§ 5.2.41 - Legge Provinciale 10 dicembre 1993, n. 41.
Interventi per la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.2 assistenza sociale
Data:10/12/1993
Numero:41


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Istituzione e composizione della commissione provinciale per le pari opportunità fra uomo e donna.
Art. 3.  Funzionamento della commissione.
Art. 4.  Insediamento e durata della commissione.
Art. 5.  Funzioni della commissione.
Art. 6.  Rapporti di collaborazione della commissione.
Art. 7.  Programma di attività della commissione.
Art. 8.  Relazione annuale della commissione.
Art. 9.  Strutture organizzative.
Art. 10.  Consigliere e viceconsigliere di parità.
Art. 11.  Abrogazioni.
Art. 12.  Finanziamento della commissione.
Art. 12 bis.  Interventi per l'attuazione del principio di pari opportunità tra uomo e donna.
Art. 13.  Norma transitoria.
Art. 14.  Norma finanziaria.
Art. 15.  Copertura degli oneri.
Art. 16.  Variazioni di bilancio.


§ 5.2.41 - Legge Provinciale 10 dicembre 1993, n. 41. [1]

Interventi per la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna.

(B.U. 21 dicembre 1993, n. 61).

 

     Art. 1. Finalità.

     1. La Provincia autonoma di Trento promuove, nell'ambito delle proprie competenze, iniziative idonee a realizzare le pari opportunità fra uomo e donna in campo istituzionale, economico, sociale e culturale al fine di dare effettiva attuazione ai principi di uguaglianza e di parità sociale sanciti dalla Costituzione e di rimuovere gli ostacoli che costituiscono discriminazione diretta ed indiretta nei confronti delle donne, contribuendo al massimo sviluppo dell'autonomia, dell'identità e della specificità delle donne.

 

     Art. 2. Istituzione e composizione della commissione provinciale per le pari opportunità fra uomo e donna.

     1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 è istituita la commissione provinciale per le pari opportunità tra uomo e donna.

     2. La commissione è nominata dalla Giunta provinciale ed è composta da:

     a) dodici componenti eletti, con voto limitato a tre, dalle associazioni e dai movimenti femminili, rappresentativi a livello provinciale, che abbiano come fine istituzionale, risultante dal loro atto costitutivo, la promozione di iniziative a favore della condizione femminile e che di fatto abbiano svolto e svolgano iniziative a favore della condizione femminile, tra persone che abbiano maturato provate esperienze di carattere scientifico, culturale, professionale, economico e politico nei vari campi del mondo del lavoro;

     b) tre esperti della condizione femminile e dei problemi della parità designati dal Consiglio provinciale, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, tra persone che abbiano specifiche competenze ed esperienze acquisite rispettivamente nei settori: dell'assistenza sociale e della sanità, dell'economia e del lavoro, della cultura e dell'informazione, dell'istruzione e della formazione professionale.

     3. Le associazioni e i movimenti femminili di cui alla lettera a) del comma 2 inviano alla Presidenza della Giunta provinciale, entro novanta giorni dall'inizio della legislatura, l'atto costitutivo e una relazione sulle attività svolte nell'ultimo triennio e su quelle in programma al fine della verifica dell'esistenza dei requisiti indicati dalla medesima lettera a). I rappresentanti delle associazioni e dei movimenti in possesso dei requisiti sono convocati, entro trenta giorni, in apposita riunione dal Presidente della Giunta o da un suo delegato per l'elezione dei componenti di cui alla lettera a) del comma 2. Qualora più candidati abbiano conseguito eguale numero di voti, si procede a votazione di ballottaggio tra essi.

     4. Le proposte di candidatura per le designazioni di cui al comma 2 debbono essere accompagnate da un curriculum comprovante i requisiti richiesti.

