§ 5.4.9 - Legge Provinciale 16 giugno 1983, n. 19.
Organizzazione degli interventi di politica del lavoro.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.4 lavoro e formazione professionale
Data:16/06/1983
Numero:19


Sommario
Art. 1.  Principi, finalità e piano degli interventi di politica del lavoro.
Art. 2.  Interventi in materia di orientamento professionale e assistenza nel collocamento.
Art. 3.  Interventi in materia di osservazione del mercato del lavoro.
Art. 4.  Interventi in materia di orientamento del mercato del lavoro e di sostengo all'accesso al lavoro.
Art. 5.  Istituzione e funzioni della commissione provinciale per l'impiego, l'assistenza e l'orientamento dei lavoratori nell'avviamento al lavoro e per il controllo sul collocamento.
Art. 6.  Composizione e funzionamento della commissione provinciale per l'impiego, l'assistenza e l'orientamento dei lavoratori nell'avviamento al lavoro e per il controllo sul collocamento.
Art. 7.  Istituzione dell'Agenzia di lavoro.
Art. 8.  Organi.
Art. 9.  Il consiglio di amministrazione.
Art. 10.  Compiti del consiglio di amministrazione.
Art. 11.  Il presidente.
Art. 12.  Il collegio dei revisori.
Art. 13.  Il dirigente dell'agenzia.
Art. 14.  Bilanci a gestione finanziaria.
Art. 15.  Entrate dall'agenzia.
Art. 16.  Spesa dell'agenzia.
Art. 17.  Apertura di credito.
Art. 18.  Funzioni della commissione provinciale per l'impiego in materia di controllo del collocamento, categorie e qualifiche.
Art. 19.  Istituzione e funzioni delle commissioni locali per l'impiego, l'assistenza e l'orientamento dei lavoratori nell'avviamento al lavoro a per il controllo del collocamento.
Art. 20.  Commissione locale per l'impiego.
Art. 21.  Controllo di legittimità della commissione locale.
Art. 22.  Controllo di legittimità della commissione provinciale.
Art. 23.  Ricorsi.
Art. 24.  Obblighi di comunicazione.
Art. 25.  Programmi d'assunzione.
Art. 26.  Obblighi delle imprese che ricevono contributi finanziari dalla Provincia.
Art. 27.  Libretto professionale.
Art. 28.  Disposizioni transitorie.
Art. 29.  Disposizioni transitorie per il bilancio dell'agenzia.
Art. 30.  Autorizzazione di spesa.
Art. 31.  Copertura degli oneri.
Art. 32.  Variazioni di bilancio.


§ 5.4.9 - Legge Provinciale 16 giugno 1983, n. 19.

Organizzazione degli interventi di politica del lavoro.

(B.U. 28 giugno 1983, n. 33).

 

TITOLO I

Finalità e programmazione degli interventi di politica del lavoro

 

Art. 1. Principi, finalità e piano degli interventi di politica del lavoro.

     La Provincia Autonoma, nell'esercizio delle proprie competenze, attua interventi di politica del lavoro al fine di contribuire a rendere effettiva il diritto al lavoro e l'elevazione professionale dei lavoratori ai sensi degli articoli 1, 4 e 35 della Costituzione.

     A tal fine promuove l'orientamento e la formazione professionale dei lavoratori, controlla ed indirizza la mobilità del lavoro, osserva e orienta il mercato del lavoro, contribuendo a rimuovere gli ostacoli che impediscono l'accesso al lavoro di tutti i cittadini e particolarmente dei giovani, delle donne e dei disabili.

     La politica del lavoro è inserita nella politica di sviluppo economico-sociale territoriale, armonizzata con gli interventi di politica settoriale, finalizzata al mantenimento e potenziamento dei livelli occupazionali.

     Nell'elaborazione e nell'attuazione della politica del lavoro la Provincia ricerca la partecipazione delle forze sociali e particolarmente delle organizzazioni sindacali, imprenditoriali e professionali e si avvale della collaborazione dei comprensori.

     In attuazione del programma di sviluppo, la Giunta provinciale adatta un piano degli interventi di politica del lavoro di durata non superiore a cinque anni, comunque corrispondente a quella del programma medesimo, da aggiornare in correlazione con l'approvazione del bilancio annuale di previsione o del suo assestamento.

     Il piano definisce le priorità, le tipologie degli interventi previsti dai successivi articoli con la specificazione delle entità dei finanziamenti e della loro ripartizione per ciascun anno di riferimento, nonché i criteri e le modalità di attivazione degli interventi medesimi.

     Nel piano, le iniziative di cui agli articoli 2, 3, 4 e 7, quinto comma, sono organizzate in progetti in relazione ad obiettivi prestabiliti e verificabili.

 

     Art. 2. Interventi in materia di orientamento professionale e assistenza nel collocamento.

     E' istituito il «Centro di orientamento professionale e assistenza nel collocamento».

     L'orientamento professionale e l'assistenza nel collocamento costituiscono un servizio di interesse pubblico destinato a svolgere a favore dei giovani in età scolare e dei lavoratori un'attività sistematica e continuativa di informazione e di consulenza.

     L'orientamento professionale deve consentire agli interessati di acquisire adeguata consapevolezza delle proprie inclinazioni e capacità o fornire un'informazione completa circa i canali di formazione e gli sbocchi occupazionali alla luce della realtà del mercato del lavoro e della prevedibile evoluzione qualitativa e quantitativa di esso.

     Il servizio di orientamento professionale si estrinseca nelle seguenti attività:

     a) informazione collettiva, con qualsiasi mezzo di comunicazione ivi compresa la diffusione di materiale divulgativo, sulle scelte formative, sulle professioni e sui posti di lavoro disponibili;

     b) attività promozionale per favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro;

     c) attività di assistenza nel collocamento dei lavoratori iscritti nelle liste di collocamento a interessati a processi di mobilità;

     d) informazione sistematica dei docenti, al fine di promuovere la collaborazione sulla funzione orientativa delle istituzioni scolastiche e di formazione professionale, in collaborazione con il Servizio della Provincia competente in materia di istruzione e di addestramento e formazione professionale;

     e) ogni altra attività ritenuta utile ai fini dell'orientamento professionale e dell'assistenza nel collocamento, ivi comprese le funzioni in materia di orientamento professionale svolte attualmente dal Centro orientamento professionale istituito dalla legge provinciale 22 ottobre 1956, n. 13.

     Restano ferme le funzioni in materia di orientamento scolastico attribuite al Servizio provinciale competente in materia di istruzione.

 

     Art. 3. Interventi in materia di osservazione del mercato del lavoro.

