§ 5.3.50 - L.P. 23 luglio 2004, n. 7.
Disposizioni in materia di istruzione, cultura e pari opportunità.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.3 assistenza scolastica e istruzione
Data:23/07/2004
Numero:7


Sommario
Art. 1.  Modificazioni della legge provinciale 10 dicembre 1993, n. 41 (Interventi per la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna).
Art. 2.  Modificazioni della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 (Ordinamento della scuola dell'infanzia della Provincia Autonoma di Trento).
Art. 3.  Modificazioni della legge provinciale 21 dicembre 1984, n. 13 (Norme in materia di edilizia universitaria).
Art. 4.  Modificazioni della legge provinciale 2 novembre 1993, n. 29 (Norme per favorire la collaborazione tra la Provincia e l'Università degli studi di Trento).
Art. 5.  Modificazioni dell'articolo 1 bis della legge provinciale 9 novembre 1990, n. 29, dell'articolo 66 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3, e dell'articolo 19 della legge provinciale 19 febbraio [...]
Art. 6.  Modificazioni della legge provinciale 9 aprile 2001, n. 5 (Disposizioni sullo stato giuridico del personale docente ed ispettivo per l'insegnamento della religione cattolica).
Art. 7.  Modificazioni della legge provinciale 14 luglio 1997, n. 11 (Insegnamento delle lingue straniere nella scuola dell'obbligo. Modifiche delle leggi provinciali 29 aprile 1983, n. 12 e 23 giugno 1986, [...]
Art. 8.  Inserimento dell'articolo 2 bis nella legge provinciale 28 agosto 1989, n. 6 (Organizzazione amministrativa provinciale in materia di istruzione).
Art. 9.  Inserimento dell'articolo 6 ter nella legge provinciale 30 agosto 1999, n. 4 (Norme per la tutela delle popolazioni di lingua minoritaria nella provincia di Trento).
Art. 10.  Modificazione dell'articolo 23 della legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 (Norme in materia di diritto allo studio nell'ambito dell'istruzione superiore).
Art. 11.  Modificazioni dell'articolo 17 bis della legge provinciale 4 novembre 1986, n. 29 (Interventi a favore dell'edilizia scolastica).
Art. 12.  Modificazione dell'articolo 9 della legge provinciale 3 settembre 1987, n. 21 (Ordinamento della formazione professionale).
Art. 13.  Fondo per le politiche giovanili.
Art. 14.  Modificazioni della legge provinciale 30 luglio 1987, n. 12 (Programmazione e sviluppo delle attività culturali nel Trentino).
Art. 15.  Disposizioni in materia di compensi ai componenti dei collegi dei revisori dei conti degli enti culturali e modificazione dell'articolo 2 della legge provinciale 11 maggio 2000, n. 5 (Istituzione in [...]
Art. 16.  Modificazioni della legge provinciale 17 febbraio 2003, n. 1 (Nuove disposizioni in materia di beni culturali).
Art. 17.  Modificazioni della legge provinciale 27 agosto 1987, n. 16 (Disciplina della toponomastica).
Art. 18.  Modificazioni della legge provinciale 31 agosto 1987, n. 18 (Istituzione dell'Istituto culturale mochenocimbro e norme per la salvaguardia e la valorizzazione della cultura delle popolazioni [...]
Art. 19.  Riferimento delle spese e copertura degli oneri.
Art. 20.  Variazioni di bilancio.
Art. 21.  Entrata in vigore.
Articolo descrizione
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§ 5.3.50 - L.P. 23 luglio 2004, n. 7.

Disposizioni in materia di istruzione, cultura e pari opportunità.

(B.U. 3 agosto 2004, n. 31 – S.O. n. 3).

 

Capo I

Disposizioni in materia di pari opportunità

 

Art. 1. Modificazioni della legge provinciale 10 dicembre 1993, n. 41 (Interventi per la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna).

     1. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge provinciale 10 dicembre 1993, n. 41, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) nella lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "anche sulla base di informazioni e di dati richiesti a tal fine alle competenti strutture";

     b) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) promuove l'adozione di azioni positive da parte di soggetti che operano in ambito provinciale per la rimozione degli ostacoli alla realizzazione della parità e per il superamento di situazioni discriminanti, esprime parere sul finanziamento di dette azioni e opera il controllo sulle azioni in corso, verificandone la corretta attuazione e l'esito finale;";

     c) le lettere i) e l) sono abrogate.

     2. All'articolo 10 della legge provinciale 10 dicembre 1993, n. 41, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il consigliere/la consigliera e il viceconsigliere/la viceconsigliera di parità sono nominati dalla Giunta provinciale, previo esperimento di procedura selettiva, tra persone che possiedano requisiti di specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, di normative sulla parità e pari opportunità nonché di mercato del lavoro, comprovati da idonea documentazione. Uno dei componenti della commissione nominata per l'espletamento della procedura selettiva è designato dalla Commissione provinciale per le pari opportunità tra uomo e donna tra i propri componenti. Il consigliere/la consigliera e il viceconsigliere/la viceconsigliera di parità restano in carica per la durata della legislatura. Entro il 31 marzo di ogni anno il consigliere/la consigliera di parità presenta alla Giunta provinciale una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.";

     b) al primo periodo del comma 3 è anteposto il seguente: "Il consigliere di parità è componente della commissione provinciale per le pari opportunità.";

     c) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Il consigliere di parità è pubblico ufficiale ed esercita i poteri e le funzioni previsti dalla normativa statale vigente per i consiglieri regionali e provinciali di parità, in quanto detto esercizio sia compatibile con le competenze attribuite dalla normativa provinciale alla commissione provinciale per le pari opportunità, agli organi e alle strutture provinciali.";

     d) il comma 9 è sostituito dal seguente:

"9. Il consigliere di parità e, nel caso di sostituzione, il viceconsigliere di parità, hanno diritto ai permessi e alle indennità spettanti ai consiglieri regionali di parità ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196 (Disciplina dell'attività delle consigliere e dei consiglieri di parità e disposizioni in materia di azioni positive, a norma dell'articolo 47 della legge 17 maggio 1999, n. 144). La Provincia provvede al rimborso ai datori di lavoro degli oneri relativi ai permessi retribuiti spettanti ai loro dipendenti e al pagamento ai lavoratori autonomi delle indennità loro spettanti. Al consigliere e al viceconsigliere di parità, ove non siano lavoratori dipendenti o lavoratori autonomi o liberi professionisti, spettano le indennità previste dall'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo n. 196 del 2000."

     3. Dopo l'articolo 12 della legge provinciale 10 dicembre 1993, n. 41, è inserito il seguente:

"Art. 12 bis. Interventi per l'attuazione del principio di pari opportunità tra uomo e donna.

1. La Provincia può sostenere spese per la realizzazione di progetti e interventi volti ad attuare, nell'ambito delle proprie politiche e azioni, il principio di equità sociale e di pari opportunità quale dimensione fondamentale nel processo di sviluppo sostenibile. Ai fini di quanto disposto da quest'articolo non si applica quanto previsto dall'articolo 12.

2. La Provincia, inoltre, può concedere a soggetti pubblici e privati contributi per la realizzazione dei progetti e delle iniziative di cui al comma 1 e per l'adozione di azioni positive volte alla rimozione degli ostacoli alla realizzazione della parità, fino alla copertura della spesa ammissibile.

