§ 4.5.45 - L.P. 11 giugno 2002, n. 8.
Disciplina della promozione turistica in provincia di Trento.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.5 turismo e industria alberghiera
Data:11/06/2002
Numero:8


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Linee guida per la politica turistica provinciale.
Art. 3.  Progetti di ambito.
Art. 4.  Coordinamento provinciale per il turismo.
Art. 5.  Osservatorio provinciale per il turismo.
Art. 5 bis.  Commissione tecnica per il turismo.
Art. 6.  Promozione dell’immagine turistica e territoriale del Trentino.
Art. 6 bis.  Iniziative dirette della Provincia in materia di valorizzazione territoriale e di prodotto.
Art. 7.  Disposizioni in materia di personale dell'azienda per la promozione turistica del Trentino.
Art. 8.  Ambiti territoriali omogenei.
Art. 9.  Promozione turistica d’ambito.
Art. 10.  Disposizioni per il commissariamento e la liquidazione delle aziende di promozione turistica.
Art. 11.  Disposizioni in materia di personale delle aziende di promozione turistica.
Art. 12.  Modificazioni alla legge provinciale 4 agosto 1986, n. 21 (Nuova organizzazione della promozione turistica della Provincia autonoma di Trento).
Art. 12 bis.  Associazioni pro loco.
Art. 12 ter.  Elenco delle associazioni pro loco.
Art. 12 quater.  Consorzi turistici di associazioni pro loco.
Art. 12 quinquies.  Federazione trentina delle associazioni pro loco e loro consorzi
Art. 12 sexies.  Contributi a favore delle associazioni pro loco e dei loro consorzi
Art. 13.  Contributi per la commercializzazione.
Art. 13 bis.  Contributi a soggetti diversi dalle aziende per il turismo, dalle associazioni pro loco e dai loro consorzi per iniziative e manifestazioni di rilievo provinciale.
Art. 14.  Pacchetti turistici.
Art. 15.  Abrogazioni.
Art. 16.  Misure straordinarie per il sostegno delle attività economiche penalizzate dalla carenza di precipitazioni nevose nella stagione invernale 2001-2002.
Art. 17.  Regolamento di esecuzione.
Art. 18.  Disposizioni finanziarie.


§ 4.5.45 - L.P. 11 giugno 2002, n. 8.

Disciplina della promozione turistica in provincia di Trento.

(B.U. 25 giugno 2002, n. 27).

 

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. Finalità. [1]

     1. La Provincia autonoma di Trento riconosce il ruolo fondamentale del turismo quale risorsa per lo sviluppo dell'economia provinciale e per la crescita culturale e sociale. A tal fine:

     a) promuove l'immagine turistica e territoriale del Trentino e sostiene l'attività di promozione turistica svolta a livello locale;

     b) promuove uno sviluppo turistico sostenibile, orientato alla qualità e all'innovazione, tenendo conto delle peculiarità dell'ambiente, delle risorse disponibili nonché degli interessi della popolazione locale e dei turisti;

     c) formula le scelte di politica turistica tenendo conto della collocazione territoriale del Trentino nel contesto alpino, italiano ed europeo;

     d) considera, nella definizione degli interventi di politica turistica, gli interessi delle diverse istituzioni e delle comunità locali individuando idonee forme di concertazione e cooperazione secondo principi di sussidiarietà e responsabilità.

     2. La Provincia orienta la programmazione, l'attività amministrativa e le politiche settoriali di incentivazione al perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1.

 

     Art. 2. Linee guida per la politica turistica provinciale.

     1. Sulla base delle tendenze della domanda e dell’offerta turistica e in relazione alle caratteristiche della realtà socio-economica e ambientale del Trentino, la Giunta provinciale, previo parere del coordinamento provinciale per il turismo, definisce per il periodo della legislatura e aggiorna le linee guida per la politica turistica provinciale.

     2. A tal fine, la proposta di linee guida è inviata alla competente commissione permanente del Consiglio

provinciale, che può far pervenire le proprie osservazioni entro trenta giorni dal ricevimento, trascorsi inutilmente i quali la Giunta provinciale provvede comunque all'adozione delle linee guida.

     3. Le linee guida indicano gli indirizzi generali della politica turistica provinciale e informano gli strumenti di programmazione della Provincia e i progetti di ambito di cui all’articolo 3.

 

     Art. 3. Progetti di ambito. [2]

     1. La Provincia riconosce i progetti di ambito promossi dai soggetti di cui all'articolo 9 di concerto con i comuni ricadenti nell'ambito.

     2. Il progetto di ambito è finalizzato a delineare, in coerenza con le linee guida di cui all'articolo 2 e con gli altri strumenti della programmazione provinciale e subprovinciale previsti dalla legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 (Nuova disciplina della programmazione di sviluppo e adeguamento delle norme in materia di contabilità e di zone svantaggiate), un idoneo sistema di offerta turistica per il territorio di riferimento; a tale scopo il progetto di ambito individua gli obiettivi, le linee strategiche e operative, i ruoli rispettivamente rivestiti dai soggetti coinvolti, i tempi per la realizzazione delle iniziative e le compatibilità finanziarie.

 

     Art. 4. Coordinamento provinciale per il turismo.

     1. Al fine di favorire la concertazione nella definizione della politica turistica provinciale è istituito il coordinamento provinciale per il turismo, che formula proposte ed esprime pareri obbligatori in ordine agli atti di programmazione provinciale individuati dal regolamento di esecuzione della presente legge, in particolare in materia di urbanistica e viabilità, e alla formazione delle linee guida per la politica turistica e dei progetti di cui all'articolo 3 di interesse provinciale, anche avvalendosi delle analisi, degli studi e delle ricerche dell'osservatorio provinciale per il turismo di cui all'articolo 5.

     2. Il coordinamento provinciale per il turismo è nominato dalla Giunta provinciale e rimane in carica per la durata della legislatura.

     3. Il regolamento di esecuzione della presente legge definisce le modalità per lo svolgimento dei compiti affidati al coordinamento provinciale per il turismo e la sua composizione, assicurando la partecipazione degli organismi rappresentativi dei comuni trentini, delle associazioni di categoria interessate al turismo nonché dei soggetti che svolgono attività di promozione turistica sul territorio provinciale.

 

     Art. 5. Osservatorio provinciale per il turismo.