     5. In caso di dimissioni, morte o altra causa di cessazione dalla carica di componente della commissione si provvede alla sostituzione:

     a) per i componenti di cui alla lettera a) del comma 2 con la nomina da parte della Giunta provinciale del candidato che segue immediatamente l'ultimo nominato nella graduatoria risultante dalla votazione svolta, ad inizio della legislatura, durante la riunione di cui al comma 3;

     b) per i componenti di cui alla lettera b) del comma 2 con le modalità di cui alla medesima lettera b).

     6. I componenti nominati ai sensi del comma 5 rimangono in carica per il periodo che sarebbe spettato ai componenti sostituiti.

 

     Art. 3. Funzionamento della commissione.

     1. La commissione elegge fra i suoi membri, a maggioranza dei componenti, il presidente e il vicepresidente.

     2. Il presidente convoca e presiede le sedute. La convocazione della commissione deve essere disposta quando sia richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti.

     3. Per la validità delle sedute della commissione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti e, salvo che la presente legge o il regolamento interno prevedano una maggioranza qualificata, le decisioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

     4. La commissione opera in piena autonomia e adotta un regolamento interno per la disciplina della propria organizzazione, del proprio funzionamento, nonché per l'istruttoria dei propri lavori.

     5. La commissione può articolarsi in gruppi di lavoro, integrati eventualmente con esperti.

     6. Ai componenti della commissione ed al segretario di cui all'articolo 9, comma 2, sono corrisposti i compensi ed i rimborsi stabiliti dalla legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4, come da ultimo modificata dall'articolo 42 della legge provinciale 23 febbraio 1990, n. 6.

 

     Art. 4. Insediamento e durata della commissione.

     1. La commissione rimane in carica per la durata della legislatura [2].

     2. La commissione è insediata dal Presidente della Giunta provinciale.

 

     Art. 5. Funzioni della commissione.

     1. Per il perseguimento delle finalità di cui alla presente legge la commissione svolge in particolare i seguenti compiti:

     a) effettua direttamente o in collaborazione con altri organismi indagini conoscitive sui problemi inerenti alla condizione femminile nella provincia anche sulla base di informazioni e di dati richiesti a tal fine alle competenti strutture [3];

     b) formula proposte tendenti ad armonizzare con gli obiettivi di uguaglianza sostanziale la normativa e gli interventi della Provincia in materia di lavoro, istruzione, formazione professionale, cultura, servizi sociali, sanitari e assistenziali;

     c) promuove l'adozione di azioni positive da parte di soggetti che operano in ambito provinciale per la rimozione degli ostacoli alla realizzazione della parità e per il superamento di situazioni discriminanti, esprime parere sul finanziamento di dette azioni e opera il controllo sulle azioni in corso, verificandone la corretta attuazione e l'esito finale [4];

     d) esprime parere sui disegni di legge proposti dalla Giunta provinciale o di iniziativa consiliare rapportabili direttamente o indirettamente alla condizione femminile;

     e) esprime parere sul piano degli interventi di politica del lavoro di cui alla legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19 concernente «organizzazione degli interventi di politica del lavoro», come modificata da ultimo dalla legge provinciale 23 agosto 1993, n. 19, e sul piano triennale della formazione professionale di cui alla legge provinciale 3 settembre 1987, n. 21, come modificata da ultimo dalla legge provinciale 5 novembre 1990, n. 28;

     f) verifica lo stato di applicazione nella provincia della legislazione in materia di parità, con particolare riferimento al lavoro ed alle condizioni di impiego;

     g) promuove incontri, convegni, seminari, conferenze, nonché ogni altra iniziativa atta ad approfondire le problematiche relative alla condizione femminile e ad informare e sensibilizzare l'opinione pubblica sulla necessità di promuovere le pari opportunità per le donne nella formazione e nella vita lavorativa;

     h) elabora codici di comportamento diretti a specificare le regole di condotta conformi alla parità e ad individuare le manifestazioni anche indirette delle discriminazioni;

     i) [propone soluzioni alle controversie collettive, anche indirizzando gli interessati all'adozione di piani di azioni positive per la rimozione delle discriminazioni pregresse e la creazione di pari opportunità per le lavoratrici] [5];

     l) [può richiedere al servizio lavoro di acquisire presso i luoghi di lavoro informazioni sulla situazione occupazionale maschile e femminile, in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione e promozione professionale] [6].