3. La Giunta provinciale determina i criteri e le modalità per la concessione e per l'erogazione dei contributi di cui al comma 2 nonché i casi di revoca degli stessi e le conseguenti modalità di restituzione delle somme eventualmente erogate.

4. Non sono agevolabili ai sensi di quest'articolo i progetti e le iniziative finanziati sulla base di altre leggi provinciali.

5. Alla concessione dei contributi, all'assunzione delle spese e alla verifica dei risultati della realizzazione delle iniziative previste da quest'articolo provvede la struttura provinciale competente in materia di pari opportunità tra uomo e donna."

     4. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore di questa legge la Giunta provinciale nomina il consigliere/la consigliera e il viceconsigliere/la viceconsigliera di parità secondo quanto disposto dalla legge provinciale 10 dicembre 1993, n. 41, come modificata da quest'articolo. Il nuovo consigliere e il nuovo viceconsigliere di parità assumono i compiti e le funzioni previsti dalla legge provinciale 10 dicembre 1993, n. 41, come modificata da questa legge. Il consigliere e il viceconsigliere di parità in carica alla data di entrata in vigore di questa legge continuano ad esercitare i compiti e le funzioni loro attribuiti sulla base della normativa previgente all'entrata in vigore di quest'articolo fino alla nomina del nuovo consigliere e viceconsigliere di parità; a seguito di tale nomina essi decadono dalle funzioni.

     5. Nella legge provinciale 10 dicembre 1993, n. 41, le espressioni: "il consigliere di parità" e "il viceconsigliere di parità" sono sostituite con le espressioni: "il consigliere/la consigliera di parità" e "il viceconsigliere/la viceconsigliera di parità".

     6. Alla copertura degli oneri derivanti da quest'articolo si provvede secondo le modalità indicate nelle allegate tabelle A e B.

 

Capo II

Disposizioni in materia di edilizia universitaria, di istruzione e di diritto allo studio

 

     Art. 2. Modificazioni della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 (Ordinamento della scuola dell'infanzia della Provincia Autonoma di Trento).

     1. Il secondo comma dell'articolo 6 della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13, è sostituito dal seguente:

"Il personale docente deve essere in possesso del diploma di scuola magistrale o di istituto magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 o del diploma di laurea in scienze della formazione primaria indirizzo scuola infanzia o di titolo di studio riconosciuto equivalente o equipollente ovvero di titolo di abilitazione valido per l'insegnamento nella scuola materna statale."

     2. Il comma 4 dell'articolo 20 della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13, è sostituito dal seguente:

"4. Nel piano annuale di cui all'articolo 54 la Giunta provinciale determina l'ammontare dei finanziamenti di cui al comma 3 spettanti a ciascun comune tenendo conto del numero delle sezioni di cui sono composte le singole scuole, riferendo la copertura degli oneri per il personale al costo derivante per il medesimo dall'applicazione dei relativi contratti collettivi di lavoro. I relativi fondi sono erogati ai comuni, secondo le disposizioni di cui alla legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (Norme in materia di finanza locale)."

     3. All'articolo 46 della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il numero 2) del secondo comma è sostituito dal seguente:

"2) osservino le disposizioni concernenti l'organizzazione didattica e la dotazione di personale previste per le scuole provinciali dell'infanzia, anche con riferimento a quanto disposto dall'articolo 8;";

     b) il numero 6) del secondo comma è sostituito dal seguente:

"6) siano dotate di personale insegnante in possesso del titolo di studio di cui all'articolo 6;";

     c) dopo il numero 6) del secondo comma è inserito il seguente:

"6 bis) adottino per l'assunzione del personale criteri, opportunamente resi noti, rispettosi delle precedenze previste dalla vigente normativa statale e provinciale nonché delle disposizioni dell'articolo 50;".

     4. L'articolo 50 della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13, è sostituito dal seguente:

"Art. 50. Disposizioni particolari sul personale.

1. Le scuole equiparate garantiscono, nel limite dei posti disponibili, la priorità nell'assunzione del personale insegnante al personale perdente posto presso altra scuola equiparata per effetto di riduzione d'organico conseguente alle previsioni del piano annuale di cui all'articolo 54. Le scuole equiparate garantiscono, inoltre, successivamente a quanto previsto per il personale perdente posto, la priorità nell'assunzione di personale insegnante al personale già in servizio con contratto di lavoro a tempo indeterminato presso altra scuola equiparata ovvero presso la Provincia, nonché agli idonei dei concorsi provinciali per insegnante di scuola dell'infanzia.

2. L'assunzione e la conservazione del posto del personale insegnante appartenente ad ordini o congregazioni religiose presso le scuole equiparate ove lo stesso presti servizio sono effettuate nel rispetto di apposite disposizioni emanate dalla Giunta provinciale.

3. Nelle scuole equiparate dell'infanzia soggette al vincolo delle assunzioni obbligatorie di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), il personale assunto ai sensi della predetta legge è mantenuto in servizio, anche in eccedenza alla dotazione organica prevista dal piano annuale di cui all'articolo 54. Tale personale rientra nella normale dotazione organica prevista dal piano annuale non appena nella medesima scuola si rende disponibile un posto d'organico.

4. Nelle scuole equiparate dell'infanzia il personale a tempo indeterminato che sia assente e tutelato ai sensi degli articoli 54 e 56 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), qualora interessato dalla perdita del posto, è mantenuto in servizio in eccedenza alla dotazione organica fino al termine dell'anno scolastico nel corso del quale si verifica la condizione del compimento di un anno di età del bambino. Nel caso in cui rientri in servizio nel corso dell'anno scolastico, il personale interessato è utilizzato anche per la sostituzione nella medesima scuola del personale eventualmente assente dal servizio."

     5. L'articolo 47 della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13, e l'articolo 42 della legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13, sono abrogati.

     6. La lettera e) del secondo comma dell'articolo 54 della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13, è abrogata.

 

     Art. 3. Modificazioni della legge provinciale 21 dicembre 1984, n. 13 (Norme in materia di edilizia universitaria).

     1. L'articolo 5 della legge provinciale 21 dicembre 1984, n. 13, è sostituito dal seguente:

"Art. 5. Acquisti.

1. Per l'acquisto di aree e di altri immobili con finanziamento a parziale o a totale carico della Provincia o dei suoi enti funzionali si applica l'articolo 36, comma 9, della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento)."

     2. Il comma 2 dell'articolo 6 della legge provinciale 21 dicembre 1984, n. 13, è sostituito dal seguente:

"2. Il limite d'importo di spesa per l'esecuzione dei lavori in economia è fissato in 672.000 euro. È richiesto il parere del comitato tecnico-amministrativo della Provincia nel caso di progetti di opere d'importo superiore a cinque milioni di euro. I predetti limiti d'importo possono essere aumentati con deliberazione della Giunta provinciale, in relazione all'andamento generale dei prezzi."

     3. Nell'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 7 della legge provinciale 21 dicembre 1984, n. 13, le parole: "operazioni creditizie" sono sostituite dalle seguenti: "mutui o altre operazioni finanziarie".

 

     Art. 4. Modificazioni della legge provinciale 2 novembre 1993, n. 29 (Norme per favorire la collaborazione tra la Provincia e l'Università degli studi di Trento).

     1. Dopo la lettera d) del comma 5 dell'articolo 1 bis della legge provinciale 2 novembre 1993, n. 29, è aggiunta la seguente:

"d bis) eventuali criteri e modalità per la distinta rappresentazione e contabilizzazione nel bilancio dell'università dei finanziamenti della Provincia."

