

     2. La giunta esecutiva elegge nel suo seno il vicepresidente. Funge da segretario il direttore dell'ente.

     3. Per ciascuno dei membri di cui alla lettera c) del comma 1 è eletto anche un membro supplente. La Giunta provinciale nomina un membro supplente anche per ciascuno dei membri di cui alle lettere b) e d) del comma 1.

     4. i membri di cui alla lettera c) del comma 1 rimangono in carica cinque anni, purché permangano nel comitato di gestione.

     5. Si applicano alla giunta esecutiva le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 7 e 8 dell'articolo 4.

 

     Art. 7. Funzioni della giunta esecutiva.

     1. Alla giunta esecutiva spetta:

     a) predisporre le proposte relative agli atti di competenza del comitato di gestione;

     b) assumere i provvedimenti relativi all'attuazione del programma annuale di gestione, deliberando le relative spese, i contratti, gli incarichi e le eventuali consulenze professionali;

     c) autorizzare aperture di credito a favore del direttore;

     d) provvedere al prelievo dai fondi di riserva;

     e) emanare ogni altro provvedimento relativo alla gestione del parco non riservato espressamente alla competenza di altri organi.

 

     Art. 8. Il presidente.

     1. Il presidente è eletto dal comitato di gestione fra i membri di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 4.

     2. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'ente.

     3. Egli dura in carica cinque anni, purché permanga nel comitato di gestione.

 

     Art. 9. Direttore.

     1. Il direttore del parco:

     a) cura l'esecuzione dei provvedimenti emanati dalla Giunta esecutiva e svolge ogni altro compito che gli sia demandato dalla stessa;

     b) liquida ed ordina il pagamento delle spese nei limiti delle somme impegnate;

     c) stipula i contratti deliberati dalla Giunta esecutiva;

     d) firma i mandati di pagamento e gli ordini di accreditamento;

     e) assume il personale operaio di cui al comma 4 dell'articolo 12;

     f) dirige il personale dell'ente.

 

     Art. 10. Collegio dei revisori dei conti.

     1. La gestione finanziaria degli enti di gestione dei parchi è soggetta al riscontro di un collegio di revisori composto da un funzionario dell'Amministrazione provinciale competente in materia di contabilità, con funzioni di presidente, da un componente iscritto all'albo dei revisori ufficiali dei conti designato dai membri del comitato di gestione di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 4 o, in mancanza, scelto dalla Giunta provinciale e da un componente designato dalle minoranze del Consiglio provinciale.

     2. Il collegio è nominato dalla Giunta provinciale e resta in carica per la durata di cinque anni.

     3. I revisori dei conti hanno diritto ad assistere alle sedute del comitato di gestione e della Giunta esecutiva.

     4. Il collegio compie tutte le verifiche ritenute opportune in ordine all'andamento della gestione ed ha, in particolare, l'obbligo di esaminare il rendiconto, riferendone al comitato di gestione. Copia della relazione è accompagnata al rendiconto.

 

     Art. 11. Indennità, compensi e rimborsi.

     1. Al presidente dell'ente del parco nonché ai membri del collegio dei revisori dei conti spetta un'indennità di carica nella misura stabilita dal comitato di gestione, con i limiti di cui al secondo comma dell'articolo 2 della legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4, come sostituito, da ultimo, con l'articolo 2 della legge provinciale 1 settembre 1986, n. 27.

     2. Agli altri componenti il comitato di gestione e della giunta esecutiva sono corrisposti i gettoni di presenza nelle misure stabilite dalla legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4, come modificata da ultimo con la legge provinciale 1 settembre 1986, n. 27, oltre al rimborso delle spese di viaggio e di pernottamento nella misura effettivamente sostenuta. Compete altre si l'indennità chilometrica e il rimborso delle spese sostenute per pedaggi autostrada nella misura e con le modalità di cui all'articolo 7 della legge provinciale 2 maggio 1962, n. 7 e successive modificazioni.

     3. Le indennità, i compensi e i rimborsi spese di cui ai commi 1 e 2 spettano ai dipendenti provinciali che rivestano le rispettive cariche qualora si verifichino le condizioni di cui all'articolo 6 della legge provinciale 1 settembre 1986, n. 27.

     4. Ai commissari di cui all'articolo 17, commi 1 e 3, compete un'indennità di carica nella misura stabilita dalla Giunta provinciale con le modalità di cui al comma.

     5. Indennità, compensi e rimborsi di cui al presente articolo sono corrisposti a carico del bilancio dell'ente.

     5 bis. I lavoratori dipendenti della Provincia o dei suoi enti funzionali, componenti degli organi dell'ente parco previsti da quest'articolo, hanno diritto di assentarsi dal servizio per partecipare alle riunioni degli organi di cui fanno parte per la loro effettiva durata, ivi compreso il tempo per raggiungere il luogo della riunione e rientrare al posto di lavoro. Il presidente dell'ente parco, in aggiunta a detti permessi, ha diritto di assentarsi dal posto di lavoro per un massimo di ventiquattro ore lavorative al mese, se dipendente della Provincia o dei suoi enti funzionali [2].

