§ 5.2.90 - L.P. 14 febbraio 2007, n. 5.
Sviluppo, coordinamento e promozione delle politiche giovanili, disciplina del servizio civile provinciale e modificazioni della legge provinciale 7 [...]


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.2 assistenza sociale
Data:14/02/2007
Numero:5


Sommario
Art. 1.  Principi generali e finalità.
Art. 2.  Interventi delle politiche giovanili.
Art. 3.  Indirizzo e coordinamento delle politiche giovanili.
Art. 4.  Soggetti delle politiche giovanili.
Art. 5.  Funzione sociale ed educativa degli oratori.
Art. 6.  Strumenti per la realizzazione delle iniziative.
Art. 7.  Servizi a favore dei giovani.
Art. 8.  Interventi per la promozione di centri giovanili.
Art. 9.  Partecipazione.
Art. 10.  Consulta provinciale per le politiche giovanili.
Art. 11.  Osservatorio permanente sulla condizione dell’infanzia e dei giovani.
Art. 12.  Formazione.
Art. 13.  Fondo per le politiche giovanili.
Art. 14.  Valutazione.
Art. 15.  Regolamento.
Art. 16.  Oggetto e finalità.
Art. 17.  Soggetti del servizio civile provinciale.
Art. 18.  Funzioni della Provincia.
Art. 19.  Piano provinciale del servizio civile.
Art. 20.  Albo provinciale del servizio civile.
Art. 21.  Destinatari degli interventi e dei progetti.
Art. 22.  Consulta provinciale per il servizio civile.
Art. 23.  Fondo provinciale per il servizio civile.
Art. 24.  Regolamento.
Art. 25.  Modificazioni della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino).
Art. 26.  Abrogazioni e disposizioni transitorie.
Art. 27.  Norme finanziarie.


§ 5.2.90 - L.P. 14 febbraio 2007, n. 5.

Sviluppo, coordinamento e promozione delle politiche giovanili, disciplina del servizio civile provinciale e modificazioni della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino).

(B.U. 27 febbraio 2007, n. 9).

 

Capo I

Sviluppo, coordinamento e promozione delle politiche giovanili

 

Art. 1. Principi generali e finalità.

     1. Le disposizioni del capo I di questa legge sono volte al riconoscimento del ruolo specifico dei giovani di entrambi i sessi nei processi di sviluppo sociale ed economico e promuovono iniziative formative, sociali, culturali e ricreative volte a favorire la maturazione della loro personalità e la loro integrazione attiva nella società e nelle istituzioni. La Provincia sostiene la capacità progettuale e creativa dei giovani, promuove la loro rappresentanza nella società, sia come singoli sia nelle libere forme associative, e favorisce la costituzione di nuove realtà associative giovanili o rivolte ai giovani, nonché il rafforzamento di quelle già esistenti, attraverso interventi coordinati con gli enti locali, con soggetti pubblici e privati, in particolare del volontariato, del mondo economico, delle imprese e delle organizzazioni sindacali.

     2. Per conseguire le finalità previste dal comma 1, la Provincia promuove processi di integrazione delle politiche a favore dei giovani e individua i comuni e le comunità previste dalla legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell’autonomia del Trentino), quali soggetti strategici di livello territoriale per lo sviluppo delle politiche stesse.

     3. La Provincia promuove e sostiene interventi a favore dei giovani secondo le linee tracciate dall’Unione europea e favorisce prioritariamente quelli volti a migliorare la conoscenza, la formazione, la mobilità, l’inserimento professionale e l’inclusione sociale. In particolare la Provincia:

     a) favorisce la partecipazione responsabile dei giovani alla vita delle istituzioni e della società, come espressione dell’esercizio della cittadinanza e della rappresentanza;

     b) favorisce la creazione e la disponibilità per i giovani di luoghi e strumenti che li supportino nello sviluppo della personalità;