     2. Al comma 7 dell'articolo 1 bis della legge provinciale 2 novembre 1993, n. 29, è aggiunto il seguente periodo: "Per consentire all'università la programmazione delle attività coerentemente con le risorse disponibili, l'accordo di programma può definire, per iniziative di natura ricorrente che comportano oneri a carattere pluriennale, assegnazioni finanziarie di durata corrispondente ai fabbisogni finanziari stessi e comunque non superiore a nove anni."

     3. Dopo il comma 7 dell'articolo 1 bis della legge provinciale 2 novembre 1993, n. 29, è inserito il seguente:

"7 bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 7, la Provincia è autorizzata a finanziare, nell'ambito dell'accordo di programma, i seguenti interventi dell'università:

a) programmi di manutenzione degli immobili, di acquisti di arredi e attrezzature;

b) progetti di informatizzazione;

c) fino ad avvenuto completamento dei programmi per l'edilizia universitaria e in relazione agli interventi previsti, l'acquisizione della disponibilità di immobili e le connesse spese di adeguamento."

     4. Alla copertura degli oneri derivanti da quest'articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella A.

 

     Art. 5. Modificazioni dell'articolo 1 bis della legge provinciale 9 novembre 1990, n. 29, dell'articolo 66 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3, e dell'articolo 19 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1, relativi ai dirigenti scolastici e al personale insegnante, e altre disposizioni in materia.

     1. All'articolo 1 bis della legge provinciale 9 novembre 1990, n. 29, sono apportate le seguenti modificazioni:

     [a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Nei confronti dei dirigenti scolastici possono essere disposti comandi o utilizzi verso altre amministrazioni nonché collocamenti fuori ruolo nel limite del 7 per cento della dotazione organica prevista dall'articolo 7, comma 1, lettera c), della legge provinciale 30 dicembre 2002, n. 15.";] [1]

     [b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

"2 bis. Gli incarichi di cui alle lettere b) e c) del comma 1 possono essere affidati anche a personale dirigente scolastico in periodo di prova.

2 ter. La Giunta provinciale definisce i criteri e le modalità per le sostituzioni in caso di vacanza dell'incarico, assenza o impedimento dei dirigenti preposti ad istituzione scolastica; stabilisce altresì i criteri e le modalità per la riammissione in servizio dei dirigenti scolastici cessati dallo stesso. In ogni caso la riammissione è subordinata alla vacanza o disponibilità del posto.

2 quater. Nei confronti dei docenti individuati dal dirigente scolastico per attività di collaborazione nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative, come previsto dall'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), può essere disposto l'esonero o il semiesonero dall'insegnamento sulla base dei criteri indicati nei commi 2 quinquies, 2 sexies, 2 septies e 2 octies.

2 quinquies. I docenti di istituti comprensivi, di istruzione secondaria di secondo grado - ad eccezione degli istituti tecnici industriali e degli istituti d'arte -, e di istituti comprensivi di scuole di tutti i gradi di istruzione possono ottenere l'esonero, quando si tratti di istituti e scuole con almeno cinquanta classi, o il semiesonero, quando si tratti di istituti e scuole con almeno trentacinque classi. I docenti degli istituti tecnici industriali e degli istituti d'arte possono ottenere l'esonero quando si tratti di istituti e scuole con più di quaranta classi, o il semiesonero, quando si tratti di istituti con più di trenta classi.

2 sexies. L'esonero o il semiesonero dall'insegnamento può essere anche disposto sulla base di un numero di classi inferiore di un quinto rispetto a quello indicato nel comma 2 quinquies, quando si tratti di scuole o istituti funzionanti con corsi serali, corsi per lavoratori o con più sedi scolastiche, con plessi o sedi secondarie ubicate in comuni viciniori.

2 septies. Negli istituti e scuole funzionanti con più sedi scolastiche, fermi restando i criteri indicati nei commi 2 quinquies e 2 sexies, l'esonero o il semiesonero può essere disposto nei confronti dei docenti addetti alla vigilanza delle predette sedi, anche se essi non siano tra i docenti individuati ai sensi del comma 2 quater.

2 octies. Nelle scuole funzionanti con almeno nove sedi scolastiche e con un numero di alunni non inferiore a ottocento può essere autorizzato un ulteriore semiesonero in aggiunta a quelli previsti dai commi 2 quinquies, 2 sexies e 2 septies. Nelle scuole funzionanti con un numero di alunni superiore a novecento può essere autorizzato un ulteriore esonero in aggiunta a quelli previsti dai commi 2 quinquies, 2 sexies e 2 septies."] [2]

     [2. Al comma 2 dell'articolo 66 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3, sono aggiunti i seguenti periodi: "Nel caso di determinazione della certificazione di handicap in corso d'anno o di trasferimento di alunni portatori di handicap da fuori provincia, per i quali sia necessaria la copertura oraria individualizzata di almeno venti ore e qualora non sia possibile provvedere con le risorse a disposizione, sono autorizzate dal sovrintendente scolastico assunzioni con contratto a tempo determinato di insegnanti di sostegno in deroga al rapporto fra docenti e alunni previsto da questo comma, fermo restando il limite di spesa per il personale stabilito annualmente dalla legge finanziaria provinciale. Al fine di svolgere attività di facilitazione didattica a favore di alunni affetti da specifiche disabilità, il sovrintendente scolastico provinciale è autorizzato a disporre interventi sostitutivi del sostegno ordinario, nei limiti degli stanziamenti appositamente previsti dal bilancio provinciale, mediante stipula di contratti d'opera ovvero convenzioni con soggetti pubblici o aventi forma giuridica di organizzazione non lucrativa di utilità sociale."] [3]

     [3. Il comma 1 dell'articolo 19 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1, è sostituito dal seguente:

"1. Con regolamento sono stabilite le modalità e sono individuati gli organi competenti per le assunzioni a tempo indeterminato e determinato del personale docente."] [4]

     [4. Al comma 1 dell'articolo 38 della legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13, è aggiunto il seguente periodo: "Per una migliore organizzazione del servizio scolastico e nel rispetto delle modalità e dei parametri per la determinazione degli organici funzionali, la Giunta provinciale fissa i criteri per la graduale riconduzione dell'orario delle cattedre a quanto previsto dalla normativa nazionale con riferimento all'articolo 35, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativo alla costituzione delle cattedre d'insegnamento."] [5]

     [5. Il comma 4 bis dell'articolo 38 della legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13, è abrogato.] [6]

     [6. Alla copertura degli oneri derivanti da quest'articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella B.] [7]

 

     Art. 6. Modificazioni della legge provinciale 9 aprile 2001, n. 5 (Disposizioni sullo stato giuridico del personale docente ed ispettivo per l'insegnamento della religione cattolica). [8]

     [1. Dopo il comma 5 dell'articolo 3 della legge provinciale 9 aprile 2001, n. 5, è aggiunto il seguente:

"5 bis. All'atto dell'immissione in ruolo la progressione economica del personale docente di religione cattolica, già inquadrato ai sensi dell'articolo 53, sesto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312 (Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato), si sviluppa sulla base dell'anzianità di servizio riconosciuta al momento dell'immissione in ruolo, nella corrispondente posizione stipendiale del grado di scuola di appartenenza. In ogni caso è fatto salvo il trattamento economico in godimento."