     5 ter. Le assenze di servizio di cui al comma 5 bis sono retribuite dal datore di lavoro. Gli oneri per i permessi retribuiti sono a carico dell'ente parco che, su richiesta documentata del datore di lavoro, è tenuto al relativo rimborso [3].

 

     Art. 12. Personale.

     1. Gli enti di gestione dei parchi possono avvalersi sia di personale proprio sia di personale comandato dalla Provincia o da altri enti pubblici.

     2. Il regolamento del personale, comprensivo della relativa pianta organica, è soggetto all'approvazione della Giunta provinciale. Esso deve uniformarsi, salvi gli adattamenti necessari, alla disciplina vigente per i dipendenti della Provincia. Il direttore del parco sarà assunto, previa prova selettiva per titoli ed esami le cui modalità saranno definite nel regolamento del personale, con contratto a tempo determinato di cinque anni, rinnovabile alla scadenza e con il trattamento economico stabilito per il dirigente della Provincia preposto al Servizio. li regolamento dovrà inoltre specificare i tipi di laurea, comunque attinenti alla gestione delle risorse naturali, richiesti per l'assunzione delle relative funzioni.

     3. Le disposizioni della legge provinciale 15 dicembre 1980, n. 39, si applicano anche al personale degli enti di gestione dei parchi.

     4. Per l'esecuzione in amministrazione diretta delle opere e dei lavori previsti dal programma annuale di gestione gli enti possono inoltre avvalersi di personale operaio assunto con le modalità di cui all'articolo 24, primo comma, della legge provinciale 23 novembre 1978, n. 48.

 

     Art. 13. Bilanci e gestione finanziaria.

     1. Gli enti di gestione dei parchi adottano ogni anno, insieme al bilancio annuale, un bilancio pluriennale le cui previsioni assumono come termini di riferimento quelli del bilancio pluriennale della Provincia. Il bilancio pluriennale è approvato con il provvedimento di approvazione del bilancio annuale e viene aggiornato ogni anno ricostituendone l'iniziale estensione.

     2. Gli enti di gestione dei parchi adottano ogni anno un bilancio annuale le cui previsioni sono formulate in termini di competenza ed in termini di cassa.

     3. Il bilancio annuale di previsione è inviato alla Giunta provinciale per l'approvazione, insieme al programma annuale di gestione, entro il 30 novembre dell'anno precedente e quello in cui esso si riferisce.

     4. I bilanci sono elaborati in armonia con gli indirizzi e le prescrizioni fissati dal piano del parco e dal programma annuale di gestione approvati dalla Giunta provinciale. in sede di approvazione dei bilanci la Giunta provinciale può altresì introdurre le modifiche necessarie per adeguarli alle previsioni del piano e del programma. Qualora la Giunta provinciale intenda avvalersi di tale facoltà deve sentire sulle proposte di modifica il comitato di gestione, il quale deve esprimersi entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali la Giunta provinciale approva comunque i bilanci.

     5. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare [4].

     6. Il conto consuntivo, accompagnato da una relazione ove è indicato pure lo stato di attuazione del programma annuale di gestione, è presentato alla Giunta provinciale, per l'approvazione, entro il 30 aprile dell'anno successivo ed è unito al rendiconto generale della Provincia.

     7. Gli enti di gestione dei parchi hanno un proprio servizio di tesoreria affidato all'istituto di credito titolare del servizio di tesoreria della Provincia, alle medesime condizioni.

     8. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di contabilità di cui alla legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e successive modificazioni.

 

     Art. 14. Entrate degli enti di gestione dei parchi.

     1. Le entrate degli enti di gestione dei parchi sono costituite da:

     a) l'assegnazione di somme a carico del bilancio provinciale;

     b) i proventi derivanti dall'attività svolta per conto di terzi o disciplinata da convenzioni;

     c) ogni altro introito riguardante la gestione e le finalità degli enti di gestione.

     2. Tutte le entrate di pertinenza degli enti di gestione dei parchi devono essere iscritte in bilancio e versate al tesoriere.

     3. L'erogazione agli enti di gestione dei parchi delle somme assegnate è disposta mediante versamento delle stesse alla tesoreria dell'ente, in via anticipata ed in relazione a fabbisogni di cassa per periodi determinati dalla Giunta provinciale. A tal fine gli enti presentano al Servizio parchi e foreste demaniali della Provincia i dati relativi ai fabbisogni di cassa, distinti per capitoli di spesa.

 

     Art. 15. Spese degli enti di gestione dei parchi.