     c) promuove condizioni adeguate alla realizzazione di una comunità competitiva e solidale capace di orientare e accompagnare i giovani nelle fasi più importanti di transizione della propria vita;

     d) favorisce lo sviluppo nei giovani di un’identità territoriale e della capacità di percepire l’appartenenza al mondo globale;

     e) promuove e sostiene iniziative volte al rafforzamento dell’intersettorialità, dell’innovazione e della trasversalità delle politiche realizzate dai diversi soggetti coinvolti nella materia;

     f) promuove il sostegno delle pari opportunità tra uomo e donna;

     g) favorisce lo sviluppo di rapporti intergenerazionali;

     h) assicura l’accesso dei giovani ad un’efficace comunicazione e informazione;

     i) promuove e sostiene la funzione educativa delle famiglie e degli operatori che a vario titolo interagiscono con la realizzazione degli interventi;

     j) promuove e rafforza i valori dell’interculturalità, dell’inclusione sociale e della solidarietà.

     4. I soggetti che concorrono alla realizzazione degli interventi previsti da questo capo si conformano ai principi di sussidiarietà, adeguatezza, partecipazione e leale collaborazione; a tal fine la Provincia riconosce e valorizza l’autonomia progettuale e la libertà d’iniziativa e di sperimentazione dei comuni e delle comunità nonché di soggetti privati, purché senza scopo di lucro.

     5. La Provincia, anche attraverso la valorizzazione delle risorse del sistema educativo provinciale, promuove la formazione e la qualificazione dei soggetti responsabili dei processi educativi, nell’ottica di assicurare le condizioni di un’effettiva inclusione sociale e di consentire ai giovani pari opportunità in ordine alla costruzione di un progetto di vita personale.

     6. Gli interventi previsti da questo capo sono rivolti ai giovani di entrambi i sessi, anche stranieri, che vivono in provincia di Trento.

 

     Art. 2. Interventi delle politiche giovanili.

     1. Per il raggiungimento delle finalità previste dall’articolo 1, la Provincia promuove, coordina e sostiene i seguenti interventi:

     a) la conoscenza, l’analisi e il monitoraggio dei processi riguardanti la condizione giovanile, contestualizzandoli a livello locale;

     b) lo sviluppo delle forme più ampie di aggregazione, associazionismo e cooperazione tra i giovani;

     c) l’incentivazione della partecipazione alle attività di volontariato, di educazione alla pace e alla convivenza, di dialogo interetnico e interreligioso e di sviluppo delle pari opportunità;

     d) gli scambi socio-culturali a carattere interregionale, nazionale e internazionale;

     e) la realizzazione di attività e strutture educative, culturali e ricreative con particolare attenzione a quelle artistiche;

     f) la formazione di un sistema di informazione coordinato e attivo a supporto delle necessità del mondo giovanile;

     g) l’attuazione di interventi per facilitare e promuovere l’autonomia personale dei giovani e la transizione alla vita adulta, anche per prevenire e contrastare fenomeni di emarginazione e di fragilità personale o sociale;

     h) l’attivazione di politiche che favoriscano l’autonomia abitativa dei giovani, l’accesso al credito e le opportunità lavorative;

     i) la realizzazione di interventi di formazione e supporto per i funzionari degli enti pubblici, gli educatori, i genitori e le loro associazioni, gli animatori e gli operatori che lavorano, su base volontaria o professionale, con i gruppi e le associazioni giovanili;

     j) la facilitazione di esperienze di associazionismo giovanile a vario indirizzo e di effettiva partecipazione alle istituzioni e alla vita della comunità;

     k) la valorizzazione delle esperienze di servizio civile, secondo quanto disciplinato dal capo II;

     l) lo sviluppo tra i giovani della cultura del lavoro e delle professioni, d’impresa e di autoimprenditorialità;

     m) la formazione lungo tutto l’arco della vita, volta alla valorizzazione delle acquisizioni formali e non formali dei giovani anche al fine dell’orientamento personale, scolastico e lavorativo;

     n) altre iniziative coerenti con le finalità previste dall’articolo 1.