     2. All'articolo 4 della legge provinciale 9 aprile 2001, n. 5, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 2 dopo le parole: "già incaricato" sono inserite le seguenti: "non stabilizzato, nonché già incaricato";

     b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2 bis. Al personale di cui al comma 1 si applica lo stato giuridico ed economico vigente per il personale docente a tempo determinato del rispettivo ordine e grado di scuola."

     3. Dopo l'articolo 4 della legge provinciale 9 aprile 2001, n. 5, è inserito il seguente:

"Art. 4 bis. Mobilità.

1. Rispetto agli insegnanti di religione cattolica inseriti nei ruoli di cui all'articolo 2, comma 1, trova applicazione l'istituto della mobilità, secondo le disposizioni vigenti in materia di mobilità professionale dei docenti della scuola a carattere statale, limitatamente ai passaggi, per il medesimo insegnamento, da un grado all'altro di scuola. La mobilità professionale è subordinata al superamento del concorso relativo al ciclo di scuola richiesto, al riconoscimento dell'idoneità rilasciato dall'ordinario diocesano competente per territorio e all'intesa con il medesimo ordinario.

2. La mobilità territoriale degli insegnanti di religione cattolica in provincia di Trento è subordinata al possesso del riconoscimento dell'idoneità rilasciato dall'ordinario diocesano di Trento e all'intesa con il medesimo ordinario."

     4. Il comma 1 dell'articolo 5 della legge provinciale 9 aprile 2001, n. 5, è sostituito dal seguente:

"1. Il personale docente di religione cattolica con contratto a tempo indeterminato può fruire, esclusivamente nel caso gli venga revocata l'idoneità da parte dell'ordinario diocesano, a domanda e previa verifica della disponibilità dei posti, della mobilità professionale nel comparto del personale della scuola, purchè in possesso dei prescritti titoli professionali, nel rispetto delle modalità in materia di mobilità vigenti per il personale docente della scuola a carattere statale."]

 

     Art. 7. Modificazioni della legge provinciale 14 luglio 1997, n. 11 (Insegnamento delle lingue straniere nella scuola dell'obbligo. Modifiche delle leggi provinciali 29 aprile 1983, n. 12 e 23 giugno 1986, n. 15).

     1. L'articolo 2 della legge provinciale 14 luglio 1997, n. 11, è sostituito dal seguente:

"Art. 2. Organizzazione dell'insegnamento.

1. Anche per valorizzare l'attivazione di iniziative d'innovazione degli ordinamenti degli studi quali previste dalla normativa in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, la Provincia promuove lo studio di due lingue straniere dell'Unione europea nella scuola dell'obbligo, con inizio nella scuola elementare. Una delle due lingue straniere è la lingua tedesca. Nell'insegnamento di entrambe le lingue sono assicurate pari opportunità di apprendimento.

2. La Giunta provinciale stabilisce con propria deliberazione i criteri per l'attuazione delle iniziative di quest'articolo, prevedendo in particolare le condizioni necessarie a garantire la continuità dei programmi, la valutazione delle esigenze organizzative, la disponibilità degli organici, anche in sintonia con le risoluzioni comunitarie volte ad assicurare il pluralismo linguistico nel processo d'integrazione europea.

3. I programmi di cui all'allegato A sono estesi anche all'insegnamento della lingua diversa dal tedesco."

     2. Al comma 2 dell'articolo 3 della legge provinciale 14 luglio 1997, n. 11, le parole: "della lingua tedesca" sono sostituite dalle seguenti: "della lingua straniera".

 

     Art. 8. Inserimento dell'articolo 2 bis nella legge provinciale 28 agosto 1989, n. 6 (Organizzazione amministrativa provinciale in materia di istruzione). [9]

     [1. Dopo l'articolo 2 della legge provinciale 28 agosto 1989, n. 6, è inserito il seguente:

"Art. 2 bis. Organizzazione della scuola in Valle di Fassa e delle scuole delle comunità mochena e cimbra.

1. Per tutelare e promuovere le caratteristiche culturali e linguistiche della popolazione ladina della Valle di Fassa al dirigente dell'istituto comprensivo ladino di Fassa sono attribuite le funzioni previste da quest'articolo.

2. Il dirigente preposto alla dirigenza di cui al comma 1 assume la denominazione in lingua ladina di "Sorastant de la scola ladines" ed è nominato dalla Giunta provinciale, sentito il comprensorio ladino di Fassa, tra il personale in possesso della qualifica di dirigente scolastico e dell'attestato di conoscenza della lingua e cultura ladine previsto dall'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige concernenti disposizioni di tutela delle popolazioni di lingua ladina, mochena e cimbra della provincia di Trento). In alternativa alla nomina la Giunta provinciale può:

a) attribuire un incarico della durata di cinque anni, rinnovabile, al soggetto vincitore di un concorso per titoli ed esami-colloquio; a tale concorso possono accedere i docenti appartenenti ai ruoli provinciali del personale docente in possesso dei requisiti per la partecipazione ai concorsi per dirigenti scolastici e dell'attestato di conoscenza della lingua e cultura ladina di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 592 del 1993;

b) stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato, della durata massima di cinque anni, rinnovabile, con persone in possesso dei requisiti richiesti per l'accesso all'impiego in Provincia, dei titoli accademici previsti per lo svolgimento dell'incarico da ricoprire nonché di esperienza, almeno settennale, in attività di docenza o di direzione in istituzioni scolastiche del ciclo primario o secondario o in università.

3. In attesa dell'espletamento del concorso l'incarico è assegnato dalla Giunta provinciale secondo le regole generali previste per gli incarichi relativi a posti dirigenziali vacanti.

4. Al dirigente preposto alla dirigenza di cui al comma 1, oltre ai compiti affidati ai dirigenti scolastici dalla normativa vigente, spettano i seguenti compiti:

a) coordinamento pedagogico delle scuole dell'infanzia nella Valle di Fassa; a tal fine il dirigente svolge le funzioni attribuite ai coordinatori pedagogici dall'articolo 24 della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 (Ordinamento della scuola dell'infanzia della Provincia Autonoma di Trento); per lo svolgimento delle funzioni di consulenza pedagogico-didattica a favore delle scuole materne provinciali il dirigente può avvalersi del servizio provinciale competente;

b) amministrazione del personale docente e non docente, nei limiti attribuiti dalla Giunta provinciale, con riferimento alle scuole della Valle di Fassa, e reclutamento del personale docente e non docente a tempo determinato;

c) collaborazione con le strutture provinciali competenti in materia d'istruzione e di tutela delle minoranze linguistiche nell'attività di indirizzo e programmazione scolastica della Giunta provinciale, con riferimento alle scuole della Valle di Fassa;

d) attuazione della normativa nel campo del diritto allo studio e dell'orientamento scolastico, per superare il disagio giovanile e favorire l'integrazione delle persone portatrici di handicap nella scuola; questi compiti gli sono attribuiti dalla Giunta provinciale con riferimento alle scuole della Valle di Fassa;

e) collaborazione all'attività dell'Istituto provinciale per la ricerca, l'aggiornamento e la sperimentazione educativi (IPRASE) svolta in Valle di Fassa o rivolta alle istituzioni scolastiche ladine, anche mediante la formulazione di proposte e iniziative.