     1. Le spese degli enti di gestione dei parchi sono costituite da:

     a) spese generali di funzionamento;

     b) spese per la realizzazione degli interventi previsti dal programma annuale di gestione;

     c) spese per interventi urgenti ai sensi dell'articolo 24, comma 3;

     d) altre spese necessarie per la realizzazione degli interventi di cui alla presente legge.

     2. Tutte le spese devono essere iscritte in bilancio.

     3. Sono a carico del bilancio provinciale le eventuali spese per i fini di cui agli articoli 25, comma 2, e 41.

 

     Art. 16. Assegnazione di somme a carico del bilancio provinciale.

     1. Per consentire agli enti di gestione dei parchi di far fronte alle spese generali di funzionamento la Giunta provinciale è autorizzata ad assegnare somme per le spese di funzionamento sulla base del bilancio di previsione e sue variazioni regolarmente approvati ai sensi dell'articolo 13, comma 3. Gli interventi finanziari dovranno uniformarsi a criteri idonei ad assicurare livelli di efficienza e di economicità nella gestione dei servizi.

     2. Allo scopo di concorrere al finanziamento degli investimenti previsti nei programmi annuali di gestione la Giunta provinciale è autorizzata ad assegnare somme fino alla concorrenza della spesa ritenuta ammissibile. Sono ammissibili a finanziamento pure le spese relative alla realizzazione degli interventi urgenti di cui all'articolo 24, comma 3.

 

     Art. 17. Vigilanza sugli enti di gestione dei parchi.

     1. La Giunta provinciale, in caso di ritardo od omissioni da parte degli organi ordinari previamente invitati a provvedere, invia apposito commissario per compiere gli atti obbligatori per legge o eseguire gli impegni validamente assunti.

     2. I comitati di gestione e le giunte esecutive possono essere sciolti dalla Giunta provinciale per gravi violazioni di legge o del piano del parco ovvero in caso di persistente inattività o di impossibilità di funzionamento.

     3. Con il provvedimento di scioglimento la Giunta provinciale nomina un commissario straordinario, che rimane in carica fino alla ricostituzione degli organi degli enti di gestione dei parchi.

 

     Art. 18. Comitato scientifico dei parchi.

     1. E' istituito, quale organo di consulenza tecnico-scientifica della Provincia, il comitato scientifico dei parchi, con il compito di esprimere pareri sul progetto di piano di ciascun parco nonché su ogni altra questione inerente i parchi che gli sia sottoposta dalla Giunta provinciale o dagli enti di gestione dei parchi.

     2. Il comitato è composto dal dirigente generale preposto al Dipartimento ambiente naturale e difesa del suolo, dal dirigente generale preposto al Dipartimento programmazione e pianificazione territoriale della Provincia, dal direttore del Museo tridentino di scienze naturali nonché da cinque membri nominati dalla Giunta provinciale scelti tra esperti dell'ambiente e della gestione delle risorse naturali, due dei quali designati dai comitati di gestione; esso dura in carica cinque anni.

     3. Il presidente del comitato è scelto dalla Giunta provinciale tra i componenti del comitato stesso all'atto della nomina. Funge da segretario del comitato il dirigente del Servizio parchi e foreste demaniali della Provincia.

     4. Quando il comitato è chiamato ad esprimere il proprio parere sul piano del parco, è integrato con i componenti di cui ai numeri 17), 18) e 19) dell'articolo 2 della legge provinciale 11 dicembre 1975, n. 53 come modificato dall'articolo 11 della legge provinciale 23 novembre 1983, n. 41, nonché dal presidente della Commissione per la tutela del paesaggio di cui alla legge provinciale 6 settembre 1971, n. 12 e successive modificazioni.

     5. Ai componenti il comitato spettano i compensi stabiliti dalla legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4 e successive modificazioni, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge provinciale 1 settembre 1986, n. 27.

 

     Art. 19. Conferenza annuale.

     1. Al fine di informare sullo stato di attuazione del piano del parco e dei relativi programmi annuali di gestione e di evidenziare eventuali necessità di aggiornamento di interesse dei comuni, gli enti di gestione organizzano annualmente una conferenza alla quale partecipano i consiglieri dei comuni aventi propri rappresentanti nel rispettivo comitato di gestione.

 

          Art. 19 bis. Partecipazioni degli enti gestori. [5]

     1. Gli enti di gestione dei parchi sono autorizzati a partecipare, nei limiti delle disponibilità di bilancio, ai soggetti costituiti per la promozione turistica d’ambito ai sensi dell’articolo 9 della legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8 (Disciplina della promozione turistica in provincia di Trento).

 

CAPO II

DISCIPLINA E TUTELA DEI PARCHI

 

     Art. 20. Piano del parco.