     1. E’ istituito l'osservatorio provinciale per il turismo, articolato come ufficio del servizio provinciale competente in materia di turismo.

     2. L’osservatorio provinciale per il turismo svolge in particolare, con la collaborazione del servizio competente in materia statistica, le seguenti attività:

     a) analisi, studi e ricerche in materia turistica anche in collaborazione con università, istituti ed enti di ricerca;

     b) monitoraggio dell’offerta turistica provinciale e dei mercati di riferimento;

     c) gestione e analisi dei dati statistici e informativi relativi al comparto turistico;

     d) ogni altra iniziativa ritenuta utile per l’osservazione del fenomeno turistico.

 

     Art. 5 bis. Commissione tecnica per il turismo. [3]

     1. È istituita la commissione tecnica per il turismo quale organo tecnico-consultivo della Giunta provinciale per l'esercizio delle funzioni disciplinate dalle leggi in materia di turismo.

     2. La commissione tecnica per il turismo è nominata con deliberazione della Giunta provinciale e rimane in carica per la durata della legislatura.

     3. In particolare alla commissione tecnica per il turismo spetta:

     a) formulare pareri a richiesta della Giunta provinciale sui criteri di incentivazione economica del settore turistico;

     b) formulare pareri tecnico-amministrativi sui progetti di massima o esecutivi di opere a carattere turistico ed alberghiero, ivi comprese le piste da sci, di importo superiore al limite fissato dalla Giunta provinciale;

     c) formulare pareri sulle domande di agevolazione, presentate ai sensi delle leggi provinciali in materia di incentivi al settore turistico, ivi comprese le piste da sci, di importo superiore ai limiti fissati dalla Giunta provinciale con riferimento a ciascuna legge agevolativa.

     4. I pareri tecnico-amministrativi di quest'articolo sostituiscono quelli previsti dalla legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti).

     5. Il regolamento di esecuzione di questa legge definisce la composizione della commissione e le modalità per lo svolgimento dei compiti ad essa affidati.

     6. Ai componenti della commissione spettano i compensi stabiliti dalla normativa provinciale vigente in materia.

 

Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI

PROMOZIONE TURISTICA DEL TRENTINO

 

     Art. 6. Promozione dell’immagine turistica e territoriale del Trentino.

     1. La promozione dell’immagine turistica e territoriale del Trentino è affidata a una società per azioni costituita o partecipata dalla Provincia autonoma di Trento, di seguito denominata società; la Giunta provinciale è autorizzata a promuovere la costituzione o a partecipare alla predetta società, a condizione che lo schema di atto costitutivo e di statuto siano approvati preventivamente dalla Giunta provinciale e che l'atto costitutivo e lo statuto prevedano:

     a) la realizzazione delle attività finalizzate allo sviluppo e alla promozione, in Italia e all’estero, dell’immagine turistica del Trentino;

     b) la partecipazione della Provincia in misura superiore al 50 per cento del capitale sociale, anche in caso di aumento del capitale o di emissione di obbligazioni convertibili;

     c) la nomina da parte della Provincia del presidente della società;

     d) la possibilità di partecipare alla società da parte di altri soggetti pubblici o privati; [4]

     e) una rappresentanza nel consiglio di amministrazione dei soggetti di cui all'articolo 9;

     f) le modalità per assicurare il raccordo tra le iniziative della società e quelle dei soggetti di cui all'articolo 9, delle associazioni pro loco e dei loro consorzi di cui al capo III bis [5].

     1 bis. La Provincia nomina a far parte del consiglio di amministrazione della società il componente della Giunta provinciale cui sono attribuiti gli affari in materia di promozione turistica. A tal fine, anche nell'ipotesi in cui il predetto componente ricopra la carica di presidente della società, non si configurano cause di incompatibilità ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della legge provinciale 5 marzo 2003, n. 2 (Norme per l'elezione diretta del Consiglio provinciale di Trento e del Presidente della Provincia). [6]

     2. Il Presidente della Giunta provinciale rappresenta la Provincia nell’atto costitutivo della società e in ogni altra attività richiesta per la costituzione della società medesima.

     3. La Giunta provinciale affida la promozione dell’immagine turistica e territoriale del Trentino alla società mediante apposito contratto di servizio, da sottoscrivere entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, che deve prevedere:

     a) le azioni da realizzare nel periodo di validità del contratto;

     b) la definizione dei rapporti economici e finanziari fra la Provincia e la società;

     c) l'individuazione del contratto collettivo di lavoro da applicare al personale dipendente dalla società, sentite le organizzazioni sindacali del personale;

     d) l’obbligo per la società:

     1) di assumere il personale individuato ai sensi dell’articolo 7, comma 1;

     2) di applicare al personale individuato ai sensi dell'articolo 7, comma 1, che ha espresso all'atto di sottoscrizione del contratto individuale di lavoro la riserva di riassunzione di cui al comma 2 del medesimo articolo, i trattamenti economici e normativi previsti dal contratto collettivo di lavoro del personale della Provincia nonché quelli previdenziali vigenti per il medesimo personale fino alla scadenza del termine per l'esercizio del diritto alla riassunzione presso la Provincia, ovvero, nel caso di effettivo esercizio di tale diritto, fino alla data di effettiva riassunzione presso la Provincia;

     e) la definizione dei termini e delle modalità per l'individuazione di eventuali eccedenze di personale tra quello trasferito alla società ai sensi dell'articolo 7, comma 1, in relazione a processi di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale o per esigenze di riequilibrio di bilancio conseguenti all'andamento del mercato;

     f) l'eventuale assunzione da parte della Provincia del servizio di gestione amministrativa, contabile e previdenziale del personale di cui all'articolo 7, comma 2;

     g) le modalità e le condizioni per l’utilizzazione, da parte della società, dei beni mobili e immobili di cui la Provincia ha la disponibilità e dalla stessa individuati, destinati alle attività di cui al comma 1, lettera a);

     h) la durata del contratto, che non può superare il termine dell’anno solare successivo a quello di scadenza della legislatura, nonché le modalità per il suo rinnovo.

     3 bis. La società svolge l'attività affidatale ai sensi di questa legge anche mediante la partecipazione a iniziative congiuntamente ad altri soggetti pubblici e privati [7].