5. I posti vacanti e disponibili per le assegnazioni di incarichi a tempo determinato al personale docente sono comunque riservati e assegnati con precedenza assoluta ai docenti in possesso dell'attestato di conoscenza della lingua e cultura ladine iscritti nelle graduatorie permanenti o di istituto.

6. La Giunta provinciale, sentito il "Sorastant de la scola ladines", determina una specifica dotazione organica del personale docente e non docente dell'istituto comprensivo ladino di Fassa, tenendo conto delle esigenze e attività aggiuntive e specifiche svolte.

7. Gli esoneri del personale docente sono disposti dal dirigente preposto alla dirigenza di cui al comma 1 nei limiti stabiliti dalla Giunta provinciale.

8. Per quanto non espressamente previsto da quest'articolo si applicano le vigenti norme statali e provinciali in materia di istruzione e di dirigenza scolastica.

9. Nelle scuole elementari e medie con alunni residenti nei comuni mocheni e in quello cimbro, come individuati dall'articolo 01 del decreto legislativo n. 592 del 1993, possono trovare applicazione, nei limiti stabiliti dalla Giunta provinciale, il comma 4, lettere b), c), d) ed e), e il comma 6 di quest'articolo."

     2. In sede di prima applicazione dell'articolo 2 bis della legge provinciale 28 agosto 1989, n. 6, come inserito da quest'articolo, è preposto alla dirigenza di cui al comma 1 dello stesso articolo 2 bis il dirigente scolastico dell'istituto comprensivo ladino di Fassa in carica al momento dell'entrata in vigore di quest'articolo.

     3. Alla copertura degli oneri derivanti da quest'articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella B.]

 

     Art. 9. Inserimento dell'articolo 6 ter nella legge provinciale 30 agosto 1999, n. 4 (Norme per la tutela delle popolazioni di lingua minoritaria nella provincia di Trento).

     1. Dopo l'articolo 6 bis della legge provinciale 30 agosto 1999, n. 4, è inserito il seguente:

"Art. 6 ter. Soggetti competenti sulle norme linguistiche e di grafia.

1. La Giunta provinciale, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 01, comma 1, del decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige concernenti disposizioni di tutela delle popolazioni di lingua ladina, mochena e cimbra della provincia di Trento), affida agli istituti culturali di riferimento di ciascuna minoranza linguistica il compito di stabilire e aggiornare le regole e le norme linguistiche e di grafia atte ad assumere valore di ufficialità, anche per favorire il processo di standardizzazione degli idiomi locali. La Giunta provinciale determina con propria deliberazione i requisiti scientifici e le modalità di svolgimento delle relative funzioni."

 

     Art. 10. Modificazione dell'articolo 23 della legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 (Norme in materia di diritto allo studio nell'ambito dell'istruzione superiore). [10]

     [1. Dopo il comma 3 dell'articolo 23 della legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9, è aggiunto il seguente:

"3 bis. Per agevolare la frequenza e il completamento dei percorsi di studio universitari da parte degli studenti residenti in provincia di Trento, la Giunta provinciale, inoltre, è autorizzata ad integrare gli strumenti di diritto allo studio universitario, definendo con regolamento modalità e criteri d'intervento."]

 

     Art. 11. Modificazioni dell'articolo 17 bis della legge provinciale 4 novembre 1986, n. 29 (Interventi a favore dell'edilizia scolastica). [11]

     [1. I commi 6 bis e 6 ter dell'articolo 17 bis della legge provinciale 4 novembre 1986, n. 29, sono sostituiti dai seguenti:

"6 bis. Gli edifici scolastici, comprese le palestre e gli impianti e attrezzature ad uso scolastico, sono messi a disposizione, al di fuori dell'orario del servizio scolastico, per attività che realizzino la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile, nonché per attività extrascolastiche e manifestazioni pubbliche d'interesse collettivo.

6 ter. Per i fini di cui al comma 6 bis, la Giunta provinciale definisce le modalità organizzative e i criteri per il rimborso dei costi per l'utilizzo delle strutture e delle attrezzature degli edifici scolastici destinati a scuole d'istruzione secondaria di secondo grado. Per i medesimi fini, in relazione agli edifici adibiti a scuola elementare e secondaria di primo grado, le istituzioni scolastiche e i comuni, o i loro consorzi, sottoscrivono specifici accordi."]

 

     Art. 12. Modificazione dell'articolo 9 della legge provinciale 3 settembre 1987, n. 21 (Ordinamento della formazione professionale). [12]

     [1. Dopo il comma 9 dell'articolo 9 della legge provinciale 3 settembre 1987, n. 21, è aggiunto il seguente:

"9 bis. Agli allievi che abbiano frequentato con esito positivo un anno di formazione successivo al conseguimento dell'attestato di qualifica professionale è rilasciato il diploma provinciale di formazione professionale, secondo modalità e criteri definiti dalla Giunta provinciale."]

 

     Art. 13. Fondo per le politiche giovanili. [13]

     [1. È istituito il "Fondo per le politiche giovanili" per promuovere azioni positive a favore dell'infanzia, dell'adolescenza, dei giovani e delle loro famiglie, per l'esercizio dei diritti civili fondamentali, per prevenire i fenomeni di disagio sociale e per favorire lo sviluppo delle potenzialità personali nonché del benessere e della qualità della vita dei giovani. Il fondo sostiene le seguenti attività, inerenti le predette finalità:

     a) supporto di attività a favore dell'associazionismo;

     b) realizzazione di eventi partecipativi e seminariali nonché di convegni e scambi;

     c) effettuazione di studi e ricerche, nonché pubblicazione di libri e riviste e realizzazione di strumenti multimediali;

     d) ulteriori interventi non rientranti in settori già disciplinati da diversa normativa provinciale.

     2. Sono ammessi al finanziamento del fondo specifici progetti relativi alle attività di cui al comma 1 presentati da comuni, comprensori o tramite gli stessi da soggetti pubblici e privati purché senza scopo di lucro.

     3. La Giunta provinciale provvede all'individuazione delle iniziative anche da effettuarsi in forma diretta o indiretta, alla ripartizione del fondo e all'assegnazione dei finanziamenti ai soggetti di cui al comma 2 nel limite dello stanziamento di bilancio, sulla base di apposita deliberazione che definisce le modalità per la presentazione dei progetti, le modalità operative per la loro realizzazione, per la gestione contabile, per l'attuazione, per il monitoraggio e la verifica.

     4. Alla copertura degli oneri derivanti da quest'articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella B.]

 

Capo III

Disposizioni in materia di cultura

 

     Art. 14. Modificazioni della legge provinciale 30 luglio 1987, n. 12 (Programmazione e sviluppo delle attività culturali nel Trentino).

     1. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della legge provinciale 30 luglio 1987, n. 12, è inserito il seguente:

"1 bis. Per la realizzazione degli interventi previsti da quest'articolo la Provincia può concludere specifiche convenzioni con soggetti qualificati."

     2. Al comma 2 dell'articolo 3 della legge provinciale 30 luglio 1987, n. 12, sono aggiunte, in fine, le parole: ", anche mediante la conclusione di specifiche convenzioni."

     3. Alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 8 della legge provinciale 30 luglio 1987, n. 12, sono aggiunte, in fine, le parole: "o coloro che ne abbiano la disponibilità nei casi e secondo le modalità definite dalla Giunta provinciale".

     4. Il titolo IV bis della legge provinciale 30 luglio 1987, n. 12, e gli articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 10, sono abrogati.