     1. La disciplina urbanistica e territoriale nonché la tutela e la valorizzazione delle caratteristiche ambientali, naturalistiche, storiche ed economiche di ciascun parco si realizza mediante un piano del parco. Il piano, sulla base dell'articolazione in riserve integra, guidate e controllate secondo le previsioni e le indicazioni del piano urbanistico provinciale approvato con la legge provinciale n. 6 del 9 novembre 1987 e tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 11 delle norme di attuazione dello stesso piano, contiene i divieti, i limiti e le prescrizioni per l'uso del territorio necessari a conseguire le finalità del parco, le previsioni degli interventi per la tutela dell'ambiente naturale, le modalità di utilizzazione sociale e turistica del parco.

     2. In particolare il piano, nel rispetto del piano urbanistico provinciale e di quanto previsto dalla presente legge, determina:

     a) gli interventi conservativi, riqualificativi, di recupero e di miglioramento da operarsi nel territorio del parco: rientrano tra gli interventi consentiti nelle riserve integra quelli di conservazione e di manutenzione delle strutture e delle infrastrutture esistenti, nel rispetto delle eventuali prescrizioni previste dalla seguente lettera d);

     b) gli immobili da utilizzare, anche mediante loro acquisizione o espropriazione, per l'esecuzione degli interventi di cui alla precedente lettera a);

     c) gli interventi antropici vietati all'interno delle singole zone del parco e le limitazioni a quelli consentiti, ivi comprese le modalità e le prescrizioni per le attività economiche ammesse, con particolare riguardo alle opere edilizie, di urbanizzazione ed infrastrutturazione nonché alla destinazione funzionale degli immobili, alle attività agro-silvo-pastorali, agli insediamenti produttivi compresi quelli zootecnici, alle attività estrattive ed alla circolazione dei veicoli a motore;

     d) i tempi e le modalità di cessazione delle attività antropiche incompatibili con le funzioni del parco;

     e) le modalità di utilizzazione sociale, di carattere culturale, scientifico, ricreativo e turistico-sportivo;

     f) la disciplina del comportamento dei visitatori e di chiunque abbia accesso al parco;

     g) la regolamentazione deluso degli spazi destinati alla ricreazione e al ristoro;

     h) i casi in cui lo svolgimento di determinate attività all'interno del parco può comportare l'applicazione di tariffe, pedaggi e concorsi nonché le modalità di determinazione degli stessi in correlazione con i costi sostenuti per la vigilanza e la tutela del parco. Le somme dovute a titolo di tariffa, pedaggio o concorso sono versate alla tesoreria degli enti di gestione dei parchi per essere introitate nei rispettivi bilanci.

     3. Il piano può inoltre delimitare le riserve speciali e fissarne la relativa disciplina di tutela al fine di conseguire le finalità previste dal piano urbanistico provinciale.

 

     Art. 21. Elementi del piano.

     1. Il piano è costituito da:

     a) un documento illustrativo degli obiettivi da conseguirsi e delle scelte operative;

     b) una o più rappresentazioni grafiche, in scala idonea, atte a determinare le zone interne nonché l'assetto urbanistico, agricolo e forestale del parco;

     c) norme di attuazione di piano disciplinanti gli interventi antropici e l'utilizzo sociale dei beni ambientali.

 

     Art. 22. Procedimento di approvazione del piano.

     1. Il comitato di gestione delibera, entro il termine di diciotto mesi dalla sua costituzione, una proposta di piano, sentito il comitato scientifico dei parchi. A decorrere dalla data di deliberazione della proposta di piano, le previsioni di natura urbanistico-edilizia in essa contenute sono soggette alla disciplina di salvaguardia di cui all'articolo 64 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 [6].

     2. La proposta di piano con tutti i suoi elementi è depositata per trenta giorni consecutivi a libera visione del pubblico presso le sedi dei comprensori e dei comuni interessati.

     3. Fino a trenta giorni dopo la scadenza del periodo di deposto, chiunque ha facoltà di presentare al comitato di gestione osservazioni. Entro il successivo termine di sessanta giorni il comitato, esaminate le osservazioni, adotta il piano.

     4. Il piano adottato unitamente alle osservazioni pervenute è trasmesso alla Giunta provinciale, la quale lo approva, previo parere del comitato scientifico dei parchi, entro il termine massimo di sei mesi dal ricevimento [7].

     5. In sede di approvazione la Giunta provinciale può introdurre nella proposta di piano tutte le modificazioni che non comportino sostanziali innovazioni e necessarie per adeguarlo alle disposizioni della presente legge e alle prescrizioni contenute nel piano urbanistico provinciale, nonché, anche in accoglimento delle osservazioni avanzate dagli interessati, le modificazioni ritenute necessarie per il migliore conseguimento delle finalità della presente legge.

     6. Qualora la Giunta provinciale intenda avvalersi delle facoltà di cui al comma 5, essa deve comunicare all'ente di gestione del parco la proposta di modifica. Il comitato di gestione adotta entro sessanta giorni le proprie controdeduzioni e le trasmette alla Giunta provinciale entro i quindici giorni successivi.

     7. La deliberazione della Giunta provinciale di approvazione del piano è pubblicata per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione.