     4. La Giunta provinciale è autorizzata a partecipare al capitale della società nel limite dell’importo di 100.000,00 euro.

     5. L'azienda per la promozione turistica del Trentino istituita ai sensi dell'articolo 10 della legge provinciale n. 21 del 1986 è soppressa con effetto dalla data di sottoscrizione del contratto di servizio di cui al comma 3. Da tale data la società subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi della soppressa azienda, ivi compresi quelli riguardanti il personale individuato ai sensi dell'articolo 7, comma 1. Con effetto dalla medesima data è trasferita alla società la titolarità dei marchi registrati dall'azienda per la promozione turistica del Trentino [8].

 

     Art. 6 bis. Iniziative dirette della Provincia in materia di valorizzazione territoriale e di prodotto. [9]

     1. La Provincia può realizzare direttamente iniziative di carattere interregionale finalizzate all'attuazione di progetti di valorizzazione territoriale e di prodotto riguardanti l'intera provincia, parte di essa ovvero ambiti territoriali appartenenti anche a regioni diverse.

     2. Le iniziative previste dal comma 1 possono essere realizzate anche in collaborazione con altri enti ed organismi pubblici o privati.

     3. Con regolamento della Giunta provinciale, da sottoporre al preventivo parere della competente commissione consiliare, sono stabilite le modalità per l'attuazione di questo articolo.

 

     Art. 7. Disposizioni in materia di personale dell'azienda per la promozione turistica del Trentino.

     1. La Giunta provinciale, d’intesa con la società, individua le qualifiche e il numero dei dipendenti provinciali, assegnati all’azienda per la promozione turistica del Trentino alla data di costituzione della società, da trasferire alla società medesima ai sensi dell’articolo 53 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (Revisione dell'ordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento); a tal fine la Giunta provinciale, sentite le organizzazioni sindacali del personale, definisce i criteri necessari per individuare i dipendenti da trasferire alla società.

     2. Il personale a tempo indeterminato individuato ai sensi del comma 1, contestualmente alla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro con la società, può esprimere riserva di esercitare entro il termine improrogabile di un anno dalla sottoscrizione del contratto di servizio di cui all'articolo 6, comma 3, il diritto alla riassunzione presso la Provincia. La riassunzione presso la Provincia è disposta anche in aumento, in carenza di posti vacanti in organico, alla dotazione complessiva vigente al momento della riassunzione. Le modalità e i tempi della riassunzione, comunque non superiori ai sei mesi ulteriori rispetto al termine di un anno di cui al presente comma, sono oggetto di specifici accordi tra la Provincia e la società anche in relazione alle esigenze operative della società; di tali accordi è data comunicazione alle organizzazioni sindacali del personale. Il personale a tempo indeterminato e determinato assegnato all'azienda per la promozione turistica del Trentino, non individuato ai sensi del presente articolo, è collocato presso altra struttura della Provincia.

     3. Il personale in esubero eventualmente individuato secondo i termini e le modalità definiti dal contratto di servizio ai sensi dell'articolo 6, comma 3, lettera e), ha diritto di essere riassunto presso la Provincia, anche in aumento, in carenza di posti vacanti in organico, alla dotazione complessiva del personale provinciale vigente al momento della riassunzione in servizio.

     4. Il personale che per effetto del comma 2 è riassunto in Provincia è inquadrato nella qualifica e nella posizione retributiva che ricopriva al momento del trasferimento alla società o in quelle successivamente eventualmente acquisite in applicazione del contratto collettivo di lavoro del personale della Provincia. Il personale che per effetto del comma 3 è riassunto in Provincia è inquadrato nella qualifica e nella posizione retributiva che ricopriva al momento del trasferimento alla società o in quelle che sarebbero state eventualmente acquisite in applicazione del contratto collettivo di lavoro del personale della Provincia. In entrambe le ipotesi resta fermo il riconoscimento a tutti gli effetti dell'anzianità nel frattempo maturata.

     5. Al fine di precisare alcune modalità della procedura per il trasferimento del personale la Provincia promuove, di intesa con le organizzazioni sindacali del personale, la sottoscrizione di un protocollo di intesa.

 

Capo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROMOZIONE

TURISTICA DEGLI AMBITI TERRITORIALI

 

     Art. 8. Ambiti territoriali omogenei.

     1. In relazione alle esigenze del mercato turistico la Giunta provinciale individua ambiti territoriali omogenei, sentiti gli organismi rappresentativi dei comuni trentini, delle associazioni pro loco e dei loro consorzi e delle categorie economiche del settore turistico.

 

     Art. 9. Promozione turistica d’ambito.

     1. La Provincia riconosce con proprio provvedimento il soggetto che svolge l'attività di promozione dell'immagine turistica degli ambiti territoriali omogenei di cui all’articolo 8 tramite la realizzazione delle seguenti attività:

     a) servizi di informazione e assistenza turistica;

     b) iniziative di marketing turistico;

     c) iniziative di valorizzazione del patrimonio ambientale, culturale e storico dell’ambito di riferimento;

     d) intermediazione e prenotazione di servizi e pacchetti turistici formati dai prodotti trentini.

     2. L'attività di cui al comma 1, lettera d), può essere svolta dal soggetto di cui al comma 1 anche in via indiretta secondo le modalità previste dal regolamento di esecuzione della presente legge.

     3. I comuni ricadenti negli ambiti territoriali individuati ai sensi dell'articolo 8 promuovono la costituzione del soggetto di cui al comma 1.

     4. Per i fini di cui al presente articolo può presentare apposita domanda il soggetto che soddisfa i seguenti requisiti:

     a) possesso della personalità giuridica;

     b) adesione da parte dei comuni ricadenti nell’ambito maggiormente rappresentativi dell'offerta turistica locale, secondo i parametri individuati dal regolamento di esecuzione della presente legge;

     c) adesione aperta a tutti i soggetti aventi interesse alla promozione turistica dell’ambito;

     d) presenza nell'organo amministrativo del soggetto di una rappresentanza delle associazioni di categoria della ricettività turistica;

     e) rappresentanza maggioritaria delle categorie economiche legate direttamente ai prodotti turistici nell’organo amministrativo del soggetto;

     f) presenza di una rappresentanza dei comuni nell’organo amministrativo del soggetto.