     Ai fini dell'esercizio delle funzioni in materia di orientamento, formazione professionale e lavoro è istituito l'«Osservatorio del mercato del lavoro» che svolge le seguenti attività da compiere in collaborazione con l'Ufficio di statistica della Provincia di Trento e nell'ambito delle disposizioni previste dalla legge provinciale 13 aprile 1981, n. 6:

     a) rilevazione, elaborazione ed unificazione dei dati relativi alle unità produttive esistenti nella provincia, alle forze di lavoro occupate, inoccupate o in cerca di occupazione, all'andamento demografico e ai flussi di manodopera;

     b) analisi sistematica dell'evoluzione dell'organizzazione del lavoro e della dinamica della professionalità, anche al fine di individuare i conseguenti bisogni formativi e le implicazioni sulla tipologia e sugli ordinamenti didattici delle iniziative di formazione professionale;

     c) studi, ricerche, indagini, rilevazioni, documentazioni e pubblicazioni sui problemi connessi con la politica del lavoro e dell'occupazione;

     d) ogni altra iniziativa ritenuta utile per l'osservazione del mercato del lavoro.

     Per fini di cui al comma precedente viene ricercata e promossa la collaborazione e lo scambio dei dati con gli organi scolastici, con l'Università degli studi di Trento, con la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento, con gli enti previdenziali ed assistenziali, con gli enti pubblici nonché con le imprese, le organizzazioni sindacali, imprenditoriali e dei lavoratori autonomi, ed utilizzando il Sistema informativo elettronico provinciale [1].

 

     Art. 4. Interventi in materia di orientamento del mercato del lavoro e di sostengo all'accesso al lavoro.

     Al fine di orientare il mercato del lavoro e sostenere accesso al lavoro, la Provincia Autonoma puoi realizzare le iniziative di seguito indicate, in armonia con gli interventi in materia di formazione professionale disciplinata da apposita legge provinciale, seconda le specificazione contenute nel piano degli interventi di politica del lavora:

     a) effettuare interventi atti a stimolare e sostenere i livelli occupazionali;

     b) intraprendere iniziative atte a favorire l'occupazione di coloro che si trovano in condizione di debolezza sul mercato del lavoro o di perdurante stata di disoccupazione, di coloro che rischiano di perdere il pasto di lavoro, anche mediante incentivi alle imprese o alleggerimenti dei costi di assunzione;

     c) realizzare progetti finalizzati all’integrazione, professionalizzazione, accesso al lavoro, tutela del posto di lavoro, anche attraverso incentivi diversificati, a favore dei soggetti in situazione di handicap e degli invalidi civili e del lavoro, mediante assistenza e finanziamento del tirocinio guidato [2];

     d) assumere ogni opportuna iniziativa promozionale a favore dell'occupazione femminile;

     e) favorire l'assunzione di apprendisti e di giovani in cerca di prima occupazione nonché incentivare le iniziative che realizzano l'alternanza studio-lavoro o la sperimentazione di diverse forme di distribuzione dell'orario di lavoro;

     f) assumere ogni opportuna iniziativa per sostenere la mobilità del lavoro e favorire la ricollocazione dei lavoratori esuberanti per effetto di processi di ristrutturazione, riconversione, riorganizzazione e crisi aziendale;

     g) incentivare le iniziative di mobilità verticale sui luoghi di lavoro nonché promuovere attività finalizzate all'elevazione professionale e mobilità sociale;

     h) sostenere il lavoro autogestito e le cooperative di lavoro nonché lo svolgimento di lavoro autonomo da parte dei giovani e dei disoccupati;

     i) promuovere l'utilizzazione dei disoccupati e dei giovani in cerca di prima occupazione in lavori socialmente utili [3];

     l) favorire la stipulazione e promuovere l'esecuzione di accordi tra sindacati e organizzazioni imprenditoriali o singole imprese contenenti programmi finalizzati all'occupazione e progetti relativi all'assunzione di lavoratori, prestando anche i necessari servizi di assistenza e consulenza in ordine alla fattibilità di essi;

     m) svolgere attività informativa sui diritti dei lavoratori e assumere opportune iniziative che contribuiscono alla riduzione dell'occupazione marginale e della sottoccupazione;

     n) assumere ogni altra iniziativa idonea a orientare il mercato del lavoro e a favorire l'accesso al lavoro.

 

     Art. 5. Istituzione e funzioni della commissione provinciale per l'impiego, l'assistenza e l'orientamento dei lavoratori nell'avviamento al lavoro e per il controllo sul collocamento.

     E' istituita la commissione provinciale per l'impiego, l'assistenza e l'orientamento dei lavoratori nell'avviamento al lavoro e per il controllo sul collocamento.

     2. La commissione, nell'esercizio delle proprie funzioni, è l'organismo di programmazione, propulsione e controllo degli interventi di politica del lavoro nella Provincia.

     3. Alla commissione provinciale sono attribuite in particolare le seguenti funzioni:

     a) analizzare lo stato dell'occupazione e formulare la previsione dello sviluppo quantitativo e qualitativo di essa con riferimento ai vari settori produttivi anche al fine dell'elaborazione del piano degli interventi di politica del lavoro e del piano della formazione professionale nonché svolgere a livello provinciale tutte le altre funzioni attribuite alla commissione centrale per l'impiego;

     b) elaborare e proporre alla Giunta provinciale il piano degli interventi di politica del lavoro;

     c) esprimere parere sui piani della formazione professionale ai sensi della legge provinciale sulla formazione professionale;

     d) esprimere parere sui disegni di legge dalla Provincia in materia di lavoro e formazione professionale e concernenti iniziative di sostegno dei redditi dei lavoratori e dell'occupazione nonché su ogni altra questione sottoposta al suo esame dalla Giunta provinciale;

     e) esprimere parere in ordine ai singoli progetti formativi ammessi ai contributi del fondo sociale europeo o concernenti la ristrutturazione, la riconversione, la riorganizzazione e la crisi aziendale o relativi a nuovi insediamenti e ampliamenti industriali;

     f) assumere ogni altra opportuna iniziativa per l'elaborazione della politica del lavoro nonché svolgere ogni altra funzione comunque attribuita dalla legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni, alle commissioni regionali per l'impiego;

     g) svolgere le funzioni in materia di controllo sul collocamento previste dalla presente legge.

     4. Annualmente la commissione elabora un rapporto sullo stato dell'occupazione in relazione alla situazione sociale della Provincia.

     5. Per lo svolgimento dei propri compiti la commissione si avvale dell'agenzia di cui al successivo articolo 7.

 

     Art. 6. Composizione e funzionamento della commissione provinciale per l'impiego, l'assistenza e l'orientamento dei lavoratori nell'avviamento al lavoro e per il controllo sul collocamento.

