§ 5.2.36 - L.P. 13 febbraio 1992, n. 8.
Valorizzazione e riconoscimento del volontariato sociale.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.2 assistenza sociale
Data:13/02/1992
Numero:8


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Attività ed organizzazioni di volontariato.
Art. 3.  Albo delle organizzazioni di volontariato.
Art. 3 bis.  Registro delle associazioni di promozione sociale.
Art. 4.  Partecipazione.
Art. 5.  Interventi a favore del volontariato.
Art. 6.  Criteri e modalità per il convenzionamento.
Art. 7.  Commissione provinciale per il volontariato.
Art. 8.  Formazione e aggiornamento dei volontari.
Art. 9.  Mappa provinciale del volontariato.
Art. 10.  Immobili.
Art. 10 bis.  Servizio civile.
Art. 11.  Ambito di applicazione e abrogazione di norme.
Art. 11 bis.  Norma transitoria.
Art. 12.  Riferimenti delle spese.
Art. 13.  Copertura degli oneri.
Art. 14.  Variazioni di bilancio.


§ 5.2.36 - L.P. 13 febbraio 1992, n. 8.

Valorizzazione e riconoscimento del volontariato sociale.

(B.U. 25 febbraio 1992, n. 9).

 

Art. 1. Finalità.

     1. La Provincia autonoma di Trento riconosce e valorizza le attività degli enti ed organizzazioni di volontariato, di seguito denominati organizzazioni, che realizzano, mediante autonome iniziative, finalità di carattere educativo-formativo, forme di solidarietà sociale e di impegno civile per contrastare l'emarginazione, per accogliere la vita e migliorarne la qualità, per prevenire e rimuovere situazioni di bisogno.

     2. La Provincia garantisce l'autonomia delle attività di volontariato, favorisce le iniziative degli enti ed organizzazioni volti al conseguimento delle finalità indicate dalle leggi e dal programma provinciale di sviluppo e promuove la loro partecipazione al conseguimento di finalità sociali e civili.

     3. La Provincia promuove altresì le iniziative di studio concernenti il volontariato sociale e favorisce la formazione e l'aggiornamento dei volontari.

 

     Art. 2. Attività ed organizzazioni di volontariato.

     1. Ai fini della presente legge sono attività di volontariato quelle prestate spontaneamente e senza remunerazione anche indiretta, esclusivamente per fini di solidarietà.

     2. E' ammissibile il rimborso ai volontari delle spese effettivamente sostenute, entro i limiti stabiliti dalle organizzazioni di appartenenza.

     3. Sono organizzazioni di volontariato gli organismi liberamente costituiti che, indipendentemente dal fatto di essere o meno dotati di personalità giuridica, conseguano in modo continuativo, tramite l'apporto lavorativo personale degli aderenti prestato a servizio della comunità, fini di solidarietà, di promozione umana e sociale, di progresso civile e culturale e le cui norme statutarie o i rispettivi ordinamenti interni prevedano espressamente l'esclusione di ogni fine di lucro, anche indiretto.

     4. Le organizzazioni di cui al presente articolo si avvalgono, per l'esercizio delle proprie attività, di proprie strutture di strutture messe a disposizione da terzi o, nelle forme previste dalla presente legge, di strutture pubbliche. Possono altresì avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente anche di soci purché l'apporto del personale volontario permanga rilevante.

 

     Art. 3. Albo delle organizzazioni di volontariato.

     1. La Provincia istituisce e tiene aggiornato l'albo delle organizzazioni di volontariato; l'albo si articola in due sezioni:

     a) per le organizzazioni che hanno come scopi sociali esclusivamente quelli volti alla promozione e alla tutela della salute, alla prevenzione e alla rimozione della marginalità e del disagio sociale;

     b) per le organizzazioni che perseguono esclusivamente scopi di solidarietà sociale non compresi in quelli di cui alla lettera a). [1]

     2. La commissione di cui all'articolo 7 fisserà i criteri per accertare l'esistenza dei requisiti e della rilevanza delle prestazioni dei volontari all'interno delle organizzazioni.