     5. La domanda di riconoscimento deve contenere uno specifico obbligo a carico del soggetto di cui al comma 1 al rispetto delle disposizioni previste dall'articolo 11 concernenti il trasferimento del personale delle aziende di promozione turistica.

     6. Qualora vengano meno i requisiti di cui al comma 4 o venga violato l'obbligo di cui al comma 5, il riconoscimento è revocato con effetto dalla data del venir meno dei predetti requisiti o di violazione dell'obbligo.

     7. Le attività di promozione del soggetto individuato ai sensi del comma 1 devono essere coerenti con gli obiettivi e con le linee strategiche e operative fissati dal progetto di cui all’articolo 3 ed essere svolte a favore dell’intero territorio e di tutti gli operatori economici interessati. Deve essere altresì assicurata a chiunque la fruizione dei servizi forniti in condizione di parità di trattamento. In attesa del riconoscimento del progetto di cui all'articolo 3 al soggetto sono concessi finanziamenti secondo i criteri e le modalità stabilite ai sensi del comma 8. [10]

     8. La Giunta provinciale con propria deliberazione stabilisce criteri e modalità per la concessione, ai soggetti di cui al comma 1, di finanziamenti per la realizzazione delle attività di cui al medesimo comma, ad esclusione della lettera d). La misura dei finanziamenti è correlata al livello quantitativo e qualitativo dei servizi e alla capacità di autofinanziamento, e comunque non può essere superiore al 90 per cento della spesa ammessa, da definire sulla base di un programma di attività delle iniziative da realizzare, tenuto conto delle esigenze di coordinamento con le attività svolte dalla società di cui all’articolo 6 e dalle associazioni pro loco di cui al capo III bis. Con la medesima deliberazione sono disciplinati i termini e le modalità per la presentazione delle domande di cui al comma 4, per la verifica del rispetto degli obblighi di cui al presente articolo e per l’erogazione dei finanziamenti, nonché i casi e le modalità per la revoca, totale o parziale, degli stessi. Ai fini della concessione dei contributi i soggetti di cui al comma 1 sono tenuti alla separazione contabile ed amministrativa dell'attività di cui alla lettera d) del medesimo comma. [11]

     8 bis. Con la medesima deliberazione di cui al comma 8 la Giunta provinciale definisce le modalità per favorire l'aggregazione degli ambiti territoriali omogenei definiti dall'articolo 8. [12]

     9. I soggetti individuati ai sensi del presente articolo utilizzano la denominazione “Azienda per il turismo” e il contrassegno di riconoscimento secondo quanto stabilito dal regolamento di esecuzione della presente legge.

 

     Art. 10. Disposizioni per il commissariamento e la liquidazione delle aziende di promozione turistica.

     1. A decorrere dalla data di riconoscimento del soggetto di cui all'articolo 9 e comunque non oltre il 31 dicembre 2003, cessano di operare in ciascuna azienda di promozione turistica di cui al titolo III della legge provinciale n. 21 del 1986, come da ultimo modificato dall'articolo 43 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1, il consiglio di amministrazione, il comitato esecutivo e il presidente previsti rispettivamente agli articoli 30, 33 e 36 della medesima legge; le funzioni dei predetti organi sono svolte dal presidente di ciascuna azienda in qualità di commissario straordinario che dura in carica fino a un massimo di un anno. In caso di impedimento o dimissioni del commissario straordinario la Giunta provinciale provvede alla sua sostituzione.

     2. Concluso il periodo di commissariamento straordinario di cui al comma 1 ciascuna azienda di promozione turistica è posta in liquidazione. A tale scopo la Giunta provinciale nomina un commissario liquidatore che resta in carica fino a un massimo di dodici mesi, salvo proroga motivata stabilita dalla Giunta provinciale nella misura massima di tre mesi. Fino alla data di apertura della liquidazione di ciascuna azienda nell’ambito territoriale di riferimento continuano ad applicarsi le disposizioni provinciali che concernono le aziende di promozione turistica [13].

     3. Ai fini della liquidazione il commissario redige il rendiconto generale finale dell’ente. Esso è composto dal conto finanziario, relativo alla gestione del bilancio fino alla data di riferimento del rendiconto generale finale, dal rendiconto patrimoniale, riportante la situazione dell’attività e delle passività dell’ente alla data medesima, nonché da una relazione illustrativa. Il rendiconto generale finale è redatto in conformità alle norme in materia di contabilità e bilancio dell’ente ovvero, in mancanza, alle norme di legge e regolamentari della Provincia nelle medesime materie; esso è assoggettato al parere obbligatorio del collegio dei revisori dei conti, che deve attestarne la correttezza dei valori contabili riportati.

     4. Il commissario liquidatore trasferisce i beni immobili e i relativi arredi di proprietà delle aziende di promozione turistica di cui al titolo III della legge provinciale n. 21 del 1986, a titolo gratuito, in proprietà al comune nel cui territorio è situato il bene, purché siano destinati a finalità turistiche. La Provincia subentra nei rapporti attivi e passivi non liquidati. Le eventuali eccedenze attive finali sono destinate ad iniziative a favore del turismo previste dalle leggi vigenti [14].

     5. La Provincia stabilisce il compenso dei commissari in base all’entità dei bilanci e alla dimensione degli ambiti territoriali di ogni azienda di promozione turistica. Dalla data di apertura della liquidazione cessa ogni attività svolta dalle aziende di promozione turistica ai sensi della legge provinciale n. 21 del 1986.

     5 bis. I marchi di cui è titolare ciascuna azienda di promozione turistica sono trasferiti alla Provincia la quale, su richiesta, può cederli in licenza esclusiva, a titolo gratuito, ai soggetti di cui all'articolo 9 competenti per ambito. La Provincia riconosce ai soggetti licenziatari la facoltà di sub-licenza. Le autorizzazioni all'uso del marchio rilasciate dalle aziende di promozione turistica mantengono validità fino alla data di cessazione della medesima autorizzazione, stabilita e preventivamente comunicata agli interessati da parte dei soggetti di cui all'articolo 9 [15].

     5 ter. La Provincia trasferisce alle aziende di promozione turistica in liquidazione i fondi necessari per far fronte ad oneri sopravvenuti dopo l'apertura della liquidazione [16].

 

     Art. 11. Disposizioni in materia di personale delle aziende di promozione turistica.