     2. Le informazioni e i documenti assunti dalla commissione nel corso delle indagini non possono essere utilizzati in modo da violare le norme esistenti in tema di tutela della riservatezza e dei codici deontologici.

 

     Art. 6. Rapporti di collaborazione della commissione.

     1. La commissione opera per uno stretto raccordo tra le realtà e le esperienze femminili della provincia e le donne nelle istituzioni e promuove un'adeguata rappresentanza di donne negli organismi pubblici competenti in materia di lavoro e formazione professionale.

     2. La commissione sviluppa inoltre rapporti di collaborazione con gli organismi preposti alla realizzazione delle parità a livello internazionale, nazionale e locale.

 

     Art. 7. Programma di attività della commissione.

     1. La commissione elabora, entro il mese di settembre, un programma triennale di attività, nonché eventuali aggiornamenti annuali.

     2. Il programma di cui al comma 1 evidenzia gli obiettivi, le iniziative e le priorità perseguite dalla commissione nei vari settori di sua competenza, nonché i relativi impegni finanziari.

     3. La Giunta provinciale approva il programma di cui al comma 1 con propria deliberazione, entro trenta giorni dalla sua presentazione.

 

     Art. 8. Relazione annuale della commissione.

     1. Entro il 31 marzo di ogni anno, la commissione invia al Presidente della Giunta provinciale una relazione sull'attività svolta e sullo stato di applicazione nella provincia della legislazione in materia di parità, corredata da osservazioni e proposte, assieme alle eventuali relazioni di minoranza.

     2. Il Presidente della Giunta cura la trasmissione delle relazioni al Presidente del Consiglio, che le invia a tutti i consiglieri. Le relazioni di cui al comma 1 sono discusse dal Consiglio provinciale nella prima tornata successiva alla data della loro trasmissione.

     3. Qualora lo ritenga opportuno la commissione trasmette alla Giunta provinciale e, per il mezzo di questa, al Consiglio provinciale anche delle relazioni saltuarie e puntuali.

 

     Art. 9. Strutture organizzative.

     1. La commissione ha sede presso la Giunta provinciale e si avvale di una segreteria tecnica incardinata presso il servizio relazioni pubbliche.

     2. Per l'espletamento dei suoi compiti la commissione si avvale di un funzionario provinciale con compiti di segretario e di altro personale messo a disposizione dalla Giunta provinciale.

     3. La commissione può avvalersi della collaborazione delle strutture provinciali, di istituti e dipartimenti universitari, nonché di esperti esterni secondo le modalità stabilite dalle leggi vigenti.

 

     Art. 10. Consigliere e viceconsigliere di parità.

     1. Il consigliere/la consigliera e il viceconsigliere/la viceconsigliera di parità sono nominati dalla Giunta provinciale, previo esperimento di procedura selettiva, tra persone che possiedano requisiti di specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, di normative sulla parità e pari opportunità nonché di mercato del lavoro, comprovati da idonea documentazione. Uno dei componenti della commissione nominata per l'espletamento della procedura selettiva è designato dalla Commissione provinciale per le pari opportunità tra uomo e donna tra i propri componenti. Il consigliere/la consigliera e il viceconsigliere/la viceconsigliera di parità restano in carica per la durata della legislatura. Entro il 31 marzo di ogni anno il consigliere/la consigliera di parità presenta alla Giunta provinciale una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente [7].