     1. La Commissione provinciale per l'impiego, l'assistenza, l'orientamento dei lavoratori nell'avviamento al lavoro e per il controllo sul collocamento è composta:

     a) dall'assessore provinciale al quale è affidata la materia del lavoro, con funzioni di presidente;

     b) dai dirigenti dei servizi industria, lavoro, addestramento e formazione professionale e dell'Agenzia del lavoro [4];

     c) [5];

     d) da sei rappresentanti degli imprenditori di cui due del settore industriale, uno del settore agricolo, uno del settore artigianato, uno del settore terziario, designati dalle organizzazioni sindacali e professionali provinciali di categoria maggiormente rappresentative, ed uno della cooperazione, designato dall'organizzazione provinciale maggiormente rappresentativa del settore;

     e) da sei rappresentanti dei lavoratori designati, due per ciascuna, dalle organizzazioni sindacali provinciali maggiormente rappresentative che organizzano lavoratori destinatari degli interventi della Commissione provinciale per l'impiego;

     f) dal consigliere di parità di cui all'articolo 6 della legge provinciale 5 settembre 1988, n. 31 [6].

     2. [7].

     3. La commissione è nominata con deliberazione della Giunta provinciale e rimane in carica per la durata della legislatura.

     4. Ai fini della nomina della commissione le designazioni devono pervenire entro trenta giorni dalla richiesta.

     5. In relazione alle materie trattate possono partecipare al lavoro della commissione, su invito del presidente e senza diritto di voto, esperti e rappresentanti designati da organizzazioni portatrici di specifici interessi professionali o settoriali nonché responsabili dei servizi o uffici della Provincia.

     6. La commissione è convocata dal presidente ogni volta che lo ritenga opportuno o ne faccia richiesta un terzo dei componenti, mediante avviso contenente l'ordine del giorno, trasmesso almeno cinque giorni prima della riunione, salvo i casi di motivata urgenza [8].

     7. Per la validità delle riunioni della commissione è necessaria la presenza di almeno la metà più uno del componenti. La commissione delibera a maggioranza dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del presidente.

     8. La commissione può costituire al suo interno appositi comitati per la trattazione di determinate materie, stabilendone la composizione e designandone il presidente.

     9. Per il funzionamento dei comitati si applicano le disposizioni previste per la commissione.

     10. Ulteriori modalità per il funzionamento della commissione e dei comitati potranno essere previste da appositi regolamenti deliberati dalla commissione stessa.

     11. Svolge le funzioni di segretario della commissione un funzionario della Provincia.

     12. Le attività di segreteria tecnica sono assicurate dal servizio lavoro. Il servizio lavoro svolge, salvo quanto previsto all'articolo 7, le funzioni spettanti, secondo le leggi vigenti, all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, e per il territorio della provincia, all'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, coordinando l'applicazione della normativa in materia di collocamento, ivi compresi gli avviamenti a selezione presso le amministrazioni pubbliche [9].

     13. Ai componenti della commissione sono corrisposti i compensi stabiliti dalla legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4, e successive modificazioni e integrazioni, fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 2 e 9 della legge provinciale 30 settembre 1974, n. 26, e successive modificazioni e integrazioni.

 

TITOLO II

Attuazione degli interventi

 

     Art. 7. Istituzione dell'Agenzia di lavoro.

     1. Allo scopo di attuare gli interventi di cui agli articoli 2, 3 e 4 e di cui al presente articolo, è istituita l' «Agenzia del lavoro», dotata di autonomia gestionale, amministrativa e contabile secondo le disposizioni del presente titolo.

     2. L'agenzia fornisce alla commissione provinciale per l'impiego l'assistenza tecnica per lo svolgimento nonché per l'elaborazione del piano di interventi di politica del lavoro.

     Svolge, tramite proprie sedi periferiche, le funzioni spettanti, secondo le leggi vigenti, alle sezioni circoscrizionali per l'impiego, coordinando l'esercizio delle attività. Svolge altresì le funzioni concernenti l'erogazione delle indennità di disoccupazione seguendo, fino a nuova regolamentazione da parte della Giunta provinciale, le modalità vigenti. Eventuali modifiche del numero e dell'ambito territoriale delle sedi periferiche e di eventuali recapiti sono disposti dalla Giunta provinciale, su proposta della commissione provinciale per l'impiego, d'intesa con l'Agenzia del lavoro [10].

     Cura, in armonia con gli indirizzi della commissione provinciale per l'impiego, le attività relative al collocamento obbligatorio e compila, per la successiva approvazione da parte della commissione provinciale per l'impiego, le liste di mobilità [11].

     Svolge, con decorrenza stabilita dalla Giunta provinciale, le funzioni amministrative delegate dalla Regione Trentino-Alto Adige alla Provincia ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 27 novembre 1993, n. 19 (Indennità regionale a favore dei lavoratori disoccupati inseriti nelle liste provinciali di mobilità e disposizioni in materia di previdenza integrativa), concernenti l'erogazione dell'indennità regionale a favore dei lavoratori inseriti nelle liste provinciali di mobilità [12].

     3. Attua, in costante raccordo con la commissione provinciale per l'impiego, i progetti del piano degli interventi di politica del lavoro.

     4. Gestisce il centro di orientamento professionale e assistenza nel collocamento di cui all'articolo 2 nonché l'osservatorio del mercato del lavoro di cui all'articolo 3 [13].

     5. Attua ogni altro intervento di politica del lavoro che sia affidato dalla Giunta provinciale ivi comprese particolari iniziative di formazione professionale secondo la normativa provinciale in vigore.

     6. Può effettuare studi, ricerche, indagini, rilevazioni e documentazioni sui problemi connessi con la politica del lavoro e dell'occupazione, anche mediante apposite convenzioni.

     7. L'agenzia amministra i fondi assegnati dalla Giunta provinciale nonché altre entrate comunque assegnate o provenienti da enti e privati.

     8. Si avvale dei beni, delle attrezzature e del personale assegnati dalla Giunta provinciale.

     9. Utilizza i beni e le attrezzature di enti, di privati e di imprese mediante apposite convenzioni.

10. Fatto salva quanto specificatamente stabilito dalla presente legge, agli effetti di cui al nuovo ordinamento dei servizi del personale della Provincia autonoma di Trento, l'agenzia è equiparata ad un servizio della Provincia. Nell'allegata C all'ordinamento medesimo è aggiunta, quale struttura equiparata a servizi, «Agenzia del lavoro».