 

     Art. 3. Indirizzo e coordinamento delle politiche giovanili.

     1. In armonia con il programma di sviluppo provinciale, la Giunta provinciale approva, sentita la consulta prevista dall’articolo 10, un atto di indirizzo per le politiche giovanili, di durata corrispondente alla legislatura e aggiornabile annualmente, che definisce:

     a) gli obiettivi generali e gli indirizzi relativi agli interventi, ai progetti articolati per fasce di età e alle azioni delle politiche giovanili da realizzarsi direttamente, da parte dei comuni, delle comunità o di altri soggetti pubblici o privati senza scopo di lucro operanti in materia, anche al fine del coordinamento e del sostegno degli stessi;

     b) la tipologia dei progetti e le relative modalità attuative;

     c) i dati e le informazioni da acquisire ai fini della valutazione e del monitoraggio delle singole iniziative.

     2. L’atto di indirizzo di cui al comma 1 è adottato dalla Giunta provinciale previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale.

     3. In prima applicazione l’atto di indirizzo per le politiche giovanili è approvato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge.

     4. Gli assessori provinciali competenti alla realizzazione di interventi a favore dei giovani, unitamente ad eguale numero di rappresentanti del Consiglio delle autonomie locali, costituiscono il coordinamento provinciale per le politiche giovanili, al fine del raccordo intersettoriale delle politiche e dell’integrazione dei diversi strumenti.

 

     Art. 4. Soggetti delle politiche giovanili.

     1. Ai fini di questo capo, sono soggetti delle politiche giovanili:

     a) la Provincia e i suoi enti strumentali;

     b) i comuni, le comunità e, fino alla costituzione delle comunità i comprensori, nonché le rispettive forme associative;

     c) le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), le organizzazioni di volontariato, le cooperative sociali, le associazioni tra giovani, tra genitori e di promozione sociale, le fondazioni, gli oratori attraverso le parrocchie, le altre associazioni private senza scopo di lucro.

 

     Art. 5. Funzione sociale ed educativa degli oratori.

     1. In relazione a quanto previsto da questo capo e dalla legge 1 agosto 2003, n. 206 (Disposizioni per il riconoscimento della funzione sociale svolta dagli oratori e dagli enti che svolgono attività similari e per la valorizzazione del loro ruolo), la Provincia riconosce, nell’ambito di un sistema integrato di interventi a favore dei giovani, la funzione educativa, formativa, sociale, nonché di aggregazione svolta attraverso le attività di oratorio o similari, che costituiscono uno degli strumenti sociali ed educativi della comunità locale per la promozione, l’accompagnamento ed il supporto alla crescita armonica dei minori, adolescenti e giovani, anche portatori di handicap, che vi accedono spontaneamente.

     2. Le attività di cui al comma 1 sono finalizzate a favorire, in stretto rapporto con le famiglie, lo sviluppo, la realizzazione individuale e la socializzazione di minori, adolescenti e giovani, a promuovere la realizzazione di programmi, azioni e interventi volti a prevenire l’emarginazione sociale, il disagio e la devianza minorile, nonché a proporre itinerari formativi di rilevanza culturale e sociale, condividendo l’istanza educativa della famiglia o supplendo alla stessa in caso di condizioni minorili disagiate.

 

     Art. 6. Strumenti per la realizzazione delle iniziative.