     1. Nella procedura di trasferimento del personale assegnato alle aziende di promozione turistica i soggetti di cui all'articolo 9 hanno l'obbligo:

     a) di individuare il contratto collettivo di lavoro da applicare al personale dipendente, sentite le organizzazioni sindacali, nel termine e secondo le modalità previste dal regolamento di esecuzione della presente legge;

     b) di individuare, di intesa con il commissario straordinario, le qualifiche e il numero dei dipendenti, assegnati a ciascuna azienda da trasferire secondo i criteri stabiliti ai sensi dell'articolo 7, comma 1; se i soggetti manifestano la volontà contraria al trasferimento del personale a tempo determinato, lo stesso è trasferito alla Provincia anche in deroga ai limiti vigenti in materia;

     c) di assumere il personale individuato per il trasferimento e di applicare allo stesso, qualora abbia fatto riserva di chiedere il trasferimento presso gli enti destinatari dei contratti collettivi del personale del comparto delle autonomie locali, i trattamenti economici e normativi contrattuali nonché previdenziali vigenti per il personale provinciale fino alla data di scadenza del termine per l'esercizio del diritto alla riassunzione presso la Provincia, ovvero nel caso di effettivo esercizio di tale diritto, fino alla data di effettiva riassunzione presso la Provincia e, infine, di procedere al trasferimento medesimo secondo i criteri stabiliti dalla presente legge e dal relativo regolamento di esecuzione;

     d) di concordare con la Provincia i termini e le modalità per l'individuazione di eventuali eccedenze di personale tra quello trasferito, in relazione a processi di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale o per esigenze di riequilibrio di bilancio conseguenti all'andamento del mercato.

     2. I soggetti di cui all'articolo 9 subentrano nei rapporti di lavoro del personale a tempo indeterminato nonché nei rapporti di lavoro a tempo determinato fino alla loro naturale scadenza.

     3. Il personale a tempo indeterminato trasferito, alla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro con i soggetti di cui all'articolo 9, può esprimere riserva di esercitare, entro il termine improrogabile di un anno dal trasferimento, il diritto di chiedere il trasferimento agli enti destinatari dei contratti collettivi del personale del comparto delle autonomie locali; le modalità e i tempi del trasferimento, comunque non superiore ai sei mesi ulteriori rispetto al predetto termine di un anno, sono oggetto di specifici accordi tra ciascun soggetto e l'ente di destinazione anche in relazione alle esigenze operative del soggetto medesimo; di tali accordi è data comunicazione alle organizzazioni sindacali del personale.

     4. Il personale non individuato per il trasferimento presso i soggetti di cui all'articolo 9, il personale che esercita effettivamente il diritto previsto al comma 3 nonché il personale individuato come eccedente secondo quanto disposto dal comma 1, lettera d), è trasferito ad uno degli enti destinatari del contratto collettivo del personale delle autonomie locali, secondo le modalità stabilite dal medesimo contratto collettivo per il passaggio diretto di personale; analogamente, nei casi in cui alle aziende di promozione turistica non succedano i soggetti di cui all'articolo 9, il personale assegnato alle aziende stesse è trasferito ai medesimi enti o alla Provincia.

     5. In ogni caso, il personale di cui al comma 4 che non ottiene il trasferimento presso l'ente individuato ha diritto di essere trasferito in Provincia anche in aumento, in carenza di posti vacanti in organico, alla dotazione complessiva provinciale vigente al momento del trasferimento. Il suddetto personale, qualora inquadrato nei ruoli provinciali, è, di norma, messo a disposizione dei soggetti di cui all'articolo 9. Le modalità di utilizzo del personale, la durata della messa a disposizione, i rapporti finanziari e quant'altro necessario, è regolato mediante intesa fra la Provincia e ciascun soggetto interessato [17].

     5 bis. Il personale delle aziende di promozione turistica, con qualifica di direttore, in servizio a tempo indeterminato, che non transiti presso i soggetti di cui all'articolo 9, è inquadrato nei ruoli della Provincia, nella qualifica dirigenziale ad esaurimento di direttore di divisione di cui all'articolo 20 (Disposizioni transitorie per la prima applicazione della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7) della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3. Il relativo trattamento economico è disciplinato dalla contrattazione collettiva provinciale per l'area della dirigenza. Nelle more è conservato il trattamento economico fisso e continuativo in godimento alla data di inquadramento, salvo conguaglio. Al predetto personale possono essere affidati gli incarichi di cui agli articoli 25 e 27 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 [18].

     6. L'inquadramento del personale di cui ai commi 4 e 5 presso l'ente di destinazione o presso la Provincia avviene nella qualifica e nella posizione economica ricoperta nell'azienda di promozione turistica di provenienza o in quelle eventualmente acquisite presso i soggetti di cui all'articolo 9 per effetto dell'applicazione del contratto collettivo del comparto delle autonomie locali o, con riguardo al personale eccedente cui sia stato applicato il diverso contratto individuato ai sensi del comma 1, lettera a), in quelle che sarebbero state analogamente acquisite, fermo restando il riconoscimento a tutti gli effetti dell'anzianità nel frattempo maturata.

     7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, alle aziende per la promozione turistica è fatto divieto di procedere, salvo deroga della Giunta provinciale, a nuove assunzioni di personale a qualsiasi titolo.

     8. Al fine di agevolare la collocazione del personale delle aziende, non assunto definitivamente presso i soggetti di cui all'articolo 9, la Provincia si impegna ad assumere ogni utile iniziativa presso gli enti destinatari dei contratti collettivi del personale del comparto delle autonomie locali.

     9. Alla procedura per il trasferimento del personale come disciplinata dal presente articolo si applica il comma 5 dell'articolo 7.

     10. La Provincia può mettere a disposizione dei soggetti di cui all'articolo 9 proprio personale con i relativi oneri in capo ai medesimi soggetti, secondo i criteri e le modalità previsti dal regolamento di esecuzione della presente legge.

     11. Il regolamento di esecuzione della presente legge specifica le modalità per il trasferimento del personale delle aziende di promozione turistica previste dal presente articolo.

 

     Art. 12. Modificazioni alla legge provinciale 4 agosto 1986, n. 21 (Nuova organizzazione della promozione turistica della Provincia autonoma di Trento).