     3. Le organizzazioni che intendono chiedere l'iscrizione all'albo debbono presentare apposita domanda corredata dalla seguente documentazione:

     a) copia dell'atto di costituzione, il quale deve prevedere l'elettività delle cariche sociali, la democraticità della gestione dell'organizzazione, il di ritto di ogni cittadino di farne parte salvo motivato diniego, la parità di accesso ai servizi erogati e alle attività svolte, senza differenziazione tra appartenenti e non, l'esclusione dello scopo di lucro, le forme di gestione e controllo sulla contabilità e sul patrimonio e la devoluzione dei propri beni in caso di cessazione dell'attività ad organizzazioni di volontariato operanti in settore analogo o similare;

     b) una dichiarazione di rispetto dei diritti, della dignità personale e delle convinzioni dei destinatari dell'attività;

     c) copia dell'ordinamento interno, con l'indicazione delle persone cui è conferita la presidenza o la direzione;

     d) una relazione sugli interventi già attuati ed un programma di quelli che si intendono attivare specificando, per entrambi, le metodologie di intervento e la qualificazione del personale volontario impiegato.

     4. La domanda va indirizzata alla Provincia. L'iscrizione è disposta con atto dell'Assessore competente per materia, sentita la commissione di cui all'articolo 7.

     5. L'iscrizione all'albo è condizione necessaria per poter fruire dei benefici della presente legge. La perdita dei requisiti previsti dalla presente legge comporta la cancellazione dall'albo. Essa, come pure l'eventuale rifiuto di iscrizione, è disposta con provvedimento motivato.

     5 bis. Gli enti gestori di scuole dell'infanzia equiparate di cui all'articolo 46 della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 (Ordinamento della scuola dell'infanzia della provincia autonoma di Trento), come da ultimo modificato dall'articolo 81 del provvedimento legislativo concernente "Misure collegate con l'assestamento del bilancio per l'anno 1998", il cui statuto sia conforme ai requisiti di cui al comma 3, salvo quanto disposto dal comma 5 ter, sono iscritti nella sezione b) dell'albo previa presentazione di domanda, corredata da copia dello statuto, prescindendo dal parere della commissione di cui al comma 4 [2].

     5 ter. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 13 della legge provinciale 4 novembre 1986, n. 29 (Interventi a favore dell'edilizia scolastica), come modificato dall'articolo 22 della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 3, ai fini di cui al comma 5 bis lo statuto deve prevedere che, in caso di cessazione dell'attività, i beni dell'ente gestore siano devoluti ad organizzazioni di volontariato operanti in settore analogo o similare ovvero ad altri soggetti, per essere destinato a fini di pubblica utilità [3].

 

          Art. 3 bis. Registro delle associazioni di promozione sociale. [4]

     1. In attuazione dell'articolo 7, comma 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale) la Provincia istituisce e tiene aggiornato il registro delle associazioni di promozione sociale.

     2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore di quest'articolo la Giunta provinciale, sentita la commissione di cui all'articolo 7, fissa i termini e stabilisce le modalità di iscrizione al registro.

     3. Di ogni iscrizione è data comunicazione al comune nel cui territorio ha sede l'associazione.

     4. Per quanto non previsto da quest'articolo, alle associazioni di promozione sociale si applicano le disposizioni della legge n. 383 del 2000.

 

     Art. 4. Partecipazione.

     1. Le organizzazioni di volontariato possono presentare alla commissione di cui all'articolo 7, anche in occasione delle audizioni dalla stessa promosse, osservazioni e proposte riguardanti il settore in cui operano. Le stesse, in gruppo di almeno tre, possono chiedere agli organi competenti l'audizione sui piani e programmi inerenti al proprio specifico campo di attività.

     2. Nell'adozione di piani e programmi che interessano l'attività delle organizzazioni di volontariato è sentita la commissione di cui all'articolo 7. Per programmi specifici possono essere consultate anche le organizzazioni di volontariato maggiormente rappresentative del settore.

 

     Art. 5. Interventi a favore del volontariato. [5]

     1. Per il conseguimento degli scopi di questa legge la Provincia e i comuni promuovono e agevolano l'apporto del volontariato organizzato mediante la stipula di apposite convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi all'albo di cui all'articolo 3. Limitatamente alle organizzazioni iscritte alla sezione a) dell'albo da almeno sei mesi possono essere stipulate convenzioni ai sensi dall'articolo 6, per realizzare iniziative e attività non disciplinate dalla legislazione provinciale.