     1. I soggetti individuati dall’articolo 4, in coerenza con l’atto di indirizzo previsto dall’articolo 3, possono, tra l’altro, operare attraverso:

     a) bandi emanati dalle comunità o in via sussidiaria dalla Provincia e dai comuni rivolti ai soggetti previsti dall’articolo 4, lettere b) e c), per la realizzazione di progetti relativi a determinati assi tematici; i bandi definiscono i contenuti e i criteri per la selezione dei progetti, le modalità di presentazione degli stessi nonché i limiti temporali e di costo per il loro sviluppo;

     b) piani giovani di zona che rappresentano una libera iniziativa delle autonomie locali di una zona omogenea per cultura, tradizione, struttura geografica, insediativa e produttiva, al fine dell’attivazione, anche in via sperimentale, di interventi a favore del mondo giovanile e di sensibilizzazione della comunità nei confronti delle nuove generazioni; i piani giovani di zona sono predisposti dai soggetti che compongono i tavoli di cui all’articolo 9, comma 2, secondo le modalità e i criteri individuati dall’atto di indirizzo previsto dall’articolo 3; i piani giovani di zona si raccordano con le forme collaborative attivate ai sensi dell’articolo 20 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino), laddove esistenti;

     c) piani d’ambito che definiscono progetti afferenti a particolari tematiche e coinvolgono giovani appartenenti a specifiche categorie della comunità trentina; i piani d’ambito sono predisposti dai soggetti che compongono i tavoli di cui all’articolo 9, comma 2;

     d) progetti strategici che sono strumenti operativi che si caratterizzano prevalentemente per l’innovatività o l’intersettorialità; i progetti strategici possono essere definiti e realizzati direttamente dalla Provincia ovvero da enti pubblici o privati senza scopo di lucro, sulla base degli indirizzi, dei criteri e delle modalità operative determinate dall’atto di indirizzo previsto dall’articolo 3.

     2. Accanto alle iniziative previste da bandi e piani, i soggetti di cui all’articolo 4, comma 1, lettera c), possono proporre iniziative rivolte ai giovani, agli enti locali e, per particolari azioni di valenza provinciale, alla Provincia, così come possono essere chiamati dagli stessi a realizzarle.

 

     Art. 7. Servizi a favore dei giovani.

     1. La Provincia e gli enti locali riconoscono e sostengono le iniziative di associazioni e organizzazioni che offrono un servizio di supporto alle iniziative gestite direttamente dai giovani o da loro associazioni, consistente in servizi tecnici, assistenza amministrativa e burocratica, sottoscrizione di contratti, assicurazioni e garanzie.

     2. Con specifico regolamento provinciale o con atti degli enti locali si provvede a disciplinare le modalità di attuazione e finanziamento delle attività previste dal comma 1.

 

     Art. 8. Interventi per la promozione di centri giovanili.

     1. Fino al trasferimento delle funzioni ai comuni per l’esercizio associato secondo quanto previsto dalla legge provinciale n. 3 del 2006, la Provincia, tramite i piani giovani di zona previsti dall’articolo 6, comma 1, lettera b), o, in mancanza, previa valutazione delle necessità dei singoli territori, di concerto con gli enti locali, programma e finanzia fino al 90 per cento della spesa riconosciuta ammissibile la realizzazione di strutture pubbliche da destinare a centri giovanili, la cui gestione è affidata agli enti locali stessi o, tramite convenzioni, ai soggetti di cui all’articolo 4, comma 1, lettera c). Tali contributi possono essere concessi prevalentemente per favorire lo sviluppo di azioni e iniziative già attivate.

     2. La Giunta provinciale, sentita la consulta prevista dall’articolo 10, stabilisce le caratteristiche minime per l’utilizzo e l’accesso alle strutture di cui al comma 1.

 

     Art. 9. Partecipazione.

     1. La Provincia, in collaborazione con il Consiglio delle autonomie locali, promuove forme di partecipazione e consultazione dei giovani nonché dei soggetti operanti in favore dei giovani, con lo scopo di valutare gli effetti e gli esiti delle attività svolte e di migliorare le politiche giovanili.

     2. Alla promozione e valorizzazione della partecipazione dei giovani concorrono anche gli enti locali e specifici tavoli di zona e d’ambito formati da soggetti pubblici e privati rappresentativi della zona o delle tematiche afferenti ad iniziative da realizzare.