     11. Il personale dell'agenzia dipende funzionalmente dagli argani amministrativi dell'agenzia stessa.

     12. Agli effetti disciplinari si applicano le disposizioni del nuovo ordinamento dei servizi e del personale della Provincia autonoma di Trento.

     13. Oltre che del personale assegnato ai sensi e con le modalità previste dal nuovo ordinamento dei servizi e del personale della Provincia autonoma di Trento, l'agenzia può avvalersi di esperti con rapporto di consulenza e di personale assunto con contratto d'opera, commisurando i relativi compensi alla quantità e qualità delle prestazioni, secondo le direttive della Giunta provinciale.

 

     Art. 8. Organi.

     1 Sono organi dell'agenzia:

     - il consiglio di amministrazione;

     - il presidente del consiglio di amministrazione;

     - il collegio del revisori del conti.

 

     Art. 9. Il consiglio di amministrazione.

     1. L'agenzia è retta da un consiglio di amministrazione nominato dalla Giunta provinciale per la durata della legislatura provinciale e composta da:

     a) un esperto in materia di lavoro proposto dall'Assessore al quale è affidata la materia del lavoro, con funzioni di presidente;

     b) tre funzionari della Provincia;

     c) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali e tre rappresentanti degli imprenditori designati dalla commissione provinciale per l'impiego di cui all'articolo 6.

     2. Partecipa alle riunioni, con voto consultivo, il dirigente dell'agenzia.

     3. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente dell'agenzia stessa.

     4. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei componenti.

     5. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

     6. Ai componenti il consiglio di amministrazione, escluso il presidente, spetta, a carico del bilancio dell'agenzia, un'indennità di carica stabilita annualmente dalla Giunta provinciale, nei limiti di cui al secondo comma dell'articolo 2 della legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4, come sostituito, da ultimo, con l'articolo 2 della legge provinciale 1 settembre 1986, n. 27, tenuto conto per i soggetti di cui alla lettera b) del primo comma delle disposizioni che disciplinano la corresponsione dei compensi per la partecipazione dei dipendenti provinciali ad organismi della Provincia [14].

 

     Art. 10. Compiti del consiglio di amministrazione.

     1. Al consiglio di amministrazione spetta:

     1) adottare i programmi di attività dell'agenzia;

     2) adottare il bilancio pluriennale ed annuale e loro variazioni in attuazione del piano degli interventi di politica del lavoro nonché il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione della Giunta provinciale;

     3) deliberare l'affidamento del servizio di tesoreria;

     4) deliberare i regolamenti interni;

     5) proporre alla Giunta provinciale, sentita la commissione provinciale per l'impiego, la struttura organizzativa dall'agenzia;

     6) deliberare i contratti d'opera, gli incarichi e le consulenze professionali;

     7) deliberare le convenzioni;

     8) assumere gli atti e deliberare i contratti in relazione allo svolgimento del propri compiti;

     9) deliberare le spese previste dal bilancio dell'agenzia;

     10) disporre quanto altro occorra per il buon funzionamento dell'agenzia.

 

     Art. 11. Il presidente.

     1. Il presidente del consiglio di amministrazione ha la legale rappresentanza dell'agenzia.

     2. Al presidente spetta:

     1) convocare e presiedere il consiglio di amministrazione;

     2) tenere i contatti con la commissione provinciale per l'impiego:

     3) vigilare sull'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione;

     4) autorizzare aperture di credito a favore di funzionari delegati;

     5) liquidare le spese nei limiti delle somme impegnate ordinandone il pagamento;

     6) firmare i mandati di pagamento, gli ordini di accreditamento e le reversali di incasso;

     7) stipulare i contratti e le convenzioni;

     8) provvedere con proprio atto ai prelievi dai fondi di riserva.

     3. Il presidente adotta nei casi di urgenza i provvedimenti di competenza del consiglio di amministrazione con esclusione di quelli relativi ai numeri 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7) e 8) dell'articolo 10, da sottoporre alla ratifica del consiglio stesso nella seduta immediatamente successiva.

     4. Al presidente spetta un'indennità di carica nella misura stabilita dalla Giunta provinciale, a carica del bilancio dell'agenzia.

 

     Art. 12. Il collegio dei revisori.

     1. La gestione finanziaria dell'agenzia è soggetta al riscontro di un collegio dei revisori composto da un magistrato della corte dei conti con funzioni di presidente e da due funzionari della Provincia.

     2. Il collegio dei revisori è nominato dalla Giunta provinciale e resta in carica per la durata della legislatura provinciale.

     3. Nell'adempimento degli obblighi previsti dalla legge il collegio compie tutte le verifiche ritenute opportune in ordine all'andamento della gestione ed ha, in particolare, l'obbligo di esaminare il rendiconto riferendone al consiglio di amministrazione. Copia della relazione è accompagnata al rendiconto [15].

 

     Art. 13. Il dirigente dell'agenzia.

     1. All'agenzia è preposto un dirigente nominato, ai sensi e con le modalità previste dal nuovo ordinamento dei servizi e del personale della Provincia autonoma di Trento, sentita la commissione provinciale per l'impiego.

     2. Ferme le attribuzioni previste dall'ordinamento di cui al precedente comma, al dirigente spetta altresì:

     1) proporre al consiglio di amministrazione programmi di attività dell'agenzia e curarne l'esecuzione;

     2) provvedere alla stesura della proposta dei bilanci di previsione e loro variazioni e redigere il conto consuntivo;

     3) provvedere alla esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e di ogni altra attribuzione che gli sia demandata dallo stesso;

     4) controfirmare i mandati di pagamento, gli ordini di accreditamento e le reversali di incasso.

     3. Il dirigente dell'agenzia dipende funzionalmente dagli organi amministrativi dell'agenzia stessa.

     4. Agli effetti disciplinari si applicano le disposizioni del nuovo ordinamento dei servizi e del personale della Provincia autonoma di Trento. Il procedimento è avviato dai competenti organi provinciali su iniziativa del consiglio di amministrazione.

 

     Art. 14. Bilanci a gestione finanziaria.

     1. L'agenzia adotta ogni anno, insieme al bilancio annuale, un bilancio pluriennale, le cui previsioni assumono come termini di riferimento quelle del piano degli interventi di politica del lavoro. Il bilancio pluriennale è adottato con la deliberazione del bilancio annuale e viene aggiornato ogni anno ricostituendone l'iniziale estensione.

     2. Le previsioni del bilancio pluriennale sono formulate in termini di competenza secondo una classificazione delle entrate e delle spese atte a rappresentare le articolazioni finanziarie del progetti del piano e dei programmi di attività dell'agenzia.