     2. La Provincia rimborsa, nei limiti stabiliti dalla Giunta provinciale, gli oneri finanziari sostenuti dalle organizzazioni di volontariato per l'assicurazione obbligatoria dei propri aderenti che prestino attività di volontariato contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'articolo 4 della legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge-quadro sul volontariato). Il rimborso degli oneri previsti dal presente comma è escluso qualora sia già stato concesso sulla base di altre leggi provinciali.

     3. Nei limiti stabiliti dalla Giunta provinciale la Provincia rimborsa le quote di adesione, comprensive degli oneri assicurativi, versate dalle sezioni locali a favore delle organizzazioni nazionali.

 

     Art. 6. Criteri e modalità per il convenzionamento.

     1. La convenzione con le organizzazioni di volontariato dovrà indicare:

     a) l'attività che è oggetto di essa e le modalità di svolgimento anche al fine di garantire il raccordo con i programmi e le norme di funzionamento del settore;

     b) la durata del rapporto convenzionale;

     c) l'entità delle prestazioni del personale volontario necessario allo svolgimento dell'attività in modo continuativo;

     d) l'entità del contributo assegnato all'organizzazione dei volontari per i costi di gestione e per le eventuali prestazioni di lavoro autonomo o subordinato;

     e) la messa a disposizione, anche gratuita, di eventuali strutture per lo svolgimento dell'attività convenzionata;

     f) gli eventuali contributi per la ristrutturazione o l'arredamento di immobili di proprietà dell'organizzazione o in comodato alla stessa per almeno venticinque anni dalla data della convenzione, nonché per l'acquisto di strumenti ed attrezzature tecniche;

     g) gli eventuali contributi per sostenere i canoni di locazione dell'immobile utilizzato per l'attività;

     h) l'impegno a svolgere con continuità le prestazioni convenzionate;

     i) le cause e modalità di risoluzione della convenzione e di revoca dei contributi;

     l) l'obbligo alla copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi;

     m) le modalità di corresponsione dei contributi e di rendicontazione;

     n) l'obbligo di fornire periodicamente alla Provincia autonoma di Trento, su richiesta della stessa, dati conoscitivi inerenti l'attività svolta;

     o) l'obbligo alla copertura assicurativa degli aderenti all'organizzazione che prestino attività di volontariato contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa.

     2. Qualora la convenzione abbia durata pluriennale, i contributi di cui alle lettere d), f), g), l) del comma 1 vengono rideterminati annualmente dalla Giunta provinciale sentita la commissione di cui all'articolo 7 secondo le determinazioni del piano annuale di cui all'articolo 5.

     3. Le organizzazioni che beneficiano degli interventi di cui alla lettera f) del comma 1, sono vincolati alla destinazione d'uso degli immobili per la durata di venticinque anni, salvo deroga disposta dalla Giunta provinciale. Tale vincolo viene reso pubblico mediante annotazione sui libri fondiari su richiesta della Giunta provinciale.

 

     Art. 7. Commissione provinciale per il volontariato.

     1. E' costituita presso la Giunta provinciale la commissione provinciale per il volontariato. Essa è costituita:

     a) dal Presidente della Giunta provinciale o da un assessore da lui delegato, con funzioni di presidente;

     b) da quattro funzionari appartenenti ai servizi i provinciali competenti in materia di attività sanitarie, attività socio-assistenziali, lavoro ed attività culturali;

     c) da quattro membri nominati dalla Giunta provincia 1 e che abbiano maturato riconosciuta esperienza nell'ambito di attività di volontariato sociale. Di essi uno è designato dal Consiglio provinciale e gli altri tre sono scelti tra nove nominativi indicati, d'intesa fra di loro, dalle organizzazioni di volontariato iscritte all'albo di cui all'articolo 3 [6].

     2. La commissione nomina al suo interno un vicepresidente.

     3. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario della Provincia.

     4. E' compito della commissione di invitare di volta in volta a partecipare alle sue sedute i funzionari dei servizi provinciali interessati alle problematiche oggetto d'esame.