     2. Il viceconsigliere di parità coadiuva il consigliere di parità e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

     3. Il consigliere di parità è componente della commissione provinciale per le pari opportunità. Il consigliere di parità è membro a tutti gli effetti della commissione provinciale per l'impiego e delle commissioni locali per l'impiego di cui alla legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19, come modificata da ultimo dalla legge provinciale 23 agosto 1993, n. 19 [8].

     4. Il consigliere di parità elabora progetti di azioni positive in collaborazione con la commissione e funge da tramite tra la commissione e l'agenzia del lavoro su problematiche particolari concernenti l'attuazione del piano degli interventi di politica del lavoro.

     5. Il consigliere di parità è pubblico ufficiale ed esercita i poteri e le funzioni previsti dalla normativa statale vigente per i consiglieri regionali e provinciali di parità, in quanto detto esercizio sia compatibile con le competenze attribuite dalla normativa provinciale alla commissione provinciale per le pari opportunità, agli organi e alle strutture provinciali [9].

     6. Il consigliere di parità sviluppa rapporti di collaborazione con i consiglieri di parità esistenti a livello internazionale, nazionale, locale e raccoglie le segnalazioni dei consiglieri di parità istituiti a livello locale.

     7. Il consigliere e il viceconsigliere di parità sono domiciliati presso il servizio lavoro e si avvalgono della segreteria tecnica di cui all'articolo 9, comma 1.

     8. La Giunta provinciale determina con propria deliberazione, su proposta della commissione, il numero massimo delle giornate di effettiva presenza del consigliere e del viceconsigliere di parità nella sede in cui sono domiciliati.

     9. Il consigliere di parità e, nel caso di sostituzione, il viceconsigliere di parità, hanno diritto ai permessi e alle indennità spettanti ai consiglieri regionali di parità ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196 (Disciplina dell'attività delle consigliere e dei consiglieri di parità e disposizioni in materia di azioni positive, a norma dell'articolo 47 della legge 17 maggio 1999, n. 144). La Provincia provvede al rimborso ai datori di lavoro degli oneri relativi ai permessi retribuiti spettanti ai loro dipendenti e al pagamento ai lavoratori autonomi delle indennità loro spettanti. Al consigliere e al viceconsigliere di parità, ove non siano lavoratori dipendenti o lavoratori autonomi o liberi professionisti, spettano le indennità previste dall'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo n. 196 del 2000 [10].

     9 bis. Il consigliere di parità può proporre alla Provincia un programma di spese per attività e iniziative nell'ambito delle funzioni previste da quest'articolo, compatibilmente con le disponibilità individuate dal bilancio [11].

 

     Art. 11. Abrogazioni.

     1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 13, sono abrogate:

     a) la legge provinciale 5 agosto 1980, n. 24 concernente: «Istituzione della consulta provinciale per la condizione femminile»;

     b) la legge provinciale 5 settembre 1988, n. 31 concernente «Interventi per la realizzazione della pari opportunità fra uomo e donna», ad eccezione dell'articolo 7.

 

     Art. 12. Finanziamento della commissione.

     1. Qualora sia necessario assumere spese, stipulare convenzioni o affidare incarichi di collaborazione per le finalità di cui alla presente legge, le stesse sono decise dalla Giunta provinciale su conforme richiesta della commissione.

     2. Per l'effettuazione delle spese di cui al comma 1, la Giunta provinciale approva programmi periodici di spesa sulla base del programma presentato dalla commissione ai sensi dell'articolo 7. Agli stessi si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 25 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23.

     3. Al pagamento delle spese di cui al comma 2 si può provvedere a mezzo di funzionari delegati, secondo le modalità previste dall'articolo 62 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, come modificato a ultimo con l'articolo 3 della legge provinciale 18 settembre 1989, n. 7.

 

     Art. 12 bis. Interventi per l'attuazione del principio di pari opportunità tra uomo e donna. [12]

     1. La Provincia può sostenere spese per la realizzazione di progetti e interventi volti ad attuare, nell'ambito delle proprie politiche e azioni, il principio di equità sociale e di pari opportunità quale dimensione fondamentale nel processo di sviluppo sostenibile. Ai fini di quanto disposto da quest'articolo non si applica quanto previsto dall'articolo 12.