     3. Le previsioni del bilancio annuale sono formulate in termini di competenza ed in termini di cassa in relazione alle previsioni di realizzazione dei programmi di attività e dei progetti del piano o di parte degli stessi coincidenti con l'esercizio finanziario.

     4. Il bilancio annuale di previsione è inviato alla Giunta provinciale, per l'approvazione, entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello cui esso si riferisce ed è unito al bilancio della Provincia.

     5. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare [16].

     6. Il conto consuntivo, accompagnato da una relazione sullo stato di attuazione del piano, è presentato alla Giunta provinciale, per l'approvazione, entro il 30 aprile dell'anno successivo ed è unito al rendiconto generale della Provincia.

     7. L'agenzia ha un proprio servizio di tesoreria affidato all'istituto di credito titolare del servizio di tesoreria della Provincia alle medesime condizioni.

     8. Per quanto non previsto dal presente titolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di contabilità di cui alla legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7.

 

     Art. 15. Entrate dall'agenzia.

     1. Le entrate dell'agenzia sono costituite da:

     a) l'assegnazione di fondi a carico del bilancio provinciale in misura da assicurare la realizzazione del piano degli interventi della politica del lavoro e lo svolgimento del compiti istituzionali dell'agenzia tenuto conto anche delle altre entrate;

     b) i proventi derivanti dall'attività svolta per conto di terzi o disciplinata da convenzioni;

     c) qualunque introito riguardante la gestione e le finalità dell'agenzia.

     2. Tutte le entrate di pertinenza dell'agenzia devono essere iscritte in bianco e versate al tesoriere.

     3. All'assegnazione di fondi di cui alla lettera a) del primo comma, provvede la Giunta provinciale mediante gli stanziamenti autorizzati a termine dell'articolo 32.

     4. L'erogazione all'agenzia delle somme assegnate è disposta mediante versamento delle stesse alla tesoreria dell'agenzia, in via anticipata e in relazione ai fabbisogni trimestrali di cassa. A tal fine, l'agenzia presenterà i dati relativi ai fabbisogni di cassa, distinti per capitoli di spesa.

 

     Art. 16. Spesa dell'agenzia.

     1. In relazione alle disposizioni previste dal presente titolo, le spese per la realizzazione del piano degli interventi di politica del lavoro e per la gestione del programmi di attività dell'agenzia, ad eccezione di quelle indicate al comma successivo, sono poste a carico del bilancio dell'agenzia medesima.

     2. Le spese per il personale provinciale assegnato all'agenzia, ad eccezione di quello con contratto d'opera, sono assunte dalla Giunta provinciale a carico del bilancio della Provincia. La Giunta provinciale può autorizzare l'assunzione a carico dei competenti stanziamenti del bilancio della Provincia delle spese per la sede, per i mobili e per le attrezzature, nonché quelle per la fornitura dei beni e servizi che vengono assicurati alle strutture provinciali con carattere di generalità [17].

 

     Art. 17. Apertura di credito.

     1. Per l'effettuazione di spese previste nel bilancio dell'agenzia possono essere autorizzate aperture di credito a termini dell'articolo 62 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, a favore di funzionari delegati individuati dal presidente del consiglio di amministrazione tra il personale assegnato all'agenzia, da utilizzare sulla base delle indicazioni, dei criteri e delle autorizzazioni stabiliti dal consiglio di amministrazione.

     2. I rendiconti amministrativi dei funzionari delegati sono sottoposti all'esame ed al riscontro del consiglio di amministrazione.

     3. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni recate dagli articoli 62, 63 e 64 della stessa legge provinciale n. 7, e le norme ivi richiamate intendendosi sostituito il presidente del consiglio di amministrazione al Presidente della Giunta provinciale ed il consiglio di amministrazione alla Giunta provinciale.

 

TITOLO III

Norme sul controllo del collocamento, categorie, qualifiche, libretto di

lavoro

 

     Art. 18. Funzioni della commissione provinciale per l'impiego in materia di controllo del collocamento, categorie e qualifiche.

     1. La commissione provinciale per l'impiego, in conformità allo Statuto di autonomia e alle relative norme di attuazione, esercita le seguenti funzioni in materia di controllo del collocamento, di categorie e qualifiche:

     a) determina la classificazione professionale dei lavoratori ai fini del collocamento e della mobilità del lavoro;

     a bis) sovraintende all'esercizio delle funzioni del collocamento [18];

     b) determina le categorie dei lavoratori per le quali è ammessa la richiesta nominativa nel rispetto dei principi posti dalla legislazione statale;

     c) specifica, adattandoli alle esigenze locali, i criteri per la compilazione delle graduatorie di collocamento e di mobilità;

     d) fissa i criteri per la documentazione e l'accertamento della professionalità dichiarata dai lavoratori ai fini dell'iscrizione nelle liste di collocamento e dell'avviamento al lavoro;

     e) decide sulla classificazione professionale dei lavoratori, sul loro passaggio da un settore produttivo all'altro, da una categoria all'altra nell'ambito dello stesso settore produttivo;

     f) impartisce alle commissioni locali di cui all'articolo 19 direttive per il rilascio del nulla osta l'avviamento al lavoro ad accoglimento di richieste disposte dai contratti collettivi di lavoro, anche aziendali, ai sensi dell'articolo 33 della legge 20 maggio 1970, n. 300;

     g) detta criteri per l'accertamento dell'effettività dello stato di disoccupazione dichiarato nonché per l'accertamento della sussistenza delle condizioni di rilascio del nulla osta in caso di passaggio da azienda ad azienda;

     h) effettua indagini, esprime pareri e formula proposte circa la disciplina del servizio di collocamento nella provincia e su ogni altra questione relativa al collocamento;

     i) decide sui ricorsi avverso le deliberazioni delle commissioni locali di cui all'articolo 19 ed esercita il controllo di legittimità sugli atti di avviamento al lavoro, nei casi e secondo le modalità previste dalla presente legge;

     l) svolge le altre funzioni attribuite da leggi o regolamenti a commissioni regionali o provinciali comunque competenti in materia di collocamento e lavoro.

     2. In particolare la commissione svolge le funzioni previste dagli articoli 25 e 26 della legge 29 aprile 1949, n. 264 e successive modificazioni; le funzioni previste dagli articoli 3 e 5 del D.L. 3 febbraio 1970, n. 7, convertito con modificazioni nella legge 11 marzo 1970, n. 83, in materia di collocamento agricolo; le funzioni previste dagli articoli 16 e 17 della legge 2 aprile 1968, n. 482, in materia di collocamento obbligatorio; le funzioni delle commissioni regionali e provinciali per il controllo del lavoro a domicilio previste dagli articoli 5 e 6 della legge 18 dicembre 1973, n. 877; le funzioni della commissione provinciale per il personale domestico previste dall'articolo 14 della legge 2 aprile 1958, n. 339; le funzioni previste dagli articoli 3 e 6 della legge 3 maggio 1955, n. 407 e successive modificazioni e integrazioni, in materia di disciplina dei lavori di facchinaggio.