 

     Art. 10. Consulta provinciale per le politiche giovanili.

     1. Alla programmazione e alla realizzazione degli interventi previsti da questa legge concorre, quale organo consultivo e propositivo, la consulta provinciale per le politiche giovanili. La consulta è nominata dalla Giunta provinciale e rimane in carica per la durata della legislatura. È presieduta dall’assessore provinciale competente in materia di politiche giovanili o da un suo delegato ed è composta da:

     a) cinque membri di associazioni di cui all’articolo 4, comma 1, lettera c), tre su designazione dell’assessore provinciale competente e due designati dalle minoranze del Consiglio provinciale;

     b) il presidente della consulta provinciale degli studenti o un suo delegato;

     c) il presidente del consiglio degli studenti dell’Università degli studi di Trento o un suo delegato;

     d) due rappresentanti dei tavoli relativi ai piani di zona e un rappresentante dei tavoli relativi ai piani d’ambito;

     e) due esperti designati dal Consiglio delle autonomie locali.

 

     Art. 11. Osservatorio permanente sulla condizione dell’infanzia e dei giovani.

     1. Presso l’Istituto provinciale per la ricerca e la sperimentazione educativa (IPRASE) è istituito un osservatorio permanente sulla condizione dell’infanzia e dei giovani.

     2. L’osservatorio provvede in particolare a:

     a) elaborare, con cadenza biennale, un rapporto sulla condizione dell’infanzia e dei giovani;

     b) studiare, approfondire e analizzare la condizione dell’infanzia e dei giovani, al fine di favorire una lettura dinamica e fruibile dei processi riguardanti la condizione dell’infanzia e dei giovani in provincia;

     c) concorrere alla verifica del grado di realizzazione delle politiche per l’infanzia e per i giovani;

     d) realizzare e gestire servizi informativi e banche dati sulla condizione e sulle politiche per l’infanzia e per i giovani, utilizzando anche i dati acquisiti da altri soggetti che operano in materia, da mettere a disposizione degli organismi pubblici e privati e dell’associazionismo, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali.

     3. Il regolamento previsto dall’articolo 42 della legge provinciale n. 5 del 2006 definisce la composizione e il funzionamento dell’osservatorio.

 

     Art. 12. Formazione.

     1. La Provincia, in attuazione di quanto stabilito dall’articolo 1, comma 5, promuove la formazione e la qualificazione dei soggetti impegnati come operatori e volontari in attività rivolte al mondo giovanile.

     2. La Provincia, ai fini del comma 1, si avvale dei seguenti soggetti:

     a) enti già accreditati per la formazione in ambito educativo;

     b) soggetti di cui all’articolo 4, comma 1, lettera c);

     c) soggetti di cui all’articolo 4, comma 1, lettere a) e b).

     3. I soggetti di cui al comma 2 possono presentare delle proposte formative che la Provincia valuta secondo i criteri stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale.

 

     Art. 13. Fondo per le politiche giovanili.

     1. Per la realizzazione e la promozione degli interventi previsti da questo capo è istituito il fondo per le politiche giovanili.

     2. La Provincia provvede all’individuazione degli interventi, da effettuarsi in forma diretta o indiretta, alla ripartizione del fondo e all’assegnazione dei finanziamenti nel limite dello stanziamento di bilancio e secondo le modalità e i criteri previsti dalla Giunta provinciale.

 

     Art. 14. Valutazione.

     1. La Giunta provinciale nomina il nucleo di valutazione composto da tre esperti di politiche giovanili di provata competenza, dei quali uno designato dalle minoranze del Consiglio provinciale, un membro dell’osservatorio permanente sulla condizione dell’infanzia e dei giovani e un funzionario del dipartimento competente in materia di politiche giovanili.