     2. La Provincia, inoltre, può concedere a soggetti pubblici e privati contributi per la realizzazione dei progetti e delle iniziative di cui al comma 1 e per l'adozione di azioni positive volte alla rimozione degli ostacoli alla realizzazione della parità, fino alla copertura della spesa ammissibile.

     3. La Giunta provinciale determina i criteri e le modalità per la concessione e per l'erogazione dei contributi di cui al comma 2 nonché i casi di revoca degli stessi e le conseguenti modalità di restituzione delle somme eventualmente erogate.

     4. Non sono agevolabili ai sensi di quest'articolo i progetti e le iniziative finanziati sulla base di altre leggi provinciali.

     5. Alla concessione dei contributi, all'assunzione delle spese e alla verifica dei risultati della realizzazione delle iniziative previste da quest'articolo provvede la struttura provinciale competente in materia di pari opportunità tra uomo e donna.

 

     Art. 13. Norma transitoria.

     1. La prima costituzione della commissione avviene entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

     2. Fino al primo insediamento della commissione istituita dalla presente legge continua ad operare la commissione per la realizzazione delle pari opportunità di cui all'articolo 2 della legge provinciale 5 settembre 1988, n. 31.

 

     Art. 14. Norma finanziaria.

     1. All'autorizzazione delle spese e alla copertura degli oneri derivanti dall'articolo 12 si provvederà con successiva legge.

 

     Art. 15. Copertura degli oneri.

     1. Ai maggiori oneri valutati nell'importo minimo di Lire 2.000.000 derivanti dall'applicazione dell'articolo 3, comma 6 e dell'articolo 10, comma 9, a carico dell'esercizio finanziario 1994, si provvede mediante l'utilizzo di una quota di pari importo, delle disponibilità derivanti dalle previsioni di spesa iscritte nel settore funzionale «Amministrazione generale», programma «Amministrazione generale», area di attività «Servizi generali» del bilancio pluriennale 1993-1995 di cui all'articolo 15 della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 4.

     2. Per gli esercizi finanziari successivi si provvederà secondo le previsioni recate dal bilancio pluriennale della Provincia.

 

     Art. 16. Variazioni di bilancio.

     1. Nello stato di previsione della spesa - tabella B - per l'esercizio finanziario 1993, di cui all'articolo 3 della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 4, sono apportate le seguenti variazioni:

     (Omissis).

 

 


[1] Nella presente legge, le espressioni "il consigliere di parità" e "il viceconsigliere di parità" sono sostituite con le espressioni: "il consigliere/la consigliera di parità" e "il viceconsigliere/la viceconsigliera di parità" per effetto dell’art. 1 della L.P. 23 luglio 2004, n. 7.

[2] Comma così modificato dall'art. 7 della L.P. 12 febbraio 1996, n. 3.

[3] Lettera così modificata dall’art. 1 della L.P. 23 luglio 2004, n. 7.

[4] Lettera così sostituita dall’art. 1 della L.P. 23 luglio 2004, n. 7.

[5] Lettera abrogata dall’art. 1 della L.P. 23 luglio 2004, n. 7.

[6] Lettera abrogata dall’art. 1 della L.P. 23 luglio 2004, n. 7.

[7] Comma così sostituito dall’art. 1 della L.P. 23 luglio 2004, n. 7.

[8] Comma così modificato dall’art. 1 della L.P. 23 luglio 2004, n. 7.

[9] Comma così sostituito dall’art. 1 della L.P. 23 luglio 2004, n. 7.

[10] Comma così sostituito dall’art. 1 della L.P. 23 luglio 2004, n. 7.

[11] Comma aggiunto dall'art. 28 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11.

[12] Articolo inserito dall’art. 1 della L.P. 23 luglio 2004, n. 7.