 

     Art. 19. Istituzione e funzioni delle commissioni locali per l'impiego, l'assistenza e l'orientamento dei lavoratori nell'avviamento al lavoro a per il controllo del collocamento.

     1. E' istituita in ogni comune sede di comprensorio la commissione locale per l'impiego, l'assistenza e l'orientamento dei lavoratori nell'avviamento al lavoro e per il controllo del collocamento. La commissione ha sede presso il comprensorio.

     2. Alla commissione sono attribuite le seguenti funzioni:

     a) sovraintendere al funzionamento dei servizi di collocamento esistenti nei comuni del comprensorio ed esercitare le altre funzioni di cui all'articolo 26 della legge 29 aprile 1949, n. 264 e successive modificazioni;

     b) approvare le graduatorie degli iscritti nelle liste del collocamento e determinare la cancellazione degli stessi [19];

     c) rilasciare il nulla osta per richieste nominative di avviamento al lavoro sulla base delle disposizioni previste dalla presente legge;

     d) esercitare il controllo di legittimità sugli atti delle sedi periferiche dell'Agenzia del lavoro esistenti nei comuni del comprensorio concernenti l'avviamento al lavoro su richiesta numerica e su ogni altro atto relativo al collocamento non riservato alle competenze della commissione ai sensi delle lettere precedenti [20];

     e) effettuare il controllo del collocamento sulla base del criteri e delle direttive fissate dalla commissione provinciale per l'impiego in particolare, la commissione locale:

     1) esercita gli appositi controlli sull'effettività dello stato di disoccupazione dichiarato avvalendosi dei competenti servizi della Provincia cui sono demandate le funzioni già svolte dall'ispettorato provinciale del lavoro;

     2) dispone, in caso d'insufficiente documentazione, l'accorgimento della professionalità dichiarata dai lavoratori, avvalendosi del centri di formazione professionale;

     3) dispone gli avviamenti al lavoro in esecuzione di quanto previsto dalle lettere i) ed 1) dell'articolo 4 e della lettera f) dell'articolo 18 della presente legge;

     f) formulare, in relazione al proprio ambito territoriale, la previsione dello sviluppo quantitativo e qualitativo dell'occupazione con riferimento ai vari settori, anche al fine di fornire indicazione e formulare proposte sui piani di formazione professionale e degli interventi di politica del lavoro anche avvalendosi dell'Agenzia provinciale del lavoro;

     g) esprimere pareri su richiesta della Giunta provinciale, della commissione provinciale per l'impiego e degli organismi comprensoriali, nonché formulare proposte ed assumere ogni opportuna iniziativa su questioni relative al collocamento e alla politica del lavoro [21];

     h) svolgere le altre funzioni attribuite da leggi o regolamenti a commissioni locali o comunali, competenti in materia di impiego o di collocamento. In particolare la commissione svolge le funzioni attribuite dall'articolo 7 del D.L. 3 febbraio 1970, n. 7, convertito con modificazioni nella legge 11 marzo 1970, n. 83, alle commissioni locali per la manodopera e le funzioni attribuite alle commissioni comunali per il lavoro a domicilio istituite dall'articolo 5 della legge 18 dicembre 1973, n. 877.

 

     Art. 20. Commissione locale per l'impiego. [22]

     1. La commissione locale per l'impiego, l'assistenza e l'orientamento dei lavoratori nell'avviamento al lavoro e per il controllo sul collocamento è composto da:

     a) un rappresentante del comprensorio, con funzioni di Presidente, designato dalla Giunta comprensoriale;

     b) un funzionario dell'Agenzia del lavoro;

     c) cinque rappresentanti degli imprenditori di cui uno del settore industriale, uno del settore agricolo, uno del settore terziario, uno del settore artigianato designati dalle organizzazioni sindacali professionali provinciali maggiormente rappresentative, ed uno della cooperazione designato dall'organizzazione provinciale maggiormente rappresentativa del settore;

     d) cinque rappresentanti dei lavoratori designati congiuntamente dalle organizzazioni sindacali provinciali maggiormente rappresentative che organizzano lavoratori destinatari degli interventi della Commissione provinciale per l'impiego;

     e) il consigliere di parità di cui all'articolo 6 della legge provinciale 5 settembre 1988, n. 31.

     2. La commissione è nominata con deliberazione della Giunta provinciale e dura in carica per la durata della legislatura.

     3. Per la costituzione ed il funzionamento della commissione i applicano le disposizioni di cui all'articolo 6.

     4. Quando la commissione esercita le funzioni di cui all'articolo 21, il funzionario dell'Agenzia del lavoro partecipa senza diritto di voto.

     5. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un dipendente del comprensorio designato dal presidente del comprensorio stesso.

     Il servizio di segreteria delle commissioni è assicurato dagli uffici del comprensorio.

     6. Ai componenti della commissione i comprensori corrispondono i compensi stabiliti dalla legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4 e successive modificazioni ed integrazioni a valere sulle assegnazioni previste dall'articolo 42 della legge provinciale 20 luglio 1981, n. 10.

 

     Art. 21. Controllo di legittimità della commissione locale.

     1. Al fine dell'esercizio del controllo di legittimità di cui all'articolo 19, lettera d), della presente legge, gli uffici di collocamento devono tenere a disposizione della commissione locale, o della commissione provinciale nel caso previsto dal penultimo comma del presente articolo, gli atti ed i provvedimenti adottati.

     2. La commissione, d'ufficio o su segnalazione di chiunque ne abbia interesse, annulla gli atti in contrasto con le disposizioni di legge o con le deliberazioni della commissione provinciale per l'impiego entro venti giorni dalla data di emanazione di essi o dalla comunicazione agli interessati, previa richiesta degli stessi agli uffici di collocamento.

     3. Qualora la commissione locale non sia costituita, il controllo di legittimità è esercitato dalla commissione provinciale per l'impiego, secondo le modalità stabilite nei commi precedenti.

     4. Gli atti ed i provvedimenti adottati dalla commissione sono pubblici.

 

     Art. 22. Controllo di legittimità della commissione provinciale.

     1. La commissione provinciale esercita il controllo di legittimità sugli atti concernenti l'avviamento al lavoro [23].

     2. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo precedente.