     [1. Il comma 1 dell’articolo 56 della legge provinciale 4 agosto 1986, n. 21 è sostituito dal seguente:

     (Omissis). ] [19]

     [2. Nell'articolo 69 della legge provinciale 4 agosto 1986, n. 21, come da ultimo modificato dall'articolo 22 della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3, al comma 1 le parole: "nelle località non coperte dalle aziende" sono soppresse.] [20]

 

Capo III bis [21]

Disposizioni in materia di associazioni pro loco e loro consorzi

 

     Art. 12 bis. Associazioni pro loco. [22]

     1. La Provincia riconosce e promuove le associazioni pro loco come associazioni di volontariato che concorrono alla valorizzazione del territorio, delle sue risorse e dei suoi prodotti.

     2. La Provincia riconosce le pro loco come associazioni di promozione sociale. Al fine di fruire dei benefici e delle agevolazioni previsti dalla legge 7 dicembre 2000, n. 383 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale), le pro loco possono iscriversi nel registro istituito con la legge provinciale 13 febbraio 1992, n. 8 (Valorizzazione e riconoscimento del volontariato sociale).

     3. Le associazioni pro loco costituiscono, nel rapporto con le amministrazioni dei comuni, associazioni di riferimento per il coordinamento e la programmazione delle attività di cui al comma 1.

 

     Art. 12 ter. Elenco delle associazioni pro loco. [23]

     1. Per i fini di cui all'articolo 12 sexies le associazioni pro loco sono iscritte nell'apposito elenco istituito dal servizio provinciale competente in materia di turismo qualora svolgano le seguenti attività:

     a) valorizzazione delle risorse naturali, culturali e storiche della località;

     b) realizzazione di iniziative di interesse turistico, ricreativo, sportivo e culturale a carattere locale;

     c) altre attività a carattere locale di promozione del turismo.

     2. Le associazioni pro loco di cui al comma 1 utilizzano la denominazione "pro loco" nell'insegna e in tutte le forme di comunicazione.

     3. Il regolamento di esecuzione di questa legge definisce i requisiti e le modalità di iscrizione nell'elenco di cui al comma 1 e i criteri e le modalità per la cancellazione dal medesimo.

 

     Art. 12 quater. Consorzi turistici di associazioni pro loco. [24]

     1. Per i fini di cui all'articolo 12 sexies i consorzi tra le associazioni pro loco sono iscritti nell'apposito elenco istituito dal servizio provinciale competente in materia di turismo qualora svolgano attività di supporto e coordinamento delle associazioni pro loco in località con caratteristiche omogenee.

     2. L'adesione ai consorzi di cui al comma 1, purché minoritaria, delle rappresentanze delle categorie economiche interessate al turismo e delle amministrazioni comunali non costituisce elemento ostativo all'iscrizione dei consorzi stessi nell'elenco di cui al comma 1.

     3. La Provincia riconosce i consorzi iscritti nell'apposito elenco come soggetti che svolgono attività di promozione e valorizzazione turistica negli ambiti territoriali ove non sia riconosciuto il soggetto di cui all'articolo 9; per il coordinamento e la programmazione di tali attività i consorzi costituiscono i soggetti di riferimento della società prevista dall'articolo 6, nonché dei comuni interessati.

     4. Il regolamento di esecuzione di questa legge definisce i requisiti e le modalità di iscrizione nell'elenco di cui al comma 1 e i criteri e le modalità per la cancellazione dal medesimo.

 

     Art. 12 quinquies. Federazione trentina delle associazioni pro loco e loro consorzi [25]

     1. La Provincia promuove il ruolo di rappresentanza, assistenza, tutela e coordinamento delle associazioni pro loco e dei loro consorzi svolto dalla federazione trentina delle associazioni pro loco e loro consorzi più rappresentativa in sede provinciale, riconosciuta come comitato regionale UNPLI (Unione nazionale pro loco d'Italia).

     2. La Giunta provinciale stabilisce con propria deliberazione i criteri e le modalità di assegnazione dei contributi per il finanziamento delle attività di cui al comma 1, nella misura massima del 90 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

     3. Con apposita convenzione la Provincia può avvalersi della federazione di cui al comma 1 per effettuare le verifiche sulle attività delle pro loco per i fini di cui agli articoli 12 ter, 12 quater e 12 sexies.

 

     Art. 12 sexies. Contributi a favore delle associazioni pro loco e dei loro consorzi [26]

     1. Per la realizzazione di iniziative di interesse turistico a carattere locale la Provincia può concedere contributi, nella misura massima del 90 per cento della spesa ritenuta ammissibile, alle associazioni pro loco iscritte nell'elenco di cui all'articolo 12 ter.

     2. Ai consorzi iscritti nell'elenco di cui all'articolo 12 quater la Provincia può concedere contributi per le spese di gestione e di funzionamento dei relativi uffici.

     3. La Provincia può concedere contributi nella misura massima prevista dal comma 1 anche per le attività previste dal comma 3 dell'articolo 12 quater.

     4. La Giunta provinciale stabilisce con propria deliberazione le tipologie di iniziative finanziabili e i criteri e le modalità di assegnazione dei contributi previsti da quest'articolo.

     5. Con la medesima deliberazione di cui al comma 4 la Giunta provinciale definisce le modalità per favorire l'aggregazione dei consorzi iscritti nell'elenco di cui all'articolo 12 quater.

 

Capo IV

ULTERIORI INTERVENTI A FAVORE DELLA PROMOZIONE TURISTICA

 

     Art. 13. Contributi per la commercializzazione.

     1. Al fine di sostenere lo sviluppo delle aggregazioni di prodotto, la Provincia può concedere contributi, entro i limiti stabiliti dall’Unione europea in materia di aiuti di stato, a soggetti che realizzano iniziative a favore di operatori turistici associati finalizzate alla commercializzazione dei prodotti turistici trentini.

     2. La Giunta provinciale stabilisce con propria deliberazione i criteri, le modalità e le tipologie di beneficiari per la concessione dei contributi di cui al comma 1.

 

     Art. 13 bis. Contributi a soggetti diversi dalle aziende per il turismo, dalle associazioni pro loco e dai loro consorzi per iniziative e manifestazioni di rilievo provinciale. [27]

     1. Per promuovere l'incremento del turismo la Provincia può concedere contributi, nella misura massima dell'80 per cento della spesa ritenuta ammissibile, a soggetti diversi da quelli previsti dagli articoli 6, 9, 12 ter e 12 quater per la realizzazione, anche ripetuta negli anni, di iniziative e manifestazioni, comprese quelle a carattere sportivo, all'interno o all'esterno del territorio provinciale che assumano rilevanza particolare per la valorizzazione turistica dell'intera provincia o di parte della stessa.