     8. Copia del piano è depositata, a libera visione del pubblico, presso le sedi dei comprensori e dei comuni interessati.

     9. Il piano ha efficacia dal giorno successivo a quello della pubblicazione, nel Bollettino ufficiale della Regione, della deliberazione di approvazione.

 

     Art. 23. Efficacia del piano.

     1. Le prescrizioni del piano sono vincolanti per tutti i soggetti pubblici e privati svolgono o intendono svolgere all'interno del parco attività disciplinate dal piano stesso.

     2. Dall'entrata in vigore del piano e per gli ambiti territoriali dallo stesso pianificati, cessano di avere efficacia gli strumenti urbanistici vigenti di grado subordinato al piano urbanistico provinciale nonché le disposizioni contenute nei regolamenti edilizi che siano divenute con esso incompatibili.

     3. Il piano ha vigore a tempo indeterminato; per la sua modificazione si osserva la stessa procedura di cui all'articolo 22.

     4. Le indicazioni del piano, nella parte in cui incidono su beni determinati ed assoggettano i beni stessi a vincoli preordinati all'espropriazione, conservano efficacia per dieci anni salvo che nel frattempo non si sia proceduto all'espropriazione delle aree [8].

 

     Art. 24. Programma annuale di gestione.

     1. Il comitato di gestione, entro il 30 novembre di ogni anno, delibera, sentito il parere del comitato scientifico, il programma annuale di gestione per l'esercizio successivo e lo trasmette alla Giunta provinciale per la sua approvazione.

     2. Nel programma annuale di gestione sono determinati gli interventi per la conservazione, la riqualificazione, il recupero, il miglioramento e la valorizzazione del parco, per gli immobili di cui alla lettera b), comma 2 dell'articolo 20, per la ricerca scientifica, per l'educazione naturalistica, per la ricreazione nelle forme compatibili con la salvaguardia delle singole aree e per la concessione degli eventuali indennizzi nonché quanto in genere si renda comunque utile per il raggiungimento degli scopi previsti dal presente articolo. Nel programma sono inoltre stabilite le eventuali altre norme specifiche per la tutela del parco che siano ad esso rimesse dal piano.

     3. Il programma è formulato in osservanza delle prescrizioni del piano, ove approvato, e compatibilmente con le risorse previste dagli strumenti di programmazione finanziaria della Provincia, dando la priorità agli interventi più urgenti. Il programma vincola alla realizzazione degli interventi nei termini e nei modi da esso fissati, restando esclusi gli interventi non previsti, salvo quelli urgenti che si rendano necessari successivamente alla sua approvazione in dipendenza di circostanze straordinarie e imprevedibili ai finì della tutela del parco.

     4. In sede di approvazione del programma annuale di gestione, la Giunta provinciale, nel caso non siano rispettate le prescrizioni della presente legge, può apportare allo stesso le necessarie modificazioni.

     5. Qualora la Giunta provinciale intenda avvalersi delle facoltà di cui al comma 4, deve sentire sulle proposte di modifica il comitato di gestione il quale deve esprimersi entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali la Giunta provinciale approva comunque il programma annuale di gestione.

     6. L'approvazione del programma equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere in esso contenute.

 

     Art. 25. Acquisti, affitti e convenzioni.

     1. Al fine di assicurare la migliore realizzazione dei parchi naturali, gli enti di gestione sono autorizzati:

     a) ad acquistare diritti reali sugli immobili compresi nell'ambito dei parchi naturali;

     b) a deliberare accordi relativi agli immobili compresi nell'ambito dei parchi naturali;

     c) ad assumere in affitto i beni immobili per i quali gli speciali vincoli posti dal piano del parco comportino la cessazione o una rilevante diminuzione delle utilizzazioni economiche antecedentemente in essere. Il relativo mancato reddito sarà tenuto a base per la determinazione del canone annuo di affitto.

     2. Sulla base di specifiche convenzioni la Giunta provinciale è autorizzata a mettere a disposizione degli enti di gestione, anche gratuitamente, i beni immobili di cui essa disponga e che siano necessari all'espletamento dei compiti propri degli enti stessi.

 

     Art. 26. Attività agro-silvo-pastorali.

     1. Nei parchi le attività agro-silvo-pastorali sono regolamentate dal piano.

     2. I piani di assestamento forestale riguardanti le parti del territorio comprese nei parchi devono corrispondere a principi di silvicoltura naturalistica e di miglioramento dei patrimoni silvo- pastorali; a tal fine essi sono sottoposti, prima della loro approvazione, al rispettivo ente di gestione, sentito il comitato scientifico.

     3. Ai comuni, agli enti ed ai privati proprietari di terreni compresi nel parco utilizzati per le attività di cui al comma 1 può essere corrisposto dall'ente di gestione del parco stesso un indennizzo nel caso di cessazione o di diminuzione del reddito derivante dall'imposizione di limitazioni o vincoli sulla proprietà, che non siano già fissati da altre leggi, sulla base di apposite perizie di stima.