     3. Le deliberazioni della commissione provinciale di controllo sono definitive.

     4. Per l'esercizio delle funzioni previste dal Presente articolo e dall'articolo 23, la commissione provinciale costituisce al suo interno un comitato composto da:

     a) tre rappresentanti degli imprenditori;

     b) tre rappresentanti dei lavoratori;

     c) il dirigente del servizio lavoro, con funzioni di presidente;

     d) il consigliere di parità di cui all'articolo 6 della legge provinciale 10 dicembre 1993, n. 41 (Interventi per la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna) [24].

     5. Il comitato di cui al quarto comma svolge altresì le funzioni in materia di collocamento obbligatorio previste dall'articolo 18. In questo caso il comitato è integrato, con partecipazione a titolo effettivo e con diritto di voto, dai rappresentanti designati, uno per ciascuna, dalle associazioni, enti e opere a carattere nazionale delle categorie beneficiarie del collocamento obbligatorio operanti in provincia di cui al secondo comma dell'articolo 15 della legge 2 aprile 1968, n. 482, ai quali spettano i compensi previsti per i componenti della commissione provinciale. Le decisioni del comitato adottate nella materia di cui al presente comma sono vincolanti per la Commissione provinciale per l'impiego [25].

 

     Art. 23. Ricorsi.

     Avverso i provvedimenti del servizio lavoro nelle materie di competenza dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione e dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, avverso le deliberazioni delle commissioni locali per l'impiego per gli atti di loro competenza nonché avverso gli atti dell'Agenzia del lavoro inerenti le funzioni del collocamento è ammesso ricorso alla commissione provinciale entro sette giorni rispettivamente dalla pubblicazione degli atti e alla comunicazione agli interessati [26].

     Il ricorso deve essere inoltrato alla commissione provinciale per l'impiego e una copia alla commissione locale per il tramite dell'Agenzia del lavoro [27].

     La notificazione del ricorso ai controinteressati avviene mediante affissione dello stesso all'albo della sede periferica dell'Agenzia del lavoro per la durata di cinque giorni della notificazione [28].

     I controinteressati possono presentare le proprie controdeduzioni entro i dieci giorni successivi al primo giorno di affissione del ricorso con le modalità del secondo comma del presente articolo.

     La commissione provinciale decide entro quindici giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle controdeduzioni di cui al comma precedente.

     Avverso le deliberazioni della commissione provinciale in materia di classificazione professionale dei lavoratori, del loro passaggio da un settore produttivo all'altro e da una categoria all'altra è ammesso ricorso alla Giunta provinciale entro il termine di cui al primo comma del presente articolo.

     E' fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 3, ultimo comma, del D.P.R. 22 marzo 1974, n. 280.

 

     Art. 24. Obblighi di comunicazione.

     Le imprese soggette alla disciplina del collocamento devono inviare annualmente, all'Osservatorio del mercato del lavoro, entro il termine fissato dalla commissione provinciale per l'impiego, i dati concernenti la struttura occupazionale e le relative variazioni, secondo i criteri fissati dalla stessa.

     Le stesse imprese sono tenute altresì a fornire la previsione di massima di eventuali fabbisogni quantitativi e qualitativi di personale nell'anno.

     Per l'inosservanza di tale obbligo si applica, previa diffida ad adempiere entro trenta giorni, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Lire 100.000 a Lire 1.000.000.

     Della diffida e dell'accertamento dell'infrazione è incaricato il competente Servizio della Provincia cui sono demandate le funzioni già svolte dall'Ispettorato provinciale del lavoro.

     Per l'applicazione della sanzione di cui al terzo comma si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e della legge provinciale 27 agosto 1982, n. 20.

     Le somme riscosse sono introitate nel bilancio della Provincia.

 

     Art. 25. Programmi d'assunzione.

     L'impresa o il gruppo d'imprese, anche tramite le associazioni imprenditoriali, sentite le organizzazioni sindacali, possono proporre alla commissione locale per l'impiego un programma di assunzione nel quale siano stabiliti i tempi delle stesse, le qualifiche e i requisiti professionali, i corsi di formazione professionale ritenuti necessari, i requisiti e i criteri di avviamento al lavoro.

     Qualora il programma sia approvato dalla commissione locale, gli avviamenti al lavoro avverranno sulla base del programma stesso con l'osservanza dei criteri e delle direttive fissate dalla commissione provinciale per l'impiego.

 

     Art. 26. Obblighi delle imprese che ricevono contributi finanziari dalla Provincia.

     Le imprese soggette alla disciplina del collocamento che ricevono contributi finanziari a carico della Provincia, qualora debbano assumere personale, sono tenute a presentare annualmente alla commissione locale il programma di assunzione di cui all'articolo precedente nei tempi e con le modalità stabilite dalla commissione provinciale per l'impiego.

     Le imprese di cui al comma precedente sono altresì tenute a produrre adeguata documentazione sull'osservanza degli impegni in materia di occupazione e di mobilità del lavoro derivanti da accordi interconfederali, da contratti collettivi, da intese provinciali tra le parti sociali, da accordi aziendali.

     In caso di inosservanza delle disposizioni contenute nei commi precedenti i contributi concessi cessano, previa diffida, di essere erogati.

 

     Art. 27. Libretto professionale.

     In effettuazione dell'articolo 9, n. 4), dello Statuto di autonomia, la Giunta provinciale, sentita la commissione provinciale per l'impiego, approva il modello di libretto di lavoro, che assume la denominazione di libretto professionale.

     I libretti professionali saranno forniti ai sindaci, ai quali sono delegate le funzioni relative al rilascio ai lavoratori dimoranti nel comune.

 

TITOLO IV

Disposizioni transitorie, finanziarie e finali

 

     Art. 28. Disposizioni transitorie.

     Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dovranno essere costituite la commissione provinciale per l'impiego, le commissioni locali e l'agenzia del lavoro. All'atto della costituzione delle commissioni cesserà il funzionamento delle commissioni provinciali e comunali di collocamento comunque costituite e operanti nella provincia.

 

     Art. 29. Disposizioni transitorie per il bilancio dell'agenzia.

     Nella prima applicazione della presente legge l'agenzia adotta un bilancio di previsione redatto in termini di competenza e di cassa per un esercizio finanziario che comincia dal primo giorno del mese successivo a quello della nomina degli organi e termina il 31 dicembre dell'anno di costituzione degli organi stessi.

     Il bilancio di previsione di cui al comma precedente è inviato alla Giunta provinciale, per l'approvazione, almeno dieci giorni prima dell'inizio dello stesso esercizio finanziario.

 

     Art. 30. Autorizzazione di spesa.