     5. Dopo il comma 2 dell'articolo 28 della legge provinciale 30 luglio 1987, n. 12, è aggiunto il seguente:

"2 bis. I musei provinciali possono svolgere attività commerciali connesse esclusivamente con le attività del museo. La Giunta provinciale, con propria deliberazione, individua le attività consentite."

     6. Alla copertura degli oneri derivanti da quest'articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella A.

 

     Art. 15. Disposizioni in materia di compensi ai componenti dei collegi dei revisori dei conti degli enti culturali e modificazione dell'articolo 2 della legge provinciale 11 maggio 2000, n. 5 (Istituzione in ente di diritto pubblico del museo "Castello del Buonconsiglio, monumenti e collezioni provinciali").

     1. La Giunta provinciale emana direttive per la determinazione dei compensi spettanti ai componenti dei collegi dei revisori dei conti degli enti funzionali istituiti dalle seguenti leggi provinciali:

     a) legge provinciale 27 novembre 1964, n. 14 (Istituzione del Museo tridentino di scienze naturali);

     b) legge provinciale 31 gennaio 1972, n. 1 (Istituzione del Museo degli usi e costumi della gente trentina);

     c) legge provinciale 14 agosto 1975, n. 29 (Istituzione dell'Istituto culturale ladino);

     d) legge provinciale 31 agosto 1987, n. 18 (Istituzione dell'Istituto culturale mocheno-cimbro e norme per la salvaguardia e la valorizzazione della cultura delle popolazioni germanofone dei comuni di Palù del Fersina, Fierozzo, Frassilongo e Luserna in provincia di Trento);

     e) legge provinciale 23 novembre 1987, n. 32 (Istituzione del museo d'arte moderna e contemporanea);

     f) legge provinciale 11 maggio 2000, n. 5 (Istituzione in ente di diritto pubblico del museo "Castello del Buonconsiglio, monumenti e collezioni provinciali").

     2. L'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 2 della legge provinciale 11 maggio 2000, n. 5, è soppresso.

 

     Art. 16. Modificazioni della legge provinciale 17 febbraio 2003, n. 1 (Nuove disposizioni in materia di beni culturali).

     1. Dopo l'articolo 3 della legge provinciale 17 febbraio 2003, n. 1, è inserito il seguente:

"Art. 3 bis. Beni culturali di interesse religioso.

1. In applicazione dell'intesa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1996, n. 571 (Esecuzione dell'intesa fra il Ministro per i beni culturali e ambientali ed il Presidente della Conferenza episcopale italiana, firmata il 13 settembre 1996, relativa alla tutela dei beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti e istituzioni ecclesiastiche), sottoscritta a norma dell'articolo 12, comma 1, dell'accordo tra la Santa Sede e la Repubblica italiana, di modificazione del concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, accordo ratificato e reso esecutivo con legge 25 marzo 1985, n. 121, nonché del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 690 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige concernente tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare), i rapporti fra la Provincia Autonoma di Trento e l'Arcidiocesi di Trento per quanto attiene ai beni culturali di interesse religioso appartenenti a enti e istituzioni ecclesiastiche sono regolati da apposita intesa.

2. L'intesa di cui al comma 1 stabilisce, in particolare:

a) per le esigenze di culto, le modalità per la definizione di specifiche intese con l'ordinario diocesano relative all'adozione di ciascun provvedimento amministrativo riguardante i beni culturali di interesse religioso;

b) le modalità per garantire lo scambio di informazioni e di proposte in ordine alla predisposizione dei rispettivi programmi di intervento annuali e pluriennali sui beni culturali di interesse religioso;

c) le modalità per la partecipazione del delegato dell'ordinario diocesano alle sedute del comitato provinciale beni culturali di cui all'articolo 4."

     2. All'articolo 4 della legge provinciale 17 febbraio 2003, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1 bis. Relativamente ai beni di interesse storico, artistico, architettonico e archeologico, il comitato provinciale beni culturali esprime i pareri tecnico-amministrativi ed economici spettanti al comitato tecnico amministrativo, ai sensi dell'articolo 55 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti).";

     b) la lettera d) del comma 2 è sostituita dalla seguente:

"d) due esperti in architettura di cui uno designato dall'ordine professionale degli architetti;";

     c) dopo la lettera i) del comma 2 è aggiunta la seguente:

"i bis) un esperto in storia della Chiesa.";

     d) il comma 10 è abrogato.

     3. Il comma 2 dell'articolo 8 della legge provinciale 17 febbraio 2003, n. 1, è sostituito dal seguente:

"2. All'attuazione degli interventi previsti dal comma 1 provvede la Provincia anche con il concorso degli enti locali, dei musei e delle associazioni, secondo le modalità individuate dall'articolo 5, commi 1 e 2. I predetti interventi possono riguardare anche beni non sottoposti a tutela."

     4. Nel capo I, dopo l'articolo 16 della legge provinciale 17 febbraio 2003, n. 1, è aggiunto il seguente:

"Art. 16 bis. Ricorsi.

1. I destinatari dei provvedimenti in materia di tutela, conservazione e valorizzazione dei beni culturali possono proporre ricorso alla Giunta provinciale che decide in via definitiva, sentito il comitato provinciale beni culturali.

2. Ai ricorsi di cui al comma 1 si applica quanto previsto dall'articolo 37 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo)."

     5. Nel capo III, dopo l'articolo 34 della legge provinciale 17 febbraio 2003, n. 1, è aggiunto il seguente:

"Art. 34 bis. Disposizioni per l'utilizzazione di beni da parte dell'archivio di Stato.

1. Nell'ambito degli interventi per la realizzazione dell'archivio provinciale, la Provincia può sostenere spese per la realizzazione e l'allestimento di spazi da mettere a disposizione dell'archivio di Stato di Trento, sulla base di apposita convenzione."

     6. Fino alla sottoscrizione dell'intesa di cui all'articolo 3 bis della legge provinciale 17 febbraio 2003, n. 1, come inserito da questa legge, i rapporti tra la Provincia Autonoma di Trento e l'Arcidiocesi di Trento per quanto riguarda i beni culturali di interesse religioso appartenenti a enti e istituzioni ecclesiastiche continuano a essere regolati dall'intesa, approvata con deliberazione della Giunta provinciale del 9 giugno 2000, n. 1466, sottoscritta in data 17 giugno 2000 dal Presidente della Giunta provinciale e dall'Arcivescovo della diocesi di Trento.

     7. Alla copertura degli oneri derivanti da quest'articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella A.

 

     Art. 17. Modificazioni della legge provinciale 27 agosto 1987, n. 16 (Disciplina della toponomastica).

     1. All'articolo 2 della legge provinciale 27 agosto 1987, n. 16, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1 dopo le parole: "al rispetto della toponomastica ladina," sono inserite le seguenti: "mochena e cimbra,";

     b) al comma 1 è aggiunto il seguente periodo: "Relativamente alla trascrizione dei toponimi ladini, mocheni e cimbri resta salvo quanto stabilito dall'articolo 11.";

     c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Per gli adempimenti di cui all'articolo 13, nonché per l'approvazione del corredo toponomastico relativo alle località ladine, mochene e cimbre, la commissione è integrata, oltre che dal sindaco del comune interessato o da un suo rappresentante, da due esperti designati dall'Istituto culturale ladino o, rispettivamente, dall'Istituto culturale mocheno-cimbro."