     5. La commissione dura in carica per tutta la durata della legislatura ed ha i seguenti compiti:

     a) formulare proposte concernenti le iniziative di studio, di formazione e di aggiornamento di cui all'articolo 1;

     b) esprimere parere sulle convenzioni di cui all'articolo 5 e sui rispettivi contenuti;

     c) esprimere un preventivo parere sulle richieste di iscrizione all'albo delle organizzazioni di volontariato, sui piani e programmi di cui all'articolo 4, comma 2;

     d) esprimere il parere sul piano annuale e su altri programmi o progetti sottoposti alla Giunta provinciale entro trenta giorni dalla richiesta;

     e) fornire annualmente alla Giunta provinciale una relazione sul volontariato sociale che evidenzi anche le forme di collaborazione con l'ente pubblico;

     f) promuovere audizioni delle organizzazioni di volontariato ai sensi della presente legge ed in particolare ai fini dell'assolvimento dei compiti di cui alla lettera a) del presente comma.

     6. Ai componenti della commissione si applicano le disposizioni di cui alla legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4 e successive modificazioni.

 

     Art. 8. Formazione e aggiornamento dei volontari.

     1. La Giunta provinciale, nell'ambito del piano pluriennale per la formazione professionale, è auto rizzata a promuovere iniziative di formazione e di aggiornamento del personale volontario che opera in organismi di volontariato, anche sulla base delle proposte inoltrate dagli organismi stessi. A detti corsi possono partecipare anche i dipendenti pubblici interessati.

 

     Art. 9. Mappa provinciale del volontariato.

     1. La commissione provinciale per il volontariato fornisce annualmente alla Giunta provinciale, per le finalità di cui alla presente legge ed allo scopo di favorire il coordinamento dei servizi sul territorio, una mappa provinciale del volontariato sociale. La mappa evidenzia le forme di collaborazione con l'ente pubblico e lo stato dei suoi rapporti con le unità sanitarie locali.

 

     Art. 10. Immobili.

     1. Fra le priorità di intervento della Giunta provinciale sugli immobili di proprietà della Provincia e per l'erogazione di contributi per il risanamento degli immobili di proprietà dei comuni rientra anche la destinazione degli immobili in comodato per le attività di volontariato.

 

          Art. 10 bis. Servizio civile. [7]

     [1. Il Presidente della Giunta provinciale è autorizzato a stipulare con l'ufficio nazionale per il servizio civile un protocollo d'intesa ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 352 (Regolamento recante norme concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'Ufficio nazionale per il servizio civile, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della L. 8 luglio 1998, n. 230).

     1 bis. La Provincia può sostenere le spese connesse alla realizzazione degli interventi, di attività e di progetti previsti dal protocollo d’intesa di cui al comma 1 e degli altri interventi, attività e progetti demandati alla Provincia stessa ai sensi della vigente legislazione statale in materia di servizio civile [8].

     2. Per il coordinamento fra il servizio pubblico, gli enti convenzionati e i soggetti interessati all'obiezione di coscienza la Provincia costituisce un'apposita struttura.]

 

     Art. 11. Ambito di applicazione e abrogazione di norme.

     1. La legge provinciale 10 novembre 1983, n. 38 è abrogata.

     2. Per quanto non previsto nella presente legge si applicano le disposizioni di cui alla legge 11 ago sto 1991, il. 266 "Legge quadro sul volontariato".

 

          Art. 11 bis. Norma transitoria. [9]

     1.In sede di prima applicazione della presente legge la Giunta provinciale con propria deliberazione provvede:

     a) a nominare la commissione di cui all'articolo 7. A tal fine i membri della commissione provinciale per il volontariato di cui al comma 1, lettera e), del medesimo articolo, da scegliere tra nove nominativi indicati dalle organizzazioni di volontariato iscritte all'albo di cui all'articolo 3, vengono nominati dalla Giunta provinciale che li individua fra persone che abbiano maturato esperienze nell'ambito di attività di volontariato sociale, prescindendo dall'indicazione delle organizzazioni medesime;

     b) a fissare un termine, nel massimo di centottanta giorni, alla commissione di cui alla lettera a) per la determinazione dei criteri di cui al comma 2 dell'articolo 3;

     c) a fissare un termine per la prima presentazione delle domande di iscrizione all'albo di cui all'articolo 3 da parte delle organizzazioni di volontariato interessate, fermo restando il diritto di presentare la relativa domanda di iscrizione anche dopo la scadenza del termine suddetto;

     d) a fissare un termine all'Assessore competente per l'adozione del primo provvedimento di iscrizione all'albo delle organizzazioni aventi i requisiti che abbiano presentato domanda nel termine di cui alla lettera c).