 

     Art. 27. Opere e manufatti.

     1. Ferma restando l'applicazione della disciplina del vincolo idrogeologico e della valutazione di impatto ambientale, l'autorizzazione paesaggistica prevista dalla legislazione provinciale per l'esecuzione nei parchi delle opere e dei manufatti previsti dal piano è rilasciata, previo parere dell'organo competente dell'ente parco in ordine alla compatibilità delle modalità esecutive con le finalità del parco [9].

 

     Art. 28. Pianificazione faunistica ed esercizio della caccia e della pesca.

     1. Al fine di realizzare nei territori a parco l'equilibrio fra fauna selvatica ed ambiente, da parte di ciascun comitato di gestione del parco viene predisposto, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno specifico piano faunistico approvato dalla Giunta provinciale sentito il comitato scientifico. Decorso tale termine, la Giunta provinciale provvede comunque alla predisposizione ed all'approvazione dello stesso, sentito il comitato scientifico. Con le stesse modalità il piano faunistico può essere sottoposto a revisione almeno ogni cinque anni.

     2. Nel territorio del parco coincidente con quello delle foreste demaniali provinciali, la cattura e l'abbattimento della selvaggina sono ammessi esclusivamente per attività di ricerca scientifica nonché per esigenze zoosanitarie, sulla base di apposito piano faunistico deliberato dalla Giunta provinciale, sentito il comitato scientifico.

     3. Nei territori a parco l'esercizio della caccia e della pesca è esercitato da parte degli aventi diritto con le norme previste dalla specifica legislazione provinciale, fatte salve le seguenti prescrizioni:

     a) nelle riserve integra l'esercizio della caccia è consentito solo per la selezione degli ungulati diretta al controllo delle popolazioni o per sopravvenute esigenze zoosanitarie: a tal fine il personale autorizzato dall'ente gestore delle riserve di caccia, ai sensi della vigente legislazione adibito alle attività di accompagnamento nella caccia di selezione, ha l'obbligo di sottoporre la selvaggina abbattuta al controllo del personale addetto alla vigilanza del parco;

     b) nelle riserve speciali il piano del parco può disporre il divieto assoluto oppure limitazioni specifiche dell'esercizio della caccia e della pesca;

     c) i programmi annuali di prelievo della selvaggina devono tener conto delle prescrizioni contenute nello specifico piano faunistico;

     d) il programma annuale di gestione può essere integrato con specifiche restrizioni temporali rispetto al calendario venatorio;

     e) è fatto divieto assoluto di esercitare la caccia con il segugio in tutto il territorio dei parchi;

     f) al di fuori delle riserve integra e speciali, nelle quali è vietato, l'esercizio della pesca è consentito in conformità alle prescrizioni contenute nella carta ittica di cui alla legge provinciale 12 dicembre 1978, n. 60 e successive modificazioni.

 

     Art. 29. Flora, fauna, minerali e fossili, funghi. [10]

     1. Per le violazioni delle disposizioni di legge o della disciplina più restrittiva stabilita dal piano del parco o dalle norme contenute nel programma annuale di gestione ai sensi dell'articolo 24, comma 2 secondo periodo, relative alla raccolta dei funghi e della flora spontanea alpina, alla cattura della fauna inferiore e all'estrazione e alla raccolta dei minerali e dei fossili commesse nei parchi, l'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalle leggi vigenti è raddoppiato sia nella misura minima che in quella massima, che in quella fissa.

     2. Qualora, per effetto della disciplina più restrittiva stabilita dal piano del parco o dal programma annuale di gestione ai sensi del comma 1, le leggi vigenti non prevedano alcuna sanzione amministrativa pecuniaria, il trasgressore è soggetto alla sanzione pecuniaria stabilita dall'articolo 36, comma 1.

 

     Art. 30. Attività estrattive.

     1. Nei parchi è vietata l'apertura di nuove cave e miniere.

     2. Il piano fissa le prescrizioni e le modalità per la coltivazione delle cave e miniere esistenti, per quanto concerne la loro massima estensione sia territoriale che temporale e volumetrica.

     3. Ai concessionari di cave esistenti nel parco può essere corrisposto dall'ente di gestione del parco stesso un indennizzo nel caso di cessazione o di diminuzione del reddito derivanti dall'imposizione di limitazioni o vincoli sull'attività di coltivazione, che non siano già fissati da altre leggi, sulla base di apposite perizie di stima.

 

     Art. 31. Utilizzazione delle acque a scopo idroelettrico, linee elettriche e telefoniche.

     1. Ferme restando le competenze dello Stato, nei parchi non sono ammessi interventi o attività che comportano l'utilizzazione delle acque a scopo idroelettrico; il piano tuttavia può individuare, in presenza di motivate esigenze, le strutture di interesse generale, al servizio delle quali è consentita la realizzazione di piccoli impianti per la produzione di energia elettrica di potenza inferiore ai 20 Kw.