     2. Il terzo periodo del comma 1 dell'articolo 9 della legge provinciale 27 agosto 1987, n. 16, è sostituito dal seguente: "Per l'approvazione si tiene conto delle risultanze del dizionario toponomastico trentino e in particolare, per il comprensorio ladino di Fassa dei repertori dei toponimi delle località ladine, per i comuni di Fierozzo, Frassilongo, Palù del Fersina e Luserna dei repertori dei toponimi delle località mochene e cimbre; in mancanza del dizionario o del repertorio si fa riferimento alle ricerche effettuate."

     3. Al comma 1 dell'articolo 11 della legge provinciale 27 agosto 1987, n. 16, è aggiunto il seguente periodo: "Per quanto riguarda la trascrizione dei toponimi relativi alle località ladine, mochene e cimbre la Giunta provinciale si avvale dei soggetti di cui all'articolo 6 ter della legge provinciale 30 agosto 1999, n. 4 (Norme per la tutela delle popolazioni di lingua minoritaria nella provincia di Trento)."

     4. La rubrica del capo III della legge provinciale 27 agosto 1987, n. 16, è sostituita dalla seguente:

"Toponomastica ladina, mochena e cimbra".

     5. All'articolo 12 della legge provinciale 27 agosto 1987, n. 16, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Rispetto della toponomastica ladina, mochena e cimbra";

     b) al comma 1 dopo le parole: "ad assicurare alle popolazioni ladine," sono inserite le seguenti: "mochene e cimbre,";

     c) al comma 1 sono aggiunte le parole: ", mochena e cimbra."

     6. L'articolo 13 della legge provinciale 27 agosto 1987, n. 16, è sostituito dal seguente:

"Art. 13. Repertori dei toponimi delle località ladine, mochene e cimbre.

1. La Giunta provinciale, tenuto conto delle risultanze del dizionario toponomastico trentino o, in mancanza, delle ricerche effettuate, predispone, con la collaborazione dell'Istituto culturale ladino e dell'Istituto culturale mocheno-cimbro, il repertorio dei toponimi delle località ladine e i repertori dei toponimi delle località mochene e di quelle cimbre. I repertori, distinti per comuni e per comuni catastali, comprendono per le singole località la denominazione ladina, mochena o cimbra. I repertori identificano inoltre i toponimi, diversi dai corrispondenti ladini, mocheni o cimbri, dei quali si renda necessario il mantenimento in quanto diffusamente conosciuti a livello nazionale o internazionale.

2. I repertori sono approvati dalla Giunta provinciale, sentito il parere della commissione provinciale per la toponomastica e della giunta del comprensorio ladino di Fassa per il repertorio delle località ladine, delle giunte dei comuni di Fierozzo, Frassilongo e Palù del Fersina per quello delle località mochene, della giunta del comune di Luserna per quello delle località cimbre.

3. I repertori costituiscono lo strumento ufficiale per la corretta identificazione dei toponimi delle località cui si riferiscono.

4. I repertori sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione e costituiscono parte del dizionario toponomastico trentino.

5. I comuni adeguano la toponomastica di loro competenza ai contenuti del repertorio. Qualora nel repertorio fosse individuata, per una medesima località, sia la denominazione ladina, mochena o cimbra che quella italiana, queste sono utilizzate congiuntamente."

     7. Al comma 1 dell'articolo 14 della legge provinciale 27 agosto 1987, n. 16, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) dopo le parole: "Nel comprensorio ladino di Fassa" sono inserite le seguenti: "e nei comuni di Fierozzo, Frassilongo, Palù del Fersina e Luserna";

     b) dopo le parole: "nella sola forma ladina" sono inserite le seguenti: ", mochena o cimbra";

     c) il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Gli elenchi degli appellativi ladini, mocheni e cimbri che possono essere utilizzati sono contenuti nei repertori di cui all'articolo 13."

     8. Alla copertura degli oneri derivanti da quest'articolo si prevede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella A.

 

     Art. 18. Modificazioni della legge provinciale 31 agosto 1987, n. 18 (Istituzione dell'Istituto culturale mochenocimbro e norme per la salvaguardia e la valorizzazione della cultura delle popolazioni germanofone dei comuni di Palù del Fersina, Fierozzo, Frassilongo e Luserna in provincia di Trento).

     1. Il titolo della legge provinciale 31 agosto 1987, n. 18, è sostituito dal seguente: "Istituzione dell'Istituto mocheno e dell'Istituto cimbro e norme per la salvaguardia e la valorizzazione della cultura delle popolazioni germanofone in provincia di Trento".

     2. L'articolo 2 della legge provinciale 31 agosto 1987, n. 18, è sostituito dal seguente:

"Art. 2. Istituto mocheno e Istituto cimbro.

1. Per conseguire le finalità di cui all'articolo 1 sono istituiti:

a) l'Istituto mocheno/Institut Bersntol, con sede in Palù del Fersina, per la tutela e la valorizzazione delle popolazioni germanofone dei comuni di Palù del Fersina/Palae en Bersntol, Fierozzo/ Vlarötz e Frassilongo/Garait;

b) l'Istituto cimbro/Institut Lusern, con sede in Luserna, per la tutela e la valorizzazione delle popolazioni germanofone del comune di Luserna/Lusern.

     3. L'articolo 3 della legge provinciale 31 agosto 1987, n. 18, è sostituito dal seguente:

"Art. 3. Statuti.

1. Le norme sulle finalità, sulla struttura e sul funzionamento degli istituti previsti dall'articolo 2 sono stabilite dal rispettivo statuto.

2. Lo statuto è adottato dal consiglio di amministrazione dell'istituto a maggioranza assoluta dei componenti ed è approvato dalla Giunta provinciale; con la medesima procedura sono adottate e approvate le modifiche allo statuto. Le relative deliberazioni sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione."

     4. Nel comma 2 dell'articolo 8 della legge provinciale 31 agosto 1987, n. 18, le parole: "con l'Istituto culturale mocheno-cimbro" sono sostituite dalle seguenti: "con l'Istituto mocheno e con l'Istituto cimbro".

     5. Dopo l'articolo 8 della legge provinciale 31 agosto 1987, n. 18, è inserito il seguente:

"Art. 8 bis. Funzionamento dell'Istituto cimbro.

1. Per il funzionamento e per il perseguimento dei propri fini istituzionali l'Istituto cimbro si avvale di personale messo a disposizione dalla Provincia e dai suoi enti funzionali i cui oneri rimangono a carico del rispettivo ente di appartenenza. L'istituto può avvalersi, previa stipula di apposita convenzione, di personale del comune di Luserna; può inoltre assumere personale con contratto di diritto privato."

     6. Con effetto dal 1° gennaio 2005, l'allegato (Statuto dell'Istituto culturale mocheno-cimbro) alla legge provinciale 31 agosto 1987, n. 18, è abrogato; con effetto dalla medesima data alla legge provinciale 31 agosto 1987, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) nell'articolo 4, comma 1, le espressioni: "dell'istituto" sono sostituite con le espressioni: "degli istituti"; nell'articolo 4, comma 2, l'espressione: "degli organi dell'istituto" è sostituita con l'espressione:

"degli organi degli istituti";

     b) nell'articolo 5, comma 1, l'espressione: "dell'istituto" è sostituita con l'espressione: "degli istituti";

nell'articolo 5, comma 2, l'espressione: "l'istituto" è sostituita con l'espressione: "gli istituti";

     c) nell'articolo 6, nella rubrica, l'espressione: "dell'istituto" è sostituita con l'espressione: "degli istituti"; nell'articolo 6, comma 1, l'espressione: "dell'istituto" è sostituita con l'espressione: "degli istituti" e l'espressione: "dell'istituto medesimo" è sostituita con l'espressione: "degli istituti medesimi"; nell'articolo 6, comma 2, l'espressione: "dell'istituto" è sostituita con l'espressione: "degli istituti".