     Per i fini di cui all'articolo 15, terzo comma, è autorizzato lo stanziamento di Lire 300.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1983.

     Per gli esercizi successivi sarà disposto annualmente apposito stanziamento con legge di bilancio annuale in misura comunque non superiore alle previsioni recate dal bilancio pluriennale.

 

     Art. 31. Copertura degli oneri.

     Alla copertura dell'onere di Lire 300.000.000 derivante dall'applicazione dell'articolo 30 della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1983, si farà fronte mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al capitolo 84170 dello stato di previsione della spesa - tabella B - per il medesimo esercizio finanziario in relazione alla voce «mercato del lavoro» indicata nell'allegato n. 4 di cui all'articolo 9 della legge provinciale 15 marzo 1983, n. 7.

     Alla copertura del maggiore onere di Lire 2.000.000 derivante dall'applicazione degli articoli 6 e 9 della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1983, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al capitolo 84170 dello stato di previsione della spesa - tabella B - per il medesimo esercizio finanziario in relazione alla voce «servizi generali» indicata nell'allegato n. 4 di cui all'articolo 9 della legge provinciale 15 marzo 1983, n. 7.

     Alla copertura del maggiore onere di Lire 28.000.000 derivante dall'applicazione dell'articolo 7 decimo comma, della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1983, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al capitolo 84170 dello stato di previsione della spesa - tabella B - per il medesimo esercizio finanziario in relazione alla voce «personale in attività di servizio ed in quiescenza» indicata nell'allegato n. 4 di cui all'articolo 9 della legge provinciale 15 marzo 1983, n. 7.

     All'onere di Lire 500.000.000 derivante dall'applicazione dell'articolo 30 della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1984, si farà fronte mediante l'utilizzo delle disponibilità derivanti dalle previsioni di spesa, di pari importo, iscritte nel settore funzionale «strutture economiche», programma «lavoro», area di attività «mercato del lavoro», del bilancio pluriennale 1983-1985 di cui all'articolo 14 della legge provinciale 15 marzo 1983, n. 7.

     All'onere valutato nell'importo di Lire 3.000.000 derivante dall'applicazione degli articoli 6 e 9 della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1984, si farà fronte mediante l'utilizzo, di pari importo, di una quota delle disponibilità derivanti dalle previsioni di spesa iscritte nel settore funzionale «organizzazione», programma "amministrazione generale», area di attività «servizi generali», del bilancio pluriennale 1983-1985 di cui all'articolo 14 della legge provinciale 15 marzo 1983, n. 7.

     All'onere valutato nell'importo di Lire 30.000.000 derivante dall'applicazione dell'articolo 7, decimo comma, della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1984, si farà fronte mediante l'utilizzo, di pari importo, di una quota delle disponibilità derivanti dalle previsioni di spesa iscritte nel settore funzionale «organizzazione», programma «amministrazione generale», area di attività «personale in attività di servizio ed in quiescenza», del bilancio pluriennale 1983-1985 di cui all'articolo 14 della legge provinciale 15 marzo 1983, n. 7.

     Per gli esercizi successivi si provvederà secondo le previsioni recate dal bilancio pluriennale della Provincia.

 

     Art. 32. Variazioni di bilancio.

     (Omissis).

 

 


[1] Comma così modificato dall'art. 34 della L.P. 3 febbraio 1997, n. 2.

[2] Lettera così sostituita dall’art. 14 della L.P. 10 settembre 2003, n. 8.

[3] Lettera così modificata dall'art. 34 della L.P. 3 febbraio 1997, n. 2.

[4] Lettera così modificata dall'art. 34 della L.P. 3 febbraio 1997, n. 2.

[5] Lettera abrogata dall'art. 34 della L.P. 3 febbraio 1997, n. 2.

[6] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.P. 23 agosto 1993, n. 19 (B.U. 31 agosto 1993, n. 40 - S.O. n. 1).

[7] Comma abrogato dall'art. 34 della L.P. 3 febbraio 1997, n. 2.

[8] Comma così modificato dall'art. 34 della L.P. 3 febbraio 1997, n. 2.

[9] Comma così modificato dall'art. 34 della L.P. 3 febbraio 1997, n. 2.

[10] Comma inserito dall'art. 34 della L.P. 3 febbraio 1997, n. 2.

[11] Comma inserito dall'art. 34 della L.P. 3 febbraio 1997, n. 2.

[12] Comma inserito dall'art. 34 della L.P. 3 febbraio 1997, n. 2.

[13] Comma così modificato dall'art. 17 della L.P. 3 settembre 1993, n. 23.

[14] Articolo così modificato dall'art. 9 della L.P. 12 marzo 1990, n. 8.

[15] Articolo così modificato dall'art. 10 della L.P. 28 dicembre 1984, n. 17 e dall'art. 9 della L.P. 31 agosto 1987, n. 19.

[16] Comma così modificato dall'art. 4 della L.P. 28 gennaio 1991, n. 2.

[17] Comma così sostituito dall'art. 10 della L.P. 3 febbraio 1995, n. 1.

[18] Lettera aggiunta dall'art. 34 della L.P. 3 febbraio 1997, n. 2.

[19] Lettera così sostituita dall'art. 34 della L.P. 3 febbraio 1997, n. 2.

[20] Lettera così modificata dall'art. 34 della L.P. 3 febbraio 1997, n. 2.

[21] Lettera così modificata dall'art. 34 della L.P. 3 febbraio 1997, n. 2.

[22] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.P. 23 agosto 1993, n. 19 (B.U. 31 agosto 1993, n. 40 - S.O. n. 1) e successivamente così modificato ai commi 1° e 4° dall'art. 34 della L.P. 3 febbraio 1997, n. 2.

[23] Comma modificato dall'art. 34 della L.P. 3 febbraio 1997, n. 2 e così sostituito dall'art. 27 della L.P. 20 marzo 2000, n. 3.

[24] Comma già sostituito dall'art. 3 della L.P. 23 agosto 1993, n. 19 (B.U. 31 agosto 1993, n. 40 - S.O. n. 1), successivamente così modificato dall'art. 34 della L.P. 3 febbraio 1997, n. 2.

[25] Comma aggiunto dall'art. 3 della L.P. 23 agosto 1993, n. 19 e abrogato dall'art. 27 della L.P. 20 marzo 2000, n. 3.

[26] Comma così modificato dall'art. 34 della L.P. 3 febbraio 1997, n. 2.

[27] Comma così modificato dall'art. 34 della L.P. 3 febbraio 1997, n. 2.

[28] Comma così modificato dall'art. 34 della L.P. 3 febbraio 1997, n. 2.