     2. I membri della commissione nominati secondo la procedura di cui al presente articolo restano in carica fino alla decorrenza di centottanta giorni successivi alla scadenza del termine di cui alla lettera d) del comma 1.

     3. Trascorso il termine di cui al comma 2 i membri nominati secondo la procedura prevista da presente articolo sono sostituiti dai membri nominati secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, lettera e) della presente legge.

 

     Art. 12. Riferimenti delle spese.

     1. Per le convenzioni con organizzazioni di volontariato operanti nei campi previsti da specifiche leggi provinciali si provvede utilizzando le relative autorizzazioni di spesa.

     2. Per i fini di cui all'articolo 8 si provvede utilizzando le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 32, comma 2 della legge provinciale 3 settembre 1989, n. 21.

     3. Per i restanti interventi previsti dagli articoli 1, comma 3, 5 e 6, con successive leggi provinciali si provvederà alle autorizzazioni di spesa.

 

     Art. 13. Copertura degli oneri.

     1. Alla copertura dei maggiori oneri, valutati nell'importo di lire 2.000.000, derivanti dall'applicazione dell'articolo 7, comma 6, a carico dell'esercizio finanziario 1992, si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo iscritto al capitolo 84170 dello stato di previsione della spesa - tabella B  per il medesimo esercizio finanziario, in relazione alla voce indicata per "Costituzione di nuovi comitati e commissioni consultive" nell'allegato n. 4 di cui all'articolo 9 della legge provinciale concernente "Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 1992 e bilancio pluriennale 1992-1994".

     2. Ai maggiori oneri, valutati nell'importo di lire 2.000.000, derivanti dall'applicazione dell'artico lo 7, comma 6, a carico dell'esercizio finanziario 1993, si fa fronte mediante l'utilizzo di una quota di pari importo, delle disponibilità iscritte nel settore funzionale "Amministrazione generale", programma "Amministrazione generale", area di attività "Servizi generali" del bilancio pluriennale 1992 1994, di cui all'articolo 14 della legge provinciale richiamata al comma 1.

     3. Per gli esercizi successivi si provvederà secondo le previsioni recate dal bilancio pluriennale della Provincia.

 

     Art. 14. Variazioni di bilancio.

     1. Nello stato di previsione della spesa - tabella B - per l'esercizio finanziario 1992, di cui all'articolo 3 della legge provinciale richiamata al comma 1 dell'articolo 13, sono introdotte le seguenti modificazioni:

     (Omissis).

     2. Nello stato di previsione delle spese del bilancio pluriennale 1992-1994, di cui all'articolo 14 della legge provinciale richiamata al comma 1 dell'articolo 13, le somme di cui allo stesso articolo 13 sono portate in diminuzione delle "Spese per leggi in programma" ed in aumento delle "Spese per leggi operanti" nel settore funzionale, programma ed area di attività indicati al comma 2 del medesimo articolo 13.


[1] Comma così sostituito dall’art. 89 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[2] Comma aggiunto dall'art. 76 della L.P. 11 settembre 1998, n. 10.

[3] Comma aggiunto dall'art. 76 della L.P. 11 settembre 1998, n. 10.

[4] Articolo inserito dall’art. 89 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[5] Articolo modificato dall'art. 10 della L.P. 29 aprile 1993, n. 14 e così sostituito dall’art. 89 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[6] Lettera così modificata dall'art. 7 della L.P. 12 febbraio 1996, n. 3.

[7] Articolo inserito dall’art. 89 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1 e abrogato dall'art. 26 della L.P. 14 febbraio 2007, n. 5, con la limitazione di ivi prevista.

[8] Comma aggiunto dall’art. 15 della L.P. 30 dicembre 2002, n. 15.

[9] Articolo aggiunto dall'art. 19 della L.P. 19 maggio 1992, n. 15.