     2. Le spese ammesse ad agevolazione ai sensi di quest'articolo non possono essere finanziate con altre provvidenze disposte da questa o da altre leggi provinciali.

     3. La Giunta provinciale individua con propria deliberazione, sentita la competente commissione permanente del Consiglio provinciale, la tipologia delle iniziative finanziabili e stabilisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi previsti dal comma 1.

 

     Art. 14. Pacchetti turistici.

     1. La Provincia rilascia l’autorizzazione all'organizzazione, alla vendita e all’intermediazione di pacchetti turistici, come definiti dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111 (Attuazione della direttiva n. 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso"), come modificato dall'articolo 15 della legge 5 marzo 2001, n. 57, formati esclusivamente da prodotti turistici trentini, ai soggetti di cui agli articoli 6 e 9 nonché alle associazioni pro loco e ai consorzi di cui al capo III bis, secondo quanto disposto dalla legge provinciale 17 marzo 1988, n. 9 (Disciplina delle agenzie di viaggio e turismo), come da ultimo modificata dall'articolo 46 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1; in tale caso non si applica l'articolo 3, comma 2, lettere a), c) ed e), della medesima legge provinciale. Nei pacchetti turistici formati ai sensi di questo articolo possono essere inseriti ulteriori servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio prodotti al di fuori del territorio provinciale. [28].

 

Capo V

ABROGAZIONI, DISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE

 

     Art. 15. Abrogazioni.

     1. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le seguenti disposizioni della legge provinciale 4 agosto 1986, n. 21:

     a) il titolo I, come da ultimo modificato dall’articolo 12 ter della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4, come introdotto dall’articolo 41 della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6;

     b) l’articolo 71 bis, come da ultimo modificato dall'articolo 22 della legge provinciale 22 marzo 2001, n. 3;

     [c) il comma 2 dell'articolo 72, articolo come sostituito dall'articolo 28 della legge provinciale 27 maggio 1991, n. 10;] [29]

     d) il titolo VI, come da ultimo modificato dall’articolo 39 della legge provinciale 23 febbraio 1990, n. 6.

     2. Con effetto dalla data di soppressione dell’azienda per la promozione turistica del Trentino, ai sensi dell’articolo 6 della presente legge, è abrogato il capo II del titolo II della legge provinciale n. 21 del 1986, come da ultimo modificato dall’articolo 11 della legge provinciale 3 febbraio 1995, n. 1.

     3. Con effetto dalla data della messa in liquidazione dell’ultima azienda di promozione turistica, ai sensi dell’articolo 10 della presente legge, sono abrogate le seguenti disposizioni della legge provinciale 4 agosto 1986, n. 21:

     a) il titolo III, come da ultimo modificato dall’articolo 43 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1;

     b) il capo I del titolo V, come da ultimo modificato dall’articolo 22 della legge provinciale 22 marzo 2001, n. 3.

     4. A decorrere dalla data di cui al comma 2 ogni riferimento all'azienda per la promozione turistica del Trentino contenuto nella legge provinciale 4 agosto 1986, n. 21 deve intendersi sostituito dal riferimento alla società costituita ai sensi dell'articolo 6.

 

     Art. 16. Misure straordinarie per il sostegno delle attività economiche penalizzate dalla carenza di precipitazioni nevose nella stagione invernale 2001-2002.

     1. I finanziamenti per i fondi rischi previsti sull'unità previsionale di base 45.1.240 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2002 a favore del Consorzio di garanzia collettiva fra le imprese commerciali e turistiche della provincia di Trento - Terfidi - con sede in Trento possono essere utilizzati in favore delle imprese esercenti le attività di cui alla lettera H "Alberghi e ristoranti" della classificazione delle attività economiche - ATECO '91, escluso il codice 55.5. "Mense e fornitura di pasti preparati", in deroga ai criteri di cui all'articolo 124, comma 3, della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 18 (Criteri generali per le politiche di incentivazione alle attività economiche, adeguamenti delle leggi provinciali di settore e nuova disciplina degli organismi di garanzia), come da ultimo modificato dall'articolo 32 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, fino alla concorrenza di 250.000,00 euro.

     2. Per il periodo di imposta in corso alla data 1° gennaio 2002 l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per i soggetti in possesso dei requisiti di localizzazione di cui al comma 3 esercenti le attività di cui alla lettera H "Alberghi e ristoranti" della classificazione delle attività economiche - ATECO '91, escluso il codice 55.5. "Mense e fornitura di pasti preparati", è determinata nella misura del 3,25 per cento.

     3. A tal fine la Giunta provinciale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce con propria deliberazione le aree territoriali, anche di livello subcomunale, ove nel periodo 24 novembre 2001 - 1° aprile 2002, per carenza di precipitazioni nevose, il mancato esercizio delle piste da sci ha cagionato rilevanti diseconomie di gestione a carico delle attività di cui al comma 1.

     4. La verifica del mancato esercizio delle piste è effettuata dal servizio provinciale competente in materia di turismo ricorrendo, se necessario, a conforme dichiarazione del sindaco del comune interessato.

     5. Le variazioni di gettito conseguenti alle disposizioni di cui al comma 2 non sono considerate ai fini della determinazione delle eccedenze di cui all'articolo 42, comma 7, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), come da ultimo modificato dall'articolo 16 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

 

     Art. 17. Regolamento di esecuzione.

     1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta provinciale delibera, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, il regolamento di esecuzione della presente legge.

     2. Gli articoli 4, 9 e 11 trovano applicazione dalla data di approvazione del regolamento di esecuzione della presente legge.

 

     Art. 18. Disposizioni finanziarie.

     1. Alla copertura dell'onere stimato in 27.300,00 euro per l'esercizio finanziario 2002 ed in 54.600,00 euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2003 e 2004 derivante dall'applicazione dell'articolo 5, si provvede mediante riduzione di quote di pari importo e per i medesimi esercizi finanziari del fondo per nuove leggi - spese correnti (unità di base 95.1.110) del bilancio, di cui all'articolo 2 della legge provinciale 31 dicembre 2001, n. 12 (Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 2002 e bilancio pluriennale 2002-2004).