     2. E' fatto divieto di attraversare i parchi con nuove linee aeree elettriche e telefoniche.

     3. Tuttavia per il soddisfacimento degli utenti locali è consentita la realizzazione di linee elettriche e telefoniche aeree, qualora l'installazione di cavi interrati risulti oggettivamente dispendiosa sotto il profilo tecnico ed economico; in tal caso la realizzazione dei collegamenti aerei è previamente autorizzata dalla Giunta provinciale sentito il competente comitato di gestione e previo parere del comitato scientifico.

 

     Art. 32. Strutture ricettive turistiche all'aperto.

     1. Nelle riserve integra e speciali dei parchi sono vietati l'allestimento e l'esercizio di strutture ricettive turistiche all'aperto. Il direttore del parco può tuttavia autorizzare insediamenti singoli occasionali per specifiche attività scientifiche ed alpinistiche prescrivendo le relative modalità spazio-temporali.

     2. Nel restante territorio dei parchi il piano individua aree da destinare alla fruizione dei parchi medesimi mediante l'allestimento e l'esercizio di strutture ricettive turistiche all'aperto, nonché per l'insediamento di campeggi mobili organizzati o per singoli, secondo quanto previsto dalla vigente legislazione.

 

     Art. 33. Circolazione dei veicoli a motore.

     1. Nei parchi la circolazione dei veicoli a motore è soggetta alle seguenti disposizioni:

     a) nelle riserve integra la circolazione è vietata, con esclusione dei veicoli impiegati per la sorveglianza, il soccorso e i pubblici servizi;

     b) nelle riserve guidate, controllate e speciali, la circolazione sulle strade di qualsiasi categoria è regolamentata dal piano;

     c) per le strade ed aree forestali, la circolazione è regolamentata dal piano;

     d) è comunque vietata la circolazione di veicoli a motore al di fuori delle strade di qualsiasi categoria e tipo, salvo che per lo svolgimento di attività agro-pastorali ove consentite.

     2. Fatti salvi i casi di emergenza, la circolazione dei veicoli a motore, ove consentita ai sensi del comma 1, è subordinata ad apposita autorizzazione da rilasciarsi dalla Giunta esecutiva del parco.

 

     Art. 34. Segnaletica.

     1. I confini dei parchi sono indicati da apposita segnaletica, installata dagli enti di gestione dei parchi che ne curano altresì la manutenzione.

     2. Sono ugualmente indicate con apposita segnaletica le riserve integra e quelle speciali.

 

     Art. 35. Vigilanza. [11]

     1. Nei territori destinati a parco naturale, la vigilanza sull'applicazione delle disposizioni stabilite dalla presente legge è affidata al personale dipendente dagli enti di gestione dei parchi nonché al personale dipendente dal servizio parchi e foreste demaniali e a quello incaricato dei servizi di polizia forestale, anche appartenente ai comuni o loro consorzi.

     2. Restano comunque fermi, per il territorio dei parchi, i compiti di vigilanza previsti dalle leggi vigenti applicabili ai sensi dell'articolo 38.

 

     Art. 36. Sanzioni.

     1. Ogni violazione dei vincoli, dei divieti, delle prescrizioni e in genere delle norme della presente legge nonché di quanto contenuto nel piano o nel programma annuale di gestione, è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 100.000 a lire 600.000; tuttavia, ove la predetta violazione costituisca un illecito per il quale sia disposta da altre leggi una sanzione amministrativa diversa o più elevata nel massimo, si applicano esclusivamente le leggi medesime. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 29 della presente legge.

     2. L'importo della sanzione è graduato in ragione della gravità dell'infrazione commessa, desunta dalle modalità di azione e dall'entità del danno cagionato nonché dai precedenti del trasgressore.

     3. Le somme dovute a titolo di sanzione sono versate alla tesoreria della Provincia per essere introitate nel bilancio provinciale.

     4. Per l'applicazione delle sanzioni si osservano le disposizioni previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.

     5. L'emissione dell'ordinanza ingiunzione o dell'ordinanza di archiviazione di cui all'articolo 18 della predetta legge 24 novembre 1981, n. 689, spetta al dirigente del Servizio parchi e foreste demaniali della Provincia.

     6. Il responsabile della violazione è comunque tenuto, ove ciò sia materialmente possibile, all'immediato ripristino dello stato di fatto modificato con il suo comportamento; il Servizio parchi e foreste demaniali della Provincia può impartire in tal caso le opportune disposizioni.

     7. Ove il responsabile non provveda al ripristino ovvero questo comporti speciali cautele, esso è eseguito a cura del competente ente di gestione del parco, con addebito dell'onere sostenuto a carico del responsabile; per la riscossione delle somme corrispondenti a tale onere, si provvede con le modalità e le procedure previste dall'articolo 51 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7.