     2. Il nucleo ha il compito di valutare gli interventi delle politiche giovanili e di diffonderne i risultati, conformandosi ai seguenti parametri:

     a) l’efficacia degli interventi finanziati;

     b) la capacità di valorizzare il volontariato per raggiungere gli obiettivi dell’intervento;

     c) l’efficienza dei servizi erogati intesa come il rapporto fra i risultati raggiunti e le risorse impiegate;

     d) la flessibilità nell’adeguare gli interventi ai bisogni in evoluzione.

     3. Il nucleo di valutazione svolge il suo compito utilizzando in via prioritaria i seguenti strumenti:

     a) l’autovalutazione di tutti gli attori delle politiche a favore dei giovani;

     b) questionari da sottoporre a campione ai beneficiari degli interventi;

     c) interviste dirette effettuate a campione rivolte ai beneficiari degli interventi.

     4. Ai componenti del nucleo di valutazione spettano i compensi, i rimborsi delle spese e le altre indennità previste dalla normativa provinciale vigente in materia di organi collegiali.

 

     Art. 15. Regolamento.

     1. La Provincia adotta norme regolamentari al fine dell’attuazione di questo capo, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale.

 

Capo II

Disciplina del servizio civile provinciale

 

     Art. 16. Oggetto e finalità.

     1. La Provincia istituisce il servizio civile provinciale che svolge anche le funzioni attribuite alla Provincia al fine della realizzazione del servizio civile nazionale in relazione a quanto previsto dalla legge 6 marzo 2001, n. 64 (Istituzione del servizio civile nazionale).

     2. Il servizio civile provinciale è finalizzato a:

     a) favorire la realizzazione dei principi costituzionali di solidarietà sociale;

     b) favorire lo sviluppo di una cittadinanza attiva nel rispetto e nella valorizzazione dei principi di uguaglianza, democraticità, tolleranza, pari opportunità e di solidarietà sociale;

     c) valorizzare le forme di cittadinanza attiva dei giovani tramite l’esperienza diretta in uno specifico settore di intervento;

     d) promuovere il senso di appartenenza alla comunità provinciale, nazionale e internazionale, sviluppando interventi di integrazione e coesione sociale;

     e) promuovere la solidarietà e la cooperazione con particolare riguardo alla tutela dei diritti sociali, ai servizi alla persona, allo sviluppo della sensibilità intergenerazionale e all’educazione alla pace tra i popoli;

     f) partecipare alla salvaguardia e alla tutela del patrimonio ambientale, storico-artistico, culturale e della protezione civile;

     g) promuovere e sostenere la formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani mediante attività svolta anche in enti e amministrazioni operanti all’estero;

     h) incentivare settori e azioni innovative per lo sviluppo di una cultura della pace e dello sviluppo sostenibile;

     i) collaborare con l’ufficio nazionale per il servizio civile, con altre istituzioni regionali, nazionali o internazionali che condividano i principi ai quali è ispirato il servizio civile provinciale, per armonizzarne e potenziarne gli interventi.

 

     Art. 17. Soggetti del servizio civile provinciale.

     1. I soggetti del servizio civile provinciale sono:

     a) la Provincia, che provvede alle funzioni previste dall’articolo 18;

     b) gli enti e le organizzazioni, iscritti all’albo previsto dall’articolo 20, che concorrono alla realizzazione degli obiettivi previsti da questo capo attraverso la realizzazione di progetti;

     c) i destinatari degli interventi e dei progetti individuati dall’articolo 21.

 

     Art. 18. Funzioni della Provincia.