     2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 6, comma 3, si provvede con le autorizzazioni di spesa già disposte per i fini di cui agli articoli 19, comma 1, lettera a), e 21 della legge provinciale n. 21 del 1986.

     3. Per i fini di cui all'articolo 6, comma 4, è autorizzata la spesa di 100.000,00 euro per l'esercizio finanziario 2002.

     4. Alla copertura dell'onere di 100.000,00 euro a carico dell'esercizio finanziario 2002, derivante dall'applicazione del comma 3, si provvede mediante riduzione di una quota di pari importo del fondo per nuove leggi – spese in conto capitale (unità di base 95.1.210) per l'esercizio finanziario 2002 del bilancio, di cui all'articolo 2 della legge provinciale 31 dicembre 2001, n. 12.

     5. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 13 si provvede con le autorizzazioni di spesa già disposte per i fini di cui all'articolo 71 bis della legge provinciale n. 21 del 1986.

     6. Alla copertura della minore entrata stimata in 50.000,00 euro per l'esercizio finanziario 2002, derivante dall'applicazione dell'articolo 16, si provvede mediante riduzione di una quota di pari importo del fondo per nuove leggi - spese correnti (unità di base 95.1.110) per l'esercizio finanziario 2002 dello stato di previsione della spesa, di cui all'articolo 2 della legge provinciale 31 dicembre 2001, n. 12.

     7. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti alla presente legge, ai sensi dell'articolo 27, terzo comma, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento), come da ultimo modificato dagli articoli 7 e 9 della legge provinciale 22 marzo 2001, n. 3.

 

 

INDICE

 

Capo I - Disposizioni generali

Art. 1 - Finalità

Art. 2 - Linee guida per la politica turistica provinciale

Art. 3 - Progetti di ambito

Art. 4 - Coordinamento provinciale per il turismo

Art. 5 - Osservatorio provinciale per il turismo

 

Capo II - Disposizioni in materia di promozione turistica del Trentino

Art. 6 - Promozione dell’immagine turistica e territoriale del Trentino

Art. 7 - Disposizioni in materia di personale dell'azienda per la promozione turistica del Trentino

 

Capo III - Disposizioni in materia di promozione turistica degli ambiti territoriali

Art. 8 - Ambiti territoriali omogenei

Art. 9 - Promozione turistica d’ambito

Art. 10 - Disposizioni per il commissariamento e la liquidazione delle aziende di promozione turistica

Art. 11 - Disposizioni in materia di personale delle aziende di promozione turistica

Art. 12 - Modificazioni alla legge provinciale 4 agosto 1986, n. 21 (Nuova organizzazione della promozione turistica della Provincia autonoma di Trento)

 

Capo IV - Ulteriori interventi a favore della promozione turistica

Art. 13 - Contributi per la commercializzazione

Art. 14 - Pacchetti turistici

 

Capo V - Abrogazioni, disposizioni finali e finanziarie

Art. 15 - Abrogazioni

Art. 16 - Misure straordinarie per il sostegno delle attività economiche penalizzate dalla carenza di

precipitazioni nevose nella stagione invernale 2001-2002

Art. 17 - Regolamento di esecuzione

Art. 18 - Disposizioni finanziarie


[1] Articolo così sostituito dall’art. 1 della L.P. 29 luglio 2005, n. 13.

[2] Articolo così sostituito dall’art. 2 della L.P. 29 luglio 2005, n. 13.

[3] Articolo inserito dall’art. 3 della L.P. 29 luglio 2005, n. 13.

[4] Lettera così sostituita dall’art. 4 della L.P. 29 luglio 2005, n. 13.

[5] Lettera così sostituita dall’art. 4 della L.P. 29 luglio 2005, n. 13.

[6] Comma inserito dall’art. 4 della L.P. 29 luglio 2005, n. 13.

[7] Comma inserito dall'art. 16 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11.

[8] Comma così modificato dall’art. 19 della L.P. 11 marzo 2005, n. 3.

[9] Articolo aggiunto dall’art. 19 della L.P. 11 marzo 2005, n. 3.

[10] Comma così modificato dall’art. 5 della L.P. 29 luglio 2005, n. 13.

[11] Comma così modificato dall’art. 5 della L.P. 29 luglio 2005, n. 13.

[12] Comma inserito dall’art. 5 della L.P. 29 luglio 2005, n. 13.

[13] Comma così modificato dall’art. 19 della L.P. 11 marzo 2005, n. 3.

[14] Comma così modificato dall’art. 19 della L.P. 11 marzo 2005, n. 3.

[15] Comma aggiunto dall’art. 19 della L.P. 11 marzo 2005, n. 3.

[16] Comma aggiunto dall’art. 19 della L.P. 11 marzo 2005, n. 3.

[17] Comma così modificato dall’art. 19 della L.P. 11 marzo 2005, n. 3.

[18] Comma inserito dall’art. 19 della L.P. 11 marzo 2005, n. 3.

[19] Comma abrogato dall’art. 14 della L.P. 29 luglio 2005, n. 13 con la decorrenza ivi indicata.

[20] Comma abrogato dall’art. 14 della L.P. 29 luglio 2005, n. 13 con la decorrenza ivi indicata.

[21] Capo inserito dall’art. 6 della L.P. 29 luglio 2005, n. 13.

[22] Articolo inserito dall’art. 7 della L.P. 29 luglio 2005, n. 13.

[23] Articolo inserito dall’art. 8 della L.P. 29 luglio 2005, n. 13.

[24] Articolo inserito dall’art. 9 della L.P. 29 luglio 2005, n. 13.

[25] Articolo inserito dall’art. 10 della L.P. 29 luglio 2005, n. 13.

[26] Articolo inserito dall’art. 11 della L.P. 29 luglio 2005, n. 13.

[27] Articolo inserito dall’art. 12 della L.P. 29 luglio 2005, n. 13.

[28] Comma già modificato dall’art. 19 della L.P. 11 marzo 2005, n. 3 e così ulteriormente modificato dall’art. 13 della L.P. 29 luglio 2005, n. 13.

[29] Lettera abrogata dall’art. 14 della L.P. 29 luglio 2005, n. 13 con la decorrenza ivi indicata.