     7. Entro il 31 ottobre 2004 il consiglio di amministrazione dell'Istituto culturale mocheno-cimbro adotta il nuovo statuto dell'Istituto mocheno in applicazione di quanto previsto da quest'articolo. Per l'adozione di tale deliberazione non fanno parte del consiglio di amministrazione dell'Istituto culturale mocheno-cimbro i rappresentanti della sola minoranza linguistica cimbra. Le modificazioni allo statuto sono approvate dalla Giunta provinciale entro trenta giorni dal ricevimento della deliberazione e trovano comunque applicazione dal 1° gennaio 2005.

     8. Entro il termine previsto dal comma 7 il consiglio di amministrazione dell'Istituto culturale mocheno-cimbro approva il bilancio preventivo dell'Istituto cimbro per l'anno 2005 e adotta lo statuto del medesimo istituto, che è approvato dalla Giunta provinciale entro trenta giorni dal ricevimento della relativa deliberazione. Per le deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e all'adozione dello statuto non fanno parte del consiglio di amministrazione dell'Istituto culturale mocheno-cimbro i rappresentanti della sola minoranza linguistica mochena.

     9. Dal 1° gennaio 2005 l'Istituto culturale mocheno-cimbro assume la denominazione e le funzioni dell'Istituto mocheno previste dalla legge provinciale 31 agosto 1987, n. 18, come modificata da quest'articolo. A decorrere dalla medesima data è istituito l'Istituto cimbro.

     10. Nel definire la composizione del consiglio di amministrazione gli statuti dell'Istituto mocheno e dell'Istituto cimbro devono comunque garantire la presenza di un rappresentante dei comuni di riferimento di ciascun istituto e di un rappresentante della Provincia; per i componenti del consiglio di amministrazione diversi da quelli nominati in rappresentanza dei comuni e della Provincia lo statuto prevede comunque un numero non superiore a tre.

     11. La Giunta provinciale nomina i membri dei consigli di amministrazione dell'Istituto mocheno e dell'Istituto cimbro, nella composizione prevista dai rispettivi statuti.

     12. All'Istituto cimbro sono trasferiti i beni immobili appartenenti all'Istituto mocheno-cimbro situati nel comune di Luserna; sono altresì trasferiti all'Istituto cimbro i beni mobili e gli archivi dell'Istituto mocheno-cimbro riferiti alla minoranza linguistica cimbra. All'individuazione dei beni mobili, degli archivi e degli immobili provvedono d'intesa, anche ai fini dell'intavolazione, i presidenti dell'Istituto cimbro e dell'Istituto mocheno.

     13. Alla copertura degli organi derivanti da quest'articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella A.

 

Capo IV

Disposizioni finanziarie e finali

 

     Art. 19. Riferimento delle spese e copertura degli oneri.

     1. Per i fini di cui agli articoli richiamati nell'allegata tabella A, le spese sono poste a carico degli stanziamenti, delle autorizzazioni di spesa e dei limiti di impegno disposti per i fini di cui alle disposizioni previste nei capitoli del documento tecnico di accompagnamento e di specificazione del bilancio 2004-2006, indicati nella tabella A in corrispondenza delle unità previsionali di base di riferimento.

     2. Per il triennio 2004-2006 alla copertura delle nuove o maggiori spese derivanti dall'applicazione di questa legge si provvede secondo le modalità riportate nell'allegata tabella B. Per gli esercizi finanziari successivi si provvede secondo le previsioni recate dal bilancio pluriennale della Provincia.

 

     Art. 20. Variazioni di bilancio.

     1. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti a questa legge, ai sensi dell'articolo 27, terzo comma, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia Autonoma di Trento).

 

     Art. 21. Entrata in vigore.

     1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

 

 

Tabella A

Riferimento delle spese (articolo 19, comma 1)

 

     Articolo

descrizione

capitolo

Unità

Previsionale

di base

1, comma 3

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PARI OPPORTUNITÀ

12318

7.2.120

4, comma 3

ACCORDO DI PROGRAMMA CON UNIVERSITÀ

– INTERVENTI IN CONTO CAPITALE

21940

21960

13.1.210

13.1.230

14

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ATTIVITÀ CULTURALI

22113

22160

22170

16.1.120

16.1.210

16.1.220

16, comma 2

COMITATO PROVINCIALE BENI CULTURALI

12315

7.2.120

16, comma 5

SPAZI PER L'ARCHIVIO DI STATO

51670

60.1.210

17, comma 1

COMMISSIONE PER LA TOPONOMASTICA

12315

7.2.120

18

ISTITUTO CIMBRO

22338

22380

16.2.140

16.2.240

 

 

Tabella B

Copertura degli oneri (articolo 19, comma 2)

 

ONERI COMPLESSIVI DA COPRIRE                                          in migliaia di euro

 

     Articolo

descrizione

2004

2005

2006

1, comma 2

CONSIGLIERE DI PARITÀ

25

25

25

5 e 8

DISPOSIZIONI PER IL PERSONALE DOCENTE

125

125

125

13

FONDO PER LE POLITICHE GIOVANILI

500

500

500

TOTALE ONERI

650

650

650

 

 

MEZZI DI COPERTURA

 

Unità di base

95.1.110

FONDO PER NUOVE LEGGI - SPESE CORRENTI

650

650

650

TOTALE MEZZI DI COPERTURA

650

650

650

 


[1] Lettera abrogata dall'art. 119 della L.P. 7 agosto 2006, n. 5.

[2] Lettera abrogato dall'art. 119 della L.P. 7 agosto 2006, n. 5, a decorrere dalla data ivi indicata.

[3] Comma abrogato dall'art. 119 della L.P. 7 agosto 2006, n. 5.

[4] Comma abrogato dall'art. 119 della L.P. 7 agosto 2006, n. 5.

[5] Comma abrogato dall'art. 119 della L.P. 7 agosto 2006, n. 5.

[6] Comma abrogato dall'art. 119 della L.P. 7 agosto 2006, n. 5.

[7] Comma abrogato dall'art. 119 della L.P. 7 agosto 2006, n. 5.

[8] Articolo abrogato dall'art. 119 della L.P. 7 agosto 2006, n. 5.

[9] Articolo abrogato dall'art. 119 della L.P. 7 agosto 2006, n. 5.

[10] Articolo abrogato dall'art. 119 della L.P. 7 agosto 2006, n. 5, a decorrere dalla data ivi indicata.

[11] Articolo abrogato dall'art. 119 della L.P. 7 agosto 2006, n. 5, a decorrere dalla data ivi indicata.

[12] Articolo abrogato dall'art. 119 della L.P. 7 agosto 2006, n. 5, a decorrere dalla data ivi indicata.

[13] Articolo abrogato dall'art. 26 della L.P. 14 febbraio 2007, n. 5, con la limitazione di ivi prevista.