     1. Fermo restando quanto previsto dalla legge n. 64 del 2001 e dalle relative disposizioni attuative, la Provincia per la realizzazione del servizio civile provinciale:

     a) favorisce la divulgazione dei principi ispiratori e la diffusione dell’informazione sul servizio civile per promuoverne lo sviluppo, anche territoriale;

     b) promuove e sostiene interventi di formazione sul servizio civile rivolti ai giovani e agli operatori;

     c) individua i criteri e le modalità per la realizzazione dei progetti di servizio civile e provvede alla loro valutazione, all’approvazione, al monitoraggio e controllo della loro gestione ed alla verifica dei risultati;

     d) istituisce e cura l’albo provinciale del servizio civile suddiviso nella sezione nazionale e nella sezione provinciale;

     e) attua ogni intervento e iniziativa utili o necessari per il perseguimento degli obiettivi del servizio civile.

     2. Per l’espletamento delle proprie funzioni la Provincia può avvalersi di soggetti pubblici e privati individuati secondo quanto disposto dalla legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (Disciplina dell’attività contrattuale e dell’amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento).

     3. La Provincia è autorizzata a stipulare con l’ufficio nazionale per il servizio civile un protocollo d’intesa ai sensi dell’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 352 (Regolamento recante norme concernenti l’organizzazione e il funzionamento dell’Ufficio nazionale per il servizio civile, ai sensi dell’articolo 8, comma 3, della legge 8 luglio 1998, n. 230).

 

     Art. 19. Piano provinciale del servizio civile.

     1. Per la realizzazione degli interventi relativi al servizio civile provinciale la Giunta provinciale approva, previo parere del Consiglio delle autonomie locali, un piano di durata triennale che può essere aggiornato annualmente; il piano individua in particolare:

     a) le linee guida, gli indirizzi e gli obiettivi da promuovere e realizzare;

     b) gli interventi da realizzare e le priorità degli stessi;

     c) gli standard, i criteri e le modalità di presentazione dei progetti da parte degli enti e delle organizzazioni iscritti all’albo di cui all’articolo 20;

     d) le modalità di gestione del fondo provinciale per il servizio civile previsto dall’articolo 23;

     e) i criteri e le modalità di determinazione del numero di giovani da impegnare in progetti del servizio civile provinciale, nei limiti della disponibilità finanziaria del fondo.

 

     Art. 20. Albo provinciale del servizio civile.

     1. L’albo provinciale del servizio civile contiene l’elenco dei soggetti iscritti nella sezione nazionale e quello dei soggetti iscritti nella sezione provinciale. Al fine dell’iscrizione nella sezione nazionale i soggetti interessati devono essere in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 3 della legge n. 64 del 2001. Nella sezione provinciale sono automaticamente iscritti i soggetti iscritti nella sezione nazionale. Possono altresì essere iscritti nella sezione provinciale i soggetti che presentano i seguenti requisiti:

     a) esercitino l’attività senza scopo di lucro;

     b) dispongano di capacità organizzativa e di possibilità d’impiego in rapporto al servizio civile provinciale;

     c) posseggano corrispondenza tra i propri fini istituzionali e le finalità di cui all’articolo 16, comma 2;

     d) svolgano l’attività continuativamente da almeno due anni;

     e) abbiano sottoscritto il codice di impegno comportamentale definito dalla Giunta provinciale.

 

     Art. 21. Destinatari degli interventi e dei progetti.

     1. I destinatari degli interventi e dei progetti del servizio civile provinciale sono gli operatori che concorrono alla realizzazione del servizio e i giovani di età compresa tra i diciotto e i ventotto anni.

     2. Con regolamento sono disciplinati i criteri e le modalità per l’ammissione dei giovani al servizio civile provinciale, le modalità di accesso, la durata del servizio stesso, in relazione alle differenti tipologie di progetti di impiego, i trattamenti economici e giuridici.

 

     Art. 22. Consulta provinciale per il servizio civile.

     1. La Giunta provinciale istituisce la consulta provinciale per il servizio civile, quale organismo permanente di consultazione, riferimento e confronto della Provincia con gli enti e le organizzazioni di servizio civile iscritti all’albo previsto dall’articolo 20.