 

     Art. 37. Regolamento d'esecuzione.

     1. Le norme eventualmente necessarie per l'esecuzione della presente legge saranno emanate con apposito regolamento della Giunta provinciale.

 

CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI

 

     Art. 38. Norma di coordinamento.

     1. Per quanto non diversamente disciplinato dalla presente legge, resta ferma anche per il territorio dei parchi la disciplina normativa applicabile nel restante territorio provinciale; restano altresì ferme le attribuzioni degli organi e delle strutture della Provincia.

 

     Art. 39.

     (Omissis) [12].

 

     Art. 40. Disposizioni transitorie e finali.

     1. Fino all'entrata in vigore del piano relativo a ciascun parco, per le costruzioni e per l'esecuzione delle opere e dei lavori nei territori compresi nel parco medesimo continuano ad applicarsi le disposizioni previste dalla legislazione vigente.

     2. Il primo programma annuale di gestione degli enti avrà applicazione con decorrenza dall'anno successivo a quello di costituzione degli organi degli enti medesimi.

     3. Con la decorrenza del primo programma annuale di gestione relativo a ciascun parco cessano di applicarsi, relativamente al medesimo parco, le disposizioni relative agli interventi finanziari della Provincia di cui alla legge provinciale 15 settembre 1968, n. 15.

     4. Gli atti conseguenti agli impegni di spesa assunti entro la data di cui al comma 2 sono definiti con le modalità e secondo le procedure previste con la legge provinciale 15 settembre 1968, n. 15.

     5. Per l'esercizio finanziario 1988 ciascun ente di gestione adotta un bilancio di previsione redatto in termini di competenza e di cassa con decorrenza dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della nomina degli organi, prescindendo dalle disposizioni recate dai commi 1, 3 e 4 dell'articolo 13. Nel bilancio di ciascun ente sono indicati gli stanziamenti di spesa necessari per il funzionamento e per l'elaborazione dei piani e programmi previsti dalla presente legge.

     6. Il bilancio di previsione di cui al comma 5 è inviato alla Giunta provinciale, per l'approvazione, almeno 20 giorni prima dell'inizio dello stesso esercizio finanziario.

     7. Nella prima applicazione della presente legge, l'assessore provinciale al quale è affidata la materia dei parchi convoca e presiede, dopo la nomina, il comitato di gestione di ciascun parco.

 

     Art. 41. Messa a disposizione di personale.

     1. Fino all'adozione dei provvedimenti conseguenti all'approvazione del regolamento del personale di cui alla lettera e) dell'articolo 5, al funzionamento degli enti di gestione dei parchi si provvede mediante messa a disposizione di dipendenti provinciali; gli oneri relativi, compresi quelli del trattamento di missione spettante, rimangono a carico della Provincia.

 

     Art. 42. Autorizzazione delle spese.

     1. Per far fronte alle spese generali di funzionamento dell'ente denominato «Parco Adamello-Brenta» è autorizzato lo stanziamento di lire 50.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1988.

     2. Per far fronte alle spese generali di funzionamento dell'ente denominato «Parco Paneveggio-Pale di S. Martino» è autorizzato lo stanziamento di lire 50.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1988.

     3. Per gli esercizi successivi saranno disposti annualmente appositi stanziamenti con legge di bilancio, in misura comunque non superiore alle previsioni recate dal bilancio pluriennale.

     4. Con successive leggi provinciali si provvederà all'autorizzazione di spesa per i fini di cui all'articolo 16, comma 2.

 

     Artt. 43 - 44.

     (Omissis) [13].

 


[1] Abrogata dall'art. 115 della L.P. 23 maggio 2007, n. 11, con la decorrenza ivi prevista.

[2] Comma aggiunto dall’art. 53 della L.p. 19 febbraio 2002, n. 1.

[3] Comma aggiunto dall’art. 53 della L.p. 19 febbraio 2002, n. 1.

[4] Comma così modificato dall'art. 4 della L.P. 28 gennaio 1991, n. 2.

[5] Articolo inserito dall’art. 24 della L.P. 10 febbraio 2005, n. 1.

[6] Comma così integrato dall'art. 20 della L.P. 30 agosto 1993, n. 22.

[7] Comma così sostituito dall'art. 20 della L.P. 30 agosto 1993, n. 22.

[8] Comma aggiunto dall'art. 21 della L.P. 30 agosto 1993, n. 22.

[9] Comma così modificato dall’art. 53 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[10] Articolo così sostituito dall'art. 22 della L.P. 30 agosto 1993, n. 22.

[11] Articolo così sostituito dall'art. 23 della L.P. 30 agosto 1993, n. 22.

[12] Modifica l'allegato C, n. 46 della L.P. 29 aprile 1983, n. 12.

[13] Recano disposizioni finanziarie.