     2. La consulta è composta da un minimo di cinque a un massimo di quindici membri rappresentanti degli enti e delle organizzazioni iscritti all’albo. Alle sedute della consulta partecipa al fine del coordinamento il responsabile della struttura provinciale competente in materia di servizio civile.

     3. La consulta presenta alla Giunta provinciale, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sull’andamento del servizio civile in provincia di Trento e fornisce alla stessa proposte al fine della programmazione degli interventi da realizzare.

     4. Le modalità di individuazione dei componenti, le funzioni, le modalità di funzionamento della consulta sono stabilite dal regolamento previsto dall’articolo 24.

     5. Ai componenti della consulta spetta il rimborso delle spese nella misura prevista dalla normativa provinciale in materia di organi collegiali.

 

     Art. 23. Fondo provinciale per il servizio civile.

     1. Al fine della realizzazione degli interventi previsti da questo capo è istituito il fondo provinciale per il servizio civile al quale concorrono:

     a) le quote delle risorse del fondo nazionale per il servizio civile;

     b) le assegnazioni annuali iscritte nel bilancio della Provincia;

     c) altri stanziamenti per il servizio civile provinciale messi a disposizione dallo Stato, da enti pubblici e fondazioni bancarie;

     d) le donazioni di soggetti pubblici e privati.

 

     Art. 24. Regolamento.

     1. La Provincia adotta norme regolamentari al fine dell’attuazione di questo capo, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale.

 

Capo III

Modificazioni, abrogazioni e disposizioni transitorie e finanziarie

 

     Art. 25. Modificazioni della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino).

     1. All’articolo 71 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1 la lettera b) è sostituita dalla seguente:

     "b) non residenti in provincia che frequentano istituzioni scolastiche e formative del sistema, nei casi e nei limiti nonché secondo le modalità e i criteri previsti dai regolamenti; a tal fine la Provincia può stipulare specifiche intese con la regione interessata."

     b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

     "1 bis. Possono usufruire dei servizi e degli interventi previsti dall’articolo 72 anche gli studenti residenti in provincia di Trento che frequentano un percorso di istruzione o formazione, al termine del quale siano rilasciati titoli e qualifiche validi a livello nazionale, al di fuori del territorio provinciale nei casi e nei limiti nonché secondo le modalità e i criteri previsti dal regolamento."

     2. All’articolo 72, comma 1, lettera e) tra le parole: "e alloggio," e le parole: "per le spese di trasporto" sono inserite le parole: "alle spese per la mensa,".

 

     Art. 26. Abrogazioni e disposizioni transitorie.

     1. Fatto salvo quanto stabilito al comma 2, dalla data di entrata in vigore di questa legge sono abrogate le seguenti disposizioni:

     a) articolo 13 (Fondo per le politiche giovanili) della legge provinciale 23 luglio 2004, n. 7;

     b) articolo 10 bis (Servizio civile) della legge provinciale 13 febbraio 1992, n. 8;

     c) commi 4 e 7 dell’articolo 89 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1;

     d) articolo 15 della legge provinciale 30 dicembre 2002, n. 15;

     e) articolo 76 della legge provinciale 29 dicembre 2006, n. 11.

     2. In relazione alle abrogazioni delle disposizioni di cui al comma 1, fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti attuativi e delle disposizioni di carattere generale previsti da questa legge, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni di carattere generale previgenti, relative alle corrispondenti disposizioni contenute in questa legge.

 

     Art. 27. Norme finanziarie.

     1. Per i fini di cui agli articoli richiamati nell’allegata tabella A, le spese sono poste a carico degli stanziamenti e delle autorizzazioni di spesa disposti per i fini di cui alle disposizioni previste nei capitoli del documento tecnico di accompagnamento e di specificazione del bilancio 2007-2009, indicati nella tabella A in corrispondenza delle unità previsionali di base di riferimento.

     2. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti a questa legge, ai sensi dell’articolo 27, terzo comma, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento).

 

Tabella A

     (omissis)